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Document 62006TA0064

Causa T-64/06: Sentenza del Tribunale del 6 marzo 2012 — FLS Plast/Commissione ( «Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali in plastica — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Durata dell’infrazione — Ammende — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Proporzionalità — Responsabilità solidale — Principio del ne bis in idem» )

GU C 118 del 21.4.2012, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 118/22


Sentenza del Tribunale del 6 marzo 2012 — FLS Plast/Commissione

(Causa T-64/06) (1)

(Concorrenza - Intese - Settore dei sacchi industriali in plastica - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE - Durata dell’infrazione - Ammende - Gravità dell’infrazione - Circostanze attenuanti - Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo - Proporzionalità - Responsabilità solidale - Principio del ne bis in idem)

2012/C 118/35

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: FLS Plast A/S (Valby, Danimarca) (rappresentanti: K. Lasok, QC, poi M. Thill-Tayara, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, agente, assistito da M. Gray, barrister)

Oggetto

A titolo principale, domanda di annullamento parziale della decisione C(2005) 4634 def. della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali) e, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta dalla suddetta decisione alla ricorrente

Dispositivo

1)

La decisione C(2005) 4634 della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali) è annullata nella parte in cui dichiara la FLS Plast A/S responsabile dell’infrazione unica e continuata prevista al suo articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo compreso tra il 31 dicembre 1990 ed il 31 dicembre 1991.

2)

L’importo del pagamento di cui la FLS Plast è solidalmente responsabile ai sensi dell’articolo 2, lettera f), della decisione C(2005) 4634 è fissato in EUR 14,45 milioni.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La Commissione europea e la FLS Plast sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 96 del 22.4.2006.


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