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Document 62005TJ0368

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 4 settembre 2009.
    Repubblica d'Austria contro Commissione delle Comunità europee.
    FEAOG - Sezione "garanzia" - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Premio per bovini - Premio alla vacca nutrice - Premio all’estensivazione - Controlli chiave - Obbligo di utilizzare un sistema di informazione geografica informatizzato - Controllo delle superfici foraggere alpestri - Obbligo di cooperazione - Obbligo di motivazione - Tipo di correzione finanziaria applicata - Estrapolazione delle constatazioni di inadempimenti.
    Causa T-368/05.

    Raccolta della Giurisprudenza 2009 II-00133*

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2009:305





    Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 4 settembre 2009 – Austria / Commissione

    (causa T‑368/05)

    «FEAOG – Sezione “garanzia” – Spese escluse dal finanziamento comunitario – Premio per bovini – Premio alla vacca nutrice – Premio all’estensivazione – Controlli chiave – Obbligo di utilizzare un sistema di informazione geografica informatizzato – Controllo delle superfici foraggere alpestri – Obbligo di cooperazione – Obbligo di motivazione – Tipo di correzione finanziaria applicata – Estrapolazione delle constatazioni di inadempimenti»

    1.                     Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di prendere in carico spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria (Regolamento del Consiglio n. 1258/1999) (v. punti 71-72, 116‑117)

    2.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Portata (Art. 10 CE; regolamenti del Consiglio n. 3508/92, art. 8, e n. 1258/1999, art. 8, n. 1; regolamento della Commissione n. 3887/92, artt. 6, n. 1, e 9, n. 2) (v. punti 78-88)

    3.                     Stati membri – Obblighi – Obbligo di leale collaborazione con le istituzioni comunitarie – Reciprocità (Art. 10 CE; regolamento del Consiglio n. 1258/1999, art. 8, n. 1) (v. punti 128-131)

    4.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Procedura di liquidazione dei conti – Procedura di conciliazione – Parere dell’organo di conciliazione – Assenza di effetto cogente (v. punto 141)

    5.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG (Art. 253 CE) (v. punti 148-149)

    6.                     Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di prendere in carico spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria – Rettifica finanziaria– Valutazione del grado dell’inadempimento e del livello di rischio per il Fondo (Regolamento del Consiglio n. 1258/1999) (v. punti 181-184)

    7.                     Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di prendere in carico spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria – Estrapolazione delle constatazioni di inadempimenti nel sistema di controllo di uno Stato membro da una regione ad altre regioni (Regolamento del Consiglio n. 1258/1999) (v. punti 199-201)

    Oggetto

    Annullamento della decisione della Commissione 15 luglio 2005, 2005/555/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 188, pag. 36), nella parte in cui essa esclude talune spese effettuate dalla Repubblica d’Austria.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.

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