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Document 62006CJ0056

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 giugno 2007.
    Euro Tex Textilverwertung GmbH contro Hauptzollamt Duisburg.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Düsseldorf - Germania.
    Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri e la Repubblica di Polonia - Nozione di "prodotti originari" - Indumenti usati.
    Causa C-56/06.

    Raccolta della Giurisprudenza 2007 I-04859

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:347

    Causa C-56/06

    Euro Tex Textilverwertung GmbH

    contro

    Hauptzollamt Duisburg

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf)

    «Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri e la Repubblica di Polonia — Nozione di “prodotti originari” — Indumenti usati»

    Conclusioni dell’avvocato generale E. Sharpston, presentate il 25 gennaio 2007 

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 giugno 2007 

    Massime della sentenza

    Accordi internazionali — Accordo di associazione Comunità-Polonia — Prodotti originari della Comunità

    [Accordo di associazione Comunità-Polonia, protocollo n. 4, art. 7, n. 1, lett. b)]

    Poiché l’art. 7, n. 1, lett. b), del protocollo n. 4 dell’Accordo di associazione Comunità-Polonia, come modificato dalla decisione n. 1/97 del Consiglio di associazione istituito con tale accordo, non permette di operare una distinzione tra le operazioni semplici e quelle più complesse di assortimento, operazioni di assortimento di indumenti e altri prodotti tessili usati che si svolgono in più fasi rientrano nella nozione di operazione semplice di assortimento ai sensi della suddetta disposizione.

    (v. punto 33 e dispositivo)








    SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

    14 giugno 2007 (*)

    «Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri e la Repubblica di Polonia – Nozione di “prodotti originari” – Indumenti usati»

    Nel procedimento C‑56/06,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania), con ordinanza 31 gennaio 2006, pervenuta in cancelleria il 2 febbraio 2006, nella causa tra

    Euro Tex Textilverwertung GmbH

    e

    Hauptzollamt Duisburg,

    LA CORTE (Prima Sezione),

    composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen, A. Tizzano (relatore), A. Borg Barthet ed E. Levits, giudici,

    avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

    cancelliere: sig. R. Grass

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    –       per la Euro Tex Textilverwertung GmbH, dall’avv. A. Gläser, Rechtsanwalt;

    –       per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra J. Hottiaux e dal sig. B. Schima, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 gennaio 2007,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’Accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall’altra, approvato con decisione del Consiglio e della Commissione 13 dicembre 1993, 93/743/Euratom, CECA, CE (GU L 348, pag. 1; in prosieguo: l’«accordo di associazione»), più in particolare dell’art. 7, n. 1, lett. b), del protocollo n. 4 di tale accordo, come modificato dalla decisione n. 1/97 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall’altra, del 30 giugno 1997 (GU L 221, pag. 1; in prosieguo: il «protocollo n. 4»).

    2       Tale domanda è stata presentata nell’ambito della controversia tra la società Euro Tex Textilverwertung GmbH (in prosieguo: la «Euro Tex») e lo Hauptzollamt Duisburg (ufficio doganale di Duisburg; in prosieguo: lo «Hauptzollamt») riguardo all’esattezza delle prove dell’origine fornite ai fini dell’esportazione di prodotti tessili usati verso la Polonia.

     Normativa comunitaria

    3       Il protocollo n. 4 definisce la nozione di «prodotti originari» e contiene disposizioni in materia di cooperazione amministrativa.

    4       L’art. 2, n. 1, del protocollo n. 4 dispone quanto segue:

    «Ai fini dell’applicazione dell’Accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:

    a)      i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell’articolo 5 del presente protocollo;

    b)      i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6 del presente protocollo;

    (…)».

    5       L’art. 6 di tale protocollo prevede:

    «1.      Ai fini dell’articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell’elenco dell’allegato II.

    (...)

    3.      I paragrafi 1 e 2 si applicano, fatte salve le disposizioni dell’articolo 7».

    6       Infine a norma dell’art. 7 del protocollo n. 4:

    «1.      Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell’articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

    (...)

    b)      le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

    (...)».

    7       Va segnalato che il suddetto art. 7 è stato modificato, con effetto dal 1° gennaio 2001, dalla decisione n. 4/2000 del Consiglio di associazione UE‑Polonia, del 29 dicembre 2000, che modifica il protocollo n. 4 dell’accordo Europa‑Polonia relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU 2001, L 19, pag. 29; in prosieguo: il «protocollo n. 4 modificato»).

    8       L’art. 7, n. 1, lett. j), del protocollo n. 4 modificato, che sostituisce parzialmente l’art. 7, n. 1, lett. b), del protocollo n. 4, non fa più riferimento a «semplici operazioni» e, al posto di queste ultime, ha per oggetto unicamente «il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l’assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli)».

     Controversia nella causa principale e questione pregiudiziale

    9       Dalla decisione del giudice a quo emerge che, all’epoca dei fatti, la Euro Tex gestiva un’impresa riconosciuta che si occupava della raccolta, del trasporto e del trattamento di indumenti e altri prodotti tessili.

    10     Gli articoli depositati dal pubblico in contenitori collocati per strada venivano sottoposti in seguito ad operazioni di selezione e assortimento che si svolgevano in più fasi. Gli articoli ritenuti idonei ad essere ancora indossati erano oggetto di una selezione progressiva secondo una serie di criteri. I dipendenti della Euro Tex incaricati di tali operazioni di selezione e assortimento avevano segnatamente il compito di selezionare prioritariamente articoli particolarmente «alla moda» in funzione delle esigenze della clientela.

    11     Nel corso del 1998 e del 1999 la Euro Tex ha consegnato a commercianti al dettaglio in Polonia prodotti tessili già selezionati e assortiti. Al fine di provare che essi avevano un carattere «originario» ai sensi del regime doganale preferenziale istituito dall’accordo di associazione, la Euro Tex ha apposto sulle fatture commerciali dichiarazioni di origine delle merci consegnate o ha presentato certificati di circolazione delle merci EUR.1.

    12     In seguito ad un controllo nei locali della Euro Tex, effettuato su richiesta dell’amministrazione polacca, lo Hauptzollamt ha accertato con decisione 19 luglio 2001 che tale impresa non era in grado di provare l’origine dei prodotti. Le autorità tedesche hanno inoltre ritirato i certificati di circolazione delle merci EUR.1 e dichiarato che avrebbero informato le autorità polacche dei risultati della verifica in loco.

    13     Tale decisione è stata oggetto di un reclamo della Euro Tex presso lo Hauptzollamt, il quale l’ha però respinto come infondato con decisione 30 giugno 2002. Con tale decisione lo Hauptzollamt ha segnatamente concluso che non erano soddisfatti i presupposti di cui al protocollo n. 4 per considerare i prodotti tessili usati, destinati ad essere ancora indossati, come interamente ottenuti nella Comunità. La decisione precisa inoltre che le operazioni di selezione e assortimento effettuate nel caso di specie costituivano solo un trattamento minimo non incidente sull’origine di tali prodotti.

    14     La Euro Tex ha quindi proposto un ricorso dinanzi al Finanzgericht Düsseldorf al fine di far constatare l’illegittimità dell’avviso inviato dallo Hauptzollamt alle autorità doganali polacche, per informarle dell’inesattezza delle dichiarazioni e dei certificati di origine in questione.

    15     Il Finanzgericht Düsseldorf, nutrendo dubbi sull’interpretazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del protocollo n. 4, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se le operazioni di assortimento dettagliatamente illustrate nell’ordinanza eccedano quelle rientranti nella nozione di semplice operazione di assortimento ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del protocollo n. 4».

    16     I dubbi del Finanzgericht Düsseldorf sono originati in particolare dalle differenze che sussisterebbero tra varie versioni linguistiche del protocollo n. 4. Infatti, secondo il giudice nazionale, talune versioni linguistiche del protocollo suggerirebbero l’esistenza di una distinzione tra operazioni di assortimento semplici e operazioni di assortimento complesse, mentre altre versioni sembrerebbero indicare che tutte le operazioni di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), del suddetto protocollo sono per definizione «semplici».

    17     Così, ad esempio, mentre la versione tedesca dell’art. 7, n. 1, lett. b), del protocollo n. 4 si riferisce a «einfaches Entstauben, Sieben, Aussondern, Einordnen, Sortieren (einschließlich des Zusammenstellens von Sortimenten)» e la versione francese alle «opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises)», dal canto suo la versione inglese di tale disposizione riguarda «simple operations consisting of removal of dust, sifting or screening, sorting, classifying, matching (including the making-up of sets of articles)».

     Sulla questione pregiudiziale

    18     Con la sua questione pregiudiziale il giudice nazionale chiede in sostanza se occorra operare, alla luce delle disposizioni del protocollo n. 4, una distinzione tra le operazioni semplici e quelle più complesse di assortimento. Le prime sarebbero, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del protocollo n. 4, lavorazioni o trasformazioni insufficienti a conferire ad una merce il «carattere originario», mentre le seconde potrebbero costituire lavorazioni o trasformazioni sufficienti ad attribuire tale qualità a norma dell’art. 6 di tale protocollo. Nell’ipotesi in cui si possa operare una distinzione siffatta, il Finanzgericht Düsseldorf intende accertare se operazioni di assortimento come quelle effettuate dalla Euro Tex rientrino nella seconda categoria, cioè quella delle operazioni più complesse.

     Osservazioni presentate alla Corte

    19     La Euro Tex fa valere che le operazioni di assortimento effettuate nell’ambito del riciclaggio di prodotti tessili usati sono di natura totalmente diversa da ciò che occorre intendere per «semplici operazioni di assortimento» ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del protocollo n. 4. Infatti tale disposizione riguarderebbe solo operazioni molto semplici che non richiedono alcuna conoscenza specifica e non implicano alcun vero recupero dei prodotti. Invece l’assortimento di prodotti tessili usati condurrebbe ad un importante recupero di tali articoli. Esso verrebbe infatti operato attraverso tutta una serie di operazioni di differenziazione per le quali i dipendenti delle imprese di riciclaggio dovrebbero peraltro possedere competenze specifiche (come, segnatamente, la capacità di riconoscere la qualità di tessuto, le tendenze della moda). Del resto, i dipendenti in questione ricevono a tal fine una formazione specifica in seno all’impresa.

    20     Pertanto, poiché le operazioni di assortimento in questione nella causa principale possono conferire il carattere originario alle merci trattate, la Euro Tex propone di rispondere affermativamente al Finanzgericht Düsseldorf.

    21     Di parere opposto, la Commissione delle Comunità europee sostiene che ai sensi del protocollo n. 4 non si può operare alcuna distinzione tra operazioni semplici e operazioni più complesse di assortimento. Ciò deriverebbe in particolare da una valutazione comparativa delle diverse versioni linguistiche dell’art. 7, n. 1, lett. b), del protocollo e specialmente delle versioni inglese e olandese.

    22     Un’interpretazione siffatta della disposizione di cui trattasi sarebbe conforme anche alle norme dell’allegato D.1 della convenzione internazionale per la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali (in prosieguo: la «convenzione di Kyoto»), di cui vari allegati sono stati accettati a nome della Comunità con la decisione del Consiglio 3 giugno 1977, 77/415/CEE (GU L 166, pag. 1).

     Risposta della Corte

    23     La questione sollevata dal giudice nazionale concerne la qualificazione delle operazioni in questione nella causa principale come operazioni semplici o complesse. A tale riguardo le parti nella causa principale, a sostegno della loro interpretazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del protocollo n. 4, si sono essenzialmente riferite alle divergenze esistenti tra le varie versioni linguistiche di tale disposizione.

    24     Ora, va constatato che è vero che talune versioni linguistiche della suddetta disposizione potrebbero interpretarsi tanto nel senso proposto dalla ricorrente nella causa principale che in quello suggerito dalla Commissione. Ciò accade segnatamente per la versione tedesca («einfaches»), francese («les opérations simples de»), spagnola («las operaciones simples de»), italiana («le semplici operazioni di») e portoghese («simples operações de»).

    25     Risulta tuttavia da altre versioni linguistiche che le operazioni prese in considerazione dalla disposizione di cui trattasi sono per definizione «semplici». Tale è l’indicazione che si può dedurre dalle espressioni «simple operations consisting of» figurante nella versione inglese, «enkle foranstaltninger som» nella versione danese, «eenvoudige verrichtingen zoals» nella versione olandese e «enkel behandling bestående i» nella versione svedese.

    26     Di conseguenza, come ha fatto valere la Commissione, l’interpretazione consistente nel considerare come semplici tutte le operazioni menzionate all’art. 7, n. 1, lett. b), del protocollo n. 4 non contraddice nessuna versione linguistica di tale protocollo, mentre l’interpretazione proposta dalla Euro Tex – consistente nel distinguere tra operazioni semplici e operazioni complesse di assortimento – non sarebbe conforme alle versioni linguistiche menzionate al punto precedente.

    27     Va comunque ricordato che, in forza di una costante giurisprudenza, le varie versioni linguistiche di una disposizione comunitaria vanno interpretate in modo uniforme e pertanto, in caso di divergenze tra loro, la disposizione dev’essere interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte (v. sentenze 17 dicembre 1998, causa C‑236/97, Codan, Racc. pag. I‑8679, punto 28; 13 aprile 2000, causa C‑420/98, W. N., Racc. pag. I‑2847, punto 21, e 16 marzo 2006, causa C‑332/04, Commissione/Spagna, non pubblicata nella Raccolta, punto 52).

    28     Ora, a tenore del quarto e sesto ‘considerando’ della decisione n. 1/97, quest’ultima è intesa a «facilitare ulteriormente gli scambi e snellire le procedure amministrative» nonché a «facilitare il lavoro degli utilizzatori e delle amministrazioni doganali». Come ha sostenuto la Commissione, sarebbe quindi pregiudizievole per gli obiettivi di semplificazione e di certezza del diritto chiedere alle autorità nazionali di distinguere le operazioni semplici dalle operazioni complesse, tra cui quella di assortimento, di spolveratura, di vaglio, senza che nel protocollo sia indicato alcun criterio o parametro sulla cui base procedere ad una distinzione siffatta.

    29     Occorre inoltre rilevare che la modifica apportata con la decisione n. 4/2000 all’art. 7, n. 1, lett. b), del protocollo n. 4 pare anch’essa corroborare tale lettura della disposizione di cui trattasi, in quanto è stato eliminato dal testo di tale disposizione il riferimento alle «operazioni semplici».

    30     Una distinzione tra operazioni semplici e complesse di assortimento non può quindi essere dedotta né dalla lettera dell’art. 7, n. 1, lett. b), del protocollo n. 4, né dalle finalità del medesimo.

    31     Occorre infine aggiungere che neppure il testo della convenzione di Kyoto, richiamata nelle osservazioni presentate dalle parti, avvalora tale distinzione.

    32     Infatti, in un caso come quello della causa principale, la norma 3 dell’allegato D.1 della convenzione di Kyoto farebbe dipendere l’origine della merce dal luogo in cui essa ha subito la sua «ultima trasformazione o lavorazione sostanziale». Dal canto suo la norma 6 di tale allegato enuncia che non devono essere considerate trasformazioni o lavorazioni sostanziali le «operazioni che non contribuiscono affatto o soltanto in minima parte a conferire alle merci le loro caratteristiche o proprietà essenziali». A tale proposito la norma 6 cita, tra le altre, le «manipolazioni dirette a migliorare la presentazione o la qualità commerciale dei prodotti o a condizionarli per il trasporto, come la separazione o riunione di colli, l’assortimento e la classificazione doganale, il ricondizionamento dei colli» ed i «miscugli di merci di origine diversa, purché le caratteristiche del prodotto ottenuto non siano essenzialmente differenti dalle caratteristiche delle merci che sono state mischiate». Non vi si menziona pertanto alcuna distinzione tra operazioni semplici e operazioni complesse.

    33     La questione sollevata dal Finanzgericht Düsseldorf va quindi risolta nel senso che, poiché l’art. 7, n. 1, lett. b), del protocollo n. 4 non permette di operare una distinzione tra le operazioni semplici e quelle più complesse di assortimento, operazioni di assortimento come quelle descritte nella decisione del giudice nazionale rientrano nella nozione di operazione semplice di assortimento ai sensi della suddetta disposizione.

     Sulle spese

    34     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

    Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

    Poiché l’art. 7, n. 1, lett. b), del protocollo n. 4 dell’Accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall’altra, come modificato dalla decisione n. 1/97 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall’altra, del 30 giugno 1997, non permette di operare una distinzione tra le operazioni semplici e quelle più complesse di assortimento, operazioni di assortimento come quelle descritte nella decisione del giudice nazionale rientrano nella nozione di operazione semplice di assortimento ai sensi della suddetta disposizione.

    Firme


    * Lingua processuale: il tedesco.

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