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Document 62005CJ0430

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 luglio 2007.
    Ntionik Anonymi Etaireia Emporias H/Y, Logismikou kai Paroxis Ypiresion Michanografisis e Ioannis Michail Pikoulas contro Epitropi Kefalaiagoras.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Symvoulio tis Epikrateias - Grecia.
    Direttiva 2001/34/CE - Art. 21 - Ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale - Prospetto - Pubblicazione di informazioni inesatte - Soggetti responsabili - Membri del consiglio d’amministrazione.
    Causa C-430/05.

    Raccolta della Giurisprudenza 2007 I-05835

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:410

    Causa C‑430/05

    Ntionik Anonymi Etaireia Emporias H/Y, Logismikou kai Parochis Ypiresion Michanografisis

    e

    Ioannis Michail Pikoulas

    contro

    Epitropi Kefalaiagoras

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias)

    «Direttiva 2001/34/CE — Art. 21 — Ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale — Prospetto — Pubblicazione di informazioni inesatte — Soggetti responsabili — Membri del consiglio d’amministrazione»

    Massime della sentenza

    Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Società — Direttiva 2001/34 — Ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una Borsa valori

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/34, art. 21)

    L’art. 21 della direttiva 2001/34, riguardante l’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l’informazione da pubblicare su detti valori, dev’essere interpretato nel senso che non osta a che il legislatore nazionale prescriva, per il caso in cui i dati riportati sul prospetto pubblicato ai fini dell’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una Borsa valori si dimostrino inesatti o ingannevoli, sanzioni amministrative a carico non solo delle persone espressamente indicate come responsabili in tale prospetto, ma anche dell’emittente dei detti valori nonché, indistintamente, dei membri del consiglio di amministrazione di tale emittente, indipendentemente dal fatto che essi siano stati o meno designati come responsabili nel detto prospetto.

    Infatti, poiché la direttiva non prevede espressamente un sistema di sanzioni applicabili ai soggetti cui incombe la responsabilità del prospetto, gli Stati membri possono scegliere le sanzioni che sembrano loro appropriate. Essi tuttavia sono tenuti ad esercitare questa competenza nel rispetto del diritto comunitario e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità.

    Al riguardo, un sistema di sanzioni civili, penali o amministrative istituito a livello nazionale nei confronti dei soggetti menzionati non è in contrasto con l’obiettivo della detta direttiva consistente nel garantire in particolare un’informazione adeguata degli investitori qualora sia proporzionato rispetto alla gravità dell’infrazione, che consiste nel fornire informazioni inesatte o ingannevoli nel detto prospetto.

    (v. punti 50, 52‑53, 55‑56 e dispositivo)







    SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

    5 luglio 2007 (*)

    «Direttiva 2001/34/CE – Art. 21 – Ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale – Prospetto – Pubblicazione di informazioni inesatte – Soggetti responsabili – Membri del consiglio d’amministrazione»

    Nel procedimento C‑430/05,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia), con ordinanza 31 agosto 2005, pervenuta in cancelleria il 2 dicembre 2005, nella causa tra

    Ntionik Anonymi Etaireia Emporias H/Y, Logismikou kai Paroxis Ypiresion Michanografisis,

    Ioannis Michail Pikoulas

    e

    Epitropi Kefalaiagoras,

    LA CORTE (Prima Sezione),

    composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen, A. Tizzano, A. Borg Barthet e M. Ilešič (relatore), giudici,

    avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

    cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell’11 gennaio 2007,

    considerate le osservazioni presentate:

    –        per la Ntionik Anonymi Etaireia Emporias H/Y, Logismikou kai Paroxis Ypiresion Michanografisis, dagli avv.ti G. Krimizis e M. Grigoriou tou Nikolaou, dikigoroi;

    –        per il governo greco, dal sig. K. Georgiadis e dalla sig.ra M. Papida, in qualità di agenti;

    –        per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato;

    –        per il governo portoghese, dai sigg. L. Fernandes e Â. Seiça Neves, in qualità di agenti;

    –        per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra D. Maidani e dal sig. G. Zavvos, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 marzo 2007,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 21 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 maggio 2001, 2001/34/CE, riguardante l’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l’informazione da pubblicare su detti valori (GU L 184, pag. 1).

    2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di ricorsi proposti dinanzi al Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato) dalla Ntionik Anonymi Etaireia Emporias H/Y, Logismikou kai Paroxis Ypiresion Michanografisis (in prosieguo: la «Ntionik AE»), società di diritto greco, e dal sig. Pikoulas, membro del consiglio di amministrazione di tale società, nei confronti dell’Epitropi Kefalaiagoras (Commissione per il mercato dei capitali; in prosieguo: la «CMC»), in merito ad ammende loro inflitte da quest’ultima a causa di inesattezze relative a talune informazioni contenute in un prospetto pubblicato in occasione di un aumento di capitale della detta società.

     Contesto normativo

     La direttiva 2001/34

    3        La direttiva 2001/34 codifica le quattro direttive seguenti:

    –        la direttiva del Consiglio 5 marzo 1979, 79/279/CEE, concernente il coordinamento delle condizioni per l’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una Borsa valori (GU L 66, pag. 21);

    –        la direttiva del Consiglio 17 marzo 1980, 80/390/CEE, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una Borsa valori (GU L 100, pag. 1);

    –        la direttiva del Consiglio 15 febbraio 1982, 82/121/CEE, relativa alle informazioni periodiche che devono essere pubblicate dalle società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una Borsa valori (GU L 48, pag. 26), e

    –        la direttiva del Consiglio 12 dicembre 1988, 88/627/CEE, relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell’acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa (GU L 348, pag. 62).

    4        Il quinto, l’undicesimo e il trentunesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/34 hanno il seguente tenore letterale:

    «(5)      In una prima tappa, è opportuno che il coordinamento delle condizioni per l’ammissione dei valori mobiliari alla quotazione ufficiale sia sufficientemente elastico per poter tener conto delle disparità attualmente esistenti tra le strutture dei mercati dei valori mobiliari degli Stati membri e per consentire agli Stati membri di tener conto delle situazioni particolari a cui eventualmente dovessero far fronte.

    (…)

    (11)      Occorre eliminare queste disparità [esistenti tra le garanzie richieste dalla maggior parte degli Stati membri per quanto riguarda sia il contenuto e la presentazione del prospetto che l’efficacia, le modalità ed il momento del controllo dell’informazione fornita], coordinando le regolamentazioni, senza peraltro doverle uniformare completamente, allo scopo di rendere sufficientemente equivalenti le garanzie richieste in ciascuno Stato membro per un’informazione adeguata e il più obiettiva possibile dei portatori attuali e potenziali di valori mobiliari.

    (…)

    (31)      Un’adeguata politica di informazione degli investitori nel settore dei valori mobiliari migliorerebbe la loro tutela e rinforzerebbe la loro fiducia nei mercati di tali valori, contribuendo così al buon funzionamento di questi ultimi».

    5        L’art. 20 di tale direttiva così recita:

    «Gli Stati membri assicurano che l’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una [B]orsa valori, situata od operante nel loro territorio, sia subordinata alla pubblicazione di una nota informativa, in appresso denominata “prospetto”, in conformità al titolo V, capo I».

    6        L’art. 21 della detta direttiva dispone quanto segue:

    «1.      Il prospetto deve contenere le informazioni necessarie, a seconda delle caratteristiche dell’emittente e dei valori mobiliari di cui si richiede l’ammissione alla quotazione ufficiale, affinché gli investitori ed i loro consiglieri finanziari possano giudicare con fondatezza la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati e le prospettive dell’emittente, nonché i diritti connessi con i valori mobiliari stessi.

    2.       Gli Stati membri assicurano che l’obbligo di cui al paragrafo 1 incombe ai responsabili del prospetto previsti [al punto] 1.1 degli schemi A e B, di cui all’allegato I».

    7        L’art. 22, n. 1, della stessa direttiva prevede quanto segue:

    «Fatto salvo l’obbligo di cui all’articolo 21, gli Stati membri assicurano che, con riserva delle facoltà di deroga previste agli articoli 23 e 24, il prospetto contenga, in una forma che ne rende l’analisi e la comprensione quanto più agevoli possibile, almeno le informazioni previste negli schemi A, B o C dell’allegato I, a seconda che si tratti rispettivamente di azioni, di obbligazioni o di certificati rappresentativi di azioni».

    8        L’art. 23 della direttiva 2001/34 così recita:

    «Fatto salvo l’articolo 39, paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire alle autorità competenti, incaricate del controllo del prospetto in conformità della presente direttiva, di prevedere la dispensa parziale o totale dall’obbligo di pubblicare il prospetto nei seguenti casi:

    1)      quando la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale riguarda:

    a) valori che sono stati oggetto di un’emissione pubblica (…)

    (...)».

    9        L’art. 64 di tale direttiva così dispone:

    «Fatto salvo l’articolo 49, paragrafo 2, in caso di nuova emissione pubblica di azioni della stessa categoria di quelle già ammesse alla quotazione ufficiale, la società, qualora non vi sia ammissione automatica delle nuove azioni, deve chiedere l’ammissione a tale quotazione al massimo entro un anno dalla loro emissione oppure al momento in cui diventano liberamente negoziabili».

    10      L’art. 100 della detta direttiva così prevede:

    «Ogni fatto nuovo significativo, tale da influenzare la valutazione dei valori mobiliari, che sopravvenga tra il momento in cui viene stabilito il contenuto del prospetto e quello in cui la quotazione ufficiale diventa effettiva, deve formare oggetto di un supplemento al prospetto, controllato alle stesse condizioni di quest’ultimo e pubblicato secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti».

    11      L’allegato I della direttiva 2001/34 contiene una serie di disposizioni relative agli schemi di prospetto per l’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una Borsa valori. Gli schemi A e B riguardano, rispettivamente, l’ammissione di azioni e l’ammissione di obbligazioni. Nel capo 1 di tali schemi A e B, intitolato «Informazioni relative ai responsabili del prospetto e alla revisione dei conti», il punto 1.1 di tali schemi A e B esige la menzione delle informazioni seguenti:

    «Nome e qualifica delle persone fisiche o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilità del prospetto o, eventualmente, di talune parti di esso. In quest’ultimo caso, indicazione delle parti in questione».

     La direttiva 2003/71/CE

    12      L’art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345, pag. 64), dispone quanto segue:

    «Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 2, il prospetto contiene tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell’emittente e degli strumenti finanziari offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, sono necessarie affinché gli investitori possano valutare con cognizione di causa la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici e le prospettive dell’emittente e degli eventuali garanti, come pure i diritti connessi agli strumenti finanziari stessi. Le informazioni sono presentate in una forma facilmente analizzabile e comprensibile».

    13      L’art. 6 di tale direttiva, intitolato «Responsabilità per il prospetto», così recita:

    «1. Gli Stati membri dispongono che la responsabilità per le informazioni fornite in un prospetto sia attribuita almeno all’emittente o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, all’offerente, alla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o al garante, a seconda dei casi. Le persone responsabili sono chiaramente indicate nel prospetto con la loro qualifica e la loro funzione o, nel caso di persone giuridiche, la denominazione e la sede sociale; deve inoltre essere riportata una loro attestazione certificante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni del prospetto sono conformi ai fatti e che nel prospetto non vi sono omissioni tali da alterarne la portata.

    2.      Gli Stati membri provvedono a che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità civile si applichino alle persone responsabili per le informazioni fornite in un prospetto.

    Tuttavia, gli Stati membri provvedono a che nessuna persona possa essere chiamata a rispondere esclusivamente in base alla nota di sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, a meno che la nota di sintesi stessa risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con altre parti del prospetto».

    14      L’art. 25 della detta direttiva, intitolato «Sanzioni», prevede quanto segue:

    «1.      Fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere sanzioni penali e fatto salvo il loro regime di responsabilità civile, gli Stati membri provvedono, conformemente al loro diritto nazionale, a che possano essere adottate le opportune misure amministrative o possano essere comminate sanzioni amministrative alle persone che si rendono responsabili di una violazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono a che le predette misure siano effettive, proporzionate e dissuasive.

    2.      Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente possa divulgare al pubblico ogni misura o sanzione che sia stata applicata per violazione delle misure adottate ai sensi della presente direttiva, salvo il caso in cui la divulgazione possa turbare gravemente i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte». 

     Normativa nazionale greca

     La legge n. 1969/1991

    15      L’art. 72, n. 2, della legge n. 1969/1991 (FEK A’ 167), come modificata dall’art. 96, n. 1, della legge n. 2533/1997 (FEK A’ 228, in prosieguo: la «legge n. 1969/1991»), dispone:

    «Un’ammenda sino a dracme (GRD) cinquecento milioni (500 000 000) viene imposta dalla [CMC] alle persone fisiche o giuridiche che pubblicano o propagano in qualsiasi modo informazioni inesatte o ingannevoli in ordine a valori mobiliari in via di ammissione o che sono stati ammessi alla quotazione ufficiale in un mercato di borsa organizzato, le quali per la loro natura possono influenzare il prezzo o gli scambi di tali valori (…). Questa disposizione si applica anche nei confronti dei membri del consiglio d’amministrazione delle società che chiedono l’ammissione alla quotazione ufficiale delle loro azioni in una borsa riconosciuta, quando le informazioni inesatte o ingannevoli sono contenute nel prospetto informativo richiesto per l’ammissione di cui sopra o sono pubblicate o propagate in qualsiasi modo».

    16      L’art. 76, n. 10, della legge n. 1969/1991 recita:

    «Fatta salva l’applicazione delle disposizioni penali in materia, la [CMC] è competente a infliggere ammende fino ad un ammontare di dracme cento milioni (100 000 000) e, in caso di recidiva, fino a dracme duecento milioni (200 000 000) alle persone fisiche o giuridiche che violano le disposizioni di legge sul mercato dei capitali o decisioni di contenuto regolamentare del Ministro dell’Economia nazionale o della [CMC]».

     Il decreto presidenziale n. 348/1985

    17      Dall’art. 1 del decreto presidenziale n. 348/1985 (FEK A’ 125), come modificato dalla legge n. 2651/1998 (FEK A’ 248; in prosieguo: il «decreto presidenziale n. 348/1985»), risulta che tale decreto ha come scopo l’adeguamento della legislazione per le Borse valori alle disposizioni della direttiva 80/390, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 1994, 94/18/CE (GU L 135, pag. 1).

    18      Secondo l’art. 2, n. 1, del detto decreto, quest’ultimo riguarda i valori mobiliari per i quali viene presentata una domanda di ammissione alla quotazione ufficiale della Borsa valori di Atene.

    19      L’art. 3, lett. a), del decreto presidenziale n. 348/1985 precisa che, per «valori mobiliari», occorre intendere, tra l’altro, le azioni.

    20      L’art. 4, n. 1, di tale decreto prevede che la pubblicazione del prospetto, previa approvazione da parte della commissione amministrativa della Borsa valori di Atene, costituisce un presupposto dell’ammissione alla quotazione ufficiale di valori mobiliari a tale Borsa valori.

    21      L’art. 5 del decreto presidenziale n. 348/1985 così dispone:

    «1.      Il prospetto contiene gli elementi che, conformemente alle caratteristiche dell’emittente e dei valori mobiliari di cui si chiede l’ammissione alla quotazione ufficiale della [B]orsa valori sono necessari, cosicché quanti procedono ad investimenti e i loro consulenti sugli investimenti possano valutare il patrimonio, la situazione economico‑finanziaria, i risultati e le prospettive dell’emittente, nonché i diritti che sono incorporati in tali valori mobiliari.

    2.      Gli obblighi menzionati al n. 1 graveranno sui responsabili per il prospetto di cui al punto 1.1. degli allegati A e B».

    22      L’art. 24 di tale decreto prevede quanto segue:

    «Ogni fatto nuovo significativo, tale da influenzare la valutazione dei valori mobiliari, che sopravvenga tra il momento in cui viene stabilito il contenuto del prospetto e quello in cui la trattazione ufficiale dei valori in borsa diventa effettiva, deve formare oggetto di un supplemento al prospetto, controllato alle stesse condizioni di quest’ultimo e pubblicato conformemente all’art. 21 del presente decreto presidenziale».

    23      Ai sensi dell’art. 26 dello stesso decreto:

    «Al presente decreto sono annessi tre allegati (A, B e C) che ne costituiscono parte integrante e sono intitolati: Allegato A – Schema di prospetto per l’ammissione di azioni alla quotazione ufficiale della [B]orsa valori di Atene – Capo 1. Informazioni relative ai responsabili del prospetto e alla revisione dei conti. 1.1. Nome e qualifica delle persone fisiche o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono le responsabilità del prospetto o, eventualmente, di talune parti di esso. In quest’ultimo caso, indicazione delle parti in questione (…)».

     Controversia principale e questione pregiudiziale

    24      La Ntionik AE, società le cui azioni sono quotate sul mercato parallelo della Borsa valori di Atene, ha proceduto, dal 20 febbraio al 20 marzo 2001, ad un aumento del suo capitale sociale. A tal fine, la Ntionik AE aveva inviato alla commissione amministrativa della Borsa valori di Atene, il 4 dicembre 2000, una richiesta di approvazione di tale aumento di capitale e del prospetto redatto al riguardo.

    25      Tale prospetto comprendeva le informazioni relative all’evoluzione recente e alle prospettive della Ntionik AE per l’esercizio compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2000, allora in corso, nonché talune valutazioni relative allo sviluppo delle vendite e dei risultati di tale società durante il detto esercizio.

    26      Il capitolo 4 del prospetto, sulle informazioni relative alla sua redazione e ai revisori contabili della società, designava il presidente del consiglio di amministrazione e l’amministratore delegato della Ntionik AE come responsabili della redazione e dell’esattezza delle informazioni contenute nel prospetto.

    27      Il consiglio d’amministrazione della Borsa di Atene, con decisione 8 febbraio 2001, ha approvato l’aumento di capitale della Ntionik AE ed il prospetto redatto al riguardo.

    28      Prima dell’approvazione del prospetto, la Ntionik AE aveva redatto rapporti finanziari annui abbreviati per l’esercizio compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2000, che sono stati pubblicati dalla stampa il 28 febbraio 2001.

    29      Procedendo ulteriormente alla verifica delle previsioni esposte nel detto prospetto, la direzione della CMC incaricata della vigilanza e controllo ha constatato la presenza di notevoli differenze tra gli elementi relativi ai risultati dell’esercizio 2000 compresi nel prospetto e i risultati dello stesso esercizio riportati nei rapporti finanziari annui abbreviati pubblicati il 28 febbraio 2001.

    30      Dopo aver ottenuto chiarimenti dalla Ntionik AE, la CMC, ritenendo che quest’ultima avesse probabilmente violato le disposizioni della legge n. 1969/1991 e l’art. 24 del decreto presidenziale n. 348/1985, l’ha invitata a presentare le sue osservazioni. Tale invito è stato rivolto altresì al sig. Pikoulas, membro del consiglio di amministrazione della Ntionik AE, che non era tuttavia designato nel prospetto controverso come responsabile dell’esattezza delle informazioni contenute in quest’ultimo.

    31      Con decisione 27 giugno 2002, la CMC ha inflitto alla Ntionik AE un’ammenda complessiva pari a EUR 90 000 per violazione dell’art. 24 del decreto presidenziale n. 348/1985 e dell’art. 72, n. 2, della legge n. 1969/1991, e a ciascuno dei membri del consiglio d’amministrazione un’ammenda pari a EUR 60 000 per violazione dell’art. 72, n. 2, della legge n. 1969/1991.

    32      Pertanto, la CMC ha ritenuto che il prospetto controverso contenesse informazioni inesatte ed ingannevoli sui risultati dell’esercizio 2000, in particolare per quanto riguarda i profitti lordi, rispetto ai quali esso ha rilevato l’esistenza di una differenza superiore al 40%.

    33      La CMC ha altresì considerato che, al momento della pubblicazione di tale prospetto, la Ntionik AE e i membri del suo consiglio di amministrazione sapevano già che la stima dei risultati per l’esercizio 2000 contenuta nel detto prospetto differiva significativamente da quelli effettivamente realizzati.

    34      La CMC ha inoltre rilevato che le misure adottate dalla Ntionik AE, cioè la pubblicazione dei rapporti finanziari annui abbreviati nel febbraio 2001 e l’informazione fornita agli investitori potenziali mediante il Panellinios Syllogos Ependyton Chrimatistiriou Athinon (associazione panellenica degli investitori della Borsa di Atene), nonché ai suoi azionisti, non erano conformi all’art. 24 del decreto presidenziale n. 348/1985, il quale prevede la pubblicazione di un complemento al prospetto in caso di un nuovo evento importante, tale da influenzare la valutazione dei valori mobiliari.

    35      La Ntionik AE e il sig. Pikoulas hanno proposto ricorsi dinanzi al Symvoulio tis Epikrateias diretti all’annullamento delle decisioni della CMC del 27 giugno 2002.

    36      Il Symvoulio tis Epikrateias ha quindi deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

    «Alla luce (…) dell’art. 21 della direttiva [2001/34], se il legislatore nazionale possa prescrivere, per il caso in cui i dati riportati su un prospetto si dimostrino inesatti o ingannevoli, sanzioni amministrative a carico non solo delle persone espressamente indicate come responsabili in tale prospetto, ma anche dell’emittente dei valori mobiliari in via di ammissione alla quotazione ufficiale nonché, indistintamente, dei membri del suo consiglio di amministrazione, indipendentemente dal fatto che essi siano stati o meno designati come responsabili nel senso di cui sopra».

     Sulla questione pregiudiziale

     Sulla ricevibilità

    37      Il governo italiano fa valere che l’aumento di capitale della Ntionik AE non era subordinato all’elaborazione e alla presentazione di un prospetto e che, di conseguenza, i fatti della causa principale non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/34.

    38      Pertanto, poiché non è chiaramente precisato se le norme asseritamente violate siano esclusivamente nazionali o al contrario di origine comunitaria, il governo italiano ritiene che la questione pregiudiziale sia ipotetica e debba quindi essere dichiarata irricevibile.

    39      A tal riguardo, occorre rammentare che, ai sensi dell’art. 23 della direttiva 2001/34, gli Stati membri possono consentire alle competenti autorità incaricate del controllo del prospetto in conformità della detta direttiva di prevedere la dispensa parziale o totale dall’obbligo di pubblicare il prospetto, in taluni casi determinati. Tra questi ultimi rientra l’ipotesi menzionata all’art. 23, punto 1, lett. a), di tale direttiva, evocata in udienza dalla Commissione. Tuttavia, il detto art. 23 lascia agli Stati membri un margine discrezionale in merito all’applicazione di una dispensa siffatta.

    40      In tale contesto, l’art. 64 della direttiva 2001/34 prevede che, qualora non vi sia ammissione automatica alla quotazione di azioni della stessa categoria nuovamente emesse, l’emittente è tenuto a chiedere la loro ammissione alla quotazione.

    41      Tuttavia, nel caso di specie, non emerge dalle circostanze della causa principale, come esposte dal giudice del rinvio, che la Ntionik AE si sia trovata in uno dei casi di dispensa dalla pubblicazione del prospetto previsti dall’art. 23 della direttiva 2001/34. 

    42      Del resto, la Ntionik AE ha confermato in udienza che le azioni emesse nell’ambito dell’aumento di capitale non erano automaticamente ammesse alla quotazione ai sensi dell’art. 64 della direttiva 2001/34, che l’acquisto di tali azioni era aperto al pubblico, salvo il diritto di opzione di cui beneficiavano gli azionisti esistenti, e che il punto 1.1 dello schema A della detta direttiva era quindi applicabile.

    43      L’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo italiano deve quindi essere respinta.

     Nel merito

    44      In via preliminare, occorre constatare che dal quinto, dall’undicesimo e dal trentunesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/34 emerge che l’obiettivo di quest’ultima è, tra gli altri, di garantire un’informazione adeguata degli investitori nel settore dei valori mobiliari, al fine di migliorare la loro protezione, di rinforzare la loro fiducia nei mercati di tali valori e di assicurare in tal modo il buon funzionamento di questi ultimi senza che tuttavia le normative nazionali formino necessariamente oggetto di un’armonizzazione completa.

    45      Pertanto, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni, la direttiva 2001/34 non mira ad un livello elevato di armonizzazione delle normative nazionali nel settore di cui trattasi.

    46      Gli Stati membri hanno quindi la facoltà di fissare condizioni supplementari o più restrittive per l’ammissione dei valori mobiliari alla quotazione, purché un tale regime sia conforme agli obiettivi della detta direttiva.

    47      Ne consegue che il legislatore nazionale può istituire un regime di responsabilità nei confronti dei soggetti espressamente menzionati nel prospetto pubblicato ai fini di una tale ammissione, nonché di altre categorie di soggetti, anche nel caso in cui questi ultimi non siano espressamente menzionati in tale prospetto, purché un tale regime sia conforme agli obiettivi della direttiva 2001/34.

    48      In tale contesto, si deve rammentare che l’art. 21, n. 1, della detta direttiva prevede che il prospetto deve contenere le informazioni necessarie affinché gli investitori possano giudicare con fondatezza la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati e le prospettive dell’emittente, nonché i diritti connessi con i valori mobiliari stessi di cui si chiede l’ammissione alla quotazione.

    49      Il n. 2 dello stesso articolo precisa che gli Stati membri devono assicurare che tale obbligo incomba ai soggetti menzionati al punto 1.1 degli schemi A e B di cui all’allegato I della detta direttiva. Tali schemi prevedono soltanto la menzione delle persone fisiche o giuridiche che assumono la responsabilità del prospetto o di una parte di esso.

    50      Considerato l’obiettivo della direttiva 2001/34 consistente nel garantire in particolare un’informazione adeguata degli investitori, l’identificazione dei soggetti responsabili delle informazioni del prospetto che sono necessarie agli investitori, come prevista all’art. 21 in combinato disposto con gli schemi A e B dell’allegato I di tale direttiva, non può essere considerata esaustiva, nel senso che la responsabilità dell’esattezza delle informazioni contenute in tale prospetto può incombere solo alle persone fisiche o giuridiche in esso menzionate, indipendentemente dalla realtà economica ed organizzativa dell’emissione.

    51      Infatti, non si può escludere che il prospetto pubblicato ai fini dell’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale in una Borsa non menzioni l’identità di talune persone, fisiche o giuridiche, responsabili della gestione dell’emittente o capaci di produrre e di valutare i dati relativi al patrimonio, alla situazione finanziaria, ai risultati e alle prospettive di tale emittente, nonché di determinare i diritti connessi ai detti valori. Pertanto, non può essere ostacolata la volontà delle autorità nazionali competenti di prevedere la responsabilità di tali soggetti per le informazioni inesatte o ingannevoli contenute nel detto prospetto. 

    52      Occorre aggiungere che la direttiva 2001/34 non prevede espressamente un sistema di sanzioni applicabili ai soggetti cui incombe la responsabilità del prospetto. Infatti, l’obbligo degli Stati membri di prevedere sanzioni amministrative nei confronti di emittenti e di altri soggetti responsabili del prospetto è stato istituito solo dall’art. 25 della direttiva 2003/71, successiva ai fatti della causa principale e, di conseguenza, non applicabile a quest’ultima.

    53      Si deve quindi rammentare che, in assenza di armonizzazione della normativa comunitaria nel settore delle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle condizioni previste da un regime istituito da tale legislazione, gli Stati membri possono scegliere le sanzioni che sembrano loro appropriate. Essi tuttavia sono tenuti ad esercitare questa competenza nel rispetto del diritto comunitario e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità (v., in tal senso, sentenze 21 settembre 1989, causa 68/88, Commissione/Grecia, Racc. pag. 2965, punto 23; 16 dicembre 1992, causa C‑210/91, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑6735, punto 19, e 26 ottobre 1995, causa C‑36/94, Siesse, Racc. pag. I‑3573, punto 21).

    54      In particolare, le misure amministrative o repressive non devono esulare dai limiti di quanto è strettamente necessario agli obiettivi perseguiti e una sanzione non deve essere così sproporzionata rispetto alla gravità dell’infrazione da risolversi in un ostacolo alle libertà sancite dal Trattato CE (v., in tal senso, sentenza 16 dicembre 1992, Commissione/Grecia, cit., punto 20). Spetta tuttavia al giudice del rinvio valutare, alla luce delle considerazioni che precedono, se le sanzioni previste dalla normativa nazionale applicabile siano proporzionate.

    55      Per quanto riguarda l’obbligo di fornire informazioni adeguate e reali agli investitori menzionato dalla direttiva 2001/34, è giocoforza constatare che un sistema di sanzioni civili, penali o amministrative istituito a livello nazionale nei confronti dei soggetti espressamente menzionati nel prospetto, dell’emittente nonché dei membri del suo consiglio di amministrazione, indipendentemente dal fatto che essi siano stati designati come responsabili in tale prospetto, non è in contrasto con l’obiettivo della detta direttiva qualora sia proporzionato rispetto alla gravità dell’infrazione, che consiste nel fornire informazioni inesatte o ingannevoli nel detto prospetto.

    56      Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che l’art. 21 della direttiva 2001/34 dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che il legislatore nazionale prescriva, per il caso in cui i dati riportati sul prospetto pubblicato in vista dell’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una Borsa valori si dimostrino inesatti o ingannevoli, sanzioni amministrative a carico non solo delle persone espressamente indicate come responsabili in tale prospetto, ma anche dell’emittente dei detti valori nonché, indistintamente, dei membri del consiglio di amministrazione di tale emittente, indipendentemente dal fatto che essi siano stati designati come responsabili nel detto prospetto.

     Sulle spese

    57      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

    Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

    L’art. 21 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 maggio 2001, 2001/34/CE, riguardante l’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l’informazione da pubblicare su detti valori, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che il legislatore nazionale prescriva, per il caso in cui i dati riportati sul prospetto pubblicato ai fini dell’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una Borsa valori si dimostrino inesatti o ingannevoli, sanzioni amministrative a carico non solo delle persone espressamente indicate come responsabili in tale prospetto, ma anche dell’emittente dei detti valori in via di ammissione alla quotazione ufficiale in borsa nonché, indistintamente, dei membri del consiglio di amministrazione di tale emittente, indipendentemente dal fatto che essi siano stati o meno designati come responsabili nel detto prospetto.

    Firme


    * Lingua processuale: il greco.

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