Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006TO0236

    Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 3 aprile 2008.
    Landtag Schleswig-Holstein contro Commissione delle Comunità europee.
    Ricorso di annullamento - Accesso ai documenti - Parlamento regionale - Difetto di legittimazione ad agire - Irricevibilità.
    Causa T-236/06.

    Raccolta della Giurisprudenza 2008 II-00461

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2008:91

    ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

    3 aprile 2008 ( *1 )

    Nella causa T-236/06,

    Landtag Schleswig-Holstein (Germania), rappresentato dalla sig.ra S. Laskowski e dal sig. J. Caspar, in qualità di agenti,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra P. Costa de Oliveira e dal sig. C. Ladenburger, in qualità di agenti,

    convenuta,

    avente ad oggetto la domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 10 marzo e 23 giugno 2006 che rifiutano di accordare al ricorrente l’accesso al documento 22 marzo 2005, SEC (2005) 420, che contiene un esame giuridico del progetto di decisione quadro, in discussione al Consiglio, sulla conservazione dei dati trattati ed immagazzinati in rapporto alla fornitura di servizi di comunicazione elettronici accessibili al pubblico o di dati trasmessi attraverso reti di comunicazioni pubbliche, a fini di prevenzione, ricerca, segnalazione, perseguimento di delitti e contravvenzioni penali, ivi compreso il terrorismo,

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

    composto dalle sig.re I. Pelikánová (relatore), presidente, K. Jürimäe e dal sig. S. Soldevila Fragoso, giudici,

    cancelliere: sig. E. Coulon

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    Fatti e procedimento

    1

    Con messaggio di posta elettronica del 9 febbraio 2006, il ricorrente, il Landtag Schleswig-Holstein, ha sollecitato presso la Commissione l’accesso illimitato al documento interno della Commissione 22 marzo 2005, SEC (2005) 420, che contiene un esame giuridico del progetto di decisione quadro, in discussione al Consiglio, sulla conservazione dei dati trattati ed immagazzinati in rapporto alla fornitura di servizi di comunicazione elettronici accessibili al pubblico o di dati trasmessi attraverso reti di comunicazioni pubbliche, a fini di prevenzione, ricerca, segnalazione, perseguimento di delitti e contravvenzioni penali, ivi compreso il terrorismo.

    2

    Con decisione 10 marzo 2006 il direttore generale del servizio giuridico della Commissione ha respinto la domanda di accesso illimitato in applicazione dell’art. 4, n. 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), trasmettendo al ricorrente il documento in questione di cui talune parti erano state occultate.

    3

    Con lettera del 29 marzo 2006 il ricorrente ha presentato una domanda di conferma, ai sensi dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1049/2001, affinché la Commissione riesamini la decisione 10 marzo 2006 nonché una nuova domanda di accesso illimitato al documento SEC (2005) 420, a titolo dell’obbligo di leale collaborazione enunciato all’art. 10 CE.

    4

    Con lettera del 23 giugno 2006, comunicata al ricorrente con corriere elettronico il 26 giugno 2006, il segretario generale della Commissione ha confermato la decisione 10 marzo 2006 ed ha respinto la nuova domanda del 29 marzo 2006.

    5

    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 1o settembre 2006, il ricorrente ha proposto il presente ricorso. Il medesimo giorno ha presentato dinanzi alla Corte un ricorso avente lo stesso oggetto e fondato sugli stessi motivi, registrato con il n. C-406/06.

    6

    La Repubblica di Finlandia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno presentato istanza d’intervento, rispettivamente il 28 novembre ed il 14 dicembre 2006. Il ricorrente ha presentato le sue osservazioni su tali istanze d’intervento il 10 gennaio 2007.

    7

    Con ordinanza 8 febbraio 2007, causa C-406/06, Landtag Schleswig-Holstein/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), la Corte ha rinviato la causa C-406/06 dinanzi al Tribunale ove è stata registrata con il n. T-68/07. Con ordinanza 14 giugno 2007, causa T-68/07, Landtag Schleswig-Holstein/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), il Tribunale, già adito col ricorso nella presente causa, ha respinto il ricorso nella causa T-68/07 in quanto manifestamente irricevibile per litispendenza, precisando che le altre questioni di ricevibilità da esso sollevate non erano state esaminate (citata ordinanza 14 giugno 2007, Landtag Schleswig-Holstein/Commissione, punto 17).

    8

    Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 febbraio 2007, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità avverso il ricorso in parola ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. La ricorrente ha depositato le sue osservazioni riguardo a tale eccezione di irricevibilità il 20 marzo 2007.

    Conclusioni delle parti

    9

    La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

    dichiarare il ricorso irricevibile;

    condannare il ricorrente alle spese del ricorso.

    10

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    dichiarare il ricorso ricevibile;

    annullare le decisioni della Commissione 10 marzo e 23 giugno 2006;

    condannare la Commissione alle spese.

    In diritto

    11

    Ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Conformemente al n. 3 dello stesso articolo, il procedimento prosegue oralmente salvo decisione contraria del Tribunale. Il Tribunale ritiene, nel caso di specie, di essere sufficientemente istruito alla luce degli atti di causa e che non occorra sentire le spiegazioni orali delle parti.

    12

    La Commissione ha sollevato due eccezioni di irricevibilità fondate sul difetto, da un lato, di legittimazione ad agire del ricorrente e, dall’altro, di rappresentazione valida del ricorrente da parte dei due mandatari firmatari dell’atto introduttivo. Occorre anzitutto esaminare se il ricorrente disponga di legittimazione ad agire.

    Argomenti delle parti

    13

    La Commissione fa valere che, a norma del diritto pubblico tedesco, il solo rilevante, non sussiste alcun dubbio che il Landtag Schleswig-Holstein non è affatto dotato di una propria personalità giuridica. Solo la regione, il Land Schleswig-Holstein, costituirebbe in quanto ente territoriale una persona giuridica ai sensi del diritto pubblico tedesco, mentre il ricorrente sarebbe soltanto uno dei suoi organi.

    14

    Secondo la Commissione, la posizione dei parlamenti regionali, riguardo all’applicazione dell’art. 230 CE, non può essere più favorevole di quella dei parlamenti nazionali degli Stati membri. Orbene, si ammetterebbe in linea generale che i parlamenti nazionali non possono far valere un diritto alla legittimazione ad agire autonomo rispetto a quello degli Stati membri, poiché, in quanto organi degli Stati membri, farebbero parte della persona giuridica costituita da ciascuno Stato.

    15

    La «capacità giuridica parziale» invocata dal ricorrente non può, secondo la Commissione, conferirgli lo statuto di persona morale. Le disposizioni del diritto nazionale citate dal ricorrente gli conferirebbero, è vero, la capacità di essere parte di una controversia e di stare in giudizio nelle controversie costituzionali interne al Land Schleswig-Holstein. Tuttavia si tratterebbe, in tal caso, solo di controversie interne ad un ente territoriale tra organi diversi di quest’ultimo e non della difesa in giudizio di tale ente nei confronti di un terzo. In quest’ultimo caso il diritto tedesco abiliterebbe solo il Land medesimo a proporre un ricorso, e non un singolo organo di quest’ultimo. Parimenti l’autonomia organizzativa accordata al parlamento regionale a norma della Costituzione del Land varrebbe solo in seno al Land e nei confronti degli altri organi di quest’ultimo, ma non all’esterno di quest’ultimo.

    16

    La Commissione ne inferisce che il ricorrente non possiede la capacità di stare in giudizio e che il ricorso dev’essere respinto in quanto manifestamente irricevibile. Peraltro il ricorso non può essere reinterpretato come proposto dal Land medesimo, rappresentato dal Landtag Schleswig-Holstein, poiché quest’ultimo formula chiaramente, nella sua stessa designazione in quanto parte ricorrente nonché in tutto il testo dell’atto introduttivo, la sua volontà di agire in nome proprio.

    17

    In risposta agli argomenti della Commissione, il ricorrente rileva che la Corte, nella sua ordinanza 8 febbraio 2007, Landtag Schleswig-Holstein/Commissione, precitata (punto 9), avrebbe esplicitamente riconosciuto la sua personalità giuridica nei termini seguenti:

    «Viceversa, conformemente alla giurisprudenza della Corte relativa alla legittimazione ad agire delle regioni e degli altri enti territoriali (…), il Landtag Schleswig-Holstein va considerato come una persona morale che può proporre un ricorso dinanzi al Tribunale avverso le decisioni di cui è il destinatario o che, benché adottate sotto le sembianze di un regolamento o di una decisione rivolta ad un’altra persona, la riguardano direttamente ed individualmente, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE».

    18

    Esso ne inferisce che la prima eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione deve essere respinta.

    19

    Nel ricorso il ricorrente fa valere inoltre che esso risponde ai criteri della nozione comunitaria autonoma di persona morale elaborata dai giudici comunitari. Secondo tale giurisprudenza sarebbe sufficiente, per farsi riconoscere la legittimazione ad agire, che il ricorrente sia fornito degli attributi caratteristici della personalità giuridica. Il ricorrente deduce dall’ordinanza della Corte 14 novembre 1963, causa 15/63, Lassalle/Parlamento (Racc. 1964, pag. 97, in particolare pag. 100), che si tratta segnatamente di un’autonomia e di una responsabilità, sia pure entro un ambito limitato, il che avrebbe già condotto i giudici comunitari a riconoscere la capacità ad agire, a norma dell’art. 230, quarto comma, CE, degli enti territoriali di diritto pubblico quali i Länder ed i comuni tedeschi.

    20

    Il ricorrente aggiunge che, nella sua qualità di organo supremo eletto dal popolo in seno al Land Schleswig-Holstein, si trova collocato allo stesso rango degli altri organi statali supremi del suddetto Land, in particolare del suo governo. Il Landtag Schleswig-Holstein avrebbe una capacità giuridica parziale, poiché la Costituzione del Land gli riconosce un’autonomia organizzativa che gli permette di costituirsi, di organizzarsi e di stabilire la sua procedura. Per le controversie costituzionali il ricorrente avrebbe la legittimazione ad agire o la capacità di essere parte dinanzi al Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale tedesca) ed al Landesverfassungsgericht (Tribunale costituzionale regionale).

    21

    Infine il ricorrente fa valere che possiede, al pari del Land Schleswig-Holstein, la legittimazione ad agire nella presente causa poiché, conformemente alla seconda frase dell’art. 14, n. 3, della Costituzione del Land Schleswig-Holstein, il presidente del parlamento regionale rappresenta direttamente il Land Schleswig-Holstein in tutti gli atti giuridici e controversie del parlamento regionale. Pertanto la seconda frase dell’art. 14, n. 3, della Costituzione sarebbe una lex specialis rispetto all’art. 30 della Costituzione, a norma del quale il capo del governo del Land rappresenta il Land.

    Giudizio del Tribunale

    22

    Occorre anzitutto rilevare che, come ammettono le parti della presente controversia, in caso di ricorsi presentati da enti territoriali substatali, il Tribunale valuta l’esistenza della personalità giuridica del ricorrente a norma del diritto pubblico nazionale (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 30 aprile 1998, causa T-214/95, Vlaams Gewest/Commissione, Racc. pag. II-717, punto 28; ordinanza del Tribunale 16 giugno 1998, causa T-238/97, Comunidad Autónoma de Cantabria/Consiglio, Racc. pag. II-2271, punto 43, e sentenza del Tribunale 15 dicembre 1999, cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen e a./Commissione, Racc. pag. II-3663, punto 81). Di conseguenza l’esistenza della personalità giuridica del ricorrente dev’essere esaminata in rapporto al diritto nazionale tedesco. Infatti il diritto comunitario non può sconfinare nell’autonomia costituzionale degli Stati membri decidendo sull’esistenza della personalità giuridica degli enti nazionali di diritto pubblico, il che potrebbe condurre a conferire a questi ultimi, a livello comunitario, diritti di cui non dispongono a livello nazionale. Ne consegue che il ricorrente non può giovarsi della citata ordinanza Lassalle/Parlamento, poiché nella causa all’origine di tale ordinanza l’ente in questione, cioè il comitato del personale del Parlamento europeo, era disciplinato esclusivamente dal diritto comunitario.

    23

    In tale contesto occorre respingere l’argomento del ricorrente secondo cui la Corte avrebbe espressamente riconosciuto la sua personalità giuridica nella citata ordinanza 8 febbraio 2007, Landtag Schleswig-Holstein/Commissione. Infatti la menzione, al punto 9 di tale ordinanza, della nozione di «persona giuridica» di cui all’art. 230, quarto comma, CE è stata fatta solo in opposizione alle nozioni di «Stato membro» e di «istituzione comunitaria», rientranti nell’art. 230, secondo comma, CE e figuranti al punto 8 di tale medesima ordinanza, poiché il ricorrente, nel suo atto introduttivo d’istanza alla Corte, aveva asserito di fruire dello status di Stato membro ai fini della presentazione del ricorso. Ne consegue che la Corte non ha inteso riconoscere, col brano citato, la capacità giuridica del ricorrente, ma ha solo voluto constatare che quest’ultimo, non avendo né la qualità di Stato membro né quella di istituzione comunitaria, non può comunque adire la Corte con un ricorso diretto e dovrebbe quindi proporre un ricorso siffatto dinanzi al Tribunale. Orbene, solo quest’ultimo ha la competenza ad esaminare la ricevibilità del ricorso in questione.

    24

    Peraltro, come ha giustamente rilevato la Commissione, non sembra possibile interpretare il presente ricorso come proposto per conto del Land Schleswig-Holstein, talché le disposizioni, gli usi o la giurisprudenza applicabili al Land Schleswig-Holstein o ai Länder in generale non possono corroborare la posizione del ricorrente. Ciò si verifica in particolare per l’argomento fondato sull’art. 14, n. 3, della Costituzione del Land Schleswig-Holstein nei limiti in cui tale disposizione concerne il Land quale parte di controversie.

    25

    Quanto all’argomento secondo cui il ricorrente si trova, quale organo supremo eletto dal popolo, allo stesso rango degli altri organi statali supremi, in particolare del governo del Land, in assenza di qualsiasi elemento idoneo a indicare che questi ultimi disporrebbero della capacità di agire dinanzi al giudice comunitario, esso è privo di qualsiasi pertinenza per quanto riguarda la capacità di agire del ricorrente.

    26

    Parimenti, pur supponendo che il ricorrente disponga di una capacità giuridica parziale tenuto conto di talune disposizioni della Costituzione del Land Schleswig-Holstein che gli riconoscono un’autonomia organizzativa che gli permette di costituirsi, di organizzarsi e di stabilire la sua procedura interna, occorre sottolineare che l’art. 93, n. 2 a, della Costituzione tedesca e l’art. 44, nn. 1 e 2, della costituzione del Land Schleswig-Holstein, invocati dal ricorrente in quanto gli conferirebbero la legittimazione ad agire o ad essere parte dinanzi al Bundesverfassungsgericht ed al Landesverfassungsgericht, riguardano solo controversie di ordine costituzionale a livello nazionale in cui i diritti e gli interessi del ricorrente, quale parlamento, non sono necessariamente identici a quelli del Land Schleswig-Holstein, il che non è esattamente il caso di specie.

    27

    Infine, quanto all’argomento fondato sull’art. 14, n. 3, della costituzione del Land Schleswig-Holstein, emerge chiaramente dalla lettera di tale disposizione che la tesi del ricorrente secondo cui esso dispone della legittimazione ad agire a suo proprio nome non può essere accolta. Infatti la suddetta disposizione, nei limiti in cui è rilevante nella fattispecie, ha il seguente tenore:

    «Il presidente o la presidente [del parlamento regionale] dirige le attività del procedimento regionale. In tale ambito gli [le] spetta (…) di rappresentare il Land in tutti gli atti giuridici e nelle controversie del parlamento regionale (…)».

    28

    Da tale disposizione deriva che, nelle controversie concernenti il Landtag Schleswig-Holstein, non quest’ultimo è parte, bensì il Land, eccezionalmente rappresentato, in tale occasione, dal presidente del Landtag Schleswig-Holstein, poiché tale rappresentanza spetta normalmente al capo del governo del Land, come risulta dall’art. 30, n. 1, della Costituzione del Land Schleswig-Holstein.

    29

    Tale conclusione è confermata dalla dottrina tedesca in materia. Infatti il commentario alla Costituzione del Land Schleswig-Holstein citato dal ricorrente afferma espressamente, da un lato, che il Landtag Schleswig-Holstein, in quanto organo del Land, non ha la capacità giuridica e, dall’altro, che l’art. 14, n. 3, della Costituzione del Land Schleswig-Holstein dev’essere inteso nel senso che il presidente del Landtag Schleswig-Holstein, nell’ambito dei suoi poteri di rappresentanza dinanzi alla giustizia, non rappresenta il Landtag, ma direttamente il Land.

    30

    Si deve quindi concludere che il ricorrente non dispone della capacità giuridica a norma del diritto nazionale tedesco. Esso non è quindi legittimato ad agire dinanzi al giudice comunitario.

    31

    Il ricorso deve essere pertanto dichiarato irricevibile, senza che occorra esaminare l’altra eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione.

    32

    Alla luce di quanto precede non occorre statuire sulle istanze d’intervento della Repubblica di Finlandia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

    Sulle spese

    33

    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.

    34

    Ai sensi dell’art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa. Nel caso di specie occorre decidere che le parti nonché i soggetti che hanno presentato le istanze d’intervento sopporteranno le proprie spese relative alle istanze d’intervento della Repubblica di Finlandia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

     

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

    così provvede:

     

    1)

    Il ricorso è dichiarato irricevibile.

     

    2)

    Non occorre statuire sulle istanze d’intervento.

     

    3)

    Il Landtag Schleswig-Holstein sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione, ad eccezione di quelle relative alle istanze d’intervento.

     

    4)

    Il Landtag Schleswig-Holstein, la Commissione, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese relative alle istanze d’intervento.

     

    Lussemburgo, 3 aprile 2008

    Il cancelliere

    E. Coulon

    Il presidente

    I. Pelikánová


    ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

    Top