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Document 62006TN0357

    Causa T-357/06: Ricorso presentato il 5 dicembre 2006 — Koniklijke Wegenbouw Stevin/Commissione

    GU C 20 del 27.1.2007, p. 24–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU C 20 del 27.1.2007, p. 23–24 (BG, RO)

    27.1.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 20/24


    Ricorso presentato il 5 dicembre 2006 — Koniklijke Wegenbouw Stevin/Commissione

    (Causa T-357/06)

    (2007/C 20/36)

    Lingua processuale: l'olandese

    Parti

    Ricorrente: Koniklijke Wegenbouw Stevin BV (Rappresentanti: E.H. Pijnacker Hordijk e Y. de Vries, avvocati)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni della ricorrente

    annullare la decisione della Commissione 13 settembre 2006, notificata alla Koniklijke Wegenbouw Stevin in data 25 novembre 2006, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE [caso n. COMP/38.456 — Bitumi — Paesi Bassi — C(2006)4090 def.] adottata nei confronti della ricorrente;

    in subordine annullare l'art. 2 della decisione adottata nei confronti della ricorrente ovvero ridurre sostanzialmente l'ammenda inflittale dall'art. 2 della decisione;

    condannare la Commissione alle spese di causa.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente impugna la decisione della Commissione 13 settembre 2006 relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE (caso n. COMP/38.456 — Bitumi — Paesi Bassi) con la quale alla ricorrente viene imposta un'ammenda per violazione dell'art. 81 CE.

    A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce in primo luogo una errata analisi dei fatti che ha di conseguenza comportato un'errata valutazione dei comportamenti delle imprese di costruzione stradale alla luce dell'art. 81 CE. Secondo la ricorrente da parte dei fornitori di bitume si trattava di una tradizionale, molto seria infrazione delle norme sulla concorrenza europea. Avverso tale cartello i cinque più importanti acquirenti di bitumi stradali avrebbero tentato di opporre un contrappeso allo scopo essenziale di ottenere per sé gli sconti collettivi più favorevoli possibili.

    Inoltre la ricorrente deduce violazione dell'art. 81 CE e l'art. 23 del regolamento n. 1/2003 relativo alla fissazione dell'ammontare dell'ammenda inflitta. Secondo la ricorrente l'importo di base dell'ammenda era troppo elevato e gli aumenti erano immotivati in ragione della non collaborazione e asserito ruolo di istigatore e leader del cartello.

    Infine la ricorrente deduce che la Commissione ha rifiutato di dare informazioni circa le reazioni ai punti degli addebiti di tutti gli altri destinatari di tali addebiti. Secondo la ricorrente, tale modo di agire è in contrasto con i diritti della difesa.


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