Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006TJ0095

Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 31 gennaio 2008.
Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunidad Valenciana contro Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV).
Ritrovati vegetali - Ricorso dinanzi alla Commissione di ricorso dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali - Irricevibilità - Mancanza di interesse individuale - Tutela giurisdizionale effettiva - Obbligo di motivazione.
Causa T-95/06.

Raccolta della Giurisprudenza 2008 II-00031

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2008:25

SENTENZA DEL TRIBUNALE (SECONDA SEZIONE)

31 gennaio 2008 ( *1 )

«Ritrovati vegetali — Ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali — Irricevibilità — Mancanza di interesse individuale — Tutela giurisdizionale effettiva — Obbligo di motivazione»

Nella causa T-95/06,

Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunidad Valenciana, con sede in Valencia (Spagna), rappresentata dagli avv.ti S. Girbes, R. Ortega Bueno e M. Delgado Echevarría,

ricorrente,

contro

Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), rappresentato dal sig. M. Ekvad, in qualità di agente, assistito dal sig. D. O’Keefe, solicitor, e dagli avv.ti J. Rivas de Andrés e M. Canal Fontcuberta,

convenuto,

altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV, interveniente dinanzi al Tribunale:

Nador Cott Protection SARL, con sede in Saint-Raphaël (Francia), rappresentata dagli avv.ti M. Fernández Mateos, S. González Malabia e M. Marín Bataller,

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso dell’UCVV 8 novembre 2005 (caso A 001/2005), relativa alla concessione della privativa comunitaria per la varietà di mandarino Nadorcott,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dal sig. N.J. Forwood, facente funzione di presidente, dalla sig.ra I. Pelikánová e dal sig. S. Papasavvas, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore

visto il ricorso, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 marzo 2006,

visto il controricorso dell’UCVV, depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 luglio 2006,

visto il controricorso dell’interveniente, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 luglio 2006,

a seguito dell’udienza del 4 luglio 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1

L’art. 59 del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base»), vertente sulle opposizioni alla concessione della privativa, così dispone:

«1.   Chiunque può presentare all’Ufficio un’opposizione scritta alla concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

2.   Agli opponenti è riconosciuto, insieme con il richiedente, la qualità di parti nel procedimento per la concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Fatto salvo l’articolo 88, gli opponenti hanno accesso ai documenti, inclusi i risultati dell’esame tecnico e la descrizione della varietà di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

(…)

5.   Le decisioni in merito alle opposizioni possono essere prese unitamente alle decisioni di cui agli articoli 61, 62 o 63».

2

L’art. 67, n. 1, del regolamento di base dispone che «le decisioni dell’Ufficio adottate conformemente agli articoli 20, 21, 59, 61, 62, 63 e 66, possono formare oggetto di ricorsi».

3

A norma dell’art. 68 del regolamento di base:

«Fatto salvo l’articolo 82, qualsiasi persona fisica o giuridica può presentare ricorso avverso una decisione di cui sia destinataria oppure avverso una decisione che, pur avendo come destinataria formale un’altra persona, la riguardi direttamente e personalmente. Le parti della procedura possono partecipare, e l’Ufficio partecipa di diritto, alla procedura di ricorso».

4

L’art. 49, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 31 maggio 1995, n. 1239, recante norme d’esecuzione del regolamento di base (GU L 121, pag. 37; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»), sotto il titolo «Inammissibilità del ricorso», prevede che, «[s]e il ricorso non è conforme alle disposizioni del regolamento di base, in particolare agli articoli 67, 68 e 69, o alle disposizioni del presente regolamento, in particolare all’articolo 45, la commissione di ricorso ne dà comunicazione al ricorrente, invitandolo a sanare [le irregolarità] se possibile, entro un termine fissato dalla commissione stessa», e che, «se il ricorso non viene rettificato tempestivamente, la commissione di ricorso lo respinge come inammissibile».

5

L’art. 50 del regolamento di esecuzione, concernente il procedimento orale dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio comunitario di varietà vegetali (UCVV), precisa:

«1.   Dopo che il caso è stato deferito, il presidente della commissione di ricorso cita immediatamente le parti nel procedimento di ricorso al procedimento orale di cui all’articolo 77 del regolamento di base e richiama la loro attenzione sul disposto dell’articolo 59, paragrafo 2.

2.   Il procedimento orale e l’istruzione si svolgono di norma congiuntamente in un’unica udienza.

3.   Le domande di un supplemento di procedimento orale e di istruzione non sono ammissibili, ad eccezione di quelle fondat[e] su circostanze modificatesi durante o dopo l’udienza».

Fatti

6

La ricorrente è una federazione che raggruppa sindacati di cooperative agricole delle province di Alicante, di Castiglione e di Valencia (Spagna), che a loro volta raggruppano pressoché tutte le cooperative agricole locali di queste tre province.

7

Il costitutore della varietà di mandarino Nadorcott, sig. N., cedeva, il 22 agosto 1995, i suoi diritti relativi a tale varietà al sig. M. Quest’ultimo, lo stesso giorno, depositava una domanda di privativa comunitaria di tale varietà vegetale presso l’UCVV.

8

La domanda veniva pubblicata nel Bollettino ufficiale dell’UCVV del 26 febbraio 1996.

9

Il 21 marzo 1997, il sig. M. cedeva i suoi diritti relativi alla varietà Nadorcott all’interveniente e notificava tale cessione all’UCVV.

10

L’UCVV concedeva la privativa comunitaria alla varietà dell’interveniente con decisione 4 ottobre 2004, n. 14111 (in prosieguo: la «decisione di concessione»).

11

La decisione di concessione veniva pubblicata nel Bollettino ufficiale dell’UCVV del 15 dicembre 2004.

12

L’11 febbraio 2005, la ricorrente adiva la commissione di ricorso con un ricorso avverso la decisione di concessione. I motivi di ricorso venivano esposti nella memoria del 14 aprile 2005. Per quanto riguarda, in particolare, l’ammissibilità di tale ricorso, la ricorrente sosteneva, in tale memoria, che la concessione della privativa alla varietà Nadorcott la riguardava direttamente e personalmente. Per quanto riguarda il merito, considerava, tra l’altro, che tale protezione era nulla in ragione dell’assenza di novità e di carattere distintivo della varietà di cui trattasi.

13

Il 24 febbraio 2005 l’interveniente presentava una domanda di intervento e il 29 luglio 2005, con memoria separata, sviluppava i suoi argomenti. Sosteneva che la ricorrente non aveva legittimazione ad agire dal momento che, tra l’altro, non era direttamente e personalmente interessata dalla decisione di concessione. Contestava altresì la fondatezza del ricorso.

14

Nella memoria 15 settembre 2005, l’UCVV eccepiva, in limine, l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ad agire. Nel merito l’UCVV concludeva altresì per il rigetto del ricorso.

15

L’udienza si è tenuta dinanzi alla commissione di ricorso l’8 novembre 2005. La ricorrente in tale sede sosteneva, in applicazione dell’art. 49 del regolamento di esecuzione, che la commissione di ricorso prima dell’udienza avrebbe dovuto invitarla a presentare documenti che dimostrano che i suoi membri erano direttamente e personalmente interessati dalla decisione di concessione. Chiedeva che le fosse concesso un termine per ritornare in Spagna al fine di raccogliere e di presentare una documentazione completa a tal riguardo o che, quanto meno, le fosse concesso di presentare all’udienza la documentazione incompleta che i suoi rappresentanti avevano portato. Affermava che tale documentazione comprendeva documenti che le conferivano il potere di proporre un ricorso a nome di produttori individuali di mandarini, nonché un contratto tra la Geslive (organismo incaricato della gestione e della tutela in Spagna dei diritti e interessi dell’interveniente sulla varietà Nadorcott) e la cooperativa Aneccop (membro di un sindacato di cooperative membro della ricorrente) avente ad oggetto il pagamento dei canoni da parte di quest’ultima per lo sfruttamento della varietà di Nadorcott.

16

Con decisione 8 novembre 2005 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la detta commissione respingeva il ricorso della ricorrente in quanto inammissibile per carenza di legittimazione ad agire di quest’ultima. Altresì respingeva la sua domanda di produzione di documenti.

Conclusioni delle parti

17

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UCVV alle spese.

18

L’UCVV conclude che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso totalmente infondato;

condannare la ricorrente alle spese e, in subordine, qualora il ricorso fosse fondato, condannare l’UCVV a pagare unicamente le proprie spese.

19

L’interveniente conclude che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso totalmente infondato;

condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

20

A sostegno del ricorso la ricorrente solleva, in sostanza, tre motivi che deducono, il primo, la violazione degli artt. 49 e 50 del regolamento di esecuzione nonché dei principi di diligenza e di buona amministrazione, il secondo, la violazione da parte della commissione di ricorso della propria legittimazione ad agire, e, il terzo, l’inosservanza dell’obbligo di motivazione.

1. Sul primo motivo, che deduce la violazione degli artt. 49 e 50 del regolamento di esecuzione nonché dei principi di diligenza e di buona amministrazione

21

Il primo motivo si articola su due parti. Con la prima parte viene dedotta la violazione dell’art. 49 del regolamento di esecuzione e, con la seconda, la violazione dell’art. 50 del regolamento di esecuzione. Nel quadro delle due parti, la ricorrente deduce altresì la violazione dei principi di diligenza e di buona amministrazione.

Sulla prima parte, che deduce la violazione dell’art. 49 del regolamento di esecuzione nonché dei principi di diligenza e di buona amministrazione

Argomenti delle parti

22

La ricorrente assume che nell’ipotesi in cui il suo ricorso non fosse conforme all’art. 68 del regolamento di base, la commissione di ricorso, a norma dell’art. 49 del regolamento di esecuzione, dovrebbe notificarle tale circostanze e invitarla a porre rimedio alle irregolarità rilevate e ciò, se possibile, entro i termini impartiti dalla commissione di ricorso. Orbene, la commissione di ricorso non avrebbe mai notificato alla ricorrente che non era legittimata ad agire e non l’avrebbe invitata a porvi rimedio. Il comportamento della commissione di ricorso sarebbe pertanto fondato su un’errata interpretazione dell’art. 49 del regolamento di esecuzione.

23

In primo luogo, secondo la ricorrente, dalla lettura dell’art. 49 del regolamento di esecuzione risulta che non può assumersi che tale articolo faccia riferimento ai soli «vizi evidenti del ricorso». Dal momento che tale disposizione menziona espressamente tra tali vizi l’inammissibilità prevista dall’art. 68 del regolamento di base, sarebbe poco probabile che il legislatore comunitario abbia voluto fare riferimento solo a vizi evidenti, poiché un vizio di inammissibilità non è mai evidente. Pertanto, a prescindere dalla difficoltà che la sanatoria del vizio comporterebbe, la commissione di ricorso sarebbe tenuta a conformarsi all’obbligo previsto dall’art. 49 del regolamento di esecuzione qualora fosse possibile sanare il vizio. La ricorrente si basa a tale proposito non solo sui principi di diligenza e di buona amministrazione, ma anche sulla garanzia concessa dall’ordinamento giuridico comunitario al ricorrente, che non può essere interpretata in modo tanto restrittivo come lo è stato nel caso di specie. La ricorrente si avvale inoltre del rigetto del ricorso in ragione del proprio asserito difetto di legittimazione ad agire per sottolineare che la commissione di ricorso non contesta né che tale vizio esisteva né che avrebbe ancora avuto dubbi all’udienza circa elementi pertinenti per valutare la propria legittimazione ad agire.

24

In secondo luogo, la ricorrente contesta l’interpretazione della commissione di ricorso dei termini «se possibile» di cui all’art. 49 del regolamento di esecuzione. A suo parere, non compete alla commissione di ricorso esaminare se il vizio possa essere facilmente sanato e, quand’anche quest’ultima dovesse procedere a un siffatto esame, sarebbe comunque tenuta a chiedere alla ricorrente di sanare l’irregolarità. Dal momento che compete all’amministrato e non alla commissione di ricorso, cercare di sanare l’irregolarità rilevata, quest’ultima non sarebbe abilitata a procedere di prima acchito ad esaminare se il ricorrente sarà o no in grado di provi rimedio. Una siffatta interpretazione porterebbe all’arbitrarietà, dal momento che l’esercizio di un diritto dell’amministrato sarebbe subordinato alla percezione che l’amministrazione ha circa la capacità di quest’ultimo di esercitare il suo diritto.

25

In terzo luogo, la ricorrente sottolinea che l’art. 49 del regolamento di esecuzione è redatto in termini tassativi laddove prevede che «la commissione di ricorso ne dà comunicazione al ricorrente invitandolo a sanare l’irregolarità». Pertanto, tale articolo imporrebbe alla commissione di ricorso l’obbligo di notificare l’irregolarità e di invitare a sanarla. Orbene, essa non avrebbe rispettato questi due obblighi. Per contro, secondo la ricorrente la commissione di ricorso non ha l’obbligo di indicarle che essa dovrebbe produrre documenti per sanare l’irregolarità. Infatti, l’art. 49 del regolamento di esecuzione non lo prevedrebbe, e la produzione di documenti sarebbe solo uno dei numerosi strumenti a disposizione dell’amministrato per sanare l’irregolarità rilevata.

26

In quarto luogo, la ricorrente ritiene che la notifica delle opposizioni delle altre parti avverso l’ammissibilità del ricorso non giustifichi la mancanza di diligenza della commissione di ricorso nell’esecuzione del suo obbligo previsto dall’art. 49 del regolamento di esecuzione. Quest’ultima non potrebbe subordinare il rispetto del suo obbligo ad un esame del contenuto delle affermazioni delle parti né agire unicamente nell’ipotesi in cui le parti non facciano riferimento a irregolarità contemplate dall’art. 49 del regolamento di esecuzione. Non si tratta infatti di un «procedimento di giustizia privata».

27

In quinto luogo, secondo la ricorrente, la commissione di ricorso non tiene conto della natura amministrativa del procedimento di ricorso quando considera che autorizzare la ricorrente a sanare il difetto di legittimazione ad agire equivarrebbe a pregiudicare una questione controversa tra le parti. Ricorda che l’inammissibilità è una questione di ordine pubblico, che l’organo adito con il ricorso deve esaminare d’ufficio. Pertanto, sarebbe indifferente che un difetto di legittimazione ad agire sia stato eccepito dalle parti.

28

Per ultimo, la ricorrente ha affermato per la prima volta nel corso dell’udienza dinanzi al Tribunale che l’unico documento che le è stato comunicato dalla commissione di ricorso prima dell’udienza era la decisione di sospensione 27 giugno 2005, a tenore della quale, senza pregiudizio per la decisione finale, la commissione di ricorso non riteneva che il ricorso fosse manifestamente infondato. Sostiene che, sulla base di tale decisione nonché della mancata applicazione dell’art. 49, n. 1, del regolamento di esecuzione, riponeva legittimo affidamento nel fatto che la propria legittimazione ad agire fosse già stata adeguatamente accertata prima dell’udienza.

29

L’UCVV considera che l’interpretazione dell’art. 49 del regolamento di esecuzione proposta dalla ricorrente è infondata. Ritenendo che il difetto di legittimazione ad agire possa difficilmente essere sanato, l’UCVV sostiene che il riferimento operato dall’art. 49 del regolamento di esecuzione all’art. 68 del regolamento di base può fare unicamente rinvio alla correzione di errori puramente formali. Inoltre, poiché la ricorrente nel corso della fase scritta ha replicato alle affermazioni relative all’assenza di lesione diretta e personale formulate dall’interveniente, la legittimazione ad agire della ricorrente era divenuta «una questione di merito» del fascicolo. Pertanto, non era necessario che la commissione di ricorso tentasse di far sanare tale difetto come errore formale. Del resto, secondo l’UCVV, l’ammissione dei poteri conferiti dai produttori individuali sarebbe equivalsa a consentire a una nuova entità di divenire parte del procedimento, nonostante il termine concesso per poter agire fosse scaduto. Poiché ha proposto il ricorso a proprio nome, la ricorrente non poteva avvalersi, nel corso dell’udienza, dei poteri conferiti dai produttori individuali che non sono membri diretti della sua organizzazione.

30

Secondo l’interveniente, la commissione di ricorso non è tenuta a verificare previamente se dai documenti prodotti dalla ricorrente risulti che essa disponga effettivamente della legittimazione ad agire. Spetterebbe alla ricorrente invocare la propria legittimazione ad agire e presentare gli elementi di prova relativi. L’art. 49 del regolamento di esecuzione farebbe obbligo alla commissione di ricorso di verificare che tale condizione formale sia soddisfatta, ma non le imporrebbe di verificare se la ricorrente abbia effettivamente la legittimazione ad agire.

Giudizio del Tribunale

31

Con la presente parte del motivo, la ricorrente censura la commissione di ricorso per non averle, da un lato, comunicato che considerava che non fosse legittimata ad agire e, dall’altro, per non averla invitata a dimostrare la propria legittimazione.

32

Si deve in primo luogo verificare se la commissione di ricorso abbia, come rimproveratole dalla ricorrente, violato l’art. 49, n. 1, del regolamento di esecuzione. A questo proposito, va in limine rilevato che tale disposizione obbliga la commissione di ricorso, da un lato, a verificare la conformità del ricorso alle disposizioni dei regolamenti di base e di esecuzione e, dall’altro, a notificare al ricorrente le irregolarità rilevate e a invitarlo a sanarle se possibile entro il termine da lei impartito.

33

Per quanto riguarda l’obbligo di verificare la conformità del ricorso alle disposizioni del regolamento di base e di esecuzione, si deve osservare che le altre versioni linguistiche dell’art. 49, n. 1, del regolamento di esecuzione contemplano la conformità del ricorso con l’insieme delle disposizioni dei due regolamenti, mentre le versioni francese e greca contemplano un controllo da parte della commissione di ricorso della conformità del ricorso alle sole disposizioni di cui agli artt. 67, 68 e 69 del regolamento di base nonché a quelle di cui all’art. 45 del regolamento di esecuzione. Orbene, dal momento che la necessità di un’uniforme interpretazione dei regolamenti comunitari non consente di considerare isolatamente un determinato testo, ma richiede, in caso di dubbio, che esso venga interpretato ed applicato alla luce delle versioni redatte nella altre lingue ufficiali (v. sentenza della Corte 17 ottobre 1996, causa C-64/95, Lubella, Racc. pag. I-5105, punto 17, e la giurisprudenza ivi citata), il Tribunale ritiene che le versioni francese e greca dell’art. 49, n. 1, del regolamento di esecuzione non conferiscano a tale passaggio un senso differente da quello delle altre versioni linguistiche e che esse debbano essere interpretate ed applicate alla luce delle versioni redatte nelle altre lingue ufficiali (v., in tal senso, sentenza della Corte 27 febbraio 1997, causa C-177/95, Ebony Marittime e Loten Navigation, Racc. pag. I-1111, punti 29-31).

34

Per quanto riguarda il duplice obbligo di notificare e di invitare a sanare, si deve in primo luogo rilevare che in particolare dalle versioni tedesca inglese, danese, spagnola, italiana e olandese dell’art. 49, n. 1, del regolamento di esecuzione risulta che i termini «se possibile» subordinano l’obbligo di notificare e di invitare a sanare all’oggettiva possibilità di porre rimedio alle irregolarità constatate. Pertanto, contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente, tale disposizione obbliga la commissione di ricorso a valutare la possibilità per il ricorrente di sanare un’irregolarità al fine di limitare i suoi inviti alle correzioni possibili. Infatti, dal momento che l’obiettivo dell’obbligo di notificare e di invitare a sanare previsto dall’art. 49, n. 1, del regolamento di esecuzione è quello di consentire al ricorrente di rimediare, entro i termini impartiti, alle irregolarità rilevate dalla commissione di ricorso, devono essere sanabili dette irregolarità. Orbene, come dedotto dall’UCVV e dall’interveniente, non può essere posto rimedio ad un difetto di legittimazione ad agire.

35

Del resto, l’art. 49, n. 1, del regolamento di esecuzione indica ciò cui occorre porre rimedio con i termini «irrégularités» in francese, «Mängel» in tedesco, «deficiencies» in inglese, «irregolarità» in italiano, «mangler» in danese e «irregularidades» in portoghese, che fanno pensare che essi contemplino la correzione di errori di tipo formale [v., per esempio, l’uso di tali termini nella regola 9, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94 sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1), e l’art. 10, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) della Commissione 21 ottobre 2002, n. 2245, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari (GU L 341, pag. 28)]. Parimenti, i termini «rectifié» in francese, «berichtigt» in tedesco, «berigtiges» in danese, «rettificato» in italiano e «regularizado» in portoghese, utilizzati nella seconda frase dell’art. 49, n. 1, del regolamento di esecuzione, riguardano piuttosto la correzione di errori formali (v., per esempio, la regola 53 del regolamento n. 2868/95 e, per i termini francese, tedesco e danese, l’art. 12, n. 2, del regolamento n. 2245/2002) e non la domanda di complementi di argomenti o di prove che una parte non abbia già presentato e che vertono su elementi sostanziali della ricevibilità del suo ricorso, come la legittimazione ad agire.

36

Pertanto, si deve constatare che l’art. 49, n. 1, del regolamento di esecuzione non faceva obbligo alla commissione di ricorso di invitare la ricorrente a sanare il difetto di legittimazione ad agire da essa constatato, poiché siffatto difetto costituisce un vizio sostanziale che non può essere rettificato ai sensi della seconda frase di tale disposizione e al quale non può essere posto rimedio.

37

Si deve, in secondo luogo, considerare che l’obbligo di notificare è legato a quello di invitare a sanare le irregolarità sanabili. Infatti, dato che ai sensi dell’art. 49, n. 1, del regolamento di esecuzione la commissione di ricorso è tenuta a controllare la conformità del ricorso all’insieme delle disposizioni dei regolamenti di base e di esecuzione, essa sarebbe altrimenti obbligata a notificare qualsiasi problema di ammissibilità, compresi quelli insanabili, il che sarebbe in contrasto con l’obiettivo di tale disposizione quale esposto al punto 34 supra. Se, in situazioni particolari, la notifica di un problema di ammissibilità insanabile può certo servire a porre un ricorrente al riparo da una decisione fondata su un ragionamento che non ha costituito oggetto di discussione, un obbligo così generale di notifica si rivelerebbe il più delle volte oneroso per la commissione di ricorso e, allo stesso tempo, inefficace, dal momento che il ricorrente non potrebbe porvi rimedio. Inoltre, si deve ricordare che, nella specie, il difetto di legittimazione ad agire della ricorrente era già stato rilevato dalle parti e faceva parte della materia del contendere.

38

Infatti, fin dal momento della domanda di intervento del 24 febbraio 2005, la ricorrente era stata sensibilizzata su tale problema, con la conseguenza che non era più necessaria una notifica da parte della commissione di ricorso perché potesse prendere posizione. In effetti, nella sua memoria del 14 aprile 2005, la ricorrente ha reagito alle affermazioni dell’interveniente e ha esposto i motivi per cui considerava di essere legittimata ad agire. Inoltre l’interveniente, nella memoria del 29 luglio 2005, ha precisato i suoi argomenti circa la carenza di legittimazione ad agire della ricorrente, e anche l’UCVV ha sostenuto, nelle sue memorie, che la ricorrente non era legittimata ad agire.

39

Del resto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il riferimento dell’art. 49, n. 1, del regolamento di esecuzione all’art. 68 del regolamento di base non osta a siffatta interpretazione, dal momento che, all’atto dell’attuazione di tale disposizione, possono egualmente porsi problemi di natura formale ai quali può essere posto rimedio. Ad esempio, poiché tale disposizione consente di proporre ricorso alle persone giuridiche, queste sono tenute, conformemente all’art. 82 del regolamento di base, a indicare la loro sede o stabilimento, o il domicilio di un mandatario. Se una siffatta indicazione viene omessa, la commissione di ricorso sarà obbligata a notificare tale irregolarità alla ricorrente e a invitarla a sanarla.

40

Da ciò consegue che la commissione di ricorso non ha violato l’art. 49, n. 1, del regolamento di esecuzione per non aver notificato alla ricorrente che la considerava non legittimata ad agire e per non averla invitata a sanare tale irregolarità.

41

In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserita violazione dei principi di diligenza e di buona amministrazione, si deve rilevare che la ricorrente non ha dedotto alcuna circostanza che consenta di constatare una violazione di tali principi, oltre al fatto che la commissione di ricorso non le ha notificato la carenza di legittimazione ad agire da lei constatata e che non l’ha invitata a sanarla. Orbene, dal momento che dai punti da 30-40 supra risulta, tra l’altro, che tale posizione della commissione di ricorso era conforme a quanto prescritto dall’art. 49, n. 1, del regolamento di esecuzione, questa non ha violato i principi di diligenza e di buona amministrazione.

42

Per quanto riguarda, infine, l’affermazione della ricorrente circa il suo legittimo affidamento nel fatto che la propria legittimazione ad agire fosse stata adeguatamente dimostrata prima dell’udienza, va rilevato che la ricorrente ha sollevato tale argomento per la prima volta nel corso dell’udienza dinanzi al Tribunale. Orbene, la decisione di sospensione 27 giugno 2005, che la ricorrente invoca a sostegno del suo legittimo affidamento, è stata emessa in risposta ad un’istanza dell’interveniente di rimuovere l’effetto sospensivo del ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione di concessione. Si deve rilevare che tale decisione non promana dalla commissione di ricorso, ma da un comitato distinto competente a emettere decisioni che rimuovono l’effetto sospensivo dei ricorsi, e che non era peraltro composto dalle stesse persone che siedono nella commissione di ricorso. Inoltre tale comitato, al punto 10 della sua decisione, ha osservato che la questione della valutazione della fondatezza del ricorso della ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso, allo stato attuale del procedimento, era delicata, in particolare perché l’interveniente non aveva ancora depositato la propria memoria di intervento. Ha successivamente rilevato che, fatta salva la posizione finale dell’UCVV, non è stato tuttavia concluso, in tale fase, che il ricorso era manifestamente infondato. Da ciò consegue che il comitato non ha né operato una valutazione specifica circa l’ammissibilità del ricorso della ricorrente né menzionato una siffatta decisione della commissione di ricorso. Ha, per di più, presentato le proprie valutazioni con riserva della decisione finale. Alla luce di tali circostanze va considerato che tale decisione non poteva ingenerare nella ricorrente un legittimo affidamento sul fatto che la sua legittimazione ad agire fosse accertata dinanzi alla commissione di ricorso. Di conseguenza, tale argomento deve essere respinto.

43

Da ciò consegue che la parte prima del motivo deve essere respinta.

Sulla seconda parte, che deduce la violazione dell’art. 50, del regolamento di esecuzione nonché dei principi di diligenza e di buona amministrazione

Argomenti delle parti

44

La ricorrente ritiene che la commissione di ricorso, a norma dell’art. 50 del regolamento di esecuzione, avrebbe dovuto tenere una seconda udienza al fine di consentire alle altre parti di esaminare i documenti che aveva intenzione di produrre per dimostrare l’ammissibilità del suo ricorso. A questo proposito, la ricorrente rileva che l’udienza è, secondo la formulazione dell’art. 50 del regolamento di esecuzione, la fase del procedimento nel corso della quale si svolge l’istruttoria. Da ciò deduce che la commissione di ricorso deve, in applicazione del principio di buona amministrazione, autorizzare la produzione di tutti gli elementi di prova che le parti ritengono necessari o, se ciò non è possibile, tenere una seconda udienza, come espressamente previsto dal regolamento di esecuzione.

45

Secondo la ricorrente, se le istituzioni comunitarie hanno un certo potere discrezionale nell’esercizio delle loro attribuzioni, resta ciò non di meno che tale potere è controbilanciato dai principi di diligenza e di buona amministrazione, che le obbligano ad adottare una decisione con piena cognizione di causa. La giurisprudenza avrebbe così riconosciuto che, quando le istituzioni comunitarie dispongono di un margine di valutazione discrezionale, il rispetto delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico comunitario nei procedimenti amministrativi, tra le quali si annovera l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie, riveste una fondamentale importanza.

46

Se è vero che la constatazione per cui, se la ricorrente non è legittimata ad agire avverso la decisione di concessione, essa viene privata dell’unico strumento di ricorso effettivo disponibile, sia nel diritto comunitario sia nel diritto nazionale, la commissione di ricorso, a parere della ricorrente, avrebbe dovuto darle l’opportunità di dirimere la questione dell’ammissibilità sulla quale la detta commissione aveva dei dubbi.

47

L’UCVV considera che la commissione di ricorso non aveva alcun obbligo di accettare la produzione dei documenti richiesta dalla ricorrente, poiché tali documenti non erano pertinenti ai fini dell’analisi della legittimazione ad agire della predetta, la quale ha proposto il ricorso a proprio nome e non a nome di produttori individuali determinati. L’ammissione di tali documenti avrebbe costituito una violazione delle garanzie procedurali, in quanto avrebbe modificato sostanzialmente il ricorso nella fase dell’udienza. Inoltre, l’UCVV ritiene che, dal momento che la commissione di ricorso ha riconosciuto che i fornitori di materiale della varietà Nadorcott possono risultare interessati dalla decisione di concessione, la produzione nel corso dell’udienza di un contratto tra la Geslive e l’Anecoop avente ad oggetto il pagamento di canoni non avrebbe avuto incidenza sull’esame della legittimazione ad agire della ricorrente. Inoltre, i regolamenti che disciplinano il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso non impedivano alla ricorrente di presentare osservazioni scritte sugli argomenti concernenti l’ammissibilità contenuti nelle memorie dell’interveniente 29 luglio 2005 e dell’UCVV 15 settembre 2005. Infine, la decisione avente ad oggetto l’opportunità di una seconda udienza rientra, secondo l’UCVV, nell’autonomia di cui una commissione di ricorso dovrebbe disporre nelle questioni di economia procedurale.

48

Da parte sua, l’interveniente considera che la commissione di ricorso ha giustamente respinto la domanda della ricorrente, dal momento che l’ammissione dei nuovi documenti avrebbe implicato lo svolgimento di una nuova udienza, in violazione del principio di udienza unica sancito dall’art. 50 del regolamento di esecuzione.

Giudizio del Tribunale

49

In limine, si deve ricordare che la ricorrente nell’udienza dinanzi alla commissione di ricorso ha chiesto, in via principale, che le fosse concesso un termine per raccogliere e successivamente consegnare alla commissione di ricorso una documentazione completa che dimostra che i propri membri erano direttamente e personalmente interessati dalla decisione di concessione. In subordine, ha chiesto che le fosse concesso di presentare all’udienza la documentazione incompleta che i suoi rappresentanti avevano portato, comprendente le procure conferite dai produttori individuali per proporre un ricorso avverso la decisione di concessione, nonché un contratto tra la cooperativa Anecoop e la Geslive relativo al pagamento di canoni per lo sfruttamento della varietà Nadorcott.

50

In primo luogo, per quanto riguarda l’asserita violazione dell’art. 50 del regolamento di esecuzione, si deve rilevare che i suoi numeri 1 e 2 organizzano una soluzione rapida delle controversie mediante un procedimento orale convocato senza termini e concentrato in una sola udienza. A tenore del numero 3 del medesimo articolo, una seconda udienza può essere chiesta da una parte nel procedimento solo qualora si riveli necessaria in ragione di una modifica delle circostanze che si fosse prodotta durante o dopo l’udienza.

51

Si deve a questo proposito constatare, in primo luogo, che i documenti che la ricorrente intendeva produrre non erano fondati su circostanze modificatesi durante o dopo l’udienza. Infatti, il contratto e le procure che essa voleva produrre in udienza sono, con tutta evidenza, documenti redatti prima della detta udienza. In ogni caso, né tali documenti né le procure supplementari che la ricorrente voleva presentare dopo l’udienza possono essere considerati come rientranti in una modifica dei fatti controversi. L’UCVV e l’interveniente sostengono giustamente, da un lato, che la ricorrente ha proposto il ricorso a proprio nome e non può essere oggetto di una sostituzione in corso di udienza da parte di altri soggetti che non hanno proposto ricorsi entro i termini previsti. Dall’altro lato, il contratto non rivelerebbe alcun fatto nuovo, dal momento che, come riscontrato dalla commissione di ricorso, si limita a mettere in evidenza la circostanza che i produttori individuali di mandarini e, se del caso, l’Anecoop devono pagare un canone per la fornitura e l’utilizzo della varietà protetta. Orbene, tale obbligo deriva direttamente dal sistema di tutela dei ritrovati vegetali ed è stato accertato dalla commissione di ricorso senza che dovesse essere provato.

52

In secondo luogo, quand’anche si supponesse che gli elementi di prova allegati fossero stati pertinenti, la ricorrente ha fruito di un termine di più mesi tra il deposito delle memorie dell’interveniente e dell’UCVV e l’udienza. Durante tale periodo aveva la possibilità di raccogliere e trasmettere i documenti o, quanto meno, di chiedere alla commissione di ricorso di rinviare l’udienza in modo da consentire l’esame di tutti gli elementi di prova durante una sola udienza. Infatti, nulla sta a indicare che, se la ricorrente avesse dimostrato la diligenza richiesta per la preparazione dell’udienza, l’istruttoria non avrebbe potuto svolgersi in una sola udienza.

53

Da ciò consegue che, poiché le circostanze della specie non integrano le condizioni sancite dall’art. 50 dal regolamento di esecuzione per lo svolgimento di una seconda udienza, la commissione di ricorso non ha violato tale disposizione nel respingere le domande della ricorrente.

54

In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserita violazione dei principi di diligenza e di buona amministrazione, si deve rilevare che la ricorrente non ha fatto valere nessuna circostanza che consenta di constatare una violazione di tali principi oltre al fatto che la commissione di ricorso non ha autorizzato la produzione degli elementi di prova che i rappresentanti della ricorrente avevano portato all’udienza o che volevano successivamente produrre. Orbene, da quanto precede consegue che la commissione di ricorso non è tenuta, in forza dell’art. 50 del regolamento di esecuzione, ad autorizzare la produzione di tutti gli elementi di prova che le parti ritengano necessari. Al contrario, per sollecitudine di buona amministrazione, la commissione di ricorso deve, secondo tale disposizione, accettare prove che richiedano lo svolgimento di una seconda udienza unicamente se si tratta di elementi pertinenti fondati su circostanze modificatesi durante o dopo l’udienza.

55

È stato altresì rilevato che nella specie non è dimostrato che le prove che la ricorrente chiede siano esaminate dalla commissione di ricorso siano fondate su circostanze modificatesi durante o dopo l’udienza (v. punto 51 supra). Inoltre, le prove offerte non sono nella specie pertinenti (v. punto 51 supra) e non sono state presentate in tempo utile in modo da consentirne l’esame nella sede di un’unica udienza (v. punto 52 supra). Alla luce delle suesposte circostanze, la formulazione dell’art. 50 del regolamento di esecuzione ostava all’ammissione di tali prove. Da ciò consegue che la commissione di ricorso non poteva violare, rifiutando tali elementi di prova, i principi di diligenza e di buona amministrazione.

56

Di conseguenza, la seconda parte del motivo va respinta.

57

Da tutto quanto sopra precede consegue che il primo motivo deve essere respinto.

2. Sul secondo motivo, che deduce la violazione della legittimazione ad agire della ricorrente

58

Il secondo motivo si articola in due parti che deducono, la prima, che la ricorrente nonché i suoi membri sarebbero personalmente interessati dalla decisione di concessione e, la seconda, un’asserita mancanza di effettiva tutela giurisdizionale.

Sulla prima parte, che deduce che la ricorrente e i suoi membri sarebbero personalmente interessati dalla decisione di concessione

Argomenti delle parti

59

In primo luogo, la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di essersi incentrata sul fatto che essa è un’associazione e di aver trascurato la legittimazione ad agire dei propri membri. Occorrerebbe non esaminare soltanto la questione se la ricorrente abbia di per sé la legittimazione ad agire avverso la decisione di concessione, bensì anche se i suoi membri o i membri dei suoi membri (nella specie la Copal de Algemesi, membro dell’Anecoop) abbiano la detta legittimazione. Orbene, nella decisione impugnata la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto della giurisprudenza del Tribunale secondo cui anche le associazione di imprese sono legittimate a presentare domande di annullamento di atti quando i loro membri possono proporre un ricorso a titolo individuale.

60

In secondo luogo, la ricorrente ritiene che la commissione di ricorso abbia a torto subordinato il riconoscimento della propria legittimazione ad agire a quella di tutti i propri membri. Pertanto, la commissione di ricorso avrebbe dato importanza alla circostanza che soltanto taluni membri della ricorrente sono interessati dalla decisione di concessione in quanto produttori mentre altri potrebbero non essere interessati. Orbene, secondo la giurisprudenza, le associazioni di cui almeno un membro sarebbe stato in grado di proporre egli stesso un ricorso hanno la legittimazione ad agire.

61

In terzo luogo, la ricorrente confuta le considerazioni della commissione di ricorso sulla questione di stabilire se la ricorrente rappresenti effettivamente gli interessi generali dei produttori interessati. Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso trascura la circostanza che essa contesta la privativa della varietà Nadorcott a nome di tutti i produttori membri delle cooperative, dal momento che, conformemente all’art. 2, lett. a), del suo statuto, essa rappresenta i sindacati di cooperative che non avrebbero manifestato alcuna opposizione al ricorso di cui trattasi e che rappresentano essi stessi le cooperative. Inoltre, dalla giurisprudenza risulterebbe che si presume che tutti i membri di un’associazione abbiano autorizzato quest’ultima ad agire a loro nome, se gli statuti lo prevedono e se i membri non hanno manifestato la loro opposizione.

62

In quarto luogo, la ricorrente considera che la commissione di ricorso è incorsa in errore affermando che la decisione di concessione non la riguarda personalmente dal momento che non possiede determinate qualità soggettive o non si trova in una situazione che implica circostanze atte a distinguerla dalla generalità. Dalla giurisprudenza risulterebbe che tale condizione è soddisfatta allorché la posizione giuridica dell’impresa di cui trattasi è interessata dall’atto impugnato in ragione di determinate qualità soggettive o di una situazione di fatto che implica circostanze atte a distinguerla dalla generalità e la identifica in modo analogo a quello in cui lo sarebbe il destinatario dell’atto. La circostanza che l’atto produca effetti nei confronti dell’insieme degli operatori economici interessati non impedirebbe che l’atto riguardi personalmente taluni di essi.

63

In primo luogo, per quanto riguarda la qualità della ricorrente di fornitore di materiale vegetale, la decisione di concessione avrebbe come conseguenza che ogni persona che intende partecipare alla riproduzione o alla fornitura di materiale vegetale deve disporre di una licenza concessa dal titolare. Di conseguenza, occorrerebbe esaminare se la posizione giuridica dei membri della ricorrente sia interessata in modo diverso da quella di altri riproduttori o fornitori di materiale vegetale. Orbene, la decisione di concessione avrebbe obbligato taluni membri della ricorrente che forniscono la varietà Nadorcott a cessare tale attività, provocando danni considerevoli, il che le individualizzerebbe nei confronti di ogni altro fornitore di materiale vegetale. Se la commissione di ricorso menziona nella decisione impugnata che l’Anecoop fornisce tale materiale vegetale, essa avrebbe omesso successivamente quest’ultimo dato e si sarebbe incentrata sulla circostanza che la ricorrente non forniva essa stessa materiale vegetale. Orbene, un esame della situazione dell’Anecoop avrebbe dimostrato che la ricorrente aveva la legittimazione ad agire per l’annullamento della decisione di concessione.

64

In secondo luogo, per quanto riguarda la qualifica di produttore della ricorrente, questa mette in evidenza di non aver affermato di rappresentare gli interessi generali dei produttori per sostenere di essere personalmente interessata. Per contro, la ricorrente ritiene di avere la legittimazione ad agire poiché rappresenterebbe gli interessi di membri che sarebbero stati direttamente interessati come produttori. La ricorrente rileva che, dato che il 90% delle società che confezionano la varietà Nadorcott sono stabilite a Valencia, è impossibile affermare che la decisione di concessione possa produrre nei suoi confronti gli stessi effetti che produce sulle altre federazioni di produttori e cooperative della Comunità. Infatti, poiché le cooperative di cui trattasi distribuirebbero oltre la metà degli agrumi provenienti da Valencia e poiché la ricorrente raggruppa la quasi totalità di tali cooperative, i principali soggetti lesi dalla decisione di concessione si troverebbero tra i propri membri.

65

Poiché la quasi totalità della produzione della varietà Nadorcott proviene da Valencia, la circostanza che la decisione di concessione produce la conseguenza che ogni produttore della Comunità deve pagare un canone per coltivare la varietà Nadorcott implicherebbe che, in mancanza del pagamento di tale canone, la quasi totalità della produzione di Valencia si troverebbe in una situazione irregolare. Soltanto tali produttori si vedrebbero quindi costretti a pagare al costitutore un canone o a distruggere le loro piantagioni, il che inciderebbe sulla loro posizione concorrenziale sul mercato al momento della commercializzazione della merce. Pertanto, sarebbe inesatto affermare che la decisione di concessione rechi pregiudizio ai membri della ricorrente allo stesso modo di qualsiasi produttore che in futuro dovesse coltivare la varietà di cui trattasi, poiché i suoi membri presentano, al contrario, un insieme di qualità che li distinguono rispetto ad ogni altro produttore.

66

In terzo luogo, la ricorrente considera che i propri membri presentano le stesse caratteristiche della società Van Zanten Plants (in prosieguo: la «Van Zanten»), che ha proposto un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso (casi A 005/2003 e A 006/2003). Poiché la Van Zanten è stata il distributore su scala mondiale di una varietà protetta che presenta, a suo avviso, somiglianze con una nuova varietà per la quale l’UCVV aveva concesso una privativa comunitaria, la commissione di ricorso avrebbe riconosciuto la sua legittimazione ad agire. Infatti, la commissione di ricorso avrebbe ritenuto esistente una confusione sui mercati se la somiglianza delle varietà si fosse rivelata reale e, in tal modo, la Van Zanten sarebbe costretta a difendere i propri diritti promuovendo azioni giudiziarie per contraffazione.

67

La ricorrente ritiene che, nella specie, la situazione sia simile, dal momento che la decisione di concessione farebbe obbligo ai propri membri di estirpare tutte le loro piantagioni qualora non accettassero le condizioni onerose imposte dall’interveniente. Poiché la ricorrente è la rappresentante di imprese che forniscono materiale della varietà Afourer, concorrente della varietà Nadorcott, il suo interesse individuale deriverebbe in entrambi i casi della qualità di concorrente dell’impresa che richiede la privativa. La commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere in considerazione, nella specie, l’incidenza della posizione di negoziatrice e di concorrente della ricorrente, di cui ha tenuto conto nel caso della Van Zanten.

68

In quarto luogo, la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di non avere applicato nella specie, a torto, la giurisprudenza comunitaria in materia di aiuti di Stato. Ritiene che il procedimento di opposizione alla privativa delle varietà vegetali non differisca dal procedimento in materia di aiuti di Stato in misura tale da non essere a lei applicabile la giurisprudenza relativa alla legittimazione per proporre ricorso avverso decisioni adottate dalla commissione in materia di aiuti di Stato. Da tale giurisprudenza risulterebbe che gli interessati ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE sono anche le persone, imprese o associazioni, e in particolare le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali, eventualmente lese nei loro interessi dalla concessione dell’aiuto (sentenze della Corte 14 dicembre 1984, causa 323/82, Intermills/Commissione, Racc. pag. 3809, punto 16, e 3 maggio 2001, causa C-204/97, Portogallo/Commissione, Racc. pag. I-3175, punto 31). Secondo la ricorrente, il riconoscimento della legittimazione ad agire alle imprese concorrenti di un’impresa beneficiaria di un aiuto di Stato non deriva dalle peculiarità proprie del procedimento di controllo degli aiuti di Stato previsto dagli artt. 87 CE e 88 CE. Tale legittimazione risulterebbe, in realtà, dagli effetti di un aiuto di Stato sulla posizione concorrenziale degli operatori del medesimo mercato che non ne beneficiano. Secondo la ricorrente, nella presente causa, la situazione è simile, il che consentirebbe l’applicazione nella specie di tale giurisprudenza.

69

Del resto, secondo la ricorrente, i diritti dei terzi che volessero contestare la privativa di una varietà vegetale non si limitano al procedimento di opposizione previsto dall’art. 59 del regolamento di base. Essi potrebbero altresì proporre un ricorso ai sensi degli artt. 67 e seguenti del medesimo regolamento. Infatti, il procedimento di opposizione di cui all’art. 59 del regolamento di base, che permetterebbe alle parti soltanto di contestare i fatti sulla cui base l’UCVV ha concesso la privativa, risponderebbe a obiettivi diversi da quelli del ricorso di cui all’art. 67 del regolamento di base. Secondo la ricorrente, trascurando tale possibilità di ricorso, la commissione si pone anche in contrasto con la sua prassi decisionale circa la legittimazione ad agire. Nella decisione relativa alla Van Zanten essa avrebbe affermato che l’art. 67 del regolamento di base non priva i terzi del loro diritto di proporre un ricorso ai sensi di tale disposizione per il motivo che non hanno formulato in precedenza obiezioni. Orbene, la commissione di ricorso non avrebbe indicato perché la partecipazione al procedimento di concessione della privativa sarebbe nella specie pertinente.

70

Esattamente al pari del beneficiario di un aiuto di Stato, il titolare di una varietà protetta acquista, secondo la ricorrente, un vantaggio sui propri concorrenti, che incide sulla sua posizione concorrenziale. Dalla giurisprudenza risulterebbe che, anche se i concorrenti diretti di beneficiari di aiuti di Stato fossero necessariamente toccati nella loro posizione concorrenziale da tali aiuti, la loro posizione sul mercato non sarebbe per questo sostanzialmente toccata, dal momento che possono essere considerati concorrenti dei beneficiari di aiuti tutti gli agricoltori della Comunità. Nella specie, i produttori rappresentati dalla ricorrente sarebbero sostanzialmente interessati dalla privativa concessa alla varietà Nadorcott. Essi sarebbero svantaggiati rispetto a ogni altro produttore della Comunità che intende iniziare a coltivare tale varietà perché già la coltivavano alla data di adozione della decisione di concessione. Secondo la ricorrente, i produttori che non possiedono già mandarini di tali varietà potrebbero scegliere un’altra varietà se le condizioni di concessione di licenza loro proposte dal costitutore non apparissero loro accettabili, senza gravi conseguenze per la loro attività economica. Per contro, i produttori che hanno già alberi di tale varietà nelle loro piantagioni dovrebbero estirparli. Poiché la «vita utile» di questi è di circa venti anni, la quasi totalità dei produttori non avrebbe ammortizzato le proprie piantagioni. Pertanto, la situazione dei membri della ricorrente non sarebbe comparabile a quella degli altri produttori e la decisione di concessione si sarebbe sostanzialmente ripercossa sulla posizione concorrenziale dei primi.

71

Infine, per quanto riguarda la giurisprudenza che esige la partecipazione di un ricorrente al procedimento amministrativo per il riconoscimento della sua legittimazione ad agire per l’annullamento di una decisione della commissione in materia di aiuti di stato, la ricorrente sottolinea che il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso è pure un procedimento amministrativo. Poiché fa parte dell’organo amministrativo che ha il potere decisionale in materia di privativa di ritrovati vegetali, la commissione di ricorso non è un giudice. Pertanto, un ricorso proposto avverso una decisione dell’UCVV sarebbe una fase del procedimento amministrativo che porta alla privativa di una varietà vegetale. Pertanto, la ricorrente avrebbe partecipato alla fase amministrativa del procedimento.

72

In limine, l’UCVV considera la formulazione dell’art. 68 del regolamento di base identica a quella dell’art. 230 CE. Pertanto, ritiene che l’esame del presente motivo deve basarsi sull’interpretazione fornita dalla giurisprudenza della nozione di «persona individualmente interessata», figurante in quest’ultima disposizione. La giurisprudenza riconoscerebbe la legittimazione ad agire ad un’associazione professionale costituita per la difesa degli interessi dei propri membri qualora l’associazione fosse individualizzata in ragione di una lesione dei suoi propri interessi, qualora rappresenti gli interessi di persone i cui ricorsi sarebbero ricevibili e qualora una disposizione riconosca loro espressamente una serie di facoltà di natura procedurale.

73

In primo luogo, l’UCVV considera che, secondo la giurisprudenza, un atto non interessa individualmente un ricorrente qualora la sua situazione non sia stata presa in considerazione nel corso dell’adozione di tale atto, che lo interessa, pertanto, allo stesso modo di qualsiasi altra persona che si trovi nella medesima situazione. Nella specie, non sarebbe dimostrato che la ricorrente sia fornitore di materiale vegetale e, comunque, essa non presenterebbe caratteristiche proprie o circostanze che consentano di distinguerla da altri fornitori di materiali vegetali.

74

In secondo luogo, l’UCVV ritiene che, secondo il suo statuto, i membri diretti della ricorrente sono i sindacati di cooperative e non le cooperative stesse, o i produttori di mandarini. Pertanto, la ricorrente potrebbe legittimamente rappresentare gli interessi dei sindacati di cooperative, ma non avrebbe fornito alcun elemento che dimostri che tali sindacati, che altro non farebbero che difendere gli interessi generali dei propri membri, siano personalmente interessati. Inoltre, nella misura in cui taluni suoi associati possono fornire materiale vegetale, la ricorrente non avrebbe fatto valere alcuna caratteristica particolare che consentirebbe di individualizzarli rispetto agli altri fornitori. Per quanto riguarda la situazione dei produttori individuali, l’UCVV segnala che la ricorrente ha proposto il ricorso a suo proprio nome e che non esiste alcun elemento del suo statuto che consenta di affermare che la ricorrente è abilitata a stare in giudizio per difendere gli interessi di taluni specifici produttori di mandarini. Inoltre, gli interessi personali di taluni produttori di mandarini differirebbero dagli interessi generali delle cooperative che la ricorrente può rappresentare. Infine, i produttori della varietà Nadorcott, membri indiretti della ricorrente, sono stati interessati solo in ragione di una situazione di fatto oggettiva che in nulla li differenzia da tutti gli altri produttori della varietà, poiché l’obbligo di pagare un canone per coltivare la varietà ora protetta deriva direttamente dal sistema comunitario di privativa dei ritrovati vegetali. In particolare, dalla giurisprudenza risulterebbe che non è sufficiente che un atto produca su determinati operatori ripercussioni economiche più importanti che sugli altri operatori di tale settore perché siano considerati personalmente interessati da tale atto.

75

In terzo luogo, l’UCVV sottolinea che il regolamento di base, e in particolare l’art. 59, riconosce una serie di facoltà di natura procedurale alle parti che partecipano al procedimento di concessione dinanzi all’UCVV. Rileva che la ricorrente ha avuto conoscenza della domanda di privativa pubblicata sul Bollettino ufficiale dell’UCVV il 26 febbraio 1996 e che non vi si è opposta. Di conseguenza, non potrebbe essere personalmente interessata a titolo delle facoltà di natura procedurale che avrebbe potuto ottenere partecipando a tale procedimento. Del resto, il procedimento di cui all’art. 59 del regolamento di base sarebbe privo di senso se, invece di fornire le loro osservazioni nel corso del procedimento amministrativo, tutti coloro che intendono opporsi alla concessione di privativa di una varietà potessero attendere la fine del procedimento dinanzi all’UCVV per proporre un ricorso allegando l’invalidità della privativa concessa. Infine, esisterebbe una differenza fondamentale tra il caso della Van Zanten, che era il distributore esclusivo del titolare di una varietà registrata presso l’UCVV, in diretta concorrenza con la nuova varietà cui era stata concessa una protezione, e quello della ricorrente, che non sostiene che essa stessa o i suoi membri sono titolari di diritti soggettivi registrati e beneficiari di una privativa.

76

L’interveniente deduce, in sostanza, gli stessi argomenti dell’UCVV.

Giudizio del Tribunale

77

Si deve di primo acchito constatare che la ricorrente, poiché non figura tra i destinatari designati della decisione di concessione, a norma dell’art. 68 del regolamento di base deve essere da questa direttamente e personalmente interessata per poter adire con ricorso la commissione di ricorso.

78

Si deve a questo proposito rilevare, in primo luogo, che le versioni spagnola e italiana dell’art. 68 del regolamento di base prevedono, rispettivamente, che possano proporre un ricorso le persone che sono interessate «directa y personalmente» e «direttamente e personalmente». Tuttavia le versioni inglese, tedesca, portoghese, danese, maltese, olandese, polacca, svedese e greca concordano con la formulazione della versione francese «directement et individuellement». Si deve a questo proposito ricordare che la necessità che i regolamenti comunitari siano interpretati in modo uniforme richiede che, in caso di dubbio, essi siano interpretati e applicati alla luce delle versioni redatte nelle altre lingue ufficiali (v. punto 33 supra). Si deve pertanto considerare che le versioni spagnola e italiana non conferiscono a tale passaggio un senso diverso da quello delle altre versioni linguistiche e che debbono essere interpretate ed applicate alla luce delle versioni redatte nelle altre lingue ufficiali (v., in questo senso, sentenza Ebony Marittime e Loten Navigation, cit., punti 29-31).

79

Pertanto, la formulazione dell’art. 68 del regolamento di base deve essere considerata identica a quella dell’art. 230, quarto comma, CE. Orbene, poiché tali termini hanno costituito oggetto di una specifica interpretazione da parte della Corte (sentenza 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pagg. 197, 223), il Tribunale ritiene che occorra attenersi ad un’interpretazione coerente della nozione di «persona individualmente interessata» nella misura in cui la ratio del regolamento di base non vi si opponga.

80

Si deve in questo contesto, in secondo luogo, ricordare che l’art. 59, n. 1, del regolamento di base consente a chiunque di presentare all’UCVV un’opposizione scritta alla concessione di una privativa e che il suo n. 2 sancisce che agli opponenti è riconosciuta, insieme con il richiedente, la qualità di parti nel procedimento di concessione. Inoltre, l’art. 59, n. 5, del regolamento di base prevede espressamente che l’UCVV adotti le decisioni in merito alle opposizioni unitamente alle decisioni di rigetto della domanda di privativa, alle decisioni di concessione della privativa o alle decisioni relative alla denominazione della varietà. Dall’art. 67, n. 1, del regolamento di base risulta che le decisioni relative alle opposizioni possono costituire oggetto di un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso. Dal momento che gli oppositori sono, di conseguenza, i destinatari designati di tali decisioni ai sensi dell’art. 68 del regolamento di base, chiunque intenda opporsi alla concessione di una privativa può, grazie alla sua partecipazione al procedimento amministrativo, proporre un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso.

81

Del resto, a tenore degli artt. 20 e 21 del regolamento di base, chiunque può invitare l’UCVV, dopo la concessione di una privativa e indipendentemente da un ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso, a dichiararla nulla e non avvenuta o a far decadere il titolare dalla privativa, facendo valere che la detta privativa è stata concessa per una varietà che non risponde alle condizioni di cui agli artt. 7-10 del detto regolamento.

82

Ciò considerato, si deve considerare che l’interpretazione lata del termine «personalmente» sostenuta dalla ricorrente non è necessario per tutelare gli interessi di terzi.

83

In terzo luogo, va rilevato che l’UCVV giustamente sostiene che la ratio del regolamento di base richiede un’interpretazione del termine «personalmente» più restrittiva di quella fatta propria dalla ricorrente. Infatti, un’interpretazione lata consentirebbe a qualsiasi persona che voglia opporsi alla concessione di una privativa di affermarne l’invalidità in un ricorso, dopo il procedimento di concessione, invece che presentare osservazioni nel corso di questo procedimento lungo e pesante in ragione degli esami tecnici necessari. Di conseguenza, l’interpretazione sostenuta dalla ricorrente nocerebbe all’utilità di un siffatto procedimento, mentre un’interpretazione quale quella fatta propria dalla citata sentenza Plaumann/Commissione incentiverebbe ogni interessato a presentare le proprie osservazioni fin dalla fase amministrativa del procedimento di concessione.

84

Alla luce di quanto precede, il Tribunale considera che, per stabilire se un soggetto sia personalmente interessato, ai sensi dell’art. 68 del regolamento di base, occorre fare riferimento alla citata sentenza Plaumann/Commissione.

85

Da quanto precede consegue che la ricorrente deve essere interessata dalla decisione di concessione in ragione di determinate qualità personali o di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità e a identificarla alla stessa stregua del destinatario della decisione (sentenza Plaumann/Commissione, cit.).

86

A tale riguardo, dalla giurisprudenza risulta che il ricorso di annullamento proposto da un’associazione professionale costituita per la difesa e la rappresentanza degli interessi dei propri membri è ricevibile, in primo luogo, quando essa stessa è identificata per il pregiudizio arrecato ai suoi propri interessi in quanto associazione, in particolare per il fatto che la sua posizione di negoziatrice è stata pregiudicata dall’atto di cui è richiesto l’annullamento, in secondo luogo, quando essa rappresenti gli interessi di imprese che, a loro volta, sono legittimate ad agire e, in terzo luogo, quando una disposizione di natura normativa le riconosca espressamente una serie di facoltà di carattere processuale (v. ordinanza del Tribunale 13 dicembre 2005, Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de roquefort/Commissione, causa T-381/02, Racc. pag. II-5337, punto 54 e la giurisprudenza cit.).

87

In primo luogo, per quanto riguarda la lesione degli interessi propri della ricorrente, si deve rilevare, innanzi tutto, che questa non sostiene di essere essa stessa un produttore o un fornitore di materiale vegetale.

88

In secondo luogo, la ricorrente non sostiene di essere titolare di diritti soggettivi registrati su scala nazionale o comunitaria, che beneficiano di una privativa. Da ciò consegue che essa non è interessata quale titolare di diritti e non si trova in una situazione paragonabile a quella della Van Zanten.

89

In terzo luogo, laddove la ricorrente sostiene che la decisione di concessione si ripercuoterebbe sulla sua posizione di negoziatrice, è giocoforza constatare che non suffraga la sua affermazione.

90

Infine, dal momento che da quanto precede risulta che le circostanze invocate dalla ricorrente non dimostrano che questa è lesa nei suoi propri interessi dalla decisione di concessione, la questione della misura in cui la posizione della ricorrente si distingua da quella di altre federazioni analoghe nella Comunità è indifferente. Comunque, il solo fatto che, secondo la ricorrente, il 90% delle società di confezionamento della varietà controversa sono stabilite a Valencia non consente di distinguere la ricorrente dalle altre federazioni con riguardo alla concessione della privativa. Infatti, non è sufficiente che un atto produca su determinati operatori ripercussioni economiche più significative che su altri operatori di tale settore affinché i primi siano considerati individualmente interessati da tale atto (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 23 novembre 1999, causa T-173/98, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. II-3357, punto 50 e la giurisprudenza cit. ai punti 102 e 103 infra).

91

Di conseguenza, la ricorrente non ha dimostrato di essere stata lesa dalla decisione di concessione nei propri interessi in quanto associazione.

92

In secondo luogo, per quanto riguarda l’ipotesi secondo la quale la ricorrente rappresenta gli interessi di imprese la cui azione sarebbe ammissibile, si deve verificare, da un lato, se la ricorrente rappresenti, conformemente al proprio statuto, nel quadro del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, gli interessi dei suoi membri e, dall’altro, se questi ultimi sarebbero legittimati ad agire (v., in tal senso, ordinanza Confédération générale des producteurs de lait de brebis e des industriels de roquefort/Commissione, cit., punto 61).

93

In primo luogo, per quanto concerne i membri della ricorrente e i loro interessi, si deve ricordare che, conformemente all’art. 4 del suo statuto, i membri della ricorrente possono essere sindacati di cooperative delle province di Alicante, di Castellón e di Valencia che soddisfano determinati criteri. Dall’art. 2 del suo statuto risulta inoltre che la ricorrente rappresenta i propri membri. Di conseguenza, la ricorrente può rappresentare gli interessi dei sindacati di cooperative che ne sono membri.

94

Per quanto riguarda la questione della legittimazione ad agire dei membri della ricorrente, è giocoforza constatare che la ricorrente non ha fornito né dinanzi alla commissione di ricorso né dinanzi al Tribunale elementi che dimostrino che essi siano stati personalmente interessati dalla decisione di concessione. Si deve a questo proposito ricordare che si tratta di sindacati di cooperative che non producono essi stessi mandarini, ma che hanno la missione di difendere gli interessi generali dei loro membri, cioè le cooperative agricole. Se nelle sue memorie la ricorrente sostiene che la cooperativa Anecoop figura tra i propri membri e fornisce materiale vegetale ai produttori, ha tuttavia riconosciuto nel corso dell’udienza che l’Anecoop non era uno dei propri membri, ma il membro di un sindacato di cooperative a sua volta membro della ricorrente. Non ha d’altronde prodotto alcun elemento che potrebbe distinguere l’incidenza della decisione di concessione su tale fornitore da quella di qualsiasi altro fornitore di materiale vegetale. Si deve di conseguenza considerare che l’Anecoop è interessata dalla decisione di concessione solo in ragione di una situazione di fatto oggettiva che non la caratterizza rispetto ad altri fornitori di materiale vegetale del settore.

95

Si deve altresì rilevare che la ricorrente non ha prodotto alcun elemento idoneo a dimostrare che i propri membri si troverebbero in una situazione analoga a quella della Van Zanten, o che avrebbero partecipato al procedimento di concessione della privativa.

96

Pertanto, la ricorrente non ha dimostrato che i propri membri siano legittimati ad agire dinanzi alla commissione di ricorso avverso la decisione di concessione.

97

In secondo luogo, nella misura in cui la ricorrente fa altresì riferimento agli effetti nei confronti dei produttori individuali di mandarini, membri di cooperative affiliate ai sindacati di cooperative, che sono a loro volta membri della ricorrente, si deve rilevare che, conformemente all’art. 4 del suo statuto, né le cooperative stesse né i produttori individuali di mandarini possono essere membri della ricorrente. Inoltre, dall’art. 2 del detto statuto risulta che l’oggetto sociale della ricorrente si limita alla promozione degli interessi dei propri membri. Pertanto, dallo statuto della ricorrente non risulta che essa è abilitata ad agire in giudizio per difendere gli interessi di taluni specifici produttori di mandarini quali i membri indiretti dei propri membri. Nella misura in cui la ricorrente ritiene che dalle leggi e dai decreti in vigore in Spagna risulti che essa è abilitata a rappresentare i membri dei propri membri, va rilevato che essa ha sostenuto tale argomento per la prima volta nel corso dell’udienza dinanzi al Tribunale, e che le dette leggi e decreti non figurano tra gli elementi versati agli atti. Inoltre, l’UCVV rileva giustamente che gli interessi dei sindacati di cooperative, che la ricorrente può rappresentare, conformemente all’art. 2 del proprio statuto, non possono presumersi identici a quelli di taluni produttori individuali.

98

In questo contesto, la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di aver preteso che tutti i suoi membri abbiano la legittimazione ad agire, mentre dalla giurisprudenza risulterebbe che le associazioni di cui almeno un membro è in grado di proporre egli stesso validamente il ricorso hanno la legittimazione ad agire. Si deve a questo proposito rilevare che la commissione di ricorso ha esaminato l’incidenza sui produttori individuali al fine di stabilire se essi avessero tutti un interesse comune che eventualmente la ricorrente poteva difendere sulla base del proprio statuto. Avendo ritenuto che tale non era il caso poiché gli interessi dei produttori possono divergere, la commissione di ricorso si è limitata a rilevare che sussistevano dubbi circa il fatto che la ricorrente rappresentasse un interesse generale dei produttori in quanto categoria. Si deve pertanto constatare che, contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente, la commissione di ricorso non ha preteso che tutti i membri della ricorrente fossero legittimati ad agire.

99

Si deve infine ricordare altresì che la ricorrente ha proposto il ricorso a proprio nome e non a nome di produttori determinati di mandarini.

100

Di conseguenza, si deve considerare che la ricorrente non poteva essere nella specie considerata rappresentante dinanzi alla commissione di ricorso degli interessi dei produttori individuali di mandarini.

101

Ad abundantiam, si deve altresì constatare che i produttori individuali di mandarini non sono individualmente interessati dalla concessione della privativa.

102

Si deve a questo proposito ricordare che è vero che il fatto che la decisione produca effetti nei confronti della generalità degli operatori economici interessati non impedisce che la decisione riguardi individualmente taluni di essi (v. ordinanza del Tribunale 30 aprile 2003, causa T-154/02, Villiger Söhne/Consiglio, Racc. pag. II-1921, punto 40 e giurisprudenza cit.). Tuttavia, non è sufficiente che un atto abbia su determinati operatori ripercussioni economiche più significative che su altri operatori di tale settore affinché essi vengano considerati individualmente interessati da tale atto (v., in questo senso, ordinanza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 50). Infatti non sarebbe ricevibile l’azione proposta da un ricorrente anche nell’ipotesi in cui questi potesse essere considerato come il solo ad essere interessato in una determinata zona geografica e come il principale produttore o fornitore del prodotto in un paese o in una zona geografica determinata (v., in questo senso, sentenze della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, punti 13 e 14, e del Tribunale 22 febbraio 2000, causa T-138/98, ACAV e a./Consiglio, Racc. pag. II-341, punti 64-66).

103

Quindi, il fatto che la concessione della privativa abbia su taluni produttori ripercussioni economiche più rilevanti che sugli altri operatori di tale settore, in quanto hanno già piantato alberi della varietà ora protetta, e che il 90% dei produttori così interessati si trovino nella zona geografica di Valencia non è sufficiente a individualizzarli. Infatti, i produttori che la ricorrente assume di rappresentare sono interessati dall’obbligo di pagare un canone solo in ragione di una situazione di fatto obiettiva che non li differenzia dagli altri produttori di tali varietà, poiché tale obbligo discende direttamente dal sistema comunitario di privativa dei ritrovati vegetali. Inoltre, le attività dei produttori di cui trattasi possono essere esercitate da tutti attualmente o in futuro.

104

Si deve altresì rilevare che la ricorrente non ha dedotto alcun elemento idoneo a dimostrare che i produttori e i fornitori di materiale vegetale che assume di rappresentare abbiano partecipato al procedimento di concessione della privativa o che essi si trovassero in una situazione analoga a quella della Van Zanten. In particolare, il fatto che la decisione di concessione potesse costringere tali produttori a sradicare i loro alberi e potesse incidere sulla possibilità di tali fornitori di fornire materiale della varietà Afourer, concorrente della varietà Nadorcott, qualora non avessero accettato di pagare il canone, non dimostra l’esistenza di qualità particolari o di situazioni di fatto che li caratterizzino rispetto a ogni altro produttore o fornitore che si trovi nella medesima situazione di fatto obiettiva. Inoltre, i rapporti di concorrenza che la ricorrente a tal proposito deduce non sono analoghi a quelli di cui alla causa Van Zanten, di cui venivano messi in discussione i diritti soggettivi protetti.

105

Da quanto precede risulta che la ricorrente non ha dimostrato che rappresentava gli interessi di produttori o di fornitori di materiale vegetale che sarebbero stati essi stessi legittimati ad agire.

106

In terzo luogo, per quanto riguarda disposizioni di legge che riconoscerebbero espressamente alla ricorrente una serie di facoltà di carattere processuale, si deve in primo luogo rilevare che essa certamente fa riferimento all’art. 59 del regolamento di base, ma unicamente per sostenere che tale articolo persegue obiettivi diversi da quelli degli artt. 67 e seguenti del regolamento di base e che la partecipazione al procedimento di concessione non è una previa condizione del ricorso.

107

In secondo luogo, la ricorrente è in errore circa l’origine dei diritti processuali da cui potrebbe derivare la legittimazione ad agire dinanzi alla commissione di ricorso. Infatti, poiché doveva essere determinata la ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, i diritti processuali da tutelare in questo ricorso possono essere solo quelli derivati dal precedente procedimento amministrativo che ha dato luogo alla concessione della privativa. Orbene, poiché la ricorrente non ha partecipato al procedimento di concessione, non può far valere alcun relativo diritto processuale che potrebbe tendere a far salvaguardare.

108

In terzo luogo, la ricorrente invoca ancora l’applicazione ai fatti di specie della giurisprudenza in materia di aiuti di stato secondo la quale gli interessati contemplati dall’art. 88, n. 2, CE non sono soltanto le imprese favorite dall’aiuto, ma altresì le persone, imprese o associazioni sui cui interessi eventualmente si ripercuote la concessione dell’aiuto, in particolare le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali (v. punto 68 supra). Orbene, il riferimento della ricorrente alla giurisprudenza in materia di aiuti di Stato non è nella specie pertinente.

109

Si deve a questo proposito ricordare che tale giurisprudenza trova applicazione solo qualora, introducendo il ricorso, il suo autore intenda far rispettare i diritti processuali che gli derivano dall’art. 88, n. 2, CE (sentenza della Corte 13 dicembre 2005, causa C-78/03 P, Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, Racc. pag. I-10737, punto 35), e di cui la Commissione lo avrebbe privato non aprendo la fase di esame formale. Orbene, gli artt. 59, 67 e 68 del regolamento di base conferiscono diritti più ampi di quelli riconosciuti dalla giurisprudenza citata supra al punto 68, in quanto consentono a chiunque abbia sollevato un’obiezione scritta avverso la concessione della privativa nel corso della fase amministrativa di proporre un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso (v. punto 80 supra). Pertanto, dal momento che l’esercizio di diritti processuali dipende unicamente dall’iniziativa, tempestiva, del ricorrente, non va nella specie applicata la giurisprudenza in materia di aiuti di Stato.

110

Ad abundantiam, nella misura in cui la ricorrente fa riferimento ad un’asserita situazione di concorrenza che giustifica l’applicazione per analogia della giurisprudenza sopra citata al punto 68, va rilevato che la ricorrente non ha prodotto alcun elemento che consenta di concludere per l’esistenza di un rapporto di concorrenza con il titolare della privativa.

111

Alla luce di tutto quanto sopra precede la prima parte del motivo deve essere respinta.

Sulla seconda parte, che deduce la mancanza di tutela giurisdizionale

Argomenti delle parti

112

Secondo la ricorrente, il ricorso previsto dall’art. 67 del regolamento di base è la sola via effettiva a sua disposizione per agire avverso la decisione di concessione. Essa afferma che, quando il termine di ricorso è scaduto, la privativa comunitaria della varietà vegetale non può più essere contestata da alcuna autorità o giudice nazionale e sostiene che, nella fattispecie relativa alla causa Van Zanten, questo era uno dei motivi sui quali la commissione di ricorso si era espressamente basata per riconoscere la legittimazione ad agire della detta società. Infatti, la Corte avrebbe affermato che i singoli debbono poter fruire di una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che essi derivano dall’ordinamento giuridico comunitario, poiché il diritto a una siffatta protezione fa parte dei principi generali del diritto che derivano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.

113

La Corte avrebbe così affermato che il rispetto di tale diritto nell’ordinamento comunitario richiede che le persone fisiche e giuridiche abbiano la possibilità, a seconda del caso, di far valere l’invalidità di atti comunitari di portata generale vuoi, incidentalmente, dinanzi al giudice comunitario, vuoi dinanzi ai giudici nazionali. L’esistenza o l’inesistenza di un sistema di ricorsi sarebbe un elemento essenziale dell’esame del requisito dell’interesse individuale di un ricorrente, poiché la Corte avrebbe giudicato che tale condizione deve interpretarsi alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effettiva, tenendo conto delle varie circostanze tali da individualizzare un ricorrente.

114

La ricorrente si ritiene individualmente interessata in ragione dell’inesistenza di un qualsiasi strumento di ricorso dinanzi ai giudici nazionali e comunitari diverso da quello previsto dall’art. 67 del regolamento di base. Infatti, secondo la ricorrente, la decisione impugnata l’ha privata dell’unica tutela giurisdizionale effettiva di cui essa dispone.

115

L’UCVV ritiene che la ricorrente abbia avuto la possibilità di opporsi alla domanda di concessione di privativa e considera che, se essa avesse partecipato al procedimento di opposizione, sarebbe stata, con tutta probabilità, individualmente interessata. Del resto, dalla giurisprudenza risulterebbe che il giudice comunitario non sarebbe autorizzato a dichiarare un ricorso ricevibile in ragione dell’assenza di strumenti di ricorso dinanzi a un giudice nazionale. L’interesse dell’ordinamento giuridico comunitario consisterebbe nel garantire l’esistenza di un sistema di controllo giurisdizionale degli atti amministrativi. Orbene, la decisione di concessione non sarebbe sottratta ad ogni controllo giurisdizionale, in quanto tutti quelli che sono direttamente e personalmente interessati possono impugnarla dinanzi alla commissione di ricorso.

Giudizio del Tribunale

116

Dalla consolidata giurisprudenza relativa all’art. 230, quarto comma, CE risulta che, se è vero che il requisito della lesione individuale posto da tale disposizione deve essere interpretato alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effettiva, tenendo conto delle diverse circostanze atte ad individuare un ricorrente, tale interpretazione non può giungere fino a prescindere dal requisito di cui trattasi, espressamente previsto dal Trattato, senza eccedere le competenze attribuite da quest’ultimo ai giudici comunitari (sentenze della Corte 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I-6677, punto 44; 30 marzo 2004, causa C-167/02 P, Rothley e a./Parlamento, Racc. pag. I-3149, punto 47, e 1o aprile 2004, causa C-263/02 P, Commissione/Jégo-Quéré, Racc. pag. I-3425, punto 36). Dal momento che ai punti 78-84 supra è stato rilevato che si deve applicare la nozione di «soggetto personalmente interessato» ai sensi dell’art. 68 del regolamento di base alla luce della giurisprudenza relativa alla ricevibilità dei ricorsi proposti ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, tali considerazioni valgono anche nella specie.

117

Del resto, si deve ricordare che, secondo gli artt. 59, 67 e 68 del regolamento di base, chiunque abbia sollevato opposizione scritta alla concessione della privativa nel corso della fase amministrativa del procedimento può proporre ricorso dinanzi alla commissione di ricorso (v. punto 80 supra). Inoltre, l’art. 68 del regolamento di base consente questo stesso strumento di ricorso a chiunque, pur non avendo partecipato al procedimento e non essendo il destinatario della decisione adottata a conclusione di tale procedimento, sia direttamente e personalmente da questa interessato. Di conseguenza, poiché il ricorso dinanzi alla commissione di ricorso conferisce successivamente la possibilità di adire il giudice comunitario, la ricorrente invoca ingiustamente nella presente fattispecie un difetto di effettiva tutela giurisdizionale.

118

Da ciò consegue che tale parte del motivo va respinta.

119

Da tutto quanto sopra precede risulta che il secondo motivo deve essere respinto.

3. Sul terzo motivo, che deduce l’inosservanza dell’obbligo di motivazione

Argomenti delle parti

120

La ricorrente ricorda che la Corte ha giudicato che, affinché un atto possa essere considerato motivato, deve fare apparire in modo chiaro e non equivoco l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il suo controllo. La decisione impugnata non soddisfarebbe tale requisito in quanto la commissione di ricorso non avrebbe esaminato la legittimazione ad agire della cooperativa Anecoop mentre questa, come del resto sarebbe stato riconosciuto dalla commissione di ricorso, esercita un’attività sulla quale si ripercuoterebbe in maniera seria la decisione di concessione. La ricorrente sottolinea che si dovrebbe mettere tale circostanza in relazione con la decisione della commissione di ricorso di non autorizzarla a versare agli atti documenti supplementari al fine di dimostrare che sui suoi membri si sono avute serie ripercussioni nella loro qualità di fornitori di materiale vegetale. La commissione di ricorso non avrebbe esaminato se i suoi membri fossero stati personalmente interessati dalla decisione di concessione in tale qualità. Peraltro, la sua affermazione secondo la quale le persone che potrebbero essere fornitori di materiale vegetale della varietà protetta sono numerose e la ricorrente non si caratterizzerebbe rispetto a qualsiasi altro operatore del settore di cui trattasi non sarebbe suffragata da alcun documento o informazione.

121

Inoltre, per confutare la legittimazione ad agire della ricorrente in quanto produttore, la commissione di ricorso si sarebbe limitata ad affermare che essa rappresentava gli interessi dei produttori, senza aver condotto alcun altro esame. Pertanto, il ragionamento della commissione di ricorso su tale punto non sarebbe motivato.

122

Infine, non dimostrando né sotto quale aspetto i procedimenti in materia di aiuti di Stato e quelli del regolamento di base sono differenti né sotto quale aspetto siffatte differenze sarebbero talmente importanti da impedire nella specie un’applicazione analogica dei principi sanciti in materia di aiuti di Stato, la commissione di ricorso avrebbe violato il suo obbligo di motivazione.

123

L’UCVV e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

Giudizio del Tribunale

124

Si deve ricordare che l’obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che deve essere distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legittimità nel merito dell’atto controverso (sentenza della Corte 22 marzo 2001, causa C-17/99, Francia/Commissione, Racc. pag. I-2481, punto 35). Inoltre, è costante giurisprudenza che la motivazione richiesta dall’art. 253 deve fare apparire in maniera chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’autore dell’atto. Tale obbligo ha come duplice obiettivo quello di consentire, da un lato, agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato al fine di difendere i loro diritti e, dall’altro lato, al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione [sentenza della Corte 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I-395, punto 15; sentenze del Tribunale 6 aprile 2000, causa T-188/98, Kuijer/Consiglio, Racc. pag. II-1959, punto 36, e 3 dicembre 2003, causa T-16/02, Audi/UAMI (TDI), Racc. pag. II-5167, punto 88].

125

Nella specie, da tutto quanto sopra precede consegue che la decisione impugnata consente alla ricorrente di difendere i propri diritti e al Tribunale di esercitare il suo controllo. Del resto, la commissione di ricorso ha esaminato la legittimazione ad agire della ricorrente con riferimento alle asserite attività della cooperativa Anecoop (punto 3, quarto e quinto capoverso, della motivazione della decisione impugnata), a un’eventuale rappresentanza da parte della ricorrente dei produttori individuali di mandarini (punto 3, ottavo-decimo capoverso della motivazione della decisione impugnata) e a un’eventuale applicazione della giurisprudenza in materia di aiuti di Stato ai fatti della specie (punto 3, undicesimo capoverso, della motivazione della decisione impugnata). La commissione di ricorso ha esposto le ragioni per cui considerava che tali tre ipotesi non erano applicabili o erano insufficienti per accertare la legittimazione ad agire della ricorrente. Da ciò consegue che è infondata l’affermazione di quest’ultima seconda la quale la decisione impugnata è inficiata da motivazione sotto questo aspetto insufficiente.

126

Ad ogni modo, dalla giurisprudenza risulta che un ricorrente non ha alcun interesse legittimo all’annullamento per vizio di forma di una decisione nel caso in cui l’annullamento della decisione potrebbe dar luogo soltanto all’adozione di una nuova decisione identica, nella sostanza, a quella annullata (sentenza della Corte 6 luglio 1983, causa 117/81, Geist/Commissione, Racc. pag. 2191, punto 7; sentenze del Tribunale 18 dicembre 1992, causa T-43/90, Díaz García/Parlamento, Racc. pag. II-2619, punto 54, e TDI, cit., punto 97; v. ugualmente, in tal senso, sentenza del Tribunale 20 settembre 2000, causa T-261/97, Orthmann/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-181 e II-829, punti 33 e 35).

127

Nella specie e dall’analisi del secondo motivo (v. supra, punti 77-110 e 116-119) risulta che la ricorrente non ha dedotto alcun elemento tale da dimostrare che aveva la legittimazione ad agire ai sensi dell’art. 68 del regolamento di base e che, di conseguenza, l’annullamento della decisione impugnata per difetto di motivazione potrebbe dare unicamente luogo all’intervento di una nuova identica decisione. Pertanto, si deve considerare che la ricorrente non ha alcun legittimo interesse all’annullamento della decisione impugnata per un eventuale difetto di motivazione.

128

Il terzo motivo va quindi respinto.

129

Alla luce di quanto sopra considerato il ricorso deve essere respinto.

Sulle spese

130

Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, poiché è rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni sia dell’UCVV che dell’interveniente.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunidad Valenciana è condannata alle spese.

 

Forwood

Pelikánová

Papasavvas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 31 gennaio 2008.

Il cancelliere

E. Coulon

Il presidente

N.J. Forwood

Indice

 

Contesto normativo

 

Fatti

 

Conclusioni delle parti

 

In diritto

 

1. Sul primo motivo, che deduce la violazione degli artt. 49 e 50 del regolamento di esecuzione nonché dei principi di diligenza e di buona amministrazione

 

Sulla prima parte, che deduce la violazione dell’art. 49 del regolamento di esecuzione nonché dei principi di diligenza e di buona amministrazione

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio del Tribunale

 

Sulla seconda parte, che deduce la violazione dell’art. 50, del regolamento di esecuzione nonché dei principi di diligenza e di buona amministrazione

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio del Tribunale

 

2. Sul secondo motivo, che deduce la violazione della legittimazione ad agire della ricorrente

 

Sulla prima parte, che deduce che la ricorrente e i suoi membri sarebbero personalmente interessati dalla decisione di concessione

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio del Tribunale

 

Sulla seconda parte, che deduce la mancanza di tutela giurisdizionale

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio del Tribunale

 

3. Sul terzo motivo, che deduce l’inosservanza dell’obbligo di motivazione

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio del Tribunale

 

Sulle spese


( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

Top