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Document 62005TJ0065

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 14 febbraio 2007.
Thomas Seldis contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti.
Causa T-65/05.

Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2007 I-A-2-00067; II-A-2-00489

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2007:51

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

14 febbraio 2007

Causa T‑65/05

Thomas Seldis

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzionari – Funzionari in prova – Quadri scientifico e tecnico – Nomina di un agente temporaneo a seguito di un concorso per il passaggio in ruolo – Inquadramento nel grado e nello scatto – Artt. 31 e 32 dello Statuto»

Oggetto: Ricorso avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione del 5 aprile 2004 relativa alla nomina del ricorrente in qualità di funzionario in prova, in quanto fissa il suo inquadramento nel grado A7, scatto 5.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado e inquadramento nello scatto – Nomina al grado superiore della carriera

(Statuto dei funzionari, artt. 31 e 32, terzo comma)

L’art. 31, n. 2, dello Statuto, che permette all’autorità che ha il potere di nomina di derogare, entro certi limiti, alla regola, istituita dal primo paragrafo dello stesso articolo, dell’inquadramento nel grado iniziale della carriera del funzionario neoassunto, non riguarda il caso dell’assunzione come funzionari di ruolo delle persone impiegate come agenti temporanei, al cui inquadramento si applica, come regola generale, l’art. 32, terzo comma.

Se un’interpretazione letterale di quest’ultima disposizione, secondo la quale l’agente temporaneo nominato funzionario nel grado che occupava al momento della sua nomina conserva l’anzianità di scatto maturata in tale grado in qualità di agente temporaneo, non vieta, a priori, di ammettere che egli possa essere inquadrato, in applicazione dell’art. 31, n. 2, in un grado superiore a quello da lui posseduto come agente temporaneo, una siffatta interpretazione sarebbe tuttavia contraria alla struttura e alla finalità di tali diverse disposizioni, che non possono formare oggetto di applicazione congiunta per la determinazione dell’inquadramento di un agente temporaneo a seguito della sua nomina in ruolo. Infatti, in quanto si pone nell’ipotesi in cui un agente temporaneo conserverà il suo grado dopo la sua nomina come funzionario, l’art. 32, terzo comma, dello Statuto comporta un’eccezione alla regola dell’inquadramento nel grado iniziale della carriera del funzionario neoassunto e costituisce una norma speciale il cui effetto è, implicitamente ma necessariamente, quello di porre la nomina in ruolo degli agenti temporanei al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 31 dello Statuto, vale a dire anche del n. 2 di tale articolo.

A sostegno di questa interpretazione possono essere invocati, da una parte, il fatto che, quando un agente temporaneo è nominato funzionario a seguito di un concorso interno per il passaggio in ruolo, manca la giustificazione della facoltà di concedere, in via eccezionale, ad un candidato eccezionale condizioni più allettanti al fine di assicurarsi le sue prestazioni, ambite da altri potenziali datori di lavoro, e, d’altra parte, il fatto che il grado e lo scatto raggiunti da un agente temporaneo costituiscano già il riflesso della sua esperienza e dei suoi meriti al momento della nomina in ruolo, di modo che un’applicazione, a suo vantaggio, dell’art. 31, n. 2, dello Statuto equivarrebbe a prendere in considerazione una seconda volta gli stessi dati.

(v. punti 51-57 e 59)

Riferimento: Tribunale 13 febbraio 1998, causa T‑195/96, Alexopoulou/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑51 e II‑117, punto 37); Tribunale 6 luglio 1999, causa T‑203/97, Forvass/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑129 e II‑705, punto 44); Tribunale 15 marzo 2006, causa T‑411/03, Herbillon/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-45 e II-193, punto 77)

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