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Document 62005CJ0409

Sentenza della Corte (grande sezione) del 15 dicembre 2009.
Commissione europea contro Repubblica ellenica.
Inadempimento di uno Stato - Importazione in franchigia doganale di attrezzature militari.
Causa C-409/05.

Raccolta della Giurisprudenza 2009 I-11859

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:782

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

15 dicembre 2009 ( *1 )

«Inadempimento di uno Stato — Importazione in franchigia doganale di attrezzature militari»

Nella causa C-409/05,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 14 novembre 2005,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra C. Cattabriga nonché dai sigg. D. Triantafyllou, H. Støvlbæk e G. Wilms, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica ellenica, rappresentata dalle sig.re A. Samoni-Rantou e E.-M. Mamouna nonché dal sig. K. Boskovits, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da:

Regno di Danimarca, rappresentato dal sig. J. Bering Liisberg, in qualità di agente,

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. De Bellis, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

Repubblica portoghese, rappresentata dalla sig.ra C. Guerra Santos nonché dai sigg. L. Inez Fernandes e J. Gomes, in qualità di agenti,

Repubblica di Finlandia, rappresentata dal sig. J. Heliskoski e dalla sig.ra A. Guimaraes-Purokoski, in qualità di agenti,

intervenienti,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, E. Levits e dalla sig.ra C. Toader, presidenti di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Borg Barthet (relatore), M. Ilešič, J. Malenovský e U. Lõhmus, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 novembre 2008,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 febbraio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo rifiutato di procedere al calcolo e al pagamento delle risorse proprie non riscosse nel periodo 1o gennaio 1998 - 31 dicembre 2002, relativamente all’importazione di materiale militare in esenzione da dazi doganali, e avendo inoltre rifiutato di versare gli interessi di mora dovuti per non aver messo a disposizione della Commissione dette risorse proprie, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti, rispettivamente, ai sensi degli artt. 2 e 9-11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1), quale modificato dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355 (GU L 175, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento n. 1552/89»), fino al 31 maggio 2000, nonché, a partire da tale data, degli stessi articoli del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1).

Contesto normativo

La normativa comunitaria

2

L’art. 2, n. 1, delle decisioni del Consiglio 24 giugno 1988, 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 185, pag. 24), e 31 ottobre 1994, 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 293, pag. 9), prevede quanto segue:

«Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità le entrate provenienti:

(…)

b)

dai dazi della tariffa doganale comune ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni della Comunità sugli scambi con i paesi non membri e dazi doganali sui prodotti rientranti nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio;

(…)».

3

L’art. 20 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale comunitario»), dispone quanto segue:

«1.   I dazi doganali dovuti per legge quando sorge un’obbligazione doganale sono basati sulla tariffa doganale delle Comunità europee.

(…)

3.   La tariffa doganale delle Comunità europee comprende:

a)

la nomenclatura combinata delle merci;

(…)

c)

le aliquote e gli altri elementi di tassazioni applicabili di norma alle merci contemplate dalla nomenclatura combinata per:

i dazi doganali (…)

(…)

d)

le misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che la Comunità ha concluso con taluni paesi o gruppi di paesi e che prevedono la concessione di un trattamento tariffario preferenziale;

e)

le misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dalla Comunità a favore di taluni paesi, gruppi di paesi o territori;

f)

le misure autonome di sospensione che prevedono la riduzione o l’esonero dai dazi all’importazione applicabili a talune merci;

g)

le altre misure tariffarie previste da altre normative comunitarie.

(…)».

4

L’art. 217, n. 1, del codice doganale comunitario enuncia che:

«Ogni importo di dazi all’importazione o di dazi all’esportazione risultante da un’obbligazione doganale, in seguito denominato “importo dei dazi”, deve essere calcolato dall’autorità doganale non appena disponga degli elementi necessari e da questa iscritto nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci (contabilizzazione).

(…)».

5

Nell’ambito della messa a disposizione della Commissione delle risorse proprie della Comunità, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento n. 1552/89, applicabile nel periodo di cui trattasi nella presente causa sino al 30 maggio 2000. Tale regolamento è stato sostituito, a partire dal 31 maggio 2000, dal regolamento n. 1150/2000, che procede a una codificazione del regolamento n. 1552/89 senza modificarne il contenuto.

6

L’art. 2 del regolamento n. 1552/89 prevede quanto segue:

«1.   Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 88/376/CEE, Euratom, è accertato non appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la registrazione dell’importo del diritto e la comunicazione del medesimo al soggetto passivo.

1 bis.   La data da considerare per l’accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della registrazione prevista dalla normativa doganale.

(…)».

7

L’art. 9, n. 1, di tale regolamento stabilisce che:

«Secondo le modalità definite dall’articolo 10, le risorse proprie vengono accreditate da ogni Stato membro sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro o l’organismo da esso designato.

Tale conto è esente da spese».

8

Ai sensi dell’art. 10, n. 1, di detto regolamento:

«Dopo la deduzione del 10% a titolo di spese di riscossione in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, della decisione 88/376/CEE, Euratom, l’iscrizione delle risorse proprie, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della summenzionata decisione, ha luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato constatato in conformità dell’articolo 2.

(…)».

9

L’art. 11 del regolamento n. 1552/89 dispone quanto segue:

«Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse il cui tasso è pari al tasso di interesse applicato il giorno della scadenza sul mercato monetario dello Stato membro interessato per i finanziamenti a breve termine, maggiorato di 2 punti. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso così aumentato è applicabile a tutto il periodo del ritardo».

10

Ai sensi dell’art. 22 del regolamento n. 1150/2000:

«Il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 è abrogato.

I riferimenti al suddetto regolamento devono intendersi come fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tabella di corrispondenza che figura all’allegato, parte A».

11

Pertanto, a parte la circostanza che i regolamenti nn. 1552/89 e 1150/2000 rinviano segnatamente, l’uno, alla decisione 88/376 e, l’altro, alla decisione 94/728, i loro artt. 2 e 9-11 sono sostanzialmente identici.

12

L’aliquota del 10% di cui all’art. 10, n. 1, del regolamento n. 1150/2000 è stata portata al 25% con la decisione del Consiglio 29 settembre 2000, 2000/597/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253, pag. 42).

13

Il punto 1 della motivazione di detta decisione enuncia quanto segue:

«Il Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999 ha concluso tra l’altro che il sistema di risorse proprie delle Comunità deve essere equo, trasparente, economicamente efficiente, semplice e basarsi su criteri che rispecchiano in maniera ottimale la capacità contributiva di ciascuno Stato membro».

14

Il regolamento (CE) del Consiglio 21 gennaio 2003, n. 150, che sospende i dazi doganali applicabili a talune armi e attrezzature ad uso militare (GU L 25, pag. 1), adottato in base all’art. 26 CE, enuncia, nel suo quinto ‘considerando’, quanto segue:

«Per tenere conto della tutela della riservatezza militare degli Stati membri, è necessario stabilire specifiche procedure amministrative per la concessione del beneficio della sospensione dei dazi. Una dichiarazione dell’autorità competente dello Stato membro alle cui forze sono destinate le armi o attrezzature militari, che potrebbe fungere anche da dichiarazione in dogana quale richiesta dal codice doganale, costituirebbe una garanzia adeguata dell’adempimento di dette condizioni. La dichiarazione dovrebbe avere la forma di un certificato. È opportuno precisare la forma che devono assumere tali certificati e consentire l’utilizzo di tecniche di trattamento dei dati per la dichiarazione».

15

L’art. 1 di tale regolamento prevede quanto segue:

«Il presente regolamento stabilisce le condizioni per la sospensione autonoma dei dazi all’importazione relativi ad alcune armi e attrezzature militari importate dalle autorità incaricate della difesa militare degli Stati membri o per loro conto da paesi terzi».

16

L’art. 3, n. 2, di detto regolamento stabilisce che:

«Fatto salvo il paragrafo 1, per ragioni di riservatezza militare il certificato e le merci importate possono essere sottoposte ad altre autorità designate dallo Stato membro d’importazione a tale scopo. In tali casi l’autorità competente che rilascia il certificato invia entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ogni anno alle autorità doganali del suo Stato membro una relazione di sintesi riguardante tali importazioni. La relazione riguarda i 6 mesi immediatamente precedenti la data in cui la relazione deve essere presentata e contiene il numero e la data di rilascio dei certificati, la data di importazione ed il valore totale e peso lordo dei prodotti importati con i certificati».

17

In conformità al suo art. 8, il regolamento n. 150/2003 è applicabile a partire dal 1o gennaio 2003.

Fase precontenziosa

18

La Commissione, con lettera di diffida del 17 ottobre 2003, ha avviato la procedura d’infrazione nei confronti della Repubblica ellenica e ha chiesto a detto Stato membro di procedere a calcolare ed a pagare le risorse proprie non riscosse nel periodo 1o gennaio 1998 - 31 dicembre 2002 riguardanti le importazioni controverse nonché a corrispondere i relativi interessi.

19

Nella sua risposta del 18 agosto 2003, relativa al procedimento di inadempimento avviato il 21 dicembre 2001 per i medesimi fatti, risposta peraltro trasmessa il 24 ottobre 2003, la Repubblica ellenica ha sostenuto che l’art. 296, n. 1, lett. b), CE l’avrebbe autorizzata a esentare da dazi doganali le importazioni di materiale militare al fine di tutelare interessi essenziali alla propria sicurezza.

20

Dopo aver acquisito conoscenza di tale risposta, la Commissione, il 18 ottobre 2004, ha emesso un parere motivato, invitando lo Stato membro in parola ad adottare le misure necessarie a conformarvisi in un termine di due mesi a decorrere dal suo ricevimento. Detto Stato membro ha risposto il 18 febbraio 2005, reiterando e precisando le considerazioni esposte in precedenza.

21

Tenuto conto degli elementi così forniti dalla Repubblica ellenica, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

22

Con ordinanza 13 settembre 2007 il presidente della Corte ha autorizzato l’intervento del Regno di Danimarca, della Repubblica italiana, della Repubblica portoghese e della Repubblica di Finlandia a sostegno delle conclusioni della Repubblica ellenica.

Sul ricorso

Sulla ricevibilità

23

La Repubblica ellenica solleva, in primo luogo, un’eccezione di irricevibilità a causa di un vizio di forma che inficerebbe il ricorso, e cioè la scelta di un mezzo di ricorso inidoneo. Detto Stato membro spiega che, avendo esso invocato l’art. 296 CE al fine di non versare i dazi doganali corrispondenti alle importazioni controverse di materiale militare, la Commissione non sarebbe stata legittimata a proporre il presente ricorso sul fondamento dell’art. 226 CE, ma sarebbe stata obbligata ad utilizzare la procedura speciale di cui all’art. 298, secondo comma, CE.

24

Occorre tuttavia osservare che, sebbene la Repubblica ellenica evochi tale eccezione d’irricevibilità nel suo controricorso, formula tuttavia la conclusione corrispondente solo nella controreplica, cosicché, conformemente all’art. 42 del regolamento di procedura della Corte, detta eccezione va dichiarata irricevibile poiché alla ricorrente non è stata data la possibilità di confutarla.

25

Indipendentemente dalle considerazioni relative al regolamento di procedura si deve rilevare che, con il presente ricorso, la Commissione mira a far dichiarare l’inosservanza degli artt. 2 e 9-11 dei regolamenti nn. 1552/89 e 1150/2000. L’art. 298 CE potrebbe essere applicato soltanto qualora la Commissione avesse lamentato un uso abusivo dei poteri enunciati agli artt. 296 CE e 297 CE.

26

In secondo luogo, durante l’udienza, l’agente del governo ellenico ha dedotto un’eccezione d’irricevibilità argomentando che il ricorso per inadempimento non consente di ottenere dalla Corte una decisione che imponga allo Stato membro l’adozione di misure determinate.

27

A tale proposito basti rilevare che risulta, dalla formulazione stessa del ricorso della Commissione, che quest’ultima si è limitata a concludere per l’accertamento dell’inadempimento lamentato, senza chiedere alla Corte di imporre allo Stato membro interessato misure determinate.

28

Il ricorso della Commissione deve essere pertanto dichiarato ricevibile.

Nel merito

Argomenti delle parti

29

La Commissione sostiene che la Repubblica ellenica si è a torto basata sull’art. 296 CE per rifiutare il pagamento dei dazi doganali, poiché la riscossione di questi ultimi non minaccia gli interessi essenziali di tale Stato membro in materia di sicurezza.

30

In via preliminare la Commissione sottolinea di non mettere in discussione la posizione geografica specifica della Repubblica ellenica, quanto piuttosto la necessità, per lo Stato membro in parola, di esentare da dazi doganali l’importazione di materiale militare allo scopo di tutelare interessi essenziali alla propria sicurezza.

31

La Commissione considera che le disposizioni che introducono deroghe o eccezioni, come in particolare l’art. 296 CE, devono essere interpretate restrittivamente. Pertanto lo Stato membro interessato, che rivendica l’applicazione di tale articolo, deve dimostrare di soddisfare tutte le condizioni in esso previste qualora intenda derogare all’art. 20 del codice doganale comunitario, fondato sull’art. 26 CE, e di conseguenza alla tariffa doganale comune applicabile alle importazioni in questione.

32

A parere della Commissione è compito delle autorità elleniche apportare la prova concreta e circostanziata che la riscossione dei dazi doganali all’importazione di cui trattasi nella presente controversia minaccia gli interessi essenziali di tale Stato membro in materia di sicurezza.

33

Al riguardo, non integrerebbero una prova siffatta il potenziamento del materiale militare o la modernizzazione del medesimo né la sensibile diminuzione delle risorse destinate al programma di armamento. Ciò varrebbe parimenti rispetto al volume delle spese «per la difesa» richiamato, il quale non si riferisce a dati pertinenti dimostrati.

34

La Commissione sottolinea che l’argomentazione della Repubblica ellenica relativa al timore della divulgazione di informazioni concernenti il segreto militare nel corso delle procedure di controllo è infondata, dal momento che, da un lato, chiunque può avere accesso, tramite internet, ad informazioni dettagliate riguardanti, ad esempio, il tipo di armi esportato verso lo Stato convenuto e che, dall’altro, l’oggetto del presente procedimento d’infrazione è limitato al principio stesso del versamento di dazi doganali. La Commissione precisa anche che, in ogni caso, l’applicazione del regime doganale comunitario comporta l’intervento di funzionari, comunitari e nazionali, i quali sono tenuti al rispetto dell’obbligo di riservatezza quando trattano dati di particolare delicatezza.

35

La Commissione ritiene che non possa essere accolto l’argomento relativo alla circostanza che la sua inattività, dopo l’apertura, nei confronti della Repubblica ellenica, del procedimento d’infrazione relativo all’importazione di materiale per uso sia civile che militare, indicherebbe una sua rinuncia implicita a perseguire l’infrazione di cui trattasi nella presente causa. Lo Stato membro in parola non potrebbe, infatti, lamentare una lesione al principio della tutela del legittimo affidamento adducendo che siffatta inattività sarebbe caratteristica dell’accettazione, da parte della Commissione, dell’esenzione in questione nella presente causa, poiché, sebbene i due procedimenti presentino apprezzabili similitudini, sono diversi e la Commissione, in materia di ricorso per inadempimento, dispone di un ampio potere discrezionale.

36

La Commissione aggiunge che il fondamento normativo del regolamento n. 150/2003 si trova direttamente nell’art. 26 CE relativo all’imposizione dei dazi doganali e non nell’art. 296 CE, il quale, anche nell’ambito della nuova disciplina, non potrebbe costituire la base dell’esenzione di cui trattasi.

37

La mancata riscossione dei dazi doganali in causa, secondo la Commissione, costituisce una disparità tra gli Stati membri riguardo ai loro rispettivi contributi al bilancio comunitario. Tale mancata riscossione dimostrerebbe l’inosservanza, da parte di questo Stato membro, dei suoi obblighi di cofinanziamento solidale del bilancio comunitario.

38

Infine, la Commissione asserisce che il rimborso dei dazi doganali agli Stati membri che abbiano correttamente applicato la tariffa doganale comune non porrebbe rimedio alla disparità di trattamento subita con riferimento al bilancio. La Commissione, infatti, nel suo ruolo di guardiana dei trattati, non può lasciare che persista una siffatta violazione della normativa comunitaria a detrimento del bilancio comunitario.

39

La Repubblica ellenica considera che discende dal dettato stesso dell’art. 296, n. 1, lett. b), CE che il Trattato ha inteso attribuire agli Stati membri un importante potere discrezionale relativamente alle misure che adottano al fine di tutelare interessi essenziali alla propria sicurezza e che si riferiscono ai prodotti cui si applicano le disposizioni del citato art. 296, n. 1, lett. b), CE. L’art. 296, n. 1, lett. b), CE, quindi, consentirebbe agli Stati membri di derogare all’art. 26 CE e al codice doganale comunitario in caso d’importazioni di attrezzature esclusivamente destinate a fini militari e quando lo scopo di dette importazioni sia tutelare gli interessi essenziali alla sicurezza dello Stato membro interessato, tenuto conto della situazione specifica di quest’ultimo.

40

Così, ai fini della mancata riscossione dei dazi doganali sulle importazioni di materiale militare durante il periodo interessato, la Repubblica ellenica richiama l’applicazione delle eccezioni previste all’art. 296, n. 1, lett. a) e b), CE in quanto l’applicazione della normativa doganale comunitaria a tali importazioni avrebbe messo in pericolo gli interessi essenziali alla propria sicurezza.

41

La Repubblica ellenica osserva che la questione della sussistenza o meno di una violazione doganale prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 150/2003 non è stata risolta in modo definitivo. Inoltre, secondo detto Stato membro, il sorgere di un’obbligazione finanziaria dipende dal sorgere dell’obbligazione doganale corrispondente.

42

La Repubblica ellenica afferma che il pagamento di dazi doganali al momento dell’importazione di attrezzature militari non solo influirebbe significativamente sul programma di armamento nazionale, ma avrebbe altresì una conseguenza diretta sulla sua capacità di difesa, mettendo, attraverso la medesima, direttamente in gioco la tutela degli interessi essenziali alla propria sicurezza, ai sensi dell’art. 296 CE.

43

La Repubblica ellenica ritiene di disporre di un ampio potere discrezionale quanto alla scelta delle misure necessarie alla tutela degli interessi essenziali alla propria sicurezza. In proposito, la circostanza che il regolamento n. 150/2003 tenga conto degli interessi essenziali alla sicurezza degli Stati membri prevedendo, a partire dal 1o gennaio 2003, una sospensione dei dazi doganali all’importazione di attrezzature militari non rimette in discussione la possibilità di applicare l’art. 296 CE quando gli Stati membri soddisfino le condizioni poste con detto articolo.

44

A tale riguardo la Repubblica ellenica asserisce, del resto, che, con l’adozione del regolamento n. 150/2003, il legislatore comunitario ha confermato la necessità di rispettare gli interessi alla sicurezza degli Stati membri e il loro diritto di far valere la riservatezza quando occorra, e ciò per mezzo di procedure amministrative specifiche nell’ambito del regime di sospensione dei dazi doganali.

45

La Repubblica ellenica reputa di aver trasmesso alla Commissione tutte le informazioni che le era possibile fornire, considerato che informazioni supplementari avrebbero pregiudicato gli interessi essenziali alla sua sicurezza e che dalle informazioni comunicate risulta chiaramente che il versamento dei dazi doganali avrebbe inciso sulla sua capacità di difesa, ad esempio inducendo una contrazione del programma di approvvigionamento e riparazione dell’aviazione, unitamente al costo particolarmente elevato delle intercettazioni.

46

Si aggiunga che la Repubblica ellenica ritiene impossibile calcolare con precisione i dazi doganali che sarebbero dovuti senza comunicare al tempo stesso le informazioni relative alle importazioni per tipo di materiale, in quanto queste costituiscono parimenti la base di calcolo per la nomenclatura doganale.

Giudizio della Corte

47

Il codice doganale comunitario prevede la riscossione dei dazi doganali all’importazione di beni ad uso militare, quali quelli di cui trattasi, provenienti da Stati terzi. Nessuna disposizione della normativa doganale comunitaria prevedeva per il periodo delle importazioni controverse, vale a dire 1o gennaio 1998 - 31 dicembre 2002, un’esenzione specifica dai dazi doganali all’importazione di questo tipo di beni. Di conseguenza non esisteva nemmeno, per questo periodo, un’esenzione esplicita dall’obbligo di versare alle autorità competenti i dazi dovuti, maggiorati, se del caso, degli interessi moratori.

48

Può peraltro dedursi dall’adozione del regolamento n. 150/2003, che ha previsto la sospensione dei dazi doganali su talune armi e attrezzature militari, a partire dal 1o gennaio 2003, che il legislatore comunitario sia partito dall’ipotesi che un obbligo di versare detti dazi doganali esistesse prima di tale data.

49

Inoltre, la Repubblica ellenica non ha negato in nessun momento l’esistenza delle importazioni controverse durante il periodo preso in considerazione. Essa si è limitata a negare il diritto della Comunità sulle risorse proprie di cui trattasi argomentando che, ai sensi dell’art. 296 CE, l’obbligo di pagare i dazi doganali sulle armi importate da Stati terzi arrecherebbe un grave pregiudizio ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza.

50

Secondo costante giurisprudenza della Corte, anche se spetta agli Stati membri stabilire le misure adeguate per garantire la loro sicurezza interna ed esterna, da ciò non deriva tuttavia che siffatte misure esulino del tutto dall’ambito di applicazione del diritto comunitario (v. sentenze 26 ottobre 1999, causa C-273/97, Sirdar, Racc. pag. I-7403, punto 15, e 11 gennaio 2000, causa C-285/98, Kreil, Racc. pag. I-69, punto 15). Infatti, come la Corte ha già affermato, il Trattato prevede deroghe espresse da applicare in situazioni che possono compromettere la pubblica sicurezza soltanto negli artt. 30 CE, 39 CE, 46 CE, 58 CE, 64 CE, 296 CE e 297 CE, che riguardano ipotesi eccezionali chiaramente delimitate. Non è lecito dedurne una riserva generale, inerente al Trattato, che escluda dall’ambito d’applicazione del diritto comunitario qualsiasi provvedimento adottato per motivi di pubblica sicurezza. Ammettere l’esistenza di una riserva del genere, prescindendo dai presupposti specifici stabiliti dal Trattato, rischierebbe di compromettere la forza cogente e l’applicazione uniforme del diritto comunitario (v. sentenza 11 marzo 2003, causa C-186/01, Dory, Racc. pag. I-2479, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

51

Inoltre, le deroghe previste dagli artt. 296 CE e 297 CE, secondo la giurisprudenza costante in materia di deroghe alle libertà fondamentali (v., in particolare, sentenze 31 gennaio 2006, causa C-503/03, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-1097, punto 45; 18 luglio 2007, causa C-490/04, Commissione/Germania, Racc. pag. I-6095, punto 86, e 11 settembre 2008, causa C-141/07, Commissione/Germania, Racc. pag. I-6935, punto 50), devono essere interpretate restrittivamente.

52

Con riferimento, in particolare, all’art. 296 CE, occorre rilevare che anche se tale articolo si riferisce alle misure che uno Stato membro può ritenere necessarie alla tutela degli interessi essenziali alla propria sicurezza o alle informazioni la cui divulgazione consideri contraria a tali interessi, esso non può tuttavia essere interpretato nel senso che conferisca agli Stati membri il potere di derogare alle disposizioni del Trattato mediante un mero richiamo a tali interessi.

53

Peraltro, nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto, la Corte, nella sentenza 16 settembre 1999, causa C-414/97, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-5585), ha accertato l’inadempimento allora in discussione, in quanto il Regno di Spagna non aveva dimostrato che l’esenzione da detta imposta sulle importazioni e sull’acquisto di armi, munizioni e materiale ad uso esclusivamente militare, esenzione prevista dalla legge spagnola, fosse giustificata, ai sensi dell’art. 296, n. 1, lett. b), CE, dalla necessità di proteggere gli interessi essenziali di questo Stato membro in materia di sicurezza.

54

Di conseguenza, spetta allo Stato membro che invoca il beneficio dell’art. 296 CE provare la necessità di ricorrere alla deroga ivi prevista allo scopo di tutelare i propri interessi essenziali in materia di sicurezza.

55

Alla luce di tali considerazioni, non si può ammettere che uno Stato membro eccepisca il maggior costo del materiale militare determinato dall’applicazione dei dazi doganali alle importazioni di un siffatto materiale proveniente da Stati terzi per cercare di sottrarsi, a danno degli altri Stati membri che, dal canto loro, riscuotono e versano i dazi doganali relativi a tali importazioni, agli obblighi che la solidarietà finanziaria gli impone rispetto al bilancio comunitario.

56

Rispetto all’argomento secondo il quale le procedure doganali comunitarie non sarebbero in grado di garantire la sicurezza della Repubblica ellenica, tenuto conto delle clausole di riservatezza contenute negli accordi stipulati con gli Stati esportatori, si deve sottolineare, come osserva a giusto titolo la Commissione, che l’applicazione del regime doganale comunitario comporta l’intervento di funzionari, comunitari e nazionali, che sono eventualmente tenuti ad un obbligo di riservatezza, nel caso di trattamento di dati delicati, tale da proteggere gli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza.

57

Peraltro, non si esige che le dichiarazioni che gli Stati membri periodicamente devono completare e far pervenire alla Commissione raggiungano un livello di dettaglio tale da ledere gli interessi di detti Stati in materia sia di sicurezza sia di riservatezza.

58

Pertanto, e in conformità all’art. 10 CE relativo all’obbligo imposto agli Stati membri di facilitare l’adempimento del compito della Commissione di vegliare sul rispetto del Trattato, questi ultimi sono tenuti a mettere a disposizione di tale istituzione i documenti necessari alla verifica della regolarità del trasferimento delle risorse proprie della Comunità. Tuttavia un siffatto obbligo non osta, come ha rilevato l’avvocato generale nel paragrafo 168 delle sue conclusioni, a che gli Stati membri, in casi specifici e in via eccezionale, in base all’art. 296 CE, possano limitare l’informazione trasmessa a determinate parti di un documento o rifiutarla del tutto.

59

Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la Repubblica ellenica non ha dimostrato che i presupposti necessari all’applicazione dell’art. 296 CE siano soddisfatti.

60

Infine, relativamente agli argomenti della Repubblica ellenica diretti a dimostrare che, a causa della protratta inattività della Commissione così come a causa dell’adozione del regolamento n. 150/2003, detto Stato membro potesse legittimamente ritenere che la Commissione non avrebbe proposto il presente ricorso, poiché essa avrebbe tacitamente accettato l’esistenza di una deroga in materia, occorre ricordare che la Commissione in nessuna fase della procedura ha mai abbandonato la propria posizione di principio.

61

Infatti, nella dichiarazione formulata nel corso delle trattative relative al regolamento n. 150/2003, la citata istituzione ha espresso la sua ferma volontà di non rinunciare alla riscossione dei dazi doganali che avrebbero dovuto essere versati per i periodi antecedenti all’entrata in vigore di detto regolamento e si è riservata il diritto di prendere le opportune iniziative al riguardo.

62

Da quanto precede risulta che la Repubblica ellenica, avendo rifiutato di procedere al calcolo e al pagamento alla Commissione delle risorse proprie nel periodo 1o gennaio 1998 - 31 dicembre 2002 relativamente all’importazione di materiale militare in esenzione da dazi doganali e avendo inoltre rifiutato di versare gli interessi di mora dovuti per non aver messo a disposizione della Commissione dette risorse proprie, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti, rispettivamente, in forza degli artt. 2 e 9-11 del regolamento n. 1552/89, fino al 31 maggio 2000, nonché, a partire da tale data, degli stessi articoli del regolamento n. 1150/2000.

Sulle spese

63

Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica ellenica, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

64

Ai sensi dell’art. 69, n. 4, primo comma, del medesimo regolamento, il Regno di Danimarca, la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese e la Repubblica di Finlandia, intervenuti nella causa, sopportano le proprie spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

La Repubblica ellenica, avendo rifiutato di procedere al calcolo e al pagamento alla Commissione delle Comunità europee delle risorse proprie non riscosse nel periodo 1o gennaio 1998 - 31 dicembre 2002, relativamente all’importazione di materiale militare in esenzione da dazi doganali, e avendo inoltre rifiutato di versare gli interessi di mora dovuti per non aver messo a disposizione della Commissione delle Comunità europee dette risorse proprie, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti, rispettivamente, ai sensi degli artt. 2 e 9-11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, quale modificato dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355, fino al 31 maggio 2000, nonché, a partire da tale data, degli stessi articoli del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità.

 

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

 

3)

Il Regno di Danimarca, la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese e la Repubblica di Finlandia sopporteranno le proprie spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il greco.

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