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Document 62006CC0404

    Conclusioni dell'avvocato generale Trstenjak del 15 novembre 2007.
    Quelle AG contro Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesgerichtshof - Germania.
    Tutela dei consumatori - Direttiva 1999/44/CE - Vendita e garanzie dei beni di consumo - Diritto del venditore di esigere dal consumatore, in caso di sostituzione di un bene non conforme, un’indennità per l’uso di tale bene - Gratuità dell’uso del bene non conforme.
    Causa C-404/06.

    Raccolta della Giurisprudenza 2008 I-02685

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:682

    CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

    VERICA TRSTENJAK

    presentate il 15 novembre 2007 ( 1 )

    Causa C-404/06

    Quelle AG

    contro

    Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände

    «Tutela dei consumatori — Direttiva 1999/44/CE — Vendita e garanzie dei beni di consumo — Diritto del venditore di esigere dal consumatore, in caso di sostituzione di un bene non conforme, un’indennità per l’uso di tale bene — Gratuità dell’uso del bene non conforme»

    I — Introduzione

    1.

    Con la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, il giudice del rinvio chiede se siano conformi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo ( 2 ) (in prosieguo: la «direttiva 1999/44»), le norme del codice civile tedesco che, in caso di sostituzione di una merce viziata, consentono al venditore di esigere dall’acquirente un rimborso in denaro per l’uso della detta merce. La Corte di giustizia delle Comunità europee avrà quindi occasione di interpretare per la prima volta la direttiva 1999/44 nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale.

    2.

    La questione è sorta nell’ambito di una controversia pendente dinanzi al Bundesgerichtshof tra la società Quelle AG (in prosieguo: la «Quelle») e un’associazione tedesca di consumatori, il Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände (in prosieguo: il «Bundesverband»), in cui il Bundesverband chiede che alla convenuta venga inibito di esigere il pagamento di rimborsi per l’uso di merci viziate in caso di loro sostituzione, e chiede altresì la restituzione del rimborso versato.

    II — Ambito normativo

    A — Diritto comunitario

    1. Diritto primario

    3.

    Ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. t), CE, l’azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal Trattato, un contributo al rafforzamento della protezione dei consumatori.

    4.

    L’art. 153, n. 1, CE recita:

    «Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all’informazione, all’educazione e all’organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi».

    5.

    L’art. 95 CE dispone quanto segue:

    «1.   (…) Il Consiglio (…) adotta le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

    (…)

    3.   La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di (…) protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell’ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo.

    (…)».

    2. Direttiva 1999/44

    6.

    Il secondo ‘considerando’ della direttiva 1999/44 sottolinea che «il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali», e che la libera circolazione delle merci implica anche che «i consumatori che risiedono in uno Stato membro dovrebbero essere liberi di acquistare merci sul territorio di un altro Stato membro in base ad un livello minimo uniforme di norme eque che disciplinano la vendita dei beni di consumo».

    7.

    Il quarto ‘considerando’ di tale direttiva afferma che «il consumatore che intende beneficiare dei vantaggi del grande mercato procurandosi beni in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede svolge un ruolo fondamentale nel completamento del mercato interno».

    8.

    Ai sensi del quinto ‘considerando’, «la creazione di una base legislativa minima comune in materia di diritto dei consumatori, applicabile a prescindere dal luogo di acquisto dei beni nella Comunità, rafforzerà la fiducia dei consumatori e permetterà loro di trarre il massimo profitto dal mercato interno».

    9.

    Il quindicesimo ‘considerando’ stabilisce che «gli Stati membri possono prevedere che il rimborso al consumatore può essere ridotto, in considerazione dell’uso che quest’ultimo ha fatto del bene dal momento della consegna», e che «gli accordi dettagliati con i quali può essere disciplinata la risoluzione del contratto devono essere stabiliti dalla legislazione nazionale».

    10.

    Il ventiquattresimo ‘considerando’ precisa che «occorre permettere agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più rigorose al fine di garantire un livello di tutela dei consumatori ancora più elevato».

    11.

    L’art. 3 della direttiva 1999/44 disciplina i diritti del consumatore:

    «1.   Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

    2.   In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma del paragrafo 3, o ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto relativo a tale bene, conformemente ai paragrafi 5 e 6.

    3.   In primo luogo il consumatore può chiedere al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che ciò sia impossibile o sproporzionato.

    Un rimedio è da considerare sproporzionato se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro rimedio, tenendo conto:

    del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità,

    dell’entità del difetto di conformità, e

    dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere [attuato] senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

    Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene.

    4.   L’espressione “senza spese” nei paragrafi 2 e 3 si riferisce ai costi necessari per rendere conformi i beni, in particolar modo con riferimento alle spese di spedizione e per la mano d’opera e i materiali.

    5.   Il consumatore può chiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto:

    se il consumatore non ha diritto né alla [riparazione] né alla sostituzione o

    se il venditore non ha [attuato] il rimedio entro un periodo ragionevole ovvero

    se il venditore non ha [attuato] il rimedio senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

    (…)».

    12.

    L’art. 5, n. 1, prima frase, della direttiva 1999/44 dispone che il venditore «è responsabile, a norma dell’articolo 3, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene».

    13.

    Conformemente all’art. 8, n. 2, della direttiva 1999/44, gli Stati membri possono «adottare o mantenere in vigore, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più rigorose, compatibili con il trattato, per garantire un livello più elevato di tutela del consumatore».

    B — Diritto tedesco

    14.

    La direttiva 1999/44 è stata trasposta nell’ordinamento tedesco nell’ambito della riforma del codice civile (Bürgerliches Gesetzbuch; in prosieguo: il «BGB») ( 3 ).

    15.

    L’art. 439 del BGB, intitolato «Adempimento successivo», dispone quanto segue:

    «(1)   L’acquirente può esigere a sua scelta, a titolo di adempimento successivo, l’eliminazione del vizio o la consegna di una merce esente da vizi.

    (2)   Il venditore sopporta le spese necessarie ai fini dell’adempimento successivo, in particolare le spese di trasporto, di viaggio, nonché i costi per la manodopera ed i materiali.

    (3)   Salvo quanto disposto dall’art. 275, nn. 2 e 3, il venditore può rifiutare la modalità di adempimento successivo scelta dall’acquirente qualora essa sia possibile solo a costi sproporzionati. A tal fine devono essere considerati soprattutto il valore del bene in uno stato esente da vizi, l’entità del vizio e la possibilità di ricorrere all’altra modalità di adempimento successivo senza che ciò implichi uno svantaggio rilevante per l’acquirente. In tal caso, il diritto dell’acquirente è limitato all’altra modalità di adempimento successivo; resta impregiudicato il diritto del venditore di rifiutare anche questa modalità se ricorrono i presupposti della prima frase del presente paragrafo.

    (4)   Qualora il venditore consegni un bene esente da vizi a titolo di adempimento successivo, può esigere dall’acquirente la restituzione del bene viziato, nei termini e modi stabiliti dagli artt. 346-348».

    16.

    L’art. 346 del BGB, che disciplina gli effetti del recesso, recita:

    «(1)   Qualora una delle parti si sia riservata contrattualmente un diritto di recesso, o tale diritto le spetti in forza di una norma di legge, l’esercizio del recesso implica la riconsegna delle prestazioni ricevute e la restituzione degli utili ottenuti.

    (2)   Al posto della riconsegna o della restituzione, il debitore è tenuto a corrispondere un rimborso di valore equivalente:

    1.

    qualora la riconsegna o la restituzione sia esclusa in base alla natura di quanto ottenuto,

    2.

    qualora egli abbia consumato, alienato, gravato, lavorato o trasformato l’oggetto ricevuto,

    3.

    in caso di deterioramento o perimento del bene; resta però escluso il deterioramento derivante dall’uso normale del bene.

    Nel caso in cui il contratto preveda una controprestazione, essa dev’essere posta alla base del calcolo del rimborso del valore; se deve essere corrisposto il rimborso del valore per i vantaggi derivanti dall’utilizzazione di un mutuo, è ammessa la prova diretta a dimostrare che il valore di tali vantaggi era inferiore.

    (3)   L’obbligo di rimborso del valore si estingue:

    1.

    se il vizio legittimante il recesso si è manifestato solo durante la lavorazione o la trasformazione dell’oggetto,

    2.

    se ed in quanto il deterioramento o il perimento sia imputabile al creditore, o se il danno sarebbe ugualmente sorto presso quest’ultimo,

    3.

    qualora, in caso di diritto legale di recesso, il deterioramento o il perimento si sia verificato presso l’avente diritto sebbene questi abbia agito con la diligenza che è solito prestare nei propri affari.

    L’arricchimento residuo dev’essere reso.

    (4)   (…)».

    17.

    L’art. 347 del BGB, relativo agli utili e alle spese dopo il recesso, recita:

    «(1)   Qualora, contrariamente alle regole di una corretta gestione, il debitore non percepisca utili, sebbene ciò gli fosse possibile, egli è tenuto a rimborsare il creditore per il valore equivalente. In caso di diritto legale di recesso, l’avente diritto deve osservare, per quanto riguarda gli utili, soltanto la diligenza che è solito prestare nei propri affari.

    (2)   Se il debitore restituisce l’oggetto, oppure corrisponde il rimborso del valore equivalente, o se, ai sensi dell’art. 346, n. 3, punti 1) o 2), è escluso l’obbligo da parte sua di rimborso del valore equivalente, devono essergli rimborsate le spese necessarie. Altre spese sono da rimborsare nei limiti in cui il creditore ne risulti arricchito di conseguenza».

    18.

    Ai sensi dell’art. 100 del BGB, gli utili sono «i frutti di una cosa o di un diritto nonché i vantaggi derivanti dall’uso della cosa o dal godimento del diritto».

    III — Fatti, procedimento nella causa principale e questione pregiudiziale

    19.

    Nell’agosto 2002 la società Quelle ha inviato all’acquirente, nell’ambito di una vendita per corrispondenza, una cucina per uso privato per un corrispettivo pari a EUR 524,90. Nel gennaio 2004 l’acquirente ha appurato che nella parte interna del forno della cucina consegnata si era staccato lo strato di smalto. Poiché la riparazione si è rivelata impossibile, nel corso dello stesso mese — dunque nel periodo ancora coperto da garanzia — essa ha chiesto la sostituzione della merce. Essa ha restituito la cucina difettata al venditore (la società Quelle), che le ne ha inviata una nuova chiedendo però il pagamento di un rimborso per l’uso del bene, in un primo momento pari a EUR 119,97, e infine a EUR 69,97, somma versata dall’acquirente.

    20.

    Il Bundesverband, munito di apposita procura dell’acquirente, ha citato in giudizio la Quelle chiedendo, da un lato, la restituzione dell’importo di EUR 67,86 ( 4 ) più gli interessi e, dall’altro, l’ingiunzione alla Quelle di astenersi in futuro dal chiedere il pagamento di rimborsi per l’uso dei beni nel caso di sostituzioni di merci viziate.

    21.

    Il Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunale regionale di Norimberga-Fürth) ha accolto la domanda di restituzione dell’importo pagato e ha respinto il ricorso per il resto. L’Oberlandesgericht Nürnberg (Corte d’appello regionale di Norimberga) ha confermato la sentenza del giudice di primo grado e ammesso il ricorso per cassazione. Nella motivazione esso ha precisato che l’art. 439, n. 4, del BGB non può costituire il fondamento normativo per la richiesta di un rimborso per l’uso del bene e che la giustificazione fornita dal legislatore in merito a tale diritto di rimborso non è convincente ( 5 ). Il detto giudice di appello ha affermato che è privo di giustificazione il fatto che in caso di sostituzione della merce vengano applicate le norme sul recesso dal contratto; infatti, in caso di sostituzione, da un lato l’acquirente ottiene un nuovo bene, ma dall’altro il venditore trattiene l’intero prezzo, insieme all’eventuale profitto realizzato con tale pagamento ( 6 ). Invece, in caso di recesso dal contratto, l’acquirente e il venditore devono reciprocamente restituirsi le prestazioni ( 7 ).

    22.

    Contro la decisione dell’Oberlandesgericht Nürnberg entrambe le parti hanno proposto ricorso per cassazione dinanzi al Bundesgerichtshof (Tribunale federale supremo). Il Bundesgerichtshof nutre dubbi circa l’onere unilaterale a carico dell’acquirente di pagare un rimborso per l’uso del bene, ma non vede una possibilità di evitare tale sproporzione mediante un’interpretazione delle disposizioni in esame, in quanto a ciò ostano tanto il chiaro tenore letterale di queste ultime, quanto l’indubbia volontà del legislatore, quale emerge dai lavori preparatori che accompagnano il progetto di legge sulla riforma del diritto delle obbligazioni ( 8 ). Esso sottolinea che la possibilità di un’interpretazione termina là dove entrerebbe in conflitto con il tenore letterale della legge e con la chiara volontà del legislatore ( 9 ).

    23.

    Inoltre, il Bundesgerichtshof dubita della conformità della normativa tedesca controversa con l’art. 3, nn. 2-4, della direttiva 1999/44, che prevede una sostituzione «senza spese» della merce «senza notevoli inconvenienti per il consumatore», e non concorda con l’opinione secondo cui tale direttiva disciplina solo il fatto che la fornitura del nuovo bene deve avvenire senza spese ( 10 ). A tal riguardo, esso afferma altresì che le opinioni nella dottrina tedesca relative alla conformità delle disposizioni tedesche con la direttiva 1999/44 sono contrastanti ( 11 ).

    24.

    Di conseguenza, il Bundesgerichtshof, con ordinanza 16 agosto 2006, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se l’art. 3, n. 2 e, in combinato disposto, nn. 3, primo comma, e 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, ovvero l’art. 3, n. 3, terzo comma, della detta direttiva debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale ai sensi della quale il venditore, in caso di ripristino della conformità di un bene di consumo mediante sostituzione del medesimo, può esigere dal consumatore un’indennità per l’utilizzo del bene non conforme inizialmente consegnato».

    IV — Procedimento dinanzi alla Corte

    25.

    La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla Corte il 28 settembre 2006.

    26.

    Nella fase scritta del procedimento hanno presentato osservazioni il Bundesverband, i governi tedesco, spagnolo e austriaco, nonché la Commissione delle Comunità europee. All’udienza, tenutasi il 4 ottobre 2007, la Quelle, il Bundesverband, il governo tedesco e la Commissione hanno esposto i loro argomenti e risposto ai quesiti della Corte.

    V — Argomenti delle parti

    A — Quelle

    27.

    La Quelle ha sostenuto in udienza che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile, in quanto il Bundesgerichtshof, nel caso in esame, può interpretare le norme controverse del BGB solo nel senso che esse autorizzano la richiesta di pagamento di un rimborso per l’uso del bene. Qualora la Corte decidesse che la direttiva 1999/44 osta alla normativa tedesca, il Bundesgerichtshof non potrebbe conformarsi a tale decisione, in quanto glielo impedirebbe l’art. 20 del Grundgesetz [Costituzione tedesca], ai sensi del quale i giudici sono vincolati nelle loro decisioni al rispetto della legge. Infatti, se il detto giudice nazionale si conformasse ad una sentenza del genere, dovrebbe interpretare il diritto nazionale contra legem, il che è inammissibile, dato che, come risulta dalle sentenze pronunciate dalla Corte nelle cause Pupino ( 12 ) e Adeneler ( 13 ), una direttiva non può rappresentare il fondamento per un’interpretazione contra legem. Per quanto riguarda la soluzione del quesito pregiudiziale, la Quelle sostiene che la direttiva 1999/44 non regola la questione del rimborso per l’uso del bene, di modo che il legislatore tedesco non era assoggettato ad alcun vincolo nel disciplinare tale materia. La normativa tedesca è ammissibile, in quanto rende possibile un equilibrio tra la domanda di riparazione e quella di sostituzione.

    B — Bundesverband

    28.

    In udienza il Bundesverband ha espresso l’opinione secondo cui la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile e, nel caso in esame, non si tratta di un problema di interpretazione della normativa tedesca in conformità della direttiva 1999/44, quanto piuttosto dell’interpretazione della direttiva stessa. Nelle sue osservazioni scritte, il Bundesverband sottolinea che lo scopo della direttiva 1999/44 consiste nel garantire un elevato livello di tutela del consumatore e che la sostituzione della merce deve avvenire «senza spese» e «senza notevoli inconvenienti per il consumatore», il che comprende il divieto di esigere dal consumatore un rimborso per l’uso della merce viziata. Inoltre, a suo avviso, il fatto che l’ammontare del rimborso è incerto può dissuadere il consumatore dal far valere i propri diritti sulla base della direttiva 1999/44.

    C — Governo tedesco

    29.

    Il governo tedesco sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile, in quanto l’interpretazione che la Corte fornirà della direttiva 1999/44 è necessaria per risolvere la controversia nella causa principale. Nel merito, esso sostiene che la direttiva 1999/44 non contraddice la normativa tedesca di cui trattasi. Nelle osservazioni scritte esso fa valere a sostegno di tale opinione quattro approcci interpretativi: letterale, sistematico, storico e teleologico.

    30.

    Nell’ambito dell’interpretazione letterale, il governo tedesco sostiene che la direttiva 1999/44 non disciplina la questione se il venditore possa esigere dal consumatore, in caso di sostituzione del bene, un rimborso per l’uso della merce viziata. Le espressioni «ripristino, senza spese, della conformità del bene» e «sostituzione senza spese del bene» di cui all’art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva 1999/44 fanno riferimento, secondo il governo tedesco, solo alla domanda di fornitura gratuita, cioè all’esecuzione della sostituzione, il che sarebbe conforme all’art. 3, n. 4, della direttiva, il quale nell’espressione «senza spese» comprende «in particolar modo (…) le spese di spedizione». L’espressione «senza notevoli inconvenienti per il consumatore» di cui all’art. 3, n. 3, terzo comma, della direttiva 1999/44 comporterebbe solo la necessità che il venditore non opponga al consumatore ostacoli pratici all’esercizio del suo diritto alla sostituzione del bene.

    31.

    In sede di interpretazione sistematica della direttiva 1999/44, il governo tedesco parte dal presupposto che la prima frase del quindicesimo ‘considerando’ di quest’ultima non fa riferimento alla sola risoluzione del contratto, bensì dispone un principio giuridico generale, e ciò per due motivi. In primo luogo, dal fatto che nella Posizione comune del Consiglio 24 settembre 1998 ( 14 ) si precisa chiaramente che gli Stati membri sono liberi di adottare norme «sul rimborso nel caso di beni già usati dal consumatore, nonché su disposizioni dettagliate per la risoluzione del contratto», discende che occorre trattare separatamente tali due situazioni. In secondo luogo, la risoluzione del contratto viene menzionata nel quindicesimo ‘considerando’ solo alla seconda frase, separatamente, mentre il diritto alla riduzione del rimborso è menzionato alla prima frase, ciò che pure indurrebbe a ritenere che la risoluzione del contratto non sia l’unico caso in cui è possibile una riduzione del rimborso.

    32.

    Nell’ambito dell’interpretazione storica, il governo tedesco rinvia alla proposta ( 15 ) e alla proposta modificata di direttiva 1999/44 ( 16 ), che mostrano l’evolvere della formulazione dell’art. 3, n. 2, della direttiva 1999/44 e che dimostrerebbero come la direttiva imponga soltanto la riparazione senza spese e non anche la sostituzione senza spese.

    33.

    Secondo il governo tedesco, da un’interpretazione teleologica dell’art. 3 della direttiva 1999/44 emerge solo che il consumatore non è tenuto a sopportare alcun costo concreto per il ripristino della conformità del bene. La normativa tedesca non è in contrasto con le finalità della direttiva 1999/44, vale a dire il completamento del mercato interno e la protezione del consumatore, in quanto la sostituzione della merce è possibile senza problemi od ostacoli burocratici. Il governo tedesco sostiene che la Corte, nella sentenza Schulte ( 17 ), ha dichiarato che l’effettività della protezione europea del consumatore non è minacciata dall’obbligo per il consumatore, nell’ipotesi di recesso dal contratto di credito fondiario, di restituire non solo gli importi percepiti in base al detto contratto, ma anche gli interessi. A suo avviso, la richiesta di versare un rimborso per l’uso non è in contrasto con l’effettività della protezione del consumatore, dato che tale pagamento rappresenta un’obbligazione di minore entità rispetto alla restituzione del prestito nella causa Schulte. Esso sostiene infine che al consumatore non deve essere consentito trarre alcun vantaggio dalla sostituzione del bene.

    D — Governi austriaco e spagnolo e Commissione

    34.

    Secondo il governo austriaco, la richiesta di un rimborso per l’uso è possibile solo in caso di risoluzione del contratto, e non in quello di sostituzione del bene. La possibilità di chiedere un rimborso per l’uso porterebbe ad una sproporzione tra il diritto alla riparazione e il diritto alla sostituzione, i quali dovrebbero essere equivalenti, mentre al consumatore dovrebbe spettare un diritto di scelta. Sul piano economico, il consumatore non avrebbe tale diritto di scelta qualora la riparazione fosse senza spese e la sostituzione fosse invece collegata a spese supplementari, cioè al pagamento di un rimborso per l’uso.

    35.

    Secondo il governo spagnolo, se è vero che il rimborso per l’uso non rientra giuridicamente fra le «spese» di cui all’art. 3, n. 4, della direttiva 1999/44, esso ha tuttavia conseguenze economiche per il consumatore ed è quindi in contrasto con il principio della sostituzione senza spese. L’art. 3, n. 4, della direttiva 1999/44 dev’essere interpretato nel senso che il consumatore non è tenuto a sopportare alcuna spesa direttamente connessa alla sostituzione del bene.

    36.

    In udienza la Commissione ha sostenuto che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile, dato che, nel caso di dubbi sulla conformità del diritto nazionale con una direttiva, nel procedimento pregiudiziale si discute indirettamente la questione se lo Stato membro sia venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario. A suo avviso, la possibilità di interpretare il diritto nazionale conformemente alle disposizioni comunitarie non può essere una condizione per la ricevibilità di una domanda di pronuncia pregiudiziale. Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione sostiene che l’espressione «senza spese» non può essere limitata soltanto alla consegna gratuita del bene. Essa sottolinea che il venditore, conformemente all’art. 3, n. 1, della direttiva 1999/44, è responsabile per qualsiasi violazione contrattuale presente al momento della consegna del bene e deve pertanto, in forza dell’art. 3, n. 4, di tale direttiva, sopportare tutti i costi necessari per rendere conformi i beni. La riduzione del rimborso di cui al quindicesimo ‘considerando’ della direttiva 1999/44 fa riferimento, secondo la Commissione, alla sola risoluzione del contratto. La Commissione sottolinea l’importanza dell’elevata protezione del consumatore nel diritto comunitario e precisa, da un lato, che con il pagamento del prezzo del prodotto il consumatore ha adempiuto la propria obbligazione e, dall’altro, che la richiesta di versare un rimborso per l’uso altererebbe l’equilibrio tra il venditore e il consumatore. Secondo la Commissione, gli interessi finanziari del venditore sono sufficientemente tutelati grazie alla possibilità di far valere la sproporzionalità della sostituzione del bene.

    VI — Analisi dell’avvocato generale

    A — Considerazioni introduttive

    37.

    Il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la direttiva 1999/44 osti ad una normativa nazionale che consente al venditore di esigere dall’acquirente, in caso di sostituzione di un bene viziato, il pagamento di un rimborso per l’uso di tale bene. Tale diritto del venditore deriva dall’art. 439, n. 4, del BGB, che fa riferimento all’adempimento successivo, in combinato disposto con l’art. 346, nn. 1 e 2, punto 1, del BGB, che disciplina gli effetti del recesso dal contratto. Le disposizioni del codice civile tedesco di cui trattasi estendono così al caso della sostituzione del bene la disciplina applicabile all’ipotesi di recesso dal contratto. Nel caso in esame la Corte è chiamata ad interpretare per la prima volta la direttiva 1999/44 ( 18 ) nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale.

    38.

    Il problema della fondatezza del diritto al rimborso per l’uso ha suscitato nella dottrina tedesca un ampio dibattito accademico. A favore di tale normativa, gli autori citano il più delle volte le motivazioni del legislatore relative alle pertinenti disposizioni del BGB ( 19 ) e l’argomento che ne emerge, secondo cui con la sostituzione il compratore è posto in una situazione di vantaggio economico ( 20 ). A favore della conformità con la direttiva 1999/44 tali autori si richiamano perlopiù al quindicesimo ‘considerando’ di quest’ultima e all’argomento secondo cui il pagamento del rimborso per l’uso non rientra fra i costi necessari per rendere conformi i beni ai sensi dell’art. 3, n. 4, della direttiva stessa ( 21 ). Tuttavia, parecchi autori hanno anche affermato che la normativa tedesca è in contrasto con la direttiva 1999/44 ( 22 ). Oltre alla non conformità rispetto alla direttiva, essi sottolineano lo squilibrio della normativa, che consente al venditore di mantenere gli utili ottenuti con il pagamento del prezzo ( 23 ).

    B — Ricevibilità

    39.

    Per quanto riguarda la ricevibilità della domanda occorre considerare, come giustamente sottolineato in udienza dalla Commissione, che la possibilità o meno, per i giudici nazionali, di interpretare la normativa nazionale conformemente alla direttiva non può costituire una condizione per la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. Il principio che vieta l’interpretazione contra legem vale solo nel caso in cui il giudice nazionale interpreti il diritto interno conformemente al diritto comunitario; ma nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale non si può parlare di divieto di interpretazione contra legem. La ratio dell’interpretazione nel procedimento pregiudiziale consiste nel garantire, con l’interpretazione del diritto comunitario, un’applicazione corretta e uniforme di tale diritto in tutti gli Stati membri ( 24 ).

    40.

    I riferimenti all’art. 20 del Grundgesetz riguardano esclusivamente il diritto costituzionale tedesco; tale norma, pertanto, non può di per sé sola influire sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. I criteri per la ricevibilità di tale domanda sono infatti stabiliti dal solo art. 234 CE, e non dal diritto nazionale. Una diversa interpretazione implicherebbe che ciascuno Stato membro può autonomamente decidere dell’applicazione dell’art. 234 CE, il che potrebbe condurre ad un’applicazione non uniforme del diritto comunitario negli Stati membri. La domanda di pronuncia pregiudiziale è quindi ricevibile.

    C — Analisi

    41.

    Occorre anzitutto rilevare che il BGB parla in generale di «acquirente» e «venditore», mentre la direttiva 1999/44 parla di «consumatore» e di «venditore» che vende beni di consumo. Nella fattispecie principale l’acquirente può essere ricompresa nella nozione di «consumatore» ( 25 ) ed il venditore in quella di «venditore» ( 26 ) ai sensi della direttiva 1999/44; inoltre, la vendita della cucina per uso privato rappresenta una vendita di un «bene di consumo» ( 27 ) ai sensi della direttiva.

    42.

    Il problema centrale della causa in esame riguarda l’interpretazione dell’espressione «senza spese» di cui all’art. 3 della direttiva 1999/44 e la questione connessa se la «sostituzione senza spese» implichi che il venditore non può esigere dal consumatore un rimborso per l’uso della cosa affetta da vizi.

    43.

    Nell’ambito di un’interpretazione letterale, occorre anzitutto sottolineare che, conformemente all’art. 3, n. 1, della direttiva 1999/44, il venditore «risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene». Pertanto, la direttiva dispone chiaramente che la responsabilità per la non conformità del bene consegnato esistente al momento della consegna grava sul venditore e che quest’ultimo deve rispondere del suo inadempimento. Se fosse ammessa una normativa che consente al venditore di esigere un rimborso per l’uso del bene, si consentirebbe al venditore di sottrarsi alla sua piena responsabilità per la mancata conformità dell’adempimento contrattuale esistente al momento della consegna del bene, ed una parte di tale responsabilità, che dovrebbe gravare sul venditore, verrebbe sostanzialmente traslata sul consumatore.

    44.

    L’art. 3, n. 2, conferisce al consumatore il diritto di esigere il «ripristino, senza spese, della conformità del bene»; ciò implica che la conformità, su domanda del consumatore, può essere anzitutto realizzata, senza spese, con la riparazione o con la sostituzione. In tale contesto il consumatore deve, a mio avviso, scegliere tra la riparazione e la sostituzione l’alternativa che risulti essere possibile e proporzionata ( 28 ). Se entrambe le alternative si rivelano impossibili o sproporzionate, il consumatore può chiedere la corrispondente riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ( 29 ). L’art. 3, n. 3, della direttiva 1999/44 ribadisce espressamente che tanto la riparazione quanto la sostituzione del bene devono avvenire «senza spese». Già il significato usuale dell’espressione «senza spese», contenuta in tale articolo, fornisce uno spunto per concludere che la normativa tedesca è in contrasto con la direttiva ( 30 ). L’art. 3, n. 4, della direttiva 1999/44 contiene la definizione dell’espressione «senza spese». Tale definizione osta alla normativa tedesca per due ragioni.

    45.

    In primo luogo, la detta norma stabilisce molto chiaramente che l’espressione «senza spese» comprende «[i] costi necessari per rendere conformi i beni». È irrilevante sapere se il venditore esigerà il pagamento del rimborso per l’uso del bene come condizione per la sostituzione di quest’ultimo oppure chiederà tale pagamentto solo in un secondo momento, dopo aver sostituito il bene; in entrambi i casi il rimborso richiesto dev’essere considerato un costo per rendere conforme il bene. Occorre interpretare la definizione dell’espressione «senza spese» in combinato disposto con l’art. 3, n. 1, della direttiva 1999/44, secondo cui il venditore è integralmente responsabile del difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene; ne consegue che il venditore sopporta tutti i costi connessi con il ripristino di tale conformità.

    46.

    In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento del governo tedesco secondo cui i detti costi comprendono «in particolar modo (…) le spese di spedizione e per la mano d’opera e i materiali», occorre sottolineare che tale elenco è meramente esemplicativo e non tassativo. Con l’espressione «in particolar modo» il legislatore comunitario ha inteso menzionare gli esempi più frequenti delle spese che possono sorgere in caso di sostituzione, e non limitare l’ambito di applicazione di tale disposizione. Pertanto, basandosi sul principio exempla illustrant non restringunt legem, si può concludere che i «costi» non comprendono solo le spese di consegna del bene conforme ( 31 ). Dalla disposizione in esame risulta quindi chiaramente che l’espressione «senza spese» comprende tutti i costi necessari per rendere conformi i beni, dato che include tanto esempi di costi del tipo elencato, quanto tutti gli altri costi che potrebbero sorgere per la consegna del bene.

    47.

    Dev’essere altresì chiarito se la richiesta di un rimborso per l’uso causi «notevoli inconvenienti» al consumatore ai sensi dell’art. 3, n. 3, terzo comma, della direttiva 1999/44. A tal riguardo, si deve concordare con l’argomentazione del governo austriaco secondo cui il pagamento di un rimborso per l’uso costituisce un «notevole inconveniente» ai sensi della direttiva. L’espressione «notevole inconveniente» non comprende solo gli ostacoli pratici per l’esecuzione della sostituzione, bensì gli inconvenienti in generale, e l’«inconveniente» finanziario è un inconveniente supplementare che può essere, a mio avviso, addirittura più gravoso degli ostacoli pratici in cui può incorrere il consumatore con la sostituzione del bene.

    48.

    Inoltre, come giustamente rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, gli interessi finanziari del venditore sono sufficientemente garantiti dalla possibilità di far valere il carattere sproporzionato del rimedio scelto dal consumatore. L’art. 3, n. 3, secondo comma, della direttiva 1999/44 dispone che il rimedio è sproporzionato «se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro rimedio». Pertanto, qualora con la sostituzione insorgessero a carico del venditore spese irragionevoli, quest’ultimo potrebbe respingere la richiesta di sostituzione del consumatore. Se anche la riparazione del bene si rivelasse impossibile o sproporzionata, si potrebbe procedere nel senso che il consumatore opta per un rimedio subordinato esigendo una riduzione del prezzo ovvero la risoluzione del contratto. La direttiva, pertanto, tutela sufficientemente il venditore e allo stesso tempo consente al consumatore di far valere efficacemente i propri diritti ( 32 ).

    49.

    Occorre altresì considerare quali sono gli effetti concreti della richiesta di un rimborso per l’uso. Nel caso in cui il venditore esiga dal consumatore un rimborso del genere e non sia possibile la riparazione, al consumatore non rimarrebbero certo molte possibilità. Qualora il venditore imponesse il pagamento del rimborso come condizione per la sostituzione, al consumatore non resterebbe che scegliere tra il pagare il rimborso e ricevere un nuovo bene oppure non pagare e tenersi il vecchio bene. Anche qualora il venditore non imponesse il pagamento del rimborso come condizione per la sostituzione, ma lo esigesse in un secondo momento, il consumatore potrebbe dubitare se chiedere o meno la sostituzione. In concreto, quindi, potrebbe verificarsi che il consumatore, a causa della richiesta di rimborso per l’uso, si astenga dal far valere il suo diritto alla sostituzione, il che è in ogni caso contrario al senso ed alla finalità della direttiva 1999/44. Teoricamente, sulla base dell’art. 3, n. 5, terzo trattino, della direttiva 1999/44 il consumatore potrebbe sostenere che la sostituzione gli causa notevoli inconvenienti e chiedere al venditore una riduzione del prezzo o risolvere il contratto. Tuttavia, ci si deve domandare se, alla luce dell’attuale normativa tedesca, una tale obiezione sia realistica. Una situazione siffatta potrebbe dissuadere il consumatore dal far valere uno qualsiasi dei rimedi che gli spettano in forza della direttiva 1999/44. Da un punto di vista concreto, occorre altresì considerare che la domanda di rimborso per l’uso si rivela particolarmente problematica nelle compravendite di beni il cui valore si svaluta rapidamente ed il cui prezzo, in ragione dello sviluppo di nuovi modelli tra il momento dell’acquisto e quello della sostituzione, può ridursi notevolmente, come ad esempio nel caso di computer, telefoni cellulari e autovetture ( 33 ). In tal caso, l’acquirente riceve un modello che, al momento della sostituzione, ha un valore meno elevato rispetto al momento dell’acquisto, e oltre a ciò deve anche versare un rimborso per l’uso.

    50.

    Già dall’interpretazione letterale dell’art. 3 della direttiva 1999/44 emerge pertanto che quest’ultima osta ad una normativa come quella tedesca. Sebbene, a mio avviso, già l’interpretazione letterale potrebbe fornire una soluzione univoca della questione sottoposta dal giudice del rinvio ( 34 ), tale interpretazione rappresenta solo un punto di partenza, che occorre supportare con altri tipi di interpretazione ( 35 ). Anche con le interpretazioni teleologica e sistematica si giunge senza dubbio alla conclusione che la direttiva 1999/44 osta ad una normativa come quella tedesca. A sostegno di tale affermazione possono essere addotti molti argomenti.

    51.

    Da un’interpretazione teleologica della direttiva 1999/44 emerge che essa ha come obiettivo un livello elevato di tutela dei consumatori. Ciò risulta dagli artt. 3, n. 1, lett. t), CE e 153, n. 1, CE ( 36 ); ai sensi di quest’ultima norma, la Comunità, al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare loro un livello elevato di protezione, contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori ( 37 ). Una normativa quale quella tedesca contraddice manifestamente lo sforzo della Comunità inteso a raggiungere il livello più elevato possibile di tutela dei consumatori, e soprattutto lo sforzo inteso alla salvaguardia dei loro interessi economici.

    52.

    Nell’ambito della tutela dei consumatori, uno specifico obiettivo ( 38 ) della direttiva 1999/44 è quello di garantire un’armonizzazione minima delle regole relative alla vendita e alle garanzie concernenti i beni di consumo ( 39 ). L’esigenza di un’armonizzazione minima risulta chiaramente tanto dal ventiquattresimo ‘considerando’ quanto dall’art. 8, n. 2, della direttiva 1999/44, che consentono agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni a tutela dei consumatori più rigorose di quanto previsto dalla direttiva stessa. Mediante l’interpretazione teleologica si giunge con evidenza alla conclusione che la normativa tedesca, la quale garantisce al consumatore un livello di tutela inferiore rispetto alla direttiva 1999/44, si pone in tal modo, a fortiori, in contrasto con quest’ultima. Occorre inoltre sottolineare che le disposizioni della direttiva 1999/44 garantiscono standard inderogabili dei diritti dei consumatori e le parti non possono, neppure contrattualmente, accordarsi per un livello inferiore di tutela dei consumatori e così escludere che la sostituzione avvenga senza spese ( 40 ).

    53.

    Inoltre, dal secondo, dal quarto e dal quinto ‘considerando’ della direttiva 1999/44 emerge chiaramente che lo scopo ultimo dello sforzo inteso a un elevato livello di tutela dei consumatori è l’ordinato funzionamento del mercato interno ( 41 ), che consente ai consumatori di acquistare liberamente beni di consumo in altri Stati membri ( 42 ). Un più elevato livello di tutela dei consumatori può, di conseguenza, favorire la cosiddetta libera circolazione passiva dei beni e dei servizi, in forza della quale il consumatore acquista beni o riceve servizi in altri Stati membri ( 43 ). Per garantire la libera circolazione dei beni e dei servizi i consumatori devono beneficiare di condizioni quanto più possibile uniformi per l’acquisto di beni e l’ottenimento di servizi, il che vale anche per le condizioni relative alla sostituzione senza spese. Tali condizioni possono risultare meno favorevoli in Germania, in quanto è possibile che il venditore esiga il pagamento di un rimborso per l’uso, il che può condurre a perturbazioni nel mercato interno e a una limitazione della libera circolazione dei beni e dei servizi. In proposito, segnalo che in taluni altri Stati membri il venditore non può pretendere dal consumatore alcun rimborso per l’utilizzo di merce difettosa ( 44 ). È possibile immaginare che il consumatore di un altro Stato membro, al quale sia sia stato chiesto, in Germania, il pagamento di un rimborso per l’uso, esiterà nell’effettuare un successivo acquisto in tale Stato membro.

    54.

    Il fatto che la direttiva 1999/44 abbia come obiettivo un migliore funzionamento del mercato interno ( 45 ) emerge altresì dal fondamento normativo in base al quale la direttiva è stata adottata, vale a dire dall’art. 95 CE ( 46 ). Dalla giurisprudenza e dalla dottrina risulta che l’art. 95 CE può costituire il fondamento normativo di una disposizione comunitaria solamente se quest’ultima ha effettivamente l’obiettivo di contribuire all’instaurazione e al miglioramento delle condizioni di funzionamento del mercato interno e se contribuisce all’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci o dei servizi, o ancora all’eliminazione di distorsioni della concorrenza ( 47 ). In base a detto articolo non è possibile adottare disposizioni che abbiano solo accessoriamente l’effetto di armonizzare tali condizioni ( 48 ).

    55.

    Neppure ricorrendo a un’interpretazione sistematica è possibile concludere che la direttiva 1999/44 consenta, in forza del suo quindicesimo ‘considerando’, di esigere un rimborso per l’uso. In primo luogo, si deve richiamare l’attenzione sull’aspetto formale (esterno) di tale disposizione ( 49 ). Dall’economia sistematica del citato ‘considerando’ emerge chiaramente che esso si riferisce esclusivamente alla risoluzione del contratto. Il fatto che la risoluzione del contratto sia citata solamente nella seconda frase di tale ‘considerando’ non significa che la prima e la seconda frase possano essere esaminate separatamente, ma è piuttosto necessario esaminare l’intero quindicesimo ‘considerando’ come un sistema unitario. Leggendolo in tal modo, risulta evidente che la riduzione del rimborso al consumatore è possibile solo in caso di risoluzione del contratto.

    56.

    In secondo luogo, poi, nell’ambito dell’interpretazione sistematica, è necessario prendere in considerazione l’economia sistematica (interna) dell’intera direttiva 1999/44, che deve essere un insieme coerente, privo di contraddizioni intrinseche ( 50 ). Qualora, in forza del quindicesimo ‘considerando’, si dovesse riconoscere al venditore la facoltà di esigere un rimborso per l’uso, si giungerebbe ad una contraddizione interna tra il ‘considerando’ in questione e l’art. 3 di tale direttiva, che prevede la sostituzione senza spese. Devo inoltre sottolineare che il quindicesimo ‘considerando’, nel significato che gli è attribuito dal governo tedesco, non trova alcuna corrispondenza nelle disposizioni della parte normativa della direttiva 1999/44.

    57.

    Del pari, non si possono condividere le asserzioni del governo tedesco secondo cui l’interpretazione storica dell’art. 3, n. 2, della direttiva 1999/44 dimostrerebbe che il venditore può esigere dal consumatore il pagamento di un rimborso per l’uso.

    58.

    Il fatto che, rispetto all’ultima proposta della Commissione, la formulazione della direttiva 1999/44 sia cambiata da «riparazione del bene senza spese (…) o la sostituzione dello stesso» ( 51 ) a «riparare il bene o (…) sostituirlo, senza spese in entrambi i casi» ( 52 ), è tutt’al più un argomento in favore del fatto che anche la sostituzione del bene deve avvenire senza spese sotto ogni profilo ( 53 ). In tale modifica del tenore letterale vedo un’ulteriore prova del fatto che il legislatore comunitario ha indubbiamente voluto garantire anche la gratuità della sostituzione del bene, e non soltanto la gratuità della riparazione, e perciò non ha seguito l’originario testo della proposta della Commissione. Ad un’analoga conclusione è possibile giungere con riferimento alla dichiarazione alla stampa del comitato di conciliazione ( 54 ) cui fa riferimento il governo tedesco e che dovrebbe dimostrare che l’espressione «senza spese» si limita alle spese di riparazione, in particolar modo con riferimento alle spese di spedizione, per la mano d’opera e i materiali. Il testo della direttiva 1999/44 differisce dal testo di tale dichiarazione, il che rappresenta, ancora una volta, la dimostrazione che la direttiva 1999/44 ha indubbiamente inteso introdurre altresì la gratuità della sostituzione del bene ( 55 ).

    59.

    Occorre peraltro sottolineare che, anche qualora l’interpretazione storica deponesse a favore della soluzione proposta dal governo tedesco, questo genere di interpretazione non è, di per sé solo, sufficiente e non può essere determinante ( 56 ), in quanto nell’interpretazione delle disposizioni comunitarie esso riveste un ruolo puramente secondario ( 57 ). Il significato giuridico delle norme di diritto comunitario si può dedurre solo dalle norme stesse, tenuto conto del loro contesto e del loro scopo ( 58 ).

    60.

    Nell’ambito delle presenti conclusioni è necessario replicare ancora a due argomenti dedotti dal governo tedesco. Il primo si riferisce alla sentenza Schulte, il secondo invece alla questione se il consumatore ottenga, dalla sostituzione del bene, un indebito arricchimento.

    61.

    Quanto alla sentenza Schulte ( 59 ), richiamata dal governo tedesco, ritengo che essa non possa essere trasposta alla problematica connessa alla pretesa di un rimborso per l’uso.

    62.

    Per un verso, la sentenza Schulte fa riferimento alla tutela dei consumatori in caso di recesso dal contratto, vale a dire a una pretesa avente caratteristiche diverse rispetto alla sostituzione della merce. Devo inoltre sottolineare che nella causa Schulte non si trattava del recesso dal contratto per un difetto della merce, quale disciplinato dall’art. 3, n. 5, della direttiva 1999/44, bensì di un ordinario recesso dal contratto. Nella sentenza Schulte la Corte ha stabilito che la direttiva 85/577/CEE ( 60 ) non osta ad una normativa nazionale che preveda «l’obbligo per il consumatore, nell’ipotesi di recesso dal contratto di credito fondiario, non solo di restituire gli importi percepiti in base al detto contratto, ma anche di versare al mutuante gli interessi al tasso di mercato» ( 61 ). Con tale decisione la Corte ha pertanto ratificato una normativa nazionale che segue il principio secondo cui le parti contrattuali devono reciprocamente restituirsi i vantaggi ottenuti. Tuttavia, nel caso in cui si chieda la sostituzione del bene difettoso, la situazione è diversa. Per la richiesta di sostituzione del bene difettoso non vale il principio della reciproca restituzione dei vantaggi ottenuti, bensì, piuttosto, il principio dell’interpretazione del contratto nel senso del favor contractus, in forza del quale il contratto è mantenuto in vigore laddove ciò sia possibile; lo scopo della sostituzione del bene è quindi l’adempimento del contratto.

    63.

    Per altro verso, la sentenza Schulte rende manifesto il principio secondo cui il consumatore, in caso di recesso dal contatto, non ha necessariamente l’obbligo di restituire l’importo del mutuo, oltre agli interessi, qualora l’altra parte contrattuale non abbia rigorosamente adempiuto i propri obblighi. Al punto 94 di tale sentenza la Corte ha stabilito che non contrasta con la direttiva 85/557 il fatto che norme nazionali, ai termini delle quali il consumatore che recede dal contratto deve restituire il mutuo, maggiorato degli interessi, non trovino applicazione in fattispecie in cui il mutuante non abbia rispettato l’obbligo di informazione impostogli dalla direttiva. Pertanto, nell’ambito della regola secondo cui la parte contrattuale che non ha esattamente adempiuto il proprio obbligo è tenuta a sopportare da sola la responsabilità del proprio inesatto adempimento, è possibile istituire un’analogia anche tra la risoluzione del contratto e la sostituzione del bene difettoso. Tuttavia, questo è ancora una volta un argomento che depone nel senso che, in caso di sostituzione di un bene difettoso, il venditore deve sopportare tutta la responsabilità del proprio inesatto adempimento, oltre a tutte le spese che ne conseguono.

    64.

    Del pari, nella presente causa non è possibile sostenere che il consumatore si sia indebitamente arricchito ( 62 ). Con il pagamento del prezzo d’acquisto, il consumatore ha correttamente adempiuto il proprio obbligo derivante dal contratto sinallagmatico di vendita di beni di consumo, mentre il venditore non ha adempiuto il proprio obbligo nei termini contrattualmente stabiliti. Chiedere la sostituzione del bene significa quindi, alla luce del principio pacta sunt servanda, semplicemente chiedere l’adempimento degli obblighi contrattuali del venditore. Ciascuna parte contrattuale è tenuta, infatti, a sopportare da sola il rischio del proprio inesatto adempimento. La responsabilità del fatto che si è resa necessaria una sostituzione non grava sul consumatore: il consumatore aspira solamente ad utilizzare normalmente il bene, e il venditore è tenuto a consentirgli tale utilizzo.

    65.

    Sarebbe perciò inaccettabile che il consumatore, il quale ha correttamente adempiuto il proprio obbligo contrattuale, fosse tenuto a corrispondere al venditore, il quale non ha esattamente adempiuto il proprio obbligo, un rimborso per l’uso del bene difettoso. Ricevendo un nuovo bene, il consumatore otterrà solamente ciò a cui ha diritto, vale a dire un bene conforme al contratto; perciò, nel caso concreto, non è assolutamente possibile parlare di indebito arricchimento del consumatore.

    66.

    Alla luce di tutte le considerazioni svolte, ritengo che la direttiva 1999/44 osti alla normativa tedesca ai sensi della quale il venditore, nell’ipotesi di sostituzione di un bene, può esigere dal consumatore un rimborso a fronte dell’uso del bene in questione.

    VII — Conclusioni

    67.

    In forza delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di dichiarare che l’art. 3, n. 2 e, in combinato disposto, nn. 3, primo comma, e 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, ovvero l’art. 3, n. 3, terzo comma, di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale ai sensi della quale il venditore, in caso di ripristino della conformità di un bene mediante sostituzione di quest’ultimo, può esigere dal consumatore un rimborso per l’uso del bene contrattualmente non conforme inizialmente consegnato.


    ( 1 ) Lingua originale: lo sloveno.

    ( 2 ) GU L 171, pag. 12.

    ( 3 ) Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts, pubblicato nel BGBl. I 2001 n. 61 del 29 novembre 2001, entrato in vigore il 1o gennaio 2002. Sulla riforma in generale v., ad esempio, Westermann, H.P., «Das neue Kaufrecht», Neue Juristische Wochenschrift, n. 4/2002, pag. 241.

    ( 4 ) Né dalla decisione di rinvio, né dalle sentenze di entrambi i giudici inferiori emerge il motivo per cui il Bundesverband ha chiesto un importo inferiore rispetto a quello versato dall’acquirente. Nella sentenza del Landgericht Nürnberg-Fürth pubblicata viene indicato che l’acquirente ha versato un importo pari a EUR 67,86, ma tanto la sentenza dell’Oberlandesgericht Nürnberg, quanto la decisione del giudice del rinvio affermano che l’acquirente ha versato un importo (più elevato) pari a EUR 69,97. Secondo la sentenza dell’Oberlandesgericht Nürnberg, addirittura, «la differenza rispetto alla somma effettiva di EUR 69,97 non è chiarita». V. sentenza dell’Oberlandesgericht Nürnberg 23 agosto 2005, 3 U 991/05, Neue Juristische Wochenschrift, n. 41/2005, pag. 3000.

    ( 5 ) Oberlandesgericht Nürnberg, sentenza 23 agosto 2005, 3 U 991/05, Neue Juristische Wochenschrift, n. 41/2005, pagg. 3000 e segg.

    ( 6 ) Ibidem, pag. 3001.

    ( 7 ) Ibidem.

    ( 8 ) Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Schuldrechts, Deutscher Bundestag, Drucksache 14/6040, 14 maggio 2001, pag. 232. V. anche l’ordinanza di rinvio del Bundesgerichtshof 16 agosto 2006, pag. 8.

    ( 9 ) Ordinanza di rinvio del Bundesgerichtshof 16 agosto 2006, pag. 9, accessibile all’indirizzo elettronico http://www.bundesgerichtshof.de.

    ( 10 ) Ibidem, pag. 10.

    ( 11 ) Ibidem.

    ( 12 ) Sentenza 16 giugno 2005, causa C-105/03, Pupino (Racc. pag. I-5285, punto 47).

    ( 13 ) Sentenza 4 luglio 2006, causa C-212/04, Adeneler (Racc. pag. I-6057, punto 110).

    ( 14 ) Posizione comune (CE) n. 51/98 definita dal Consiglio il 24 settembre 1998 in vista dell’adozione della direttiva 98/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU C 333, 30.10.1998, pag. 46).

    ( 15 ) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo (COM/95/0520 def. — COD 96/0161; GU C 307, 16.10.1996, pag. 8).

    ( 16 ) Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo (COM/98/0217 def. — COD 96/0161; GU C 148, 14.5.1998, pag. 12).

    ( 17 ) Sentenza 25 ottobre 2005, causa C-350/03, Schulte (Racc. pag. I-9215, punto 93).

    ( 18 ) Fino ad oggi, la Corte ha preso in considerazione la direttiva 1999/44 soltanto in cause aventi ad oggetto l’inadempimento di uno Stato. V. sentenze 19 febbraio 2004, causa C-310/03, Commissione/Lussemburgo (Racc. pag. I-1969), e causa C-312/03, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-1975).

    ( 19 ) Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Schuldrechts, Deutscher Bundestag, Drucksache 14/6040, 14. 5. 2001, pagg. 230-233.

    ( 20 ) V., tra gli altri, Huber, P., Faust., F., Schuldrechtsmodernisierung. Einführung in das neue Recht, C.H. Beck, Monaco 2002, pag. 335, punto 55; Westermann, H.P. (ed.), Das Schuldrecht 2002. Systematische Darstellung der Schuldrechtsreform, Richard Boorberg Verlag, Stoccarda, Monaco, Hannover, Berlino, Weimar, Dresda 2002, pagg. 138 e 139; Westermann, H.P., in Münchener Kommentar zum BGB, 4a edizione, C.H. Beck, Monaco, 2004, commento all’art. 439, punto 17; Kandler, M., Kauf und Nacherfüllung, Gieseking, Bielefeld, 2004, pag. 556.

    ( 21 ) Tiedtke, K., Schmitt, M., «Probleme im Rahmen des kaufrechtlichen Nacherfüllungsanspruchs (Teil II)», Deutsches Steuerrecht, n. 48/2004, pag. 2060; Kandler, M., Kauf und Nacherfüllung, Gieseking, Bielefeld 2004, pag. 557.

    ( 22 ) V., tra gli altri, Gsell, B., «Nutzungsentschädigung bei kaufrechtlicher Nacherfüllung?», Neue Juristische Wochenschrift, n. 28/2003, pag. 1974; Woitkewitsch, C., «Nutzunsersatzanspruch bei Ersatzlieferung?», Verbraucher und Recht, n. 1/2005, pag. 4; Rott, P., «Austausch der fehlerhaften Kaufsache nur bei Herausgabe von Nutzungen?», Betriebs-Berater, n. 46/2004, pag. 2479; Hoffmann, J., «Verbrauchsgüterkaufrechtsrichtlinie und Schuldrechtsmodernisierungsgesetz», Zeitschrift für Rechtspolitik, n. 8/2001, pag. 349.

    ( 23 ) Roth, W.H., «Europäischer Verbraucherschutz und BGB», Juristenzeitung. Sondertagung Schuldrechtsmodernisierung, n. 10/2001, pag. 489; Brömmelmeyer, C., «Der Nacherfüllungsanspruch des Käufers als trojanisches Pferd des Kaufrechts?», Juristenzeitung, n. 10/2006, pag. 495; Schwab, M., «Schuldrechtsmodernisierung 2001/2002 — Die Rückabwicklung von Verträgen nach §§ 346ff. BGB n.F.», Juristische Schulung, n. 7/2002, pag. 637.

    ( 24 ) In tal senso v. sentenze 6 ottobre 1982, causa 283/81, CILFIT (Racc. pag. 3415, punto 7); 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost (Racc. pag. 4199, punto 15), e 6 dicembre 2005, causa C-461/03, Gaston Schul (Racc. pag. I-10513, punto 21).

    ( 25 ) Ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. a), della direttiva 1999/44 si intende per «consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti soggetti alla presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nell’ambito della sua attività commerciale o professionale».

    ( 26 ) Ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. c), della direttiva 1999/44 si intende per «venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica che in base a un contratto vende beni di consumo nell’ambito della propria attività commerciale o professionale».

    ( 27 ) Ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva 1999/44 si intende per «beni di consumo: qualsiasi bene mobile materiale tranne:

    i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie,

    l’acqua ed il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata,

    l’energia elettrica».

    ( 28 ) Analogamente Grundmann, S., Bianca, C.M., EU Kaufrechts-Richtlinie. Kommentar, Verlag Dr. Otto Schmidt, Colonia 2002, pag. 82, punto 108. Tali autori sostengono che, nella scelta tra riparazione e sostituzione, il consumatore non può optare per un rimedio sproporzionato; per accertare se il rimedio sia sproporzionato occorre considerare prima di tutto i costi che il venditore deve sostenere. Anche Westermann sottolinea che la scelta del consumatore tra riparazione e sostituzione è condizionata dalla possibilità e dalla proporzionalità della richiesta. V. Westermann, H.P., «Das neue Kaufrecht enschlieβlich des Verbrauchsgüterkaufs», Juristenzeitung, n. 10/2001, pag. 537. Secondo Grundmann e Bianca si può argomentare che la richiesta di sostituzione prevista dalla direttiva 1999/44 presuppone un inadempimento essenziale del contratto. V. Grundmann, S., Bianca, M.C., EU Sales Directive. Commentary, Intersentia, Anversa, Oxford, New York, 2002, pag. 162. Analogamente, Možina afferma che la richiesta di sostituzione può essere ammessa solo in presenza di una non insignificante difformità rispetto al contratto. Možina, D., Kršitev pogodbe, GV Založba, Lubiana 2006, pag. 229. Anche la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG) prevede, all’art. 46, n. 2, che l’acquirente può chiedere la sostituzione del bene solo qualora il difetto di conformità costituisca un inadempimento essenziale del contratto. Ciò viene sottolineato anche da Schlechtriem, P., Internationales UN-Kaufrecht, 4a edizione, Mohr Siebeck, Tübingen, 2007, pag. 134, punto 185. Con riferimento alla Convenzione di Vienna, Grundmann afferma che l’acquirente ha certo un diritto di scelta, ma non può scegliere un rimedio sproporzionato rispetto ad un altro rimedio. Grundmann, S., «Regulating Breach of Contract — The Right to Reject Performance by the Party in Breach», European Review of Contract Law, n. 2/2007, pagg. 132 e 133. I principi di diritto europeo dei contratti (PECL), all’art. 9:102, n. 1, riconoscono al creditore insoddisfatto di una obbligazione non pecuniaria il diritto al corretto adempimento del contratto (remedying of a defective performance). Il paragrafo 2 di tale articolo, che si applica anche alla richiesta di corretto adempimento del contratto, dispone, alle lett. a) e b), che l’adempimento non potrà ciononostante essere chiesto quando la prestazione sarebbe illecita o impossibile, o la prestazione implicherebbe per il debitore uno sforzo o un costo irragionevole. Lando, O., Beale, H. (ed.), Principles of European Contract Law, Kluwer Law International, L’Aja, Londra, Boston, 2000, pagg. 394 e 395.

    ( 29 ) La direttiva 1999/44, all’art. 3, nn. 3 e 5, dispone un sistema in due fasi per far valere i diritti del consumatore, il quale, in primo luogo, può chiedere la riparazione senza spese o la sostituzione senza spese del bene. Soltanto in subordine egli può chiedere una congrua riduzione del prezzo o esigere la risoluzione del contratto.

    ( 30 ) Oppermann rileva che il punto di partenza dell’interpretazione letterale del diritto comunitario dev’essere «il significato normale e naturale delle parole nell’immediato contesto della frase». V. Oppermann, T., Europarecht, 3a edizione, Verlag C.H. Beck, Monaco, 2005, pag. 207, punto 20.

    ( 31 ) In dottrina, Oppermann mette in guardia contro simili falsificazioni del significato di disposizioni mediante interpretazione. V. Oppermann, T., Europarecht, 3a edizione, Verlag C.H. Beck, Monaco, 2005, pag. 209, punto 23.

    ( 32 ) In tale contesto occorre rilevare altresì che la direttiva 1999/44 tutela il venditore anche con la limitazione temporale della sua responsabilità. V. il diciassettesimo ‘considerando’ e l’art. 5, n. 1, della direttiva 1999/44.

    ( 33 ) Nella dottrina tedesca, Ball, W., «Die Nacherfüllung beim Autokauf», Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht, n. 5/2004, pag. 222, fa riferimento al problema dell’entità del rimborso nel caso di autovetture non conformi. Schulze e Ebers menzionano il caso in cui l’acquirente acquisti per EUR 2000 un computer avente una vita media di due anni e, un mese prima della scadenza del termine biennale di garanzia, compaia sull’hard disk un difetto che non è possibile riparare, ma il venditore sia disposto a sostituire il bene solo se l’acquirente versa un rimborso per l’uso pari a EUR 1916. Per parte mia rilevo che in un caso siffatto può verificarsi che il prezzo del computer nuovo sul mercato, al momento della comparsa del difetto, sia divenuto, in ragione dei progressi tecnologici, di soli EUR 500. V. Schulze, R., Ebers, M., «Streitfragen im neuen Schuldrecht», Juristische Schulung, n. 4/2004, pag. 369.

    ( 34 ) La sola interpretazione letterale è sufficiente qualora la norma giuridica possa indubitabilmente essere interpretata in un unico modo. Ma occorre rilevare che tali esempi sono rari (ad esempio nel caso di termini). In tal senso v., tra le altre, sentenza 9 marzo 1978, causa C-79/77, Kühlhaus Zentrum (Racc. pag. 611, punto 6), in cui, per interpretare una disposizione comunitaria, la Corte ha proceduto alla sola interpretazione letterale. Se l’interpretazione letterale non consente di giungere ad un esito pienamente scevro da dubbi, occorre procedere anche ad altri tipi di interpretazione. V., ad esempio, le conclusioni presentate dall’avvocato generale Maduro il 18 luglio 2007 nella causa, Svezia/Commissione (sentenza 18 dicembre 2007, causa C-64/05 P, Racc. pag.I-11389, paragrafo 37), in cui l’interpretazione letterale della disposizione comunitaria non ha fornito una soluzione incontestabile, per cui è stato necessario precisare il senso della disposizione controversa ricollocandola nel contesto normativo generale e facendo riferimento agli obiettivi della disciplina di cui fa parte.

    ( 35 ) V. sentenza 20 marzo 1980, causa 118/79, Knauf Westdeutsche Gipswerke (Racc. pag. 1183, punti 5 e 6), in cui la Corte ha sottolineato che la sola interpretazione letterale delle disposizioni oggetto di interpretazione non è sufficiente.

    ( 36 ) Si tratta quindi di uno scopo che è oggettivamente possibile desumere dalla norma. Sull’oggettività dello scopo come nucleo dell’interpretazione teleologica v. ad esempio Alexy, R., A Theory of Legal Argumentation. The Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification, Clarendon Press, Oxford, 1989, pag. 241. Sul significato dell’interpretazione teleologica nel diritto comunitario v., ad esempio, Schermers, H.G., Waelbroeck, D.F., Judicial Protection in the European Union, Kluwer Law International, L’Aja, Londra, New York, 2001, pagg. 20 e segg.

    ( 37 ) Un migliore funzionamento del mercato interno sarà il principale obiettivo della politica dei consumatori anche in futuro. La Commissione, nella Strategia per la politica dei consumatori per il periodo 2007-2013, sottolinea che il mercato interno «resta il contesto fondamentale della politica dei consumatori. Essa è quindi indispensabile per un migliore funzionamento del mercato interno». V. Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo, Strategia per la politica dei consumatori dell’UE 2007-2013, Maggiori poteri per i consumatori, più benessere e tutela più efficace, COM(2007) 99 def.. Le disposizioni della direttiva 1999/44 saranno, con ogni probabilità, riprese anche nel progetto di codice civile europeo, nel quale emergerà molto chiaramente l’importanza della tutela dei consumatori. In tal senso, v. Heutger, V., «Konturen des Kaufrechtskonzepts der Study Group on a European Civil Code — Ein Werkstattbericht», European Review of Private Law, n. 2/2003, pag. 159.

    ( 38 ) Reisenhuber sottolinea che nell’ambito dell’interpretazione teleologica è importante stabilire specificamente, e non solo approssimativamente, lo scopo della norma. V. Reisenhuber, K., «Die Auslegung», in Reisenhuber, K., Europäische Methodenlehre. Handbuch für Ausbildung und Praxis, De Gruyter Recht, Berlino, 2006, pag. 261, punto 41.

    ( 39 ) Da questo punto di vista la direttiva 1999/44 si distingue, ad esempio, dalla direttiva 85/374/CEE, il cui scopo è di garantire un’armonizzazione completa delle disposizioni in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi. V. direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29). Con riferimento a quest’ultima, v. sentenze 25 aprile 2002, causa C-52/00, Commissione/Francia (Racc. pag. I-3827, punto 24); causa C-154/00, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-3879, punto 20), e causa C-183/00, González Sánchez (Racc. pag. I-3901, punti 26 e 28). V. anche le conclusioni presentate dall’avvocato generale Geelhoed il 20 settembre 2001 nelle cause riunite C-52/00 e C-183/00, Commissione/Francia e González Sánchez (Racc. pag. I-3879, punto 56).

    ( 40 ) Il diritto cogente definisce i confini della libertà contrattuale che le parti del contratto non possono superare. V., ad esempio, Schmidt Kessel, M., «Europäisches Vertragsrecht», in Reisenhuber, K., Europäische Methodenlehre. Handbuch für Ausbildung und Praxis, De Gruyter Recht, Berlino, 2006, pag. 397, punto 15. La natura cogente dell’art. 3 della direttiva 1999/44 è sostenuta, nella dottrina tedesca, ad esempio da Grundmann, «Internationalisierung und Reform des deutschen Kaufrechts», in Grundmann, S., Medicus, D., Rolland, W., Europäisches Kaufgewährleistungsrecht. Reform und Internationalisierung des deutschen Schuldrechts, Carl Heymanns Verlag, Colonia, Berlino, Bonn, Monaco, 2000, pag. 317.

    ( 41 ) Cfr. Weatherill, S., EU Consumer Law and Policy, Edward Elgar, Northampton 2005, pag. 63. In generale, sul diritto privato comunitario, il cui obiettivo è l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno, v. Müller-Graff, «Europäisches Gemeinschaftsrecht und Privatrecht — Das Privatrecht in der europäischen Integration», Neue Juristische Wochenschrift, n. 1/1993, pag. 18.

    ( 42 ) In tal senso, rinvio al quinto ‘considerando’ della direttiva 1999/44, che avverte che una base legislativa minima in materia di diritto dei consumatori rafforzerà la fiducia dei consumatori, che potranno trarre più agevolmente profitto dal mercato interno. Grundmann e Bianca affermano che è emersa un’esigenza di migliore funzionamento del mercato interno sotto il profilo della vendita ai consumatori, poichè questi ultimi non effettuavano acquisti all’estero soprattutto in ragione dell’incertezza della garanzia, degli ostacoli linguistici e delle difficoltà nella risoluzione delle controversie. Grundmann, S., Bianca, C.M., EU Kaufrechts-Richtlinie. Kommentar, Verlag Dr. Otto Schmidt, Colonia, 2002, pag. 28, punto 16. Anche la Commissione nel Libro verde — Revisione dell’acquis relativo ai consumatori (COM/2006/0744 def.), pag. 4, afferma che «si deve stimolare la fiducia dei consumatori nel mercato interno assicurando un elevato livello di protezione su tutto il territorio dell’UE».

    ( 43 ) L’importanza dell’aspetto passivo della libera circolazione dei beni e dei servizi è stata più volte sottolineata dalla Corte nella sua giurisprudenza. Con riferimento alla libera circolazione passiva dei servizi v., ad esempio, sentenze 31 gennaio 1984, cause riunite 286/82 e 26/83, Luisi e Carbone (Racc. pag. 377, punto 10), e 11 settembre 2007, causa C-318/05, Commissione/Germania (Racc. pag. I-6957, punto 65). Con riferimento alla libera circolazione passiva dei beni v., ad esempio, sentenza 7 marzo 1990, causa 362/88, GB-INNO-BM (Racc. pag. I-667). In ordine a questa problematica v. anche Wichard, J.C., in Calliess, C., Ruffert, M. (ed.), EUV/EGV. Das Verfassungsrecht der Europäischen Union mit Europäischer Grundrechtecharta. Kommentar, 3a edizione, Verlag C.H. Beck, Monaco, 2007, pag. 1698.

    ( 44 ) V., ad esempio, la legislazione austriaca, francese, irlandese, slovena e spagnola. In Austria v. art. 8, n. 3, del Konsumentenschutzgesetz (legge sulla tutela dei consumatori) e art. 932, nn. 1-3, dell’Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (codice generale di diritto civile); in Francia v. artt. L. 211-9 e L. 211-10 del code de la consommation (codice dei consumatori); in Irlanda v. Reg. 7, nn. 1, 3, 5 e 6, degli European Communities (Certain Aspects of the Sale of Consumer Goods and Associated Guarantees) Regulations 2003 (Disposizioni delle Comunità europee 2003 [su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo]); in Slovenia v. art. 37, lett. c), del Zakon o varstvu potrošnikov (legge sulla tutela dei consumatori); in Spagna v. artt. 4, n. 1, 5, n. 1, e 6, lett. a) e b), della Ley 23/2003, de garantías en la venta de bienes de consumo (legge 23/2003 sulle garanzie nella vendita di beni di consumo). Le informazioni sono tratte dal progetto di ricerca diretto dal prof. dr. Hans Schulte-Nölke. Schulte-Nölke, H., EC Consumer Law Compendium, Università di Bielefeld, Bielefeld, 2007.

    ( 45 ) Il duplice obiettivo della direttiva 1999/44 — un livello elevato di tutela dei consumatori e il funzionamento del mercato interno — è evidenziato anche da Možina, D., «Direktiva 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o nekaterih vidikih prodaje potrošniškega blaga in z njim povezanih garancij», in Trstenjak, V., Knez, R., Možina, D., Evropsko pravo varstva potrošnikov. Direktiva ES/EU z uvodnimi pojasnili, GV Založba, Lubiana, 2005, pag. 69. Sulle norme con più obiettivi nella dottrina giuridica v. Engisch, K., Einführung in das juristische Denken, 4a edizione, Kohlhammer Verlag, Stoccarda, Berlino, Colonia, Magonza, 1956, pag. 80.

    ( 46 ) La tesi secondo cui dal fondamento normativo di una disposizione può desumersi lo scopo della stessa è sostenuta anche da Reisenhuber, K., «Die Auslegung», in Reisenhuber, K., Europäische Methodenlehre. Handbuch für Ausbildung und Praxis, De Gruyter Recht, Berlino, 2006, pag. 261, punto 40.

    ( 47 ) Sull’art. 95 quale fondamento normativo, v., ad esempio, sentenze 10 dicembre 2002, causa C-491/01, British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco (Racc. pag. I-11453, punti 59 e 60); 14 dicembre 2004, causa C-210/03, Swedish Match (Racc. pag. I-11893, punto 29), e 12 dicembre 2006, causa C-380/03, Germania/Parlamento e Consiglio (Racc. pag. I-11573, punto 37). In dottrina v. anche Wichard, J.C., in Calliess, C., Ruffert, M. (ed.), EUV/EGV. Das Verfassungsrecht der Europäischen Union mit Europäischer Grundrechtecharta. Kommentar, 3a edizione, Verlag C.H. Beck, Monaco, 2007, pag. 1702.

    ( 48 ) V. sentenze 4 ottobre 1991, causa C-70/88, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. I-4529, punto 17); 5 ottobre 2000, causa C-376/98, Germania/Parlamento e Consiglio (Racc. pag. I-8419, punto 33), e 6 dicembre 2005, causa C-66/04, Regno Unito/Parlamento e Consiglio (Racc. pag. I-10553, punti 59 e 64).

    ( 49 ) Sull’argomentazione relativa al sistema «esterno» nella dottrina giuridica, v. ad esempio Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6a edizione, Springer, Berlino, Heidelberg, 1991, pag. 326.

    ( 50 ) L’assenza di contraddizioni come argomento di interpretazione sistematica è sostenuta in dottrina da Alexy, R., A Theory of Legal Argumentation. The Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification, Clarendon Press, Oxford, 1989, pag. 240.

    ( 51 ) Art. 3, n. 4, della Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo (COM/98/0217 def. — COD 96/0161, GU C 148, pag. 12).

    ( 52 ) Il corsivo è mio.

    ( 53 ) V. sentenza della Corte 1o giugno 1961, causa 15/60, Gabriel Simon (Racc. pag. 213), nella quale si sottolinea che la differenza tra il testo di una proposta normativa e la sua versione definitiva implica anche una differenza di significato, salvo che sussistano ragioni per concludere diversamente. In dottrina v. Baldus, C., «Historische und vergleichende Auslegung im Gemeinschaftsprivatrecht — Zur Konkretisierung der geringfügigen Vertragswidrigkeit», in Baldus, C., Müller-Graff, P.-C. (ed.), Die Generalklausel im Europäischen Privatrecht, Sellier. European Law Publishers, Monaco, 2006, pag. 4.

    ( 54 ) Comitato di conciliazione Parlamento europeo-Consiglio, Consenso sulle garanzie per i beni di consumo, Bruxelles, 18 marzo 1999, doc. n. C/99/77.

    ( 55 ) Analogamente, la Corte ha già stabilito nella sua giurisprudenza che il contenuto dei documenti preparatori che non trovi alcun riscontro nel testo di una disposizione di diritto derivato non può essere preso in considerazione per interpretare la disposizione stessa. La Corte ha evidenziato che quando una dichiarazione inserita in un verbale del Consiglio non trova alcun riscontro nel testo di una disposizione di diritto derivato, essa non può essere presa in considerazione per interpretare tale disposizione. V. sentenze 26 febbraio 1991, causa C-292/89, Antonissen (Racc. pag. I-745, punto 18); 8 giugno 2000, causa C-375/98, Epson Europe (Racc. pag. I-4243, punto 26); 10 gennaio 2006, causa C-402/03, Skov e Bilka (Racc. pag. I-199, punto 42), e 19 aprile 2007, causa C-356/05, Farrell (Racc. pag. I-3067, punto 31). V. inoltre, ad esempio, le conclusioni presentate dall’avvocato generale Kokott il 18 luglio 2007 nella causa Tedesco (sentenza 27 settembre 2007, causa C-175/06, Racc. pag. I-7929, paragrafo 69) e il 13 luglio 2006 nella causa Robins e a. (sentenza 25 gennaio 2007, causa C-278/05, Racc. pag. I-1053, paragrafo 81).

    ( 56 ) V. le conclusioni presentate dall’avvocato generale Kokott il 7 settembre 2006 nella causa T-Mobile Austria e a./Austria (sentenza 26 giugno 2007, causa C-284/04, Racc. pag. I-5189, paragrafo 88), e il 13 luglio 2006 nella causa Robins e a., cit. alla nota precedente, paragrafi 80 e 81).

    ( 57 ) Oppermann, T., Europarecht, 3a edizione, Verlag C.H. Beck, Monaco, 2005, pag. 209, punto 25; Schulte-Nölke, H., «Elf Amtssprachen, ein Recht? Folgen der Mehrsprachigkeit für die Auslegung von Verbraucherschutzrichtlinien», in Schulze, R., Auslegung europäischen Privatrechts und angeglichenen Rechts, Nomos Verlag, Baden-Baden, 1999, pag. 158. Anche Schermers e Waelbroeck affermano che ai fini dell’interpretazione del diritto comunitario solo eccezionalmente si utilizzano i travaux préparatoires. V. Schermers, H.G., Waelbroeck, D.F., Judicial Protection in the European Union, Kluwer Law International, L’Aja, Londra, New York, 2001, pag. 16. Nella dottrina belga, la limitata possibilità di ricorso all’interpretazione storica è sottolineata ad esempio da Mertens de Wilmars, «Réflexions sur les méthodes d’interprétation de la Cour de justice des Communautés européennes», Cahiers de droit européen, n. 1/1986, pagg. 14 e 15. In senso analogo Rideau, J., Droit institutionnel de l’Union et des Communautés Européennes, 4a edizione, L.G.D.J., Parigi, 2002, pag. 182; Arnull, A., The European Union and its Court of Justice, 2a edizione, Oxford University Press, Oxford, 2006, pag. 619.

    ( 58 ) V., ad esempio, sentenze 15 aprile 1986, causa 237/84, Commissione/Belgio (Racc. pag. 1247, punto 17), e 10 dicembre 1991, causa C-306/89, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-5863, punto 8).

    ( 59 ) Sentenza 25 ottobre 2005, causa C-350/03, Schulte (Racc. pag. I-9215). Per un’analoga decisione v. sentenza 25 ottobre 2005, causa C-229/04, Crailsheimer Volksbank (Racc. pag. I-9273).

    ( 60 ) Direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372, pagg. 31-33).

    ( 61 ) Punto 93 della sentenza Schulte, cit. supra.

    ( 62 ) Poiché al riguardo non esistono, nel diritto comunitario, disposizioni espresse, le questioni di indebito arricchimento si pongono nella giurisprudenza della Corte soprattutto con riferimento alle condizioni per il rimborso di imposte e diritti doganali indebitamente riscossi. In tal senso v., ad esempio, sentenza 9 febbraio 1999, causa C-343/96, Dilexport (Racc. pag. I-579).

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