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Document 62005CJ0376

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 novembre 2006.
A. Brünsteiner GmbH (C-376/05) e Autohaus Hilgert GmbH (C-377/05) contro Bayerische Motorenwerke AG (BMW).
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesgerichtshof - Germania.
Concorrenza - Accordo di distribuzione di autoveicoli - Esenzione per categorie - Regolamento (CE) n. 1475/95 - Art. 5, n. 3 - Recesso da parte del fornitore - Riorganizzazione della rete di distribuzione - Entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1400/2002 - Art. 4, n. 1 - Restrizioni fondamentali - Conseguenze.
Cause riunite C-376/05 e C-377/05.

Raccolta della Giurisprudenza 2006 I-11383

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:753

Cause riunite C-376/05 e C-377/05

A. Brünsteiner GmbH e Autohaus Hilgert GmbH

contro

Bayerische Motorenwerke AG

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesgerichtshof)

«Concorrenza — Accordo di distribuzione di autoveicoli — Esenzione per categorie — Regolamento (CE) n. 1475/95 — Art. 5, n. 3 — Recesso da parte del fornitore — Riorganizzazione della rete di distribuzione — Entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1400/2002 — Art. 4, n. 1 — Restrizioni fondamentali — Conseguenze»

Conclusioni dell’avvocato generale L.A. Geelhoed, presentate il 28 settembre 2006 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 30 novembre 2006 

Massime della sentenza

1.     Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Determinazione delle questioni da sottoporre — Competenza esclusiva del giudice nazionale

(Art. 234 CE)

2.     Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione per categorie — Accordi nel settore automobilistico — Entrata in vigore del regolamento n. 1400/2002

(Art. 81, n. 1, CE; regolamenti della Commissione n. 1475/95, art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, e n. 1400/2002, art. 10)

3.     Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione per categorie — Accordi nel settore automobilistico — Entrata in vigore del regolamento n. 1400/2002 — Periodo transitorio — Scadenza

(Art. 81, nn. 1 e 3, CE; regolamenti della Commissione n. 1475/95 e n. 1400/2002, artt. 4 e 10)

1.     Nell’ambito del procedimento pregiudiziale, incombe soltanto al giudice del rinvio definire l’oggetto delle questioni che intende sottoporre alla Corte. Spetta, infatti, esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte.

Ciò premesso, quando, con le sue domande di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio mira unicamente ad ottenere l’interpretazione delle disposizioni di un regolamento comunitario e non mostra di nutrire dubbi circa la validità di tali disposizioni o non indica che una questione del genere sia stata sollevata dinanzi ad esso nella causa principale, la Corte non può essere tenuta a valutare la loro validità per il solo fatto che tale questione è stata sollevata dinanzi ad essa da una delle dette parti nelle sue osservazioni scritte, poiché l’art. 234 CE non costituisce un rimedio giurisdizionale esperibile dalle parti di una controversia pendente dinanzi ad un giudice nazionale.

(v. punti 26-28)

2.     L’entrata in vigore del regolamento n. 1400/2002, relativo all’applicazione dell’art. 81, paragrafo 3, [CE] a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico non rendeva, di per sé, necessaria la riorganizzazione della rete di distribuzione di un fornitore ai sensi dell’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95, relativo all’applicazione dell’art. [81], paragrafo 3, [CE] a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela. Tuttavia, tale entrata in vigore ha potuto, in funzione dell’organizzazione specifica della rete di distribuzione di ciascun fornitore, rendere necessari cambiamenti di una rilevanza tale da costituire una vera e propria riorganizzazione della detta rete ai sensi di tale disposizione. Spetta ai giudici nazionali e agli organismi arbitrali valutare se ciò sia avvenuto, in funzione dell’insieme degli elementi concreti della controversia di cui sono investiti.

In proposito, pur se il regolamento n. 1400/2002 ha certamente introdotto modifiche sostanziali rispetto al regime di esenzione per categoria istituito dal regolamento n. 1475/95, le modifiche che potevano essere apportate dai fornitori ai loro accordi di distribuzione, al fine di assicurarsi che questi continuassero a rientrare nell’esenzione per categoria, potevano risultare da un semplice adattamento dei contratti in vigore alla data in cui questo ha cessato di essere applicabile durante il periodo transitorio di un anno previsto all’art. 10 del regolamento n. 1400/2002. Siffatto adattamento non comportava quindi automaticamente né la necessità, in relazione al diritto nazionale vigente, di risolvere tali contratti né, in ogni caso, quella di riorganizzare l’insieme o una parte sostanziale della detta rete di distribuzione.

Peraltro, ai sensi dell’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino del regolamento n. 1475/95, una «riorgani[zzazione] [del]l’insieme o [di] una parte sostanziale della rete» presuppone una modifica significativa, sul piano sia sostanziale che geografico, delle strutture di distribuzione del fornitore interessato la quale può riguardare, in particolare, la natura o la forma di queste strutture, il loro oggetto, la ripartizione dei compiti interni nell’ambito di tali strutture, le modalità della fornitura dei prodotti e servizi interessati, il numero o la qualità dei partecipanti alle dette strutture nonché la loro estensione geografica. Se nulla impone, nulla neppure esclude che una riorganizzazione siffatta possa risultare dalla modifica delle clausole di un accordo di distribuzione a seguito dell’entrata in vigore di un nuovo regolamento di esenzione, quale il regolamento n. 1400/2002 che ha introdotto modifiche sostanziali rispetto al regime di esenzione per categoria istituito dal regolamento n. 1475/95, prevedendo norme più restrittive rispetto a quelle introdotte da quest’ultimo per l’esenzione di talune restrizioni di concorrenza rientranti nel divieto di cui all’art. 81, n. 1, CE.

Quanto alla condizione prevista dall’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95 attinente alla «necessità» della riorganizzazione, essa esige che la riorganizzazione possa essere giustificata in maniera plausibile da motivi di efficacia economica basati su circostanze obiettive interne o esterne all’impresa del fornitore le quali, in mancanza di una rapida riorganizzazione della rete di distribuzione, potrebbero, tenuto conto del contesto concorrenziale in cui opera tale fornitore, pregiudicare l’efficacia delle strutture esistenti della detta rete. Pertanto, il semplice fatto che il fornitore ritenga, basandosi su una valutazione commerciale soggettiva della situazione della sua rete di distribuzione, che sia necessaria una riorganizzazione di quest’ultima non può di per sé essere sufficiente per dimostrare la necessità di una tale riorganizzazione ai sensi dell’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95. Per contro, le eventuali conseguenze economiche sfavorevoli che potrebbe subire un fornitore nel caso in cui recedesse da un accordo di distribuzione con un preavviso di due anni sono a tal riguardo pertinenti.

(v. punti 31-38, 41, dispositivo 1)

3.     L’art. 4 del regolamento n. 1400/2002, relativo all’applicazione dell’art. 81, paragrafo 3, [CE] a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico, deve essere interpretato nel senso che, dopo la scadenza del periodo transitorio previsto all’art. 10 di tale regolamento, l’esenzione per categoria in esso prevista era inapplicabile ai contratti conformi alle condizioni di esenzione per categoria di cui al regolamento n. 1475/95, relativo all’applicazione dell’art. [81], paragrafo 3, [CE] a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela, che avevano ad oggetto almeno una delle restrizioni fondamentali menzionate al detto art. 4, cosicché tutte le clausole contrattuali limitative della concorrenza contenute in tali contratti potevano essere vietate dall’art. 81, n. 1, CE, qualora non fossero soddisfatte le condizioni per un’esenzione in forza dell’art. 81, n. 3, CE.

Infatti, poiché l’art. 10 del regolamento n. 1400/2002 mira ad istituire un periodo transitorio al fine di concedere a tutti gli operatori il tempo di adattare a tale regolamento gli accordi compatibili con il regolamento n. 1475/95 che erano ancora in vigore al momento in cui quest’ultimo aveva cessato d’essere applicabile e a tal fine prevede che il divieto di cui all’art. 81, n. 1, CE non si applica a tali accordi, risulta chiaramente dal testo stesso di tale disposizione che il divieto di cui all’art. 81, n. 1, CE era applicabile, a partire dal 1° ottobre 2003, agli accordi che non erano stati adeguati al fine di soddisfare le condizioni di esenzione previste dal regolamento n. 1400/2002.

Esulano tuttavia dal diritto comunitario le conseguenze del divieto di clausole contrattuali incompatibili con l’art. 81 CE nei confronti di tutti gli altri elementi dell’accordo o delle altre obbligazioni che ne derivano. È rimesso pertanto al giudice nazionale valutare, alla luce del diritto nazionale da applicare, la portata e le conseguenze, per l’insieme dei rapporti contrattuali, di un eventuale divieto di inserire talune clausole contrattuali ai sensi dell’art. 81 CE.

(v. punti 43-48, 51, dispositivo 2)




SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

30 novembre 2006 (*)

«Concorrenza – Accordo di distribuzione di autoveicoli – Esenzione per categorie – Regolamento (CE) n. 1475/95 – Art. 5, n. 3 – Recesso da parte del fornitore – Riorganizzazione della rete di distribuzione – Entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1400/2002 – Art. 4, n. 1 – Restrizioni fondamentali – Conseguenze»

Nei procedimenti riuniti C‑376/05 e C‑377/05,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisioni 26 luglio 2005, pervenute in cancelleria il 12 ottobre 2005, nelle cause

A. Brünsteiner GmbH (C‑376/05),

Autohaus Hilgert GmbH (C‑377/05)

contro

Bayerische Motorenwerke AG (BMW),

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský, A. Borg Barthet, U. Lõhmus e A. Ó Caoimh (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed

cancelliere: sig.ra K. Sztranc‑Slawiczek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 7 settembre 2006,

considerate le osservazioni presentate:

–       per la A. Brünsteiner GmbH e la Autohaus Hilgert GmbH, dagli avv.ti F.C. Genzow e C. Bittner, Rechtsanwälte;

–       per la Bayerische Motorenwerke AG (BMW), dall’avv. R. Bechtold, Rechtsanwalt;

–       per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. A. Whelan, dalla sig.ra K. Mojzesowicz e dal sig. M. Schneider, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 settembre 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento (CE) della Commissione, 28 giugno 1995, n. 1475 relativo all’applicazione dell’art. [81], paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela (GU L 145, pag. 25) e dell’art. 4 del regolamento (CE) della Commissione, 31 luglio 2002, n. 1400, relativo all’applicazione dell’art. 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (GU L 203, pag. 30).

2       Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie che vedono opposte la A. Brünsteiner GmbH (in prosieguo: la «Brünsteiner») e la Autohaus Hilgert GmbH (in prosieguo: «Hilgert») alla Bayerische Motorenwerke AG (in prosieguo: la «BMW») circa la legittimità del recesso, da parte di quest’ultima, con un preavviso di un anno, dagli accordi che essa aveva concluso con la Brünsteiner e la Hilgert (in prosieguo: le «ricorrenti nelle cause principali») per la distribuzione in Germania di autoveicoli della marca BMW.

 Contesto normativo

3       Ai sensi del diciannovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1475/95:

«L’articolo 5, paragrafo 2, punti 2 e 3, e paragrafo 3, fissa, per la durata e la risoluzione degli accordi di distribuzione e servizio assistenza, requisiti minimi per l’esenzione, poiché, a causa degli investimenti effettuati dal distributore per migliorare la struttura della distribuzione e del servizio assistenza dei prodotti contrattuali, la dipendenza del distributore nei riguardi del fornitore aumenta considerevolmente in caso di accordi conclusi a breve termine o risolvibili a breve termine. Tuttavia, per non ostacolare lo sviluppo di strutture flessibili ed efficienti di distribuzione, occorre riconoscere al fornitore il diritto straordinario di porre fine all’accordo in caso di necessità di riorganizzare l’insieme o una parte sostanziale della rete (…)».

4       L’art. 1 del regolamento n. 1475/95 esonera dal divieto di cui all’art. 81, n. 1, CE gli accordi con cui un fornitore incarica un rivenditore autorizzato di promuovere la distribuzione dei prodotti contrattuali in un territorio determinato e si impegna a riservargli, nell’ambito di tale territorio, la fornitura di autoveicoli e pezzi di ricambio.

5       L’art. 4, n. 1, del detto regolamento prevede che l’impegno con cui il distributore si obbliga a rispettare condizioni minime nella distribuzione e nel servizio di assistenza alla clientela, in particolare in materia di attrezzature aziendali o di riparazione e manutenzione di prodotti contrattuali, non osta all’esenzione.

6       L’art. 5, nn. 2 e 3, primo comma, primo trattino, di questo stesso regolamento prevede:

«2.      Qualora il distributore abbia assunto gli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, per migliorare la struttura della distribuzione e del servizio di assistenza alla clientela, l’esenzione si applica a condizione:

(…)

2)      che la durata dell’accordo sia di almeno cinque anni o che il termine di preavviso per il recesso ordinario da un accordo concluso a tempo indeterminato sia di almeno due anni per entrambe le parti (…);

(…)

3.      Le condizioni di esenzione previste dai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano:

–       il diritto del fornitore di recedere dall’accordo con un preavviso di almeno un anno in caso di necessità di riorganizzare l’insieme o una parte sostanziale della rete».

7       Nell’opuscolo esplicativo relativo al detto regolamento, la Commissione delle Comunità europee illustra quanto segue, nella risposta alla domanda 16, lett. a), intitolata «È consentito il recesso anticipato dal contratto?»:

«Il fabbricante ha il diritto di recedere anticipatamente dall’accordo (con un anno di preavviso) se è necessario riorganizzare tutta la rete di distribuzione o una parte sostanziale di essa. La necessità di procedere ad una riorganizzazione è valutata di comune accordo tra le parti interessate o, su richiesta del distributore, da un perito indipendente o da un arbitro. Il ricorso a un perito indipendente o ad un arbitro non pregiudica il diritto delle parti di ricorrere ad un giudice in conformità della normativa nazionale [art. 5, n. 3]. Se il fornitore in base all’accordo ha un diritto di recesso unilaterale che eccede i limiti fissati dal regolamento, perde automaticamente il beneficio di un’esenzione per categoria [art. 6, n. 1, punto 5, (…) v. supra sezione 1.2].

Tale facoltà di recesso anticipato è prevista affinché il fabbricante possa riorganizzare in modo flessibile la struttura della distribuzione (diciannovesimo ‘considerando’). La necessità di riorganizzazione può essere dovuta al comportamento dei concorrenti o ad altri sviluppi economici, indipendentemente dal fatto che sia motivata da decisioni interne del produttore o da influenze esterne, per esempio la chiusura di una società che impiega notevole forza lavoro in una zona specifica. Alla luce della grande varietà di situazioni che possono verificarsi, sarebbe irrealistico elencare tutte le possibili ragioni per una riorganizzazione.

È l’esame dell’organizzazione specifica della rete di vendita del fabbricante di cui si tratta che permette di stabilire caso per caso se si tratti di una parte “sostanziale” della rete di vendita. Il termine “sostanziale” implica sia un aspetto economico che geografico, che può essere limitato alla rete di vendita di un determinato Stato membro o ad una parte di essa. Il fabbricante deve in ogni caso raggiungere un accordo con il perito indipendente, con l’arbitro o con il distributore nei cui confronti ha operato il recesso, senza che sia necessario sentire gli altri distributori indirettamente interessati».

8       A decorrere dal 1° ottobre 2002 il regolamento n. 1475/95 è stato sostituito dal regolamento n. 1400/2002.

9       Il dodicesimo ‘considerando’ di tale regolamento così recita:

«A prescindere dalla quota di mercato delle imprese interessate, il presente regolamento non si applica agli accordi verticali contenenti determinati tipi di limitazioni con gravi effetti anticoncorrenziali (restrizioni fondamentali) che in genere determinano restrizioni sensibili della concorrenza, anche in caso di quote di mercato limitate, e non sono indispensabili per raggiungere gli effetti positivi summenzionati. Si tratta, in particolare, degli accordi verticali contenenti limitazioni quali i prezzi di rivendita minimi o fissi e, con determinate eccezioni, limitazioni del territorio o dei clienti ai quali il distributore o riparatore può vendere i beni o i servizi oggetto del contratto. Accordi di questo tipo non devono beneficiare dell’esenzione».

10     Il trentaseiesimo ‘considerando’ del regolamento è del seguente tenore:

«Il regolamento (n. 1475/95) è applicabile fino al 30 settembre 2002. Onde concedere a tutti gli operatori il tempo di adattare gli accordi verticali che sono compatibili con detto regolamento e che saranno ancora in vigore al momento della scadenza dell’esenzione da esso prevista, è opportuno che tali accordi beneficino di un periodo transitorio fino al 1° ottobre 2003, durante il quale essi non siano soggetti, ai sensi del presente regolamento, al divieto di cui all’articolo 81, paragrafo 1».

11     L’art. 4 del regolamento n. 1400/2002, intitolato «Restrizioni fondamentali», prevede che l’esenzione non si applica agli accordi verticali che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente, hanno per oggetto una o più restrizioni successivamente indicate in tale disposizione.

12     L’art. 10 dello stesso regolamento così prevede:

«Il divieto di cui all’articolo 81, paragrafo 1, [CE] non si applica, durante il periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2003, agli accordi già in vigore al 30 settembre 2002 che non soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento ma soddisfano le condizioni di esenzione di cui al regolamento (CE) n. 1475/95».

13     Nell’opuscolo esplicativo relativo al regolamento n. 1400/2002, la Commissione, nella sua risposta alla domanda 20, intitolata «Come è possibile recedere da contratti che rispettano il regolamento (CE) n. 1475/95 durante il periodo transitorio?», indica in articolare quanto segue:

«La scadenza del regolamento (CE) n. 1475/95 prevista il 30 settembre 2002 e l’entrata in vigore del nuovo regolamento non implicano la necessità di una riorganizzazione della rete. Dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento, un costruttore di autoveicoli può comunque decidere di effettuare una riorganizzazione sostanziale della rete. Al fine di soddisfare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1475/95, e dunque di beneficiare del periodo transitorio, il termine per il preavviso di recesso ordinario deve quindi essere di almeno due anni, a meno che il fornitore non abbia deciso di effettuare una riorganizzazione oppure qualora il fornitore sia tenuto a pagare un indennizzo».

14     Inoltre, il quarto paragrafo della domanda 68, intitolata «Il regolamento prevede un periodo minimo di preavviso?», del detto opuscolo enuncia quanto segue:

«La questione se sia o meno necessaria una riorganizzazione della rete è oggettiva e il fatto che il fornitore la ritenga necessaria non risolve la questione in sede di controversia. In tal caso sarà competenza del giudice nazionale o dell’arbitro giudicare la questione in riferimento alle circostanze».

 Le controversie nelle cause principali e le questioni pregiudiziali

15     Nel 1996, le ricorrenti nelle cause principali concludevano con la BMW un contratto per la distribuzione di autoveicoli prodotti da quest’ultima. L’art. 11.6. di tale contratto prevede quanto segue:

«11.6. Recesso per la ristrutturazione della rete di distribuzione

Ove sia necessario ristrutturare tutta la rete di distribuzione della BMW o una parte sostanziale di essa, la BMW è legittimata a recedere dal contratto con un preavviso di 12 mesi.

Ciò vale anche qualora le condizioni giuridiche generali che sono alla base del presente contratto subiscano modifiche sostanziali».

16     Nel settembre 2002 la BMW recedeva da tutti i contratti di distribuzione della sua rete europea, con effetto a partire dal 30 settembre 2003, in quanto il regolamento n. 1400/2002 avrebbe comportato profonde modifiche giuridiche e strutturali nel settore della distribuzione di automobili. Successivamente la BMW concludeva con la maggior parte dei suoi ex distributori nuovi contratti, con effetto dal 1º ottobre 2003, adattati a quanto prescritto dal regolamento n. 1400/2002.

17     Le ricorrenti nella causa principale non si sono viste proporre tali contratti. Esse hanno pertanto adito i giudici tedeschi contestando la legittimità della risoluzione di cui erano stati oggetto i contratti di distribuzione, affermando che tale risoluzione sarebbe dovuta avvenire solo alla scadenza del termine di preavviso di due anni che spirava il 30 settembre 2004.

18     Il 26 febbraio 2004, tali ricorsi sono stati respinti in appello dall’Oberlandesgericht München in considerazione del fatto che le modifiche risultanti dal regolamento n. 1400/2002 rendevano necessaria una ristrutturazione della rete di distribuzione della BMW. Secondo tale giudice, infatti, le limitazioni della concorrenza, fino ad allora conformi al regolamento n. 1475/95, costituivano ormai restrizioni fondamentali ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 1400/2002, cosicché, anche in mancanza del recesso dai contratti in data 30 settembre 2003, tutte le clausole limitative della concorrenza inserite nei contratti sarebbero divenute nulle a partire dal 1º ottobre 2003. Orbene, la BMW non poteva accettare, foss’anche fino al 30 settembre 2004, contratti di distribuzione privi delle loro clausole limitative della concorrenza, ovvero l’assenza di qualsiasi contratto di distribuzione laddove i contratti fossero divenuti integralmente nulli secondo il diritto nazionale.

19     Le ricorrenti nella causa principale hanno proposto un ricorso per «Revision» dinanzi al Bundesgerichtshof contro tali decisioni.

20     Nelle sue decisioni di rinvio tale organo giurisdizionale, pur rilevando che, secondo un’interpretazione restrittiva fondata sugli opuscoli esplicativi della Commissione relativi ai regolamenti nn. 1475/95 e 1400/2002, la necessità di ristrutturazione non potrebbe essere giustificata dalla mera entrata in vigore del regolamento n. 1400/2002, ma da fattori economici, considera che tale entrata in vigore produce inevitabilmente effetti sulla struttura interna dei sistemi di distribuzione. Infatti, non solo fattori economici, ma anche ragioni giuridiche potrebbero rendere necessaria la ristrutturazione di una rete di distribuzione. Inoltre, il regime di distribuzione costituirebbe una componente strutturale della detta rete. Infine, il regolamento n. 1400/2002 comporterebbe la necessità di una modifica di una portata sino ad allora sconosciuta, in quanto non esenta più l’abbinamento, fino a quel momento ampiamente diffuso, della distribuzione esclusiva e della distribuzione selettiva. I fabbricanti dovrebbero scegliere per uno di questi due sistemi. Orbene, nell’ambito della distribuzione selettiva, che sarebbe scelta nella maggior parte dei casi, le limitazioni territoriali e la protezione del territorio dei concessionari non sarebbero più autorizzate. Inoltre, la vendita e il servizio di assistenza alla clientela dovrebbero essere disgiunti e sparirebbe in ampia misura l’esclusività del marchio.

21     Orbene, in mancanza di adeguamento dei propri contratti da parte del produttore o in mancanza di recesso da questi ultimi e di conclusione di nuovi contratti prima della scadenza della fase transitoria, tutte le clausole restrittive della concorrenza, in forza dell’art. 81 CE, sarebbero divenute nulle a partire dal 1° ottobre 2003, poiché le restrizioni ammesse dal regolamento n. 1475/95 rientrerebbero, in parte, tra le limitazioni fondamentali ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 1400/2002, comportando quindi la decadenza dell’esenzione per tutte le clausole limitative della concorrenza di tali contratti. Ne conseguirebbe, nell’ambito della rete di distribuzione, una situazione giuridica duplice nella quale i distributori che non siano stati disposti ad acconsentire ad un adeguamento del loro contratto al nuovo regolamento sarebbero più liberi. Un fabbricante non potrebbe accettare siffatte turbative, fosse pure per un periodo di un anno.

22     Alla luce di tutto ciò, il giudice del rinvio si chiede anche se la questione della legittimità del recesso dai contratti di distribuzione non sia, in realtà, priva d’oggetto. In forza del diritto nazionale, infatti, l’invalidità delle clausole limitative della concorrenza comporterebbe la nullità completa dei contratti di cui trattasi a partire dal 1° ottobre 2003. Secondo tale giudice, le indicazioni fornite dalla Commissione nel suo opuscolo esplicativo con riferimento al regolamento n. 1400/2002 sarebbero di senso contrario rispetto ad una conseguenza di questo tipo e deporrebbero a favore di un’interpretazione restrittiva dell’art. 4 del regolamento n. 1400/2002.

23     Il Bundesgerichtshof ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali in ciascuna delle cause di cui è investito:

«1.      Se l’art. 5, n. 3 (prima frase), primo trattino, del [regolamento n. 1475/95], debba essere interpretato nel senso che la necessità di ristrutturare l’intera rete di distribuzione, o una parte sostanziale di essa, e il conseguente diritto del fornitore di recedere con un preavviso di un anno dai contratti stipulati con i concessionari della sua rete di distribuzione possano risultare anche dal fatto che con l’entrata in vigore del [regolamento n. 1400/2002] sono divenute necessarie profonde modifiche del sistema di distribuzione fino ad allora utilizzato dal fornitore e dai suoi concessionari, sistema basato sul [regolamento n. 1475/95] ed esentato grazie a detto regolamento.

2)      Qualora la prima questione debba essere risolta negativamente, se l’art. 4 del [regolamento n. 1400/2002] debba essere interpretato nel senso che gli accordi limitativi della concorrenza contenuti in un contratto di concessione che, in forza di detto regolamento, costituiscono fondamentali restrizioni (“lista nera” delle clausole vietate) non comportino, in via eccezionale, decorso il termine transitorio di un anno di cui all’art. 10 di questo regolamento, ovvero il 30 settembre 2003, la non applicazione dell’esenzione dal divieto di cui all’art. 81, n. 1, CE per tutte le clausole restrittive della concorrenza previste dal contratto, qualora detto contratto sia stato stipulato durante la validità del (regolamento n. 1475/95), si sia basato su detto regolamento e sia stato esentato grazie ad esso. Se ciò valga in ogni caso anche nell’ipotesi in cui la nullità di tutte le clausole contrattuali limitative della concorrenza per effetto del diritto comunitario comporti, secondo il diritto nazionale, la nullità totale del contratto di concessione».

24     Con ordinanza del presidente della Corte 18 gennaio 2006, le cause C‑376/05 e C‑377/05 sono state riunite ai fini del procedimento scritto ed orale, nonché ai fini della sentenza.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Osservazioni preliminari

25     Nelle sue osservazioni scritte dinanzi alla Corte e all’udienza, la BMW ha contestato la validità delle disposizioni di cui all’art. 5, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1475/95, in quanto, sostanzialmente, quest’ultime sarebbero contrarie all’art. 81, n. 3, CE, in particolare, da un lato, per il fatto che esse subordinano l’applicazione dell’esenzione per categoria a limitazioni della concorrenza supplementari che non sono né indispensabili né a favore dei consumatori e, d’altro lato, in quanto sono motivate da considerazioni d’ordine sociale che non hanno rapporto con la concorrenza.

26     Secondo la giurisprudenza della Corte, incombe soltanto al giudice del rinvio definire l’oggetto delle questioni che intende sottoporre alla Corte. Spetta, infatti, esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (v., in tal senso, sentenze 16 marzo 1999, causa C‑159/97, Castelletti, Racc. pag. I‑1597, punto 14, e 6 luglio 2006, causa C‑154/05, Kersbergen-Lap e Dams-Schipper, Racc. pag. I‑6249, punto 21).

27     Orbene, con le sue domande di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio mira unicamente ad ottenere l’interpretazione delle disposizioni dell’art. 5, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1475/95. Esso non mostra di nutrire dubbi circa la validità di tali disposizioni e non indica che una questione del genere sia stata sollevata dinanzi ad esso nella causa principale.

28     Pertanto, poiché l’art. 234 CE non costituisce un rimedio giurisdizionale esperibile dalle parti di una controversia pendente dinanzi ad un giudice nazionale, la Corte non può essere tenuta a valutare la validità del diritto comunitario per il solo fatto che tale questione sia stata sollevata dinanzi ad essa da una delle dette parti nelle sue osservazioni scritte (v., in questo senso, sentenze 6 luglio 2000, causa C‑402/98, ATB e a., Racc. pag. I‑5501, punti 30 e 31, e 10 gennaio 2006, causa C‑344/04, IATA e ELFAA, Racc. pag. I‑403, punto 28).

29     Di conseguenza, come ha fatto giustamente rilevare la Commissione all’udienza, non è necessario esaminare la questione della validità delle disposizioni di cui all’art. 5, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1475/95, sollevata dalla BMW.

 Sulla prima questione

30     Con tale questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’entrata in vigore del regolamento n. 1400/2002 fosse atta a rendere necessaria la riorganizzazione dell’intera rete di distribuzione di un fornitore o di una parte sostanziale della stessa, ai sensi dell’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95 e, pertanto, a giustificare l’applicazione del diritto di recesso con preavviso di un anno previsto da tale disposizione.

31     Va ricordato che nella sentenza 7 settembre 2006, causa C‑125/05, Vulcan Silkeborg (Racc. pag. I‑7637), la Corte ha già risolto tale questione dichiarando che, pur se l’entrata in vigore del regolamento n. 1400/2002 non rendeva, di per sé, necessaria la riorganizzazione della rete di distribuzione di un fornitore ai sensi dell’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95, tuttavia, tale entrata in vigore ha potuto, in funzione dell’organizzazione specifica della rete di distribuzione di ciascun fornitore, rendere necessari cambiamenti di una rilevanza tale da costituire una vera e propria riorganizzazione dell’intera rete o di una parte rilevante della stessa ai sensi di tale disposizione.

32     La Corte ha, tuttavia, sottolineato in proposito, ai punti 59-61 della stessa sentenza, che, pur se il regolamento n. 1400/2002 ha certamente introdotto modifiche sostanziali rispetto al regime di esenzione per categoria istituito dal regolamento n. 1475/95, le modifiche che potevano essere apportate dai fornitori ai loro accordi di distribuzione, al fine di assicurarsi che questi continuassero a rientrare nell’esenzione per categoria, potevano risultare da un semplice adattamento dei contratti in vigore alla data in cui questo ha cessato di essere applicabile durante il periodo transitorio di un anno previsto all’art. 10 del regolamento n. 1400/2002. Siffatto adattamento non comportava quindi automaticamente né la necessità, in relazione al diritto nazionale vigente, di risolvere tali contratti né, in ogni caso, quella di riorganizzare l’insieme o una parte sostanziale della detta rete di distribuzione.

33     Così, la Corte al punto 64 della sentenza citata Vulcan Silkeborg, ha statuito che spetta ai giudici nazionali o agli organismi arbitrali valutare, in funzione dell’insieme degli elementi concreti della controversia di cui sono investiti, se i cambiamenti operati da un fornitore costituiscano, ai sensi dell’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95, una riorganizzazione dell’intera sua rete di distribuzione o di una parte sostanziale della stessa e se tale riorganizzazione sia stata resa necessaria dall’entrata in vigore del regolamento n. 1400/2002.

34     Al riguardo, la Corte ha precisato ai punti 29 e 30 nella detta sentenza che una «riorgani[zzazione] [del]l’insieme o [di] una parte sostanziale della rete» presuppone una modifica significativa, sul piano sia sostanziale che geografico, delle strutture di distribuzione del fornitore interessato la quale può riguardare, in particolare, la natura o la forma di queste strutture, il loro oggetto, la ripartizione dei compiti interni nell’ambito di tali strutture, le modalità della fornitura dei prodotti e servizi interessati, il numero o la qualità dei partecipanti alle dette strutture nonché la loro estensione geografica.

35     Contrariamente a quanto sostenuto nella fattispecie dalle ricorrenti nelle cause principali, se nulla impone, nulla neppure esclude che una riorganizzazione siffatta possa risultare dalla modifica delle clausole di un accordo di distribuzione a seguito dell’entrata in vigore di un nuovo regolamento di esenzione. La Corte ha peraltro statuito al punto 54 della citata sentenza Vulcan Silkeborg che il regolamento n. 1400/2002 ha introdotto modifiche sostanziali rispetto al regime di esenzione per categoria istituito dal regolamento n. 1475/95, prevedendo norme più restrittive rispetto a quelle introdotte da quest’ultimo per l’esenzione di talune restrizioni di concorrenza rientranti nel divieto di cui all’art. 81, n. 1, CE.

36     Quanto alla condizione prevista dall’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95 attinente alla «necessità» di una riorganizzazione di questo tipo, la Corte ha indicato al punto 37 della citata sentenza Vulcan Silkeborg che la detta condizione esige che la riorganizzazione possa essere giustificata in maniera plausibile da motivi di efficacia economica basati su circostanze obiettive interne o esterne all’impresa del fornitore le quali, in mancanza di una rapida riorganizzazione della rete di distribuzione, potrebbero, tenuto conto del contesto concorrenziale in cui opera tale fornitore, pregiudicare l’efficacia delle strutture esistenti della detta rete.

37     Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il semplice fatto che il fornitore ritenga, basandosi su una valutazione commerciale soggettiva della situazione della sua rete di distribuzione, che sia necessaria una riorganizzazione di quest’ultima non può di per sé essere sufficiente per dimostrare la necessità di una tale riorganizzazione ai sensi dell’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95. Per contro, le eventuali conseguenze economiche sfavorevoli che potrebbe subire un fornitore nel caso in cui recedesse da un accordo di distribuzione con un preavviso di due anni sono a tal riguardo pertinenti (sentenza Vulcan Silkeborg, cit., punto 38).

38     Di conseguenza la prima questione va risolta dichiarando che l’entrata in vigore del regolamento n. 1400/2002 non rendeva, di per sé, necessaria la riorganizzazione della rete di distribuzione di un fornitore ai sensi dell’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95. Tuttavia, questa entrata in vigore ha potuto, in funzione dell’organizzazione specifica della rete di distribuzione di ciascun fornitore, rendere necessari cambiamenti di una rilevanza tale da costituire una vera e propria riorganizzazione della detta rete ai sensi di tale disposizione. Spetta ai giudici nazionali e agli organismi arbitrali valutare se tale sia il caso in funzione dell’insieme degli elementi concreti della controversia di cui sono investiti.

 Sulla seconda questione

39     Con tale questione, il giudice del rinvio chiede se la circostanza che un accordo di distribuzione conforme alle condizioni per l’esenzione previste dal regolamento n. 1475/95 contenga limitazioni della concorrenza vietate dall’art. 4 del regolamento n. 1400/2002, comporti necessariamente che, dopo la scadenza del periodo transitorio previsto all’art. 10 di quest’ultimo regolamento, l’esenzione per categoria prevista da quest’ultimo diventi inapplicabile per tutte le limitazioni della concorrenza contenute in siffatto accordo, in particolare quando, in forza del diritto nazionale, ne risulterebbe la nullità totale di tale accordo.

40     Risulta dalla decisione di rinvio che tale questione è stata posta per l’ipotesi in cui il recesso da un accordo con preavviso di un anno effettuato a seguito dell’entrata in vigore del regolamento n. 1400/2002, quale il recesso cui ha proceduto la BMW nella fattispecie, fosse considerato contrario all’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95. Secondo il giudice del rinvio, infatti, laddove un accordo del genere, non essendo stato risolto legittimamente dal fornitore, divenisse comunque, in forza del diritto nazionale, totalmente nullo a partire dal 1° ottobre 2003, non potrebbe in ogni caso trovare esecuzione, come chiedono le ricorrenti nella causa principale, per il periodo fino al 30 settembre 2004. Tale giudice si chiede pertanto se, a titolo eccezionale, l’art. 4, del regolamento n. 1400/2002 non debba essere interpretato nel senso che, in un caso simile, tale disposizione non comporta l’inapplicabilità dell’esenzione per categoria al detto accordo.

41     Risulta dalla soluzione per la prima questione che l’entrata in vigore del regolamento n. 1400/2002 può, in taluni casi, giustificare l’applicazione del diritto di recesso con preavviso di un anno previsto all’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95. Nondimeno, come è stato indicato al punto 38 della presente sentenza, spetta unicamente al giudice del rinvio valutare, in funzione di tutti gli elementi concreti delle controversie di cui è investito, se ricorrano nelle cause principali le condizioni previste da quest’ultima disposizione.

42     Pertanto, non potendosi escludere che il recesso dagli accordi con preavviso di un anno, di cui alla fattispecie, non soddisfi tali condizioni, al fine di fornire a tale giudice tutti gli elementi che possano consentirgli di dirimere la controversia di cui è investito, è opportuno risolvere anche la seconda questione (v., in questo senso, sentenze 29 aprile 2004, causa C‑387/01, Weigel, Racc. pag. I‑4981, punto 44, e 21 febbraio 2006, causa C-152/03, Ritter‑Coulais, Racc. pag. I‑1711, punto 29).

43     Va, in proposito, ricordato che l’art. 10 del regolamento n. 1400/2002, come risulta dal trentaseiesimo ‘considerando’ del detto regolamento, mira ad istituire un periodo transitorio al fine di concedere a tutti gli operatori il tempo di adattare a tale regolamento gli accordi compatibili con il regolamento n. 1475/95 che erano ancora in vigore al momento in cui quest’ultimo aveva cessato d’essere applicabile. A tal fine, la detta disposizione prevede che il divieto di cui all’art. 81, n. 1, CE non si applica a tali accordi durante il periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2003.

44     Risulta quindi chiaramente dal testo stesso dell’art. 10 del regolamento n. 1400/2002 che il divieto di cui all’art. 81, n. 1, CE era applicabile, a partire dal 1° ottobre 2003, agli accordi che non erano stati adeguati al fine di soddisfare le condizioni di esenzione previste dal detto regolamento.

45     Orbene, secondo la formulazione stessa dell’art. 4, n. 1, prima frase, del regolamento n. 1400/2002, e come risulta dal dodicesimo ‘considerando’ di quest’ultimo, l’esenzione prevista dal detto regolamento non si applica agli accordi che hanno ad oggetto almeno una delle restrizioni fondamentali enumerate nel detto art. 4, n. 1.

46     Ne consegue che, contrariamente a quanto ipotizzato dal giudice del rinvio, e come sostenuto da tutte le parti che hanno depositato osservazioni, dopo la scadenza del detto periodo transitorio l’esenzione per categoria prevista dal regolamento n. 1400/2002, come ha giustamente indicato l’avvocato generale nel paragrafo 30 delle sue conclusioni, era inapplicabile agli accordi che, benché conclusi in conformità del regolamento n. 1475/95, avevano ad oggetto una delle dette limitazioni fondamentali.

47     Laddove un accordo non soddisfi le condizioni previste da un regolamento di esenzione, le clausole contrattuali in esso contenute possono essere vietate dall’art. 81, n. 1, CE, qualora ricorrano le condizioni di applicazione di tale disposizione e non siano soddisfatte le condizioni di esenzione ai sensi dell’art. 81, n. 3, CE.

48     Esulano tuttavia dal diritto comunitario le conseguenze del divieto di clausole contrattuali incompatibili con l’art. 81 CE nei confronti di tutti gli altri elementi dell’accordo o delle altre obbligazioni che ne derivano. È rimesso pertanto al giudice nazionale valutare, alla luce del diritto nazionale da applicare, la portata e le conseguenze, per l’insieme dei rapporti contrattuali, di un eventuale divieto di inserire talune clausole contrattuali ai sensi dell’art. 81 CE (v., in questo senso, sentenze 18 dicembre 1986, causa 10/86, VAG France, Racc. pag. 4071, punti 14 e 15, e 30 aprile 1998, causa C-230/96, Cabour, Racc. pag. I‑2055, punto 51).

49     Le ricorrenti nella causa principale considerano tuttavia che, tenuto conto della preminenza dell’art. 5 del regolamento n. 1475/95 e degli artt. 4 e 10 del regolamento n. 1400/2002, il diritto nazionale dovrebbe essere interpretato in maniera conforme al diritto comunitario cosicché il divieto delle clausole contrattuali limitative della concorrenza non comporti automaticamente la nullità di tutto l’accordo. A loro parere, una conseguenza del genere sarebbe ipotizzabile solo nel caso in cui il distributore avesse rifiutato senza serie ragioni le clausole contrattuali proposte dal fornitore al fine di adeguarsi al mutamento della situazione giuridica.

50     Tale tesi non può essere accolta. Infatti, quando un accordo ha ad oggetto una delle limitazioni fondamentali menzionate nell’art. 4 del regolamento n. 1400/2002, non è in alcun modo contrario al diritto comunitario il fatto che il divieto delle clausole contrattuali limitative contenute in tale accordo comporti, secondo il diritto nazionale, la nullità dell’intero accordo, giacché tale disposizione, da un lato, come risulta dal dodicesimo ‘considerando’ del detto regolamento, riguarda le limitazioni più gravi alla concorrenza nel settore di cui trattasi e, d’altro lato, prevede essa stessa l’inapplicabilità dell’esenzione per categoria all’intero accordo.

51     La seconda questione va quindi risolta dichiarando che l’art. 4 del regolamento n. 1400/2002 deve essere interpretato nel senso che, dopo la scadenza del periodo transitorio previsto all’art. 10 di tale regolamento, l’esenzione per categoria in esso prevista era inapplicabile ai contratti conformi alle condizioni di esenzione per categoria di cui al regolamento n. 1475/95 che avevano ad oggetto almeno una delle restrizioni fondamentali menzionate al detto art. 4, cosicché tutte le clausole contrattuali limitative della concorrenza contenute in tali contratti potevano essere vietate dall’art. 81, n. 1, CE, qualora non fossero soddisfatte le condizioni per un’esenzione in forza dell’art. 81, n. 3, CE.

 Sulle spese

52     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      L’entrata in vigore del regolamento (CE) della Commissione, 31 luglio 2002, n. 1400, relativo all’applicazione dell’art. 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico, non rendeva, di per sé, necessaria la riorganizzazione della rete di distribuzione di un fornitore ai sensi dell’art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento (CE) della Commissione, 28 giugno 1995, n. 1475 relativo all’applicazione dell’art. [81], paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela. Tuttavia, tale entrata in vigore ha potuto, in funzione dell’organizzazione specifica della rete di distribuzione di ciascun fornitore, rendere necessari cambiamenti di una rilevanza tale da costituire una vera e propria riorganizzazione della detta rete ai sensi di tale disposizione. Spetta ai giudici nazionali e agli organismi arbitrali valutare se tale sia il caso in funzione dell’insieme degli elementi concreti della controversia di cui sono investiti.

2)      L’art. 4 del regolamento n. 1400/2002 deve essere interpretato nel senso che, dopo la scadenza del periodo transitorio previsto all’art. 10 di tale regolamento, l’esenzione per categoria in esso prevista era inapplicabile ai contratti conformi alle condizioni di esenzione per categoria di cui al regolamento n. 1475/95 che avevano ad oggetto almeno una delle restrizioni fondamentali menzionate al detto art. 4, cosicché tutte le clausole contrattuali limitative della concorrenza contenute in tali contratti potevano essere vietate dall’art. 81, n. 1, CE, qualora non fossero soddisfatte le condizioni per un’esenzione in forza dell’art. 81, n. 3, CE.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.

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