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Document 62005TO0127

    Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 9 gennaio 2007.
    Lootus Teine Osaühing (Lootus) contro Consiglio dell'Unione europea.
    Ricorso di annullamento - Regolamento (CE) n. 2269/2004 e regolamento (CE) n. 2270/2004 - Pesca - Possibilità di pesca di specie in acque profonde per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 - Persone direttamente e individualmente interessate - Irricevibilità.
    Causa T-127/05.

    Raccolta della Giurisprudenza 2007 II-00001*

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2007:2





    Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 9 gennaio 2007 –

    Lootus Teine Osaühing / Consiglio

    (causa T-127/05)

    «Ricorso di annullamento – Regolamento (CE) n. 2269/2004 e regolamento (CE) n. 2270/2004 – Pesca – Possibilità di pesca di specie di acque profonde per gli Stati membri che hanno aderito all’Unione nel 2004 – Persone direttamente e individualmente interessate – Irricevibilità»

    Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230, quarto comma, CE; regolamenti del Consiglio n. 2269/2004 e n. 2270/2004) (v. punti 39-47)

    Oggetto

    Domanda di annullamento parziale, da un lato, dell’allegato del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2004, n. 2269, che modifica il regolamento (CE) n. 2340/2002 e il regolamento (CE) n. 2347/2002 per quanto riguarda le possibilità di pesca di specie di acque profonde per i nuovi Stati membri che hanno aderito all’Unione nel 2004 (GU L 396, pag. 1), e, dall’altro, della parte 2 dell’allegato del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 2270/2004, che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (GU L 396, pag. 4), in quanto tali disposizioni riguardino le possibilità di pesca riconosciute all’Estonia.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è irricevibile.

    2)

    La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio.

    3)

    La Commissione sopporterà le proprie spese.

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