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Document 62005TN0033

Causa T-33/05: Ricorso della Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A., contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 gennaio 2005

GU C 82 del 2.4.2005, p. 42–42 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

2.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 82/42


Ricorso della Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A., contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 gennaio 2005

(Causa T-33/05)

(2005/C 82/74)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il 21 gennaio 2005 la Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A., con sede in Navalmoral de la Mata (Spagna), rappresentata dall'avv. Marcos Araujo, abogado del Ilustre Colegio de Madrid, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1)

annullare la decisione della Commissione 20 ottobre 2004, relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81, n. 1, del Trattato CE [C(2004) 4030 def.] nell'ambito del caso COMP/C.38.238/B.2 – Tabacco greggio in Spagna;

2)

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nella presente controversia è la stessa della causa T-24/05, Standard Comercial e a. contro Commissione (1).

Tutti gli argomenti vertono sul principio di proporzionalità. In particolare, si rileva il fatto che le pratiche esaminate sono state effettuate in un mercato di 25 milioni di euro e che le ammende inflitte ammontano quasi allo stesso importo. Concretamente, alla CETARSA è stata inflitta un'ammenda equivalente al 7,5 % della sua fatturazione nel 2003.

A sostegno dei suoi argomenti la ricorrente adduce i seguenti motivi:

la violazione del principio di parità di trattamento, derivata dall'imposizione di sanzioni elevate alle imprese di trasformazione e di ammende simboliche ai produttori, sulla base di argomenti applicabili ad entrambi i settori.

l'erronea valutazione delle circostanze del caso di specie (il sostegno ufficiale alla regolamentazione del settore mediante accordi tra produttori e le imprese di trasformazione, le dimensioni ridotte dei mercati interessati, la mancanza di effetti, ecc.), che avrebbero giustificato la valutazione delle pratiche del caso di specie come condotte «gravi» anziché «molto gravi».

l'errata valutazione della durata delle pratiche.

l'errata valutazione della partecipazione della ricorrente alle pratiche contestate, effettuata unicamente sulla base della sua quota di mercato, senza tener conto di altri elementi che ne contraddistinguono la situazione.

il metodo utilizzato dalla Commissione per stabilire importi di base provoca l'imposizione di ammende sproporzionate nel caso di imprese di piccole dimensioni, come la ricorrente.

l'applicazione arbitraria della comunicazione sul trattamento favorevole, senza che la Commissione abbia giustificato tale disparità di trattamento, nonché la violazione dei diritti della difesa della ricorrente.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.


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