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Document 62006TN0079

Causa T-79/06: Ricorso presentato il 23 febbraio 2006 — Sachsa Verpackung/Commissione

GU C 96 del 22.4.2006, p. 32–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

22.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 96/32


Ricorso presentato il 23 febbraio 2006 — Sachsa Verpackung/Commissione

(Causa T-79/06)

(2006/C 96/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Sachsa Verpackung GmbH ((Wieda, Germania) [Rappresentanti: avv.ti F. Puel e L. François-Martin]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare gli artt. 1, lett. k), 2, lett. i) e 4, punto 21 della decisione;

in via subordinata annullare l'art. 2, lett. i) della decisione e ridurre l'importo dell'ammenda;

condannare la Commissione europea all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti:

Col presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005)4634 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 CE (pratica COMP/F/38.354 — Borse industriali) con cui la Commissione ha deciso che le imprese destinatarie della decisione, tra cui la ricorrente, hanno violato l'art. 81 del Trattato CE partecipando ad accordi o pratiche concordate nel settore delle borse industriali che si sono estesi ai territori del Belgio, dei Paesi Bassi, del Lussemburgo, della Germania, della Francia e della Spagna. Nella parte della decisione relativa alla ricorrente la Commissione ha constatato che la ricorrente ha partecipato all'infrazione unica e continuata e l'ha condannata ad un'ammenda.

A sostegno della prima conclusione, presentata in via principale, la ricorrente fa valere tre motivi.

Col primo motivo la ricorrente addebita alla Commissione di aver commesso un errore manifesto di valutazione circa il grado di coinvolgimento della ricorrente in seno al cartello considerando che aveva partecipato attivamente alla determinazione di quote generali, ad una ripartizione dei clienti ed alla fissazione dei prezzi.

Il secondo motivo è fondato su una carenza di motivazione per il fatto che la Commissione avrebbe omesso di motivare sufficientemente in diritto la partecipazione della ricorrente ad un sottogruppo «Germania» in seno al cartello.

Col terzo motivo la ricorrente fa valere che la Commissione avrebbe violato l'art. 23, n. 2, del regolamento (CE), n. 1/2003 (1) e l'art. 15 del regolamento n. 17/62 (2) in quanto, ad avviso della ricorrente, la Commissione avrebbe considerato, a torto, che essa non era un'impresa autonoma ed avrebbe deciso, del pari a torto, che il Groupe Gascogne, la sua società madre, doveva ritenersi congiuntamente ed in solido responsabile del pagamento dell'ammenda. Essa asserisce anche che la Commissione avrebbe commesso un errore nel determinare la parte dell'ammenda ad essa attribuibile per il periodo della sua partecipazione all'infrazione che avrebbe, di conseguenza, superato il tetto del 10 % del suo fatturato.

A sostegno della sua conclusione, invocata in via subordinata, la ricorrente afferma che la Commissione non avrebbe correttamente stimato l'importo dell'ammenda inflitta ed avrebbe violato il principio di proporzionalità, valutando erroneamente la gravità e la durata dell'infrazione, non prendendo in considerazione l'esistenza di circostanze attenuanti nonché la cooperazione della ricorrente ai sensi della comunicazione sulla cooperazione (3).


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

(2)  Regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, Primo regolamento d'applicazione degli articoli [81] e [82] del Trattato (GU 1962, L 13, pag. 204).

(3)  Comunicazione della Commissione relativa all'immunità delle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).


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