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Document 62005CJ0279

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 gennaio 2007.
    Vonk Dairy Products BV contro Productschap Zuivel.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: College van Beroep voor het bedrijfsleven - Paesi Bassi.
    Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Formaggio - Artt. 16-18 del regolamento (CEE) n. 3665/87 - Restituzioni all'esportazione differenziate - Riesportazione quasi immediata dal paese d'importazione - Prova di una pratica illecita - Ripetizione dell'indebito - Art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Irregolarità permanente o ripetuta.
    Causa C-279/05.

    Raccolta della Giurisprudenza 2007 I-00239

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:18

    Causa C-279/05

    Vonk Dairy Products BV

    contro

    Productschap Zuivel

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven)

    «Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Formaggio — Artt. 16‑18 del regolamento (CEE) n. 3665/87 — Restituzioni all’esportazione differenziate — Riesportazione quasi immediata dal paese d’importazione — Prova di una pratica illecita — Ripetizione dell’indebito — Art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Irregolarità permanente o ripetuta»

    Massime della sentenza

    1.        Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all’esportazione — Restituzione differenziata

    (Regolamento della Commissione n. 3665/87)

    2.        Risorse proprie delle Comunità europee — Regolamento relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità

    (Regolamento del Consiglio n. 2988/95, art. 3, n. 1, secondo comma)

    1.        Nell’ambito di un procedimento di revoca e recupero di restituzioni all’esportazione differenziate versate definitivamente in base al regolamento n. 3665/87, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, la constatazione della natura indebita delle dette restituzioni dev’essere dimostrata mediante la prova di una pratica illecita dell’esportatore, fornita secondo le norme del diritto nazionale.

    La detta prova richiede, da una parte, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa comunitaria, l’obiettivo perseguito dalla detta normativa non è stato raggiunto e, dall’altra, un elemento soggettivo, consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa comunitaria mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. La sussistenza di un simile elemento soggettivo può essere dimostrata, in particolare, provando l’esistenza di una collusione tra l’esportatore, beneficiario delle restituzioni, e l’importatore della merce in un paese terzo diverso dal paese d’importazione.

    Spetta al giudice del rinvio verificare, conformemente alle norme nazionali sull’onere della prova, sempreché non ne risulti compromessa l’efficacia del diritto comunitario, se gli elementi costitutivi di una pratica illecita sussistano nella causa principale.

    (v. punti 33-34, 38, dispositivo 1)

    2.        Ai sensi dell’art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 2988/95, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, un’irregolarità è permanente o ripetuta quando è commessa da un operatore comunitario che ricava vantaggi economici da un insieme di operazioni simili che violano la stessa disposizione del diritto comunitario. Il fatto che l’irregolarità si riferisca ad una parte relativamente esigua di tutte le operazioni effettuate in un dato periodo e che le operazioni in ordine alle quali è stata accertata l’irregolarità riguardino sempre partite differenti è inconferente al riguardo.

    (v. punti 41-42, 44, dispositivo 2)




    SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

    11 gennaio 2007 (*)

    «Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Formaggio – Artt. 16‑18 del regolamento (CEE) n. 3665/87 – Restituzioni all’esportazione differenziate – Riesportazione quasi immediata dal paese d’importazione – Prova di una pratica illecita – Ripetizione dell’indebito – Art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Irregolarità permanente o ripetuta»

    Nel procedimento C‑279/05,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi), con decisione 30 giugno 2005, pervenuta in cancelleria l’11 luglio 2005, nella causa

    Vonk Dairy Products BV

    contro

    Productschap Zuivel,

    LA CORTE (Prima Sezione),

    composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. K. Lenaerts, J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič (relatore) e E. Levits, giudici,

    avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

    cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 29 marzo 2006,

    considerate le osservazioni presentate:

    –        per la Vonk Dairy Products BV, dal sig. J.H. Peek, advocaat;

    –        per il Regno dei Paesi Bassi, dalle sig.re H.G. Sevenster e M. de Mol, in qualità di agenti;

    –        per la Repubblica ellenica, dal sig. I. Chalkias e dalla sig.ra S. Papaioannou, in qualità di agenti;

    –        per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re C. Cattabriga e M. van Heezik, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 giugno 2006,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 16‑18 del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), e dell’art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).

    2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Vonk Dairy Products BV e il Productschap Zuivel (associazione di categoria dell’industria lattiero-casearia) in merito alla revoca e al recupero, con una maggiorazione del 15%, di una restituzione all’esportazione differenziata percepita dalla ricorrente nella causa principale.

     Contesto normativo

     Normativa comunitaria

     Il regolamento n. 3665/87

    3        L’art. 1 del regolamento n. 3665/87 prevede quanto segue:

    «Fatte salve le deroghe previste dalla regolamentazione comunitaria specifica di taluni prodotti, il presente regolamento stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione, in appresso denominate restituzioni, istituito o previsto dagli articoli seguenti:

    (…)

    –        articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 (latte e prodotti lattiero‑caseari),

    (…)»

    4        Gli artt. 4‑6 del medesimo regolamento così dispongono:

    «Articolo 4

    1.      Fatto salvo il disposto degli articoli 5 e 16, il pagamento della restituzione è subordinato alla presentazione della prova che i prodotti per i quali è stata accettata la dichiarazione di esportazione hanno, nel termine massimo di 60 giorni da tale accettazione, lasciato come tal[i] il territorio doganale della Comunità.

    (…)

    Articolo 5

    1.      Il versamento della restituzione, sia essa differenziata o meno, è subordinato, oltre alla condizione che il prodotto abbia lasciato il territorio doganale della Comunità, alla condizione che esso (…) sia stato importato in un paese terzo ed eventualmente in un paese terzo determinato, entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d’esportazione:

    a) allorché sussistano seri dubbi circa la destinazione effettiva del prodotto, (…)

    (…)

    Nei casi di cui al primo comma si applicano le disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 3, e dell’articolo 18.

    Inoltre i servizi competenti degli Stati membri possono esigere prove supplementari atte a dimostrare, in maniera giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che il prodotto è stato effettivamente immesso come tale sul mercato del paese terzo d’importazione.

    2.      (…)

    Ove sussistano seri dubbi circa la destinazione effettiva del prodotto, la Commissione può chiedere agli Stati membri di applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1.

    (…)

    Articolo 6

    Se, prima di lasciare il territorio doganale della Comunità un prodotto per il quale è stata accettata la dichiarazione d’esportazione attraversa territori comunitari diversi da quello dello Stato membro nel cui territorio tale dichiarazione è stata accettata, la prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità, viene fornita mediante presentazione dell’originale debitamente annotato dell’esemplare di controllo T 5 di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2823/87.

    (…)».

    5        Gli artt. 16 e 17 del regolamento n. 3665/87 dispongono quanto segue:

    «Articolo 16

    1.      Quando il tasso della restituzione è differenziato secondo la destinazione, il versamento della restituzione è subordinato alle condizioni supplementari definite agli articoli 17 e 18.

    (…)

    Articolo 17

    1.      Il prodotto deve essere stato importato come tale nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d’esportazione;

    (…)

    3.      Il prodotto si considera importato quando sono state espletate le formalità doganali di immissione in consumo nel paese terzo».

    6        L’art. 18 del medesimo regolamento contiene l’elenco esaustivo di tutte le prove documentali che gli esportatori devono fornire per dimostrare che per il prodotto sono state espletate tutte le formalità doganali di immissione in consumo. Tra le prove richieste da tale disposizione figura una copia del documento di trasporto.

    7        Nel periodo cui si riferiscono i fatti della causa principale sono state apportate varie modifiche al detto art. 18, le quali sono però inconferenti ai fini dell’esito della causa principale.

    8        L’art. 23 del regolamento n. 3665/87 così recita:

    «1.      Se la somma anticipata supera l’importo effettivamente dovuto per l’esportazione in causa o per un’esportazione equivalente, l’esportatore rimborsa la differenza fra questi due importi, maggiorata del 15%.

    (…)».

     Il regolamento n. 2988/95

    9        L’art. 1 del regolamento n. 2988/95 prevede quanto segue:

    «1.      Ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee è adottata una normativa generale relativa a dei controlli omogenei e a delle misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto comunitario.

    2.      Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita».

    10      Ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2988/95:

    «Il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di quattro anni a decorrere dall’esecuzione dell’irregolarità di cui all’articolo 1, paragrafo 1. Tuttavia, le normative settoriali possono prevedere un termine inferiore e comunque non inferiore a tre anni.

    Per le irregolarità permanenti o ripetute, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui cessa l’irregolarità. Per i programmi pluriennali, il termine di prescrizione vale comunque fino alla chiusura definitiva del programma.

    (…)».

     La normativa nazionale

    11      L’art. 9 della legge che contiene la disciplina in materia d’importazione e d’esportazione di merci (Wet houdende een regeling op het gebied van de invoer en de uitvoer van goederen) 5 luglio 1962 (Stb. 1962, n. 295), come modificata dalla legge 4 giugno 1992 (Stb. 1992, n. 422), dispone quanto segue:

    «1.      Il Ministro competente può revocare qualsiasi autorizzazione, restituzione, sovvenzione o esenzione qualora i dati forniti per ottenerle risultino talmente inesatti o incompleti che la domanda avrebbe avuto un esito diverso se le circostanze esatte fossero state note al momento di valutarle.

    2.      Ogni sovvenzione o restituzione concessa in attuazione di una normativa adottata da un’istituzione delle Comunità europee può essere revocata anche qualora, da una disposizione applicabile adottata da una tale istituzione, risulti che il suo beneficiario non ne aveva diritto».

    12      Conformemente agli artt. 1, 85 e 118 nonché all’allegato I del regolamento sull’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli (Regeling in- en uitvoer landbouwgoederen) 9 marzo 1981 (Stcrt. 1981, n. 50), disposizioni adottate sulla base dell’art. 11 della legge menzionata al punto precedente della presente sentenza, il Productschap Zuivel ha competenza per l’assegnazione e per la revoca delle restituzioni applicabili per quanto concerne il formaggio.

     Controversia principale e questioni pregiudiziali

    13      Nel periodo 1988‑1994 la ricorrente nella causa principale ha esportato ogni anno negli Stati Uniti d’America 300 partite di formaggio italiano «pecorino», ossia un totale di 2 100 partite.

    14      In relazione a tali esportazioni, essa ha ricevuto dal convenuto nella causa principale le restituzioni differenziate concesse sulla base del regolamento n. 3665/87, che sono divenute definitive in seguito allo svincolo delle garanzie costituite allorché il convenuto nella causa principale ha ricevuto i documenti attestanti che le dette partite erano state immesse in libera pratica negli Stati Uniti.

    15      L’ammontare delle dette restituzioni per il formaggio di cui trattasi era più elevato per le esportazioni verso gli Stati Uniti rispetto a quelle verso il Canada.

    16      Risulta dal fascicolo rimesso alla Corte che l’Algemene Inspectiedienst (Ispettorato generale, in prosieguo: l’«AID») del Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Ministero dell’Agricoltura, della Natura e della Pesca) svolgeva una prima indagine sulle esportazioni di formaggio controverse nella causa principale.

    17      Poiché da tale indagine erano emerse irregolarità a carico della ricorrente nella causa principale, l’AID chiedeva agli US Customs (autorità doganali statunitensi) di New York di avviare un’indagine amministrativa sulle dette esportazioni relativamente al periodo 1988‑1994.

    18      Da questa seconda indagine era emerso che, nel detto periodo, erano state riesportate quasi immediatamente verso il Canada dalla Orlando Food Corporation, società intermediaria negli Stati Uniti della ricorrente nella causa principale, 75 partite di formaggio (ossia circa 1,47 milioni di chilogrammi), nella maggior parte dei casi destinate alla National Cheese & Food Company, impresa con sede nell’Ontario. La medesima indagine dimostrava anche che il ruolo svolto dalla ricorrente nella causa principale non si limitava alle esportazioni delle partite di formaggio in questione verso gli Stati Uniti, poiché essa era al corrente dei successivi trasporti verso il Canada ed era implicata anche nella vendita delle dette partite in tale paese. Inoltre, la ricorrente nella causa principale e (l’impresa) National Cheese & Food Company avevano avuto scambi di corrispondenza a tale riguardo.

    19      A seguito di questa seconda indagine, l’Officier van Justitie (procuratore) di Roermond (Paesi Bassi) avviava un’inchiesta giudiziaria a carico della ricorrente nella causa principale e dei suoi responsabili per falso in atto pubblico, presumendosi che le domande di restituzione differenziata costituissero un falso dal momento che menzionavano gli Stati Uniti come destinazione per il consumo, mentre alcune partite di formaggio erano state inviate in Canada dove erano state messe in commercio. L’AID rimetteva i risultati della prima indagine in un verbale in data 5 marzo 1997.

    20      Con lettera 18 settembre 1997, il convenuto nella causa principale informava la ricorrente nella causa principale di aver ricevuto il verbale, di cui al punto precedente della presente sentenza, inviandole una copia dello stesso.

    21      Con decisione 18 aprile 2001, il convenuto nella causa principale revocava le sue decisioni di concessione di restituzioni in relazione alle 75 partite controverse e reclamava il rimborso di NLG 2 795 841,72 corrispondenti alla differenza tra le restituzioni differenziate vigenti, da un lato, per gli Stati Uniti e, dall’altro, per il Canada, con una maggiorazione del 15%.

    22      Poiché il convenuto nella causa principale aveva dichiarato infondato il reclamo proposto avverso tale decisione dalla ricorrente nella causa principale, quest’ultima aveva proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio. A sostegno del suo ricorso, la ricorrente nella causa principale sostiene di aver soddisfatto tutti i requisiti prescritti agli artt. 4, 17, n. 3, e 18 del regolamento n. 3665/87 ai fini della concessione delle restituzioni differenziate per le partite di formaggio in questione e che la successiva riesportazione di talune partite verso il Canada non aveva conseguenze sulla concessione di tali restituzioni. Al riguardo, essa richiama la sentenza 14 dicembre 2000, causa C‑110/99, Emsland‑Stärke (Racc. pag. I‑11569), ritenendo che il convenuto nella causa principale non abbia dimostrato l’esistenza, a suo carico, di una pratica abusiva ai sensi della detta sentenza. La ricorrente nella causa principale ritiene pertanto che le restituzioni controverse nella causa principale non le siano state versate indebitamente e siano divenute definitive dopo che essa ha fornito la prova dell’importazione nonché dell’immissione in consumo negli Stati Uniti.

    23      La ricorrente nella causa principale sostiene altresì che l’irregolarità che le è stata addebitata non è né permanente né ripetuta, giacché la maggior parte delle partite che ha esportato verso gli Stati Uniti non sono state riesportate, e ne desume che il termine di prescrizione non è stato interrotto. Infatti, l’inchiesta giudiziaria riguarderebbe falsi in atto pubblico e non l’annullamento delle restituzioni o la domanda di rimborso. Per giunta, la detta inchiesta sarebbe stata svolta da autorità diverse dal convenuto nella causa principale, cosicché non potrebbe essere considerata un atto interruttivo. La ricorrente nella causa principale aggiunge che né il verbale del 5 marzo 1997 né la lettera del convenuto nella causa principale del 18 settembre 1997 preciserebbero quali sono gli atti su cui vertevano i sospetti.

    24      Infine, la ricorrente nella causa principale considera che il convenuto nella causa principale non ha potuto fondare sul regolamento n. 3665/87 la sua decisione di maggiorare del 15% l’importo da rimborsare, poiché la restituzione differenziata è stata stabilita solo per motivi politici.

    25      Secondo il convenuto nella causa principale il ricorso è infondato. Esso sostiene che per il versamento delle restituzioni differenziate è di fondamentale importanza che i prodotti sovvenzionati raggiungano effettivamente il mercato di destinazione. Ne desume che il fatto che un determinato quantitativo del formaggio in questione sia stato riesportato verso il Canada implica il rimborso delle restituzioni differenziate controverse nella causa principale. Fondando il suo assunto sulla sentenza 31 marzo 1993, causa C‑27/92, Möllmann-Fleisch (Racc. pag. I‑1701), esso reputa che i documenti d’importazione costituiscano solamente un’indicazione confutabile per quanto riguarda la concessione delle restituzioni differenziate ai sensi del regolamento n. 3665/87. Di conseguenza, ritiene che le dette restituzioni siano state pagate indebitamente.

    26      Quanto alla prescrizione, il convenuto nella causa principale sostiene che la decisione 18 aprile 2001, con cui ha chiesto il rimborso, è stata pronunciata entro il termine stabilito dal regolamento n. 2988/95. Infatti, il detto termine non è cominciato a decorrere prima dell’ultima operazione di esportazione, la quale, secondo la dichiarazione d’esportazione, ha avuto luogo il 28 settembre 1994. Il termine di prescrizione sarebbe poi stato interrotto nel mese di luglio 1997 per effetto delle perquisizioni svolte a quell’epoca nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria, nonché il 18 settembre 1997, quando è stato inviato alla ricorrente il verbale 5 marzo 1997.

    27      Pertanto il College van Beroep voor het bedrijfsleven ha deciso di sospendere il giudizio e di proporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)      Se gli artt. 16‑18 del regolamento (CEE) n. 3665/87, come vigenti all’epoca che rileva nel caso in esame, debbano essere interpretati nel senso che, qualora restituzioni differenziate siano state versate definitivamente dopo l’accettazione dei documenti di importazione, la successiva prova che le merci sono state riesportate può rendere indebito il pagamento delle restituzioni soltanto in caso di abuso da parte dell’esportatore.

    2)      Qualora la prima questione debba essere risolta negativamente, quali criteri valgano al fine di potere stabilire in quali circostanze la riesportazione di merci rende indebite le restituzioni differenziate versate definitivamente.

    3)      Quali criteri valgano al fine di poter stabilire se sussista un’irregolarità permanente o ripetuta ai sensi dell’art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95. In particolare (…) se un’irregolarità [sia] permanente o ripetuta qualora l’irregolarità riguardi una parte relativamente esigua di tutte le operazioni svoltesi in un dato periodo e le operazioni per le quali si è accertata un’irregolarità riguardino sempre partite diverse».

     Sulle questioni pregiudiziali

     Sulla prima questione

    28      Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio intende sostanzialmente appurare se, nell’ambito di un procedimento di revoca e recupero di restituzioni differenziate che sono state versate definitivamente in base al regolamento n. 3665/87, la constatazione della natura indebita delle dette restituzioni necessiti che sia fornita la prova di una pratica illecita da parte dell’esportatore.

    29      Occorre innanzi tutto rilevare che la concessione di restituzioni differenziate è subordinata all’insieme delle condizioni previste dal regolamento n. 3665/87, che sono elencate ai relativi artt. 4‑6, da un lato, e 16‑18, dall’altro. Orbene, emerge dal fascicolo sottoposto alla Corte che la ricorrente nella causa principale ha soddisfatto sul piano formale tutte le condizioni previste dal detto regolamento, cosicché le restituzioni di cui trattasi le sono state versate definitivamente. In particolare, emerge dalla decisione di rinvio che il convenuto nella causa principale non si è servito della facoltà, prevista agli artt. 5, n. 1, lett. a), quarto comma, e 18, n. 2, del regolamento n. 3665/87, di chiedere, prima che le restituzioni in questione diventassero definitive, prove supplementari atte a dimostrare che i prodotti interessati erano stati effettivamente immessi come tali sul mercato del paese terzo d’importazione.

    30      Si deve rilevare che, secondo la decisione di rinvio, la decisione di reclamare il rimborso delle dette restituzioni non si fonda sull’inadeguatezza dei documenti d’importazione presentati dalla ricorrente nella causa principale, ma sul fatto che talune partite di formaggio sono state riesportate verso un altro paese terzo quasi immediatamente dopo essere state importate negli Stati Uniti.

    31      A questo proposito, occorre ricordare che l’applicazione dei regolamenti comunitari non può estendersi fino alla tutela di pratiche abusive di operatori economici (sentenze 11 ottobre 1977, causa 125/76, Cremer, Racc. pag. 1593, punto 21, e Emsland-Stärke, cit., punto 51).

    32      L’accertamento della natura indebita delle restituzioni differenziate concesse definitivamente ai sensi del regolamento n. 3665/87 impone dunque, allorché una parte di tutti i prodotti interessati sia stata quasi immediatamente riesportata verso un altro paese terzo, la prova di una pratica illecita in capo all’esportatore.

    33      La detta prova richiede, da una parte, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa comunitaria, l’obiettivo perseguito dalla detta normativa non è stato raggiunto e, dall’altra, un elemento soggettivo, consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa comunitaria mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento (sentenza 21 luglio 2005, causa C‑515/03, Eichsfelder Schlachtbetrieb, Racc. pag. I‑7355, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). La sussistenza di un simile elemento soggettivo può essere dimostrata, in particolare, provando l’esistenza di una collusione tra l’esportatore, beneficiario delle restituzioni, e l’importatore della merce in un paese terzo diverso dal paese d’importazione.

    34      Spetta al giudice del rinvio verificare, conformemente alle norme nazionali sull’onere della prova, sempreché non ne risulti compromessa l’efficacia del diritto comunitario, se gli elementi costitutivi di una pratica illecita sussistano nella causa principale (sentenze Emsland-Stärke, cit., punto 54 e giurisprudenza ivi citata, nonché Eichsfelder Schlachtbetrieb, cit., punto 40).

    35      Il governo olandese sostiene, a questo proposito, che la prova di una pratica illecita dell’esportatore, ai sensi della citata sentenza Emsland-Stärke, dev’essere fornita soltanto nel caso in cui siano soddisfatte tutte le condizioni di forma per la concessione delle restituzioni, il che non si verificherebbe nella causa principale, giacché, per il fatto che le partite di formaggio riesportate verso il Canada sono state immesse in consumo nel mercato statunitense, la condizione di immissione in consumo nel paese terzo ai sensi dell’art. 17, n. 3, del regolamento n. 3665/87 non è stata soddisfatta.

    36      Questa tesi non può essere condivisa. Infatti, emerge, da un lato, dal punto 28 della presente sentenza che la ricorrente nella causa principale ha soddisfatto sul piano formale tutte le condizioni previste dal regolamento n. 3665/87 ai fini della concessione delle restituzioni differenziate di cui trattasi nella causa principale, comprese quelle previste all’art. 17, n. 3, del detto regolamento, cosicché tali restituzioni le sono state versate definitivamente senza che i servizi competenti dello Stato membro interessato avessero giudicato opportuno richiedere preventivamente, sulla base dell’art. 5, n. 1, lett. a), quarto comma, di tale regolamento, prove supplementari che il prodotto fosse stato effettivamente immesso come tale sul mercato del paese terzo d’importazione. Dall’altro, come precisato al punto 32 della presente sentenza, lo Stato membro interessato nella causa principale non ha ragione di richiedere il rimborso delle restituzioni definitivamente versate, a meno che non sia accertata una pratica illecita in capo all’esportatore.

    37      Completamente d’accordo con il governo olandese, il governo greco sottolinea che il fatto che non sia stata soddisfatta la condizione di immissione in consumo nel mercato del paese terzo d’importazione nella fattispecie della causa principale implica che il rimborso delle restituzioni differenziate versate indebitamente possa essere richiesto in base alle disposizioni del regolamento n. 2988/95 senza che s’imponga di dimostrare una pratica illecita dell’esportatore. Questa tesi non può essere accolta, perché, come rilevato al punto 32 della presente sentenza, il rimborso delle restituzioni differenziate versate indebitamente per quanto riguarda le operazioni controverse nella causa principale, che risalgono al periodo tra il 1988 e il 1994, richiede la prova di una pratica illecita in capo all’esportatore. Di conseguenza, il concetto di irregolarità ai sensi dell’art. 1 del regolamento n. 2988/95 non può essere preso in considerazione a questo proposito.

    38      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione sottoposta nel senso che, nell’ambito di un procedimento di revoca e recupero di restituzioni differenziate versate definitivamente in base al regolamento n. 3665/87, la constatazione della natura indebita delle dette restituzioni dev’essere dimostrata mediante la prova di una pratica illecita dell’esportatore, fornita secondo le norme del diritto nazionale.

     Sulla seconda questione

    39      Tenuto conto della soluzione affermativa data alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda.

     Sulla terza questione

    40      Con la terza questione, il giudice del rinvio cerca, in sostanza, di conoscere i criteri che permettono di valutare se un’irregolarità debba essere considerata permanente o ripetuta ai sensi dell’art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 2988/95. Tale giudice si interroga, in particolare, a proposito di una situazione in cui l’irregolarità si riferisce ad una parte relativamente esigua di tutte le operazioni effettuate in un dato periodo e riguarda sempre partite differenti.

    41      Come sottolineato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 82 delle sue conclusioni, perché un’irregolarità sia considerata permanente o ripetuta ai sensi dell’art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 2988/95, essa deve essere commessa da un operatore comunitario che ricava vantaggi economici da un insieme di operazioni simili che violano la stessa disposizione del diritto comunitario.

    42      A questo proposito è inconferente il fatto che, come nel caso di specie, l’irregolarità si riferisca ad una parte relativamente esigua di tutte le operazioni effettuate in un dato periodo e che le operazioni in ordine alle quali è stata accertata l’irregolarità riguardino sempre partite differenti. Infatti, le dette circostanze non possono essere determinanti per accertare l’esistenza di un’irregolarità permanente o ripetuta, a pena di incoraggiare gli operatori a cercare di sfuggire all’applicazione dell’art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 2988/95 procedendo ad una divisione artificiosa delle loro operazioni.

    43      Spetta al giudice del rinvio verificare, conformemente alle norme nazionali in materia di onere della prova, senza pregiudicare l’efficacia del diritto comunitario, se gli elementi costitutivi di un’irregolarità permanente o ripetuta sussistano nella causa principale.

    44      Tenuto conto di tutto quanto precede, occorre risolvere la terza questione dichiarando che, ai sensi dell’art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 2988/95, un’irregolarità è permanente o ripetuta quando è commessa da un operatore comunitario che ricava vantaggi economici da un insieme di operazioni simili che violano la stessa disposizione del diritto comunitario. Il fatto che l’irregolarità si riferisca ad una parte relativamente esigua di tutte le operazioni effettuate in un dato periodo e che le operazioni in ordine alle quali è stata accertata l’irregolarità riguardino sempre partite differenti è inconferente al riguardo.

     Sulle spese

    45      Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

    Per questi motivi la Corte (Prima Sezione) dichiara:

    1)      Nell’ambito di un procedimento di revoca e recupero di restituzioni all’esportazione differenziate versate definitivamente in base al regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, la constatazione della natura indebita delle dette restituzioni dev’essere dimostrata mediante la prova di una pratica illecita dell’esportatore, fornita secondo le norme del diritto nazionale.

    2)      Ai sensi dell’art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, un’irregolarità è permanente o ripetuta quando è commessa da un operatore comunitario che ricava vantaggi economici da un insieme di operazioni simili che violano la stessa disposizione del diritto comunitario. Il fatto che l’irregolarità si riferisca ad una parte relativamente esigua di tutte le operazioni effettuate in un dato periodo e che le operazioni in ordine alle quali è stata accertata l’irregolarità riguardino sempre partite differenti è inconferente al riguardo.

    Firme


    * Lingua processuale: l'olandese.

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