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Document 62006CO0150

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 13 marzo 2007.
Arizona Chemical BV, Eastman Belgium BVBA e Cray Valley Iberica SA contro Commissione delle Comunità europee.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Direttiva 67/548/CEE - Rifiuto di declassificare la colofonia come sostanza pericolosa - Ricorso di annullamento - Atto non impugnabile - Violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Ricorso per risarcimento danni - Ricorso manifestamente infondato.
Causa C-150/06 P.

Raccolta della Giurisprudenza 2007 I-00039*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:164





Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 13 marzo 2007 – Arizona Chemical e altri / Commissione

(Causa C‑150/06 P)

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Direttiva 67/548/CEE – Rifiuto di declassificare la colofonia come sostanza pericolosa – Ricorso di annullamento – Atto non impugnabile – Violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Ricorso per risarcimento danni – Ricorso manifestamente infondato»

1.                     Ricorso di annullamento – Ricorso proposto contro una decisione di rifiuto di revocare o modificare un atto anteriore (Art. 230 CE) (v. punti 22‑24)

2.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 40‑41)

3.                     Procedura – Atto di ricorso – Requisiti di forma [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)] (v. punti 45‑46)

4.                     Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Motivi – Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo – Motivo inconferente (v. punto 47)

Oggetto

Ricorso contro l’ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 14 dicembre 2005, causa T–369/03, Arizona Chemical e a./Commissione, con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 20 agosto 2003, D(2003) 430245, che ha respinto la domanda della ricorrente diretta a eliminare la colofonia dall’elenco delle sostanze pericolose contenuto nell’allegato I della direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196, pag. 1)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Arizona Chemical BV, Eastman Belgium BVBA e Cray Valley Iberica, SA sono condannate alle spese.

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