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Document 62006CA0527

Causa C-527/06: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 16 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — R.H.H. Renneberg/Staatssecretaris van Financiën (Libera circolazione dei lavoratori — Art. 39 CE — Normativa tributaria — Imposta sui redditi — Determinazione della base imponibile — Cittadino di uno Stato membro che percepisce in quest'ultimo la totalità o la quasi totalità delle sue risorse imponibili — Residenza in un altro Stato membro)

GU C 313 del 6.12.2008, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 313/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 16 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — R.H.H. Renneberg/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-527/06) (1)

(Libera circolazione dei lavoratori - Art. 39 CE - Normativa tributaria - Imposta sui redditi - Determinazione della base imponibile - Cittadino di uno Stato membro che percepisce in quest'ultimo la totalità o la quasi totalità delle sue risorse imponibili - Residenza in un altro Stato membro)

(2008/C 313/06)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: R.H.H. Renneberg

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione degli artt. 39 e 56 CE — Determinazione della base imponibile dell'imposta sul reddito — Cittadino di uno Stato membro che percepisce la totalità del suo reddito in tale Stato ma risiede in un altro Stato membro — Normativa nazionale che non consente la deduzione del reddito negativo relativo ad un immobile situato in un altro Stato membro

Dispositivo

L'art. 39 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale, in forza della quale un cittadino comunitario non residente nello Stato membro in cui percepisce redditi che costituiscono la totalità o la quasi totalità delle sue risorse imponibili non può, ai fini della determinazione della base imponibile dei detti redditi in tale Stato membro, far valere i redditi negativi concernenti una casa ad uso abitativo di sua proprietà situata in un altro Stato membro, mentre un residente nel primo Stato membro può far valere tali redditi negativi ai fini della determinazione della base imponibile dei suoi redditi.


(1)  GU C 56 del 10.3.2007.


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