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Document 62006CA0268

    Causa C-268/06: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Labour Court — Irlanda) — Impact/Minister for Agriculture and Food, Minister for Arts, Sport and Tourism, Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Foreign Affairs, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Transport (Direttiva 1999/70/CE — Clausole 4 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato — Rapporti di lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione — Condizioni di impiego — Retribuzioni e pensioni — Rinnovo di contratti a tempo determinato per una durata massima di otto anni — Autonomia procedurale — Effetto diretto)

    GU C 142 del 7.6.2008, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.6.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 142/4


    Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Labour Court — Irlanda) — Impact/Minister for Agriculture and Food, Minister for Arts, Sport and Tourism, Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Foreign Affairs, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Transport

    (Causa C-268/06) (1)

    (Direttiva 1999/70/CE - Clausole 4 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato - Rapporti di lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione - Condizioni di impiego - Retribuzioni e pensioni - Rinnovo di contratti a tempo determinato per una durata massima di otto anni - Autonomia procedurale - Effetto diretto)

    (2008/C 142/05)

    Lingua processuale: l'inglese

    Giudice del rinvio

    Labour Court

    Parti

    Ricorrente: Impact

    Convenuti: Minister for Agriculture and Food, Minister for Arts, Sport and Tourism, Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Foreign Affairs, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Transport

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Labour Court — Interpretazione delle clausole 4, punto 1 [principio di non discriminazione] e 5, punto 1 [ misure volte a prevenire l'utilizzo abusivo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato in successione] dell'allegato della direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Ricorso diretto a far valere l'effetto diretto di tali disposizioni — Mancanza di competenza, secondo il diritto nazionale, del giudice adito — Competenza ai sensi del diritto comunitario, in particolare dei principi di equivalenza ed effettività

    Dispositivo

    1)

    Il diritto comunitario, in particolare il principio di effettività, esigerebbe che un giudice speciale, chiamato, nell'ambito della competenza che gli è stata conferita, sia pure in via facoltativa, dalla normativa di trasposizione della direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, a conoscere di una domanda fondata su una violazione di tale normativa, si dichiari competente a conoscere anche delle domande del richiedente direttamente fondate sulla medesima direttiva per il periodo compreso tra la data di scadenza del termine di trasposizione di quest'ultima e la data di entrata in vigore della suddetta normativa se risultasse che l'obbligo per il richiedente in questione di adire parallelamente un giudice ordinario con una domanda distinta direttamente fondata sulla suddetta direttiva dovesse implicare inconvenienti procedurali tali da rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferitigli dall'ordinamento comunitario. Spetta al giudice nazionale procedere alle necessarie verifiche al riguardo.

    2)

    La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale, mentre ciò non si verifica per la clausola 5, punto 1, del suddetto accordo quadro.

    3)

    Gli artt. 10 CE e 249, terzo comma, CE, nonché la direttiva 1999/70, devono essere interpretati nel senso che un'autorità di uno Stato membro che agisca in qualità di datore di lavoro pubblico non è autorizzata ad adottare misure, contrarie all'obiettivo perseguito dalla suddetta direttiva e dall'accordo quadro per quanto riguarda la prevenzione dell'utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato, consistenti nel rinnovo di tali contratti per un periodo inabitualmente lungo nel corso del periodo compreso tra la data di scadenza del termine di trasposizione di tale direttiva e quella dell'entrata in vigore della legge che attua la trasposizione stessa.

    4)

    Nei limiti in cui il diritto nazionale applicabile contenga una norma che esclude l'applicazione retroattiva di una legge in assenza di indicazione chiara ed univoca in senso contrario, un giudice nazionale, adito con una domanda fondata sulla violazione di una disposizione della legge nazionale di trasposizione della direttiva 1999/70, è tenuto, ai sensi del diritto comunitario, a conferire alla disposizione in parola effetto retroattivo alla data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva stessa solo se esiste, nel diritto nazionale, un'indicazione di tale natura, idonea a conferire alle disposizioni in questione siffatto effetto retroattivo.

    5)

    La clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che le condizioni di impiego ai sensi di quest'ultima inglobano le condizioni relative alle retribuzioni nonché alle pensioni dipendenti dal rapporto di lavoro, ad esclusione delle condizioni relative alle pensioni derivanti da un regime legale di previdenza sociale.


    (1)  GU C 212 del 2.9.2006.


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