This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62006TJ0296
Judgment of the Court of First Instance (Seventh Chamber) of 23 September 2009. # Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd v Council of the European Union. # Dumping - Imports of lever arch mechanisms originating in China - Determination of the dumping margin - Market economy treatment - Comparison between the normal value and the export price - Application of a different method to that used during the initial investigation - Article 2(7)(a) and (10) of Regulation (EC) No 384/96. # Case T-296/06.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) del 23 settembre 2009.
Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd contro Consiglio dell'Unione europea.
Dumping - Importazioni di meccanismi a leva originari della Repubblica popolare cinese - Determinazione del margine di dumping - Status di impresa che evolve in economia di mercato - Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione - Applicazione di un metodo diverso da quello impiegato nell’indagine iniziale - Art. 2, nn. 7, lett. a), e 10 del regolamento (CE) n. 384/96.
Causa T-296/06.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) del 23 settembre 2009.
Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd contro Consiglio dell'Unione europea.
Dumping - Importazioni di meccanismi a leva originari della Repubblica popolare cinese - Determinazione del margine di dumping - Status di impresa che evolve in economia di mercato - Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione - Applicazione di un metodo diverso da quello impiegato nell’indagine iniziale - Art. 2, nn. 7, lett. a), e 10 del regolamento (CE) n. 384/96.
Causa T-296/06.
Raccolta della Giurisprudenza 2009 II-00166*
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2009:347
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 23 settembre 2009 – Dongguan Nanzha Leco Stationery / Consiglio
(causa T‑296/06)
«Dumping – Importazioni di meccanismi a leva originari della Repubblica popolare cinese – Determinazione del margine di dumping – Status di impresa che evolve in economia di mercato – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Applicazione di un metodo diverso da quello impiegato nell’indagine iniziale – Art. 2, nn. 7, lett. a), e 10 del regolamento (CE) n. 384/96»
1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, n. 10) (v. punti 42-45, 51)
2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Importazioni provenienti da paesi non retti da un’economia di mercato ai sensi dell’art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento n. 384/96 – Applicazione delle regole relative ai paesi a economia di mercato – Applicazione riservata ai produttori che soddisfano le condizioni enunciate all’art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento n. 384/96 [Regolamenti del Consiglio n. 384/96, artt. 2, nn. 1‑6, e 7, lett. b) e c), e n. 1136/06] (v. punti 47-50)
3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Ricorso al valore costruito – Potere discrezionale delle istituzioni – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 2, n. 3, 6, n. 8, e 16) (v. punti 58-63)
4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Valore normale delle merci – Calcolo – Differenza tra le conclusioni provvisorie e definitive per quanto riguarda la scelta del metodo di calcolo – Ammissibilità – Limiti [Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 2, n. 7, lett. a), e 9, n. 4] (v. punti 71-75)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 24 luglio 2006, n. 1136, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di meccanismi a leva originari della Repubblica popolare cinese (GU L 205, pag. 1), nei limiti in cui esso si applica alla ricorrente. |
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, dalla IML Industria Meccanica Lombarda Srl, dalla Interkov spol. s r.o., dalla MI.ME.CA. Srl e dalla NIKO – kovinarsko podjetje, d.d., Železniki. |
3) |
La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese. |