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Document 62006TB0109

Causa T-109/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2007 — Vodafone España e Vodafone Group/Commissione ( Ricorso di annullamento — Direttiva 2002/21/CE — Comunicazione di osservazioni da parte della Commissione — Art. 7 della direttiva 2002/21 — Atto non impugnabile — Assenza di incidenza diretta — Irricivibilità )

GU C 51 del 23.2.2008, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 51/42


Ordinanza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2007 — Vodafone España e Vodafone Group/Commissione

(Causa T-109/06) (1)

(«Ricorso di annullamento - Direttiva 2002/21/CE - Comunicazione di osservazioni da parte della Commissione - Art. 7 della direttiva 2002/21 - Atto non impugnabile - Assenza di incidenza diretta - Irricivibilità»)

(2008/C 51/78)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Vodafone España, SA (Madrid, Spagna) e Vodafone Group plc (Newbury, Berkshire, Regno Unito) (rappresentanti: J. Flynn, QC, E. McKnight e K. Fountoukakos-Kyriakakos, solicitors)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Shotter e K. Mojzesowicz, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentante: sig. M. Muños Pérez, abogado del Estado)

Oggetto

Domanda di annullamento della pretesa decisione contenuta nella comunicazione della Commissione 30 gennaio 2006, indirizzata alla Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, ai sensi dell'art. 7, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33)

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La Vodafone España, SA e la Vodafone Group plc sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

3)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 131 del 3.6.2006.


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