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Document 62006TN0353

    Causa T-353/06: Ricorso presentato il 5 dicembre 2006 — Vermeer Infrastructuur/Commissione

    GU C 20 del 27.1.2007, p. 22–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU C 20 del 27.1.2007, p. 21–21 (BG, RO)

    27.1.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 20/22


    Ricorso presentato il 5 dicembre 2006 — Vermeer Infrastructuur/Commissione

    (Causa T-353/06)

    (2007/C 20/32)

    Lingua processuale: l'olandese

    Parti

    Ricorrente: Vermeer Infrastructuur BV (Rappresentante: M.M. Slotboom, avvocato)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni della ricorrente

    in principalità, annullamento della decisione della Commissione 13 settembre 2006 relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE (caso n. COMP/38.456 — Bitumi — Paesi Bassi); oppure,

    in subordine, dichiarare nulli gli artt. 1 e 2, lett. d), e 3 della decisione nella misura in cui: 1) viene ivi dichiarato che la Vermeer ha preso parte alla fissazione dei prezzi lordi per la vendita e l'acquisto di bitumi per la costruzione stradale in Olanda e 2) viene imposta di conseguenza una ammenda;

    in ulteriore subordine, dichiarare nullo l'art. 2, lett. d), di tale decisione nella misura in cui alla Vermeer viene ivi imposta un'ammenda;

    in via ulteriormente subordinata, ridurre l'ammenda imposta alla Vermeer dell'art. 2, lett. d), della decisione; e

    condannare la Commissione alle spese di causa.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente impugna la decisione della Commissione 13 settembre 2006 relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE (caso COMP/38.456 — Bitumi — Paesi Bassi) con la quale alla ricorrente viene imposta un'ammenda per violazione dell'art. 81 CE.

    A sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione dell'art. 81 CE per il fatto che la Commissione non avrebbe dimostrato che la ricorrente avrebbe preso parte alla fissazione dei prezzi lordi per i bitumi o che la stessa vi avrebbe perfino svolto un ruolo importante. A tal riguardo la Commissione sarebbe indebitamente pervenuta alla conclusione che i fornitori di bitumi e le imprese di costruzioni stradali avrebbero preso parte a un'unica e medesima infrazione all'art. 81 CE.

    La ricorrente aggiunge ancora che la Commissione non avrebbe dimostrato che la ricorrente ha preso parte ad un'intesa tra un gruppo di fornitori di bitumi e un gruppo di grandi imprese di costruzioni stradali per fissare regolarmente una minore riduzione del prezzo per gli altri costruttori stradali.

    Inoltre, la Commissione avrebbe violato l'art. 81 CE e la direttiva per il calcolo delle ammende, poiché non avrebbe dimostrato che 1) la ricorrente avrebbe preso parte ad una infrazione molto grave dell'art. 81 CE e 2) la partecipazione della ricorrente alla detta infrazione sarebbe durata dal 1o aprile 1994 fino al 15 aprile 2002. Secondo la ricorrente la Commissione come conseguenza avrebbe preso in considerazione una durata troppo lunga ai fini del calcolo dell'ammenda imposta dalla ricorrente.

    Infine la ricorrente deduce violazione dell'art. 253 CE e di forme scritte sostanziali.


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