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Document 62005TJ0458

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 20 novembre 2007.
    Tegometall International AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
    Marchio comunitario - Procedimento di nullità - Domanda di marchio comunitario denominativo TEK - Oggetto della lite - Rispetto dei diritti della difesa - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. b), c) e g), e art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94.
    Causa T-458/05.

    Raccolta della Giurisprudenza 2007 II-04721

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2007:349

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

    20 novembre 2007 ( *1 )

    «Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Domanda di marchio comunitario denominativo TEK — Oggetto della lite — Rispetto dei diritti della difesa — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. b), c) e g), e art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94»

    Nella causa T-458/05,

    Tegometall International AG, con sede in Lengwil-Oberhofen (Svizzera), rappresentata dall’avv. H. Timmann,

    ricorrente,

    contro

    Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. J. Weberndörfer, in qualità di agente,

    convenuto,

    controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

    Wuppermann AG, con sede in Leverkusen (Germania), rappresentata inizialmente dall’avv. H. Huisken, successivamente dall’avv. I. Friedhoff,

    avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 21 ottobre 2005 (procedimento R 1063/2004-2), come rettificata il 16 novembre 2005, relativa ad un procedimento di nullità tra la Wuppermann AG e la Tegometall International AG,

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

    composta dal sig. M. Vilaras, presidente, dai sigg. F. Dehousse e D. Šváby, giudici,

    cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore

    visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 dicembre 2005,

    visto il controricorso dell’UAMI depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 aprile 2006,

    visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 aprile 2006,

    in seguito alla trattazione orale del 13 febbraio 2007,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Fatti

    1

    Il 2 luglio 1999 la Tegometall International AG ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario denominativo all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

    2

    Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo TEK.

    3

    I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 6 e 20 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato (in prosieguo: l’«Accordo di Nizza»), e corrispondono, per ognuna delle classi di cui trattasi, alle seguenti descrizioni:

    classe 6: «Scaffalature ed elementi per scaffalature, in particolare canestri da appendere a scaffali, tutti i suddetti articoli in metallo»;

    classe 20: «Scaffalature ed elementi per scaffalature, in particolare canestri da appendere a scaffali».

    4

    Il 18 maggio 2001 il marchio TEK è stato registrato come marchio comunitario.

    5

    Il 23 luglio 2003 la Wuppermann AG ha chiesto che fosse dichiarata la nullità del marchio comunitario TEK, ai sensi dell’art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, in quanto la registrazione era in contrasto con gli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), c) e g), del detto regolamento.

    6

    Il 3 febbraio 2004 la ricorrente ha presentato una domanda di limitazione dell’elenco dei prodotti compresi nella classe 20, accolta dalla divisione di annullamento. In seguito a tale limitazione, i prodotti della classe 20 considerati dal marchio TEK sono i seguenti:

    «Scaffalature ed elementi per scaffalature, in particolare canestri da appendere a scaffali, tutti i suddetti articoli non in legno».

    7

    Con decisione 20 settembre 2004, la divisione di annullamento ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità dell’interveniente e ha condannato quest’ultima alle spese, ritenendo che gli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), c) e g), del regolamento n. 40/94 non fossero applicabili nel caso di specie.

    8

    Il 16 novembre 2004 l’interveniente ha proposto ricorso contro la decisione della divisione di annullamento (procedimento R 1063/2004-2) con la motivazione che ognuna delle cause di nullità di cui al combinato disposto degli artt. 51, n. 1, lett. a), e 7, n. 1, lett. b), c) e g), del regolamento n. 40/94 era applicabile.

    9

    Con decisione 21 ottobre 2005, come rettificata il 16 novembre 2005 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso ha accolto il ricorso dell’interveniente, ha annullato la decisione della divisione di annullamento e ha disposto la cancellazione del marchio, reputando il marchio descrittivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 e privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento.

    10

    In sostanza, la seconda commissione di ricorso ha considerato, in primo luogo, che in quanto il termine «tek» significa legno di teck in italiano e in francese, in quanto è pacifico che scaffalature e parti di scaffalature sono fabbricate in legno di teck e in quanto non è escluso che scaffalature e parti di scaffalature in metallo e in materia plastica possano imitare il legno di teck, il termine «tek», utilizzato per scaffalature e parti di scaffalature in metallo e non in legno, serviva «a designare l’apparenza, l’aspetto esteriore e, eventualmente, altri aspetti qualitativi del legno di teck». Di conseguenza, essa ne ha dedotto che il marchio TEK costituiva un’indicazione esclusivamente descrittiva, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, la quale doveva restare disponibile per i concorrenti. In secondo luogo, la seconda commissione di ricorso ha osservato che, non essendo la parola «tek» atta a distinguere i prodotti richiesti in funzione della loro provenienza, occorreva altresì rifiutare la registrazione del marchio stante la mancanza di carattere distintivo, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Essa ha invece ritenuto di non essere tenuta a verificare se il marchio di cui è causa fosse tale da indurre il pubblico in errore, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. g), del regolamento n. 40/94.

    11

    Il 29 dicembre 2005, con una lettera all’UAMI, la ricorrente ha indicato che avrebbe limitato l’elenco dei prodotti del marchio TEK a quanto segue:

    classe 6: «Scaffalature e elementi di scaffalature, in particolare canestri da appendere a scaffali, tutti i suddetti articoli in metallo e non imitazioni del legno»;

    classe 20: «Scaffalature e elementi di scaffalature, in particolare canestri da appendere a scaffali, tutti i suddetti articoli non in legno o imitazioni del legno».

    Conclusioni delle parti

    12

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    riformare la decisione impugnata;

    respingere la domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario denominativo TEK;

    in subordine, annullare la decisione impugnata e rinviare la causa dinanzi all’UAMI affinché venga nuovamente esaminata;

    condannare l’interveniente alle spese relative al procedimento di nullità nonché a quelle del procedimento di ricorso dinanzi all’UAMI e dinanzi al Tribunale.

    13

    L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

    respingere il ricorso;

    condannare la ricorrente alle spese.

    14

    L’interveniente chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

    In diritto

    Sull’oggetto della controversia

    Argomenti delle parti

    15

    La ricorrente sostiene che la limitazione della sua domanda di registrazione, in data 29 dicembre 2005, per i prodotti delle classi 6 e 20 che non imitano il legno deve essere presa in considerazione dal Tribunale, dal momento che si tratta di un elemento nuovo ai sensi dell’art. 48, n. 2, secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, emerso solamente dopo che la seconda commissione di ricorso aveva preso la sua decisione. A contrario, dalle disposizioni combinate dell’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94 e dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura risulterebbe che, in via di principio, è consentita la deduzione di motivi nuovi nell’ambito del procedimento di nullità [sentenza del Tribunale 26 novembre 2003, causa T-222/02, HERON Robotunits/UAMI (ROBOTUNITS), Racc. pag. II-4995, punti 50 e segg.).

    16

    In sede di udienza, la ricorrente ha precisato che tale domanda di limitazione era stata presentata in occasione del deposito del ricorso e che era stata registrata dall’UAMI. Essa ha fatto altresì valere che la sentenza della Corte 12 febbraio 2004, causa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland (Racc. pag. I-1619), non era pertinente nel caso di specie, poiché le limitazioni negative sono previste nella classificazione stabilita dall’Accordo di Nizza.

    17

    L’UAMI fa valere che la dichiarazione di rinuncia della ricorrente relativa ai prodotti imitazioni del legno non può essere presa in considerazione, dal momento che comporta una modifica irregolare dell’oggetto della controversia, ai sensi dell’art. 135, n. 4, del regolamento di procedura [sentenza del Tribunale 21 aprile 2005, causa T-164/03, Ampafrance/UAMI — Johnson & Johnson (monBeBé), Racc. pag. II-1401, punto 21].

    18

    L’UAMI considera altresì che la divisione di annullamento ha a torto autorizzato la limitazione dell’elenco dei prodotti del 3 febbraio 2004, dato che tale limitazione dei prodotti era irregolare alla luce della giurisprudenza (sentenza Koninklijke KPN Nederland, cit., punti 114 e 115). Cionondimeno, secondo l’UAMI, anche tenendo conto di detta limitazione, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che le disposizioni di cui trattasi in materia di dichiarazione di nullità fossero applicabili.

    Giudizio del Tribunale

    19

    Ai sensi dell’art. 63, n. 2, del regolamento n. 40/94, il Tribunale può annullare o riformare la decisione di una commissione di ricorso dell’UAMI solo «per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del trattato, del [regolamento n. 40/94] o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o per sviamento di potere». In applicazione dell’art. 74 del regolamento in parola, tale controllo di legittimità deve effettuarsi in base all’ambito fattuale e giuridico della lite quale è stato presentato dinanzi alla commissione di ricorso [sentenze del Tribunale 1o febbraio 2005, causa T-57/03, SPAG/UAMI — Dann e Backer (HOOLIGAN), Racc. pag. II-287, punto 17; 15 settembre 2005, causa T-320/03, Citicorp/UAMI (LIVE RICHLY), Racc. pag. II-3411, punto 16, e ordinanza del Tribunale 15 novembre 2006, causa T-366/05, Anheuser-Busch/UAMI — Budĕjovický Budvar (BUDWEISER), punto 27].

    20

    Ne consegue che il Tribunale può annullare o riformare la decisione oggetto del ricorso solo se, al momento in cui essa è stata adottata, la medesima era viziata da uno di questi motivi di annullamento o di riforma. Invece, esso non può annullare o riformare la detta decisione per motivi insorgenti dopo la sua pronuncia (sentenza della Corte 11 maggio 2006, causa C-416/04 P, Sunrider/UAMI, Racc. pag. I-4237, punto 55).

    21

    Peraltro, ai sensi dell’art. 26, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, «la domanda di marchio comunitario deve contenere (…) l’elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione».

    22

    L’art. 44, n. 1, del regolamento n. 40/94 prevede che «[i]l richiedente può in qualsiasi momento ritirare la sua domanda di marchio comunitario o limitare l’elenco dei prodotti o servizi che essa contiene».

    23

    Nella fattispecie in esame, è pacifico che la ricorrente ha proceduto a una limitazione dei prodotti di cui alla sua domanda di registrazione di marchio comunitario dopo l’adozione della decisione impugnata. Di conseguenza, a prescindere dalla decisione dell’UAMI riguardo tale domanda, quest’ultima non può incidere sulla legittimità della decisione impugnata, che è la sola contestata dinanzi al Tribunale (v., in questo senso, ordinanza BUDWEISER, cit., punti 40-48).

    24

    Certo, occorre rilevare che, trattandosi di una domanda di marchio comunitario relativa a più prodotti, il Tribunale ha interpretato la dichiarazione che il richiedente del marchio ha rilasciato dinanzi ad esso, quindi successiva alla decisione della commissione di ricorso, in base alla quale detto richiedente ritirava la domanda solamente per taluni dei prodotti oggetto della domanda iniziale, o come una dichiarazione che la decisione impugnata è contestata unicamente laddove concerne il resto dei prodotti richiesti [v., in questo senso, sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, causa T-289/02, Telepharmacy Solutions/UAMI (TELEPHARMACY SOLUTIONS), Racc. pag. II-2851, punti 13 e 14], o, se tale dichiarazione è stata presentata in una fase avanzata del procedimento dinanzi al Tribunale, come una rinuncia parziale agli atti [v., in questo senso, sentenza del Tribunale 5 marzo 2003, causa T-194/01, Unilever/UAMI (Pasticca ovoidale), Racc. pag. II-383, punti 13-17].

    25

    Tuttavia, se, con la limitazione dell’elenco dei prodotti compresi nella sua domanda di marchio comunitario, il richiedente del marchio non intende ritirare dall’elenco uno o più prodotti, ma modificare una caratteristica, quale la destinazione di tutti i prodotti compresi nell’elenco in parola, non si può escludere che detta modifica possa avere effetto sull’esame del marchio comunitario condotto dagli organi dell’UAMI nel corso del procedimento amministrativo. In tale contesto, ammettere tale modifica nella fase di ricorso dinanzi al Tribunale equivarrebbe ad una modifica dell’oggetto della lite in corso di causa, vietata dall’art. 135, n. 4, del regolamento di procedura. Pertanto, una siffatta limitazione non può essere considerata dal Tribunale per l’esame del merito del ricorso (v., in questo senso, sentenza monBeBé, cit., punti 20-22).

    26

    Occorre quindi stabilire se il riferimento, nel ricorso, alla limitazione da parte della ricorrente, il 29 dicembre 2005, dei prodotti oggetto della domanda del marchio in questione possa essere interpretato come una dichiarazione della ricorrente che essa contesta la decisione impugnata solo laddove quest’ultima concerne i prodotti compresi nell’elenco modificato.

    27

    Ciò non si verifica nel caso in esame. Con tale limitazione, la ricorrente non ha eliminato taluni prodotti dall’elenco dei prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio controverso, bensì ha modificato le caratteristiche di tutti i prodotti citati in detto elenco, aggiungendo la precisazione che questi ultimi non dovevano essere «imitazioni del legno». Orbene, come è stato osservato ai precedenti punti 11 e 25, tale limitazione non può essere considerata dal Tribunale, dal momento che modificherebbe l’oggetto della controversia.

    28

    Occorre dunque concludere che i prodotti da considerare nell’ambito del presente ricorso sono quelli compresi nell’elenco dei prodotti oggetto della domanda di marchio iniziale della ricorrente, come limitata il 3 febbraio 2004 (v. precedenti punti 3 e 6).

    29

    Quanto all’argomento avanzato dall’UAMI secondo cui la divisione di annullamento avrebbe a torto autorizzato la domanda di limitazione dei prodotti che non sono in legno, il 3 febbraio 2004, si deve rilevare che, anche qualora si ritenesse ricevibile tale argomento, detta limitazione dei prodotti, come fatto osservare dall’UAMI, non ha inciso sull’analisi effettuata dalla commissione di ricorso relativamente al carattere descrittivo e alla mancanza di carattere distintivo del marchio controverso. Un simile argomento deve pertanto essere respinto in quanto del tutto privo di rilievo per la soluzione della presente controversia.

    Nel merito

    30

    A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi relativi alla violazione, rispettivamente, dell’art. 7, n. 1, lett. c, b) e g), e dell’art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94.

    31

    Occorre esaminare, in primo luogo, il quarto motivo, relativo alla violazione dell’art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94.

    Sul motivo relativo alla violazione dell’art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94

    — Argomenti delle parti

    32

    La ricorrente sostiene che, nel corso di tutto il procedimento amministrativo di nullità, essa non ha potuto esprimersi sul punto se l’impedimento assoluto alla registrazione previsto dall’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 fosse caratterizzato dalla circostanza che il significato «legno di teck» evocato dal marchio di cui è causa potesse servire a descrivere prodotti realizzati a imitazione di tale legno. Poiché non vi è stata una fase orale, essa reputa di non aver avuto in alcun momento l’occasione di prendere posizione relativamente alle riflessioni formulate dalla commissione di ricorso, le quali sono state rese note solamente nella decisione di quest’ultima.

    33

    A tale riguardo, la ricorrente fa osservare che l’interveniente, dinanzi alla commissione di ricorso, ha richiamato gli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 limitandosi ad affermare che il marchio controverso poteva evocare i termini «tecnologia» o «tecnica». Essa rileva altresì che l’interveniente si è basata esclusivamente sull’impedimento alla registrazione di cui all’art. 7, n. 1, lett. g), del regolamento n. 40/94, per sostenere che il marchio denominativo TEK poteva indurre in errore soggetti negli ambienti interessati francofoni e italofoni lasciando supporre che i prodotti della ricorrente potessero imitare il legno di teck.

    34

    Essa ricorda che sussiste una violazione del principio relativo al diritto di essere sentiti, quando il titolare del marchio non ha avuto l’opportunità di pronunciarsi sull’applicazione degli impedimenti assoluti applicati d’ufficio dalla commissione di ricorso [sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-34/00, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), Racc. pag. II-663, punto 21].

    35

    Essa sottolinea inoltre di essere stata privata della possibilità di pronunciarsi sul ragionamento della commissione di ricorso e segnatamente sulla possibilità di limitare ulteriormente l’elenco dei prodotti per i quali la registrazione è stata chiesta.

    36

    L’UAMI ribatte che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, il principio relativo al diritto di essere sentiti non è stato violato.

    37

    Esso fa osservare, da un lato, che l’interveniente ha basato esplicitamente il suo ricorso su ognuna delle cause di nullità di cui all’art. 51, n. 1, lett. a), e all’art. 7, n. 1, lett. b, c) e g), del regolamento n. 40/94. Dall’altro, sebbene l’interveniente abbia fatto riferimento ad imitazioni del legno di teck nell’ambito della sua argomentazione relativa non all’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94, bensì all’art. 7, n. 1, lett. g), di tale regolamento, è pacifico che è il fatto che esistano imitazioni del legno di tek ad essere divenuto l’oggetto della controversia.

    38

    L’UAMI è pertanto del parere che la ricorrente sia stata informata non soltanto di tutte le cause di nullità, ma altresì di tutte le circostanze considerate dalla commissione di ricorso nella sua decisione.

    39

    Esso ricorda che gli impedimenti assoluti alla registrazione sono sempre oggetto di valutazione, perlomeno con riferimento a tutti i tipi di prodotti citati nell’elenco dei prodotti presenti sul mercato. L’UAMI considera che, in forza di detto principio, la commissione di ricorso era obbligata a tenere conto dell’indubbia esistenza di imitazioni del legno quando ha dibattuto su tutte le cause di nullità, comprese quelle previste all’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94.

    40

    Infine, esso aggiunge che la commissione di ricorso non è tenuta a sottoporre alle parti, affinché lo commentino, un progetto di decisione che riprende tutte le considerazioni e tutti gli argomenti giuridici pertinenti.

    41

    L’interveniente, dal canto suo, sostiene che la ricorrente ha potuto presentare le sue deduzioni sull’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, derivante dalla circostanza che i suoi prodotti possono imitare il legno di teck.

    — Giudizio del Tribunale

    42

    In via preliminare si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94, le decisioni dell’UAMI possono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni.

    43

    In conformità a tale disposizione, una commissione di ricorso dell’UAMI può basare la propria decisione soltanto su elementi di fatto o di diritto sui quali le parti abbiano potuto presentare le loro osservazioni [sentenze della Corte 21 ottobre 2004, causa C-447/02 P, KWS Saat/UAMI, Racc. pag. I-10107, punto 42, e del Tribunale 13 luglio 2005, causa T-242/02, Sunrider/UAMI (TOP), Racc. pag. II-2793, punto 59].

    44

    La detta disposizione sancisce, nell’ambito del diritto dei marchi comunitari, il principio generale della tutela dei diritti della difesa (sentenza LIVE RICHLY, cit., punto 21). In forza di tale principio generale del diritto comunitario, i destinatari delle decisioni delle pubbliche autorità, le quali ledano in maniera sensibile i loro interessi, devono essere messi in grado di presentare tempestivamente le loro difese (sentenza della Corte 23 ottobre 1974, causa 17/74, Transocean Marine Paint/Commissione, Racc. pag. 1063, punto 15, e sentenza LIVE RICHLY, cit., punto 22).

    45

    Peraltro, secondo la giurisprudenza, sebbene il diritto di essere sentiti, quale sancito dall’art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94, si estenda a tutti gli elementi di fatto o di diritto, così come agli elementi di prova che costituiscono il fondamento della decisione della commissione di ricorso, tuttavia esso non si applica alla posizione finale che l’amministrazione intende adottare [sentenze del Tribunale 7 giugno 2005, causa T-303/03, Lidl Stiftung/UAMI — REWE-Zentral (Salvita), Racc. pag. II-1917, punto 62, e 5 aprile 2006, causa T-388/04, Kachakil Amar/UAMI (Linea longitudinale che termina in un triangolo), punto 20]. Di conseguenza, la commissione di ricorso non è tenuta a sentire un ricorrente in ordine ad una valutazione dei fatti che fa parte della sua posizione finale.

    46

    Nella causa in esame, la ricorrente asserisce che, nel corso dell’intero procedimento amministrativo di nullità, essa non ha avuto la possibilità di pronunciarsi sul punto se l’impedimento assoluto alla registrazione relativo all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 dipendesse dal fatto che il significato «legno di teck» si potesse applicare a imitazioni in legno.

    47

    Orbene, è giocoforza constatare, in primo luogo, che fin dalla fase dell’esame del marchio dinanzi alla divisione d’annullamento, si è discusso sulla questione se il marchio fosse descrittivo per quanto riguarda il significato «legno di teck», ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

    48

    L’interveniente, infatti, ha basato la sua domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario di cui trattasi sul combinato disposto degli artt. 51, n. 1, lett. a), e 7, n. 1, lett. b), c) e g), del regolamento n. 40/94, osservando, in particolare, che il segno denominativo registrato TEK costituiva un’indicazione che serviva a designare la qualità dei prodotti contenenti legno di teck. La domanda di dichiarazione di nullità è stata notificata alla ricorrente, la quale, in seguito, ha rinunciato ai seguenti prodotti: «scaffalature e elementi di scaffalature in legno» compresi nella descrizione dei prodotti della classe 20 interessati dal marchio in parola.

    49

    In tali circostanze la divisione d’annullamento ha ritenuto che dopo l’esclusione delle scaffalature e degli elementi di scaffalature in legno dall’elenco dei prodotti coperti dal marchio comunitario, il marchio TEK non poteva più essere considerato un’indicazione utilizzata per designare una qualità del prodotto.

    50

    Occorre constatare, in secondo luogo, che la commissione di ricorso non ha approvato la conclusione della divisione d’annullamento. La commissione di ricorso, infatti, ha ritenuto che, sebbene fosse esatto, in verità, che il titolare del marchio comunitario aveva escluso i prodotti in legno dall’elenco dei prodotti, ciò non significava che scaffalature in metallo o in materie plastiche non potessero imitare mobili in legno di teck. Essa ne conclude quindi che «utilizzata in riferimento a scaffalature in metallo o in materia plastica, l’espressione “tek” designa pertanto l’apparenza, l’aspetto esteriore e, eventualmente, altri aspetti qualitativi del legno di teck».

    51

    Nel considerare che l’esclusione dei prodotti in legno non era sufficiente ad escludere che il marchio in discussione fosse descrittivo, posto che i prodotti per i quali esso era stato registrato potevano imitare il legno di teck, la commissione di ricorso ha adottato quale contesto il medesimo ambito di diritto — l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 — e di fatto quello adottato dalla divisione d’annullamento.

    52

    In terzo luogo, si deve rilevare che la commissione di ricorso, sebbene sia giunta ad una conclusione diversa rispetto alla divisione d’annullamento, ha fatto riferimento all’argomento avanzato dall’interveniente dinanzi ad essa, secondo il quale il marchio in questione produceva nei soggetti degli ambienti interessati francofoni ed italofoni l’illusione che un prodotto possedesse la resistenza, il peso e l’immarcescibilità del legno di teck, perché scaffalature e elementi di scaffalature spesso non sono più realizzati in legno di teck, ma in altri materiali, i quali vengono impregnati d’olio, tinti, laccati o ricoperti al fine di produrre l’effetto del legno di teck. Orbene, tale argomento dell’interveniente metteva chiaramente in evidenza che non era escluso che i prodotti di cui è causa potessero continuare ad evocare la qualità e le caratteristiche del legno di teck.

    53

    È vero che, come rilevato dalla ricorrente senza essere contraddetta dall’UAMI, il fatto che scaffalature e elementi di scaffalature possano imitare il legno di teck è stato presentato dall’interveniente dinanzi alla commissione di ricorso solamente nell’ambito dell’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’art. 7, n. 1, lett. g), del regolamento n. 40/94, e non in quello dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. Resta il fatto che la ricorrente ha avuto la possibilità di pronunciarsi nel corso del procedimento sull’elemento su cui la commissione di ricorso ha basato il suo ragionamento.

    54

    È, infatti, pacifico che l’imitazione in legno di teck è collegata all’aspetto del vero legno di teck. Peraltro, l’apparenza del legno di teck di prodotti, quali scaffalature e elementi di scaffalature, dovrebbe inevitabilmente presentarsi nello stesso modo, sia che tali prodotti siano realizzati in vero legno di teck sia come imitazioni del legno di teck, vale a dire, in altri materiali diversi da detto legno.

    55

    Orbene, è giocoforza constatare che, nel corso del procedimento di nullità, la ricorrente si è espressa o avrebbe potuto esprimersi sulla circostanza che il segno denominativo registrato poteva evocare l’aspetto del legno di teck. Si deve, infatti, osservare che la ricorrente ha avuto l’occasione di pronunciarsi sull’impedimento assoluto alla registrazione previsto all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, dedotto dall’interveniente nella sua domanda di dichiarazione di nullità, secondo cui il segno denominativo registrato TEK costituiva un’indicazione descrittiva della qualità dei prodotti contenenti legno di teck, nonché sull’affermazione della divisione di annullamento che, stando alle definizioni dei dizionari, in italiano e in francese, il termine «tek» designa il legno di teck (v. punto 10 della decisione della divisione di annullamento).

    56

    In tale contesto, la commissione di ricorso non ha violato i diritti della difesa nei confronti della ricorrente, dal momento che quest’ultima ha avuto l’opportunità di pronunciarsi su tutti gli elementi di fatto e di diritto su cui la commissione di ricorso ha basato la sua decisione nell’ambito dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

    57

    Gli altri argomenti avanzati dalla ricorrente non incidono su tale valutazione.

    58

    Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, le circostanze della presente causa sono diverse da quelle all’origine della sentenza EUROCOOL, citata in precedenza. In detta causa, infatti, la commissione di ricorso aveva preso in considerazione d’ufficio un nuovo impedimento assoluto alla registrazione, senza fornire al richiedente la possibilità di pronunciarsi sull’applicazione di tale motivo. Nella fattispecie in esame, invece, la commissione di ricorso ha valutato ognuno degli impedimenti assoluti alla registrazione e in particolare quello di cui all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, che era stato esaminato dalla divisione di annullamento. La commissione di ricorso ha basato il suo ragionamento sul complesso delle caratteristiche dei prodotti che, tenuto conto della circostanza che questi ultimi sono delle imitazioni in legno, costituiscono i criteri di analisi rilevanti nell’ambito di applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

    59

    Per di più, ha scarsa importanza che quest’argomento attinente alle imitazioni in legno sia stato dedotto dall’interveniente nell’ambito di un impedimento assoluto alla registrazione diverso da quello considerato dalla commissione di ricorso. Si deve ricordare, infatti, che dalla giurisprudenza risulta che la valutazione dei fatti rientra nell’atto decisionale stesso e il diritto di essere sentiti non si estende alla posizione finale che l’amministrazione intende adottare. Alla luce di ciò, la commissione di ricorso non era tenuta a sentire la ricorrente relativamente alla valutazione degli elementi di fatto su cui essa aveva scelto di basare la sua decisione (v., in questo senso, sentenze Salvita, cit., punto 62, e Linea longitudinale che termina in un triangolo, cit., punto 20).

    60

    Ne consegue che, per l’insieme dei motivi menzionati, il quarto motivo, relativo alla violazione dell’art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94, deve essere dichiarato infondato.

    Sul motivo relativo alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94

    — Argomenti delle parti

    61

    La ricorrente contesta che il marchio richiesto possa essere considerato come descrittivo dei prodotti di cui è causa.

    62

    In primo luogo, essa fa valere che il consumatore normalmente informato, attento e ragionevolmente avveduto non avverte il termine «tek» come portatore di una valenza descrittiva dei prodotti designati laddove il marchio sia stato registrato per prodotti non in legno e detti prodotti non si presentino né in legno di teck né come imitazioni del legno di teck.

    63

    Secondo la ricorrente, per quanto riguarda le scaffalature e gli elementi di scaffalature realizzate in materiali diversi dal legno, il consumatore normalmente informato, attento e ragionevolmente avveduto attribuisce al termine «tek» un significato diverso dal legno di teck e, in particolare, è probabile che intenda il marchio TEK come una combinazione delle due prime lettere del nome della società Tegometall.

    64

    In sede di udienza, la ricorrente ha aggiunto che il termine «tek», sebbene sia effettivamente riportato nei dizionari con il significato «legno di teck», sarebbe tuttavia utilizzato solo raramente.

    65

    Quanto al fatto che il termine «tek» farebbe riferimento al colore marrone scuro del legno di teck, essa fa valere che tale argomento dedotto dall’interveniente è tardivo e che, in ogni caso, non si può dedurre dal fatto che i prodotti siano, eventualmente, in color teck che questi siano effettivamente in legno di teck. In aggiunta a quanto precede, il dizionario dei colori utilizza il termine inglese «teak» e non «tek», dunque, il pubblico anglofono non sarebbe il pubblico pertinente nella fattispecie.

    66

    La ricorrente aggiunge che, affinché gli ambienti interessati avvertano il marchio TEK come dotato di una funzione descrittiva di prodotti non in legno, il vocabolo dev’essere impiegato da chi lo usa in un contesto che rinvii in modo univoco ad un significato descrittivo. Così sarebbe per i fogli adesivi che conferiscono alla superficie di un altro oggetto il colore, la struttura e le striature del legno di teck, al solo scopo di dare ai prodotti di cui trattasi un aspetto simile a quello del legno di teck. Orbene, i prodotti per i quali essa ha chiesto la registrazione non sarebbero utilizzati con la finalità specifica di imitare il legno di teck.

    67

    A tale riguardo, essa osserva che, per valutare la registrabilità di un marchio, il criterio determinante non è sapere se, in un certo contesto, il marchio possa essere percepito dal pubblico come descrittivo, ma esaminare se detto marchio, di per sé, indipendentemente dalle circostanze in cui potrebbe essere utilizzato, possa avere, relativamente ai prodotti oggetto di una registrazione, un ruolo puramente descrittivo [sentenze del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-356/00, DaimlerChrysler/UAMI (CARCARD), Racc. pag. II-1963, punto 46, e 9 ottobre 2002, causa T-360/00, Dart Industries/UAMI (UltraPlus), Racc. pag. II-3867, punto 52].

    68

    In secondo luogo, la ricorrente asserisce che non è possibile collegare il termine «tec» percepito dal pubblico come un’abbreviazione, un acronimo pronunciato come tale, al segno denominativo TEK percepito come una combinazione di lettere e, pertanto, pronunciato distintamente come sequenza delle lettere «t», «e» e «k».

    69

    Essa considera che, per stabilire l’idoneità alla registrazione di un marchio, è opportuno accertare se il segno oggetto della controversia possa essere registrato e non verificare se segni simili possano essere registrati. Così, benché la pronuncia sia identica, differenze nella scrittura dei segni possono comportare una valutazione diversa ai fini della loro registrazione.

    70

    Secondo la ricorrente, anche qualora si attribuisca al segno denominativo TEK il significato dell’abbreviazione di «tecnologia» o di «tecnica», non si può ritenere che detto marchio possa descrivere le caratteristiche dei prodotti oggetto della registrazione. Infatti, trattandosi di scaffalature e elementi di scaffalature, i termini «tecnica» o «tecnologia» non avrebbero un significato descrittivo determinato o univoco e non descriverebbero le caratteristiche precise di tali prodotti.

    71

    Essa fa altresì valere che, sebbene taluni elementi di una scaffalatura possano rivestire caratteristiche tecniche e siano brevettati come tali, da ciò non si può dedurre che il pubblico ritenga che siffatti prodotti, per loro stessa natura, rivestano caratteristiche tecniche.

    72

    L’UAMI fa notare che è pacifico che, in lingua francese e italiana, il termine «tek» significa legno di teck e che scaffalature e elementi di scaffalature possono essere in legno di teck. A suo parere, è indiscutibile che il pubblico intenderà il termine «tek» come descrittivo del legno di teck, per lo meno nei casi in cui alla superficie di un oggetto si dia un colore, una struttura ed una configurazione esteriore corrispondenti a quelli del legno di teck.

    73

    Esso sostiene che la commissione di ricorso ha correttamente considerato che, per analizzare il carattere descrittivo del marchio, rilevava unicamente l’elenco dei prodotti unito al marchio e che, se un segno è descrittivo soltanto per una parte dei prodotti rientranti in una determinata categoria, esso non può essere registrato per tale categoria [sentenza 16 marzo 2006, causa T-322/03, Telefon & Buch/UAMI — Herold Business Data (WEISSE SEITEN), Racc. pag. II-835, punto 83].

    74

    L’interveniente sostiene, come l’UAMI, che il marchio TEK è descrittivo dei prodotti di cui trattasi. Essa ritiene che «teak» sia un colore fra i toni del marrone, ossia marrone teck, definito come tale nel dizionario del colore di Maerz e Paul. Pertanto, poiché il colore è un’indicazione usuale dell’aspetto esteriore delle cose e, nel caso di specie, delle scaffalature, non è escluso che il pubblico interessato italofono e francofono intenda il marchio TEK come un’indicazione di qualità.

    75

    Essa fa valere che il marchio TEK è puramente descrittivo dei prodotti oggetto di registrazione, indipendentemente dal contesto in cui questi ultimi potrebbero essere utilizzati. Anche ammesso che sia presa in considerazione la limitazione dei prodotti a quelli che non sono imitazioni del legno, l’interveniente sostiene che tuttavia non si possono evitare collegamenti descrittivi fra il segno e i prodotti, poiché il termine «tek» descrive il colore dei prodotti interessati che non sono in legno e che non sono imitazioni del legno.

    76

    Essa considera che il termine «tek» sarà inteso dalla maggior parte dei consumatori anche come un’abbreviazione della parola «tecnica». A tal proposito, essa fa osservare che, secondo gli orientamenti permanenti di controllo della divisione dei marchi dello United Kingdom Intellectual Property Office (Ufficio brevetti del Regno Unito), le indicazioni «tek» e «tec» sono considerate equivalenti e non sono ammesse per prodotti non tecnici e che la commissione di ricorso ha rifiutato la registrazione del marchio denominativo CYBERTEK poiché il consumatore medio assocerebbe il concetto di «tek» alle parole «tecnica» o «tecnologia») [v. decisione 15 dicembre 2004, procedimento R 826/2004-1, (CYBERTEK)].

    — Giudizio del Tribunale

    77

    Secondo una costante giurisprudenza, l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 osta a che i segni o le indicazioni oggetto dello stesso siano riservati ad una sola impresa per effetto della loro registrazione come marchi. Tale disposizione persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che segni o indicazioni del genere possano essere liberamente utilizzati da tutti [sentenza del Tribunale 27 novembre 2003, causa T-348/02, Quick/UAMI (Quick), Racc. pag. II-5071, punto 27; v. altresì, per analogia, sentenza della Corte 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Racc. pag. I-2779, punto 25].

    78

    Inoltre, i segni di cui all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sono segni considerati inidonei a svolgere la funzione sostanziale del marchio, cioè quella di identificare l’origine commerciale del prodotto o servizio, al fine di consentire così al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, o di fare un’altra scelta, qualora essa risulti negativa (v. sentenza Quick, cit., punto 28, e giurisprudenza ivi citata).

    79

    I segni e le indicazioni di cui all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico pertinente, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione [sentenza della Corte 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, Procter & Gamble/UAMI, Racc. pag. I-6251, punto 39, e sentenza del Tribunale 22 giugno 2005, causa T-19/04, Metso Paper Automation/UAMI (PAPERLAB), Racc. pag. II-2383, punto 24].

    80

    Ne consegue che, perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti o servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche [v., in tal senso, sentenze del Tribunale 20 luglio 2004, causa T-311/02, Lissotschenko e Hentze/UAMI (LIMO), Racc. pag. II-2957, punto 30, e PAPERLAB, cit., punto 25].

    81

    Pertanto, la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere effettuata, da un lato, solamente in relazione ai prodotti o ai servizi interessati e, dall’altro, in relazione alla percezione di un pubblico di riferimento che è costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi [sentenze del Tribunale CARCARD, cit., punto 25, e 12 gennaio 2005, cause riunite da T-367/02 a T-369/02, Wieland-Werke/UAMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), Racc. pag. II-47, punto 17].

    82

    Nel caso di specie, in via preliminare va ricordato che il presente ricorso riguarda unicamente i seguenti prodotti oggetto della domanda di marchio: scaffalature e parti di scaffalature, in particolare canestri da appendere a scaffali, tutti i suddetti articoli in metallo, della classe 6, e tutti i prodotti menzionati non in legno, della classe 20. Infatti, come è stato dimostrato ai punti 19-29, il Tribunale non può prendere in considerazione la limitazione dei prodotti oggetto della domanda di registrazione del marchio al complesso dei prodotti che non imitano il legno di teck, effettuata dopo la decisione impugnata.

    83

    Si reputa che il pubblico pertinente sia il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto [sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-219/00, Ellos/UAMI (ELLOS), Racc. pag. II-753, punto 30; v. altresì, per analogia, sentenza della Corte 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 26]. Infatti, i prodotti controversi (scaffalature, elementi di scaffalature e canestri da appendere), considerata la loro natura, sono destinati al consumo generale. Peraltro, la percezione del termine «tek» dev’essere valutata con riferimento al consumatore francofono e italofono, dato che il vocabolo di cui trattasi è un termine appartenente alla lingua francese e a quella italiana.

    84

    In tale contesto, occorre determinare, nell’ambito dell’applicazione dell’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, se esista, dal punto di vista del pubblico pertinente, una relazione sufficientemente concreta e diretta fra il marchio TEK e i prodotti oggetto della domanda di registrazione quali presi in esame dalla commissione di ricorso.

    85

    Per quanto riguarda il significato del segno denominativo TEK, occorre in primo luogo rilevare che la ricorrente non ha rimesso in discussione, dinanzi alla commissione di ricorso, la conclusione della divisione d’annullamento, riportata al punto 10 della sua decisione, secondo cui è vero che, conformemente alle citazioni dei dizionari prodotte, in lingua italiana e francese, il termine «tek» designa il legno di teck. Infatti, gli argomenti della ricorrente si limitano in sostanza ad asserire che una scaffalatura metallica con mensole di metallo o di vetro non crea affatto l’impressione che la scaffalatura o i suoi elementi siano in legno di teck.

    86

    La ricorrente, in sede d’udienza dinanzi al Tribunale, ha precisato, senza contestare che il termine «tek» fosse effettivamente annoverato fra le voci dei dizionari francese e italiano, di dubitare, tuttavia, che tale parola fosse effettivamente utilizzata in tale accezione.

    87

    È dunque pacifico che la parola «tek» significa legno di teck nei dizionari francese e italiano e che è una delle grafie usata in tali dizionari per legno di teck. Si tratta di una specie di legno brunastro, duro, molto consistente e immarcescibile e il termine «tek» designa quindi una specie di legno e le caratteristiche di tale legno.

    88

    A tale proposito, non rileva se il termine «tek» sia usato nel senso di legno di teck. Infatti, perché l’UAMI possa opporre un diniego di registrazione ex art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi per i quali è presentata la domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine (sentenza della Corte 23 ottobre 2003, causa C-191/01 P, UAMI/Wrigley, Racc. pag. I-12447, punto 32, e sentenza LIMO, cit., punto 32).

    89

    Quanto alla natura della relazione esistente fra il segno denominativo TEK e i prodotti in parola, la commissione di ricorso, ai punti 13-15 della decisione impugnata, ha considerato che, in quanto scaffalature e parti di scaffalature possono essere realizzate in legno di teck e in quanto non si può escludere che tali prodotti in metallo e in materia plastica possano imitare il legno di teck, l’espressione «tek», utilizzata in riferimento a scaffalature in metallo o in materia plastica, designava l’apparenza, l’aspetto esteriore e, eventualmente, altri aspetti qualitativi del legno di teck.

    90

    Si deve rilevare che la ricorrente non contesta che scaffalature, elementi di scaffalature e canestri da appendere possano essere realizzati in legno di teck né che i prodotti menzionati in precedenza possano ciò non di meno avere l’aspetto del legno di teck, in virtù della circostanza che attualmente si producono scaffalature in materiali diversi dal legno di teck che vengono impregnati d’olio, laccati o ricoperti con fogli adesivi che creano l’impressione di questo tipo di legno. Essa fa valere che il pubblico pertinente non avverte il termine «tek» come una caratteristica dei suoi prodotti dal momento che i prodotti per i quali il marchio è stato registrato sono in metallo e non sono né in legno di teck né imitazioni del legno di teck.

    91

    Orbene, è giocoforza constatare che la ricorrente ha chiesto la registrazione del suo marchio per scaffalature e elementi di scaffalature, canestri da appendere, tutti i suddetti articoli in metallo, della classe 6, e per tutti i prodotti menzionati non in legno, della classe 20. Pertanto, la commissione di ricorso ha giustamente considerato, al punto 17 della decisione impugnata, che l’elenco dei prodotti «non [era] affatto limitato a ripiani di vetro o di metallo riconoscibile come tale».

    92

    Di conseguenza, tenuto conto dell’elenco dei prodotti per i quali è stato registrato il marchio TEK, la ricorrente è nella posizione di presentare in futuro i suoi prodotti in materiali quali la plastica o il metallo dando tuttavia l’aspetto del legno di teck. I prodotti di cui trattasi, infatti, e segnatamente quelli realizzati in materie plastiche, potranno, in virtù del loro colore, del loro aspetto esteriore, considerando le varie tecniche di imitazione del legno attualmente esistenti sul mercato, creare l’impressione di essere in legno di teck o per lo meno di possedere talune delle caratteristiche del legno di teck.

    93

    Così, il collegamento esistente fra il significato del termine «tek», da un lato, e le scaffalature e elementi di scaffalature e canestri da appendere, tutti i suddetti articoli in metallo e non in legno, dall’altro, appare sufficientemente stretto per ricadere nel divieto previsto dall’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 (v., in tal senso, sentenza ELLOS, cit., punto 37).

    94

    A tale riguardo occorre constatare che scarso rilievo ha la circostanza che la ricorrente non proponga i prodotti per i quali ha chiesto la registrazione al fine di imitare il legno di teck. Come è stato esposto in precedenza, infatti, la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere effettuata solamente con riferimento ad ognuna delle categorie di prodotti o servizi per i quali è chiesta la registrazione (v. precedente punto 81). A tal proposito, il fatto che un segno denominativo sia descrittivo solo di una parte dei prodotti o servizi appartenenti ad una categoria menzionata come tale nella domanda di registrazione non impedisce che sia negata la registrazione di tale segno verbale [sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-355/00, DaimlerChrysler/UAMI (TELE AID), Racc. pag. II-1939, punto 40].

    95

    Pertanto, tenuto conto della relazione concreta e diretta fra il segno denominativo TEK e le scaffalature, elementi di scaffalature e canestri da appendere metallici e non in legno, la commissione di ricorso ha giustamente considerato che, in base all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, il segno denominativo TEK non era atto a costituire un marchio comunitario.

    96

    Poiché un segno denominativo dev’essere escluso dalla registrazione, in applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi (sentenza UAMI/Wrigley, cit., punto 32), va osservato che la commissione di ricorso non ha commesso errori di valutazione non analizzando se il marchio TEK fosse altresì percepito come un’indicazione descrittiva di taluni aspetti tecnici o tecnologici dei prodotti nelle aree linguistiche anglofona e germanofona.

    97

    Tenuto conto delle considerazioni che precedono, il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, dev’essere respinto.

    98

    Per quanto concerne il secondo e il terzo motivo, relativi rispettivamente alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b) e g), del regolamento n. 40/94, occorre ricordare che, come risulta dall’art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94, è sufficiente che sia applicabile uno degli impedimenti assoluti alla registrazione perché il segno di cui trattasi non possa essere registrato come marchio comunitario (sentenza della Corte 19 settembre 2002, causa C-104/00 P, DKV/UAMI, Racc. pag. I-7561, punto 29).

    99

    Non è pertanto necessario prendere in esame gli argomenti della ricorrente relativi alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b) e g), del regolamento n. 40/94.

    100

    Alla luce di quanto precede, occorre respingere in toto il ricorso.

    Sulle spese

    101

    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese sostenute dall’UAMI, conformemente alle conclusioni di quest’ultimo.

    102

    Poiché l’interveniente non ne ha fatto domanda, essa sopporterà le proprie spese.

     

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

    dichiara e statuisce:

     

    1)

    Il ricorso è respinto.

     

    2)

    La ricorrente è condannata alle spese, escluse quelle sostenute dall’interveniente.

     

    3)

    L’interveniente sopporterà le proprie spese.

     

    Vilaras

    Dehousse

    Šváby

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 novembre 2007.

    Il cancelliere

    E. Coulon

    Il presidente

    M. Vilaras


    ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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