EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006TA0053

Causa T-53/06: Sentenza del Tribunale del 6 marzo 2012 — UPM-Kymmene/Commissione ( «Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali in plastica — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Durata dell’infrazione — Infrazione unica e continuata — Ammende — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Ruolo passivo dell’impresa — Proporzionalità» )

GU C 118 del 21.4.2012, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 118/21


Sentenza del Tribunale del 6 marzo 2012 — UPM-Kymmene/Commissione

(Causa T-53/06) (1)

(Concorrenza - Intese - Settore dei sacchi industriali in plastica - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE - Durata dell’infrazione - Infrazione unica e continuata - Ammende - Gravità dell’infrazione - Circostanze attenuanti - Ruolo passivo dell’impresa - Proporzionalità)

2012/C 118/34

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: UPM-Kymmene Oyj (Helsinki, Finlandia) (rappresentanti: inizialmente B. Amory, E. Friedel e F. Bimont, poi B. Amory, E. Friedel, F. Bimont e F. Amato, infine B. Amory, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, agente, assistito da M. Gray, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2005) 4634 def. della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali)

Dispositivo

1)

La decisione C(2005) 4634 della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali) è annullata nella parte in cui dichiara l’UPM-Kymmene Oyj responsabile dell’infrazione unica e continuata prevista al suo articolo 1, paragrafo 1, per il periodo anteriore al 10 ottobre 1995.

2)

L’importo dell’ammenda inflitta dall’articolo 2, lettera j), della suddetta è fissato in EUR 50,7 milioni.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La Commissione europea e l’UPM-Kymmene sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 86 dell’8.4.2006.


Top