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Document 62006CA0280

    Causa C-280/06: Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell' 11 dicembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Ente tabacchi italiani — ETI SpA, Philip Morris Products SA, Philip Morris Holland BV, Philip Morris GmbH, Philip Morris Products Inc. e Philip Morris International Management SA, e Philip Morris Products SA, Philip Morris Holland BV, Philip Morris GmbH, Philip Morris Products Inc. e Philip Morris International Management SA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Ente tabacchi italiani — ETI SpA, e Philip Morris Products SA, Philip Morris Holland BV, Philip Morris GmbH, Philip Morris Products Inc. e Philip Morris International Management SA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Ente tabacchi italiani — ETI SpA (Concorrenza — Applicazione di sanzioni in caso di successione di imprese — Principio della responsabilità personale — Enti dipendenti dalla stessa autorità pubblica — Diritto nazionale che qualifica come fonte di interpretazione il diritto comunitario della concorrenza — Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte)

    GU C 51 del 23.2.2008, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.2.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 51/17


    Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'11 dicembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Ente tabacchi italiani — ETI SpA, Philip Morris Products SA, Philip Morris Holland BV, Philip Morris GmbH, Philip Morris Products Inc. e Philip Morris International Management SA, e Philip Morris Products SA, Philip Morris Holland BV, Philip Morris GmbH, Philip Morris Products Inc. e Philip Morris International Management SA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Ente tabacchi italiani — ETI SpA, e Philip Morris Products SA, Philip Morris Holland BV, Philip Morris GmbH, Philip Morris Products Inc. e Philip Morris International Management SA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Ente tabacchi italiani — ETI SpA

    (Causa C-280/06) (1)

    (Concorrenza - Applicazione di sanzioni in caso di successione di imprese - Principio della responsabilità personale - Enti dipendenti dalla stessa autorità pubblica - Diritto nazionale che qualifica come fonte di interpretazione il diritto comunitario della concorrenza - Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte)

    (2008/C 51/27)

    Lingua processuale: l'italiano

    Giudice del rinvio

    Consiglio di Stato

    Parti

    Ricorrenti: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

    Convenuti: Ente tabacchi italiani — ETI SpA, Philip Morris Products SA, Philip Morris Holland BV, Philip Morris GmbH, Philip Morris Products Inc., Philip Morris International Management SA

    Ricorrenti: Philip Morris Products SA, Philip Morris Holland BV, Philip Morris GmbH, Philip Morris Products Inc., Philip Morris International Management SA

    Convenuti: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Ente tabacchi italiani — ETI SpA

    Ricorrenti: Philip Morris Products SA, Philip Morris Holland BV, Philip Morris GmbH, Philip Morris Products Inc. et Philip Morris International Management SA

    Convenuti: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Ente tabacchi italiani — ETI SpA

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Interpretazione dell'art. 81 CE — Intesa sul prezzo di vendita delle sigarette in violazione della legge antitrust nazionale — Imputazione alla persona giuridica succeduta nella gestione di un'impresa della responsabilità per le infrazioni commesse dall'impresa prima del passaggio al successore della gestione di questa

    Dispositivo

    Gli artt. 81 CE e seguenti devono essere interpretati nel senso che, nel caso di enti dipendenti dalla stessa autorità pubblica, qualora una condotta costitutiva di una stessa infrazione alle regole della concorrenza sia stata commessa da un ente e successivamente proseguita fino alla sua fine da un altro ente succeduto al primo, il quale non ha cessato di esistere, tale secondo ente può essere sanzionato per l'infrazione nella sua interezza, se è provato che tali due enti sono stati sotto la tutela della citata autorità.


    (1)  GU C 224 del 16.9.2006.


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