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Document 62005CJ0387

    Sentenza della Corte (grande sezione) del 15 dicembre 2009.
    Commissione europea contro Repubblica italiana.
    Inadempimento di uno Stato - Importazione in franchigia doganale di attrezzature per usi tanto civili che militari.
    Causa C-387/05.

    Raccolta della Giurisprudenza 2009 I-11831

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:781

    SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

    15 dicembre 2009 ( *1 )

    «Inadempimento di uno Stato — Importazione in franchigia doganale di attrezzature per usi tanto civili che militari»

    Nella causa C-387/05,

    avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 21 ottobre 2005,

    Commissione europea, rappresentata dai sigg. G. Wilms, L. Visaggio e dalla sig.ra C. Cattabriga, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    ricorrente,

    contro

    Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. De Bellis, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    convenuta,

    sostenuta da:

    Regno di Danimarca, rappresentato dal sig. J. Bering Liisberg, in qualità di agente

    Repubblica ellenica, rappresentata dalle sig.re E.-M. Mamouna e A. Samoni-Rantou nonché dal sig. K. Boskovits, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo

    Repubblica portoghese, rappresentata dalla sig.ra C. Guerra Santos e dai sigg. L. Inez Fernandes e J. Gomes, in qualità di agenti

    Repubblica di Finlandia, rappresentata dalla sig.ra A. Guimaraes-Purokoski, in qualità di agente,

    intervenienti,

    LA CORTE (Grande Sezione),

    composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, E. Levits e dalla sig.ra C. Toader, presidenti di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Borg Barthet (relatore), M. Ilešič, J. Malenovský e U. Lõhmus, giudici,

    avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

    cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 novembre 2008,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 febbraio 2009,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, avendo unilateralmente esentato da dazi doganali l’importazione di materiali utilizzabili a fini tanto civili che militari nel periodo 1o gennaio 1999 - 31 dicembre 2002 e avendo rifiutato di calcolare e versare le risorse proprie indebitamente non percepite a causa di tale esenzione nonché gli interessi di mora dovuti per non aver messo tempestivamente dette risorse proprie a disposizione della Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi, da un lato, dell’art. 26 CE, dell’art. 20 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale comunitario»), nonché, di conseguenza, della tariffa doganale comune e, dall’altro, degli artt. 2, 9, 10 e 17, n. 1, del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1), quale modificato dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355 (GU L 175, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento n. 1552/89»), nonché degli stessi articoli del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1).

    Contesto normativo

    La normativa comunitaria

    2

    L’art. 2, n. 1, delle decisioni del Consiglio 24 giugno 1988, 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 185, pag. 24), e 31 ottobre 1994, 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 293, pag. 9), prevede quanto segue:

    «Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità le entrate provenienti:

    (…)

    b)

    dai dazi della tariffa doganale comune ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni della Comunità sugli scambi con i paesi non membri e dazi doganali sui prodotti rientranti nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio;

    (…)».

    3

    L’art. 20 del codice doganale comunitario dispone quanto segue:

    «1.   I dazi doganali dovuti per legge quando sorge un’obbligazione doganale sono basati sulla tariffa doganale delle Comunità europee.

    (…)

    3.   La tariffa doganale delle Comunità europee comprende:

    a)

    la nomenclatura combinata delle merci;

    (…)

    c)

    le aliquote e gli altri elementi di tassazioni applicabili di norma alle merci contemplate dalla nomenclatura combinata per:

    i dazi doganali (…)

    (…)

    d)

    le misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che la Comunità ha concluso con taluni paesi o gruppi di paesi e che prevedono la concessione di un trattamento tariffario preferenziale;

    e)

    le misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dalla Comunità a favore di taluni paesi, gruppi di paesi o territori;

    f)

    le misure autonome di sospensione che prevedono la riduzione o l’esonero dai dazi all’importazione applicabili a talune merci;

    g)

    le altre misure tariffarie previste da altre normative comunitarie.

    (…)».

    4

    L’art. 217, n. 1, del codice doganale comunitario enuncia che:

    «Ogni importo di dazi all’importazione o di dazi all’esportazione risultante da un’obbligazione doganale, in seguito denominato “importo dei dazi”, deve essere calcolato dall’autorità doganale non appena disponga degli elementi necessari e da questa iscritto nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci (contabilizzazione).

    (…)».

    5

    Nell’ambito della messa a disposizione della Commissione delle risorse proprie delle Comunità, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento n. 1552/89, applicabile nel periodo di cui trattasi nella presente causa sino al 30 maggio 2000. Tale regolamento è stato sostituito, a partire dal 31 maggio 2000, dal regolamento n. 1150/2000, che procede a una codificazione del regolamento n. 1552/89 senza modificarne il contenuto.

    6

    L’art. 2 del regolamento n. 1552/89 prevede quanto segue:

    «1.   Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 88/376/CEE, Euratom, è accertato non appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la registrazione dell’importo del diritto e la comunicazione del medesimo al soggetto passivo.

    1 bis.   La data da considerare per l’accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della registrazione prevista dalla normativa doganale.

    (…)».

    7

    L’art. 9, n. 1, di tale regolamento stabilisce che:

    «Secondo le modalità definite dall’articolo 10, le risorse proprie vengono accreditate da ogni Stato membro sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro o l’organismo da esso designato.

    Tale conto è esente da spese».

    8

    Ai sensi dell’art. 10, n. 1, di detto regolamento:

    «Dopo la deduzione del 10% a titolo di spese di riscossione in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, della decisione 88/376/CEE, Euratom, l’iscrizione delle risorse proprie, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della summenzionata decisione, ha luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato constatato in conformità dell’articolo 2.

    (…)».

    9

    L’art. 17, n. 1, del regolamento n. 1552/89 così dispone:

    «Gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie affinché gli importi corrispondenti ai diritti accertati in conformità dell’articolo 2 siano messi a disposizione della Commissione alle condizioni previste dal presente regolamento».

    10

    Ai sensi dell’art. 22 del regolamento n. 1150/2000:

    «Il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 è abrogato.

    I riferimenti al suddetto regolamento devono intendersi come fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tabella di corrispondenza che figura all’allegato, parte A».

    11

    Pertanto, a parte la circostanza che i regolamenti nn. 1552/89 e 1150/2000 rinviano segnatamente, l’uno, alla decisione 88/376 e, l’altro, alla decisione 94/728, i loro artt. 2, 9, 10 e 17, n. 1, sono sostanzialmente identici.

    12

    L’aliquota del 10% di cui all’art. 10, n. 1, del regolamento n. 1150/2000 è stata portata al 25% con decisione del Consiglio 29 settembre 2000, 2000/597/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253, pag. 42).

    13

    Il punto 1 della motivazione di detta decisione enuncia quanto segue:

    «Il Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999 ha concluso tra l’altro che il sistema di risorse proprie delle Comunità deve essere equo, trasparente, economicamente efficiente, semplice e basarsi su criteri che rispecchiano in maniera ottimale la capacità contributiva di ciascuno Stato membro».

    14

    Il regolamento (CE) del Consiglio 21 gennaio 2003, n. 150, che sospende i dazi doganali applicabili a talune armi e attrezzature ad uso militare (GU L 25, pag. 1), adottato in base all’art. 26 CE, enuncia, nel suo quinto ‘considerando’, quanto segue:

    «Per tenere conto della tutela della riservatezza militare degli Stati membri, è necessario stabilire specifiche procedure amministrative per la concessione del beneficio della sospensione dei dazi. Una dichiarazione dell’autorità competente dello Stato membro alle cui forze sono destinate le armi o attrezzature militari, che potrebbe fungere anche da dichiarazione in dogana quale richiesta dal codice doganale, costituirebbe una garanzia adeguata dell’adempimento di dette condizioni. La dichiarazione dovrebbe avere la forma di un certificato. È opportuno precisare la forma che devono assumere tali certificati e consentire l’utilizzo di tecniche di trattamento dei dati per la dichiarazione».

    15

    L’art. 1 di tale regolamento prevede quanto segue:

    «Il presente regolamento stabilisce le condizioni per la sospensione autonoma dei dazi all’importazione relativi ad alcune armi e attrezzature militari importate dalle autorità incaricate della difesa militare degli Stati membri o per loro conto da paesi terzi».

    16

    L’art. 3, n. 2, di detto regolamento stabilisce che:

    «Fatto salvo il paragrafo 1, per ragioni di riservatezza militare il certificato e le merci importate possono essere sottoposte ad altre autorità designate dallo Stato membro d’importazione a tale scopo. In tali casi l’autorità competente che rilascia il certificato invia entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ogni anno alle autorità doganali del suo Stato membro una relazione di sintesi riguardante tali importazioni. La relazione riguarda i 6 mesi immediatamente precedenti la data in cui la relazione deve essere presentata e contiene il numero e la data di rilascio dei certificati, la data di importazione ed il valore totale e peso lordo dei prodotti importati con i certificati».

    17

    In conformità al suo art. 8, il regolamento n. 150/2003 è applicabile a partire dal 1o gennaio 2003.

    Fase precontenziosa

    18

    La Commissione aveva avviato una procedura nei confronti della Repubblica italiana, formulando segnatamente un parere motivato il 25 luglio 1985, dove si lamentava una violazione dell’art. 28 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 26 CE) e della normativa doganale comunitaria relativamente all’importazione di materiale non specificamente militare. Questa procedura è stata in seguito sospesa.

    19

    In mancanza di accordo sulla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, che sospende temporaneamente i dazi doganali applicabili su talune armi e attrezzature di uso militare (GU 1988, C 265, pag. 9), la Commissione ha deciso successivamente di riavviare detta procedura. Essa ha indirizzato alla Repubblica italiana una lettera di diffida, in data 31 gennaio 2002, invitandola a farle pervenire le sue osservazioni in merito alla violazione dell’art. 26 CE e della normativa doganale comunitaria.

    20

    Il giorno stesso la Commissione ha parimenti inviato alla Repubblica italiana una seconda lettera di diffida, riguardante specificamente le conseguenze finanziarie dell’infrazione in questione. Essa ha invitato detto Stato membro a calcolare l’importo delle risorse proprie non versate alla Comunità per gli esercizi di bilancio a partire dal 1o gennaio 1999, a porre queste risorse a sua disposizione e a versare gli interessi di mora in osservanza dell’art. 11 del regolamento n. 1150/2000.

    21

    La Repubblica italiana non ha però risposto a queste due lettere.

    22

    Il regolamento n. 150/2003 è entrato in vigore con effetti dal 1o gennaio 2003.

    23

    Con lettera datata 24 marzo 2003, la Commissione ha reiterato la sua domanda iniziale riguardante le importazioni precedenti al 1o gennaio 2003, dato che il periodo successivo a tale data è coperto da detto regolamento. Anche questa lettera è rimasta senza risposta da parte della Repubblica italiana.

    24

    La Commissione ha deciso pertanto di emettere un parere motivato con lettera dell’11 luglio 2003, invitando la Repubblica italiana ad adottare, entro due mesi dal suo ricevimento, i provvedimenti necessari per conformarsi a detto parere.

    25

    La Repubblica italiana ha risposto al parere motivato con una lettera datata 26 febbraio 2004, in cui essa ha fatto appello all’art. 296, n.1, lett. b), CE per giustificare l’esenzione da dazi doganali applicata sino al 31 dicembre 2002. A tal fine essa sottolinea che il regolamento n. 150/2003 ha riconosciuto la rilevanza delle importazioni di materiale specificamente militare nell’interesse della sicurezza degli Stati membri, autorizzando, con il suo art. 2, n. 2, la sospensione dei dazi doganali per questo tipo di materiale.

    26

    In considerazione degli elementi così forniti dalla Repubblica italiana, la Commissione, ritenendo che questo Stato membro non si fosse conformato al parere motivato, ha proposto il presente ricorso.

    27

    Con ordinanza 5 maggio 2006, il presidente della Corte ha autorizzato l’intervento del Regno di Danimarca, della Repubblica ellenica, della Repubblica portoghese e della Repubblica di Finlandia a sostegno delle conclusioni della Repubblica italiana.

    Sul ricorso

    Sulla ricevibilità

    28

    La Repubblica italiana asserisce che, nel parere motivato, la Commissione avrebbe omesso di pretendere, in relazione all’esenzione da dazi doganali relativa alle importazioni di prodotti non destinati a fini specificamente militari, la prova della mancanza di un’alterazione delle condizioni di concorrenza sul mercato mentre, nel ricorso, essa pretenderebbe una prova di tal genere.

    29

    Tuttavia occorre constatare che le censure formulate dalla Commissione nel suo parere motivato e nel suo ricorso sono identiche. Per quanto concerne l’affermazione della Commissione riguardante la mancanza di prove dell’assenza di alterazioni della concorrenza sul mercato riguardo ai prodotti prima menzionati, essa ha il solo scopo di respingere la giustificazione che la Repubblica italiana trae dall’art. 296, n. 1, lett. b), CE e pertanto non costituisce una nuova censura. Di conseguenza, l’eccezione d’irricevibilità sollevata da questo Stato membro dev’essere respinta.

    Nel merito

    Argomenti delle parti

    30

    La Commissione sostiene che la Repubblica italiana invocherebbe erroneamente l’art. 296 CE per rifiutare il pagamento dei dazi doganali corrispondenti alle importazioni di cui trattasi, poiché la riscossione di questi ultimi non minaccerebbe gli interessi essenziali di tale Stato membro in materia di sicurezza.

    31

    La Commissione considera che le disposizioni che introducono deroghe o eccezioni, come in particolare l’art. 296 CE, debbano essere interpretate restrittivamente. Pertanto lo Stato membro interessato, che rivendica l’applicazione di tale articolo, dovrebbe dimostrare di soddisfare tutte le condizioni in esso previste qualora intenda derogare all’art. 20 del codice doganale comunitario, in cui figura il principio generale della riscossione dei dazi quale sancito dall’art. 26 CE.

    32

    La Commissione sostiene, conseguentemente, che grava sulla Repubblica italiana l’onere della prova concreta e circostanziata che la riscossione dei dazi doganali all’importazione di cui trattasi nella presente controversia minacci gli interessi essenziali di tale Stato membro in materia di sicurezza.

    33

    Infatti, provvedimenti consistenti nel privare la Comunità di mezzi che avrebbero dovuto esserle versati a titolo di risorse proprie per consacrarli al finanziamento generale di spese militari non possono essere considerati, quantomeno senza una giustificazione ulteriore, come necessari alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri.

    34

    La Commissione ritiene che il regolamento n. 150/2003 si applichi a partire dal 1o gennaio 2003 e che non sia stato ad esso attribuito nessun effetto retroattivo. Peraltro, il fondamento normativo di questo regolamento sarebbe l’art. 26 CE, concernente la fissazione dei dazi doganali, e non l’art. 296 CE che, persino nell’ambito della nuova normativa, non potrebbe giustificare la sospensione dei dazi doganali prevista da detto regolamento.

    35

    Inoltre, per quanto concerne il materiale non specificamente militare, l’art. 296, n. 1, lett. b), CE stabilirebbe una condizione supplementare affinché uno Stato membro possa derogare a un obbligo ad esso imposto dal Trattato, ossia che il provvedimento nazionale non sia tale da alterare le condizioni della concorrenza nel mercato comune. Nel caso di specie, non sarebbe stato fornito nessun elemento che consenta di dimostrare l’osservanza di questa condizione.

    36

    La Commissione sottolinea, al riguardo, che la mancata riscossione dei dazi doganali in parola da parte della Repubblica italiana implica una disparità tra gli Stati membri riguardo ai loro rispettivi contributi al bilancio comunitario. Infatti, tale mancata riscossione comporterebbe una diminuzione delle risorse proprie tradizionali comunitarie che potrebbe essere compensata soltanto con un aumento della risorsa denominata «PNL» (prodotto nazionale lordo), che è suddivisa tra tutti gli Stati membri.

    37

    Per quanto riguarda la prova che l’esenzione dai dazi doganali in questione sia necessaria alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato membro interessato, la Repubblica italiana argomenta che essa non è stata fornita dal momento che lo stesso legislatore comunitario avrebbe fornito questa prova, adottando il regolamento n. 150/2003.

    38

    La Repubblica italiana critica la tesi della Commissione secondo la quale, in forza dell’art. 26 CE, solo il Consiglio sarebbe competente a decidere di un’eventuale esenzione o sospensione dei dazi doganali gravanti su una determinata merce e che, di conseguenza, un’esenzione decisa a livello nazionale costituisca una deroga illegittima a tale disposizione.

    39

    La Repubblica italiana afferma che, adottando il regolamento n. 150/2003, lo stesso legislatore comunitario avrebbe ritenuto che l’esenzione dai dazi doganali permettesse di proteggere meglio gli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri. Secondo la Repubblica italiana, ciò proverebbe che le condizioni fissate dall’art. 296, n. 1, lett. b), CE sarebbero state soddisfatte riguardo all’esenzione da essa applicata unilateralmente sino al 31 dicembre 2002.

    40

    Dato che la relazione tra la mancata riscossione dei dazi doganali e la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri sarebbe stata riconosciuta dal regolamento n. 150/2003, la Repubblica italiana non comprende perché sarebbe stato necessario fornire altre prove per dimostrare la minaccia rappresentata dalla riscossione di questi dazi per gli interessi essenziali della sua sicurezza.

    41

    La Repubblica italiana afferma infine, in subordine, che la domanda della Commissione riguardante il versamento delle risorse proprie eluse a seguito dell’esenzione dai dazi doganali in discussione nella presente causa dovrebbe essere respinta, almeno per quanto riguarda il periodo precedente al ricevimento della lettera di diffida supplementare datata 31 gennaio 2002. Essa sostiene che, tenuto conto dell’inerzia della Commissione mantenuta per il lungo periodo trascorso tra la notificazione del parere motivato del 25 luglio 1985 e l’invio della lettera di diffida supplementare del 31 gennaio 2002, essa avrebbe potuto presupporre che questa istituzione avesse implicitamente accettato tale esenzione. Pertanto, alla luce dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, occorrerebbe limitare l’obbligo di restituzione delle risorse proprie in questione.

    Giudizio della Corte

    42

    Il codice doganale comunitario prevede la riscossione di dazi doganali all’importazione di beni ad uso militare, quali quelli di cui trattasi, provenienti da Stati terzi. Nessuna disposizione della normativa doganale comunitaria prevedeva per il periodo delle importazioni controverse, vale a dire 1o gennaio 1999 - 31 dicembre 2002, un’esenzione specifica dai dazi doganali all’importazione di questo tipo di beni. Di conseguenza non esisteva nemmeno, per questo periodo, un’esenzione esplicita dall’obbligo di versare alle autorità competenti i dazi dovuti, maggiorati, se del caso, degli interessi moratori.

    43

    Può peraltro dedursi dalla circostanza che il regolamento n. 150/2003 ha previsto la sospensione dei dazi doganali su talune armi e attrezzature militari, a partire dal 1o gennaio 2003, che il legislatore comunitario sia partito dall’ipotesi che un obbligo di versare detti dazi doganali esistesse prima di tale data.

    44

    La Repubblica italiana non ha negato in nessun momento l’esistenza delle importazioni controverse durante il periodo preso in considerazione. Essa si è limitata a negare il diritto della Comunità a tali risorse proprie argomentando che, ai sensi dell’art. 296 CE, l’obbligo di pagare i dazi doganali sulle attrezzature militari importate da Stati terzi arrecherebbe un grave pregiudizio ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza.

    45

    Secondo costante giurisprudenza della Corte, anche se spetta agli Stati membri stabilire le misure adeguate per garantire la loro sicurezza interna ed esterna, da ciò non deriva tuttavia che siffatte misure esulino del tutto dall’ambito di applicazione del diritto comunitario (v. sentenze 26 ottobre 1999, causa C-273/97, Sirdar, Racc. pag. I-7403, punto 15, e 11 gennaio 2000, causa C-285/98, Kreil, Racc. pag. I-69, punto 15). Infatti, come la Corte ha già affermato, il Trattato prevede deroghe espresse da applicare in situazioni che possono compromettere la pubblica sicurezza soltanto negli artt. 30 CE, 39 CE, 46 CE, 58 CE, 64 CE, 296 CE e 297 CE, che riguardano ipotesi eccezionali chiaramente delimitate. Non è lecito dedurne una riserva generale, inerente al Trattato, che escluda dall’ambito d’applicazione del diritto comunitario qualsiasi provvedimento adottato per motivi di pubblica sicurezza. Ammettere l’esistenza di una riserva del genere, prescindendo dai presupposti specifici stabiliti dal Trattato, rischierebbe di compromettere la forza cogente e l’applicazione uniforme del diritto comunitario (v. sentenza 11 marzo 2003, causa C-186/01, Dory, Racc. pag. I-2479, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

    46

    Inoltre, le deroghe previste dagli artt. 296 CE e 297 CE, secondo la giurisprudenza costante in materia di deroghe alle libertà fondamentali (v., in particolare, sentenze 31 gennaio 2006, causa C-503/03, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-1097, punto 45; 18 luglio 2007, causa C-490/04, Commissione/Germania, Racc. pag. I-6095, punto 86, e 11 settembre 2008, causa C-141/07, Commissione/Germania, Racc. pag. I-6935, punto 50), devono essere interpretate restrittivamente.

    47

    Con riferimento, in particolare, all’art. 296 CE, occorre rilevare che anche se tale articolo si riferisce alle misure che uno Stato membro può ritenere necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza o alle informazioni la cui divulgazione consideri contraria a tali interessi, esso non può tuttavia essere interpretato nel senso che conferisca agli Stati membri il potere di derogare alle disposizioni del Trattato mediante un mero richiamo a tali interessi.

    48

    Peraltro, nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto, la Corte, nella sentenza 16 settembre 1999, causa C-414/97, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-5585), ha accertato l’inadempimento allora in discussione, in quanto il Regno di Spagna non aveva dimostrato che l’esenzione da detta imposta sulle importazioni e sull’acquisto di armi, munizioni e materiale ad uso esclusivamente militare, esenzione prevista dalla legge spagnola, fosse giustificata, ai sensi dell’art. 296, n. 1, lett. b), CE, dalla necessità di proteggere gli interessi essenziali di questo Stato membro in materia di sicurezza.

    49

    Di conseguenza, spetta allo Stato membro che invoca il beneficio dell’art. 296 CE provare la necessità di ricorrere alla deroga ivi prevista allo scopo di tutelare i propri interessi essenziali in materia di sicurezza.

    50

    Alla luce di tali considerazioni, non si può ammettere che uno Stato membro eccepisca il maggior costo del materiale militare determinato dall’applicazione dei dazi doganali alle importazioni di un siffatto materiale proveniente da Stati terzi per cercare di sottrarsi, a danno degli altri Stati membri che, dal canto loro, riscuotono e versano i dazi doganali relativi a tali importazioni, agli obblighi che la solidarietà finanziaria gli impone rispetto al bilancio comunitario.

    51

    Rispetto all’argomento secondo il quale le procedure doganali comunitarie non sarebbero in grado di garantire la sicurezza della Repubblica italiana, tenuto conto delle clausole di riservatezza contenute negli accordi stipulati con gli Stati esportatori, si deve sottolineare, come osserva a giusto titolo la Commissione, che l’applicazione del regime doganale comunitario comporta l’intervento di funzionari, comunitari e nazionali, che sono eventualmente tenuti ad un obbligo di riservatezza, nel caso di trattamento di dati delicati, tale da proteggere gli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza.

    52

    Peraltro, non si esige che le dichiarazioni che gli Stati membri periodicamente devono completare e far pervenire alla Commissione raggiungano un livello di dettaglio tale da ledere gli interessi di detti Stati in materia sia di sicurezza sia di riservatezza.

    53

    Pertanto, e in conformità all’art. 10 CE relativo all’obbligo imposto agli Stati membri di facilitare l’adempimento del compito della Commissione di vegliare sul rispetto del Trattato, questi ultimi sono tenuti a mettere a disposizione di tale istituzione i documenti necessari alla verifica della regolarità del trasferimento delle risorse proprie della Comunità. Tuttavia un siffatto obbligo non osta, come ha rilevato l’avvocato generale nel paragrafo 168 delle sue conclusioni, a che gli Stati membri, in casi specifici e in via eccezionale, in base all’art. 296 CE, possano limitare l’informazione trasmessa a determinate parti di un documento o rifiutarla del tutto.

    54

    Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la Repubblica italiana non ha dimostrato che i presupposti necessari all’applicazione dell’art. 296 CE siano soddisfatti.

    55

    I precedenti ragionamenti, riguardanti l’inapplicabilità dell’art. 296 CE nel quadro dell’importazione di materiale militare, valgono a maggior ragione per l’importazione di materiale per usi tanto civili quanto militari, a prescindere dal fatto che esso sia stato importato esclusivamente o meno a scopi militari.

    56

    Per quanto riguarda la domanda della Repubblica italiana diretta a una limitazione degli effetti della presente sentenza, per quanto concerne l’obbligo di versare le risorse proprie non trasferite a seguito dell’esenzione dai dazi doganali in questione nella presente causa, per il periodo precedente al ricevimento della lettera di diffida supplementare del 31 gennaio 2002, occorre rilevare che questa domanda è motivata con il presunto legittimo affidamento che sarebbe stato suscitato, in capo a detto Stato membro, dalla prolungata inattività della Commissione nonché dall’adozione del regolamento n. 150/2003.

    57

    Va a tale proposito rammentato che solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all’ordinamento giuridico comunitario, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede (v., in particolare, sentenza 23 maggio 2000, causa C-104/98, Buchner e a., Racc. pag. I-3625, punto 39).

    58

    Infatti, la Corte ha fatto ricorso a tale soluzione soltanto in presenza di circostanze ben precise, quando vi era un rischio di gravi ripercussioni economiche dovute, in particolare, all’elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa ritenuta validamente vigente e quando risultava che i privati e le autorità nazionali erano stati indotti ad un comportamento contrario alla normativa comunitaria in ragione di un’obiettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni comunitarie, incertezza alla quale avevano eventualmente contribuito gli stessi comportamenti tenuti da altri Stati membri o dalla Commissione (v. sentenza 12 settembre 2000, causa C-359/97, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I-6355, punto 91).

    59

    Anche ipotizzando che le sentenze pronunciate in forza dell’art. 226 CE abbiano gli stessi effetti di quelle pronunciate in forza dell’art. 234 CE e che, pertanto, ragioni di certezza del diritto possano rendere necessaria, in via eccezionale, la limitazione dei loro effetti nel tempo (v. sentenze 7 giugno 2007, causa C-178/05, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-4185, punto 67; 12 febbraio 2009, causa C-475/07, Commissione/Polonia, punto 61, nonché 26 marzo 2009, causa C-559/07, Commissione/Grecia, punto 78), occorre constatare che, nel caso di specie, la Commissione non ha rinnegato in nessuna fase del procedimento la sua posizione di principio. Infatti, nella dichiarazione da essa formulata nel corso dei negoziati relativi al regolamento n. 150/2003, essa ha manifestato la sua ferma intenzione di non rinunciare alla riscossione dei dazi doganali che dovevano essere già stati versati a titolo dei periodi anteriori all’entrata in vigore di quest’ultimo e si è riservata il diritto di adottare le iniziative più opportune a tale riguardo.

    60

    Di conseguenza, dev’essere respinta la domanda della Repubblica italiana riguardante la limitazione degli effetti nel tempo della presente sentenza.

    61

    Da quanto sin qui esposto deriva che la Repubblica italiana, avendo esentato da dazi doganali l’importazione di materiali utilizzabili per usi tanto civili che militari nel periodo 1o gennaio 1999 - 31 dicembre 2002 e avendo rifiutato di calcolare, accertare e mettere a disposizione della Commissione le risorse proprie non percepite a causa di tale esenzione nonché gli interessi di mora dovuti per non aver messo tempestivamente dette risorse proprie a disposizione della Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi, da un lato, dell’art. 26 CE, dell’art. 20 del codice doganale comunitario nonché, di conseguenza, della tariffa doganale comune e, dall’altro, degli artt. 2, 9, 10 e 17 del regolamento n. 1552/89, nonché degli stessi articoli del regolamento n. 1150/2000.

    Sulle spese

    62

    Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

    63

    Ai sensi dell’art. 69, n. 4, primo comma, del medesimo regolamento, il Regno di Danimarca, la Repubblica ellenica, la Repubblica portoghese e la Repubblica di Finlandia, intervenuti nella causa, sopportano le proprie spese.

     

    Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

     

    1)

    La Repubblica italiana, avendo esentato da dazi doganali l’importazione di materiali utilizzabili per usi tanto civili che militari nel periodo 1o gennaio 1999 - 31 dicembre 2002 e avendo rifiutato di calcolare, accertare e mettere a disposizione della Commissione delle Comunità europee le risorse proprie non percepite a causa di tale esenzione nonché gli interessi di mora dovuti per non aver messo tempestivamente dette risorse proprie a disposizione della Commissione delle Comunità europee, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi, da un lato, dell’art. 26 CE, dell’art. 20 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, nonché, di conseguenza, della tariffa doganale comune e, dall’altro, degli artt. 2, 9, 10 e 17, n. 1, del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, quale modificato dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355, nonché degli stessi articoli del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità.

     

    2)

    La Repubblica italiana è condannata alle spese.

     

    3)

    Il Regno di Danimarca, la Repubblica ellenica, la Repubblica portoghese e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.

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