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Document 62005CJ0398

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 28 febbraio 2008.
    AGST Draht- und Biegetechnik GmbH contro Hauptzollamt Aachen.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Düsseldorf - Germania.
    Politica commerciale comune - Dazi compensativi - Difesa contro le pratiche di sovvenzione - Regolamento (CE) n. 1599/1999 - Filo di acciaio inossidabile - Pregiudizio per l’industria comunitaria - Nesso causale.
    Causa C-398/05.

    Raccolta della Giurisprudenza 2008 I-01057

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:126

    SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

    28 febbraio 2008 ( *1 )

    «Politica commerciale comune — Dazi compensativi — Difesa contro le pratiche di sovvenzione — Regolamento (CE) n. 1599/1999 — Filo di acciaio inossidabile — Pregiudizio per l’industria comunitaria — Nesso causale»

    Nel procedimento C-398/05,

    avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania), con decisione 2 novembre 2005, pervenuta in cancelleria il 15 novembre 2005, nella causa

    AGST Draht- und Biegetechnik GmbH

    contro

    Hauptzollamt Aachen,

    LA CORTE (Quarta Sezione),

    composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. G. Arestis (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. J. Malenovský e T. von Danwitz, giudici,

    avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

    cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 21 giugno 2007,

    considerate le osservazioni presentate:

    per la AGST Draht- und Biegetechnik GmbH, dai sigg. P. Henseler e T. Lieber, Rechtsanwälte;

    per il Consiglio dell’Unione europea, dal sig. J.-P. Hix, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Berrisch, Rechtsanwalt;

    per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. T. Scharf e K. Gross, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame verte sulla validità del regolamento (CE) del Consiglio 12 luglio 1999, n. 1599, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sul filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm originario dell’India e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm originario della Repubblica di Corea (GU L 189, pag. 1).

    2

    Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la AGST Draht- und Biegetechnik GmbH (in prosieguo: la «AGST») e lo Hauptzollamt Aachen (in prosieguo: lo «Hauptzollamt»), nell’ambito della quale quest’ultimo ha imposto alla AGST un dazio compensativo sull’importazione di filo d’acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm di cui alla sottovoce 72230019 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»), originario dell’India.

    Contesto normativo

    3

    Le norme che disciplinano l’istituzione di dazi compensativi da parte della Comunità europea sono contenute nel regolamento (CE) del Consiglio 6 ottobre 1997, n. 2026, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 288, pag. 1), modificato con regolamento (CE) del Consiglio 8 marzo 2004, n. 461 (in prosieguo: il «regolamento di base»).

    4

    L’art. 1, n. 1, del regolamento di base dispone quanto segue:

    «Un dazio compensativo può essere imposto al fine di compensare una sovvenzione concessa, direttamente o indirettamente, per la fabbricazione, per la produzione, l’esportazione o il trasporto di qualsiasi prodotto la cui immissione in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio».

    5

    L’art. 8, n. 7, di tale regolamento così recita:

    «Oltre alle importazioni sovvenzionate, vengono esaminati i fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio all’industria comunitaria per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni sovvenzionate a norma del paragrafo 6. I fattori che possono essere presi in considerazione a questo proposito comprendono il volume e i prezzi delle importazioni non sovvenzionate, la contrazione della domanda oppure le variazioni dell’andamento dei consumi, le restrizioni commerciali attuate da produttori di paesi terzi e comunitari, la concorrenza tra gli stessi, nonché gli sviluppi tecnologici e le prestazioni dell’industria comunitaria in materia di esportazioni e di produttività».

    Il regolamento n. 1599/1999

    6

    Il 23 marzo 1999, la Commissione delle Comunità europee ha adottato il regolamento (CE) n. 618, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile avente un diametro pari o superiore a 1 mm originario dell’India e della Repubblica di Corea (GU L 79, pag. 25; in prosieguo: il «regolamento provvisorio»).

    7

    Indi, il 12 luglio 1999, il Consiglio ha adottato il regolamento n. 1599, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni originarie dell’India e chiude il procedimento relativo alle importazioni originarie della Repubblica di Corea.

    8

    In un altro procedimento, relativo a barre di acciaio inossidabile, il Consiglio aveva adottato, il 13 novembre 1998, il regolamento (CE) n. 2450, che impone un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di barre di acciaio inossidabile originarie dell’India e decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio (GU L 304, pag. 1). Tale regolamento è stato annullato con sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 19 settembre 2001, causa T-58/99, Mukand e a./Consiglio (Racc. pag. II-2521).

    Causa principale e questione pregiudiziale

    9

    La AGST è uno dei principali produttori tedeschi di filo flessibile di acciaio inossidabile. Il 7 agosto e il 17 novembre 2000, tale società presentava presso lo Hauptzollamt una dichiarazione relativa a filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm, rientrante nella sottovoce 72230019 della NC, ai fini della sua immissione in libera pratica.

    10

    La AGST indicava, come origine della merce, gli Emirati Arabi Uniti e allegava inoltre fatture inviatele dalla Link Middle East Ltd, nonché certificati di origine redatti su moduli di tipo A, ai sensi dei quali le merci sarebbero state prodotte negli Emirati Arabi Uniti.

    11

    Un’indagine condotta dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha tuttavia rivelato che il paese d’origine dei prodotti importati era, in realtà, l’India. Infatti, secondo l’OLAF, il filo di acciaio inossidabile importato nella Comunità dalla Link Middle East Ltd, tra il mese di giugno del 1999 e il mese di dicembre del 2000, era stato fabbricato dalla società Venus Wire Industries Ltd, con sede in Mumbai (India).

    12

    Con decisione del 30 luglio 2003 lo Hauptzollamt disponeva, relativamente alle dette dichiarazioni doganali, la riscossione a posteriori, in forza del regolamento n. 1599/1999, di un dazio doganale e di un dazio compensativo per un importo di, rispettivamente, DEM 4034,79 e DEM 59513,21.

    13

    Con decisione del 29 giugno 2004 lo Hauptzollamt respingeva un reclamo della AGST contro l’imposizione di tali dazi. Il 21 luglio 2004 quest’ultima presentava al Finanzgericht Düsseldorf un ricorso avverso tale decisione, deducendo in particolare l’illegittimità della riscossione posticipata del dazio compensativo per invalidità del regolamento n. 1599/1999.

    14

    Il Finanzgericht Düsseldorf ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se il regolamento (CE) n. 1599/1999 (…) sia illegittimo nella parte in cui, ai sensi dello stesso, si deve imporre un dazio compensativo sul filo di acciaio prodotto dalla Venus Wire Industries Ltd, avente sede in Mumbai (India), e corrispondente alla sottovoce 72230019 della nomenclatura combinata».

    Sulla questione pregiudiziale

    15

    Risulta dal fascicolo che il giudice del rinvio chiede essenzialmente se il regolamento n. 1599/1999 sia invalido, nei limiti in cui la valutazione del Consiglio dell’Unione europea con riferimento all’esistenza di un pregiudizio per l’industria comunitaria oltre che del nesso di causalità tra detto pregiudizio e le importazioni sovvenzionate di filo di acciaio inossidabile sia viziata da errore manifesto. Al riguardo, tale giudice si domanda se la sentenza del Tribunale Mukand e a./Consiglio, cit., con cui è stato annullato il regolamento n. 2450/98, relativo a barre di acciaio inossidabile originarie dell’India, classificate alle sottovoci 72222011, 72222021, 72222031 e 72222081 della NC, possa essere applicata per analogia alla causa principale per consentire la valutazione della validità del regolamento n. 1599/1999.

    Argomenti delle parti

    16

    La AGST ritiene che il regolamento n. 1599/1999 sia nullo ipso iure in quanto la valutazione del Consiglio per quanto riguarda l’esistenza di un pregiudizio per l’industria comunitaria e il nesso di causalità tra tale pregiudizio e le importazioni sovvenzionate di filo di acciaio inossidabile sia viziata da errore manifesto. Infatti, le istituzioni comunitarie non avrebbero sufficientemente tenuto conto dell’obiezione avanzata dai produttori esportatori indiani, secondo cui i produttori comunitari di prodotti piatti di acciaio inossidabile avrebbero causato un pregiudizio all’industria comunitaria costituendo una «intesa di extra di lega».

    17

    In udienza la AGST ha fatto valere che, per i prodotti piatti, l’extra di lega, che è un coefficiente integrato nel calcolo del prezzo dei prodotti in acciaio, è stato artificiosamente aumentato mediante un fattore di rendimento di 1,35. L’extra di lega applicato al filo di acciaio sarebbe stato fissato moltiplicando l’extra di lega applicato ai prodotti piatti a sua volta per un fattore di 1,35, il che avrebbe inevitabilmente maggiorato tale extra di lega per il filo di acciaio.

    18

    La AGST osserva inoltre che occorre applicare, per analogia, la citata sentenza del Tribunale Mukand e a./Consiglio, e dichiarare invalido il regolamento n. 1599/1999.

    19

    Al riguardo, la AGST afferma che, con riferimento all’esistenza dell’intesa di extra di lega sui prodotti piatti, è irrilevante che il filo di acciaio non sia prodotto a partire dai prodotti piatti o che i relativi produttori non sempre coincidano. La Commissione avrebbe già constatato l’esistenza di detta intesa che, come dichiarato dal Tribunale nella citata sentenza Mukand e a./Consiglio, avrebbe influenzato i prezzi delle barre di acciaio inossidabile.

    20

    La AGST sostiene che detta intesa ha, del pari, influenzato i prezzi del filo di acciaio inossidabile. Infatti, nulla distinguerebbe l’acciaio inossidabile in barre dal filo di acciaio inossidabile, dato che entrambi rientrano tra i prodotti lunghi. Peraltro, data l’importanza che rivestono i prodotti piatti, l’evoluzione dei prezzi sui mercati dell’acciaio inossidabile sarebbe assai spesso determinata dalle decisioni sui prezzi adottate dai produttori di tali prodotti.

    21

    La AGST sostiene che il regolamento n. 1599/1999 riproduce nei suoi ‘considerando’ la stessa motivazione del regolamento n. 2450/98, che è stato annullato dalla citata sentenza del Tribunale Mukand e a./Consiglio.

    22

    Secondo la AGST, poiché nulla distingue l’acciaio inossidabile in barre dal filo di acciaio inossidabile, l’intesa di extra di lega ha influenzato i prezzi del filo di acciaio inossidabile nella stessa misura di quelli delle barre di acciaio inossidabile. Pertanto, il regolamento n. 1599/1999 sarebbe viziato da un manifesto errore di valutazione tanto quanto il regolamento n. 2450/98, che riguardava le importazioni sovvenzionate di barre di acciaio inossidabile.

    23

    La Commissione sostiene, per contro, che le istituzioni comunitarie hanno esaminato, tanto nel regolamento provvisorio quanto nel regolamento n. 1599/1999, le obiezioni sollevate dai produttori indiani con riferimento all’esistenza di un’intesa di extra di lega tra i produttori comunitari di prodotti piatti.

    24

    Al riguardo, la Commissione fa presente di aver constatato, in particolare ai ‘considerando’ da duecentododici a duecentosedici del regolamento provvisorio, che il filo di acciaio inossidabile non veniva fabbricato a partire da prodotti piatti e che il confronto tra i prezzi di vendita praticati dai produttori dell’industria comunitaria rivelava che questi ultimi subivano variazioni per prodotti identici.

    25

    Peraltro, detti ‘considerando’ preciserebbero che l’intesa di extra di lega rappresentava soltanto una modesta percentuale del prezzo totale dei prodotti di filo di acciaio inossidabile. Il Consiglio avrebbe confermato, poi, tali constatazioni al novantatreesimo ‘considerando’ del regolamento definitivo n. 1599/1999.

    26

    Inoltre, il Consiglio e la Commissione ritengono che le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale nella citata sentenza Mukand e a./Consiglio non possano essere trasposte alla fattispecie al fine di valutare la validità del regolamento n. 1599/1999. Al riguardo, le istituzioni comunitarie avrebbero giustamente concluso, in tale regolamento, che l’applicazione dell’extra di lega, che rappresentava soltanto una modesta percentuale del prezzo totale dei prodotti di cui trattasi, non aveva rimesso in discussione l’affidabilità dei prezzi finali medi ponderati ai fini della determinazione del pregiudizio per l’industria comunitaria.

    27

    In ogni caso, dette istituzioni affermano che le osservazioni fondate sui prezzi finali medi ponderati che figurano nel regolamento n. 1599/1999 e che riguardano il pregiudizio nonché il nesso di causalità tra esso e le importazioni sovvenzionate dei prodotti di cui alla causa principale non sono viziate da un manifesto errore di valutazione.

    28

    Nell’ambito della determinazione di tale pregiudizio, due sarebbero stati i fattori essenziali e cioè, da un lato, una considerevole sottoquotazione delle importazioni provenienti dall’India e, dall’altro, una depressione importante dei prezzi di vendita dell’industria comunitaria. Di conseguenza, anche supponendo che l’applicazione dell’extra di lega abbia rialzato tutti i prezzi netti nella Comunità e che, inoltre, tale aumento sia stato interamente imputabile ad un comportamento anticoncorrenziale, permarrebbe una sottoquotazione del 17 % circa di dette importazioni.

    Giudizio della Corte

    29

    Occorre esaminare se le istituzioni comunitarie abbiano commesso un errore manifesto all’atto della valutazione dell’esistenza di un pregiudizio per l’industria comunitaria e del nesso di causalità tra tale pregiudizio e le importazioni sovvenzionate di filo di acciaio inossidabile.

    30

    Il giudice del rinvio rileva infatti che il regolamento n. 1599/1999 riproduce giustificazioni identiche a quelle esposte nel regolamento n. 2450/98, per respingere l’obiezione dei produttori esportatori indiani relativa alle pratiche restrittive dei produttori comunitari, consistenti nell’applicazione uniforme dell’extra di lega.

    31

    Occorre ricordare da un lato che, ai sensi dell’art. 8, n. 7, del regolamento di base, i fattori noti, diversi dalle importazioni sovvenzionate, che contemporaneamente causano un pregiudizio all’industria comunitaria vengono esaminati in modo che il pregiudizio causato da questi altri fattori non sia attribuito alle importazioni sovvenzionate a norma del n. 6 dello stesso articolo.

    32

    A titolo indicativo, detto articolo prevede, tra l’altro, che i fattori che possono essere considerati pertinenti al riguardo comprendono le pratiche commerciali restrittive dei produttori dei paesi terzi e comunitari, nonché la concorrenza tra gli stessi produttori.

    33

    Si deve osservare, d’altro lato, che in materia di politica commerciale comune e specialmente nell’ambito delle misure di difesa commerciale, le istituzioni comunitarie godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare (v. sentenza 27 settembre 2007, causa C-351/04, Ikea Wholesale, Racc. pag. I-1657, punto 40, e giurisprudenza ivi citata).

    34

    Inoltre, da giurisprudenza costante risulta che la determinazione dell’esistenza di un pregiudizio per l’industria comunitaria presuppone la valutazione di situazioni economiche complesse e il controllo giurisdizionale di siffatta valutazione deve essere quindi limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati, dell’assenza di errore di valutazione manifesto o di sviamento di potere (v. sentenza Ikea Wholesale, cit., punto 41, e giurisprudenza ivi citata). Ciò è vero, in particolare, per quanto riguarda la determinazione dei fattori che causano pregiudizio all’industria comunitaria nel contesto di una procedura antisovvenzioni.

    35

    In sede di determinazione del pregiudizio, il Consiglio e la Commissione sono pertanto tenuti a valutare se il danno che intendono prendere in considerazione provenga effettivamente dalle importazioni oggetto di sovvenzioni e ad escludere invece ogni danno derivante da altri fattori, in particolare quello causato dallo stesso comportamento dei produttori comunitari (v. sentenza 11 giugno 1992, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I-3813, punto 16).

    36

    Al riguardo, va osservato che, per confutare l’argomentazione della AGST, secondo cui le obiezioni avanzate dai produttori indiani con riferimento all’intesa di extra di lega sui prodotti piatti non sarebbero state esaminate dalle istituzioni comunitarie, dette istituzioni, nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, hanno rinviato al novantatreesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1599/1999, che ha confermato le conclusioni esposte ai ‘considerando’ da duecentonove a duecentosedici del regolamento provvisorio, in quanto nessuna delle parti interessate ha presentato argomenti nuovi con riferimento alle obiezioni dei produttori esportatori indiani secondo le quali tutti i dati presentati dall’industria comunitaria nell’ambito della procedura antisovvenzioni sarebbero gonfiati artificiosamente a causa dell’applicazione uniforme del sistema di extra di lega.

    37

    Ai ‘considerando’ duecentodieci e duecentoundici del regolamento provvisorio si è osservato che la decisione che ha constatato la pratica anticoncorrenziale dell’extra di lega riguardava i prodotti piatti, in contrapposizione ai prodotti lunghi, tra i quali rientra il filo d’acciaio inossidabile di cui trattasi nella causa principale. Tuttavia, i produttori esportatori hanno sostenuto che la pratica illecita esistente per i prodotti piatti avrebbe esercitato anche effetti di sinergia e ripercussioni sui prodotti lunghi.

    38

    Al riguardo, al ‘considerando’ duecentododici del regolamento provvisorio, la Commissione ha affermato, per confutare tale argomentazione dei produttori esportatori, che il filo di acciaio inossidabile non viene fabbricato, per ragioni tecniche, a partire da prodotti piatti e che, pertanto, si poteva dubitare del fatto che la pratica concordata fissata per questi ultimi potesse avere ripercussioni sui primi. Essa ha aggiunto che i produttori di prodotti piatti e i produttori di prodotti lunghi non coincidono e che i secondi sono più numerosi dei primi.

    39

    Da detti ‘considerando’ risulta che, contrariamente a quanto sostenuto dalla AGST, le istituzioni comunitarie, in conformità alla disposizione del regolamento di base secondo la quale occorre escludere ogni pregiudizio derivante da fattori diversi dalle importazioni sovvenzionate, hanno esaminato se i dati presentati dall’industria comunitaria nell’ambito della procedura antisovvenzioni avessero potuto essere influenzati dall’applicazione concertata del sistema di extra di lega da parte dei produttori di prodotti piatti.

    40

    A sostegno dei suoi argomenti, la AGST constata che i ‘considerando’ da duecentonove a duecentosedici del regolamento provvisorio, ai sensi dei quali la Commissione aveva respinto l’obiezione dei produttori indiani relativa all’esistenza di un’intesa di extra di lega, corrispondono, nell’insieme, al quarantatreesimo, quarantaseiesimo e quarantasettesimo ‘considerando’ del regolamento n. 2450/98, a proposito dei quali il Tribunale, nella citata sentenza Mukand e a./Consiglio, aveva dichiarato che contenevano manifesti errori di valutazione.

    41

    A questo proposito emerge dagli atti di causa che i regolamenti n. 1599/1999 e n. 2450/98 riguardano prodotti di acciaio inossidabile che rientrano nella categoria dei prodotti lunghi. Peraltro, è pacifico che l’extra di lega applicato al filo di acciaio inossidabile era stato fissato nella stessa maniera dai produttori di barre d’acciaio, cioè moltiplicando l’extra di lega applicato ai prodotti piatti in acciaio per un fattore di 1,35.

    42

    Pertanto, la questione da risolvere consiste nello stabilire se il comportamento anticoncorrenziale dei produttori di prodotti piatti in acciaio, legato all’applicazione uniforme dell’intesa di extra di lega, abbia costituito, per il settore del filo di acciaio inossidabile, un fattore noto ai sensi dell’art. 8, n. 7, del regolamento di base.

    43

    In tale contesto, la citata sentenza del Tribunale Mukand e a./Consiglio, fatta valere dalla AGST, concerne la fissazione anticoncorrenziale dell’importo dell’extra di lega, applicato dai produttori comunitari ai prodotti piatti in acciaio inossidabile, che aveva significativamente influenzato i prezzi delle barre d’acciaio provocandone artificiosamente l’aumento, in modo tale da rendere tali prezzi inaffidabili ai fini della determinazione del pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

    44

    In tale sentenza, il Tribunale ha considerato che, sebbene non fosse accertato che i prezzi di vendita finali delle barre di acciaio inossidabile fossero stati stabiliti di concerto tra i produttori comunitari, le istituzioni comunitarie, non avendo tenuto conto della pratica industriale uniforme e costante dei produttori comunitari di barre di acciaio inossidabile, il cui effetto obiettivo era stato quello di ripercuotere automaticamente sui mercati di tali prodotti gli aumenti artificiosi dei prezzi ottenuti grazie alla concertazione tra i produttori di prodotti piatti, avevano omesso di prendere in considerazione un fattore noto, diverso dalle importazioni sovvenzionate e che avrebbe potuto causare contemporaneamente un pregiudizio all’industria comunitaria.

    45

    Occorre pertanto esaminare se l’applicazione concertata dell’extra di lega da parte dei produttori di prodotti piatti, con riferimento alla quale il Tribunale ha giudicato nella citata sentenza Mukand e a./Consiglio che essa aveva potuto avere un’influenza significativa sui prezzi dell’acciaio inossidabile in barre, abbia potuto esercitare tale influenza anche sui prezzi del filo di acciaio inossidabile ai sensi dell’art. 8, n. 7, del regolamento di base.

    46

    Al riguardo, va osservato che le istituzioni comunitarie hanno indicato che l’extra di lega per il filo di acciaio inossidabile veniva già percepito come elemento del prezzo finale.

    47

    Secondo dette istituzioni, l’extra di lega per il filo di acciaio inossidabile si situava, nel corso del periodo d’inchiesta, ad una percentuale mediamente inferiore al 5 % del prezzo netto medio ponderato di tali prodotti. Anche supponendo che l’importo dell’extra di lega sia stato influenzato dal comportamento anticoncorrenziale dei produttori di prodotti piatti, l’effetto della maggiorazione artificiosa dell’extra di lega sui prezzi netti medi ponderati del filo di acciaio inossidabile sarebbe stato tanto modesto da non poter rimettere in discussione l’affidabilità di tali prezzi.

    48

    La AGST sostiene che, se l’extra di lega per le barre di acciaio inossidabile ne ha aumentato artificiosamente i prezzi, poiché è stato moltiplicato per un fattore di rendimento di 1,35, esso ha maggiorato in modo artificioso inevitabilmente anche il prezzo del filo di acciaio inossidabile. Al riguardo, nel corso dell’udienza, la AGST ha sostenuto che l’extra di lega per il filo di acciaio inossidabile era comunque, durante il periodo di inchiesta, più elevato del 4 o 5 % cui fa riferimento la Commissione.

    49

    I produttori esportatori avrebbero indicato, durante il procedimento amministrativo, che i produttori comunitari che avevano applicato un extra di lega al filo di acciaio ne avevano fissato l’importo, come del resto i produttori di barre d’acciaio, moltiplicando l’extra di lega applicato ai prodotti piatti in acciaio per un fattore di1,35, il cui effetto obiettivo era stato di ripercuotere automaticamente sui mercati di detti prodotti gli aumenti artificiosi di prezzo ottenuti grazie alla concertazione tra i produttori di prodotti piatti.

    50

    Orbene, la AGST non ha fornito alcuna indicazione, per quanto riguarda il parallelismo tra l’evoluzione del prezzo dei prodotti piatti e quella del prezzo del filo di acciaio inossidabile in ragione dell’applicazione uniforme del coefficiente di rendimento di 1,35 effettuata dai produttori di filo sull’extra di lega applicato ai prodotti piatti, in grado di indicare che il comportamento anticoncorrenziale dei produttori di prodotti piatti poteva avere ripercussioni significative sul livello dei prezzi del filo di acciaio inossidabile tali da rendere questi ultimi artificiosamente elevati.

    51

    Nella causa principale, le istituzioni comunitarie non hanno omesso di tenere conto di un fattore noto come il sistema di applicazione dell’extra di lega. Infatti, dette istituzioni hanno esaminato il fattore dell’applicazione dell’extra di lega e ne hanno concluso che esso rappresentava una modesta percentuale del prezzo finale. In tali circostanze, spetta alle parti che invocano l’invalidità del regolamento dedurre gli elementi di prova atti a dimostrare che l’applicazione concertata dell’extra di lega da parte dei produttori di prodotti piatti può aver avuto un’incidenza tanto significativa che i prezzi finali di filo di acciaio inossidabile non avrebbero più potuto essere utilizzati per constatare l’esistenza di un pregiudizio per l’industria comunitaria né del nesso causale tra tale pregiudizio e le importazioni sovvenzionate.

    52

    Orbene, il fascicolo non contiene alcun elemento che consenta di constatare che le istituzioni comunitarie abbiano commesso un manifesto errore di valutazione, per essersi basate, in sede di determinazione del pregiudizio e del nesso di causalità tra tale pregiudizio e le importazioni sovvenzionate, sull’assenza di fattori diversi da tali importazioni, fattori che, secondo la AGST, avrebbero causato contemporaneamente un pregiudizio all’industria comunitaria.

    53

    La AGST si è fondata unicamente sulla citata sentenza del Tribunale Mukand e a./Consiglio per asserire che le conclusioni in essa contenute avrebbero dovuto essere applicate al regolamento n. 1599/1999, dato che il filo di acciaio inossidabile, esattamente come le barre di acciaio inossidabile, sarebbe rientrato nella categoria dei prodotti cosiddetti lunghi, nonché sulla somiglianza del calcolo dell’extra di lega applicato ai due prodotti.

    54

    Nessuna indicazione è stata fornita quanto al fatto che l’applicazione concertata dell’extra di lega ai prodotti piatti avrebbe condotto ad un rialzo del livello globale dei prezzi del filo di acciaio inossidabile tale che i prezzi finali di quest’ultimo prodotto non avrebbero potuto essere considerati quale indicatore affidabile ai fini della determinazione del pregiudizio subito dall’industria comunitaria a causa delle importazioni sovvenzionate.

    55

    Dalle considerazioni sin qui svolte emerge che l’esame della questione sollevata non ha posto in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento n. 1599/1999.

    Sulle spese

    56

    Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

     

    Dall’esame della questione sollevata non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento (CE) del Consiglio 12 luglio 1999, n. 1599, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sul filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm originario dell’India e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm originario della Repubblica di Corea.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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