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Document 62005TJ0317

Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 7 febbraio 2007.
Kustom Musical Amplification, Inc. contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
Marchio comunitario - Domanda di marchio tridimensionale - Forma di una chitarra - Impedimento assoluto alla registrazione - Violazione dei diritti della difesa - Motivazione - Art. 73 del regolamento (CE) n. 40/94.
Causa T-317/05.

Raccolta della Giurisprudenza 2007 II-00427

Identifiant ECLI: ECLI:EU:T:2007:39

Causa T-317/05

Kustom Musical Amplification, Inc.

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno

(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Domanda di marchio tridimensionale — Forma di una chitarra — Impedimento assoluto alla registrazione — Violazione dei diritti della difesa — Motivazione — Art. 73 del regolamento (CE) n. 40/94»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Decisioni dell’Ufficio — Rispetto dei diritti della difesa

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 73)

2.      Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Motivazione delle decisioni

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 73)

1.      Viola l’art. 73 del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, ai sensi del quale le decisioni dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) possono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni, la decisione di una commissione di ricorso dell’Ufficio che, nell’adottare una decisione recante rigetto di una domanda di marchio comunitario, prende in considerazione elementi di fatto che non sono stati comunicati al richiedente prima dell’adozione della decisione considerata. Tale violazione inficia la conclusione stessa della detta decisione in quanto si fonda su quegli elementi di fatto.

(v. punti 45-46, 55)

2.      L’obbligo di motivare le decisioni individuali, sancito all’art. 73, prima frase, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, risponde al duplice obiettivo di consentire, da un lato, agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato per tutelare i propri diritti e, dall’altro, al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione. La questione riguardante la rispondenza della motivazione di una decisione a questi requisiti non va valutata solo con riferimento al suo testo, ma anche al suo contesto e all’insieme delle norme che disciplinano la materia.

La comunicazione degli elementi di fatto, che costituiscono il fondamento di una decisione della commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), nella forma di indirizzi di siti Internet inaccessibili al momento dell’istruzione della causa da parte del Tribunale, o accessibili, ma il cui contenuto era cambiato o poteva essere cambiato successivamente all’analisi dell’esaminatore o della commissione di ricorso, non costituisce un motivo sufficiente, poiché non consente al Tribunale di accertare la validità della decisione impugnata.

(v. punti 57, 59)







SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

7 febbraio 2007 (*)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio tridimensionale – Forma di una chitarra – Impedimento assoluto alla registrazione – Violazione dei diritti della difesa – Motivazione – Art. 73 del regolamento (CE) n. 40/94»

Nella causa T-317/05,

Kustom Musical Amplification, Inc., con sede in Cincinnati, Ohio (Stati Uniti), rappresentata dai sigg. M. Edenborough, barrister, e T. Bamford, solicitor,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 7 giugno 2005 (procedimento R 1035/2004‑2), riguardante una domanda di registrazione quale marchio comunitario di un marchio tridimensionale rappresentato dalla forma di una chitarra,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. O. Czúcz, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 agosto 2005,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale l’11 novembre 2005,

in seguito alla trattazione orale del 10 luglio 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti antecedenti la controversia

1        Il 28 maggio 2003 la ricorrente presentava all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l’«UAMI») una domanda di marchio comunitario, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato, riguardante un marchio tridimensionale rappresentante la forma del corpo di una chitarra, di seguito riprodotta:

Image not found

2        Il marchio richiesto rappresenta il corpo del modello di chitarra denominato «BEAST» della linea di produzione BC Rich della ricorrente.

3        La domanda di registrazione precisa quanto segue:

«[I]l marchio è rappresentato dalla forma originale del corpo di una chitarra. Il manico, la testa, le barrette, i microfoni e altri elementi della chitarra sono disegnati con linea tratteggiata e non fanno parte del marchio».

4        I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 15 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, quale riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Strumenti a corda, in particolare chitarre».

5        Con decisione 7 settembre 2004 l’esaminatore respingeva la domanda di registrazione per il motivo che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (in prosieguo: la «decisione dell’esaminatore»).

6        Il 4 novembre 2004 la ricorrente proponeva un ricorso presso l’UAMI contro la decisione dell’esaminatore.

7        Il ricorso veniva respinto con decisione 7 giugno 2005 della seconda commissione di ricorso (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Quest’ultima riteneva in sostanza che il conoscitore medio di chitarre fosse abituato a vedere un gran numero di modelli di chitarre elettriche, dalle forme diverse e stravaganti, e in particolare molte chitarre dalle forme appuntite, e che pertanto non avrebbe considerato quale indicazione di origine una forma che non si distingue in modo significativo da quella di altre chitarre elettriche, percependo piuttosto la forma di cui trattasi come un elemento decorativo.

 Conclusioni delle parti

8        Con il suo ricorso, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso ricevibile;

–        annullare la decisione impugnata o, in subordine, annullarla parzialmente limitando l’elenco dei prodotti indicati nella domanda di registrazione agli «strumenti a corde, specificamente [alle] chitarre elettriche, professionali» appartenenti alla classe 15 ai sensi dell’Accordo di Nizza;

–        rimettere la domanda di registrazione all’UAMI per procedere alle formalità di pubblicazione;

–        condannare l’UAMI alle spese, comprese quelle che la ricorrente ha sostenuto nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e dinanzi all’esaminatore.

9        In udienza la ricorrente modificava la sua domanda in via subordinata di annullamento parziale, precisando che essa intendeva limitare l’elenco dei prodotti agli «strumenti a corde, specificamente [alle] chitarre elettriche». Inoltre essa rinunciava alla sua domanda diretta ad ottenere la condanna dell’UAMI a sopportare le spese sostenute nel procedimento dinanzi all’esaminatore.

10      L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare irricevibili i capi delle conclusioni della ricorrente diretti ad ottenere che: a) il Tribunale condanni l’UAMI a pubblicare la domanda di marchio comunitario; b) il Tribunale annulli in parte la decisione impugnata in base al nuovo elenco di prodotti; c) il Tribunale condanni l’UAMI a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi all’esaminatore;

–        qualora il Tribunale consideri che il ricorso si riferisca anche a una presunta violazione dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, dichiarare tale «motivo» irricevibile;

–        respingere il ricorso per la restante parte, o per tutti i capi delle conclusioni qualora il Tribunale li dichiari ricevibili;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 Sulla ricevibilità

11      Riguardo al terzo capo delle conclusioni, nel quale si chiede che il Tribunale intimi all’UAMI di pubblicare la domanda di marchio comunitario, la ricorrente precisava, in udienza, che essa non chiedeva la pubblicazione del marchio richiesto, ma che il Tribunale ingiungesse all’UAMI di procedere ad un nuovo esame del marchio richiesto alla luce della sentenza del Tribunale.

12      In conformità all’art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, l’UAMI è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del giudice comunitario. Di conseguenza, non spetta al Tribunale rivolgere un’ingiunzione all’UAMI. Incombe, infatti, a quest’ultimo trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione delle sentenze del giudice comunitario [sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T‑331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/UAMI (Giroform), Racc. pag. II-433, punto 33; 27 febbraio 2002, causa T‑34/00, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), Racc. pag. II-683, punto 12; 21 aprile 2005, causa T-164/03, Ampafrance/UAMI – Johnson & Johnson (monBeBé),Racc. pag. II‑1401, punto 24, e 5 aprile 2006, causa T-202/04, Madaus/UAMI – Optima Healthcare (ECHINAID),Racc. pag. II‑1115, punto 14].

13      Il terzo capo delle conclusioni della ricorrente è quindi irricevibile.

14      Con riferimento alla ricevibilità della richiesta in via subordinata che figura nel secondo capo delle conclusioni, quest’ultima sarà esaminata soltanto qualora la domanda principale sarà respinta.

 Sul merito

15      La ricorrente allega un unico motivo, suddiviso in sostanza in due parti, relative, l’una ad una motivazione insufficiente e ad una violazione del diritto ad essere sentiti e, l’altra, alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

 Argomenti delle parti

16      La ricorrente accusa l’UAMI di aver utilizzato, nella decisione dell’esaminatore e nella decisione impugnata, un gran numero di riferimenti alle pagine Internet, senza comunicare l’esatto contenuto di queste ultime in forma di una copia stampata.

17      Al riguardo essa osserva che due dei siti Internet citati dall’esaminatore non erano consultabili quando essa ha tentato di accedervi. Essa ritiene che la comunicazione dei soli riferimenti ai siti Internet non fornisca la prova delle pagine originali del sito in parola, ma soltanto una testimonianza dell’esaminatore cerca il contenuto di tale sito.

18      Quanto ai riferimenti ai cinque siti Internet che la ricorrente è riuscita a consultare, quest’ultima sostiene che non vi è nessuna certezza che il contenuto delle loro pagine sia lo stesso sul quale l’esaminatore ha basato le proprie conclusioni, tenuto conto che le pagine Internet sono costantemente aggiornate.

19      La ricorrente sostiene che la spiegazione fornita dalla commissione di ricorso relativamente all’inaccessibilità e alla possibile modifica del contenuto delle dette pagine Internet, consistente nel fatto che «l’esaminatore ha rinviato chiaramente a siti Internet non aventi carattere provvisorio, bensì appartenenti a noti fabbricanti di chitarre», non esclude l’incertezza circa l’informazione disponibile al momento della consultazione dei siti Internet da parte dell’esaminatore, tenuto conto del fatto che presumibilmente una pagina Internet viene di tanto in tanto modificata, indipendentemente dalla notorietà della società che gestisce.

20      La ricorrente ritiene inaccettabile il fatto che la commissione di ricorso si riferisca a e si basi su documenti rispetto ai quali essa non ha potuto formulare osservazioni e che non sono stati prodotti e, pertanto, ammessi nel procedimento.

21      Riguardo all’affermazione della ricorrente secondo la quale il suo diritto ad essere sentita sarebbe stato leso, l’UAMI considera che, anche se ciò fosse vero, una siffatta violazione non giustificherebbe l’annullamento della decisione impugnata qualora la decisione fosse effettivamente corretta [sentenza della Corte 21 ottobre 2004, causa C-447/02 P, KWS Saat/UAMI, Racc. pag. I‑10107, punto 60, e sentenza del Tribunale 13 luglio 2005, causa T-242/02, Sunrider/UAMI (TOP),Racc. pag. II‑2793, punto 65].

22      L’UAMI aggiunge che, poiché la ricorrente opera professionalmente nel settore interessato, essa dovrebbe conoscere le forme delle chitarre cui la commissione di ricorso si riferisce. Inoltre, l’esistenza di una grande diversità di forme di chitarre, comprese quelle di «chitarre appuntite», sarebbe un fatto notorio che può essere conosciuto tramite mezzi generalmente accessibili [sentenza del Tribunale 22 giugno 2004, causa T‑185/02, Ruiz-Picasso e a./UAMI – DaimlerChrysler (PICARO),Racc. pag. II‑1739, punto 29]. Il riferimento della commissione di ricorso ad una varietà di forme di chitarre non avrebbe pertanto leso i diritti della difesa della ricorrente.

23      Inoltre, la conclusione della commissione di ricorso secondo la quale il segno richiesto costituisce una delle numerose forme «appuntite» di chitarre sul mercato avrebbe potuto essere avallata dalle prove documentali prodotte dalla ricorrente nella sua lettera del 13 agosto 2004.

 Giudizio del Tribunale

24      In via preliminare si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94, le decisioni dell’UAMI possono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni.

25      In conformità a tale disposizione, una commissione di ricorso dell’UAMI può basare la propria decisione soltanto su elementi di fatto o di diritto sui quali le parti abbiano potuto presentare le loro osservazioni. Di conseguenza, nel caso in cui la commissione di ricorso raccolga d’ufficio elementi di fatto destinati a fungere da fondamento della sua decisione, essa è tenuta obbligatoriamente a comunicarli alle parti affinché queste possano far conoscere le loro osservazioni (sentenze KWS Saat/UAMI, cit. supra al punto 21, punti 42 e 43, e TOP, cit. supra al punto 21, punto 59).

26      La detta disposizione sancisce, nell’ambito del diritto dei marchi comunitari, il principio generale della tutela dei diritti della difesa [sentenza del Tribunale 15 settembre 2005, causa T‑320/03, Citicorp/UAMI (LIVE RICHLY), Racc. pag. II-3411, punto 21]. In forza di tale principio generale del diritto comunitario, i destinatari delle decisioni delle pubbliche autorità, le quali ledano in maniera sensibile i loro interessi, devono essere messi in grado di presentare tempestivamente le loro difese [sentenza della Corte 23 ottobre 1974, causa 17/74, Transocean Marine Paint/Commissione, Racc. pag. 1063, punto 15; sentenze EUROCOOL, cit. supra al punto 12, punto 21, e LIVE RICHLY, cit., punto 22).

27      Il diritto di essere sentiti vale per tutti gli elementi di fatto o di diritto che costituiscono il fondamento dell’atto decisionale, ma non per la posizione finale che l’amministrazione intende adottare [sentenza del Tribunale 3 dicembre 2003, causa T-16/02, Audi/UAMI (TDI), Racc. pag. II‑5167, punto 75].

28      Con riferimento al caso di specie, da un lato, l’UAMI ha indicato alcuni indirizzi di siti Internet, senza aver fornito alla ricorrente copia stampata del loro contenuto, in due lettere datate rispettivamente 23 febbraio 2004 e 13 maggio 2004, informando la ricorrente, ai sensi della regola 11, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), che la forma richiesta non poteva essere registrata (in prosieguo, rispettivamente, la «prima comunicazione degli impedimenti» e la «seconda comunicazione degli impedimenti»). Dall’altro, la commissione di ricorso ha comunicato, senza trasmettere nemmeno in questo caso copia stampata alla ricorrente, venti indirizzi di siti Internet, dei quali uno identico a quello citato nella seconda comunicazione degli impedimenti.

29      Nella prima comunicazione degli impedimenti, l’esaminatore ha ritenuto che la forma richiesta fosse ricorrente nella categoria degli strumenti generalmente conosciuti come «chitarre appuntite» e che, pertanto, non costituisse un’indicazione d’origine. Esso ha aggiunto che «una breve ricerca su Internet [aveva] dimostrato che molti dei maggiori produttori [producevano] chitarre con forme simili». Al riguardo l’esaminatore menziona il sito Internet della ricorrente, nonché due pagine Internet appartenenti ad altri produttori. Esso ne consegue che, «[a]lla luce della prova acquisita, il marchio è considerato privo di ogni carattere distintivo».

30      Nella seconda comunicazione degli impedimenti l’esaminatore indica che «i risultati della ricerca Internet comunicati alla ricorrente hanno determinato il rifiuto del marchio da parte dell’UAMI». Esso richiama in seguito gli indirizzi di cinque pagine Internet di produttori di chitarre e conclude che tali prove «indicano (…) che i terzi utilizzano nel settore interessato forme molto simili alla forma richiesta».

31      Nella decisione dell’esaminatore, quest’ultimo ha rettificato la sua posizione circa il ruolo e l’importanza degli elementi di prova rappresentati da indirizzi di siti Internet e che costituirebbero la ricerca in Internet menzionata nelle comunicazioni degli impedimenti. Egli indica:

«[I] riferimenti Internet (…) non possono in nessun caso costituire il solo fondamento di un rifiuto. Dopo aver considerato tutti i fatti del caso di specie, l’UAMI ha deciso che la registrazione del marchio richiesto sarebbe stata contraria all’art. 7, n. 1, lett. b) [del regolamento n. 40/94] e ha fornito ragioni che giustificavano tale decisione. Tali ragioni sono avvalorate da alcuni riferimenti Internet trovati dall’UAMI, ma non si basano esclusivamente sugli stessi».

32      Il Tribunale constata, tuttavia, che la decisione dell’esaminatore non cita alcuna nuova prova costituente il fondamento di fatto dell’analisi e che si sostituirebbe alla ricerca Internet comunicata alla ricorrente in forma dei detti indirizzi.

33      La commissione di ricorso afferma al punto 20 della decisione impugnata quanto segue:

«[L]e forme di chitarre attualmente offerte sul mercato sono praticamente illimitate (…) In primo luogo, (…) sembra che questo stile [a punta] sia ricorrente nelle [forme] di diverse altre chitarre elettriche sul mercato, chiamate generalmente “chitarre appuntite” (…) In secondo luogo sembra che le chitarre elettriche heavy metal e hard-rock siano abitualmente commercializzate in una grande varietà di forme (…) con dettagli di design stravaganti». La commissione di ricorso fornisce in seguito «qualche esempio a partire dai siti cui l’esaminatore ha fatto riferimento» ed elenca sette indirizzi Internet.

34      Secondo il punto 21 della decisione impugnata, «i siti Internet citati dall’esaminatore presentavano un assortimento di modelli di chitarre, con una grande varietà di stili a punta (…) più o meno simili alla forma richiesta, che vengono immessi sul mercato da diversi produttori di chitarre». Per «fornire soltanto qualche esempio, a partire dai siti Internet citati dall’esaminatore», la decisione impugnata indica otto indirizzi Internet.

35      Al punto 22 della decisione impugnata la commissione di ricorso aggiunge che «nei siti Internet già citati dall’esaminatore sono rappresentati diversi modelli di “chitarre appuntite” (…) molto simili, se non identici, alla forma richiesta» e cita altri cinque indirizzi Internet.

36      La prima censura della ricorrente relativa al diritto di essere sentiti riguarda i sette indirizzi dei siti Internet appartenenti agli altri produttori di chitarre trasmessi, prima dell’adozione della decisione impugnata, nelle comunicazioni degli impedimenti. In tale contesto la ricorrente lamenta la mancanza di copie stampate delle pagine cui tali indirizzi conducevano nel momento in cui essi venivano presi in considerazione dall’esaminatore e dalla commissione di ricorso. Con la sua seconda censura relativa al diritto di essere sentiti, che si riferisce ai diciannove indirizzi ad essa comunicati per la prima volta nella decisione impugnata, la ricorrente lamenta non soltanto l’assenza di copie stampate, ma anche il fatto che tali indirizzi Internet siano stati presi in considerazione della commissione di ricorso, mentre essi costituirebbero elementi di fatto sui quali quest’ultima non poteva prendere posizione prima dell’adozione della decisione impugnata.

37      Con riferimento alla prima censura della ricorrente, già sollevata da quest’ultima nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, secondo la quale essa non poteva consultare diversi siti indicati dall’esaminatore a causa della loro inaccessibilità e secondo la quale, anche nel caso in cui alcuni siti fossero stati accessibili, essa non avrebbe avuto la certezza di ritrovare le forme di chitarre sulle quali l’esaminatore aveva basato la sua decisione, la commissione di ricorso afferma al punto 39 della decisione impugnata quanto segue:

«[È] vero che, se viene fatto riferimento a pagine Internet aventi carattere provvisorio, una copia stampata dev’essere accessibile per il richiedente [di marchio comunitario], se quest’ultimo ne fa domanda. Tuttavia, nel caso di specie, l’esaminatore ha rinviato chiaramente a siti Internet che non hanno carattere provvisorio, bensì sono quelli di noti produttori di chitarre».

38      Orbene, si deve rilevare che, in udienza, l’UAMI ha affermato che il contenuto dei siti Internet in parola era nel frattempo cambiato e che alcune pagine Internet cui gli indirizzi di tali siti conducevano erano scomparse. Esso ha altresì indicato che non disponeva di copie stampate da poter fornire al Tribunale.

39      Ne consegue che gli argomenti sostenuti dall’UAMI al punto 39 della decisione impugnata non rispondono in alcun modo alla prima censura della ricorrente, relativa al diritto di essere sentiti.

40      Riguardo all’argomento dell’UAMI secondo il quale la ricorrente, quale professionista del settore di cui trattasi, doveva conoscere le forme di chitarre cui si riferivano l’esaminatore e la commissione di ricorso, si deve rilevare che l’UAMI ha ammesso in udienza che il solo modo di identificare le forme di chitarre cui l’esaminatore e la commissione di ricorso si erano riferiti sarebbe stato quello di accedere al sito in parola.

41      È chiaro tuttavia che questo modo di identificare la forma di cui trattasi non operi nel caso in cui l’indirizzo controverso sia inattivabile, e non esclude la possibilità che quel determinato indirizzo conduca, in un momento successivo, all’individuazione di una chitarra diversa da quella considerata dall’esaminatore o dalla commissione di ricorso.

42      Quanto ad alcuni indirizzi di siti accessibili rappresentanti più forme di chitarre, l’UAMI ha affermato in udienza che l’identificazione della forma specifica presa in considerazione dalla commissione di ricorso è stata possibile soltanto contattando il relatore in seno alla commissione di ricorso.

43      Pertanto, con riferimento al primo motivo della ricorrente relativo al diritto di essere sentiti, il Tribunale constata che la sola indicazione degli indirizzi Internet nelle due comunicazioni degli impedimenti, senza la trasmissione delle copie stampate delle pagine cui i detti indirizzi conducevano, non ha consentito alla ricorrente di identificare, prima dell’adozione della decisione impugnata, le forme di chitarre di cui la commissione di ricorso ha tenuto conto.

44      Con riferimento alla seconda censura della ricorrente, si deve altresì rilevare che essa non poteva accedere, nemmeno teoricamente, prima dell’adozione della decisione impugnata, ai diciannove indirizzi che le sono stati comunicati per la prima volta soltanto nella decisione impugnata (v. supra, punti 33-35).

45      Di conseguenza si deve concludere che la commissione di ricorso, nell’adottare la decisione impugnata, ha preso in considerazione elementi di fatto che non sono stati comunicati alla ricorrente precedentemente all’adozione della detta decisione.

46      Così facendo, essa ha violato l’art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94.

47      Si deve conseguentemente esaminare se tale violazione del diritto di essere sentiti riguardi gli elementi di fatto sui quali la decisione impugnata si basa.

48      Al riguardo l’UAMI rileva che la conclusione di rigetto della domanda si è basata su un’analisi indipendente dalla ricerca Internet di cui trattasi. Esso fa valere in proposito che l’esistenza di una grande diversità di forme di chitarre, comprese quelle di «chitarre appuntite», sarebbe un fatto notorio e che la conclusione secondo la quale il segno richiesto costituisce una delle numerose forme «appuntite» sul mercato è suffragata dalle prove documentali esibite dalla ricorrente. In udienza l’UAMI ha precisato che i punti 15, 24, 25 e 29 della decisione impugnata, sui quali si basa il rigetto, non sono in relazione con la ricerca Internet effettuata dall’esaminatore e dalla commissione di ricorso.

49      Si deve rilevare che i suddetti punti contengono, in sostanza, due affermazioni: in primo luogo, esisterebbe sul mercato una grande diversità di forme di chitarre, che impedirebbe quindi ai consumatori di considerare la forma delle chitarre quale un’indicazione di origine. In secondo luogo, la forma richiesta non si differenzierebbe in modo significativo dalle altre forme delle chitarre heavy metal sul mercato, e non permetterebbe pertanto ai consumatori di considerarla come un’identificazione di origine.

50      Si deve constatare, al riguardo, che l’UAMI si limita a rilevare che la grande diversità delle forme di chitarre sul mercato sarebbe un fatto notorio e che, secondo lo stesso, il fatto che la forma richiesta appartenga alla categoria delle forme di chitarre appuntite risulta dai documenti prodotti dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo. D’altronde esso non sostiene affatto che la sua affermazione riguardante la somiglianza tra la forma richiesta e le altre forme di chitarre sul mercato costituisca un siffatto fatto notorio.

51      Al riguardo il Tribunale ritiene che la valutazione della somiglianza tra la forma richiesta e altre forme esistenti esiga necessariamente l’esame comparativo della forma richiesta con ciascuno degli altri specifici modelli che assomiglierebbero ad essa. Pertanto, poiché l’identificazione degli altri modelli serve quale riferimento per la valutazione della detta somiglianza, essa costituisce a tal fine un elemento indispensabile dell’analisi della commissione di ricorso. Orbene, l’UAMI non contesta il fatto che i riferimenti Internet fossero intesi, nelle comunicazioni degli impedimenti e nella decisione impugnata, a identificare i modelli specifici degli altri produttori di chitarre considerati dall’esaminatore e dalla commissione di ricorso.

52      Inoltre, l’esaminatore ha espressamente affermato nella seconda comunicazione degli impedimenti che «i risultati della ricerca Internet comunicati alla ricorrente sono stati utilizzati a fondamento del rifiuto del marchio da parte dell’UAMI».

53      Si deve altresì rilevare che i punti 24, 25 e 29 della decisione impugnata sono successivi ai punti 20-22, che indicano i diversi modelli di cui l’esaminatore e la commissione di ricorso hanno tenuto conto e riprendono le conclusioni fattuali tratte, nei punti 20-23, dall’esame dei modelli rappresentati sui siti Internet in parola, in particolare la constatazione che la forma richiesta è simile, se non identica, alle altre forme sul mercato.

54      Pertanto il Tribunale considera che la ricerca Internet di cui trattasi non è confermativa, o ultronea, in relazione all’analisi effettuata dalla commissione di ricorso, bensì ne costituisce il punto di partenza.

55      Di conseguenza il Tribunale constata che la conclusione di rigetto del marchio richiesto nella decisione impugnata si basa su elementi di fatto che non sono stati comunicati alla ricorrente precedentemente alla sua adozione. Pertanto, la violazione del diritto della ricorrente di essere sentita inficia la conclusione stessa della decisione impugnata.

56      Si deve ricordare inoltre che, a norma dell’art. 73, prima frase, del regolamento n. 40/94, le decisioni dell’UAMI debbono essere motivate. Tale obbligo ha la stessa portata di quello sancito dall’art. 253 CE [sentenza del Tribunale 28 aprile 2004, cause riunite T‑124/02 e T‑156/02, Sunrider/UAMI – Vitakraft-Werke Wührmann e Friesland Brands (VITATASTE e METABALANCE 44), Racc. pag. II‑1149, punto 72].

57      Al riguardo, secondo costante giurisprudenza, l’obbligo di motivare le decisioni individuali risponde al duplice obiettivo di consentire, da un lato, agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato per tutelare i propri diritti e, dall’altro, al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione [sentenza della Corte 14 febbraio 1990, causa C‑350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I‑395, punto 15; sentenze del Tribunale 6 aprile 2000, causa T‑188/98, Kuijer/Consiglio, Racc. pag. II‑1959, punto 36, e 23 ottobre 2002, causa T-388/00, Institut für Lernsysteme/UAMI – Educational Services (ELS),Racc. pag. II‑4301, punto 59]. La questione riguardante la rispondenza della motivazione di una decisione a questi requisiti non va valutata solo con riferimento al suo testo, ma anche al suo contesto e all’insieme delle norme che disciplinano la materia (sentenza della Corte 29 febbraio 1996, causa C-122/94, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I‑881, punto 29, e sentenza VITATASTE e METABALANCE 44, cit. supra al punto 56, punto 73).

58      Con riferimento al caso di specie, si deve ricordare che l’UAMI ha ammesso in udienza che diversi dei siti Internet comunicati alla ricorrente nelle due comunicazioni degli impedimenti, nonché nella decisione impugnata, sono divenuti inaccessibili, che il loro contenuto è stato nel frattempo modificato e che, nel caso dei siti nei quali erano rappresentate diverse forme di chitarre, soltanto la consultazione del relatore nella commissione di ricorso ha consentito di identificare la forma di cui quest’ultima ha tenuto conto. Occorre altresì rilevare che il Tribunale, nel corso dell’istruzione della causa, poteva accedere soltanto a due dei sette indirizzi che conducevano ai siti Internet degli altri produttori di chitarre figuranti nelle due comunicazioni degli impedimenti, e soltanto ad otto dei diciannove indirizzi citati per la prima volta nella decisione impugnata.

59      Al riguardo il Tribunale constata che la comunicazione degli elementi di fatto, che costituiscono il fondamento di una decisione della commissione di ricorso, nella forma di indirizzi di siti Internet inaccessibili al momento dell’istruzione della causa da parte del Tribunale, o accessibili, ma il cui contenuto era cambiato o poteva essere cambiato successivamente all’analisi dell’esaminatore o della commissione di ricorso, non costituisce un motivo sufficiente ai sensi della giurisprudenza citata nel precedente punto 57, poiché esso non consente al Tribunale di accertare la validità della decisione impugnata.

60      Alla luce di quanto precede, si deve concludere che la decisione impugnata è contraria all’art. 73 del regolamento n. 40/94, in quanto essa viola sia l’obbligo di motivazione sia il diritto ad essere sentiti previsti da tale articolo, e che tale violazione priva del suo fondamento principale la decisione impugnata, di rifiuto del marchio richiesto.

61      Pertanto la prima parte del motivo unico della ricorrente dev’essere accolta e occorre annullare la decisione impugnata senza la necessità di esaminare gli altri argomenti della ricorrente.

 Sulle spese

62      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L’UAMI, poiché è rimasto soccombente, nei limiti in cui la decisione impugnata è annullata, dev’essere condannato a sopportare le spese della ricorrente, conformemente alle conclusioni di quest’ultima.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 7 giugno 2005 (procedimento R 1035/2004‑2) è annullata.

2)      L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Jaeger

Tiili

Czúcz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 febbraio 2007.

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Lingua processuale: l'inglese.

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