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Document 62005CJ0417

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 settembre 2006.
Commissione delle Comunità europee contro Maria Dolores Fernández Gómez.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Agente temporaneo - Art. 2, lett. a), del RAA - Periodo svolto presso la Commissione in qualità di esperto nazionale distaccato - Domanda di annullamento - Ricevibilità - Domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto - Nozione - Atto recante pregiudizio.
Causa C-417/05 P.

Raccolta della Giurisprudenza 2006 I-08481;FP-I-B-2-00013
Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2006 II-B-2-00091

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:582

Causa C-417/05 P

Commissione delle Comunità europee

contro

Maria Dolores Fernández Gómez

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Agente temporaneo — Art. 2, lett. a), del RAA — Periodo svolto presso la Commissione in qualità di esperto nazionale distaccato — Domanda di annullamento — Ricevibilità — Domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto — Nozione — Atto che arreca pregiudizio»

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 settembre 2006 

Massime della sentenza

1.     Dipendenti — Ricorso — Domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto — Nozione

(Statuto del personale, art. 90, n. 1)

2.     Dipendenti — Ricorso — Atto che arreca pregiudizio — Nozione

(Statuto del personale, art. 90, n. 2)

1.     La domanda di proroga del contratto di un agente temporaneo, introdotta dal capo dell’unità in seno alla quale tale agente è assegnato, non costituisce una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto. Risulta, infatti, dalla chiara formulazione di tale disposizione che solo le persone a cui si applica detto Statuto possono presentare una tale domanda. Una nota indirizzata da un servizio della Commissione ad un altro servizio non rientra quindi nell’ambito definito da tale disposizione e non può essere equiparata a una domanda, se non si vuole permettere l’elusione della procedura stabilita da tale disposizione.

Neppure un messaggio di posta elettronica di tale agente temporaneo, inviato al servizio competente, nel quale si chiedono talune informazioni in merito al suo contratto, senza invitare tale servizio a prendere una decisione nei suoi confronti, costituisce una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto.

(v. punti 37-39)

2.     Sono atti lesivi ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, solamente gli atti o i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti idonei a incidere in modo immediato e diretto sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica del medesimo.

Manifestamente ciò non avviene nel caso di un messaggio di posta elettronica del servizio competente con cui si informa il capo unità di un agente temporaneo dell’impossibilità di prorogare il contratto di quest’ultimo, non contentente alcun elemento nuovo rispetto alle disposizioni di un contratto, unica fonte di obblighi giuridici per le persone a cui si applica lo Statuto. Una comunicazione siffatta è un atto meramente confermativo del contratto e non può pertanto far decorrere un nuovo termine d’impugnazione.

(v. punti 42-46)




SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

14 settembre 2006 (*)

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Agente temporaneo – Art. 2, lett. a), del RAA – Periodo svolto presso la Commissione in qualità di esperto nazionale distaccato – Domanda di annullamento – Ricevibilità – Domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto – Nozione – Atto recante pregiudizio»

Nel procedimento C‑417/05 P,

avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, proposto, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, il 24 novembre 2005,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. D. Martin e dalla sig.ra L. Lozano Palacios, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Maria Dolores Fernández Gómez, rappresentata dal sig. J.R. Iturriagagoitia, abogado,

ricorrente in primo grado,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen, P. Kūris, G. Arestis (relatore) e J. Klučka, giudici,

avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 17 maggio 2006,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       Con il suo ricorso di impugnazione la Commissione delle Comunità europee chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13 settembre 2005, causa T‑272/03, Fernández Gómez/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta PI; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui questo, da un lato, ha annullato la decisione 12 maggio 2003 dell’autorità abilitata a concludere i contratti, recante rigetto della domanda di rinnovo del contratto della sig.ra Fernández Gómez (in prosieguo: la «decisione controversa») e, dall’altro, ha condannato la Commissione a versare a quest’ultima la somma di EUR 50 000 a titolo di risarcimento del danno subito a causa di tale decisione nonché a sopportare le spese.

 Contesto normativo, fatti e procedimento dinanzi al Tribunale

2       Gli artt. 2 e 3 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56, pag. 1), come vigenti fino al 30 aprile 2004, definiscono rispettivamente lo statuto dei dipendenti delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il «RAA»).

3       Ai sensi dell’art. 2, lett. a), del RAA, è considerato agente temporaneo «l’agente assunto per occupare un impiego, compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa ad ogni istituzione e alla quale le autorità competenti in materia di bilancio abbiano conferito un carattere temporaneo».

4       In particolare, l’art. 8 del RAA stabilisce che il contratto di un agente temporaneo di cui al detto art. 2, lett. a), può essere concluso per una durata determinata o indeterminata e che il contratto di durata determinata di un tale agente può essere rinnovato una sola volta per una durata determinata.

5       Il 18 ottobre 1994, la Commissione ha adottato un codice di buona condotta relativo al complesso di disposizioni che disciplinano le relazioni tra i servizi della Commissione e alcune categorie di personale (in prosieguo: il «codice di buona condotta»).

6       Le varie categorie di personale a cui si riferisce tale codice sono il «personale non statutario» ed «alcune categorie specifiche [di personale]». Ai sensi del punto I B di detto codice, per «alcune categorie specifiche [di personale]» si intendono «alcune risorse di cui allo Statuto, al RAA o al diritto pubblico». Questi ultimi termini riguardano gli ausiliari, gli esperti nazionali distaccati (in prosieguo: gli «END»), i funzionari o gli agenti in aspettativa per motivi personali o che lavorano a tempo parziale, i funzionari e gli agenti temporanei in pensione nonché gli «altri agenti delle Comunità».

7       Il 13 novembre 1996, la Commissione ha adottato la decisione intitolata «Politica relativa agli agenti temporanei di cui all’art. 2, lett. a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (RAA)» (in prosieguo: la «decisione 13 novembre 1996 della Commissione»). Tale decisione adotta, a titolo di nuovi orientamenti, alcune «disposizioni operative» relative all’assunzione e alla selezione degli agenti temporanei di cui all’art. 2, lett. a), del RAA, alla durata dei loro contratti, al limite del cumulo nel tempo con altre posizioni amministrative o contratti con la Commissione nonché ai concorsi interni ed esterni che potrebbero interessarli.

8       Il punto 6, lett. b) e c), di tale decisione definisce la durata dei contratti nonché le modalità di attuazione della regola anti-cumulo applicabile agli agenti temporanei di cui all’art. 2, lett. a), del RAA ai quali sia stata presentata un’offerta di contratto successivamente al 1º dicembre 1996 (in prosieguo: la «regola anti-cumulo»). In particolare, il punto 6, lett. c), precisa quanto segue:

«La durata totale di presenza di un dipendente non funzionario alla Commissione non dovrà eccedere un totale di 6 anni. Ai fini del calcolo dei 6 anni, saranno presi in considerazione i periodi trascorsi come agente temporaneo 2‑a) o 2‑b), agente ausiliario e come personale non statutario. (…) Alcune raccomandazioni saranno indirizzate alle direzioni generali per permettere loro di applicare tale limite di cumulo nelle loro proposte di assunzione».

9       Il 14 novembre 1996, il direttore generale della direzione generale «Personale e amministrazione» (in prosieguo: la «DG IX») ha inviato al personale una comunicazione avente ad oggetto la «Nuova politica relativa agli agenti temporanei di cui all’art. 2, lett. a), del RAA». Per quanto riguarda, in particolare, la regola anti-cumulo che limita il periodo totale di lavoro per il personale non permanente ad un massimo di sei anni, tale lettera espone che, ai fini del calcolo di tale durata massima, occorre, in particolare, prendere in considerazione «i periodi passati (…) come END o come altro personale non statutario» in seno alla Commissione.

10     La sig.ra Fernández Gómez (in prosieguo: la «controinteressata») ha lavorato presso la Commissione in qualità di END per tre anni, dal 1º dicembre 1997 al 30 novembre 2000. Essa è stata poi assunta, come agente ausiliario, per una durata di due mesi e mezzo, dal 1º dicembre 2000 al 15 febbraio 2001.

11     In seguito, essa si è candidata per un impiego pubblicato nell’avviso di posto vacante 13T/TRADE/2000, relativo a quattro posti temporanei in seno alla direzione generale «Commercio». Relativamente alla durata del contratto, tale avviso indicava quanto segue:

«[A]l momento della nomina di un candidato (…), la Commissione dovrà applicare le regole contenute nella sua decisione 13 novembre 1996 dirette a limitare la durata dei contratti conclusi ai sensi dell’art. 2, lett. a), del [RAA] ad un periodo massimo di tre anni, con una sola possibilità di rinnovo per un periodo massimo di un anno».

12     In seguito all’accoglimento della sua candidatura, la sig.ra Fernández Gómez ha concluso con la Commissione un contratto di agente temporaneo ai sensi dell’art. 2, lett. a), del RAA. Tale contratto, datato 17 gennaio 2001, ha preso effetto il 16 febbraio 2001. Ai sensi dell’art. 4 di detto contratto, la durata dello stesso era fissata in due anni e nove mesi e mezzo, dimodoché esso doveva terminare il 30 novembre 2003.

13     Tale contratto è stato comunicato alla controinteressata con una lettera del 19 gennaio 2001 in cui il servizio competente della Commissione attirava l’attenzione della sig.ra Fernández Gómez sul fatto che «il contratto [era] concluso per una durata determinata in due anni e nove mesi e mezzo e che esso non [poteva] essere rinnovato ai sensi della decisione della Commissione 13 novembre 1996, che fissa la durata massima dei vari tipi di contratto».

14     Il 13 febbraio 2003, la sig.ra Fernández Gómez ha inviato un messaggio di posta elettronica a un agente della DG IX, il sig. Daum. Tale messaggio, intitolato «Domande relative al distacco degli END», riportava quanto segue:

«(…) Le sarei riconoscente se volesse fornirmi le seguenti informazioni:

–       se la “regola anti-cumulo”(decisione della Commissione 13 novembre 1996) sia applicabile ai distacchi di END iniziati e terminati prima del 5 gennaio 2002; in caso positivo,

–       da quale data essa sia applicabile, e

–       per quale ragione un tale limite non figuri nella decisione della Commissione 9 febbraio 2001 (che disciplina le condizioni di lavoro degli END) e per quale ragione i periodi di distacco degli END non siano menzionati nella decisione 13 novembre 1996.

(…)».

15     Con nota del 3 aprile 2003 indirizzata alla DG IX, il capo dell’unità di cui faceva parte la sig.ra Fernández Gómez ha, in particolare, chiesto la proroga del contratto di agente temporaneo di quest’ultima per raggiungere una durata totale di quattro anni, da lui considerata la durata massima di tale contratto. Tale domanda di proroga illustrava inoltre le ragioni per le quali la permanenza dell’interessata in seno all’unità era «fortemente auspicata». Peraltro, detta nota rilevava che la decisione 13 novembre 1996 della Commissione non prevede che il periodo di distacco in qualità di END sia preso in considerazione ai fini del calcolo del periodo di sei anni previsto dalla regola anti-cumulo. Questa stessa nota rilevava anche che gli END non erano menzionati in qualità di «personale non statutario» nel codice di buona condotta.

16     Il 12 maggio 2003, un agente della DG IX ha inviato un messaggio di posta elettronica ad un agente dell’unità di cui faceva parte la sig.ra Fernández Gómez. Tale messaggio aveva il seguente contenuto:

«[M]i è stato chiesto di rispondere [al] messaggio relativo alle proroghe richieste con vostra nota del 3 aprile 2003 per due [agenti temporanei] 2 a), la sig.ra Fernández Gómez e il sig. (...).

La sig.ra Fernández Gómez ha contattato direttamente il sig. Daum in merito alla questione del calcolo del periodo END ai fini della regola anti-cumulo; quest’ultimo ha risposto che, secondo una prassi costante, tale periodo END è computato come periodo ‘personale non statutario’ (...).

Confermo quindi che per questi due agenti temporanei, come per tutti gli altri che si trovano nella stessa situazione, non sono previsti l’azzeramento del periodo di occupazione in qualità di END né il riesame della scadenza del loro contratto.

(…)».

17     Tale messaggio è stato trasmesso per posta elettronica alla sig.ra Fernández Gómez in data 18 giugno 2003.

18     L’11 luglio 2003, questa ha presentato un reclamo sulla base dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, il quale è stato respinto con decisione della Commissione 29 ottobre 2003.

19     Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 agosto 2003, la sig.ra Fernández Gómez aveva nel frattempo presentato un ricorso diretto, da un lato, all’annullamento della decisione controversa e, dall’altro, alla condanna della Commissione a pagare la somma di EUR 101 328,60 aumentata degli interessi di mora, come risarcimento del danno subito.

20     Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la sig.ra Fernández Gómez ha anche introdotto una domanda diretta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa.

21     Con ordinanza 16 settembre 2003, causa T‑272/03 R, Fernández Gómez/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A-197 e II‑979), il presidente del Tribunale ha respinto tale domanda e ha riservato le spese.

22     Con atto depositato il 29 gennaio 2004, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità, ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

23     Con ordinanza 30 aprile 2004, il Tribunale ha deciso di riunire l’eccezione di irricevibilità al merito.

24     Con la sentenza impugnata, il Tribunale, dopo aver dichiarato il ricorso ricevibile, ha annullato la decisione controversa e ha condannato la Commissione a versare alla sig.ra Fernández Gómez la somma di EUR 50 000 come risarcimento del danno subito.

 Conclusioni delle parti

25     Con la sua impugnazione la Commissione chiede che la Corte voglia:

–       annullare la sentenza impugnata;

–       decidendo sulla controversia, accogliere le sue conclusioni presentate dinanzi al Tribunale e respingere il ricorso;

–       in via subordinata, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

–       condannare la sig.ra Fernández Gómez alle spese del procedimento, ivi incluse le proprie spese nel procedimento dinanzi al Tribunale.

26     La controinteressata chiede che la Corte voglia:

–       respingere il ricorso nel suo insieme;

–       condannare la Commissione alle spese relative al ricorso dinanzi al Tribunale e all’impugnazione dinanzi alla Corte.

27     Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 23 febbraio 2006, la Commissione ha chiesto l’autorizzazione a depositare una replica ai sensi dell’art. 117 del regolamento di procedura della Corte. Con decisione 8 marzo 2006, il presidente della Corte ha respinto tale istanza.

 Sull’impugnazione

28     A sostegno del suo ricorso, la Commissione deduce tre motivi. Il primo è relativo ad un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso considerando ricevibile il ricorso proposto contro la decisione controversa. Il secondo motivo verte su un errore di diritto relativo all’art. 8 del RAA e alla regola anti-cumulo. Il terzo motivo è inerente ad un errore di diritto per quanto riguarda la determinazione e la valutazione del danno che la controinteressata sostiene di aver subito.

 Sul primo motivo

29     Al punto 37 della sentenza impugnata, il Tribunale dichiara, innanzi tutto, che la decisione controversa, ossia il messaggio di posta elettronica del 12 maggio 2003, contiene la risposta data dall’amministrazione alla domanda di proroga del contratto della sig.ra Fernández Gómez, presentata dal suo capo unità il 3 aprile 2003.

30     Secondo il punto 38 della stessa sentenza, la decisione controversa respinge tale domanda per la ragione che il periodo di tre anni che la controinteressata ha passato al servizio della Commissione in qualità di END deve essere computato in sede di applicazione della regola anti-cumulo, in quanto detto periodo si aggiunge, da un lato, a quello di due mesi e mezzo che essa ha ivi trascorso come agente ausiliario e, dall’altro, a quello di due anni e nove mesi e mezzo da lei trascorso in qualità di agente temporaneo, il che corrisponde, in totale, al periodo massimo di sei anni di presenza in seno all’istituzione previsto dalla regola anti-cumulo.

31     Inoltre, in risposta all’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla Commissione, secondo cui la decisione controversa si limiterebbe a confermare il contenuto del contratto di agente temporaneo della controinteressata, il Tribunale ha dichiarato, al punto 43 della sentenza impugnata, che dal confronto della decisione controversa con il contratto e con la lettera di trasmissione dello stesso datata 19 gennaio 2001 emerge che detta decisione contiene un elemento nuovo, nella parte in cui respinge la domanda di proroga di detto contratto per la ragione che il periodo trascorso al servizio della Commissione come END deve essere preso in considerazione ai fini della regola anti-cumulo, mentre gli atti anteriori prendevano posizione solo sulla questione della durata del contratto senza pronunciarsi su quella della sua eventuale proroga al termine di tale contratto, rinviando su tale aspetto alle norme applicabili.

32     Dopo averne tratto la conclusione, al punto 44 della sentenza impugnata, che la decisione controversa non è un atto confermativo di una decisione anteriore, ma un atto che pregiudica la controinteressata, il Tribunale ha infine dichiarato, ai punti 45 e 46 della stessa sentenza, che i termini statutari sono stati rispettati e che, quindi, il ricorso è ricevibile nel suo insieme (punto 47 di detta sentenza).

33     La Commissione ritiene che il Tribunale, così statuendo, abbia commesso più errori di diritto. In particolare, a tale proposito, essa sostiene che la controinteressata non ha formulato una domanda, ai sensi dello Statuto, relativa alla proroga del suo contratto di agente temporaneo, di modo che, per questa sola ragione, il ricorso sarebbe irricevibile. La Commissione aggiunge che, in ogni caso, la decisione controversa, essendo una semplice lettera informativa senza alcuna portata decisionale, non costituisce un atto recante pregiudizio.

34     Occorre ricordare la formulazione dell’art. 90, nn. 1 e 2, dello Statuto, che recita quanto segue:

«1.       Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all’autorità che ha il potere di nomina [in prosieguo: l’«APN»] una domanda che l’inviti a prendere una decisione nei suoi confronti. L’autorità notifica la propria decisione debitamente motivata all’interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione della domanda. Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta alla domanda va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di reclamo ai sensi del paragrafo 2.

2.       Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all’autorità che ha il potere di nomina un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, sia che l’autorità abbia preso una decisione, sia che essa non abbia preso una misura imposta dallo statuto. (…)

(…)».

35     Occorre constatare che dall’art. 90, n. 1, dello Statuto risulta che una domanda può essere indirizzata all’APN solo da una persona a cui si applica lo Statuto.

36     In quanto agente temporaneo, la controinteressata rientra tra le persone a cui si riferisce l’art. 90, n. 1, dello Statuto e può, quindi, a tale titolo, presentare una domanda prevista da tale disposizione. Occorre pertanto esaminare se essa abbia effettivamente presentato una siffatta domanda.

37     Come emerge dal fascicolo sottoposto alla Corte, la controinteressata ha contattato la DG IX tramite un messaggio di posta elettronica in data 13 febbraio 2003, menzionato al punto 14 della presente sentenza, in merito al suo contratto. Senza insistere particolarmente sul fatto che tale messaggio costituisce una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, la controinteressata sostiene che la domanda di proroga del suo contratto è stata introdotta, in seguito ai suoi personali interventi, dal capo dell’unità in seno alla quale lavorava.

38     È certamente vero che, con una nota del 3 aprile 2003, detto capo unità ha chiesto la proroga del contratto della controinteressata. Tuttavia, come emerge dalla chiara formulazione dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, riportata al punto 34 della presente sentenza, solo le persone a cui si applica detto Statuto possono presentare una tale domanda. Una nota indirizzata da un servizio della Commissione ad un altro servizio non rientra quindi nell’ambito definito da tale disposizione. Inoltre, si rileva che una tale nota non può essere equiparata a una domanda di cui a detta disposizione, se non si vuole permettere l’elusione della procedura stabilita da tale disposizione.

39     Peraltro, dal suddetto messaggio di posta elettronica del 13 febbraio 2003 emerge anche che la controinteressata non ha invitato l’APN a prendere una decisione nei suoi confronti. Infatti, con tale messaggio, intitolato «Domande relative al distacco degli END», la controinteressata si è limitata a chiedere alcune informazioni sull’applicazione della regola anti-cumulo nel suo caso.

40     Ne deriva che la controinteressata non ha formulato alcuna domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto.

41     In tale contesto, occorre ancora esaminare se, in assenza di una tale domanda, la decisione controversa costituisca un atto lesivo, dato che la controinteressata ha comunque presentato, avverso tale atto, un reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto.

42     Al riguardo, occorre precisare che sono atti lesivi solamente gli atti o i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti idonei a incidere in modo immediato e diretto sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica del medesimo.

43     Occorre constatare, innanzi tutto, che il messaggio di posta elettronica della DG IX del 12 maggio 2003 manifestamente non rappresenta un atto del genere.

44     Infatti, anche supponendo che tale messaggio contenga una decisione, ai sensi della giurisprudenza solo il contratto di lavoro è fonte di effetti giuridici per le persone a cui si applica lo Statuto (v., in tal senso, sentenza 9 luglio 1987, causa 329/85, Castagnoli/Commissione, Racc. pag. 3281, punti 10 e 11, e ordinanza 4 maggio 1988, causa 95/87, Contini/Commissione, Racc. pag. 2537, punto 8). Orbene, è pacifico che la controinteressata non ha mai contestato le disposizioni contenute nel suo contratto, quali esplicitate nella lettera di accompagnamento del 19 gennaio 2000, nei termini statutari.

45     Inoltre, quanto al messaggio del 12 maggio 2003, occorre constatare che, rispetto a dette disposizioni contrattuali, esso non contiene alcun elemento nuovo relativamente alla questione della data di scadenza del contratto della controinteressata e alla questione della proroga di detto contratto.

46     Orbene, un atto che non contenga alcun elemento nuovo rispetto a un atto precedente costituisce un atto puramente confermativo di questo e non può pertanto far decorrere un nuovo termine d’impugnazione (v. sentenza 10 dicembre 1980, causa 23/80, Grasselli/Commissione, Racc. pag. 3709, punto 18).

47     Occorre quindi dichiarare che il Tribunale, avendo statuito, al punto 37 della sentenza impugnata, che la decisione controversa espone la risposta data dall’amministrazione alla domanda di proroga del contratto della sig.ra Fernández Gómez presentata dal suo capo unità il 3 aprile 2003, e poi, al punto 44 di detta sentenza, che la decisione controversa costituisce un atto lesivo, per concludere, al punto 47 della medesima sentenza, che il ricorso della controinteressata è ricevibile, ha violato gli artt. 90 e 91 dello Statuto.

48     Pertanto, occorre accogliere il primo motivo d’impugnazione ed annullare la sentenza impugnata, senza che occorra statuire sugli altri motivi dedotti dalla Commissione. Di conseguenza, si deve anche annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la Commissione a risarcire il danno che la sig.ra Fernández Gómez sostiene di aver subito a causa dell’adozione della decisione controversa.

 Sul ricorso dinanzi al Tribunale

49     In conformità all’art. 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia, quest’ultima, in caso di annullamento della sentenza del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. Ciò è quanto avviene nel caso di specie.

50     Dai precedenti punti 43‑47 emerge che l’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla Commissione dinanzi al Tribunale deve essere accolta. Pertanto, occorre dichiarare irricevibile il ricorso della sig.ra Fernández Gómez nella parte in cui mira all’annullamento della decisione controversa.

51     Al riguardo, occorre precisare che l’irricevibilità di una domanda di annullamento di un atto comporta l’irricevibilità della domanda di risarcimento nel caso in cui, come nella fattispecie, esiste un nesso stretto tra tali due domande.

52     Ne deriva che occorre dichiarare irricevibile il ricorso della sig.ra Fernández Gómez nel suo insieme.

 Sulle spese

53     Conformemente all’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.

54     Ai sensi dell’art. 69, n. 2, primo comma, dello stesso regolamento, che si applica al procedimento di impugnazione ai sensi del suo art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

55     Tuttavia, ai sensi dell’art. 70 di detto regolamento, applicabile alle impugnazioni proposte dalle istituzioni ai sensi degli artt. 118 e 122 del medesimo regolamento, nelle cause fra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano, in linea di principio, a loro carico. In tale contesto, ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13 settembre 2005, causa T‑272/03, Fernández Gómez/Commissione, è annullata.

2)      Il ricorso presentato dalla sig.ra Fernández Gómez dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, diretto all’annullamento della decisione 12 maggio 2003 dell’autorità abilitata a concludere i contratti, recante rigetto della domanda di rinnovo del contratto della sig.ra Fernández Gómez, e al risarcimento del danno lamentato come conseguenza di tale decisione, è dichiarato irricevibile.

3)      Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese per quanto riguarda sia il procedimento di primo grado sia l’impugnazione.

Firme


* Lingua processuale: il francese.

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