This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62005CJ0284
Judgment of the Court (Grand Chamber) of 15 December 2009.#European Commission v Republic of Finland.#Failure of a Member State to fulfil obligations - Duty-free imports of military equipment.#Case C-284/05.
Sentenza della Corte (grande sezione) del 15 dicembre 2009.
Commissione europea contro Repubblica di Finlandia.
Inadempimento di uno Stato - Importazione in franchigia doganale di attrezzature militari.
Causa C-284/05.
Sentenza della Corte (grande sezione) del 15 dicembre 2009.
Commissione europea contro Repubblica di Finlandia.
Inadempimento di uno Stato - Importazione in franchigia doganale di attrezzature militari.
Causa C-284/05.
Raccolta della Giurisprudenza 2009 I-11705
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:778
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
15 dicembre 2009 ( *1 )
«Inadempimento di uno Stato — Importazione in franchigia doganale di attrezzature militari»
Nella causa C-284/05,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 15 luglio 2005,
Commissione europea, rappresentata dai sigg. G. Wilms e P. Aalto, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica di Finlandia, rappresentata dalle sig.re T. Pynnä e E. Bygglin nonché dal sig. J. Heliskoski e dalla sig.ra A. Guimaraes-Purokoski, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
sostenuta da:
Regno di Danimarca, rappresentato dal sig. J. Molde, in qualità di agente,
Repubblica federale di Germania, rappresentata dai sigg. M. Lumma e U. Forsthoff, in qualità di agenti,
Repubblica ellenica, rappresentata dalla sig.ra E.-M. Mamouna e dal sig. K. Boskovits, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. De Bellis, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
Repubblica portoghese, rappresentata dal sig. L. Inez Fernandes, in qualità di agente,
Regno di Svezia, rappresentato dalla sig.ra A. Falk, in qualità di agente,
intervenienti,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, E. Levits e dalla sig.ra C. Toader, presidenti di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Borg Barthet (relatore), M. Ilešič, J. Malenovský e U. Lõhmus, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 novembre 2008,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 febbraio 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica di Finlandia, avendo applicato all’importazione di attrezzature militari un’esenzione da dazi doganali negli anni 1998-2002, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 26 CE, dell’art. 20 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale comunitario») e, conseguentemente, della tariffa doganale comune, e inoltre, avendo rifiutato di calcolare, accertare e mettere a disposizione della Commissione le corrispondenti risorse proprie, nonché avendo rifiutato di pagare gli interessi di mora dovuti per non aver messo a disposizione della Commissione dette risorse proprie, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 2 e 9-11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1), quale modificato dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355 (GU L 175, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento n. 1552/89»), e degli stessi articoli del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1). |
Contesto normativo
La normativa comunitaria
2 |
L’art. 2, n. 1, delle decisioni del Consiglio 24 giugno 1988, 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 185, pag. 24), e 31 ottobre 1994, 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 293, pag. 9), prevede quanto segue: «Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità le entrate provenienti: (…)
(…)». |
3 |
L’art. 20 del codice doganale comunitario dispone quanto segue: «1. I dazi doganali dovuti per legge quando sorge un’obbligazione doganale sono basati sulla tariffa doganale delle Comunità europee. (…) 3. La tariffa doganale delle Comunità europee comprende:
(…)». |
4 |
L’art. 217, n. 1, del codice doganale comunitario enuncia che: «Ogni importo di dazi all’importazione o di dazi all’esportazione risultante da un’obbligazione doganale, in seguito denominato “importo dei dazi”, deve essere calcolato dall’autorità doganale non appena disponga degli elementi necessari e da questa iscritto nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci (contabilizzazione). (…)». |
5 |
Nell’ambito della messa a disposizione della Commissione delle risorse proprie delle Comunità, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento n. 1552/89, applicabile nel periodo di cui trattasi nella presente causa sino al 30 maggio 2000. Tale regolamento è stato sostituito, a partire dal 31 maggio 2000, dal regolamento n. 1150/2000, che procede alla codificazione del regolamento n. 1552/89 senza modificarne il contenuto. |
6 |
L’art. 2 del regolamento n. 1552/89 prevede quanto segue: «1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 88/376/CEE, Euratom, è accertato non appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la registrazione dell’importo del diritto e la comunicazione del medesimo al soggetto passivo. 1 bis. La data da considerare per l’accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della registrazione prevista dalla normativa doganale. (…)». |
7 |
L’art. 9, n. 1, di tale regolamento stabilisce che: «Secondo le modalità definite dall’articolo 10, le risorse proprie vengono accreditate da ogni Stato membro sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro o l’organismo da esso designato. Tale conto è esente da spese». |
8 |
Ai sensi dell’art. 10, n. 1, di detto regolamento: «Dopo la deduzione del 10% a titolo di spese di riscossione in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, della decisione 88/376/CEE, Euratom, l’iscrizione delle risorse proprie, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della summenzionata decisione, ha luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato constatato in conformità dell’articolo 2. (…)». |
9 |
L’art. 11 del regolamento n. 1552/89 dispone quanto segue: «Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse il cui tasso è pari al tasso di interesse applicato il giorno della scadenza sul mercato monetario dello Stato membro interessato per i finanziamenti a breve termine, maggiorato di 2 punti. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso così aumentato è applicabile a tutto il periodo del ritardo». |
10 |
Ai sensi dell’art. 22 del regolamento n. 1150/2000: «Il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 è abrogato. I riferimenti al suddetto regolamento devono intendersi come fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tabella di corrispondenza che figura all’allegato, parte A». |
11 |
Pertanto, a parte la circostanza che i regolamenti nn. 1552/89 e 1150/2000 rinviano segnatamente, l’uno, alla decisione 88/376 e, l’altro, alla decisione 94/728, i loro artt. 2 e 9-11 sono sostanzialmente identici. |
12 |
L’aliquota del 10% di cui all’art. 10, n. 1, del regolamento n. 1150/2000 è stata portata al 25% con decisione del Consiglio 29 settembre 2000, 2000/597/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253, pag. 42). |
13 |
Il punto 1 della motivazione di detta decisione enuncia quanto segue: «Il Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999 ha concluso tra l’altro che il sistema di risorse proprie delle Comunità deve essere equo, trasparente, economicamente efficiente, semplice e basarsi su criteri che rispecchiano in maniera ottimale la capacità contributiva di ciascuno Stato membro». |
14 |
Il regolamento (CE) del Consiglio 21 gennaio 2003, n. 150, che sospende i dazi doganali applicabili a talune armi e attrezzature ad uso militare (GU L 25, pag. 1), adottato in base all’art. 26 CE, enuncia, nel suo quinto ‘considerando’, quanto segue: «Per tenere conto della tutela della riservatezza militare degli Stati membri, è necessario stabilire specifiche procedure amministrative per la concessione del beneficio della sospensione dei dazi. Una dichiarazione dell’autorità competente dello Stato membro alle cui forze sono destinate le armi o attrezzature militari, che potrebbe fungere anche da dichiarazione in dogana quale richiesta dal codice doganale, costituirebbe una garanzia adeguata dell’adempimento di dette condizioni. La dichiarazione dovrebbe avere la forma di un certificato. È opportuno precisare la forma che devono assumere tali certificati e consentire l’utilizzo di tecniche di trattamento dei dati per la dichiarazione». |
15 |
L’art. 1 di tale regolamento prevede quanto segue: «Il presente regolamento stabilisce le condizioni per la sospensione autonoma dei dazi all’importazione relativi ad alcune armi e attrezzature militari importate dalle autorità incaricate della difesa militare degli Stati membri o per loro conto da paesi terzi». |
16 |
L’art. 3, n. 2, di detto regolamento stabilisce che: «Fatto salvo il paragrafo 1, per ragioni di riservatezza militare il certificato e le merci importate possono essere sottoposte ad altre autorità designate dallo Stato membro d’importazione a tale scopo. In tali casi l’autorità competente che rilascia il certificato invia entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ogni anno alle autorità doganali del suo Stato membro una relazione di sintesi riguardante tali importazioni. La relazione riguarda i 6 mesi immediatamente precedenti la data in cui la relazione deve essere presentata e contiene il numero e la data di rilascio dei certificati, la data di importazione ed il valore totale e peso lordo dei prodotti importati con i certificati». |
17 |
In conformità al suo art. 8, il regolamento n. 150/2003 è applicabile a partire dal 1o gennaio 2003. |
Fase precontenziosa
18 |
Nel corso del 2001 la Commissione aveva avviato contro la Repubblica di Finlandia un primo procedimento riguardante l’importazione in esenzione da dazi doganali all’importazione di materiale destinato ad uso militare. A questo procedimento era stato posto termine nel 2003, anno in cui veniva avviato contro tale Stato membro il procedimento all’origine della presente causa. |
19 |
Con lettera del 15 ottobre 2003 la Commissione intimava alla Repubblica di Finlandia di effettuare i calcoli necessari a determinare l’importo delle risorse proprie non versate alla Comunità, con riferimento agli esercizi di bilancio 1998-2002, a causa dell’esenzione da dazi doganali all’importazione di attrezzature militari, di mettere tali risorse a disposizione della Commissione e di pagare gli interessi di mora dovuti in applicazione dell’art. 11 del regolamento n. 1150/2000. |
20 |
Nella sua risposta dell’11 dicembre 2003 la Repubblica di Finlandia sosteneva di essere legittimata a derogare all’applicazione della tariffa doganale comune, in virtù della sua situazione specifica, in forza dell’art. 296, n. 1, lett. b), CE, quando l’importazione riguardi attrezzature esclusivamente destinate a fini militari, e ciò per la tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza. |
21 |
Dopo aver acquisito conoscenza della risposta della Repubblica di Finlandia, la Commissione, il 7 luglio 2004, emetteva un parere motivato invitando tale Stato membro ad adottare le misure necessarie a conformarsi ad esso in un termine di due mesi a decorrere dal suo ricevimento. Detto Stato membro rispondeva a tale parere motivato il 2 settembre 2004, reiterando e precisando le considerazioni presentate in precedenza. |
22 |
La Commissione, tenuto conto degli elementi così forniti dalla Repubblica di Finlandia, considerando che tale Stato membro non si fosse conformato al parere motivato, proponeva il presente ricorso. |
23 |
Con ordinanza 13 settembre 2007, il presidente della Corte autorizzava l’intervento del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, della Repubblica italiana, della Repubblica portoghese e del Regno di Svezia a sostegno delle conclusioni della Repubblica di Finlandia. |
Sul ricorso
Argomenti delle parti
24 |
La Commissione sostiene che la Repubblica di Finlandia invocherebbe erroneamente l’art. 296 CE per rifiutare il pagamento dei dazi doganali corrispondenti alle importazioni interessate, poiché la riscossione di questi ultimi non minaccerebbe gli interessi essenziali di tale Stato membro in materia di sicurezza. |
25 |
La Commissione ritiene errato il ragionamento della Repubblica di Finlandia consistente nel sostenere che essa non poteva trasmetterle informazioni relative a importazioni di attrezzature militari e, quindi, alla propria sicurezza, e che, conseguentemente, non doveva versarle i dazi doganali controversi. |
26 |
La Commissione considera che le disposizioni che introducono deroghe o eccezioni, come in particolare l’art. 296 CE, debbano essere interpretate restrittivamente. Pertanto lo Stato membro interessato, che rivendica l’applicazione di tale articolo, dovrebbe dimostrare di soddisfare tutte le condizioni in esso previste qualora intenda derogare all’art. 20 del codice doganale comunitario, in cui figura il principio generale della riscossione dei dazi quale sancito dall’art. 26 CE. |
27 |
La Commissione sostiene altresì che la sola circostanza che alcuni prodotti figurano nell’elenco stabilito con decisione del Consiglio 15 aprile 1958, 255/58, che definisce i prodotti cui è applicabile l’art. 296, n. 1, lett. b), CE, non è di per sé sufficiente a giustificare l’applicazione di tale disposizione, che presuppone il soddisfacimento di tutte le condizioni in essa previste. |
28 |
La Commissione sostiene, conseguentemente, che grava sulla Repubblica di Finlandia l’onere della prova concreta e circostanziata che la riscossione dei dazi doganali all’importazione di cui trattasi nella presente controversia minacci gli interessi essenziali di tale Stato membro in materia di sicurezza. |
29 |
Al riguardo la Commissione afferma di non aver ricevuto una risposta dettagliata che dimostrasse, basandosi nei limiti del possibile su cifre precise, che la Repubblica di Finlandia non sarebbe in grado di proteggere i propri interessi essenziali in materia di sicurezza qualora riscuotesse i dazi doganali alle importazioni in parola previsti dalla normativa doganale comunitaria. Non integrerebbero una prova siffatta né il richiamo alle clausole di riservatezza contenute nelle convenzioni internazionali, né l’argomento di tale Stato membro secondo il quale il segreto militare osterebbe all’applicazione della normativa doganale comunitaria. |
30 |
La Commissione afferma di non aver preteso in nessun momento la violazione delle clausole di riservatezza, e di avere unicamente chiesto che i dazi doganali controversi fossero riscossi e messi a sua disposizione. Essa ritiene che, in conformità alla normativa comunitaria, la procedura d’imposizione dei dazi doganali sia idonea a garantire la riservatezza dei dati trattati. Spetterebbe inoltre alla Repubblica di Finlandia vegliare sul rispetto dell’obbligo di riservatezza, non potendo quest’ultima invocare la messa in pericolo dei suoi interessi in materia di sicurezza rilevando che le proprie autorità doganali non rispetterebbero le norme del codice doganale comunitario in materia. |
31 |
La Commissione afferma altresì che nessun altro Stato membro, conformatosi alla normativa doganale comunitaria, si è lamentato del modo in cui le istituzioni comunitarie avevano trattato le informazioni relative alla riscossione dei dazi doganali all’importazione di attrezzature militari e al versamento alla Comunità delle risorse corrispondenti. |
32 |
La Commissione sottolinea che la mancata riscossione dei dazi doganali in parola da parte della Repubblica di Finlandia costituisce una disparità tra gli Stati membri riguardo ai loro rispettivi contributi al bilancio comunitario. |
33 |
La Repubblica di Finlandia ritiene che, in forza dell’art. 296, n. 1, lett. b), CE, gli Stati membri dispongano di un ampio potere discrezionale riguardo ai provvedimenti che essi adottano per tutelare gli interessi essenziali alla propria sicurezza e che si riferiscono ai prodotti cui si applicano le disposizioni di detto art. 296, n. 1, lett. b), CE. Pertanto tale disposizione permetterebbe loro di derogare all’art. 26 CE e al codice doganale comunitario nel caso di importazioni di attrezzature destinate esclusivamente ad uso militare, al fine di proteggere i loro interessi essenziali in materia di sicurezza, tenuto conto della specifica situazione dello Stato membro interessato. |
34 |
La Repubblica di Finlandia considera l’art. 296 CE come una norma con ambito di applicazione generale, che non si limita ad alcune disposizioni del Trattato e permette, pertanto, di derogare all’applicazione dell’art. 26 CE, disposizione destinata ad essere utilizzata dal legislatore comunitario quale fondamento normativo per l’emanazione della legislazione doganale. |
35 |
La Repubblica di Finlandia ritiene che spetti ad essa valutare i provvedimenti richiesti per la difesa dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza e considera che, affinché la Corte possa controllare che lo Stato membro interessato non abusi dei propri diritti, spetti a tale Stato precisare gli interessi essenziali in materia di sicurezza dallo stesso invocati e dimostrare di aver adottato i provvedimenti in parola nella convinzione che fossero necessari alla tutela di tali interessi. |
36 |
La Repubblica di Finlandia rileva che essa non avrebbe potuto rispettare la procedura doganale comunitaria riguardo all’importazione del materiale per la difesa di cui trattasi senza rischiare che terzi venissero a conoscenza di informazioni essenziali per la propria sicurezza, e aggiunge che, per salvaguardare la sicurezza dell’approvvigionamento di materiale per la difesa ad alta tecnologia, essa doveva strettamente attenersi alle clausole di riservatezza concordate con gli Stati fornitori prima della sua adesione all’Unione europea. |
37 |
Riguardo, in particolare, al pagamento dei dazi doganali, la Repubblica di Finlandia ritiene che la necessità di invocare l’art. 296 CE in relazione all’importazione di attrezzature militari dipenda essenzialmente dalla questione se lo Stato membro di cui trattasi abbia un’industria militare di una certa rilevanza, dalla natura del materiale per la difesa da importare e dalla misura in cui tale Stato membro sia tributario delle importazioni. Spetterebbe infatti allo Stato membro interessato vegliare sui propri interessi essenziali in materia di sicurezza e determinare a quali disposizioni del Trattato sia costretto a derogare in forza dell’art. 296 CE. |
38 |
La Repubblica di Finlandia sottolinea che l’elenco delle attrezzature militari che essa esonera da dazi doganali non è, in sostanza, più esteso di quello di cui all’art. 296, n. 2, CE. Essa aggiunge che, in base al regolamento n. 150/2003, la riscossione dei dazi doganali all’importazione di tali attrezzature è stata altresì esclusa a decorrere dal 1o gennaio 2003. A partire da tale data gli interessi della Repubblica di Finlandia relativi al materiale per la difesa importato sarebbero stati tutelati dalle disposizioni di questo regolamento. Esisterebbe tuttavia un’esigenza analoga per i prodotti importati in precedenza. La Repubblica di Finlandia sottolinea che i suoi interessi in materia di materiale per la difesa importato erano identici tanto nel mese di dicembre 2002 quanto nel mese di gennaio 2003. |
39 |
La Repubblica di Finlandia sostiene che il fatto che uno Stato membro abbia esentato il materiale militare da dazi doganali all’importazione in base all’art. 296 CE non viola necessariamente il principio di buona gestione finanziaria, che impone un’equa suddivisione tra gli Stati membri degli oneri di bilancio. |
40 |
La Repubblica di Finlandia ritiene inoltre che l’art. 307 CE non si applichi nel caso di specie, in quanto il suo comportamento sarebbe stato conforme al diritto comunitario e, in particolare, all’art. 296 CE. In risposta alla Commissione, e in via subordinata, tale Stato membro sostiene tuttavia che le clausole di riservatezza contenute nei contratti stipulati precedentemente alla sua adesione all’Unione europea, ma poste in esecuzione parzialmente dopo tale adesione, non potevano essere contestate o ridiscusse con il rischio di mettere in pericolo l’esecuzione stessa dei contratti e conseguentemente la sua sicurezza. |
41 |
In subordine, la Repubblica di Finlandia chiede, con riferimento al pagamento di eventuali interessi di mora, che questi ultimi siano dovuti soltanto a partire dalla data della pronuncia della presente sentenza, tenuto conto della durata particolarmente lunga del procedimento e del rifiuto della Commissione di avviare negoziati in merito ad un pagamento condizionale. |
Giudizio della Corte
42 |
Il codice doganale comunitario prevede la riscossione dei dazi doganali all’importazione di beni ad uso militare, quali quelli di cui trattasi, provenienti da Stati terzi. Nessuna disposizione della normativa doganale comunitaria prevedeva per il periodo delle importazioni controverse, vale a dire 1o gennaio 1998 - 31 dicembre 2002, un’esenzione specifica dai dazi doganali all’importazione di questo tipo di beni. Di conseguenza non esisteva nemmeno, per questo periodo, un’esenzione esplicita dall’obbligo di versare alle autorità competenti i dazi dovuti, maggiorati, se del caso, degli interessi moratori. |
43 |
Può peraltro dedursi dall’adozione del regolamento n. 150/2003, che ha previsto la sospensione dei dazi doganali su talune armi e attrezzature militari, a partire dal 1o gennaio 2003, che il legislatore comunitario sia partito dall’ipotesi che un obbligo di versare detti dazi doganali esistesse prima di tale data. |
44 |
Inoltre la Repubblica di Finlandia non ha negato in nessun momento l’esistenza delle importazioni controverse durante il periodo preso in considerazione. Essa si è limitata a negare il diritto della Comunità sulle risorse proprie di cui trattasi argomentando che, ai sensi dell’art. 296 CE, l’obbligo di pagare i dazi doganali sulle armi importate da Stati terzi arrecherebbe un grave pregiudizio ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza. |
45 |
Secondo costante giurisprudenza della Corte, anche se spetta agli Stati membri stabilire le misure adeguate per garantire la loro sicurezza interna ed esterna, da ciò non deriva tuttavia che siffatte misure esulino del tutto dall’ambito di applicazione del diritto comunitario (v. sentenze 26 ottobre 1999, causa C-273/97, Sirdar, Racc. pag. I-7403, punto 15, e 11 gennaio 2000, causa C-285/98, Kreil, Racc. pag. I-69, punto 15). Infatti, come la Corte ha già affermato, il Trattato prevede deroghe espresse da applicare in situazioni che possono compromettere la pubblica sicurezza soltanto negli artt. 30 CE, 39 CE, 46 CE, 58 CE, 64 CE, 296 CE e 297 CE, che riguardano ipotesi eccezionali chiaramente delimitate. Non è lecito dedurne una riserva generale, inerente al Trattato, che escluda dall’ambito d’applicazione del diritto comunitario qualsiasi provvedimento adottato per motivi di pubblica sicurezza. Ammettere l’esistenza di una riserva del genere, prescindendo dai presupposti specifici stabiliti dal Trattato, rischierebbe di compromettere la forza cogente e l’applicazione uniforme del diritto comunitario (v. sentenza 11 marzo 2003, causa C-186/01, Dory, Racc. pag. I-2479, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). |
46 |
Inoltre, le deroghe previste dagli artt. 296 CE e 297 CE, secondo la giurisprudenza costante in materia di deroghe alle libertà fondamentali (v., in particolare, sentenze 31 gennaio 2006, causa C-503/03, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-1097, punto 45; 18 luglio 2007, causa C-490/04, Commissione/Germania, Racc. pag. I-6095, punto 86, e 11 settembre 2008, causa C-141/07, Commissione/Germania, Racc. pag. I-6935, punto 50), devono essere interpretate restrittivamente. |
47 |
Con riferimento, in particolare, all’art. 296 CE, occorre rilevare che anche se tale articolo si riferisce alle misure che uno Stato membro può ritenere necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza o alle informazioni la cui divulgazione consideri contraria a tali interessi, esso non può tuttavia essere interpretato nel senso che conferisca agli Stati membri il potere di derogare alle disposizioni del Trattato mediante un mero richiamo a tali interessi. |
48 |
Peraltro, nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto, la Corte, nella sentenza 16 settembre 1999, causa C-414/97, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-5585), ha accertato l’inadempimento allora in discussione, in quanto il Regno di Spagna non aveva dimostrato che l’esenzione di detta imposta sulle importazioni e sull’acquisto di armi, munizioni e materiale ad uso esclusivamente militare, esenzione prevista dalla legge spagnola, fosse giustificata, ai sensi dell’art. 296, n. 1, lett. b), CE, dalla necessità di proteggere gli interessi essenziali di questo Stato membro in materia di sicurezza. |
49 |
Di conseguenza, spetta allo Stato membro che invoca il beneficio dell’art. 296 CE provare la necessità di ricorrere alla deroga ivi prevista allo scopo di tutelare i propri interessi essenziali in materia di sicurezza. |
50 |
Alla luce di tali considerazioni, non si può ammettere che uno Stato membro eccepisca il maggior costo del materiale militare determinato dall’applicazione dei dazi doganali alle importazioni di un siffatto materiale proveniente da Stati terzi per cercare di sottrarsi, a danno degli altri Stati membri che, dal canto loro, riscuotono e versano i dazi doganali relativi a tali importazioni, agli obblighi che la solidarietà finanziaria gli impone rispetto al bilancio comunitario. |
51 |
Rispetto all’argomento secondo il quale le procedure doganali comunitarie non sarebbero in grado di garantire la sicurezza della Repubblica di Finlandia, tenuto conto delle clausole di riservatezza contenute negli accordi stipulati con gli Stati esportatori, si deve sottolineare, come osserva a giusto titolo la Commissione, che l’applicazione del regime doganale comunitario comporta l’intervento di funzionari, comunitari e nazionali, che sono eventualmente tenuti ad un obbligo di riservatezza, nel caso di trattamento di dati delicati, tale da proteggere gli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza. |
52 |
Peraltro, non si esige che le dichiarazioni che gli Stati membri periodicamente devono completare e far pervenire alla Commissione raggiungano un livello di dettaglio tale da ledere gli interessi di detti Stati in materia sia di sicurezza sia di riservatezza. |
53 |
Pertanto, e in conformità all’art. 10 CE relativo all’obbligo imposto agli Stati membri di facilitare l’adempimento del compito della Commissione di vegliare sul rispetto del Trattato, questi ultimi sono tenuti a mettere a disposizione di tale istituzione i documenti necessari alla verifica della regolarità del trasferimento delle risorse proprie della Comunità. Tuttavia un siffatto obbligo non osta, come ha rilevato l’avvocato generale nel paragrafo 168 delle sue conclusioni, a che gli Stati membri, in casi specifici e in via eccezionale, in base all’art. 296 CE, possano limitare l’informazione trasmessa a determinate parti di un documento o rifiutarla del tutto. |
54 |
Tenuto conto di tali considerazioni, la Repubblica di Finlandia non ha dimostrato che i presupposti necessari all’applicazione dell’art. 296 CE siano soddisfatti. |
55 |
Con riferimento alla domanda della Repubblica di Finlandia volta ad ottenere una limitazione degli effetti della presente sentenza, relativamente all’obbligo di pagare interessi di mora, al periodo successivo alla data di pronuncia di quest’ultima, si deve rilevare che questa domanda è motivata dalla durata particolarmente lunga del procedimento e dal rifiuto della Commissione di avviare negoziati in merito ad un pagamento condizionale. |
56 |
Va a tale proposito rammentato che solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all’ordinamento giuridico comunitario, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede (v., in particolare, sentenza 23 maggio 2000, causa C-104/98, Buchner e a., Racc. pag. I-3625, punto 39). |
57 |
Infatti la Corte ha fatto ricorso a tale soluzione soltanto in presenza di circostanze ben precise, quando vi era un rischio di gravi ripercussioni economiche dovute, in particolare, all’elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa ritenuta validamente vigente, e quando risultava che i singoli e le autorità nazionali erano stati indotti ad un comportamento non conforme alla normativa comunitaria in ragione di un’obiettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni comunitarie, incertezza alla quale avevano eventualmente contribuito gli stessi comportamenti tenuti da altri Stati membri o dalla Commissione (sentenza 12 settembre 2000, causa C-359/97, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I-6355, punto 91). |
58 |
Anche presumendo che le sentenze pronunciate in base all’art. 226 CE abbiano gli stessi effetti di quelle pronunciate ai sensi dell’art. 234 CE e che, pertanto, considerazioni relative alla certezza del diritto possano rendere necessaria, in via eccezionale, la limitazione della loro efficacia nel tempo (v. sentenze 7 giugno 2007, causa C-178/05, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-4185, punto 67; 12 febbraio 2009, causa C-475/07, Commissione/Polonia, punto 61, nonché 26 marzo 2009, causa C-559/07, Commissione/Grecia, punto 78), è sufficiente constatare che la Repubblica di Finlandia non ha minimamente tentato, nelle sue osservazioni scritte o in udienza, di dimostrare l’esistenza di un rischio di gravi ripercussioni economiche. |
59 |
La domanda della Repubblica di Finlandia relativa alla limitazione dell’efficacia della presente sentenza nel tempo dev’essere pertanto respinta. |
60 |
Da quanto precede risulta che la Repubblica di Finlandia, avendo applicato all’importazione di attrezzature militari un’esenzione da dazi doganali negli anni 1998 -2002, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 26 CE, dell’art. 20 del codice doganale comunitario e, conseguentemente, della tariffa doganale comune, e inoltre, avendo rifiutato di calcolare, accertare e mettere a disposizione della Commissione le corrispondenti risorse proprie, nonché avendo rifiutato di pagare gli interessi di mora dovuti per non aver messo a disposizione della Commissione dette risorse proprie, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2 e 9-11 del regolamento n. 1552/89, e degli stessi articoli del regolamento n. 1150/2000. |
Sulle spese
61 |
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica di Finlandia, rimasta soccombente, va condannata alle spese. |
62 |
Ai sensi dell’art. 69, n. 4, primo comma, dello stesso regolamento, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese e il Regno di Svezia, intervenuti nella causa, sopportano le proprie spese. |
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce: |
|
|
|
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il finlandese.