This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62005FA0093
Case F-93/05: Judgment of the Civil Service Tribunal (Second Chamber) of 29 September 2011 — Mische v Parliament (Civil service — Appointment — Recruitment and simultaneous transfer to another institution — Grading under new, less favourable rules — Admissibility of the action — Interest in bringing an action — Action out of time)
Causa F-93/05: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 29 settembre 2011 — Mische/Parlamento (Funzione pubblica — Nomina — Assunzione e trasferimento simultaneo ad un’altra istituzione — Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove regole meno favorevoli — Ricevibilità del ricorso — Interesse al ricorso — Tardività)
Causa F-93/05: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 29 settembre 2011 — Mische/Parlamento (Funzione pubblica — Nomina — Assunzione e trasferimento simultaneo ad un’altra istituzione — Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove regole meno favorevoli — Ricevibilità del ricorso — Interesse al ricorso — Tardività)
GU C 138 del 12.5.2012, p. 22–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 138/22 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 29 settembre 2011 — Mische/Parlamento
(Causa F-93/05) (1)
(Funzione pubblica - Nomina - Assunzione e trasferimento simultaneo ad un’altra istituzione - Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove regole meno favorevoli - Ricevibilità del ricorso - Interesse al ricorso - Tardività)
(2012/C 138/40)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Harald Mische (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente G. Vandersanden e L. Levi, avvocati, successivamente R. Holland, B. Maluch e J. Mische, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: K. Zejdová e L.G. Knudsen, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Arpio Santacruz e I. Šulce, agenti)
Oggetto
Da una parte, annullamento della decisione del Parlamento che inquadra il ricorrente nel grado A*6, in seguito ad un concorso pubblicato prima dell'entrata in vigore del nuovo statuto, in applicazione delle disposizioni di questo meno favorevoli (articolo 12 dell'allegato XIII del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004, che modifica lo statuto dei funzionari), nonché, dall'altra, domanda di risarcimento danni
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. |
3) |
Il Consiglio dell’Unione europea, interveniente, sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 315 del 10.12.2005, pag. 15 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero di ruolo T-365/05 e trasferita al Tribunale della Funzione pubblica dell’Unione europea con ordinanza del 15.12.2005.