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Document 62006TJ0050

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) del 12 dicembre 2007.
    Irlanda (T-50/06), Repubblica francese (T-56/06), Repubblica italiana (T-60/06), Eurallumina SpA (T-62/06) e Aughinish Alumina Ltd (T-69/06) contro Commissione delle Comunità europee.
    Aiuti di Stato - Direttiva 92/81/CEE - Accisa sugli oli minerali - Oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina - Esenzione concessa dalle autorità francesi, irlandesi e italiane - Aiuti nuovi - Aiuti esistenti - Obbligo di motivazione - Vizio dell’atto rilevato d’ufficio.
    Cause riunite T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 e T-69/06.

    Raccolta della Giurisprudenza 2007 II-00172*

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2007:383





    Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) 12 dicembre 2007 – Irlanda e a. / Commissione

    (cause riunite T‑50/06, T‑56/06, T‑60/06, T‑62/06 e T‑69/06)

    «Aiuti di Stato – Direttiva 92/81/CEE – Accisa sugli oli minerali – Oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina – Esenzione concessa dalle autorità francesi, irlandesi e italiane – Aiuti nuovi – Aiuti esistenti – Obbligo di motivazione – Vizio dell’atto rilevato d’ufficio»

    Aiuti concessi dagli Stati – Decisione con cui la Commissione accerta l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune – Decisione relativa ad un’esenzione dalle accise autorizzata dal Consiglio su proposta della Commissione conformemente alla direttiva 92/81 – Omesso esame di una possibile qualificazione come aiuto esistente – Difetto di motivazione [Artt. 88, nn. 1 e 2, CE e 253 CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 1, lett. b), lett. v); direttiva del Consiglio 92/81, art. 8, n. 4] (v. punti 52‑64)

    Oggetto

    Domande di annullamento della decisione della Commissione 7 dicembre 2005, 2006/323/CE, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente (GU 2006, L 119, pag. 12).

    Dispositivo

    1)

    Le cause T‑50/06, T‑56/06, T‑60/06, T‑62/06 e T‑69/06 sono riunite ai fini della sentenza.

    2)

    La decisione della Commissione 7 dicembre 2005, 2006/323/CE, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente, è annullata.

    3)

    Il ricorso nella causa T‑62/06 è respinto per il resto.

    4)

    La Commissione sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalle ricorrenti, comprese quelle attinenti al procedimento sommario nella causa T‑69/06 R.

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