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Document 62006TJ0404

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Sezione delle impugnazioni) dell'8 settembre 2009.
    Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) contro Pia Landgren.
    Impugnazione - Pubblico impiego - Agenti temporanei - Contratto a tempo indeterminato - Decisione di risoluzione del contratto di lavoro - Art. 47, lett. c), sub i), del RAA - Obbligo di motivazione - Manifesto errore di valutazione dei fatti - Competenza a conoscere della legittimità e del merito - Compensazione pecuniaria.
    Causa T-404/06 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 2009 II-02841;FP-I-B-1-00057
    Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2009 II-B-1-00337

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2009:313

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

    8 settembre 2009 ( *1 )

    «Impugnazione — Funzione pubblica — Agenti temporanei — Contratto a tempo indeterminato — Decisione di licenziamento — Art. 47, lett. c), sub i), del RAA — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Competenza a conoscere della legittimità e del merito — Compensazione pecuniaria»

    Nel procedimento T-404/06 P,

    Fondazione europea per la formazione (ETF), rappresentata inizialmente dall’avv. G. Vandersanden, successivamente dall’avv. L. Levi,

    ricorrente,

    sostenuta da

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J. Currall e D. Martin, in qualità di agenti,

    interveniente in sede d’impugnazione,

    procedimento in cui l’altra parte è

    Pia Landgren, residente in Revigliasco (Italia), rappresentata dall’avv. M.-A. Lucas,

    ricorrente in primo grado,

    avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seduta plenaria) 26 ottobre 2006, causa F-1/05, Landgren/ETF (Racc. FP pagg. I-A-1-123 e II-A-1-459), diretta all’annullamento di detta sentenza

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Sezione delle impugnazioni),

    composto dai sigg. M. Jaeger (relatore), presidente, J. Azizi, A.W.H. Meij, M. Vilaras e N.J. Forwood, giudici,

    cancelliere: sig. E. Coulon

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    Con l’impugnazione proposta ai sensi dell’art. 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, la ricorrente, Fondazione europea per la formazione (ETF), chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seduta plenaria) 26 ottobre 2006, causa F-1/05, Landgren/ETF (Racc. FP pagg. I-A-1-123 e II-A-1-459; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il detto Tribunale ha annullato la decisione della ETF recante risoluzione del contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato della sig.ra Pia Landgren e, in via interlocutoria, ha invitato le parti a ricercare un accordo per fissare un equo risarcimento in denaro del suo illegittimo licenziamento o, in mancanza, a comunicare gli importi rispettivamente proposti a tal riguardo.

    Contesto normativo

    2

    Ai sensi dell’art. 11, primo comma, del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il «RAA»), le disposizioni degli artt. 11-26 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») in materia di diritti e doveri dei funzionari sono applicabili per analogia.

    3

    Ai sensi dell’art. 25, secondo comma, dello Statuto:

    «Ogni decisione individuale presa in applicazione del presente Statuto deve essere immediatamente comunicata per iscritto al funzionario interessato; quelle prese a suo carico devono essere motivate».

    4

    L’art. 47 del RAA così dispone:

    «Il contratto dell’agente temporaneo si risolve, oltre che per decesso:

    (…)

    c)

    per i contratti a tempo indeterminato:

    i)

    alla fine del periodo di preavviso fissato nel contratto; il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di tre mesi ed un massimo di dieci mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante un congedo di maternità o di malattia purché quest’ultimo non superi i tre mesi. È inoltre sospeso per la durata di questi congedi, nei limiti suddetti;

    (…)».

    Fatti all’origine della controversia e procedimento di primo grado

    5

    I fatti all’origine della controversia e il procedimento di primo grado sono descritti ai punti 6-32 della sentenza impugnata, dai quali emergono i seguenti elementi.

    6

    La sig.ra Landgren, nata il 21 giugno 1947, è stata assunta il in qualità di agente temporaneo di categoria C dalla ETF, dapprima a tempo determinato e successivamente, a partire dal , per un periodo indeterminato.

    7

    Il rapporto sul suo periodo di prova, datato 10 maggio 1995, contiene le osservazioni seguenti:

    Sull’«Attitudine a svolgere le proprie funzioni»: giudizio «buono», sebbene alla voce «Comprensione, adattabilità, discernimento» sia presente l’indicazione «insufficiente», giustificata dalla mancanza di precisione, di cura per i dettagli e di attenzione;

    sul «Rendimento»: giudizio «buono», sebbene alla voce «Rapidità nello svolgimento del lavoro» sia presente l’indicazione «insufficiente», giustificata da alcuni ritardi, in particolare nella predisposizione dei contratti del personale;

    sulla «Condotta sul lavoro»: giudizio «molto buono».

    8

    Nel primo rapporto informativo redatto il 13 maggio 1997 per il periodo 1995-1997, la sig.ra Landgren, otteneva il voto globale «3», che corrisponde a «soddisfacente», su una scala da 1 a 6, che va da «eccellente» a «assolutamente negativo». Più esattamente, essa conseguiva i giudizi «bene» per le voci «Competenza» e «Condotta sul lavoro» e un giudizio «insoddisfacente» alla voce «Efficacia». A tal riguardo veniva fatta valere la mancanza di attenzione e di rapidità nello svolgimento delle sue funzioni. Pur rilevandosi la valutazione globalmente positiva le veniva chiesto di dimostrare maggiore precisione e di migliorare il suo «senso politico».

    9

    Il secondo rapporto informativo, datato 17 giugno 1998 e riferito al periodo 1997-1998, le ha riconosciuto il voto «2», il che corrisponde a «bene». Nel suo commento generale, il valutatore rilevava un netto miglioramento delle prestazioni della sig.ra Landgren, pur osservando, alla voce «Efficacia», che erano ancora possibili taluni miglioramenti.

    10

    Il terzo rapporto informativo, datato 17 gennaio 2000 e riferito al periodo 1999-2000, ha confermato il voto globale «2», e tutte le voci hanno altresì ottenuto una valutazione di «buono». Veniva tuttavia richiesto alla sig.ra Landgren di migliorare la sua «organizzazione del tempo di lavoro». È stata per contro sottolineata la sua conoscenza della disciplina e del funzionamento della ETF.

    11

    Nel quarto rapporto informativo, datato 29 marzo 2001 e riferito al periodo 2000-2001, è stato riconosciuto alla sig.ra Landgren un voto globale pari a «3». Pur evidenziando la capacità comunicativa della sig.ra Landgren, il suo tatto, la sua cortesia, la sua ampia conoscenza della ETF, la sua flessibilità e la sua correttezza nei confronti dei superiori, il rapporto rilevava mancanze in materia informatica e, alla voce «Analisi e discernimento», le veniva richiesto di non giungere a conclusioni troppo rapidamente, soprattutto quando non perfettamente a conoscenza dei fascicoli, e ciò pur ammettendo che essa formulava buone proposte. Le è stato infine suggerito di seguire una formazione per prendere annotazioni durante le riunioni.

    12

    Dal gennaio 2002 al gennaio 2003 compreso la sig.ra Landgren è stata impiegata presso la direzione della ETF, dove ha svolto funzioni di segretaria e di assistente amministrativa, incaricata in particolare delle missioni e dei congedi dei membri della direzione.

    13

    Il 9 luglio 2002 il direttore aggiunto della ETF, il sig. H., predisponeva un rapporto informativo provvisorio in cui si concludeva che la sig.ra Landgren non possedeva a sufficienza le caratteristiche necessarie per svolgere le proprie funzioni. Tale conclusione si basava su mancanze rilevate nella preparazione delle missioni e nella compilazione delle agende, imputate a mancanza di organizzazione e di controllo, a limitata capacità di utilizzo dei sistemi informatici e ad una conoscenza insufficiente dei compiti e delle strutture dell’organizzazione della ETF. Tale rapporto evidenziava tuttavia l’atteggiamento positivo e gli sforzi della sig.ra Landgren per svolgere i suoi molteplici compiti.

    14

    Alla fine dell’anno 2002 i due direttori aggiunti, i sigg. H. e P., compilavano in qualità di valutatori, un progetto di rapporto informativo sulla sig.ra Landgren per l’anno 2002, sulla base di un nuovo sistema di valutazione delle prestazioni, applicato a partire dal mese di gennaio del medesimo anno.

    15

    Il sig. H. confermava la sua valutazione del 9 luglio 2002, rilevando una carenza di affidabilità e l’esistenza di gravi carenze in quasi ogni aspetto delle funzioni svolte, pur avendo egli evidenziato gli sforzi compiuti dalla sig.ra Landgren per svolgere i suoi compiti. Egli ha rilevato di aver perduto fiducia nella qualità dei suoi servizi e ha concluso che essa non poteva più continuare a svolgere le sue funzioni.

    16

    Il sig. P. ha, per parte sua, considerato che lo svolgimento dei compiti specifici da parte della sig.ra Landgren fosse nella maggior parte dei casi soddisfacente, e in alcuni casi buono, sebbene la sua valutazione globale mettesse in evidenza ritardi nell’esecuzione ed errori dovuti alla mancanza di attenzione, spiegabili in parte, a suo giudizio, con un carico di lavoro eccessivo.

    17

    Nelle sue osservazioni sul rapporto informativo, la sig.ra Landgren, pur contestando talune specifiche critiche del sig. H., o giustificandosi per esse, ha riconosciuto che il posto occupato era per lei troppo gravoso. Essa ha altresì richiamato l’attenzione della direzione sul fatto che i suoi problemi potevano spiegarsi con una temporanea difficoltà della sua memoria dovuta al suo stato di salute, nonché sulle conseguenze assai negative che avrebbe avuto per lei la perdita dell’impiego, in considerazione delle sue risorse finanziarie, della sua situazione familiare e della sua età. Ha dunque chiesto di verificare la possibilità di affidarle altri compiti, meno gravosi, nell’ambito della medesima direzione o in altri uffici.

    18

    Tale rapporto informativo non è mai stato redatto in forma definitiva, e non è dunque stato inserito nel fascicolo personale della sig.ra Landgren.

    19

    Il 1o febbraio 2003, la sig.ra Landgren veniva assegnata a tempo indeterminato al dipartimento «Europa orientale e Asia centrale» della ETF, per svolgervi, nell’ambito di un impiego a tempo parziale, le funzioni di segretaria del capo dipartimento, sig.ra S., del capo dipartimento aggiunto, sig.ra T., e del coordinatore della ETF. La domanda di impiego a tempo parziale, come accolta dal direttore, doveva riguardare il periodo dal 1o febbraio 2003 al 31 dicembre 2004 ed era giustificata come preparazione alla pensione per un agente che ha raggiunto i 55 anni di età.

    20

    Il rapporto informativo sulla ricorrente, datato 18 marzo 2004, e relativo all’anno 2003 contiene il passaggio seguente:

    «Pia ha raggiunto gli obiettivi fondamentali che le sono stati fissati per il 2003. Una valutazione dei principali indicatori relativi indica che ella è stata in grado di svolgere i suoi compiti in modo efficace ed efficiente, nel rispetto dei termini.

    Pia ha dimostrato di essere in grado di concentrarsi sul suo lavoro anche dovendo svolgere più attività contemporaneamente. Ella ha compiuto uno sforzo notevole per migliorare la sua memoria.

    Pia ha migliorato le sue conoscenze informatiche.

    Pia ha rapporti buoni e amichevoli, ma al tempo stesso rispettosi, con i suoi pari e i suoi colleghi».

    21

    Quest’ultimo rapporto è stato predisposto dalla sig.ra T., in qualità di capo dipartimento facente funzioni, in assenza della sig.ra S., in congedo per malattia dal novembre 2003 al marzo 2004 incluso, ed è stato vistato dal sig. R., in qualità di direttore. Sebbene la sig.ra S. non l’abbia firmato, essa compare tuttavia nel rapporto come «valutatore» accanto alla sig.ra T. È pacifico che il capo dipartimento non condivideva la valutazione della sig.ra T. ed aveva un’opinione piuttosto negativa relativamente alle prestazioni della sig.ra Landgren.

    22

    In seguito, la sig.ra Landgren ha ritenuto necessario richiedere, nell’ambito di un colloquio con la sig.ra S., di poter continuare a svolgere la propria attività a tempo parziale. In occasione di tale colloquio, tenutosi il 10 maggio 2004, il capo dipartimento ha comunicato alla sig.ra Landgren che si riservava la possibilità di parlare di tale domanda al direttore, il sig. R.

    23

    Il 17 maggio 2004 la ricorrente aveva un colloquio con il sig. R., il quale le ha proposto di scegliere tra «pensione anticipata» e licenziamento. Il sig. R. ha anche precisato che, in caso di licenziamento, la ricorrente avrebbe potuto beneficiare dell’indennità di disoccupazione, ai sensi dell’art. 28 bis del RAA, fino al raggiungimento dell’età minima per la pensione, pari a 60 anni.

    24

    Il 15 giugno 2004 la ricorrente teneva un nuovo colloquio con il sig. R., questa volta in presenza del mediatore designato dalla ETF. In occasione di tale colloquio, il sig. R. le ha spiegato che ella era «una persona gentile, ma una segretaria inefficiente» e che, per tale ragione, egli le chiedeva di presentare le dimissioni.

    25

    In occasione di una terza riunione, il 25 giugno 2004, in presenza di altri responsabili della ETF, il sig. R. ha consegnato alla ricorrente una lettera di risoluzione del contratto di agente temporaneo (in prosieguo la «decisione di licenziamento») con effetto dal .

    26

    Tale decisione è del seguente tenore:

    «Cara Pia,

    ai sensi dell’art. 47 del RAA e delle disposizioni del suo contratto e dei suoi atti integrativi, sono dolente di informarla che il suo contratto di agente temporaneo nell’ambito della ETF sarà risolto. Poiché l’atto integrativo al suo contratto prevede un periodo di preavviso di sei mesi, il suo ultimo giorno di lavoro sarà il 31 dicembre 2004.

    La ringrazio molto per il contributo che ha dato alla ETF e le auguro i migliori successi nella sua futura carriera».

    27

    In seguito a tale decisione, la sig.ra Landgren è stata assegnata all’unità «Amministrazione e servizi centrali» a partire dal 1o luglio 2004. Su sua domanda, è stata autorizzata a riprendere la sua attività a tempo pieno a partire da tale data.

    28

    La sig.ra Landgren, dopo aver subìto un’operazione chirurgica nell’ottobre 2004, rimaneva in congedo per malattia per tre mesi. Di conseguenza, il suo preavviso veniva sospeso per tre mesi.

    29

    Il 27 settembre 2004 la sig.ra Landgren presentava un reclamo avverso la decisione di licenziamento ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto.

    30

    Con decisione 19 gennaio 2005, l’autorità abilitata a stipulare i contratti di assunzione (in prosieguo: la «AASC») respingeva tale reclamo sostenendo che il licenziamento era giustificato dal carattere insoddisfacente e insufficiente delle prestazioni della sig.ra Landgren e che la AASC non aveva utilizzato in modo manifestamente errato l’ampio potere discrezionale di cui essa dispone nella valutazione dell’interesse del servizio. Essa avrebbe anzi tenuto in particolare conto dell’interesse dell’agente temporaneo, in ossequio al proprio dovere di sollecitudine, nel fissare la data dell’efficacia del licenziamento.

    31

    Alla luce delle circostanze di cui sopra, la sig.ra Landgren il 28 aprile 2005 proponeva un ricorso inteso, da un lato, all’annullamento della decisione di licenziamento e, dall’altro, al risarcimento del danno materiale e morale provocatole dalla detta decisione.

    32

    Il ricorso in primo grado veniva inizialmente iscritto a ruolo dalla cancelleria del Tribunale con il numero T-180/05. Con ordinanza 15 dicembre 2005, il Tribunale, in applicazione dell’art. 3, n. 3, della decisione del Consiglio , 2004/752/CE/Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7), rinviava la presente causa dinanzi a quest’ultimo. Il ricorso è stato iscritto a ruolo dalla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica con il numero F-1/05.

    33

    Con la impugnata sentenza il Tribunale della funzione pubblica, statuendo in via interlocutoria ha, da un lato, annullato la decisione di licenziamento, e, dall’altro, invitato le parti a cercare un accordo che fissi un equo risarcimento in denaro del licenziamento illegittimo della sig.ra Landgren o, in mancanza di accordo, a comunicargli gli importi rispettivamente proposti entro un termine di tre mesi a partire dalla pronuncia della sentenza.

    34

    Poiché le parti comunicavano al Tribunale della funzione pubblica di non essere pervenute ad un accordo circa l’importo di risarcimento in denaro e poiché la ETF faceva tuttavia presente che era disposta a versare alla sig.ra Landgren l’importo di 39265,10 EUR a titolo di risarcimento danni, il Tribunale della funzione pubblica con ordinanza 22 maggio 2006 fissava, in via provvisoria in attesa della definizione della causa, l’importo del risarcimento in denaro in EUR 39000.

    35

    Con ordinanza 22 maggio 2007, il presidente del Tribunale della funzione pubblica, sulla base dell’art. 77, lett. b) e dell’art. 78 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, applicabile mutatis mutandis al Tribunale della funzione pubblica in virtù dell’art. 3, n. 4, della decisione 2004/752, sospendeva il procedimento nella causa F-1/05 fino alla pronuncia della decisione definitiva del Tribunale nella presente causa. Il presidente del Tribunale della funzione pubblica ha, infatti, rilevato che la definizione della causa potrebbe dipendere dalla questione se la sig.ra Landgren versi nell’incapacità totale e permanente di lavorare. Tale questione necessiterebbe l’adozione di una misura istruttoria, come la designazione di periti medici, il che, tenuto conto del costo di un siffatto procedimento non sarebbe conforme alla buona amministrazione della giustizia fintantoché l’impugnazione proposta avverso la sentenza interlocutoria non sarà stato decisa.

    Sulla sentenza impugnata

    36

    In una prima fase, ai punti 60-79 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha esaminato l’argomento della ETF che deduce che non esisterebbe alcun fondamento giuridico che la obblighi a motivare la decisione di licenziamento.

    37

    A questo proposito, il Tribunale della funzione pubblica ha dapprima ricordato che, secondo una costante giurisprudenza (sentenza della Corte 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento, Racc. pag. 2861, punto 22; sentenze del Tribunale , causa T-1/90, Pérez-Mínguez Casariego/Commissione, Racc. pag. II-143, punto 73; , cause riunite T-178/95 e T-179/95, Picciolo e Calò/Comitato delle regioni, Racc. PI pagg. I-A-51 e II-155, punto 33; , causa T-351/99, Brumter/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-165 e II-757, punto 28; , causa T-11/03, Afari/BCE, Racc. PI pagg. I-A-65 e II-267, punto 37; , causa T-281/01, Huygens/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-203 e II-903, punto 105, e , causa T-171/05, Nijs/Corte dei conti, Racc. FP, pag. I-A-2-195 e II-A-2-999, punto 36), l’obbligo di motivazione costituisce un principio essenziale del diritto comunitario, al quale può essere derogato solo per ragioni imperative, e che tale principio, sancito dall’art. 253 CE e ripreso all’art. 25, secondo comma, dello Statuto, rientra appunto tra i diritti e gli obblighi dei funzionari ai quali l’art. 11 del RAA fa rinvio.

    38

    Il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato che tuttavia, con la sentenza 18 ottobre 1977, causa 25/68, Schertzer/Parlamento (Racc. pag. 1729, punti 38-40) la Corte ha giudicato che l’assunzione di un agente temporaneo termina, per i contratti a tempo indeterminato, alla scadenza del periodo di preavviso previsto dal contratto, conformemente all’art. 47, n. 2, del RAA. Ha precisato che la Corte aveva pertanto concluso a che la risoluzione unilaterale di tale contratto, espressamente prevista da detta disposizione, fondata su un ampio potere discrezionale dell’autorità competente e riconosciuta dal dipendente nel momento stesso della sua assunzione, trova la propria giustificazione nel contratto di lavoro e non ha pertanto bisogno di essere motivata. Esso ha sottolineato che, secondo la Corte, è sotto tale profilo che la situazione di un agente temporaneo si distingue essenzialmente da quella di un funzionario di ruolo, così da escludere l’applicazione analogica dell’art. 25 dello Statuto, nonostante il rinvio generale dell’art. 11 del RAA agli artt. 11-26 dello Statuto. Il Tribunale della funzione pubblica ha aggiunto che tale interpretazione è stata confermata da una giurisprudenza costante (sentenza della Corte , causa C-18/91 P, V./Parlamento, Racc. pag. I-3997, punto 39; sentenze del Tribunale , causa T-45/90, Speybrouck/Parlamento, Racc. pag. II-33, punto 90; , causa T-51/91, Hoyer/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-103 e II-341, punto 27; causa T-52/91, Smets/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-107 e II-353, punto 24; , causa T-70/00, Hoyer/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-247 e II-1231, punto 55; , causa T-175/03, Schmitt/AER, Racc. PI pagg. I-A-211 e II-393, punti 57 e 58; , causa T-471/04, Karatzoglou/AER, Racc. FP pagg. I-A-2-35 e II-A-2-157, punti 43 e 44, e , causa T-10/02, Girardot/Commissione, Racc. FP pagg. I-A-2-129 e II-A-2-609).

    39

    Tuttavia il Tribunale della funzione pubblica, tenendo conto dell’evoluzione giuridica in materia di tutela del lavoratore contro il licenziamento e l’utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi, nonché della giurisprudenza comunitaria relativa alla necessità di formale motivazione degli atti potenzialmente lesivi, ha ritenuto che fosse necessario verificare se la risoluzione unilaterale di un contratto a tempo indeterminato di un agente temporaneo potesse essere priva di motivazione.

    40

    In primo luogo, Tribunale della funzione pubblica nel rilevare, tra l’altro, che l’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, attuato con la direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE (GU L 175, pag. 43), prevede che i contratti a tempo indeterminato costituiscono «la forma comune dei rapporti di lavoro fra i datori di lavoro e i lavoratori», caratterizzati dalla stabilità dell’impiego, e che la Corte ha sottolineato che il beneficio della stabilità dell’impiego costituisce un elemento fondamentale della protezione dei lavoratori (sentenza della Corte , causa C-144/04, Mangold, Racc. pag. I-9981, punto 64; v. anche sentenza della Corte , causa C-212/04, Adeneler e a., Racc. pag. I-6057, punto 62), ha ritenuto che consentire al datore di lavoro di porre fine, senza indicare i motivi della risoluzione, ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con l’unica condizione del rispetto di un periodo di preavviso, significherebbe ignorare la natura stessa dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, dal momento che essi garantiscono una certa sicurezza dell’impiego, e attenuare la distinzione tra tale categoria di contratti e quella dei contratti a tempo determinato.

    41

    In secondo luogo, il Tribunale ha menzionato l’art. 4 della convenzione n. 158 dell’Organizzazione internazionale del lavoro del 22 giugno 1982, relativa all’interruzione del rapporto di lavoro per volontà del datore di lavoro secondo il quale «[u]n lavoratore non potrà essere licenziato in mancanza di un valido motivo di licenziamento legato all’attitudine o alla condotta del lavoratore, o basato sulle necessità di funzionamento dell’impresa, dello stabilimento o del servizio», nonché l’art. 24, lett. a), della Carta sociale europea del , riveduta, il quale garantisce «il diritto dei lavoratori di non essere licenziati senza un valido motivo legato alle loro attitudini o alla loro condotta o basato sulle necessità di funzionamento dell’impresa, dello stabilimento o del servizio», e l’art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il (GU C 364, pag. 1), ai sensi del quale «[o]gni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali». L’art. 41, n. 2, terzo trattino, di tale Carta prevede altresì, in via generale, a titolo del diritto ad una buona amministrazione, «l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni».

    42

    A questo proposito il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato che l’obiettivo principale della detta Carta è quello di riaffermare «i diritti derivanti, in particolare, dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull’Unione europea e dai trattati comunitari, dalla (…) [CEDU], dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d’Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte (…) e da quella della Corte europea dei diritti dell’uomo» (v., in tal senso, sentenza della Corte 27 giugno 2006, causa C-540/03, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. I-5769, punto 38).

    43

    Il Tribunale della funzione pubblica inoltre ha considerato che proclamando solennemente la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee hanno necessariamente inteso riconoscerle un significato particolare, di cui occorre tener conto per interpretare le disposizioni dello Statuto e del RAA.

    44

    Il Tribunale della funzione pubblica, ritenendo che nessuna ragione imperativa consenta di negare agli agenti temporanei, ai sensi del RAA, una tutela contro i licenziamenti ingiustificati, in particolare qualora gli stessi beneficino di un contratto a tempo indeterminato o, qualora siano vincolati da un contratto a tempo determinato, siano licenziati prima della scadenza di quest’ultimo, ha concluso che per garantire una sufficiente protezione in tal senso, si deve, da un lato, consentire agli interessati di verificare se i loro legittimi interessi siano stati rispettati o violati nonché di valutare l’opportunità di rivolgersi al giudice e, dall’altro, permettere a quest’ultimo di svolgere il suo controllo, il che significa ammettere l’esistenza di un obbligo di motivazione a carico dell’autorità competente.

    45

    Infine il Tribunale della funzione pubblica ha sottolineato che il riconoscimento di un siffatto obbligo di motivazione a carico dell’autorità competente non esclude che quest’ultima disponga di un ampio potere discrezionale in materia di licenziamento e che, pertanto, il controllo del giudice comunitario si limiti alla verifica dell’assenza di errori manifesti e di sviamento di potere (sentenze del Tribunale 11 febbraio 1999, causa T-79/98, Carrasco Benítez/EMEA, Racc. PI pagg. I-A-29 e II-127, punto 55; , causa T-223/99, Dejaiffe/UAMI, Racc. PI pagg. I-A-277 e II-1267, punto 53, e , causa T-7/01, Pyres/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-37 e II-239, punti 50 e 51), e che l’art. 47 del RAA non contrasta con le considerazioni precedenti, in quanto tale articolo si limita, al punto c), sub i), a prevedere la fissazione di un preavviso e a stabilirne la durata, senza affrontare il problema della giustificazione del licenziamento.

    46

    In una seconda fase, il Tribunale della funzione pubblica ha proceduto ad esaminare, ai punti 77-81 della sentenza impugnata, se tale obbligo di motivazione fosse stato nella specie rispettato. Nel rilevare che, sebbene nel caso di un provvedimento di licenziamento di un agente assunto a tempo indeterminato sia particolarmente importante che i motivi alla base di tale provvedimento siano, in generale, chiaramente indicati per iscritto, di preferenza nel testo stesso della decisione in esame, il Tribunale della funzione pubblica tuttavia ha ritenuto che l’obbligo di indicare i motivi del licenziamento può considerarsi rispettato anche qualora l’interessato sia stato debitamente informato, in occasione di colloqui con i suoi superiori, di tali motivi e la decisione della AASC sia intervenuta a breve distanza da tali colloqui, aggiungendo che la AASC può anche, eventualmente, integrare tale motivazione in fase di risposta al reclamo proposto dall’interessato.

    47

    Nella presente fattispecie il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato che la sig.ra Landgren era stata informata, in occasione dei colloqui avuti con il sig. R. il 15 e il , delle ragioni per le quali si era deciso di porre fine al suo contratto di agente temporaneo per insufficienza professionale e che precisazioni ulteriori erano state utilmente fornite dalla AASC in risposta al suo reclamo. Questo avrebbe consentito alla sig.ra Landgren di valutare la fondatezza della decisione di licenziamento e le avrebbe fornito la possibilità di proporre ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, con la conseguenza che la censura che deduce violazione dell’obbligo di motivazione avrebbe dovuto essere respinta.

    48

    In una terza fase, il Tribunale della funzione pubblica, ai punti 82-95 della sentenza impugnata, ha esaminato la fondatezza dei motivi che giustificano la decisione di licenziamento.

    49

    A questo proposito il Tribunale della funzione pubblica ha innanzitutto constatato che, per giustificare il licenziamento, la ETF aveva fatto valere soltanto l’insufficienza professionale «complessiva» della sig.ra Landgren, che sarebbe stata dimostrata da tutta una serie di rapporti informativi sfavorevoli o critici nei confronti delle prestazioni di quest’ultima.

    50

    Il Tribunale della funzione pubblica ha poi rilevato che, sebbene insufficienze come la mancanza di attenzione, di precisione e di rapidità nell’esecuzione dei compiti fossero state sovente rimproverate alla sig.ra Landgren nel corso di tutta la sua carriera, risultava dai vari rapporti sul periodo di prova o informativi che la valutazione dei suoi meriti, contrariamente a quanto affermato dalla convenuta, era stata complessivamente soddisfacente, o anche buona (per il periodo 1997-2000 e per l’anno 2003).

    51

    Ha del resto sottolineato che erano state formulate valutazioni molto negative da due persone, e in particolare dal sig. H., direttore aggiunto di cui la sig.ra Landgren era segretaria dal gennaio 2002 al gennaio 2003, e dalla sig.ra S., capo dipartimento presso la quale la sig.ra Landgren era stata pure segretaria dal 1o febbraio 2003 al 30 giugno 2004.

    52

    Da un lato, il Tribunale della funzione pubblica ha tuttavia considerato che, per quanto riguarda il progetto di rapporto informativo per l’anno 2002, non solo tale testo non era mai stato redatto in forma definitiva, ma che la valutazione dell’altro direttore aggiunto, il sig. P., per il quale la sig.ra Landgren ha altresì lavorato nel corso del medesimo periodo, era inoltre assai meno severa, dal momento che quest’ultimo aveva ritenuto soddisfacente, ovvero buona, l’esecuzione dei compiti da parte dell’interessata, nonostante avesse individuato talune carenze attribuite, in parte, ad un eccessivo carico di lavoro.

    53

    Il Tribunale della funzione pubblica ha dall’altro lato ritenuto che il rapporto informativo per l’anno 2003, redatto il 18 marzo 2004 dalla sig.ra T., presso la quale la sig.ra Landgren aveva altresì lavorato, e vistato del sig. R. il , cioè due mesi circa prima dei colloqui nel corso dei quali questi ha fatto presente alla sig.ra Landgren la sua intenzione di risolvere il contratto, era particolarmente favorevole a quest’ultima. Ha in particolare sottolineato che, a tenore di tale rapporto informativo, la sig.ra Landgren aveva «raggiunto gli obiettivi fondamentali che le erano stati fissati per [il] 2003 (…) [era stata] in grado di svolgere i suoi compiti in modo efficace ed efficiente, nel rispetto dei termini (…) [aveva] dimostrato di essere in grado di concentrarsi sul suo lavoro anche dovendo svolgere più attività contemporaneamente (…) [aveva] compiuto uno sforzo notevole per migliorare la sua memoria (…) [aveva] migliorato le sue conoscenze informatiche (…) [aveva] rapporti buoni ed amichevoli, ma al tempo stesso rispettosi con i suoi pari e i suoi colleghi».

    54

    Il Tribunale della funzione pubblica ha inoltre constatato che dagli atti non risulta che le prestazioni professionali della sig.ra Landgren siano bruscamente peggiorate tra la redazione del suo ultimo rapporto informativo da parte della sig.ra T. nel marzo 2004, che con soddisfazione rilevava lo svolgimento dei suoi compiti con efficacia e nel rispetto dei termini, e l’adozione della decisione di licenziamento, meno di tre mesi dopo.

    55

    Di conseguenza, il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto che la decisione di licenziamento fosse inficiata da errore manifesto di valutazione e dovesse di conseguenza essere annullata.

    56

    In una quarta ed ultima fase, il Tribunale della funzione pubblica, nel constatare che la sig.ra Landgren aveva dichiarato che il suo stato di salute si era fortemente aggravato e che non sarebbe stata fisicamente in grado di riprendere un’attività all’interno della ETF, ha giudicato che per garantire, nell’interesse di quest’ultima, un’efficacia pratica alla sentenza di annullamento, esso doveva esercitare la sua competenza estesa anche al merito, quale gli viene conferita nelle controversie di natura pecuniaria, invitando la ETF a cercare una soluzione equa in grado di tutelare adeguatamente i diritti della sig.ra Landgren (v., in tal senso, sentenza della Corte 6 luglio 1993, causa C-242/90 P, Commissione/Albani e a., Racc. pag. I-3839, punto 13, e sentenza del Tribunale , causa T-10/02, Girardot/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-109 e II-483, punto 89).

    57

    Ha così invitato le parti a ricercare innanzitutto un accordo per fissare un equo risarcimento in denaro per il licenziamento illegittimo della sig.ra Landgren e, successivamente, ad informare il Tribunale della somma così determinata o, in mancanza di accordo, a presentargli le rispettive proposte di importo, entro un termine di tre mesi dalla pronuncia della sentenza impugnata.

    Sull’impugnazione

    I — Procedimento

    58

    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 dicembre 2006, la ETF ha proposto la presente impugnazione.

    59

    Il 26 marzo 2007 la Commissione ha chiesto di intervenire nella causa. Con ordinanza il presidente della sezione delle impugnazioni ha ammesso la Commissione a intervenire a sostegno delle conclusioni della ETF.

    60

    La sig.ra Landgren ha depositato la comparsa di risposta il 16 aprile 2007.

    61

    Con lettera 4 giugno 2007, la ETF ha chiesto di essere autorizzata a depositare una memoria di replica, per quanto il termine per presentare siffatta domanda fosse scaduto dal , invocando un caso di forza maggiore. Con decisione , il presidente della sezione delle impugnazioni ha respinto tale domanda.

    62

    La Commissione ha depositato la sua memoria di intervento il 6 giugno 2007. La ETF e la sig.ra Landgren hanno depositato le loro osservazioni su tale memoria rispettivamente il e il .

    63

    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Sezione delle impugnazioni) ha constatato che dalle parti non era stata presentata alcuna domanda di fissazione di udienza entro il termine di un mese a partire dalla comunicazione della chiusura della fase scritta e ha deciso di statuire senza fase orale, conformemente all’art. 146 del regolamento di procedura.

    II — Conclusioni delle parti

    64

    La ETF conclude che il Tribunale voglia:

    annullare la sentenza impugnata e, di conseguenza, riconoscere la validità della decisione di licenziamento impugnata in primo grado, da un lato, e l’assenza di fondamento giuridico per un risarcimento della sig.ra Landgren, dall’altro lato;

    condannare la sig.ra Landgren alle spese, comprese quelle del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

    65

    La sig.ra Landgren conclude che il Tribunale voglia:

    respingere l’impugnazione;

    in subordine, accogliere le conclusioni da lei presentate in prima istanza;

    condannare la ETF alle spese.

    66

    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

    annullare la sentenza impugnata;

    di conseguenza, in via principale, dichiarare irricevibile il ricorso in primo grado o quanto meno le conclusioni di risarcimento che esso comporta;

    in subordine, accogliere le conclusioni della ETF.

    In diritto

    I — Sulla ricevibilità dell’impugnazione

    A — Argomenti delle parti

    67

    La sig.ra Landgren sostiene che l’impugnazione nel suo insieme è irricevibile in quanto la ETF sarebbe stata acquiescente alla sentenza impugnata. Fa a questo proposito riferimento alla sentenza della Corte 8 gennaio 2002, causa C-248/99 P, Francia/Monsanto e Commissione (Racc. pag. I-1, punto 31) a tenore della quale l’acquiescenza ad una sentenza è idonea a essere di ostacolo alla ricevibilità dell’impugnazione proposta avverso di essa.

    68

    Una siffatta acquiescenza risulterebbe nella specie dalla lettera indirizzata dal rappresentante della ETF il 10 novembre 2006, la quale costituirebbe un atto giuridico unilaterale recante accettazione della sentenza impugnata e rinuncia all’esercizio dei mezzi di ricorso previsti avverso la detta sentenza.

    69

    La sig.ra Landgren considera infatti che, se la ETF avesse avuto l’intenzione di impugnare la sentenza, essa avrebbe dovuto astenersi dal fare una proposta di esecuzione di tale sentenza prima della presentazione dell’impugnazione e di una domanda di sospensione del procedimento pendente dinanzi al Tribunale della funzione pubblica su tale base.

    70

    Orbene, la ETF, al contrario, la avrebbe invitata, senza riservarsi diritto di proporre un’eventuale impugnazione, a farle una proposta al fine di concludere un accordo di risarcimento o, in mancanza, di presentare al Tribunale della funzione pubblica proposte di importo di risarcimento. Un siffatto accordo o siffatte proposte sarebbero state tali da porre definitivamente termine alla controversia e da escludere ogni ulteriore ricorso, poiché l’obbligo di risarcimento non sarebbe più risultato dalla sentenza impugnata ma dal detto accordo o dalle dette proposte.

    71

    Così, nella lettera 10 novembre 2006 la ETF avrebbe fatto presente di avere la speranza di trovare un terreno di intesa con la stessa. A questo proposito la sig.ra Landgren fa osservare che, se la ETF avesse previsto di proporre un’impugnazione, poco sarebbe importato che le parti approdassero ad un accordo che sarebbe stato inevitabilmente rimesso in discussione dalla detta impugnazione.

    72

    Ciò sarebbe confermato dall’indicazione, fornita dalla ETF, secondo la quale sarebbe stato auspicabile che la sig.ra Landgren le facesse pervenire la sua proposta il più rapidamente possibile, affinché il pagamento della compensazione potesse essere imputato sul bilancio dell’anno 2006. Da ciò si deve dedurre, secondo la sig.ra Landgren, che la ETF aveva senz’altro l’intenzione di dare definitiva esecuzione alla sentenza impugnata, dal momento che, in caso contrario, avrebbe avuto poca rilevanza il fatto che l’imputazione intervenisse sul bilancio dell’anno 2006 o su quello del 2007.

    73

    Riservandosi, dapprima, nella lettera 5 dicembre 2006, il diritto di impugnare la sentenza, ritornando, successivamente, l’, sulla sua proposta di risarcimento fatta nella lettera e proponendo infine la presente impugnazione, la ETF avrebbe pertanto violato il principio di certezza del diritto, e questo a maggior ragione, dato che la proposta formulata il sarebbe stata accettata.

    74

    Del resto, la sig.ra Landgren sostiene che, quand’anche la lettera 10 novembre 2006 non dovesse considerarsi costituire un’acquiescenza alla sentenza impugnata da parte della ETF, le assicurazioni precise, concordanti e incondizionate fornite dal rappresentante della ETF hanno ingenerato in lei il legittimo affidamento che tale sentenza sarebbe stata eseguita in modo rapido e definitivo. Riservandosi, dapprima nella lettera , il diritto di impugnare la sentenza, ritornando l’ sulla sua proposta di risarcimento fatta con lettera e proponendo poi la presente impugnazione, la ETF avrebbe violato il principio di tutela del legittimo affidamento. Inoltre una siffatta inversione di posizione sarebbe tale da «gettare un dubbio» sull’interesse personale e concreto di quest’ultima alla soluzione della controversia. Ciò sarebbe confermato dall’istanza d’intervento della Commissione, dalla quale risulterebbe che l’interesse perseguito risiederebbe in realtà nelle ripercussioni della sentenza impugnata sulla prassi, fondata sulla giurisprudenza, secondo la quale il licenziamento degli agenti temporanei non deve essere motivato.

    75

    La ETF e la Commissione considerano tale argomentazione infondata.

    B — Giudizio del Tribunale

    76

    A prescindere dall’esame della questione se la nozione di acquiescenza sia applicabile nell’ambito del ricorso di annullamento avverso una decisione adottata da un’istituzione comunitaria, si deve ricordare che dall’art. 233 CE risulta che l’istituzione da cui promana l’atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza impugnata comporta.

    77

    Nella specie il Tribunale della funzione pubblica ha invitato la ETF a ricercare una equa soluzione idonea a tutelare adeguatamente i diritti della sig.ra Landgren. In forza del punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha così dichiarato che le parti devono comunicare entro un termine di tre mesi dalla pronuncia della sentenza l’importo stabilito di comune accordo del risarcimento in denaro conseguente all’illegittimità della decisione di licenziamento, o, in mancanza di accordo, le rispettive proposte d’importo.

    78

    Infine, conformemente all’art. 244 CE, le sentenze del Tribunale della funzione pubblica costituiscono titolo esecutivo alle condizioni fissate dall’art. 256 CE.

    79

    Da ciò consegue che, tenuto conto del dispositivo della sentenza impugnata, letto alla luce della sua motivazione, e, in particolare, del suo punto 93, la ETF aveva l’obbligo di rivolgersi alla sig.ra Landgren al fine di tentare di trovare un accordo sul risarcimento in denaro che la detta sentenza aveva dichiarato a favore di quest’ultima. La sig.ra Landgren ha del resto fatto esso stessa presente, con lettera del 22 novembre 2006 che «spetta alla ETF farle una proposta di risarcimento sulla base della quale si sarebbe pronunciata, tanto più che spetta evidentemente all’istituzione convenuta eseguire la sentenza di annullamento».

    80

    Dal momento che, in forza dell’art. 12 dell’allegato I dello Statuto della Corte, l’impugnazione dinanzi al Tribunale non ha effetto sospensivo, la semplice circostanza che la ETF si sia rivolta alla sig.ra Landgren al fine di eseguire la sentenza del Tribunale della funzione pubblica non implicava che avrebbe rinunciato a proporre un’impugnazione. Ad ogni modo, la rinuncia all’esercizio di un mezzo di ricorso, in quanto comporta la perdita di un diritto, può comportare l’irricevibilità di un ricorso solo nell’ipotesi in cui la rinuncia possa essere constatata in modo chiaro e incondizionato.

    81

    Tale non è chiaramente il caso di specie. Non solo la lettera 10 novembre 2006 non fa alcuna menzione di una siffatta rinuncia, ma la ETF nella lettera , spedita come reazione alla risposta della sig.ra Landgren del , indica espressamente che «si riserva del resto il diritto, indipendentemente da tale proposta, di impugnare la sentenza del [Tribunale della funzione pubblica] del ».

    82

    È a tal riguardo indifferente che la ETF possa aver affermato che sperava di trovare un terreno d’intesa con la sig.ra Landgren, in quanto ciò testimonia semplicemente una volontà di dare in buona fede esecuzione alla sentenza del Tribunale della funzione pubblica. Parimenti, tenuto conto del fatto che l’impugnazione non ha effetto sospensivo, l’auspicio della ETF di poter imputare il risarcimento della sig.ra Landgren sul bilancio 2006 non significa necessariamente che la ETF non aveva l’intenzione di proporre impugnazione né a maggior ragione che essa vi avrebbe formalmente rinunciato.

    83

    Per gli stessi motivi, la sig.ra Landgren non può rimproverare alla ETF di aver violato il principio di tutela del legittimo affidamento. Infatti, si deve ricordare che, secondo una consolidata giurisprudenza, ogni singolo ha il diritto di avvalersi di tale principio qualora si trovi in una situazione dalla quale risulta che l’amministrazione comunitaria, fornendogli assicurazioni precise, abbia fatto sorgere in lui fondate aspettative. Le assicurazioni fornite debbono inoltre essere conformi alle norme applicabili (v. sentenza della Corte 18 luglio 2007, causa C-213/06 P, AER/Karatzoglou, Racc. pag. I-6733, punto 33, e la giurisprudenza ivi citata). Orbene, ammesso che alla ETF, in quanto parte nella controversia, potessero essere opposte esigenze scaturenti dal principio di tutela del legittimo affidamento, che si applica all’azione amministrativa, da quanto precede è sufficiente rilevare che essa non ha fornito alla sig.ra Landgren alcuna precisa assicurazione circa un eventuale regolamento definitivo della controversia.

    84

    La presente eccezione di irricevibilità va pertanto respinta.

    II — Sulla ricevibilità di taluni punti delle conclusioni

    A — Argomenti delle parti

    85

    La sig.ra Landgren sostiene che le conclusioni della ETF intese a che il Tribunale riconosca la legittimità della decisione di licenziamento e la mancanza di fondamento giuridico dell’obbligo di risarcimento imposto dal Tribunale della funzione pubblica sono irricevibili. Tali conclusioni non soddisfarebbero i requisiti dell’art. 139 del regolamento di procedura in quanto non corrisponderebbero alle conclusioni presentate dalla ETF dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Esse non potrebbero neanche essere interpretate come intese a che il Tribunale accogliesse le conclusioni presentate dalla ETF in primo grado. Infatti la ETF avrebbe presentato siffatte conclusioni come risultanti dal semplice annullamento della sentenza impugnata e non dall’evocazione della controversia da parte del Tribunale.

    86

    La sig.ra Landgren aggiunge che il Tribunale non è competente «a dichiarare». Deduce da quanto sopra che l’impugnazione dev’essere considerata come intesa solo all’annullamento della sentenza impugnata e non a rimettere in discussione la situazione della sig.ra Landgren. Pertanto, il carattere personale e concreto dell’interesse della ETF ad agire parrebbe dubbio e l’impugnazione dovrebbe essere respinta nel suo insieme.

    B — Giudizio del Tribunale

    87

    Come sostenuto dalla sig.ra Landgren, così come il giudice di primo grado, il giudice dell’impugnazione non dispone della competenza per procedere a dichiarazioni generali che eccedono lo stretto ambito della controversia. Le conclusioni della ETF, intese a che il Tribunale riconosca la legittimità della decisione di licenziamento e l’assenza di fondamento giuridico dell’obbligo di risarcimento imposto dal Tribunale della funzione pubblica debbono pertanto essere dichiarate irricevibili, il che del resto non è contestato dalla ETF.

    88

    Quand’anche la ETF con tali conclusioni avesse espresso il suo auspicio affinché il Tribunale statuisca definitivamente sulla controversia, è giocoforza constatare che, comunque, l’art. 13 dell’allegato I dello Statuto della Corte dispone che, quando l’impugnazione è accolta, il Tribunale annulla la decisione del Tribunale della funzione pubblica e statuisce esso stesso sulla controversia, ma rinvia la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica quando la causa non sia ancora matura per la decisione. La questione se la ETF abbia concluso affinché il Tribunale statuisca esso stesso sulla controversia è pertanto priva di pertinenza.

    III — Sulla ricevibilità del ricorso di primo grado

    A — Argomenti delle parti

    89

    La Commissione sostiene che il ricorso in primo grado proposto dalla sig.ra Landgren avrebbe dovuto essere stato dichiarato irricevibile dal Tribunale della funzione pubblica.

    90

    Considera infatti che, dal momento che il contratto di assunzione concluso tra la sig.ra Landgren e la ETF prevedeva che l’istituzione o l’agente poteva porvi termine alle condizioni fissate agli artt. 47-50 del RAA, il ricorso proposto avverso la decisione di licenziamento adottata dalla ETF sulla base dell’art. 47 dello Statuto, e ciò conformemente alle clausole del contratto, era tardivo.

    91

    La Commissione sottolinea che nella sentenza 14 settembre 2006, causa C-417/05 P, Commissione/Fernández Gómez (Racc. pag. I-8481), la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale pronunciata in primo grado e ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dall’agente temporaneo in causa avverso il rifiuto della Commissione di rinnovare il suo contratto. La Corte avrebbe rilevato che il contratto di assunzione prevedeva che questo non avrebbe potuto essere rinnovato. Dopo aver ricordato che solo il contratto d’impiego era fonte di effetti giuridici per i soggetti contemplati dallo Statuto, la Corte avrebbe constatato che l’agente temporaneo non aveva impugnato il contratto di assunzione entro i termini statutari e la sua impugnazione avverso la decisione adottata conformemente alle espresse clausole di tale contratto era pertanto irricevibile. Un analogo ragionamento dovrebbe pertanto essere seguito nella specie.

    92

    La Commissione riconosce del resto che, conformemente all’art. 40 dello Statuto della Corte e ad una costante giurisprudenza, dal momento che la ETF non ha eccepito l’irricevibilità del ricorso in primo grado né dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, né in sede di impugnazione, le conclusioni da essa presentate in tal senso in quanto parte interveniente non sono ricevibili.

    93

    Tuttavia, trattandosi di un’eccezione di irricevibilità d’ordine pubblico, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe dovuto sollevarla d’ufficio (sentenza della Corte 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I-1125, punti 28 e 29, e sentenza del Tribunale , causa T-193/02, Piau/Commissione, Racc. pag. II-209, punti 36 e 37).

    94

    Sarebbe a tal proposito indifferente che l’esame d’ufficio di tale irricevibilità venga effettuato nella fase dell’impugnazione. Da un lato, se il Tribunale non potesse esso stesso constatare tale irricevibilità, esso sarebbe indotto a statuire su una controversia che sarebbe in realtà irricevibile. D’altro lato, la questione della ricevibilità del ricorso in primo grado sarebbe una questione di diritto che dovrebbe pertanto essere esaminata d’ufficio dal Tribunale nella fase dell’impugnazione.

    95

    Nelle osservazioni sulla memoria d’intervento della Commissione, la ETF aderisce all’argomento di quest’ultima e considera che il ricorso in primo grado era irricevibile in quanto tardivo. Aggiunge che la deduzione di tale motivo di ordine pubblico nella fase dell’impugnazione da parte della Commissione è ricevibile quand’anche la ETF non abbia concluso per l’irricevibilità del ricorso.

    96

    La sig.ra Landgren sostiene che il motivo della Commissione che deduce l’irricevibilità del ricorso in primo grado è irricevibile, in quanto non è stato sollevato dalla ricorrente, e in quanto non è neppure stato sollevato in primo grado.

    97

    In subordine, la sig.ra Landgren sostiene che il motivo che deduce l’irricevibilità del ricorso in primo grado è infondato.

    B — Giudizio del Tribunale

    98

    La Commissione assume che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe dovuto sollevare d’ufficio l’irricevibilità del ricorso in primo grado. Secondo la Commissione, infatti, la decisione di licenziamento non ha prodotto effetti giuridici autonomi rispetto al contratto di assunzione, il quale prevedeva che poteva essere posto termine all’impiego alle condizioni previste dall’art. 47 del RAA. Orbene, la decisione di licenziamento avrebbe proprio dato luogo alla risoluzione del contratto alle dette condizioni. Il ricorso in primo grado sarebbe stato quindi introdotto tardivamente.

    99

    Senza che occorra neppure pronunciarsi sulla ricevibilità di tale motivo, che non è stato sollevato dalla ETF e non è stato dibattuto in primo grado, è giocoforza constatare che esso è comunque infondato e va respinto (sentenza della Corte 26 febbraio 2002, causa C-23/00 P, Consiglio/Boehringer, Racc. pag. I-1873, punto 52).

    100

    In effetti le circostanze della specie differiscono significativamente da quelle della causa che ha dato luogo alla sentenza Commissione/Fernández Gómez, punto 91 supra.

    101

    In quest’ultima sentenza, la Corte ha considerato che la risposta negativa fornita dall’APN ad una domanda di proroga di un contratto di agente temporaneo a tempo determinato non costituiva un atto recante pregiudizio, dal momento che le disposizioni del detto contratto, quali esplicitate nella lettera di accompagnamento indirizzata alla ricorrente, già prevedevano che il contratto non potesse costituire oggetto di rinnovo. La Corte ha ritenuto che la risposta dell’APN non contenesse, rispetto alle dette disposizioni, alcun elemento di novità circa la data alla quale il contratto giungeva a termine e la questione della proroga del contratto e non poteva avere l’effetto di aprire un nuovo termine di ricorso.

    102

    Orbene, nella specie, la sig.ra Landgren era assunta sulla base di un contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato, il quale prevedeva che esso poteva essere risolto dall’istituzione o dall’agente nei casi previsti dagli artt. 47-50 del RAA. Pertanto, in assenza della decisione di licenziamento, il contratto di assunzione non sarebbe giunto a scadenza, così che la sig.ra Landgren avrebbe continuato a trovarsi in un rapporto di impiego con la ETF. Non può pertanto ragionevolmente sostenersi che la decisione di licenziamento della sig.ra Landgren non le rechi pregiudizio, dal momento che è quest’ultima decisione a modificare la sua situazione giuridica e ciò in modo chiaro e manifesto, ponendo termine al suo contratto.

    IV — Sul primo motivo, vertente sulla violazione della portata dell’obbligo di motivazione

    103

    Con questo motivo la ETF censura il Tribunale della funzione pubblica per essere incorso in errore di diritto nel giudicare che la decisione di licenziamento di un agente temporaneo assunto a tempo indeterminato, adottata conformemente all’art. 47, lett. c), i), del RAA, era soggetta all’obbligo di motivazione.

    A — Sul carattere eventualmente inconferente del primo motivo

    1. Argomenti delle parti

    104

    La sig.ra Landgren sostiene che il motivo che deduce la violazione, da parte del Tribunale della funzione pubblica, della portata dell’obbligo di motivazione è inconferente, in quanto rivolto avverso punti della motivazione della sentenza impugnata pleonastici.

    105

    Il carattere pleonastico dei punti della sentenza relativi all’obbligo di motivazione in materia di decisioni di licenziamento degli agenti temporanei assunti a tempo indeterminato risulterebbe dal fatto che il Tribunale della funzione pubblica ha, da un lato, respinto il motivo vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione formulato in primo grado e dall’altro, ha annullato la decisione di licenziamento rilevando che essa era inficiata da errore manifesto di valutazione. Le considerazioni relative all’obbligo di motivazione sarebbero pertanto «estranee al dispositivo della sentenza impugnata».

    106

    La ETF e la Commissione contestano tale analisi e considerano che il ragionamento del Tribunale della funzione pubblica circa l’obbligo di motivazione della decisione di licenziamento ha condizionato l’esame della fondatezza della decisione di licenziamento.

    2. Giudizio del Tribunale

    107

    La ETF e la Commissione affermano, in sostanza, che in assenza di un obbligo di motivazione della decisione di licenziamento, il Tribunale della funzione pubblica non avrebbe potuto né dovuto esaminare la legittimità interna di tale decisione.

    108

    Si deve a questo proposito ricordare che, secondo la costante giurisprudenza, l’obbligo di motivazione, da un lato, ha lo scopo di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per stabilire se la decisione sia fondata o se sia inficiata da un vizio che permetta di contestarne la legittimità e, dall’altro, quello di consentire al giudice di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione (v. sentenza Michael/Parlamento, punto 36 supra, punto 22, e la giurisprudenza ivi citata).

    109

    Una decisione priva di qualsiasi motivazione con riferimento sia allo strumento che la contiene come pure ad elementi testuali o contestuali che possono aver accompagnato la sua adozione, non può, infatti, costituire l’oggetto di un controllo della legittimità interna da parte del giudice, quale che sia la portata di tale controllo. In assenza di un obbligo, per l’autore di una decisione, di menzionare le ragioni che hanno portato alla sua adozione, la capacità del giudice di adempiere il compito che gli sia conferito di sindacare la legittimità interna degli atti per i quali è stato adito, come pure la tutela giurisdizionale conferita ai singoli, risulterebbero così compromesse e verrebbero ad essere rimesse alla discrezione dell’autore della detta decisione. Il fatto di pretendere che l’istituzione presenti la motivazione delle sue decisioni è pertanto inscindibile dall’esistenza, in capo al giudice, di un potere di controllo della fondatezza delle dette decisioni, il quale deve essere garantito, in una comunità di diritto, in condizioni equivalenti a ogni singolo che eserciti il proprio diritto alla tutela giurisdizionale.

    110

    Pertanto, qualora il Tribunale dovesse concludere, come chiesto dalla ETF e dalla Commissione, per l’assenza totale di un obbligo per la AASC di motivare le decisioni di risoluzione dei contratti di agenti temporanei a tempo indeterminato, nel senso che in tali occasioni si impongono all’AASC soltanto le condizioni di preavviso di risoluzione previste dall’art. 47, lett. c), i),del RAA, dal momento che non sia contestato che le dette condizioni sono state rispettate, tale circostanza sarebbe idonea ad incidere sulla determinazione della portata del potere di controllo del giudice nei confronti delle dette decisioni, e quindi sulla legittimità del controllo dell’errore manifesto di valutazione effettuato nella specie dal Tribunale della funzione pubblica che ha portato all’annullamento della decisione di licenziamento.

    111

    Da ciò consegue che il presente motivo non può essere di primo acchito respinto in quanto inconferente. Occorre pertanto esaminarne la fondatezza.

    B — Sulla fondatezza del primo motivo

    112

    Il presente motivo si suddivide in tre parti vertenti, in primo luogo, sulla violazione dell’art. 47 del RAA quale interpretato dalla giurisprudenza, in secondo luogo, sull’erroneo riferimento a accordi e convenzioni inapplicabili alle relazioni tra le istituzioni e il loro personale e, in terzo luogo, sulla contraddizione tra il requisito formale di motivazione e l’affermazione della liceità della presa di conoscenza per altre vie dei motivi della decisione di licenziamento.

    1. Sulla prima parte, vertente sulla violazione dell’art. 47 del RAA, quale interpretato dalla giurisprudenza

    a) Argomenti delle parti

    113

    La ETF ricorda che, tenore dell’art. 47, lett. c), i) del RAA, il contratto di assunzione dell’agente temporaneo termina, per i contratti a tempo indeterminato, alla scadenza del preavviso previsto dal contratto, preavviso che non può essere inferiore a un mese per anno di servizio svolto con un minimo di tre mesi ed un massimo di dieci mesi.

    114

    Di conseguenza, il solo obbligo che graverebbe sul datore di lavoro in caso di risoluzione di un contratto a tempo indeterminato sarebbe il rispetto del preavviso previsto dal contratto, a condizione che tale preavviso sia conforme alle condizioni stabilite dall’art. 47, lett. c), i), del RAA.

    115

    La ETF invoca a tal riguarda le sentenze Schertzer/Parlamento e Speybrouck/Parlamento, punto 38 supra, dalle quali risulterebbe che le decisioni di risoluzione dei contratti di agenti temporanei non necessitano di motivazione. Infatti, a differenza dei funzionari, la cui stabilità dell’impiego è garantita dallo Statuto, gli agenti temporanei rientrerebbero in un regime specifico alla cui base si trova il contratto di assunzione stipulato con l’istituzione interessata. Qualora tale contratto preveda esplicitamente la sua unilaterale risoluzione senza imporre, rinviando alle pertinenti disposizioni del RAA, l’obbligo di motivazione della stessa, l’applicazione per analogia dell’art. 25 dello Statuto, quale prevista in termini generali dall’art. 11 del RAA, sarebbe esclusa.

    116

    Orbene, il contratto di assunzione della sig.ra Landgren prevederebbe unicamente che «il presente contratto può essere risolto dall’istituzione o dall’agente per le ragioni specificate agli artt. 47-50 del RAA con riserva del rispetto delle condizioni previste da tali articoli». Poiché gli artt. 47-50 del RAA non contengono alcun rinvio all’art. 11 del RAA né a fortiori all’applicazione, per analogia, dell’art. 25 dello Statuto, non potrebbe pretendersi dalla ETF che questa motivi nella specie la risoluzione del detto contratto. La ETF si basa a tal riguardo sulla sentenza 17 marzo 1994, Hoyer/Commissione, punto 38 supra e sulla sentenza Smets/Commissione, punto 38 supra, a termini delle quali la risoluzione unilaterale, esplicitamente prevista dal contratto di assunzione a tempo indeterminato di un agente temporaneo non ha bisogno di essere motivata, quale che sia la parte dalla quale essa promani. Essa sostiene che, secondo tali sentenze, tale dispensa dalla motivazione è giustificata dal potere discrezionale che l’art. 47, lett. c), sub i) del RAA conferisce alla competente autorità con riferimento alla risoluzione di un siffatto contratto. Su questo punto la situazione di un agente temporaneo si distinguerebbe da quella di un funzionario statutario così da escludere l’applicazione per analogia dell’art. 25 dello Statuto relativo all’obbligo di motivazione delle decisioni recanti pregiudizio, nonostante il generico rinvio operato dall’art. 11 del detto regime agli artt. 11-26 dello Statuto circa i diritti e gli obblighi dei funzionari.

    117

    Parimenti, il Tribunale nella sentenza 6 giugno 2006, Girardot/Commissione, punto 38 supra, al punto 72 avrebbe rilevato che l’agente temporaneo, la cui assunzione riposa su un contratto risolvibile unilateralmente e senza motivazione, nel rispetto del diritto applicabile, si distingue essenzialmente, sotto tale aspetto, dal funzionario. Secondo questa stessa sentenza, l’agente temporaneo non beneficerebbe della stabilità dell’impiego garantita al funzionario, poiché le sue funzioni per definizione sono destinate ad essere esercitate solo per un periodo di tempo limitato.

    118

    La ETF da ciò conclude che a torto il Tribunale della funzione pubblica ha fatto riferimento, al punto 62 della sentenza impugnata, all’art. 11 del RAA, dal momento che il regime giuridico cui è sottoposto l’agente temporaneo sarebbe quello del contratto che ha forza di legge tra le parti e la cui disposizione, in precedenza citata, circa la possibilità di risoluzione unilaterale, da parte dell’istituzione o da parte dell’agente, fa unicamente riferimento agli artt. 47-50 del RAA.

    119

    Si dovrebbe di conseguenza considerare che il contratto della sig.ra Landgren è stato risolto, nel rispetto del preavviso previsto dal contratto e dall’art. 47, lett. c), i), del RAA e che a tal riguardo non era richiesta una motivazione particolare.

    120

    La Commissione considera in primo luogo che il Tribunale della funzione pubblica, nel dichiarare che la ETF era soggetta ad un obbligo di motivazione della decisione di licenziamento, ha statuito ultra petita o, quanto meno, ultra vires.

    121

    Essa sostiene che la sig.ra Landgren non aveva chiesto in primo grado che l’art. 47 del RAA fosse interpretato nel senso che impone un obbligo di motivazione all’amministrazione che intenda risolvere un contratto di agente temporaneo, ma faceva valere che, malgrado tale assenza di obbligo di motivazione, la decisione doveva cionondimeno riposare su motivi di fatto e di diritto validi.

    122

    Pronunciandosi sull’esistenza di un siffatto obbligo di motivazione, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe modificato l’oggetto della controversia rispondendo ad un argomento sollevato dalla ETF (punto 60 della sentenza impugnata) ma che la ricorrente in primo grado non avrebbe evocato. Quindi il Tribunale della funzione pubblica avrebbe violato il principio della parità delle armi, impedendo alla ETF di pronunciarsi utilmente a tal riguardo.

    123

    La Commissione considera che tale argomento sia ricevibile dal momento che l’art. 40, quarto comma dello Statuto della Corte e l’art. 116, n. 3 del regolamento di procedura non ostano che un interveniente presenti argomenti nuovi o diversi da quelli della parte da esso sostenuta, pena vedere il suo intervento limitato alla ripetizione degli argomenti dedotti da un ricorrente. L’argomento della Commissione verrebbe a sostegno della conclusione della ETF secondo la quale la sentenza impugnata deve essere annullata in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha violato la portata dell’obbligo di motivazione. Non modificando né deformando il quadro della controversia definito nel ricorso, il detto argomento dovrebbe pertanto considerarsi ricevibile (sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C-245/92 P, Chemie Linz/Commissione, Racc. pag. I-4643, punti 32 e 33).

    124

    Il secondo luogo la Commissione sostiene che il Tribunale della funzione pubblica è incorso in errori di diritto nell’affermare che la risoluzione unilaterale di un contratto a tempo indeterminato è soggetta ad obbligo di motivazione.

    125

    Innanzitutto, la giurisprudenza della Corte e del Tribunale sarebbe rimasta immutata dopo le asserite evoluzioni del diritto menzionate dal Tribunale della funzione pubblica al punto 65 della sentenza impugnata, considerato che nella sentenza 6 giugno 2006, Girardot/Commissione, punto 38 supra, il Tribunale ha in particolare ribadito l’assenza di obbligo di motivazione.

    126

    Inoltre, lo Statuto costituirebbe una lex specialis, conformemente alla giurisprudenza (sentenza del Tribunale 14 luglio 2005, causa T-371/03, Le Voci/Consiglio, Racc. pagg. I-A-209 e II-957, punti 122 e 123) con la conseguenza che le sue disposizioni potrebbero derogare alle norme di carattere generale. La specificità del RAA sarebbe stata del resto confermata dal Tribunale (sentenza del Tribunale , causa T-102/95, Aubineau/Commissione, Racc. PI, pagg. I-A-357 e II-1053, punti 45 e 46).

    127

    Infine, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale della funzione pubblica al punto 76 della sentenza impugnata, le considerazioni secondo le quali il licenziamento sarebbe soggetto ad un obbligo di motivazione sarebbero in contrasto con l’art. 47 del RAA, quale interpretato costantemente dalla Corte e dal Tribunale. La Commissione fa a tal riguardo rinvio alla sentenza Speybrouck/Parlamento, punto 38 supra, in cui il Tribunale avrebbe dichiarato che l’obbligo di motivazione esiste solo nell’ipotesi di una risoluzione per motivi disciplinari, contemplata dall’art. 49 del RAA.

    128

    Farebbe da riscontro a tale dispensa dalla motivazione l’obbligo di rispettare un preavviso e di versare l’indennità di preavviso. Nella sentenza impugnata il Tribunale della funzione pubblica sottoporrebbe pertanto l’istituzione ad un duplice obbligo, e cioè motivare il licenziamento e versare l’indennità di preavviso, il che equivarrebbe pertanto ad assoggettare questa a condizioni ulteriori rispetto a quelle applicate nell’ipotesi di una risoluzione per motivi disciplinari.

    129

    Infine, dal momento che il ragionamento del Tribunale della funzione pubblica non appare trasponibile all’ipotesi in cui l’agente temporaneo proceda alla dissoluzione unilaterale del suo contratto d’impiego, la sentenza impugnata violerebbe il principio di parità di trattamento tra le parti risultante dal RAA e dalla giurisprudenza, la quale prevederebbe che il diritto di procedere ad una risoluzione unilaterale spetta alle due parti del contratto (sentenza Schertzer/Parlamento, punto 38 supra, punto 47).

    130

    La sig.ra Landgren sostiene che la ETF riprende quasi testualmente, in occasione del presente motivo, gli argomenti che già aveva sviluppato nella controreplica presentata in primo grado. Un siffatto argomento sarebbe irricevibile in sede di impugnazione con riferimento in particolare all’art. 58 dello Statuto della Corte.

    131

    Per quanto riguarda l’argomento della Commissione che deduce che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe statuito ultra petita o quanto meno ultra vires, la sig.ra Landgren sostiene che esso è irricevibile e va respinto in quanto si tratta di un motivo che la ETF non ha sollevato né in primo grado, quando il Tribunale della funzione pubblica l’aveva invitata a pronunciarsi sulla questione dell’obbligo di motivazione, né in sede di impugnazione. Si tratterebbe pertanto di un motivo nuovo che deforma o modifica l’oggetto della controversia e che, conformemente alla giurisprudenza, dovrebbe essere respinto in quanto irricevibile (sentenza del Tribunale 3 aprile 2003, causa T-114/02, BaByliss/Commissione, Racc. pag. II-1279). Comunque, tale argomento sarebbe manifestamente infondato.

    132

    Parimenti, la sig.ra Landgren considera che gli argomenti della ETF e della Commissione circa l’assenza di obbligo di motivazione delle decisioni di licenziamento degli agenti temporanei assunti a tempo indeterminato sono privi di fondamento.

    b) Giudizio del Tribunale

    Sulla censura della Commissione secondo la quale il Tribunale della funzione pubblica avrebbe statuito ultra petita o, quanto meno, ultra vires.

    133

    Tale censura, dal momento che è intesa in modo autonomo a far annullare la sentenza impugnata, dev’essere qualificata come motivo d’impugnazione. Del resto, come sostenuto dalla sig.ra Landgren, tale motivo non è stato in alcun modo sollevato dalla ETF nell’ambito della sua impugnazione e non può essere ricollegato a quello vertente sulla violazione della portata dell’obbligo di motivazione.

    134

    La ETF non ha, infatti assolutamente affermato, in occasione dell’esposizione dei suoi argomenti, che il Tribunale della funzione pubblica aveva ecceduto vuoi il petitum formulato dalla sig.ra Landgren vuoi i limiti dell’ambito della controversia quale definito dai motivi da essa dedotti. La ETF si è limitata a contestare non il fatto stesso che il Tribunale della funzione pubblica si sia pronunciato sulla questione dell’obbligo di motivazione delle decisioni di risoluzione dei contratti di agente temporanei a tempo indeterminato, ma la portata conferita dal Tribunale a tale obbligo.

    135

    Tale motivo costituisce pertanto un motivo nuovo. In applicazione della soluzione accolta nella sentenza BaByliss/Commissione, punto 131 supra (punto 417), esso è irricevibile e va pertanto respinto. Infatti, a tenore di tale sentenza, se è vero che l’art. 40, terzo comma dello Statuto della Corte e l’art. 116, n. 3 del regolamento di procedura non ostano a che un interveniente presenti argomenti nuovi o diversi da quelli della parte che egli sostiene, pena vedere il suo intervento limitato a riprendere gli argomenti avanzati nel ricorso, non può tuttavia ammettersi che tali disposizioni gli consentano di modificare o deformare il quadro della controversia quale definita dal ricorso sollevando motivi nuovi.

    136

    In ogni caso, esso è anche destituito di fondamento. Dal primo e dal quarto motivo sollevati nel ricorso in primo grado risulta infatti che la sig.ra Landgren censurava la ETF per non aver dimostrato che la decisione di licenziamento riposava su un motivo giuridicamente valido, da un lato, e per non aver motivato la decisione di licenziamento dell’ipotesi in cui essa riposasse su una insufficienza professionale globale, dall’altro. La ETF aveva inoltre dedicato una intera rubrica della controreplica alla questione dell’assenza di obbligo di motivazione circa la decisione di licenziamento per concludere che gli sviluppi dedicati alla motivazione della detta decisione sia nel controricorso che nella controreplica erano svolti a titolo subordinato.

    137

    Da ciò consegue che la questione dell’obbligo di motivazione è stata affrontata dalle parti in primo grado. Il Tribunale della funzione pubblica non ha pertanto ecceduto i limiti della sua competenza rispondendo all’argomento sollevato dalla convenuta in primo grado vertente sull’assenza di un siffatto obbligo, e questo tanto più che il motivo che deduce la violazione dell’obbligo di motivazione costituisce un motivo di ordine pubblico, che deve essere esaminato d’ufficio dal giudice (sentenza della Corte 20 febbraio 1997, causa C-166/95 P, Commissione/Daffix, Racc. pag. I-983, punto 24).

    138

    Dagli atti infine risulta che, come osservato dalla sig.ra Landgren, la relazione preparatoria dell’udienza invitava espressamente la ETF a precisare «come si dovrebbe conciliare, da un lato, l’assenza del dovere di motivazione della risoluzione di un contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato, asserita dalla [ETF] nella controreplica e, dall’altro lato, l’esercizio del controllo giurisdizionale sulla decisione di risoluzione di un siffatto contratto». Pertanto l’argomento secondo il quale il Tribunale della funzione pubblica ha violato il principio del contraddittorio, oltre a risolversi in un motivo irricevibile in quanto non sollevato dalla ricorrente, è manifestamente privo di fondamento.

    Sull’obbligo di motivazione delle decisioni di risoluzione dei contratti di agenti temporanei alla luce dello Statuto e del RAA

    — Sulla ricevibilità

    139

    La sig.ra Landgren considera che tale parte sia irricevibile e vada respinta in quanto la ETF si limita a riprendere un argomento già presentato in primo grado.

    140

    Si deve a questo proposito ricordare che dall’art. 225 CE, dall’art. 11, n. 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte e dall’art. 138, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale risulta che una impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza di cui viene chiesto l’annullamento, nonché gli argomenti di diritto che specificamente sostengono tale domanda. Non risponde a tale requisito l’impugnazione che, senza neppure contenere un argomento inteso specificamente ad individuare l’errore di diritto di cui l’atto impugnato sarebbe inficiato, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti che sono già stati presentati dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Infatti, una siffatta impugnazione costituisce in realtà una domanda intesa ad ottenere un mero riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, il che esula dalla competenza del Tribunale (v., per analogia, sentenza della Corte 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I-5291, punti 34 e 35).

    141

    Tuttavia, allorché un ricorrente contesta l’interpretazione o l’applicazione del diritto comunitario operata dal Tribunale della funzione pubblica, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere ridiscussi in sede d’impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse così fondare la sua impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, il procedimento d’impugnazione sarebbe privato di parte del suo significato (v., per analogia, ordinanza della Corte 11 novembre 2003, causa C-488/01 P, Martinez/Parlamento, Racc. pag. I-13355, punto 39).

    142

    Orbene, è indubbio che nella specie la ETF rimproveri al Tribunale della funzione pubblica di avere interpretato in modo errato lo Statuto e il RAA giudicando che la decisione di licenziamento, che è stata impugnata in primo grado, era soggetta ad un obbligo di motivazione. L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla sig.ra Landgren va pertanto respinta.

    — Nel merito

    143

    Come esposto ai punti 98-102 supra, una decisione di licenziamento costituisce, per l’agente temporaneo che ne è l’oggetto, una decisione che modifica in modo grave e manifesto la sua situazione giuridica e che pertanto gli reca pregiudizio.

    144

    Conformemente all’art. 25, secondo comma, dello Statuto, ogni decisione recante pregiudizio dev’essere motivata.

    145

    Per quanto riguarda il regime applicabile agli agenti temporanei, si deve rilevare che l’art. 11, primo comma, del RAA, prevede che «le disposizioni degli articoli 11-26 dello Statuto sui doveri e diritti dei funzionari si applicano per analogia». La medesima disposizione tuttavia precisa che «per l’agente temporaneo titolare di un contratto di durata determinata, la durata dell’aspettativa per motivi personali di cui all’articolo 15, secondo comma, è limitata al rimanente periodo di validità del contratto di assunzione».

    146

    L’art. 11 del RAA pone quindi il principio secondo cui gli artt. 11-26 dello Statuto sono applicabili per analogia agli agenti temporanei. A tale principio è prevista una sola ed espressa eccezione, a proposito della durata dell’aspettativa per motivi personali prevista dall’art. 15, secondo comma dello Statuto nel caso dell’agente temporaneo titolare di un contratto a tempo determinato.

    147

    Alla lettura delle pertinenti disposizioni, nulla consente pertanto di concludere che l’art. 25 dello Statuto non sia applicabile alle risoluzioni di contratti di agenti temporanei a tempo indeterminato.

    148

    Peraltro, secondo la giurisprudenza, l’obbligo di motivazione previsto da tale disposizione, che altro non è che la ripresa dell’obbligo generale sancito dall’art. 253 CE, è un principio essenziale del diritto comunitario al quale può derogarsi solo in ragione di motivi imperativi (v. sentenza Huygens/Commissione, punto 37 supra, punto 105, e la giurisprudenza ivi citata) come il Tribunale della funzione pubblica ha giustamente sottolineato al punto 61 della sentenza impugnata. Infatti, come ricordato supra al punto 108, l’obbligo di motivazione ha come scopo, da un lato, di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per sapere se la decisione è fondata o se è inficiata da un vizio che consenta di contestarne la legittimità e, dall’altro lato, di consentire al giudice di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione (sentenza Michel/Parlamento, punto 37 supra, punto 22). Tale obbligo contribuisce così a garantire il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, principio generale di diritto comunitario che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, che è stato sancito dagli artt. 6-13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, e che è stato riaffermato dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (v. sentenza della Corte , causa C-432/05, Unibet, Racc. pag. I-2271, punto 37 e la giurisprudenza ivi citata). L’importanza dell’obbligo di motivazione delle decisioni adottate nell’ambito dei rapporti di lavoro è stata anch’essa evidenziata dalla Corte, la quale ha rilevato che l’efficacia del controllo giurisdizionale, che deve poter aver ad oggetto la legittimità della motivazione della decisione impugnata, implica, in generale, che il giudice adito possa richiedere all’autorità competente la comunicazione di tale motivazione. Trattandosi più specificamente di assicurare la tutela effettiva di un diritto fondamentale attribuito dal Trattato ai lavoratori nella Comunità, bisogna anche che questi ultimi possano difendere tale diritto nelle migliori condizioni possibili e che ad essi sia riconosciuta la facoltà di decidere, con piena cognizione di causa, se sia per loro utile adire il giudice (sentenza della Corte , causa 222/86, Heylens e a., Racc. pag. I-4097, punto 15).

    149

    Pertanto, un’eccezione tanto ampia al principio generale ed essenziale dell’obbligo, per l’amministrazione, di motivare le sue decisioni, in particolare quelle recanti pregiudizio, può risultare soltanto dalla volontà espressa e univoca del legislatore comunitario, la quale non trova espressione in questo senso nelle disposizioni generali dell’art. 25 dello Statuto e dell’art. 11 del RAA.

    150

    Orbene, è giocoforza constatare che neppure l’art. 47 del RAA prevede che le decisioni di risoluzione non siano soggette all’obbligo di motivazione. Poiché l’art. 25 dello Statuto costituisce un principio essenziale riguardante i diritti del funzionario e, conformemente all’art. 11 del RAA, dell’agente temporaneo, non può quindi ammettersi che il semplice fatto che il RAA non preveda espressamente, all’art. 47, che le decisioni adottate in applicazione di tale disposizione debbano essere motivate produca la conseguenza di escludere l’applicazione dell’art. 25 dello Statuto, dato che quest’ultima disposizione è destinata a trovare applicazione generale, salvo deroga. La specificità del RAA e la natura di lex specialis dello Statuto, addotte dalla Commissione, sono pertanto prive di pertinenza, poiché nessuno di tali strumenti deroga espressamente all’art. 253 CE per quanto riguarda le decisioni di risoluzione dei contratti di agente temporaneo a tempo indeterminato.

    151

    Inoltre, se è vero, come sostenuto dalla ETF e dalla Commissione, che il vincolo d’impiego tra l’istituzione e l’agente temporaneo trova la sua fonte nel contratto di assunzione, questo non può peraltro discostarsi dalle imperative condizioni di legge previste nel RAA il quale, per quanto riguarda l’obbligo di motivazione, rimanda allo Statuto. Pertanto, il semplice fatto che il contratto di assunzione preveda la possibilità di risoluzione unilaterale, fatto salvo il rispetto di un termine di preavviso, non può essere interpretato nel senso che autorizza l’AASC a derogare dall’art. 11 del RAA e dall’art. 25 dello Statuto. Del resto, si deve osservare che il carattere unilaterale della risoluzione così previsto è distinto dalla questione dell’obbligo di fornirne la motivazione in quanto esso riguarda soltanto l’assenza di un requisito di reciprocità della volontà di risoluzione.

    152

    Del resto, è altresì esatto che l’art. 49 del RAA, circa la risoluzione senza preavviso per motivi disciplinari in caso di grave mancanza agli obblighi ai quali è tenuto l’agente temporaneo, dispone che «la decisione motivata è presa dall’autorità di cui all’articolo 6, primo comma; l’interessato viene messo precedentemente in grado di presentare la propria difesa».

    153

    Tuttavia, non può dedursi a contrario, dalla circostanza che l’art. 49 del RAA abbia espressamente ricordato i requisiti di cui all’art. 25 dello Statuto nell’ipotesi di risoluzioni disciplinari, che i detti requisiti non siano applicabili alle risoluzioni che si collocano al di fuori del contesto disciplinare. Un siffatto ragionamento sarebbe tale da portare alla conclusione secondo cui occorrerebbe esigere la motivazione di una decisione recante pregiudizio solo nell’ipotesi in cui tale obbligo fosse specificamente previsto dalla disposizione che costituisce il fondamento giuridico della detta decisione, interpretazione che non è suffragata né dalla finalità stessa dell’art. 25 dello Statuto, né dalla giurisprudenza. Inoltre, in forza del principio dell’interpretazione conforme, poiché gli artt. 47 e 49 del RAA rientrano tra le norme di rango giuridico inferiore a quelle del Trattato, debbono essere interpretati nella misura del possibile alla luce di questo e, in particolare, nella specie, nel rispetto dei requisiti dell’art. 253 CE.

    154

    Del resto, l’affermazione della Commissione secondo cui non può ammettersi l’obbligo di motivazione imposto all’AASC nell’ipotesi di risoluzione ai sensi dell’art. 47, lett. c), i), del RAA, perché finirebbe per porre a carico dell’AASC un duplice obbligo, e cioè un obbligo di motivazione e di pagamento di un’indennità di preavviso, e quindi per assoggettarla a condizioni più onerose di quelle applicabili nell’ipotesi di una risoluzione per motivi disciplinari, va respinta.

    155

    Infatti, da un lato, il versamento all’agente temporaneo di una remunerazione durante il periodo di preavviso non costituisce, in quanto tale, una indennità di preavviso, dal momento che l’agente adempie le sue funzioni durante tale periodo, il che giustifica che egli ne percepisca il corrispettivo. Dall’altro lato, l’agente, proprio in ragione del fatto che non gli viene rimproverato di aver commesso una grave mancanza ai suoi obblighi, beneficia di un termine sufficiente per organizzare il suo futuro, a differenza dell’agente licenziato per motivi disciplinari, il quale si è reso colpevole di mancanze tali che il suo mantenimento nelle funzioni sarebbe in contrasto con l’interesse del servizio. Alla luce di quanto sopra, il rispetto del preavviso non può considerarsi il corrispettivo dall’assenza di obbligo di motivazione, poiché la questione del preavviso è soltanto legata al motivo che si trova all’origine del licenziamento.

    156

    Neppure l’argomento della Commissione secondo il quale la sentenza impugnata violerebbe il principio di parità di trattamento in quanto pone un obbligo di motivazione soltanto all’istituzione, mentre il diritto di procedere ad una risoluzione unilaterale spetta alle due parti del contratto, può sortire esito fruttuoso. Infatti, i rapporti tra l’istituzione e l’agente temporaneo non sono definiti dalle sole disposizioni contrattuali, ma sono pure soggetti alle condizioni dello Statuto. Orbene, se lo Statuto prevede che le decisioni dell’amministrazione recanti pregiudizio debbono essere motivate, è giocoforza constatare che esso non prevede invece siffatto obbligo a carico dei funzionari e degli agenti quando adottano decisioni idonee a recare pregiudizio all’amministrazione. L’eventuale disparità che ne deriva sarebbe pertanto il risultato dell’applicazione dello Statuto, la cui validità non viene contestata dalla Commissione. Del resto, l’argomento della Commissione trova la sua origine nell’erroneo postulato secondo cui il requisito della motivazione imposto all’amministrazione priverebbe quest’ultima del suo diritto di risoluzione unilaterale. Infatti, l’obbligo di motivazione non vieta all’amministrazione di risolvere di sua sola iniziativa il contratto che la vincola all’agente temporaneo, ma richiede semplicemente che essa presenti le ragioni che giustificano tale decisione al fine di garantire al detto agente le condizioni minime del diritto ad una effettiva tutela giurisdizionale.

    157

    Dai punti 143 a 153 supra consegue che da nessun elemento testuale risulta che l’applicazione dell’art. 25 dello Statuto, che riprende un principio fondamentale derivante dal Trattato stesso, dovrebbe essere esclusa a proposito delle decisioni di licenziamento fondate sull’art. 47, lett. c), i), del RAA.

    158

    Tale interpretazione è inoltre conforme agli obiettivi perseguiti dall’art. 25 dello Statuto.

    159

    Tale disposizione, applicabile agli agenti temporanei in forza dell’art. 11 del RAA, ha come obiettivo, da un lato, quello di fornire all’interessato che ha costituito oggetto di una decisione lesiva della sua situazione giuridica un’indicazione sufficiente per valutare la fondatezza della decisione e l’opportunità di proporre un ricorso giurisdizionale inteso a contestarne la legittimità e, dall’altro, quello di consentire al giudice di esercitare il suo controllo. Poiché le decisioni di risoluzione dei contratti di agente temporaneo a tempo indeterminato non sono sottratte al controllo del giudice, è conforme al perseguimento di tale obiettivo che, così come l’insieme delle decisioni recanti pregiudizio indirizzate all’agente temporaneo, comprese quelle aventi minore importanza, anche la decisione con la quale l’istituzione pone termine alle funzioni dell’agente temporaneo sia motivata.

    160

    In assenza di un siffatto obbligo di motivazione, il giudice comunitario verserebbe nell’impossibilità di esercitare debitamente il suo controllo, ancorché ristretto, mentre, in definitiva, l’amministrazione sarebbe libera di decidere della sorte di un agente temporaneo in modo arbitrario, e questo nonostante che, conformemente alla giurisprudenza, quando l’autorità competente decide circa la situazione di un agente, essa è tenuta, nella valutazione dell’interesse del servizio, a prendere in considerazione l’insieme degli elementi idonei a determinare la sua decisione, e in particolare l’interesse dell’agente di cui trattasi. Ciò risulta infatti dal dovere di sollecitudine dell’amministrazione che riflette l’equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci che lo Statuto, e per analogia il RAA, hanno creato nelle relazioni tra la pubblica autorità e i suoi agenti (v. sentenza Dejaiffe/UAMI, punto 45 supra, punto 53, e la giurisprudenza ivi citata).

    161

    Se è vero che lo Statuto conferisce ai funzionari una maggiore stabilità di impiego dato che le ipotesi di cessazione definitiva delle funzioni contro la volontà dell’interessato sono tassativamente fissate, si deve tuttavia sottolineare che la natura maggiormente instabile dell’impiego dell’agente temporaneo non viene ad essere modificata dall’obbligo di motivazione posto a carico dell’AASC in occasione della risoluzione dei contratti di agenti temporanei a tempo indeterminato.

    162

    Tale natura è infatti data, in particolare, dall’ampio potere discrezionale di cui l’AASC dispone in merito alla risoluzione di un contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato, conformemente all’art. 47, n. 1, lett. c), i), del RAA e nel rispetto del preavviso previsto nel contratto, ragion per cui il controllo del giudice comunitario deve pertanto limitarsi alla verifica dell’assenza di errore manifesto o di sviamento di potere (sentenza della Corte 26 febbraio 1981, causa C-25/80, Briey/Commissione, Racc. pag. 637, punto 7; sentenze Speybrouck/Parlamento, punto 38 supra, punti 97 e 98; , Hoyer/Commissione, punto 38 supra, punto 27, e Smets/Commissione, punto 38 supra, punto 24).

    163

    Lungi dal giustificare la possibilità di dispensare l’amministrazione dal motivare le sue decisioni in materia, tale ampio potere discrezionale rende ancor più necessario il rispetto della formalità sostanziale costituita dall’obbligo di motivazione. Infatti, secondo la costante giurisprudenza, nel caso in cui un’istituzione comunitaria disponga di un ampio potere discrezionale, il controllo del rispetto delle garanzie conferite dall’ordinamento giuridico comunitario nei procedimenti amministrativi riveste una fondamentale importanza. Tra tali garanzie figurano in particolare, per l’istituzione competente, l’obbligo di esaminare, con diligenza e imparzialità, tutti gli elementi pertinenti nel caso di specie e quello di motivare la sua decisione in modo sufficiente (sentenze della Corte 21 novembre 1991, causa C-269/90, Technische Universität München, Racc. pag. I-5469, punto 14; , causa C-525/04 P, Spagna/Lenzing, Racc. pag. I-9947, punto 58, e , causa C-405/07 P, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I-8301, punto 56).

    164

    Inoltre è stato dichiarato che la prassi consistente nel dispensare l’istituzione competente dall’obbligo di motivare le sue decisioni recanti pregiudizio, contrariamente alle esigenze di una buona amministrazione, porta a squilibrare la ripartizione delle funzioni e delle rispettive competenze tra, da un lato, l’amministrazione e, dall’altro, il giudice comunitario, in quanto quest’ultimo diviene la sola e prima istanza dinanzi alla quale il ricorrente è in grado ad ottenere una siffatta motivazione. Infatti, tale prassi pone in questione il sistema di separazione delle funzioni e dell’equilibrio istituzionale tra l’amministrazione e il giudice, quale previsto dal Trattato e, più specialmente, l’effetto utile dei mezzi di ricorso nonché le esigenze di celerità della giustizia e di economia processuale, in considerazione del fatto che una motivazione nelle buone e debite forme dell’atto recante pregiudizio e la sua notifica all’interessato durante la fase precontenziosa sono tali da far comprendere a questi la portata della decisione adottata nei suoi confronti e, se del caso, da convincerlo della sua fondatezza, evitando così che il contenzioso venga portato dinanzi al giudice (sentenza del Tribunale 8 dicembre 2005, causa T-237/00, Reynolds/Parlamento, Racc. PI pagg. I-A-385 e II-1731, punto 106).

    165

    Pertanto, contrariamente a quanto affermato dalla ETF e dalla Commissione, né l’obiettivo perseguito dall’art. 47 del RAA né la stabilità della situazione dell’impiego del funzionario, né l’ampio potere discrezionale di cui l’AASC dispone sono tali da essere di ostacolo all’obiettivo essenziale generale perseguito dall’obbligo di motivazione delle decisioni recanti pregiudizio, quale previsto dall’art. 25 dello Statuto.

    166

    Ciò è del resto coerente con la giurisprudenza della Corte relativa al requisito della motivazione delle decisioni di rigetto adottate nell’ambito di procedimenti di assunzione di agenti temporanei. È stato così giudicato, nell’ambito dell’assunzione di un agente temporaneo sulla base dell’art. 2, lett. c) del RAA, che l’AASC non poteva limitarsi a che la motivazione della propria decisione riguardasse l’osservanza dei presupposti legali ai quali è subordinata la regolarità del procedimento di nomina, basandosi sull’applicabilità, prevista all’art. 11 del RAA, dell’art. 25, secondo comma dello Statuto alle decisioni individuali riguardanti gli agenti temporanei (sentenza della Corte 23 settembre 2004, causa C-150/03 P, Hectors/Parlamento, Racc. pag. I-8691, punti 38, 39 e 41).

    167

    Infine, se è vero, come sostenuto dalla ETF e dalla Commissione, che è stato dichiarato che le decisioni di risoluzione dei contratti di agenti temporanei a tempo indeterminato non necessitano di motivazione, resta cionondimeno che, allo stesso tempo, tanto la Corte quanto il Tribunale hanno affermato che, nel caso di un licenziamento per insufficienza professionale deciso nel rispetto del termine di preavviso previsto dall’art. 47 del RAA, il giudice comunitario non può controllare la fondatezza di tale valutazione a meno che non possa essere dimostrata l’esistenza di un errore manifesto o di sviamento di potere (v., in questo senso, sentenze de Briey/Commissione, punto 162 supra, punto 7, e Speybrouck/Parlamento, punto 38 supra, punti 97 e 98). Nell’esercizio di tale controllo ristretto, il Tribunale è stato del resto portato a constatare che, decidendo di licenziare un’agente temporaneo a motivo della sua non iscrizione nell’elenco degli idonei redatto a seguito di un concorso, elenco che era viziato per illegittimità, la Commissione aveva violato i limiti posti al suo potere discrezionale, e ha di conseguenza annullato la decisione di licenziamento impugnata (v., in questo senso, sentenze 17 marzo 1994, Hoyer/Commissione, punto 38 supra, punti 37-40, e Smets/Commissione, punto 38 supra, punti 34-37).

    168

    Dal momento che, come sopra esposto, in particolare ai punti 108 e 109, il controllo giurisdizionale della fondatezza della decisione, per quanto ristretto, è inscindibile dall’obbligo, per l’istituzione che ne è l’autrice, di esporne i motivi, si deve interpretare la giurisprudenza alla quale si riferiscono la ETF e la Commissione nel senso che essa non impone all’istituzione l’obbligo di motivare formalmente, nello strumento che la contiene, la decisione di licenziamento di un agente temporaneo fondata sull’art. 47, lett. c), i), del RAA, fermo restando che tale decisione deve però essere fondata su motivi validi di cui l’interessato deve poter prendere conoscenza. Va del resto rilevato che tale interpretazione è conforme alla sentenza de Briey/Commissione, punto 162 supra, nella quale la Corte ha rilevato che il ricorrente aveva avuto tutte le possibilità, nel corso dei colloqui personali e dei numerosi scambi di note, di far valere i suoi motivi di difesa e che, per la stessa ragione, egli non poteva lamentarsi di un difetto di motivazione nella decisione stessa (punto 9).

    169

    Si deve per di più rilevare che il Tribunale ha recentemente giudicato, in termini generali, da un lato, che, l’art. 25, secondo comma, dello Statuto è applicabile per analogia agli agenti temporanei conformemente all’art. 11 del RAA e, dall’altro lato, che l’obbligo di motivazione non è limitato trattandosi di una decisione di assunzione o di licenziamento avente ad oggetto un impiego rientrante sotto l’art. 2, lett. c) del RAA (sentenza del Tribunale 17 ottobre 2006, causa T-406/04, Bonnet/Corte di giustizia, Racc. FP pagg. I-A-2-213 e II-A-2-1097, punto 68), e questo nonostante che la reciproca fiducia sia un elemento essenziale dei contratti di tutti gli agenti temporanei contemplati da tale disposizione (punto 47). Orbene, una siffatta affermazione è destinata a fortiori ad essere applicata al licenziamento avente ad oggetto un impiego riconducibile all’art. 2, lett. a), del RAA, come nel caso di specie.

    170

    Tenuto conto di tutto quanto sopra considerato, si deve concludere che il Tribunale della funzione pubblica non è incorso in errore di diritto nel ritenere che la decisione di licenziamento di un agente temporaneo assunto a tempo indeterminato, fondata sull’art. 47, lett. c), i), del RAA era soggetta ai requisiti di motivazione previsti dall’art. 25 dello Statuto.

    171

    La prima parte del primo motivo, vertente sulla violazione della portata dell’obbligo di motivazione, è quindi infondata e va pertanto respinta.

    172

    Ciò considerato, non occorre esaminare la seconda parte di questo stesso motivo, con la quale si deduce l’errato riferimento ad accordi e convenzioni inapplicabili ai rapporti tra le istituzioni e il loro personale. Dal momento che, come è stato sopra esposto, la portata dell’obbligo di motivazione accertata dal Tribunale della funzione pubblica è conforme allo Statuto e al RAA, l’eventuale mancanza di pertinenza dei riferimenti operati dal Tribunale della funzione pubblica, ai punti 66-72 della sentenza impugnata, alla direttiva 1999/70 e alla relativa giurisprudenza della Corte, nonché a vari strumenti internazionali e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sarebbe priva di incidenza sulla fondatezza delle conclusioni della sentenza impugnata su tale punto.

    173

    Inoltre, dal ragionamento seguito dal Tribunale della funzione pubblica risulta che questo non si è considerato giuridicamente vincolato da tali riferimenti, ma li ha soltanto menzionati al fine di giustificare l’interpretazione del RAA e dello Statuto di cui ai punti 61, 73 e 74 della sentenza impugnata.

    174

    Da ciò consegue che, quand’anche la seconda parte fosse fondata, tale circostanza sarebbe, di per sé, priva di incidenza sul dispositivo della sentenza impugnata e non potrebbe portare all’annullamento di quest’ultima. Tale parte è inconferente e va pertanto respinta.

    2. Sulla terza parte, vertente sulla contraddizione tra il requisito formale di motivazione e l’affermazione della liceità della presa di conoscenza per altre vie della motivazione della decisione di licenziamento.

    a) Argomenti delle parti

    175

    La ETF considera che la sentenza impugnata sia contraddittoria laddove afferma che i motivi di licenziamento dovrebbero, in linea generale, essere chiaramente enunciati per iscritto, preferibilmente nel testo stesso della decisione di cui trattasi, pur rilevando tuttavia che l’obbligo di enunciare i motivi del licenziamento può egualmente considerarsi rispettato se l’interessato sia stato debitamente informato, nel corso di colloqui con i superiori gerarchici, di tali motivi e se la decisione dell’AASC è intervenuta poco tempo dopo tali colloqui.

    176

    Secondo la ETF, se è vero che il requisito di una motivazione formale nella decisione stessa è eccessivo e in contrasto con la giurisprudenza comunitaria, per contro, il giudice comunitario avrebbe riconosciuto che la necessità di una sufficiente conoscenza dei motivi, per altre vie, è giustificata nel caso di funzionari. In realtà tale «motivazione» verrebbe sempre esaminata nel caso in cui una decisione di risoluzione di un contratto a tempo determinato costituisca oggetto di un contenzioso, mediante l’esame delle circostanze che hanno dato luogo alla decisione di risoluzione e che siano perfettamente note all’interessato. Il sindacato del giudice verrebbe in tale circostanze effettuato mediante il controllo dell’errore manifesto di valutazione dei fatti. Sarebbe infatti impensabile che una decisione di licenziamento non fosse preceduta da elementi grazie ai quali l’interessato può avere dubbi o può prendere conoscenza di talune delle ragioni che potrebbero portare alla risoluzione del suo contratto e delle quali egli può contestare la pertinenza e la fondatezza. Non sarebbe pertanto necessario esigere una motivazione espressa, né a maggior ragione esigere che essa sia inserita nella decisione di licenziamento stessa.

    177

    Ammesso che una decisione di licenziamento intervenga non solo senza formale motivazione ma altresì senza alcun previo contatto con l’interessato, tale decisione sarebbe annullata, perché nessun fatto consentirebbe di costituirne il fondamento materiale o giuridico. Secondo la giurisprudenza non sarebbe obbligatorio fornire la motivazione della risoluzione di un contratto a tempo indeterminato di un agente temporaneo, ma il giudice, in occasione del sindacato di legittimità della decisione di licenziamento, potrebbe esaminare i fatti al fine di stabilire una relazione tra questi e una eventuale giustificazione della detta decisione. Non occorrerebbe pertanto esigere una motivazione, sia che essa sia formalmente inserita nell’atto stesso o espressamente fornita all’interessato. Questi non potrebbe ignorare una siffatta situazione, che avrebbe la conseguenza di metterlo in una situazione precaria, cioè portare al suo licenziamento. In quest’ultimo caso il controllo svolto dal giudice verrebbe operato tramite il controllo dell’errore manifesto di valutazione e dello sviamento di potere.

    178

    La sig.ra Landgren ritiene che tale argomento sia infondato.

    b) Giudizio del Tribunale

    179

    Nei limiti in cui la ETF, con gli argomenti sopra esposti, assume esservi contraddizione tra esigere, in linea di principio, che la decisione di licenziamento menzioni i motivi ad essa sottesi, in forma scritta, e ammettere peraltro che tali motivi possano essere comunicati all’interessato in occasione di colloqui nonché nella fase della risposta al reclamo, è sufficiente, da un lato, constatare che non vi è contraddizione nel porre un principio prevedendo al contempo che esso ammetta taluni adeguamenti. D’altro lato, la soluzione accolta dal Tribunale della funzione pubblica è conforme alla giurisprudenza secondo la quale la conoscenza, da parte dell’interessato, del contesto entro il quale è intervenuta una decisione può costituire una motivazione della detta decisione (v. sentenza del Tribunale 14 luglio 1997, causa T-123/95, B/Parlamento, Racc. PI pagg. I-A-245 e II-697, punto 51, e la giurisprudenza ivi citata). È parimenti costante giurisprudenza che, per quanto riguarda le decisioni di promozione e di nomina, l’APN non è tenuta a motivare le decisioni di promozione nei confronti dei candidati non promossi ai quali una siffatta motivazione rischierebbe di recare pregiudizio (v. sentenza del Tribunale , causa T-218/02, Napoli Buzzanca/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-267 e II-1221, punto 58, e la giurisprudenza ivi citata). Per contro l’APN deve esporre la motivazione della sua decisione di non ammettere un candidato nella fase della decisione con la quale respinge il reclamo da questi proposto, poiché si ritiene che motivazione di tale decisione coincida con la decisione avverso la quale il reclamo è diretto (sentenze del Tribunale , causa T-586/93, Kotzonis/CES, Racc. II-665, punto 105, e Huygens/Commissione, punto 37 supra, punto 107).

    180

    La ETF sembra peraltro sostenere che l’obbligo di motivazione delle decisioni di licenziamento degli agenti temporanei non è indispensabile, dal momento che, da un lato, tale motivazione sarebbe necessariamente nota all’interessato e, dall’altro, il giudice comunitario, grazie al sindacato del controllo dell’errore manifesto di valutazione, potrebbe sanzionare l’eventuale assenza di motivi di licenziamento.

    181

    La prima di tali affermazioni costituisce una pura speculazione di fatto, priva di qualsiasi valore giuridico, e non è idonea a giustificare un esonero dall’obbligo di motivazione a favore dell’AASC. Per quanto riguarda la seconda, essa trascura l’obiettivo stesso dell’obbligo di motivazione, e cioè consentire all’interessato di assicurarsi della fondatezza della decisione che gli reca pregiudizio e di valutare l’opportunità di proporre un ricorso, da un lato, e al giudice di controllare la legittimità di tale decisione, in particolare, l’assenza di errore manifesto di valutazione, dall’altro. Non potrebbe pertanto ammettersi che l’assenza di motivazione possa essere sanzionata tramite il controllo dell’errore manifesto di valutazione, dal momento che tale controllo, per sua natura, può essere esercitato solo in presenza di una motivazione che consenta di valutare se l’amministrazione abbia o no ecceduto i limiti del suo potere discrezionale.

    182

    Da ciò consegue che la presente parte dev’essere respinta e con essa il primo motivo nel suo insieme.

    V — Sul secondo motivo, vertente su un errore di diritto nella valutazione degli elementi materiali sui quali la decisione di licenziamento è fondata

    183

    Il presente motivo si suddivide in due parti con le quali si deducono, in primo luogo, uno snaturamento dei fatti e, in secondo luogo, la violazione dell’interesse generale.

    A — Sulla prima parte, con la quale si deduce lo snaturamento dei fatti

    1. Argomenti delle parti

    184

    La ETF sostiene che dalla sentenza impugnata risulta che, su sette dei rapporti informativi della sig.ra Landgren, sei menzionavano insufficienze, il che avrebbe consentito alla ETF di invocare l’insufficienza professionale globale della stessa.

    185

    Il solo rapporto positivo sarebbe stato redatto da un supplente, sig.ra T., in assenza della sig.ra S., superiore gerarchico della sig.ra Landgren che inizialmente avrebbe dovuto essere il valutatore e verteva soltanto su un periodo di dieci mesi.

    186

    Vi sarebbe pertanto una «differenza di valutazione non solo matematica ma soprattutto di merito» tra, da un lato, i molteplici avvertimenti che sono stati inviati alla sig.ra Landgren e, dall’altro, il riferimento a tale unico rapporto informativo, il quale avrebbe, inoltre, provocato la reazione della sig.ra S. allorché questa ne ha preso conoscenza.

    187

    Del resto la ETF rileva che, quand’anche si dovesse considerare, come ha fatto il Tribunale della funzione pubblica al punto 89 della sentenza impugnata, che alle dichiarazioni unilaterali, allegate alla controreplica, redatte dopo l’introduzione del ricorso in primo grado, non può essere conferito lo stesso valore attribuito ai rapporti stessi, ciò non può significare che esse non debbano essere prese in considerazione. Orbene, tali dichiarazioni non farebbero che rafforzare le valutazioni negative contenute nei rapporti informativi della sig.ra Landgren, fatto salvo quello redatto dalla sig.ra T. La ETF a tal riguardo sottolinea che siffatti elementi possono essere invocati e prodotti successivamente, nella misura in cui sono intesi a confermare la fondatezza della decisione controversa (sentenza del Tribunale 4 giugno 2003, cause riunite T-124/01 e T-320/01, Del Vaglio/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-157 e II-767, punto 77).

    188

    La ETF ritiene quindi che il Tribunale della funzione pubblica abbia operato una valutazione erronea dei fatti di specie al punto che lo squilibrio in tale valutazione si traduce in uno snaturamento dei fatti.

    189

    La sig.ra Landgren sostiene in via principale che la presente parte è irricevibile nella misura in cui si dirige avverso la valutazione dei fatti e degli elementi di prova svolta dal giudice di primo grado, il che non rientra nella competenza del giudice dell’impugnazione.

    190

    In subordine, la sig.ra Landgren ritiene che la presente parte vada respinta in quanto infondata.

    2. Giudizio del Tribunale

    191

    Dalla costante giurisprudenza della Corte, quale giudice dell’impugnazione, risulta che il giudice di primo grado è l’unico competente, da un lato, a constatare i fatti, salvo nel caso in cui un’inesattezza materiale delle sue constatazioni risulti dagli atti di causa, e, dall’altro, a valutare tali fatti (sentenza del Tribunale 8 settembre 2008, causa T-222/07 P, Kerstens/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 60).

    192

    La valutazione dei fatti operata dal giudice di primo grado non costituisce pertanto, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi a tale giudice, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al controllo del Tribunale (sentenza Kerstens/Commissione, punto 191 supra, punto 61).

    193

    Un siffatto snaturamento deve apparire in modo manifesto dagli atti di causa senza che si renda necessario procedere ad nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza Kerstens/Commissione, punto 191 supra, punto 62).

    194

    Con la presente parte, la ETF non rimette in discussione l’analisi operata dal Tribunale della funzione pubblica dei differenti rapporti di valutazione della sig.ra Landgren e delle critiche di cui è stata oggetto nel corso della sua carriera presso la ETF, ma considera, in sostanza, che il Tribunale della funzione pubblica non poteva da ciò concludere che la decisione di licenziamento della sig.ra Landgren in ragione di una insufficienza professionale globale era affetta da errore manifesto di valutazione.

    195

    Ciò considerato, la ETF mira in sostanza ad ottenere da parte del Tribunale il riesame di fatti e di elementi di prova già valutati dal giudice di primo grado, come risulta, in particolare, dalla conclusione della ETF secondo cui «si ha pertanto una valutazione errata operata dal Tribunale della funzione pubblica sull’insieme dei fatti portati a sua conoscenza al punto che tale squilibrio nella valutazione dei fatti si traduce in uno snaturamento degli stessi».

    196

    Inoltre, laddove la ETF assume che dalla sentenza impugnata risulterebbe che sei dei sette rapporti informativi della sig.ra Landgren sono stati «considerati insufficienti», basta rilevare che tale affermazione è manifestamente carente nel merito, dal momento che, come osservato dalla sig.ra Landgren, i punti 10-13 e 22-85 della sentenza impugnata, che la ETF non ritiene inficiati da snaturamento, menzionano due rapporti informativi che attribuiscono un punteggio globale di 3, corrispondente alla valutazione «soddisfacente» (esercizi 1995-1997 e 2000-2001) e due rapporti informativi che attribuiscono un punteggio globale di 2, corrispondente alla valutazione «bene».

    197

    Infine per quanto riguarda le critiche circa il punto 89 della sentenza impugnata, relativo alle dichiarazioni del sig. H. e della sig.ra S., allegate alla controreplica, si deve rilevare che da detto punto risulta che il Tribunale le ha prese in considerazione nella sua valutazione, ritenendo però che non poteva attribuire a tali dichiarazioni unilaterali, redatte dopo la presentazione del ricorso in primo grado, lo stesso valore attribuito ai rapporti informativi stessi, redatti a seguito di un procedimento in contraddittorio specificamente finalizzato a consentire la valutazione obiettiva dei meriti dell’agente interessato.

    198

    Orbene, si deve ricordare che la valutazione da parte del giudice di primo grado dell’efficacia probatoria di un documento non può, in linea di principio, essere soggetta al controllo del Tribunale nell’ambito di una impugnazione, dal momento che dall’art. 11 dell’allegato I dello Statuto della Corte risulta che l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto (v., per analogia, sentenza della Corte 2 ottobre 2003, causa C-182/99 P, Salzgitter/Commissione, Racc. pag. I-10761, punto 43). Il Tribunale della funzione pubblica è così l’unico competente a stimare il valore da attribuire agli elementi sottoposti al suo esame. Tale valutazione non costituisce pertanto, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, una questione di diritto soggetta al giudice dell’impugnazione (v., per analogia, sentenza della Corte , cause C-403/04 P e C-405/04 P, Sumitomo Metal Industries e Nippon Steel/Commissione, Racc. pag. I-729, punti 38-40).

    199

    Orbene, l’esistenza di un siffatto snaturamento non solo non è stato dimostrata ma neanche sostenuta dalla ETF.

    200

    Dall’insieme delle considerazioni di cui sopra consegue che la presente parte del motivo è irricevibile e va respinta.

    B — Sulla seconda parte, con la quale si deduce violazione dell’interesse generale

    1. Argomenti delle parti

    201

    La ETF sottolinea che la considerazione dell’insieme degli elementi idonei a determinare la sua decisione, e in particolare l’interesse dell’agente interessato, quale riconosciuta dalla giurisprudenza, viene esercitata attraverso un ampio potere discrezionale che da parte del giudice comunitario è soggetto a un controllo dell’errore manifesto di valutazione.

    202

    Orbene, la sig.ra Landgren avrebbe ricevuto rapporti informativi dal 1995 al 2000 che evidenziavano lacune professionali importanti, un rapporto informativo intermedio nel luglio 2002 che dimostra che, nonostante un certo sforzo, la sig.ra Landgren continuava ad avere serie difficoltà nell’organizzare le sue mansioni e un rapporto informativo relativo all’esercizio 2002 particolarmente sfavorevole. Peraltro, la ETF avrebbe riassegnato la sig.ra Landgren a due riprese al fine di trovare una soluzione alla sua situazione professionale giudicata insufficiente. La sig.ra Landgren sarebbe stata infine informata, nel corso di colloqui con i suoi superiori gerarchici delle ragioni per le quali il suo lavoro era giudicato insufficiente, sarebbe stata autorizzata a riprendere il lavoro a tempo pieno a partire dal 1o luglio 2004 per fare fronte a difficoltà finanziarie e avrebbe costituito oggetto, in ragione del suo stato di salute, di una proroga di tre mesi del suo contratto fino al 31 marzo 2005.

    203

    Alla luce di tali elementi, la ETF sostiene che il Tribunale della funzione pubblica non ha preso in considerazione, con riferimento all’interesse generale, i motivi da essa invocati e non ha proceduto a un corretto controllo dell’errore manifesto di valutazione, il che costituirebbe un errore di diritto.

    204

    La sig.ra Landgren ritiene, in via principale, che la presente parte sia irricevibile in quanto intesa ad ottenere da parte del Tribunale un riesame dei motivi e degli argomenti esposti dinanzi al giudice di primo grado.

    205

    Invero, i fatti sui quali la ETF si basa per dimostrare che il Tribunale della funzione pubblica è incorso in errore di diritto non sarebbero quelli sui quali questi si è fondato, ma sarebbero dedotti dalle memorie della ETF presentate in primo grado.

    206

    Orbene, la sig.ra Landgren sottolinea che, se, conformemente alla giurisprudenza, la questione se il giudice di primo grado abbia disatteso la portata dell’obbligo di motivazione considerando che una decisione non era sufficientemente motivata è una questione di diritto che può essere soggetta al controllo del Tribunale nell’ambito di un’impugnazione, è anche vero che il controllo di legittimità esercitato in tale contesto deve necessariamente prendere in considerazione i fatti sui quali il Tribunale della funzione pubblica si è fondato per approdare alla sua conclusione.

    207

    Da ciò conseguirebbe che la ETF, omettendo di identificare con precisione i punti criticati della sentenza impugnata, e limitandosi a riprendere gli argomenti già presentati in primo grado, non intenderebbe sottoporre al Tribunale la questione se il Tribunale della funzione pubblica abbia rispettato i limiti del controllo giurisdizionale nel considerare che essa era incorsa in errore manifesto di valutazione, bensì ottenere un riesame dei fatti esposti in primo grado, il che esulerebbe dalla competenza del giudice dell’impugnazione.

    208

    In subordine, la sig.ra Landgren sostiene che il Tribunale della funzione pubblica ha giustamente messo in evidenza, ai punti 84, 85, 87 e 88 della sentenza impugnata tre errori manifesti nei quali è incorsa la ETF e ciò sulla base di elementi di fatto da quest’ultima non contestati in occasione della presente impugnazione.

    209

    Sarebbe pertanto inesatto sostenere che Tribunale della funzione pubblica abbia violato i limiti del suo controllo giurisdizionale concludendo per un errore manifesto nella valutazione dell’interesse del servizio, il quale includerebbe l’interesse della sig.ra Landgren, conformemente al principio di sollecitudine.

    2. Giudizio del Tribunale

    210

    Dall’argomento svolto dalla ETF risulta che questa rimprovera al Tribunale della funzione pubblica di aver concluso per un errore manifesto di valutazione omettendo di prendere in considerazione i motivi di interesse generale che giustificano che sia posto termine al contratto della sig.ra Landgren. In tal modo, il Tribunale della funzione pubblica non avrebbe correttamente operato la valutazione dell’errore manifesto di valutazione, il che integrerebbe un errore di diritto.

    211

    Senza che si renda neanche necessario stabilire il modo univoco la portata di tale ambigua argomentazione, si deve rilevare che tale censura, nella misura in cui è intesa a che il Tribunale riesamini gli elementi di fatto che, secondo la ETF, sarebbero volti a dimostrare che la decisione di licenziamento non era affetta da errore manifesto di valutazione, è irricevibile e va respinta conformemente alla giurisprudenza sopra citata ai punti 191-193.

    212

    Tuttavia, nei limiti in cui la ETF sostiene che il Tribunale della funzione pubblica abbia ecceduto i limiti del controllo dell’errore manifesto di valutazione, si deve sottolineare che, al punto 82 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha espressamente definito la portata del suo controllo affermando che «per quanto riguarda (…) il fondamento dei motivi alla base della decisione di licenziamento, si deve esaminare la valutazione compiuta dalla ETF circa l’interesse del servizio, limitandosi alla verifica dell’assenza di errori manifesti».

    213

    Ha successivamente ricordato al punto 83 della sentenza impugnata che l’autorità competente, quando prende decisioni relative alla situazione di un dipendente, deve prendere in considerazione tutti gli elementi che possono influenzare la sua decisione, in particolare l’interesse dell’agente stesso.

    214

    Orbene, tale ragionamento è conforme alla giurisprudenza, in particolare alla sentenza Dejaiffe/UAMI, punto 45 supra, cui il Tribunale della funzione pubblica ha del resto fatto riferimento.

    215

    Infatti, a tenore del punto 53 di tale sentenza, il Tribunale, a proposito di una decisione di risoluzione di un contratto di agente temporaneo a tempo determinato per motivi legati all’interesse del servizio, ha dichiarato che l’autorità competente dispone di un ampio potere discrezionale nella valutazione dell’interesse del servizio e che, pertanto, il controllo del giudice comunitario deve limitarsi alla questione se l’autorità di cui trattasi si sia tenuta entro limiti ragionevoli e non abbia usato il suo potere discrezionale in modo manifestamente errato (sentenza Carrasco Benítez/EMEA, punto 45 supra, punto 22). Per quanto riguarda la valutazione dell’interesse del servizio, dalla costante giurisprudenza risulta altresì che l’autorità competente è tenuta, quando statuisce sulla situazione di un agente, a prendere in considerazione l’insieme degli elementi idonei a determinare la sua decisione, e in particolare l’interesse dell’agente stesso. Ciò infatti risulta dal dovere di sollecitudine dell’amministrazione che riflette l’equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci che lo Statuto e, per analogia, il RAA, hanno creato nelle relazioni tra l’autorità pubblica e suoi agenti (v., in questo senso, sentenze della Corte 29 giugno 1994, causa C-298/93 P, Klinke/Corte di giustizia, Racc. I-3009, punto 38, e del Tribunale , causa T-13/95, Kyrpitsis/CES, Racc. PI pagg. I-A-167 e II-503, punto 52).

    216

    La genericità della formulazione e la ratio decidendi di tale giurisprudenza non consentono di concepire una diversa soluzione nel caso di specie per la sola ragione che la risoluzione riguarda un contratto a tempo indeterminato, il che, del resto, non è sostenuto né dalla ETF né dalla Commissione.

    217

    La definizione, da parte del Tribunale della funzione pubblica, della portata del proprio potere di controllo nei confronti della decisione di licenziamento non è pertanto inficiata da errore di diritto.

    218

    Per quanto riguarda l’esercizio di tale controllo operato nella specie, in una prima fase, il Tribunale della funzione pubblica ha esposto il motivo di licenziamento invocato dalla ETF, e cioè l’insufficienza professionale globale della sig.ra Landgren (punto 84 della sentenza impugnata). La ETF non contesta, in occasione della presente impugnazione, tale descrizione del motivo di licenziamento.

    219

    In una seconda fase, il Tribunale della funzione pubblica ha proceduto ad un esame dei vari rapporti informativi della sig.ra Landgren concludendo che, contrariamente a quanto affermato dalla ETF, la valutazione dei meriti della sig.ra Landgren era stata complessivamente soddisfacente ovvero buona (punto 85 della sentenza impugnata), conclusione che non è inficiata da snaturamento. Nel rilevare che valutazioni fortemente negative erano state formulate da due superiori gerarchici della sig.ra Landgren, il Tribunale della funzione pubblica ha tuttavia relativizzato tali critiche sottolineando, da un lato, che talune di esse figuravano in un rapporto informativo redatto in forma non definitiva nel quale comparivano anche valutazioni assai meno severe da parte di un altro valutatore (punto 87 della sentenza impugnata) e, dall’altro lato, che alle dichiarazioni unilaterali redatte dai detti superiori gerarchici dopo la presentazione del ricorso in primo grado non può essere attribuito il medesimo valore dei rapporti stessi. Come è stato esposto supra al punto 198, siffatte valutazioni, non inficiate da snaturamento, rientrano esclusivamente nella competenza del giudice di primo grado.

    220

    Nel sottolineare, al contrario, da un lato, che l’ultimo rapporto informativo della sig.ra Landgren, relativo all’esercizio 2003, firmato dal direttore della ETF il 31 marzo 2004, cioè tre mesi prima della decisione di licenziamento da questi adottata, era particolarmente favorevole e si complimentava per lo svolgimento delle sue mansioni con efficacia e nel rispetto dei termini, e dall’altro lato, che dagli atti non risultava che le prestazioni professionali della sig.ra Landgren fossero bruscamente calate tra la compilazione di tale rapporto e l’adozione della decisione di licenziamento, il Tribunale della funzione pubblica ha concluso che la decisione di licenziamento era inficiata da errore manifesto di valutazione (punto 91 della sentenza impugnata).

    221

    Da ciò consegue che il Tribunale della funzione pubblica si è limitato a operare un controllo del motivo di licenziamento invocato dalla ETF, cioè l’insufficienza professionale globale della sig.ra Landgren, per concluderne che esso era manifestamente errato. Non può pertanto rimproverarsi al Tribunale della funzione pubblica di aver violato i limiti della portata del suo potere di controllo, poiché l’interesse dell’agente è stato del resto preso in considerazione solo implicitamente nel senso che esso consiste, per lui, nel conservare il suo impiego.

    222

    La presente parte e di conseguenza il secondo motivo nel suo complesso vanno quindi respinti.

    VI — Sulle conseguenze dell’annullamento della decisione di licenziamento

    A — Argomenti delle parti

    223

    La ETF sostiene che i criteri stabiliti dal Tribunale della funzione pubblica al punto 95 della sentenza impugnata sono fondati su considerazioni ipotetiche e aleatorie, e cioè l’età alla quale la sig.ra Landgren avrebbe normalmente potuto, tenuto conto del suo stato di salute, accedere alla pensione di anzianità. Orbene, nulla consentirebbe di affermare che questa, assunta secondo i termini di un contratto a tempo indeterminato, avrebbe continuato a lavorare presso la ETF fino all’età della pensione. La ETF ha da ciò tratto la conclusione che la determinazione di tali criteri è errata e non può stare a fondamento di un indennizzo giusto ed equo.

    224

    La Commissione dal canto suo considera che il Tribunale della funzione pubblica è incorso in più errori di diritto statuendo sulle conseguenze pecuniarie dell’annullamento della decisione di licenziamento.

    225

    In primo luogo, la Commissione sostiene che la controversia non è di natura pecuniaria, cosicché il Tribunale della funzione pubblica non beneficiava di una competenza estesa anche al merito. Nel pronunciarsi sulle conseguenze pecuniarie dell’annullamento della decisione di licenziamento, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe così in realtà statuito ultra vires rivolgendo un’ingiunzione alla ETF, in violazione dell’art. 233 CE.

    226

    In secondo luogo, la Commissione considera, per gli stessi motivi, che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe dovuto dichiarare irricevibile la domanda di risarcimento formulata dalla sig.ra Landgren in primo grado, il che giustificherebbe l’annullamento della sentenza impugnata.

    227

    In terzo e ultimo luogo, la Commissione in subordine sottolinea che i criteri posti dal Tribunale della funzione pubblica per valutare il risarcimento in denaro a favore della sig.ra Landgren sono aleatori e ipotetici, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza della Corte.

    228

    Il Tribunale della funzione pubblica obbligherebbe, infatti, la ETF a risarcire la sig.ra Landgren come se questa avesse continuato a lavorare fino alla pensione, quando invece la ETF avrebbe potuto, in esecuzione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 233 CE, adottare una nuova decisione di risoluzione, motivando tale decisione in modo appropriato.

    229

    La sig.ra Landgren ritiene che tali argomenti siano infondati. Sostiene inoltre che le conclusioni della Commissione intese a che il Tribunale annulli la sentenza impugnata per il motivo che il ricorso per risarcimento in primo grado sarebbe stato irricevibile vanno respinte in quanto irricevibili conformemente all’art. 40 dello Statuto della Corte, dal momento che siffatte conclusioni non sono state formulate dalla ETF in sede d’impugnazione.

    B — Giudizio del Tribunale

    230

    Gli argomenti sollevati dalla ETF e dalla Commissione possono, in sostanza, essere interpretati nel senso che sostengono due motivi vertenti, da un lato, sul fatto che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe statuito ultra vires e, dall’altro, sul carattere ipotetico e aleatorio dei criteri del risarcimento in denaro posti dal Tribunale della funzione pubblica.

    1. Sul motivo secondo il quale il Tribunale della funzione pubblica avrebbe statuito ultra vires

    231

    Per quanto riguarda la censura, formulata dalla Commissione, secondo la quale il Tribunale della funzione pubblica avrebbe statuito ultra vires e, correlativamente, sarebbe incorso in errore di diritto non respingendo in quanto irricevibile la domanda di risarcimento della sig.ra Landgren, si deve sottolineare che è vero che, secondo la costante giurisprudenza, non spetta al Tribunale, nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 91 dello Statuto, rivolgere ingiunzioni alle istituzioni comunitarie. Infatti, in caso di annullamento di un atto, l’istituzione interessata è tenuta, a norma dell’art. 233 CE, ad adottare le misure che l’esecuzione della sentenza comporta (v. sentenza del Tribunale 4 maggio 2005, causa T-398/03, Castets/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-109 e II-507, punto 19, e la giurisprudenza ivi citata).

    232

    Cionondimeno, nelle controversie a carattere pecuniario, il Tribunale dispone di una competenza estesa anche al merito conformemente all’art. 91, n. 1, seconda frase, dello Statuto, applicabile agli altri agenti ai sensi dell’art. 117 del RAA, che gli consente di condannare l’istituzione convenuta al pagamento di importi determinati e maggiorati, se del caso, degli interessi di mora (sentenze del Tribunale 30 novembre 1993, causa T-15/93, Vienne/Parlamento, Racc. pag. II-1327, punti 41 e 42; , causa T-130/96, Aquilino/Consiglio, Racc. PI pagg. I-A-351 e II-1017, punto 39, e , causa T-197/98, Rudolph/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-55 e II-241, punto 32).

    233

    Nella specie, la controversia riveste, quanto meno parzialmente, carattere pecuniario dal momento che la decisione di licenziamento ha avuto incidenza diretta sui diritti pecuniari della sig.ra Landgren (v., in questo senso e per analogia, sentenze del Tribunale 28 settembre 1999, causa T-140/97, Hautem/BEI, Racc. PI pagg. I-A-171 e II-897, punto 77, e Rudolph/Commissione, punto 232 supra, punti 33 e 92).

    234

    Da ciò consegue che conformemente all’art. 91, n. 1, seconda frase, dello Statuto, il Tribunale della funzione pubblica disponeva della competenza estesa anche al merito per statuire sugli aspetti pecuniari della controversia, come giustamente affermato al punto 93 della sentenza impugnata.

    235

    Inoltre, si deve rilevare, da un lato, che il giudice comunitario non è competente a pronunciare ingiunzioni dell’ambito di un controllo di legittimità fondato sull’art. 91 dello Statuto e non può pertanto ordinare all’istituzione di cui trattasi di reintegrare la ricorrente nelle sue funzioni (sentenza Rudolph/Commissione, punto 232 supra, punto 92) e, dall’altro lato, che il Tribunale della funzione pubblica ha constatato che la sig.ra Landgren aveva dichiarato che il suo stato di salute si era fortemente deteriorato e che non sarebbe stata fisicamente idonea a riprendere l’esercizio di un’attività in seno alla ETF, il che non viene contestato in questa sede.

    236

    Ciò considerato, si deve constatare che il Tribunale della funzione pubblica non ha ecceduto i limiti della sua competenza e non è incorso in errore di diritto invitando la ETF a ricercare una equa soluzione idonea a tutelare adeguatamente i diritti della sig.ra Landgren.

    237

    Il presente motivo pertanto, senza che sia nemmeno necessario pronunciarsi sulla sua ricevibilità, è infondato e va respinto.

    2. Sul motivo vertente sul carattere ipotetico e aleatorio dei criteri del risarcimento in denaro posti dal Tribunale della funzione pubblica

    238

    La Commissione e la ETF sostengono che i criteri menzionati dal Tribunale della funzione pubblica equivalgono in sostanza a risarcire un danno che non sarebbe né effettivo né certo.

    239

    A questo proposito si deve sottolineare che il Tribunale della funzione pubblica nella sentenza impugnata ha statuito in via interlocutoria, lasciando alle parti il compito di ricercare un accordo su un equo risarcimento in denaro da concedere alla ricorrente. Solo in mancanza di accordo, il Tribunale della funzione pubblica fisserà, in occasione di una successiva sentenza e sulla base degli importi proposti dalle parti, l’ammontare del risarcimento, dettagliando e ponderando, se del caso, i criteri di calcolo giudicati pertinenti, e cioè, in particolare, a tenore del punto 95 della sentenza impugnata, le indennità di disoccupazione percepite dalla sig.ra Landgren dopo il suo licenziamento e l’età alle quale avrebbe normalmente potuto, tenuto conto del suo stato di salute, ottenere una pensione di anzianità.

    240

    È giocoforza constatare che la ETF e la Commissione non contestano né l’esistenza di un danno derivante dalla decisione di licenziamento né la pertinenza della presa in considerazione delle indennità di disoccupazione percepite dalla sig.ra Landgren dopo il suo licenziamento. Pertanto, dal momento che il Tribunale della funzione pubblica nella sentenza impugnata non ha fissato l’importo del risarcimento in denaro, né dettagliato le modalità di calcolo di tale risarcimento, e neppure ha definitivamente circoscritto l’insieme dei criteri da prendere in considerazione (il punto 95 della sentenza impugnata prevede espressamente che dei criteri ivi menzionati si dovrà «in particolare» tenere conto) il Tribunale, in occasione della presente impugnazione, può pronunciarsi soltanto sulla validità della presa in considerazione, in linea generale, del criterio dell’età alla quale la ricorrente avrebbe potuto ottenere una pensione di anzianità.

    241

    Orbene, si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza il Tribunale della funzione pubblica, quando ha accertato l’esistenza di un danno, è competente in via esclusiva a valutare, entro i limiti della domanda, le modalità e la portata del risarcimento di tale danno, a condizione che, affinché il Tribunale possa esercitare il suo controllo giurisdizionale sulle sentenze del Tribunale della funzione pubblica, queste ultime siano sufficientemente motivate e, per quanto riguarda la valutazione del danno, espongano i criteri presi in considerazione ai fini della determinazione dell’ammontare concesso (v., per analogia, sentenza della Corte 21 febbraio 2001, causa C-348/06 P, Commissione/Girardot, Racc. pag. I-833, punto 45, e la giurisprudenza ivi citata).

    242

    Nella specie, la sig.ra Landgren non poteva più riprendere l’esercizio di un’attività in seno alla ETF in ragione del suo stato di salute, il che non viene contestato dalle parti, con la conseguenza che non era possibile ripristinare la situazione giuridica nella quale la sig.ra Landgren si trovava allorché è stata adottata la decisione di licenziamento. Da ciò consegue che la sig.ra Landgren ha subito, in ragione della decisione di licenziamento, un danno reale e certo derivante dalla perdita del beneficio dei diritti pecuniari, e in particolare della sua retribuzione, derivanti dalla sua situazione di agente temporaneo in seno alla ETF. Orbene, in assenza della decisione di licenziamento, essa avrebbe potenzialmente potuto beneficiare dei detti diritti fino all’età della pensione. Da ciò consegue che il Tribunale della funzione pubblica non è incorso in errore di diritto nel considerare che l’età alla quale avrebbe normalmente potuto, tenuto conto del suo stato di salute, ottenere una pensione di anzianità, costituiva un criterio pertinente, tra gli altri, ai fini della valutazione del risarcimento da concedere alla sig.ra Landgren.

    243

    La Commissione assume tuttavia che la ETF avrebbe potuto, in esecuzione della sentenza di annullamento, adottare una nuova decisione di licenziamento sulla base di una motivazione appropriata.

    244

    Nulla consente tuttavia di considerare che la sentenza impugnata avrebbe potuto trovare una siffatta esecuzione dalla parte della ETF. Infatti, la decisione di licenziamento non è stata annullata, in primo grado, per difetto di motivazione e neppure per insufficienza della stessa, bensì per il motivo che la ETF era incorsa in errore manifesto di valutazione considerando che la sig.ra Landgren desse prova di una complessiva insufficienza professionale, e ciò con riferimento sia all’insieme dei suoi rapporti informativi che alle dichiarazioni di taluni suoi superiori gerarchici rese in occasione del giudizio in primo grado.

    245

    Quand’anche un altro motivo fosse effettivamente tale da giustificare un successivo scioglimento del contratto di assunzione della sig.ra Landgren, ciò non avverrebbe dunque in esecuzione della sentenza impugnata, ma in modo autonomo. A questo proposito spetta se del caso alla ETF far valere, nell’ambito della valutazione da parte del Tribunale della funzione pubblica del risarcimento in denaro dovuto alla sig.ra Landgren, che taluni elementi tendono a dimostrare che era probabile che, anche in assenza della decisione di licenziamento annullata in primo grado, la sig.ra Landgren non sarebbe rimasta in servizio fino all’età alla quale avrebbe potuto ottenere una pensione di anzianità. Una siffatta dimostrazione sarebbe tale da giustificare che alla perdita di retribuzione prodotta dalla detta decisione di licenziamento fosse applicato un coefficiente moltiplicatore destinato a riflettere tale incertezza, alla stregua del metodo applicato nella sentenza 6 giugno 2006, Girardot/Commissione, punto 38 supra. Siffatta eventualità non è stata del resto esclusa dal Tribunale della funzione pubblica, dal momento che nella sua sentenza interlocutoria esso non ha fissato in modo definitivo ed esauriente i criteri e le modalità di calcolo del risarcimento in denaro.

    246

    Da quanto precede si deve concludere che il Tribunale della funzione pubblica non è incorso in errore di diritto nel fissare il criterio dell’età alla quale la sig.ra Landgren avrebbe normalmente potuto, tenuto conto del suo stato di salute, ottenere una pensione di anzianità.

    247

    Il presente motivo va pertanto respinto e, con esso, l’impugnazione nel suo insieme.

    Sulle spese

    248

    Conformemente all’art. 148, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta il Tribunale statuisce sulle spese.

    249

    A tenore dell’art. 87, n. 2, primo comma, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 144, del regolamento medesimo, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda.

    250

    Poiché la ETF è rimasta soccombente e la sig.ra Landgren ne ha fatto domanda, la ETF sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla sig.ra Landgren nell’ambito del presente grado del giudizio.

    251

    Conformemente all’art. 87, n. 4, primo comma, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione a norma dell’art. 144 dello stesso, le istituzioni intervenute nella causa sopportano le proprie spese. Le spese sostenute dalla Commissione nell’ambito del presente grado del giudizio restano quindi a suo carico.

     

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

    dichiara e statuisce:

     

    1)

    L’impugnazione è respinta.

     

    2)

    La Fondazione europea per la formazione (ETF) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla sig.ra Pia Landgren nell’ambito del presente grado del giudizio.

     

    3)

    La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.

     

    Jaeger

    Azizi

    Meij

    Vilaras

    Forwood

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’8 settembre 2009.

    Firme

    Indice

     

    Contesto normativo

     

    Fatti all’origine della controversia e procedimento di primo grado

     

    Sulla sentenza impugnata

     

    Sull’impugnazione

     

    I — Procedimento

     

    II — Conclusioni delle parti

     

    In diritto

     

    I — Sulla ricevibilità dell’impugnazione

     

    A — Argomenti delle parti

     

    B — Giudizio del Tribunale

     

    II — Sulla ricevibilità di taluni punti delle conclusioni

     

    A — Argomenti delle parti

     

    B — Giudizio del Tribunale

     

    III — Sulla ricevibilità del ricorso di primo grado

     

    A — Argomenti delle parti

     

    B — Giudizio del Tribunale

     

    IV — Sul primo motivo, vertente sulla violazione della portata dell’obbligo di motivazione

     

    A — Sul carattere eventualmente inconferente del primo motivo

     

    1. Argomenti delle parti

     

    2. Giudizio del Tribunale

     

    B — Sulla fondatezza del primo motivo

     

    1. Sulla prima parte, vertente sulla violazione dell’art. 47 del RAA, quale interpretato dalla giurisprudenza

     

    a) Argomenti delle parti

     

    b) Giudizio del Tribunale

     

    Sulla censura della Commissione secondo la quale il Tribunale della funzione pubblica avrebbe statuito ultra petita o, quanto meno, ultra vires.

     

    Sull’obbligo di motivazione delle decisioni di risoluzione dei contratti di agenti temporanei alla luce dello Statuto e del RAA

     

    — Sulla ricevibilità

     

    — Nel merito

     

    2. Sulla terza parte, vertente sulla contraddizione tra il requisito formale di motivazione e l’affermazione della liceità della presa di conoscenza per altre vie della motivazione della decisione di licenziamento.

     

    a) Argomenti delle parti

     

    b) Giudizio del Tribunale

     

    V — Sul secondo motivo, vertente su un errore di diritto nella valutazione degli elementi materiali sui quali la decisione di licenziamento è fondata

     

    A — Sulla prima parte, con la quale si deduce lo snaturamento dei fatti

     

    1. Argomenti delle parti

     

    2. Giudizio del Tribunale

     

    B — Sulla seconda parte, con la quale si deduce violazione dell’interesse generale

     

    1. Argomenti delle parti

     

    2. Giudizio del Tribunale

     

    VI — Sulle conseguenze dell’annullamento della decisione di licenziamento

     

    A — Argomenti delle parti

     

    B — Giudizio del Tribunale

     

    1. Sul motivo secondo il quale il Tribunale della funzione pubblica avrebbe statuito ultra vires

     

    2. Sul motivo vertente sul carattere ipotetico e aleatorio dei criteri del risarcimento in denaro posti dal Tribunale della funzione pubblica

     

    Sulle spese


    ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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