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Document 62006CA0197

Causa C-197/06: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van Koophandel te Hasselt — Belgio) — Confederatie van Immobiliën-Beroepen van België VZW, Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars/Willem Van Leuken (Riconoscimento di diplomi — Direttiva 89/48/CEE — Agente immobiliare)

GU C 142 del 7.6.2008, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 142/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van Koophandel te Hasselt — Belgio) — Confederatie van Immobiliën-Beroepen van België VZW, Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars/Willem Van Leuken

(Causa C-197/06) (1)

(Riconoscimento di diplomi - Direttiva 89/48/CEE - Agente immobiliare)

(2008/C 142/04)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van Koophandel te Hasselt

Parti

Ricorrenti: Confederatie van Immobiliën-Beroepen van België VZW, Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars

Convenuto: Willem Van Leuken

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank van Koophandel te Hasselt — Interpretazione degli artt. 3 e 4 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988 n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16) — Obbligo per un agente immobiliare stabilito in uno Stato membro e che esercita attività di mediazione in un altro Stato membro di integrare le condizioni di esercizio di tale professione poste dalla normativa di quest'ultimo Stato in attuazione della detta direttiva — Condizione richiesta anche in caso di contratto di collaborazione tra detto agente e un agente autorizzato dallo Stato di cui trattasi

Dispositivo

Gli artt. 3 e 4 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, ostano ad una normativa di uno Stato membro che subordini lo svolgimento, sul suo territorio, di attività come quelle di cui trattasi nella causa principale, da parte di un fornitore di servizi stabilito in un altro Stato membro e che si trovi in una situazione identica a quella del convenuto nella causa principale, a un'autorizzazione la cui concessione dipende dal superamento di una prova attitudinale in diritto.


(1)  GU C 165 del 15.7.2006.


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