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Document 62006CJ0066

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 novembre 2008.
    Commissione delle Comunità europee contro Irlanda.
    Inadempimento di uno Stato - Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell’impatto ambientale dei progetti - Autorizzazioni concesse senza valutazione.
    Causa C-66/06.

    Raccolta della Giurisprudenza 2008 I-00158*

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:637





    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 novembre 2008 – Commissione / Irlanda

    (causa C‑66/06)

    «Inadempimento di uno Stato – Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell’impatto ambientale dei progetti – Autorizzazioni concesse senza valutazione»

    1.                     Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma [Regolamento di procedura della Corte, art. 38, n. 1, lett. c)] (v. punti 30‑31)

    2.                     Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 85/337 (Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, artt. 2, n. 1, e 4, n. 2, e allegati II, punto 1, lett. a)‑c), e III) (v. punto 85, dispositivo 1)

    3.                     Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte –Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 91)

    4.                     Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 85/337 (Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, artt. 2, n. 1, e 4, n. 2, e allegati II, punto 1, lett. f), e III) (v. punti 93, 95, dispositivo 1)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 2, n. 1 e 4, nn. 2‑4 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5) – Autorizzazioni concesse senza valutazione.

    Dispositivo

    1)

    Non avendo adottato, ai sensi degli artt. 2, n. 1 e 4, nn. 2‑4 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 3 marzo 1997, 97/11/CE, tutte le disposizioni necessarie affinché, prima della concessione di un’autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un forte impatto ambientale e rientranti nelle categorie di progetti menzionate all’allegato II, punto 1, lett. a)‑c) e f) di tale direttiva siano sottoposti ad una procedura d’autorizzazione e ad una valutazione del loro impatto a tale riguardo, ai sensi degli artt. 5‑10 della suddetta direttiva, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della stessa direttiva.

    2)

    L’Irlanda è condannata alle spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee.

    3)

    La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese.

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