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Document 62006CA0286

Causa C-286/06: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 89/48/CEE — Lavoratori — Riconoscimento di diplomi — Ingegnere)

GU C 313 del 6.12.2008, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 313/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-286/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 89/48/CEE - Lavoratori - Riconoscimento di diplomi - Ingegnere)

(2008/C 313/03)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e R. Vidal Puig, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Pérez, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989 L 19, pag. 16) — Mancato riconoscimento, in Spagna, delle qualifiche professionali di ingegnere ottenute in Italia

Dispositivo

1)

Il Regno di Spagna,

negando il riconoscimento delle qualifiche professionali di ingegnere conseguite in Italia in base ad una formazione universitaria impartita esclusivamente in Spagna, e

subordinando l'ammissione alle prove per la promozione all'interno del pubblico impiego di ingegneri in possesso di titoli professionali conseguiti in un altro Stato membro al riconoscimento accademico delle suddette qualifiche,

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, in particolare del suo art. 3.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 212 del 2.9.2006.


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