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Document 62005TJ0047

Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 18 settembre 2008.
Pilar Angé Serrano e altri contro Parlamento europeo.
Pubblico impiego - Dipendenti - Ricevibilità - Parità di trattamento.
Causa T-47/05.

Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2008 I-A-2-00055; II-A-2-00357

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2008:384

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

18 settembre 2008

Causa T‑47/05

Pilar Angé Serrano e altri

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Funzionari – Superamento di concorsi interni di passaggio di categoria in vigenza del precedente Statuto – Entrata in vigore del nuovo Statuto – Norme transitorie di inquadramento nel grado – Modifica dei rapporti gerarchici creati in vigenza del precedente Statuto – Ricevibilità – Eccezione di illegittimità – Diritti quesiti – Legittimo affidamento – Proporzionalità – Parità di trattamento – Principio di buona amministrazione e dovere di sollecitudine»

Oggetto: Ricorso diretto a ottenere l’annullamento delle decisioni individuali vertenti sull’inquadramento in un grado intermedio dei ricorrenti a partire dal 1° maggio 2004 e comunicate a questi ultimi con lettera del direttore generale del personale del Parlamento europeo nel corso della prima settimana del mese di maggio 2004, nonché di ogni atto conseguente e/o relativo a tali decisioni intervenuto anche posteriormente al presente ricorso, e la condanna del Parlamento al risarcimento dei danni.

Decisione: Non vi è luogo a provvedere nei confronti della sig.ra Pilar Angé Serrano e dei sigg. Jean-Marie Bras e Adolfo Orcajo Teresa per quanto riguarda il primo capo della domanda. Per il resto, il ricorso è respinto. Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla sig.ra Angé Serrano e dai sigg. Bras e Orcajo Teresa. I sigg. Dominiek Decoutere, Armin Hau e Francisco Javier Solana Ramos sopporteranno le proprie spese. Il Consiglio, interveniente a sostegno delle conclusioni del Parlamento europeo, sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Procedura – Produzione delle prove – Termine – Presentazione tardiva dei mezzi di prova – Presupposti

(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 48, n. 1)

2.      Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Nozione

(Statuto dei funzionari, artt. 90, n. 2, e 91, n. 1; allegato XIII)

3.      Funzionari – Ricorso – Interesse ad agire – Censure concernenti l’alterazione, causata dalle norme transitorie di inquadramento dell’allegato XIII dello Statuto, dei rapporti gerarchici anteriormente costituiti – Ricevibilità

(Statuto dei funzionari, allegato XIII)

4.      Funzionari – Carriera – Diritti quesiti – Superamento di un concorso interno di passaggio di categoria anteriormente al 1° maggio 2004

(Statuto dei funzionari, allegato XIII, artt. 2 e 8)

5.      Funzionari – Carriera – Introduzione di norme transitorie che accompagnano il passaggio dal precedente al nuovo sistema di carriera dei funzionari – Norme di inquadramento nel grado

(Statuto dei funzionari, allegato XIII, artt. 2 e 8)

1.      Conformemente alle disposizioni dell’art. 48, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, se le parti possono proporre nuovi mezzi di prova a sostegno delle loro argomentazioni nella replica e nella controreplica, esse devono motivare il ritardo nella presentazione di tali mezzi.

La presentazione dei mezzi di prova dopo la controreplica resta possibile nel caso in cui chi propone la prova non poteva disporre delle prove in questione prima della chiusura della fase scritta del procedimento o se le produzioni di prova tardive della controparte giustificano un completamento del fascicolo in modo da garantire il rispetto del principio del contraddittorio.

L’obbligo di motivazione del ritardo nella presentazione dei mezzi di prova implica che sia riconosciuto al giudice il potere di sindacare la fondatezza di tale motivazione e, a seconda dei casi, il contenuto dei detti mezzi nonché, se la domanda non è sufficientemente fondata in diritto, il potere di escluderli. A fortiori, lo stesso vale per quanto riguarda i mezzi di prova presentati dopo la presentazione della controreplica.

(v. punti 54-56)

Riferimento: Corte 14 aprile 2005, causa C‑243/04 P, Gaki-Kakouri/Corte di giustizia (non pubblicata nella Raccolta, punti 32 e 33)

2.      Costituiscono atti che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento i soli provvedimenti produttivi di effetti giuridici vincolanti idonei a incidere direttamente e immediatamente sugli interessi del ricorrente, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica. Ciò si verifica nel caso delle decisioni individuali che costituiscono la concretizzazione delle norme transitorie di inquadramento nel grado previste nell’allegato XIII dello Statuto. Tali decisioni sono idonee a pregiudicare la situazione giuridica del funzionario interessato, anche se l’istituzione da cui egli dipende si limita ad applicare la detta disposizione regolamentare.

(v. punti 61 e 62)

Riferimento: Corte 10 gennaio 2006, causa C‑373/04 P, Commissione/Alvarez Moreno (non pubblicata nella Raccolta, punto 42 e giurisprudenza ivi citata); Tribunale 6 giugno 1996, causa T‑391/94, Baiwir/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑269 e II‑787, punto 34); Tribunale 18 giugno 1996, causa T‑293/94, Vela Palacios/CES (Racc. PI pagg. I‑A‑305 e II‑893, punto 22), e Tribunale 29 novembre 2006, cause riunite T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 e T‑139/05, Agne-Dapper e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑291 e II‑A‑2‑1497, punti 32 e 33)

3.      La ricevibilità di un ricorso presuppone che i ricorrenti detengano, al momento della presentazione del proprio ricorso, un interesse, concreto e attuale, sufficientemente rilevante a veder annullare le decisioni individuali da loro impugnate, e tale interesse presuppone che il ricorso, con il suo esito, possa procurar loro un beneficio. Ciò si verifica nel caso di funzionari che contestano l’alterazione, causata dalle norme di inquadramento transitorio dell’allegato XIII dello Statuto, dei rapporti gerarchici costituiti in vigenza dello Statuto quale applicabile anteriormente al 1° maggio 2004.

(v. punti 65, 68, 70, 76 e 81)

Riferimento: Corte 31 maggio 1988, causa 167/86, Rousseau/Corte dei conti (Racc. pag. 2705, punto 7); Tribunale 28 settembre 2004, causa T‑310/00, MCI/Commissione (Racc. pag. II‑3253, punto 44)

4.      Un funzionario può far valere un diritto quesito solo se il fatto generatore di quest’ultimo si è verificato in vigenza di un regime determinato anteriore alla modifica delle disposizioni statutarie.

In un sistema in cui la gerarchia tra funzionari è soggetta a modifiche, l’inquadramento in un grado superiore acquisito da taluni funzionari rispetto ad altri in un dato momento della loro carriera non costituisce un diritto quesito da tutelare in base alle disposizioni dello Statuto quale in vigore dopo il 1° maggio 2004. Tuttavia, i funzionari che hanno vinto un concorso interno di passaggio di categoria prima di tale data possono legittimamente aspettarsi che lo Statuto offra loro prospettive di carriera migliori rispetto a quelle che esso offre agli altri funzionari. Il principio generale di equità impone che la volontà e gli sforzi messi in opera dai funzionari prima di tale data per avanzare nella loro carriera siano riconosciuti dopo tale data. Pertanto, le migliori prospettive di carriera acquisite prima di tale data costituiscono diritti quesiti che debbono essere tutelati.

Le prospettive di carriera dei funzionari sono determinate in relazione a più fattori – legati sia ad elementi propri a ciascun funzionario (cioè, in particolare, il suo merito o la sua età) sia ad elementi a lui esterni (cioè, in particolare, elementi riguardanti il servizio cui egli è assegnato) – e non sono determinate unicamente dall’inquadramento nel grado. Di conseguenza, anche se l’effetto delle norme di inquadramento nel grado previste agli artt. 2 e 8 dell’allegato XIII dello Statuto, considerato isolatamente, è quello di modificare i rapporti gerarchici costituiti anteriormente al 1° maggio 2004 tra i funzionari vincitori di un concorso interno di passaggio di categoria e gli altri funzionari, non ne risulta necessariamente che le prospettive di carriera dei funzionari vincitori di un concorso del genere non siano migliori di quelle dei funzionari che non ne hanno vinto alcuno. Anzi, l’allegato XIII dello Statuto contiene disposizioni che differenziano i funzionari a seconda della categoria a cui appartenevano anteriormente al 1° maggio 2004, valorizzando, in questo modo, il superamento di un concorso di passaggio di categoria avvenuto prima di tale data.

(v. punti 106-108, 110, 113 e 114)

Riferimento: Corte 19 marzo 1975, causa 28/74, Gillet/Commissione (Racc. pag. 463, punto 5)

5.      Un funzionario non può far valere il principio di tutela del legittimo affidamento per contestare la legittimità di una disposizione regolamentare nuova, in un settore nel quale il legislatore dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda l’esigenza delle riforme. Ciò si verifica nel caso della modifica del sistema di carriere dei funzionari – nell’ambito del quale, in primo luogo, l’inquadramento in un grado superiore è stato acquisito e, in secondo luogo, la vincita di un concorso interno di passaggio di categoria ha prodotto ed esaurito tutti i suoi effetti – nonché dell’adozione di norme transitorie che accompagnano tale modifica, comprese le norme di inquadramento nel grado contenute agli artt. 2 e 8 dell’allegato XIII dello Statuto.

Per giunta, in forza del principio di proporzionalità, la legittimità di una normativa comunitaria è subordinata alla condizione che i mezzi che essa impiega siano idonei a realizzare l’obiettivo da essa legittimamente perseguito e non vadano al di là di ciò che è necessario per raggiungerlo, fermo restando che, qualora si presenti una scelta tra più misure appropriate, è necessario ricorrere, in linea di principio, alla meno restrittiva. Tuttavia, relativamente ad un settore in cui il legislatore comunitario dispone di un ampio potere discrezionale corrispondente alle responsabilità politiche che il Trattato gli attribuisce, solo il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento emanato, rispetto allo scopo che l’istituzione competente è tenuta a perseguire, può inficiare la legittimità di un siffatto provvedimento. Poiché il Consiglio disponeva di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda l’introduzione delle norme transitorie che accompagnavano il passaggio dal precedente al nuovo sistema di carriere dei funzionari e di cui fanno parte le norme di inquadramento nel grado previste agli artt. 2 e 8 dell’allegato XIII dello Statuto, tali norme di inquadramento non possono essere considerate manifestamente inidonee a conseguire l’obiettivo consistente, ai sensi del ‘considerando’ 37 del regolamento n. 723/2004, nell’applicare progressivamente le nuove disposizioni e misure, rispettando i diritti quesiti del personale e prendendo in considerazione le legittime aspettative di quest’ultimo.

Infine, non costituisce una violazione del principio di parità di trattamento l’inquadramento dei funzionari che hanno vinto un concorso interno di passaggio di categoria prima del 1° maggio 2004 in un grado inferiore o pari al grado dei funzionari che non hanno vinto un siffatto concorso. Alla luce della modifica radicale del sistema delle carriere, il raffronto del livello gerarchico dei funzionari anteriormente a tale data e dopo di essa non è, di per sé, determinante per configurare una violazione del principio di parità di trattamento da parte degli artt. 2 e 8 dell’allegato XIII dello Statuto.

(v. punti 121, 131-133 e 146)

Riferimento: Corte 14 giugno 1988, causa 33/87, Christianos/Corte di giustizia (Racc. pag. 2995, punto 23); Tribunale 5 giugno 1996, causa T‑162/94, NMB France e a./Commissione (Racc. pag. II‑427, punto 69 e giurisprudenza ivi citata, e punto 70 e giurisprudenza ivi citata), e Tribunale 11 febbraio 2003, causa T‑30/02, Leonhardt/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑41 e II‑265, punto 55)

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