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Document 62006TB0295

    Causa T-295/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 febbraio 2008 — Base/Commissione ( Ricorso di annullamento — Telecomunicazioni — Art. 7 della direttiva 2002/21/CE — Mercato all'ingrosso dei terminali di chiamata vocale sulle reti mobili individuali in Belgio — Significativo potere di mercato — Comunicazione di osservazioni da parte della Commissione — Atto non impugnabile — Assenza di incidenza diretta — Irricevibilità )

    GU C 107 del 26.4.2008, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.4.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 107/26


    Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 febbraio 2008 — Base/Commissione

    (Causa T-295/06) (1)

    («Ricorso di annullamento - Telecomunicazioni - Art. 7 della direttiva 2002/21/CE - Mercato all'ingrosso dei terminali di chiamata vocale sulle reti mobili individuali in Belgio - Significativo potere di mercato - Comunicazione di osservazioni da parte della Commissione - Atto non impugnabile - Assenza di incidenza diretta - Irricevibilità»)

    (2008/C 107/44)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Base NV (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti A. Verheyden, Y. Desmedt e F. Bimont)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: É. Gipponi Fournier, M. Shotter e K. Mojzesowicz, agenti)

    Oggetto

    Domanda di annullamento della decisione asseritamente contenuta nella comunicazione della Commissione 4 agosto 2006, indirizzata all'Institut belge des services postaux et des télécommunications e recante osservazioni, in applicazione dell'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») (GU L 108, pag. 33), su un progetto di decisione notificato da detto istituto (caso BE/2006/0433)

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è irricevibile.

    2)

    La Base NV sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

    3)

    La Mobistar SA e il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno le loro spese.


    (1)  GU C 310 del 16.12.2006.


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