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Document 62005TJ0137
Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber) of 16 May 2007. # Gruppo La Perla SpA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM). # Community trade mark - Cancellation proceedings - Community word mark NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC - Earlier national figurative and word marks la PERLA and LA PERLA PARFUMS - Relative grounds for refusal - Article 52(1)(a) of Regulation (EC) No 40/94 - Article 8(5) of Regulation No 40/94. # Case T-137/05.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 16 maggio 2007.
Gruppo La Perla SpA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
Marchio comunitario - Procedimento di nullità - Marchio comunitario denominativo NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC - Marchi nazionali figurativi e denominativo anteriori la PERLA e LA PERLA PARFUMS - Impedimento relativo alla registrazione - Art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.
Causa T-137/05.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 16 maggio 2007.
Gruppo La Perla SpA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
Marchio comunitario - Procedimento di nullità - Marchio comunitario denominativo NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC - Marchi nazionali figurativi e denominativo anteriori la PERLA e LA PERLA PARFUMS - Impedimento relativo alla registrazione - Art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.
Causa T-137/05.
Raccolta della Giurisprudenza 2007 II-00047*
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2007:142
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 16 maggio 2007 – La Perla / UAMI – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)
(causa T‑137/05)
«Marchio comunitario – Procedimento di nullità – Marchio comunitario denominativo NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC – Marchi nazionali figurativi e denominativo anteriori la PERLA e LA PERLA PARFUMS – Impedimento relativo alla registrazione – Art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5) (v. punto 51)
Oggetto
Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 25 gennaio 2005 (procedimento R 537/2004‑1), relativa a un procedimento di nullità tra il Gruppo La Perla SpA e la Worldgem Brands – Gestão e Investimentos L | da |
Dati relativi alla causa
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: |
Marchio denominativo NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC per prodotti della classe 14 – domanda n. 713446 |
Titolare del marchio comunitario: |
Worldgem Brands – Gestão e Investimentos Lda, già Cielo Brands – Gestão e Investimentos Lda |
Richiedente la dichiarazione di nullità: |
Gruppo La Perla SpA |
Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: |
Marchi italiani: la PERLA, per prodotti della classe 25 – marchio figurativo n. 769526; LA PERLA PARFUMS, per prodotti della classe 3 – marchio denominativo n. 776082; la PERLA, per prodotti delle classi 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25 e 35 – marchio figurativo n. 804992; la PERLA per prodotti della classe 3 – marchio figurativo n. GE 2002 C 000181 |
Decisione della divisione diannullamento |
Accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità e dichiarazione della nullità del marchio comunitario |
Decisione della commissione di ricorso: |
Accoglimento del ricorso e annullamento della decisione della divisione diannullamento |
Dispositivo
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La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 25 gennaio 2005 (procedimento R 537/2004‑1) è annullata. |
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L’interveniente è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, un terzo delle spese della ricorrente. |
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La ricorrente sopporterà due terzi delle proprie spese. |
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L’UAMI sopporterà le proprie spese. |