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Document 62006CJ0240

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 ottobre 2007.
    Fortum Project Finance SA.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Korkein hallinto-oikeus - Finlandia.
    Art. 56, n. 1, CE - Direttiva 69/335/CEE - Art. 12, n. 1, lett. a) e c) - Deroga al divieto di doppia imposizione dei conferimenti - Conferimento, in forma di azioni, ad una società stabilita in un altro Stato membro - Scambio di azioni - Imposta sulle cessioni di beni.
    Causa C-240/06.

    Raccolta della Giurisprudenza 2007 I-09413

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:636

    Causa C-240/06

    Procedimento promosso da

    Fortum Project Finance SA

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus)

    «Art. 56, n. 1, CE — Direttiva 69/335/CEE — Art. 12, n. 1, lett. a) e c) — Deroga al divieto di doppia imposizione dei conferimenti — Conferimento, in forma di azioni, ad una società stabilita in un altro Stato membro — Scambio di azioni — Imposta sulle cessioni di beni»

    Conclusioni dell’avvocato generale Y. Bot, presentate il 5 luglio 2007 

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) 25 ottobre 2007 

    Massime della sentenza

    Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Imposta sui conferimenti gravante sulle società di capitali

    [Direttiva del Consiglio 69/335, art. 12, n. 1, lett. a) e c)]

    La direttiva 69/335, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, deve essere interpretata nel senso che il suo art. 12, n. 1, lett. c), non si applica al prelievo di un’imposta, come l’imposta finlandese di trasferimento patrimoniale, qualora valori mobiliari vengano ceduti a titolo di conferimenti ad una società di capitali che in contropartita di tale cessione rimette azioni proprie di nuova emissione. La riscossione di una tale imposta è autorizzata ai sensi dell’art. 12, n. 1, lett. a), della suddetta direttiva.

    Mentre le lett. a) e b) dell’art. 12, n. 1, della direttiva 69/335 riguardano categorie specifiche di beni, e cioè, da una parte, i valori mobiliari e, dall’altra, i beni immobili e le aziende commerciali, la lett. c) dello stesso art. 12, n. 1, si applica ad un complesso di beni, cioè i «beni di qualsiasi natura» e, inoltre, assoggetta la riscossione delle imposte di trasferimento alla condizione che il trasferimento di tali beni sia «remunerato altrimenti che con quote sociali». Pertanto, secondo il principio dell’effetto utile, la nozione di «beni di qualsiasi natura» che compare all’art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335 può estendersi solo ai beni di natura diversa da quelli che sono menzionati in tale art. 12, n. 1, lett. a) e b), cioè, rispettivamente, i «valori mobiliari» e i «beni immobili o aziende commerciali». Infatti, l’interpretazione dell’art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335 nel senso che esso si riferisce ai «beni di qualsiasi natura», compresi quelli di cui alle lett. a) e b) dello stesso art. 12, n. 1, avrebbe la conseguenza di assorbire totalmente le ipotesi contenute in tali lettere, per cui l’esistenza di queste non avrebbe alcun senso né alcuna utilità.

    (v. punti 37-39, 43 e dispositivo)







    SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

    25 ottobre 2007 (*)

    «Art. 56, n. 1, CE – Direttiva 69/335/CEE – Art. 12, n. 1, lett. a) e c) – Deroga al divieto di doppia imposizione dei conferimenti – Conferimento, in forma di azioni, ad una società stabilita in un altro Stato membro – Scambio di azioni – Imposta sulle cessioni di beni»

    Nel procedimento C‑240/06,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia), con decisione 26 maggio 2006, pervenuta in cancelleria il 29 maggio 2006, nella causa promossa da

    Fortum Project Finance SA,

    LA CORTE (Prima Sezione),

    composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič (relatore) ed E. Levits, giudici,

    avvocato generale: sig. Y. Bot

    cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 19 aprile 2007,

    considerate le osservazioni presentate:

    –       per la Fortum Project Finance SA, dai sigg. M. Tunturi e T. Kanervo, asiamiehet;

    –       per il governo finlandese, dalla sig.ra E. Bygglin e dal sig. J. Heliskoski, in qualità di agenti;

    –       per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra V. Jackson, in qualità di agente, assistita dal sig. R. Hill, barrister;

    –       per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. R. Lyal e P. Aalto, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 luglio 2007,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 56, n. 1, CE, e 12, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25), come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE (GU L 156, pag. 23; in prosieguo: la «direttiva 69/335»).

    2       Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Fortum Project Finance SA (in prosieguo: la «Fortum Project Finance»), società di diritto lussemburghese, e l’Uudenmaan verovirasto (ufficio imposte di Uusimaa, Finlandia), riguardante l’assoggettamento all’imposta finlandese di trasferimento patrimoniale (varainsiirtovero; in prosieguo: l’«imposta di trasferimento patrimoniale») della totalità della partecipazione che la Fortum Oyj (in prosieguo: la «Fortum»), società di diritto finlandese, detiene nel capitale della Fortum Heat and Gas Oy (in prosieguo: la «Fortum Heat and Gas»), altra società di diritto finlandese, e che essa avrebbe ceduto quale conferimento alla Fortum Project Finance, la quale, in contropartita di tale cessione, avrebbe effettuato una nuova emissione di azioni proprie.

     Contesto normativo

     La normativa comunitaria

    3       L’art. 56, n. 1, CE stabilisce:

    «Nell’ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri (…)».

    4       La direttiva 69/335, come risulta dal primo e dal secondo ‘considerando’, intende promuovere la libera circolazione dei capitali, libertà fondamentale considerata essenziale per la creazione di un mercato interno. A tal fine essa mira ad eliminare gli ostacoli fiscali nel settore della raccolta di capitali, in particolare per quanto riguarda i conferimenti in società, cioè i conferimenti effettuati dai soci o dagli azionisti alle loro società di capitali.

    5       A tale scopo, gli artt. 1-9 della direttiva 69/335 prevedono la riscossione di un’imposta armonizzata sui conferimenti in società (in prosieguo: l’«imposta sui conferimenti»).

    6       L’art. 4, n. 1, di tale direttiva stabilisce l’elenco delle operazioni assoggettate all’imposta sui conferimenti, tra cui figura, alla lett. c), «l’aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura».

    7       Secondo l’art. 7 di tale direttiva, una siffatta operazione di conferimento di beni può essere assoggettata ad un’aliquota unica non superiore all’1%.

    8       L’art. 10 della direttiva 69/335 dispone che, oltre all’imposta sui conferimenti, gli Stati membri non applicano, per quanto concerne le società, associazioni o persone giuridiche che perseguono scopi di lucro, nessuna altra imposizione, sotto qualsiasi forma, in particolare per le operazioni previste dall’art. 4 di tale direttiva.

    9       A norma dell’art. 11 della direttiva 69/335

    «Gli Stati membri non sottopongono ad alcuna imposizione, sotto qualsiasi forma:

    a)       la creazione, l’emissione, l’ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura, nonché di certificati di tali titoli, quale che sia il loro emittente;

    b)       i prestiti, ivi comprese le rendite, contratti sotto forma di emissione di obbligazioni o di altri titoli negoziabili, quale che sia il loro emittente, e tutte le formalità ad essi relative, nonché la creazione, l’emissione, l’ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di tali obbligazioni o di altri titoli negoziabili».

    10     Tuttavia l’art. 12, n. 1, della direttiva 69/335 precisa che, in deroga alle disposizioni degli artt. 10 e 11 di quest’ultima, gli Stati membri possono applicare:

    «a)      imposte sui trasferimenti di valori mobiliari, riscosse forfettariamente o no;

    b)      imposte di trasferimento, ivi comprese le tasse di pubblicità fondiaria, sul conferimento ad una società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro, di beni immobili o di aziende commerciali situati sul loro territorio;

    c)      imposte di trasferimento sui beni di qualsiasi natura che sono oggetto di un conferimento ad una società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro, nella misura in cui il trasferimento di tali beni è remunerato altrimenti che con quote sociali;

    (…)».

     La normativa nazionale

    11     Ai sensi dell’art. 15 della legge finlandese relativa all’imposta di trasferimento patrimoniale [varainsiirtoverolaki (931/1996)], in caso di cessione del diritto di proprietà su valori mobiliari, il cessionario deve versare un’imposta allo Stato.

    12     In forza dell’art. 20, n. 1, della suddetta legge, l’imposta sulla cessione di valori mobiliari è pari all’1,6% del prezzo d’acquisto o, altrimenti, del valore della contropartita.

    13     A norma dell’art. 9, punto 1, n. 1, della legge finlandese relativa all’imposta sul reddito [tuloverolaki (1535/1992)], del 30 dicembre 1992, il soggetto passivo è la persona fisica o giuridica, la comunità di scopo oppure un’eredità domiciliata o aperta in Finlandia durante l’esercizio fiscale, per tutti i redditi percepiti in Finlandia o all’estero.

    14     Lo Stato finlandese non percepisce alcuna imposta sui conferimenti nel senso di cui alla direttiva 69/335.

     Causa principale e questione pregiudiziale

    15     La Fortum avrebbe ceduto la totalità della partecipazione che deteneva nel capitale della Fortum Heat and Gas alla Fortum Project Finance. Quest’ultima, dopo aver aumentato il suo capitale sociale di un importo uguale alle azioni ricevute, avrebbe emesso nuove azioni a favore della Fortum.

    16     In seguito a tale operazione, la Fortum Project Finance avrebbe dovuto versare nel Lussemburgo, sul capitale acquisito attraverso lo scambio di azioni, un’imposta sui conferimenti dell’1%.

    17     La Fortum Project Finance, poiché non era sicura di essere assoggettata anche all’imposta di trasferimento patrimoniale in relazione a tale acquisizione, ha investito della questione l’Uudenmaan verovirasto, che ha adottato una decisione preliminare (in prosieguo: la «decisione preliminare»), in cui ha confermato che tale società avrebbe dovuto versare la suddetta imposta in misura pari all’1,6% del valore delle azioni della Fortum Heat and Gas che essa avrebbe ricevuto a titolo di conferimento.

    18     La Fortum Project Finance ha chiesto l’annullamento di tale decisione dinanzi allo Helsingin hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki). In particolare essa fa valere che l’assoggettamento all’imposta di trasferimento patrimoniale avrebbe l’effetto di applicare una doppia imposizione all’acquisizione di capitali, il che sarebbe contrario all’art. 56, n. 1, CE nonché alla direttiva 69/335.

    19     Su richiesta dello Helsingin hallinto-oikeus, il Ministero delle Finanze finlandese ha emesso un parere in cui ha dichiarato, da un lato, che la direttiva 69/335 non impedisce agli Stati membri di riscuotere un’imposta al momento della cessione del diritto di proprietà su valori mobiliari e, dall’altro lato, che uno scambio di azioni implica una cessione, che è colpita dall’imposta summenzionata. Tale giudice aggiunge che il campo di applicazione dell’art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva in parola è rigorosamente circoscritto secondo le sentenze 11 dicembre 1997, causa C-42/96, Immobiliare SIF (Racc. pag. I-7089), e 17 dicembre 1998, causa C-236/97, Codan (Racc. pag. I-8679).

    20     La Fortum Project Finance ha sostenuto in una memoria di replica che la citata sentenza Codan non riguardava né il campo di applicazione dell’art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335 né la questione dei conferimenti. Per quanto riguarda la citata sentenza Immobiliare SIF, essa afferma che la circostanza che l’imposta sia espressa in percentuale non costituisce di per sé una prova inconfutabile della sua natura fiscale.

    21     Lo Helsingin hallinto-oikeus ha respinto il ricorso della Fortum Project Finance e ha giudicato che l’imposta di trasferimento patrimoniale, che si sarebbe applicata non alla sottoscrizione di azioni da parte della Fortum nell’ambito dell’emissione realizzata dalla Fortum Project Finance e all’aumento di capitale sociale, ma alla cessione di azioni della Fortum Heat and Gas, non può di conseguenza essere considerata contraria all’art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335.

    22     Tale giudice ha ritenuto che, dato che l’imposizione delle cessioni di beni si applicherà alla cessione di azioni e non al trasferimento di capitali da uno Stato membro ad un altro, tale imposta non deve essere considerata contraria all’art. 56, n. 1, CE e che non vi era motivo di modificare la decisione preliminare.

    23     Nel suo ricorso in cassazione, la Fortum Project Finance ha chiesto al giudice del rinvio di annullare la sentenza dello Helsingin hallinto-oikeus e di dichiarare che l’imposta di trasferimento patrimoniale non si applica alle azioni ch’essa avrebbe ricevuto in pagamento di un prezzo di sottoscrizione.

    24     Il giudice del rinvio ritiene che la decisione che emetterà nella causa principale richieda un’interpretazione degli artt. 56, n. 1, CE e 12, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335.

    25     Pertanto il Korkein hallinto-oikeus (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se l’art. 56 CE e l’art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335/CEE (…) vadano interpretati nel senso che ostano al prelievo di un’imposta di trasferimento patrimoniale (…) allorché valori mobiliari vengono ceduti nella maniera esposta supra quali conferimenti ad una società per azioni che rimette in contropartita azioni proprie di nuova emissione».

     Sulla questione pregiudiziale

    26     Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 56, n. 1, CE e l’art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335 ostino alla riscossione di un’imposta, come l’imposta di trasferimento patrimoniale, qualora valori mobiliari siano ceduti quali conferimenti ad una società per azioni che in contropartita della cessione rimette azioni proprie di nuova emissione.

    27     Occorre anzitutto rilevare che nella fattispecie non è necessario interpretare l’art. 56, n. 1, CE, poiché la legge relativa all’imposta di trasferimento patrimoniale prevede regole di imposizione identiche per le cessioni di valori mobiliari realizzate in ambito nazionale e per le cessioni transfrontaliere, per cui tale disposizione non ha, per quanto si può dedurre dal fascicolo presentato alla Corte, effetti discriminatori diretti o indiretti.

    28     Per quanto riguarda poi l’applicazione della direttiva 69/335 nella presente causa, il governo del Regno Unito sostiene, in via preliminare, che un’operazione come quella di cui alla causa principale non rientra nel campo di applicazione di tale direttiva in quanto essa riguarda solo le operazioni di raccolta di capitali che rafforzano la potenza economica dei partecipanti. Orbene, nella fattispecie, lo scambio di azioni di cui trattasi non avrebbe dato luogo ad un simile rafforzamento del gruppo Fortum considerato nel suo complesso.

    29     Tale argomento non può tuttavia essere accolto. Infatti, poiché l’operazione considerata consiste in un aumento di capitale in seguito ad un conferimento di azioni, essa rientra chiaramente nel disposto dell’art. 4, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335, che assoggetta all’imposta sui conferimenti l’aumento del capitale sociale di una società per mezzo del conferimento di beni di qualsiasi natura senza alcun riferimento agli effetti economici che tale operazione produce per coloro che vi partecipano.

    30     Così, nella sentenza 30 marzo 2006, causa C-46/04, Aro Tubi Trafilerie (Racc. pag. I-3009), la Corte ha avuto modo di definire l’«aumento del capitale sociale» ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335 come un aumento formale del capitale sociale per mezzo dell’emissione di nuove quote sociali, oppure dell’aumento del valore nominale delle quote sociali esistenti (punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

    31     Poiché la direttiva 69/335 è applicabile ad un’operazione come quella di cui alla causa principale, tale operazione sarebbe assoggettata nel Lussemburgo al pagamento di un’imposta sui conferimenti. Occorre quindi verificare se le autorità fiscali finlandesi possono riscuotere anche l’imposta di trasferimento patrimoniale o se, al contrario, la riscossione della medesima sarebbe, come sostengono la Fortum Project Finance e la Commissione delle Comunità europee, vietata ai sensi dell’art. 12, n. 1, lett. c), di tale direttiva.

    32     A tale proposito, i governi finlandese e del Regno Unito sostengono che l’imposizione di cui alla causa principale sarebbe ammessa ai sensi della lett. a) del detto art. 12, n. 1, che si applicherebbe a imposte percepite sul trasferimento di valori mobiliari, come le azioni. Secondo tali governi l’art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335 dovrebbe essere inteso nel senso che esso si applica a imposte che colpiscono il trasferimento di beni diversi da quelli compresi nell’art. 12, n. 1, lett. a) o b), di tale direttiva, cioè beni che non costituiscono né valori mobiliari né beni immobili o aziende commerciali. A sostegno di tale argomento, i detti governi invocano le citate sentenze Codan e Immobiliare SIF, in cui la Corte, in circostanze simili a quelle della causa principale, non ha interpretato l’art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335, ma ha interpretato rispettivamente le lett. a) e b) di tale disposizione.

    33     La Commissione, sostenuta su tale punto dalla Fortum Project Finance, afferma al contrario che l’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva 69/335 costituisce la regola base in materia di imposizione sul trasferimento di valori mobiliari, mentre l’art. 12, n. 1, lett. c), della medesima direttiva fissa una regola più precisa riguardante l’imposizione dei trasferimenti di valori mobiliari e di altri attivi effettuati ad una società quale conferimento. Le citate sentenze Immobiliare SIF, e Codan non consentirebbero di rimettere in discussione tale esame, nei limiti in cui la Corte non ha, in tali sentenze, interpretato la lett. c) dell’art. 12, n. 1, della direttiva 69/335.

    34     L’argomento della Commissione e della Fortum Project Finance non può essere accolto.

    35     Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, la questione essenziale, nell’ambito del presente rinvio pregiudiziale, è quella di stabilire se l’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva 69/335 autorizzi gli Stati membri a tassare i trasferimenti di valori mobiliari anche nel caso in cui la società destinataria di tali valori rimetta azioni proprie in contropartita, e se a ciò non osti l’art. 12, n. 1, lett. c), della medesima direttiva. In altre parole, si tratta di stabilire se la lett. a) dell’art. 12, n. 1, della direttiva 69/335 debba essere considerata come una disposizione speciale rispetto alla lett. c) dello stesso art. 12, n. 1, per cui la prima disposizione prevale sulla seconda nelle situazioni che essa mira specificamente a disciplinare.

    36     A tale proposito, occorre anzitutto ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, quando una norma di diritto comunitario è suscettibile di più interpretazioni, occorre dare priorità a quella idonea a salvaguardare il suo effetto utile (sentenza 24 febbraio 2000, causa C-434/97, Commissione/Francia, Racc. pag. I-1129, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

    37     Orbene, occorre rilevare che, mentre le lett. a) e b) dell’art. 12, n. 1, della direttiva 69/335 riguardano categorie specifiche di beni, e cioè, da una parte, i valori mobiliari e, dall’altra, i beni immobili e le aziende commerciali, la lett. c) dello stesso art. 12, n. 1, si applica ad un complesso di beni, cioè i «beni di qualsiasi natura» e, inoltre, assoggetta la riscossione delle imposte di trasferimento alla condizione che il trasferimento di tali beni sia «remunerato altrimenti che con quote sociali».

    38     Pertanto, secondo il principio dell’effetto utile richiamato al punto 36 della presente sentenza, la nozione di «beni di qualsiasi natura» che compare all’art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335 può estendersi solo ai beni di natura diversa da quelli che sono menzionati in tale art. 12, n. 1, lett. a) e b), cioè, rispettivamente, i «valori mobiliari» e i «beni immobili o aziende commerciali».

    39     Infatti, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, il fatto d’interpretare l’art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335 nel senso che esso si riferisce ai «beni di qualsiasi natura», compresi quelli di cui alle lett. a) e b), dello stesso art. 12, n. 1, avrebbe la conseguenza di assorbire totalmente le ipotesi contenute in tali lettere, per cui l’esistenza di queste non avrebbe alcun senso né alcuna utilità.

    40     Occorre quindi constatare che, in una situazione come quella di cui alla causa principale, in cui si tratta, da un lato, del trasferimento di valori mobiliari e, dall’altro, della remunerazione di essi con quote sociali, l’art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335 non osta alla riscossione di un’imposta, come l’imposta di trasferimento patrimoniale.

    41     Per contro, l’operazione di cui si discute nella causa principale è compresa nel campo di applicazione dell’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva 69/335, cosicché la riscossione dell’imposta di trasferimento patrimoniale, nel caso di specie, rientrerebbe in tale disposizione.

    42     D’altra parte, per le ragioni esposte dall’avvocato generali ai paragrafi 67-70 delle sue conclusioni, tale interpretazione è conforme alla citata sentenza Codan, in cui la Corte ha giudicato che, in circostanze identiche a quelle di cui alla causa principale, l’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva 69/335 permette di riscuotere in caso di trasferimento di azioni un’imposta aggiuntiva rispetto all’imposta sui conferimenti applicabile in seguito all’aumento del capitale sociale.

    43     Alla luce di tutto quanto precede, occorre risolvere la questione proposta dichiarando che la direttiva 69/335 deve essere interpretata nel senso che l’art. 12, n. 1, lett. c), di quest’ultima non si applica al prelievo di un’imposta, come l’imposta di trasferimento patrimoniale, qualora valori mobiliari vengano ceduti quali conferimenti ad una società di capitali che in contropartita di tale cessione rimette azioni proprie di nuova emissione. La riscossione di una tale imposta è autorizzata ai sensi dell’art. 12, n. 1, lett. a), della suddetta direttiva.

     Sulle spese

    44     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

    Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

    La direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, deve essere interpretata nel senso che il suo art. 12, n. 1, lett. c), non si applica al prelievo di un’imposta, come l’imposta finlandese di trasferimento patrimoniale (varainsiirtovero), qualora valori mobiliari vengano ceduti a titolo di conferimenti ad una società di capitali che in contropartita di tale cessione rimette azioni proprie di nuova emissione. La riscossione di una tale imposta è autorizzata ai sensi dell’art. 12, n. 1, lett. a), della suddetta direttiva.

    Firme


    * Lingua processuale: il finlandese.

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