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Document 62006TB0236

    Causa T-236/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 3 aprile 2008 — Landtag Schleswig-Holstein/Commissione (Ricorso di annullamento — Accesso ai documenti — Parlamento regionale — Difetto di legittimazione ad agire — Irricevibilità)

    GU C 142 del 7.6.2008, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.6.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 142/25


    Ordinanza del Tribunale di primo grado 3 aprile 2008 — Landtag Schleswig-Holstein/Commissione

    (Causa T-236/06) (1)

    (Ricorso di annullamento - Accesso ai documenti - Parlamento regionale - Difetto di legittimazione ad agire - Irricevibilità)

    (2008/C 142/45)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Landtag Schleswig-Holstein (Germania) (rappresentanti: S. Laskowski e J. Caspar)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e C. Ladenburger, agenti)

    Oggetto

    Domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 10 marzo e 23 giugno 2006 che rifiutano di accordare al ricorrente l'accesso al documento 22 marzo 2005, SEC(2005) 420, che contiene un esame giuridico del progetto di decisione quadro, in discussione al Consiglio, sulla conservazione dei dati trattati ed immagazzinati in rapporto alla fornitura di servizi di comunicazione elettronici accessibili al pubblico o di dati trasmessi attraverso reti di comunicazioni pubbliche, a fini di prevenzione, ricerca, segnalazione, perseguimento di delitti e contravvenzioni penali, ivi compreso il terrorismo

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è dichiarato irricevibile.

    2)

    Non occorre statuire sulle istanze d'intervento.

    3)

    Il Landtag Schleswig-Holstein sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione ad eccezione di quelle relative alle istanze d'intervento.

    4)

    Il Landtag Schleswig-Holstein, la Commissione, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese relative alle istanze d'intervento.


    (1)  GU C 261 del 28.10.2006.


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