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Document 62005CJ0138

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 settembre 2006.
Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: College van Beroep voor het bedrijfsleven - Paesi Bassi.
Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e biocidi - Direttiva 91/414/CEE - Art. 8 - Direttiva 98/8/CE - Art. 16 - Poteri degli Stati membri durante il periodo transitorio.
Causa C-138/05.

Raccolta della Giurisprudenza 2006 I-08339

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:577

Causa C-138/05

Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie

contro

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven)

«Autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e biocidi — Direttiva 91/414/CEE — Art. 8 — Direttiva 98/8/CE — Art. 16 — Poteri degli Stati membri durante il periodo transitorio»

Conclusioni dell’avvocato generale E. Sharpston, presentate il 4 maggio 2006 

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 settembre 2006 

Massime della sentenza

1.     Ravvicinamento delle legislazioni — Biocidi — Direttiva 98/8

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/8/CE, art. 16, n. 1; direttiva del Consiglio 91/414, art. 8, n 2)

2.     Ravvicinamento delle legislazioni — Prodotti fitosanitari — Direttiva 91/414

(Direttiva del Consiglio 91/414, art. 8, n 2)

3.     Agricoltura — Ravvicinamento delle legislazioni — Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari — Direttiva 91/414

(Direttiva del Consiglio 91/414, art. 8, n 2)

4.     Agricoltura — Ravvicinamento delle legislazioni — Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari — Direttiva 91/414

(Direttiva del Consiglio 91/414, art. 8, n 3)

5.     Agricoltura — Ravvicinamento delle legislazioni — Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari — Direttiva 91/414

(Direttiva del Consiglio 91/414, art. 8, n 3)

1.     L’art. 16, n. 1, della direttiva 98/8, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, che prevede un periodo transitorio nel corso del quale gli Stati membri sono autorizzati a continuare ad applicare i loro sistemi nazionali, anche laddove non siano conformi a tale direttiva, ha lo stesso significato dell’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, che consente ad uno Stato membro, per la durata di un periodo transitorio, di autorizzare l’immissione in commercio, sul proprio territorio, di prodotti fitosanitari contenenti principi attivi non ricompresi nell’allegato I della direttiva medesima e già presenti sul mercato a due anni dalla data di notificazione della direttiva.

(v. punto 37, dispositivo 1)

2.     L’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, che consente ad uno Stato membro, per la durata di un periodo transitorio, di autorizzare l’immissione in commercio, sul proprio territorio, di prodotti fitosanitari contenenti principi attivi non ricompresi nell’allegato I della direttiva medesima e già presenti sul mercato a due anni dalla data di notificazione della direttiva, non istituisce un obbligo di «standstill». Tuttavia, gli artt. 10, secondo comma, CE e 249, terzo comma, CE nonché la direttiva 91/414 impongono che, durante il periodo transitorio di cui all’art. 8, n. 2, della detta direttiva, gli Stati membri si astengano dall’adottare disposizioni tali da compromettere seriamente il conseguimento del risultato prescritto dalla direttiva medesima. Più in particolare, agli Stati membri non è consentito, durante il detto periodo transitorio, modificare la normativa pertinente in termini tali da poter consentire l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario ricompreso nella sfera di applicazione di tale disposizione, senza prendere debitamente in considerazione gli effetti che il prodotto stesso può produrre sulla salute umana ed animale nonché sull’ambiente. Parimenti, le decisioni relative alle autorizzazioni non possono essere adottate se non sulla base di una relativa documentazione comprendente gli elementi necessari affinché i detti effetti possano essere effettivamente valutati.

(v. punto 48, dispositivo 2)

3.     L’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, dev’essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro autorizzi l’immissione in commercio, sul proprio territorio, di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non ricomprese nell’allegato I della direttiva medesima e già presenti sul mercato a due anni dalla data di notificazione della direttiva stessa, tale Stato membro non è tenuto ad osservare le disposizioni dell’art. 4 o dell’art. 8, n. 3, della direttiva medesima.

(v. punto 51, dispositivo 3)

4.     Un riesame ai sensi della direttiva 91/414, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, presuppone che il prodotto fitosanitario in questione sia già stato oggetto di un’autorizzazione e che quest’ultima sia ancora valida al momento del riesame. Peraltro, dal combinato disposto degli artt. 4, n. 5, e 8, n. 3, della direttiva 91/414 risulta che l’oggetto di tale riesame non consiste in una nuova valutazione di un principio attivo isolato, bensì in quella del prodotto fitosanitario finale, e che un tale riesame è effettuato su iniziativa delle autorità nazionali e non su quella dei singoli interessati. Spetta al giudice del rinvio accertare se l’esame operato in occasione dell’applicazione di una normativa nazionale che esonera dai divieti previsti dalla detta normativa taluni prodotti fitosanitari contenenti un principio attivo corrisponda a tutte le caratteristiche di un riesame ai sensi dell’art. 8, n. 3, della direttiva 91/414, e, segnatamente, a quelle così precisate.

(v. punti 53-55, dispositivo 4)

5.     L’art. 8, n. 3, della direttiva 91/414, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, che prevede che, laddove autorizzino il riesame dei prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva non ricompresa nell’allegato I e già presente sul mercato a due anni dalla data di notificazione della direttiva, gli Stati membri, prima di procedere a tale esame, debbono applicare il disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, lett. b), punti da i) a v), nonché lett. da c) a f), tenendo conto delle disposizioni nazionali relative ai dati da fornire, dev’essere interpretato nel senso che esso contiene unicamente disposizioni relative alla fornitura di dati preliminari al riesame.

(v. punto 58, dispositivo 5)




SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

14 settembre 2006 (*)

«Autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e biocidi –Direttiva 91/414/CEE – Art. 8 – Direttiva 98/8/CE – Art. 16 – Poteri degli Stati membri durante il periodo transitorio»

Nel procedimento C‑138/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi), con decisione 22 marzo 2005, pervenuta in cancelleria il 25 marzo 2005, nella causa

Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie

contro

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

con l’intervento di:

LTO Nederland,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. J. Klučka (relatore) e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–       per la Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, dal sig. J. Rutteman, in qualità di agente;

–       per il governo olandese, dalle sig.re H.G. Sevenster e M. de Mol, in qualità di agenti;

–       per il governo danese, dal sig. A. Rahbøl Jacobsen, in qualità di agente;

–       per il governo ellenico, dal sig. V. Kontolaimos e dalla sig.ra S. Papaioannou, in qualità di agenti;

–       per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra R. Loosli-Surrans, in qualità di agenti;

–       per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. B. Doherty e M. van Beek, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale presentate all’udienza del 4 maggio 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle disposizioni transitorie della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1), e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123, pag. 1).

2       Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie (in prosieguo: la «Stichting») e il Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministro dell’Agricoltura, della Natura e della Qualità degli alimenti; in prosieguo: il «Ministro»), in merito ad una procedura prevista dalla normativa olandese per il rilascio delle autorizzazioni all’immissione in commercio di prodotti pesticidi.

 Il contesto normativo

 La normativa comunitaria

 La direttiva 91/414

3       Ai termini del nono ‘considerando’ della direttiva 91/414:

«(…) le condizioni di autorizzazione debbono garantire un elevato livello di protezione onde evitare soprattutto che vengano autorizzati prodotti fitosanitari i cui rischi per la salute, le acque sotterranee e l’ambiente non siano stati adeguatamente studiati; (…) la protezione della salute dell’uomo e degli animali e la protezione dell’ambiente sono prioritarie rispetto all’obiettivo di migliorare la produzione vegetale».

4       Conformemente all’art. 2, n. 1, della direttiva medesima, per «prodotti fitosanitari» si intendono «le sostanze attive e i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentate nella forma in cui vengono consegnate all’utilizzatore» e principalmente destinate a proteggere i vegetali o i prodotti vegetali dagli organismi nocivi. Ai sensi dell’art. 2, n. 4, di tale direttiva, le sostanze attive sono definite quali «le sostanze o i microrganismi, compresi i virus, aventi un’azione generale o specifica» sugli organismi nocivi o sui vegetali, parti di vegetali o prodotti vegetali.

5       Ai termini dell’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva stessa, gli Stati membri provvedono affinché un prodotto fitosanitario venga autorizzato unicamente se «le sue sostanze attive sono elencate nell’allegato I e sono soddisfatte le condizioni ivi stabilite» nonché quelle indicate nel n. 1, lett. b)‑f), dell’articolo medesimo.

6       L’art. 8 della direttiva 91/414 attiene alle misure transitorie e derogatorie. Il n. 2 del detto articolo così recita:

«In deroga all’articolo 4 e fatte salve le disposizioni del terzo comma nonché della direttiva 79/117/CEE, uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, autorizzare l’immissione in commercio nel proprio territorio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica della medesima.

(…)»

7       A termini del n. 3 del medesimo art. 8, «laddove autorizzino il riesame dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive di cui al paragrafo 2, gli Stati membri, prima di procedere a tale esame, debbono applicare il disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punti da i) a v), nonché lettere da c) a f), tenendo conto delle disposizioni nazionali relative ai dati da fornire».

8       Ai termini dell’art. 13, n. 6, della direttiva medesima, «per le sostanze attive già sul mercato due anni dopo la notifica della presente direttiva, gli Stati membri potranno continuare nel rispetto delle disposizioni del Trattato ad applicare le norme nazionali precedentemente vigenti per quanto attiene ai dati prescritti, sino a che dette sostanze non saranno iscritte nell’allegato I».

9       Ai sensi del successivo art. 23, l’attuazione della direttiva deve aver luogo «entro un termine di due anni a decorrere dalla data della notifica».

 La direttiva 98/8

10     La direttiva 98/8 attiene ai prodotti, precedentemente conosciuti quali pesticidi ad uso non agricolo, utilizzati per la lotta contro gli organismi nocivi per la salute umana o animale e gli organismi che danneggiano i prodotti naturali o manufatti.

11     A termini dell’art. 5, n. 1, della detta direttiva, gli Stati membri autorizzano un prodotto biocida unicamente qualora «il suo o i suoi principi attivi sono elencati negli allegati I o I A e i requisiti ivi stabiliti sono soddisfatti», sempreché sussistano taluni altri requisiti.

12     L’art. 16, n. 1, della direttiva 98/8, relativo alle misure transitorie, prevede che «uno Stato membro può, per un periodo di 10 anni (…), continuare ad applicare la sua disciplina o la sua prassi vigenti in materia di immissione di biocidi sul mercato. Esso può, in particolare, secondo le norme nazionali, autorizzare l’immissione sul mercato nel proprio territorio di biocidi contenenti principi attivi non elencati nell’allegato I o I A (…)». Tuttavia, tali principi attivi devono trovarsi già in commercio entro il termine massimo di 24 mesi a decorrere dall’entrata in vigore della direttiva stessa, quali principi attivi di un biocida per scopi diversi da quelli di ricerca e sviluppo scientifici o di ricerca e sviluppo della produzione.

 La normativa nazionale

13     L’art. 2, primo comma, della legge sui pesticidi (Bestrijdingsmiddelenwet) del 1962 (Stb. 1962, n. 288), come modificato dalla legge 6 febbraio 2003 (Stb. 2003, n. 62; in prosieguo: la «Bmw»), così recita:

«È fatto divieto di fornire, disporre o tenere in giacenza, far circolare o utilizzare nei Paesi Bassi un pesticida che non risulti essere stato autorizzato ai sensi della presente legge, o, nel caso di biocidi a basso rischio, registrato».

14     L’art. 3, primo comma, della Bmw è principalmente volto a trasporre le disposizioni di cui all’art. 4, n. 1, della direttiva 91/414. In particolare, il detto art. 3, primo comma, fissa, da un lato, alla lett. a), punti 1‑10, requisiti essenzialmente corrispondenti a quelli indicati dall’art. 4, n. 1, lett. b), punti i)‑v), della direttiva medesima e, dall’altro, alle lett. b)‑d), requisiti essenzialmente corrispondenti a quelli fissati dall’art. 4, n. 1, lett. c)‑e) della direttiva stessa. L’art. 3, lett. a), della Bmw è volto a trasporre le disposizioni di cui all’art. 4, n. 1, lett. a), della detta direttiva.

15     L’art. 16aa della Bmw, entrato in vigore l’8 febbraio 2003, così recita:

«1.      Ove gli interessi dell’agricoltura lo rendano imperativo, il Ministero può concedere esenzioni o deroghe con riguardo al disposto degli artt. 2, n. 1, e 10, nn. 1 e 2, con riguardo ad un prodotto fitosanitario che contenga un principio attivo:

a.      consegnato già prima del 26 luglio 1993;

b.      non figurante in un regime comunitario, ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett. a), e

c.      nei confronti del quale venga avviato o proseguito dopo il 26 luglio 2003 l’esame di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva [91/414].

2.      Le esenzioni o le deroghe possono essere subordinate a disposizioni specifiche. Esse possono essere concesse con determinate restrizioni e possono essere revocate in qualsiasi momento».

 La causa principale e le questioni pregiudiziali

16     In data 21 aprile 2004, il Ministro emanava, in base all’art. 16aa della Bmw, il decreto sulle esenzioni riguardanti i prodotti fitosanitari per l’anno 2004 (besluit «Vrijstellingen gewasbeschermingsmiddelen 2004», Stcrt. 2004, n. 77, in prosieguo: il «decreto 21 aprile 2004»), con cui esonerava dai divieti sanciti dagli artt. 2, primo comma, e 10, primo comma, della Bmw gli utilizzatori indicati nel decreto medesimo per le culture ivi descritte, subordinatamente al rispetto delle norme di utilizzazione di cui al capitolo I dell’allegato del decreto stesso, con riguardo alla fornitura, alla detenzione, allo stoccaggio, all’importazione o all’utilizzazione nei Paesi Bassi di prodotti fitosanitari indicati nel medesimo capitolo I. Il decreto 21 aprile 2004 è scaduto il 1° gennaio 2005.

17     Con il decreto 28 aprile 2004, recante modifica del decreto 21 aprile 2004 (besluit «Wijziging Besluit vrijstellingen gewasbeschermingsmiddelen 2004», Stcrt. 2004, n. 82; in prosieguo: il «decreto 28 aprile 2004»), il Ministro aggiungeva all’allegato I del decreto 21 aprile 2004 tredici sezioni riguardanti applicazioni specifiche di taluni prodotti fitosanitari per i quali venivano concesse deroghe ai menzionati divieti.

18     Avverso il decreto 28 aprile 2004 la Stichting et la Stichting Natuur en Milieu (in prosieguo, congiuntamente: le «Fondazioni») proponevano opposizione, con lettera 9 giugno 2004.

19     Con decisione del Ministro 18 ottobre 2004, le censure delle Fondazioni venivano dichiarate parzialmente irricevibili e parzialmente infondate.

20     Il 28 ottobre seguente la Stichting proponeva ricorso avverso quest’ultima decisione dinanzi al College van Beroep voor het bedrijfsleven il quale, a fronte, sostanzialmente, di un problema concernente la compatibilità dell’art. 16aa della Bmw con il diritto comunitario, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’art. 8 della direttiva [91/414] si presti ad essere direttamente applicato dai giudici nazionali successivamente alla scadenza del termine di cui all’art. 23 di tale direttiva.

2)      Se l’art. 16 della direttiva [98/8] debba essere interpretato nel senso che tale disposizione possiede lo stesso significato di quello dell’art. 8, n. 2, della direttiva [91/414].

3)      Se l’art. 8, n. 2, della direttiva [91/414] debba essere interpretato nel senso che esso istituisce l’obbligo di mantenimento dello status quo (obbligo di “standstill”), nel senso che uno Stato membro non possa modificare il proprio sistema o la prassi abitualmente seguita se non nei limiti in cui tale modificazione istituisca una valutazione preliminare ai fini dell’autorizzazione di un prodotto fitosanitario ai sensi della direttiva stessa.

4)      Nel caso di soluzione negativa alla questione sub 3:

se l’art. 8, n. 2, della direttiva [91/414] ponga restrizioni alle modifiche della normativa nazionale relativa all’immissione sul mercato di prodotti biocidi e, in caso affermativo, quali siano tali restrizioni.

5)      In caso di soluzione negativa alla questione sub 4):

alla luce di quali criteri occorra valutare l’eventuale sussistenza di provvedimenti che compromettano gravemente il risultato prescritto dalla direttiva [91/414].

6)      In caso di soluzione negativa alla questione sub 2):

a)      Se l’art. 8, n. 2, della direttiva [91/414] debba essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro autorizzi l’immissione in commercio, sul proprio territorio, di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non previste dall’allegato I della detta direttiva e già in commercio due anni dopo la notifica di tale direttiva, debba tenersi conto di quanto disposto nell’art. 4 della direttiva medesima.

b)      Se l’art. 8, n. 2, della direttiva [91/414] debba essere inoltre interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro autorizzi l’immissione in commercio, sul proprio territorio, di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non previste dall’allegato I della detta direttiva e già in commercio due anni dopo la notifica di tale direttiva, debba tenersi conto di quanto disposto nell’art. 8, n. 3, della direttiva medesima.

7)      Se l’art. 8, n. 3, della direttiva [91/414] debba essere interpretato nel senso che la nozione di riesame nell’accezione di cui alla detta disposizione includa parimenti la valutazione di una nuova applicazione di un prodotto fitosanitario già in commercio, valutazione nell’ambito della quale occorra accertare la sussistenza di rischi inaccettabili per l’utilizzatore o per il lavoratore, per la salute e per l’ambiente, nel contesto di una misura provvisoria a norma dell’art. 16aa della legge sui pesticidi.

8)      Se l’art. 8, n. 3, della direttiva [91/414] debba essere interpretato nel senso che esso contiene unicamente disposizioni aventi ad oggetto la produzione di dati preliminari ad un riesame ovvero se tale disposizione debba essere intesa nel senso che i requisiti ivi indicati siano parimenti determinanti in ordine alle modalità di predisposizione ed effettuazione del riesame».

 Sulla domanda di riapertura della fase orale

21     Con lettera 18 maggio 2006, il governo olandese ha chiesto alla Corte di disporre, ai sensi dell’art. 61 del regolamento di procedura, la riapertura della fase orale. Il detto governo adduce, a titolo di motivazione della richiesta, che le conclusioni dell’avvocato generale relative alla quinta questione si fonderebbero su un’interpretazione erronea delle normative olandese e comunitaria.

22     Le conclusioni dell’avvocato generale non terrebbero conto, in primo luogo, dell’obbligo imposto dalla normativa olandese ai richiedenti un’autorizzazione di immissione in commercio di un prodotto fitosanitario di presentare documentazione dettagliata al Ministro competente. In secondo luogo, il governo olandese deduce che, contrariamente a quanto indicato dall’avvocato generale, il quattordicesimo ‘considerando’ della direttiva 91/414 non riguarderebbe altro che la possibilità di autorizzare provvisoriamente prodotti fitosanitari contenenti un principio attivo non ricompreso nell’allegato I della direttiva medesima e non ancora sul mercato a distanza di due anni a decorrere dalla notificazione della direttiva stessa.

23     A tal riguardo, la Corte può disporre, d’ufficio o su proposta dell’avvocato generale, o anche su domanda delle parti, la riapertura della fase orale del procedimento, ai sensi dell’art. 61 del regolamento di procedura, qualora ritenga di non essere sufficientemente istruita ovvero che la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non sia stato oggetto di dibattito tra le parti (v. ordinanza 4 febbraio 2000, causa C‑17/98, Emesa Sugar, Racc. pag. I‑665, punto 18, e sentenza 14 dicembre 2004, causa C‑210/03, Swedish Match, Racc. pag. I‑11893, punto 25).

24     Orbene, tale ipotesi non ricorre nella specie. Infatti, da un lato, il governo olandese si limita sostanzialmente a commentare le conclusioni dell’avvocato generale, senza dedurre elementi di fatto o disposizioni normative sui quali l’avvocato generale si sarebbe fondato e che non sarebbero stati oggetto di dibattito tra le parti. D’altro canto, si deve rilevare che la Corte, alla luce degli elementi di cui dispone, è sufficientemente istruita per rispondere a tutte le questioni sollevate.

25     Conseguentemente, la domanda di riapertura della fase orale del procedimento dev’essere respinta.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla ricevibilità

26     Nelle proprie osservazioni presentate alla Corte il governo francese formula, in limine, dubbi in ordine alla ricevibilità di taluni quesiti pregiudiziali.

27     Il detto governo rileva, anzitutto, che il giudice del rinvio si richiama, nella sua prima questione pregiudiziale, genericamente all’art. 8 della direttiva 91/414, senza precisare quale dei commi del detto articolo, riguardanti fattispecie notevolmente differenti, sia quello interessato. Il governo francese osserva, inoltre, che l’art. 23 della detta direttiva riguarda unicamente l’applicazione dell’art. 10, n. 1, secondo trattino, della medesima, relativo alle procedure di mutuo riconoscimento, in relazione con talune esigenze indicate nell’art. 4 della direttiva stessa. Tale questione sarebbe quindi irricevibile, in quanto la soluzione non sarebbe necessaria ai fini della decisione della causa principale.

28     Infine, il governo francese deduce l’irricevibilità della seconda questione, in quanto la causa principale verterebbe unicamente sui prodotti fitosanitari e non anche sui prodotti biocidi.

29     A tal riguardo, si deve rammentare che, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali, istituita dall’art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenze 15 dicembre 1995, causa C‑415/93, Bosman, Racc. pag. I‑4921, punto 59; 19 febbraio 2002, causa C‑35/99, Arduino, Racc. pag. I‑1529, punto 24, e 10 novembre 2005, causa C‑316/04, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Racc. pag. I‑9759, punto 29).

30     Tuttavia, la Corte ha parimenti precisato che, in ipotesi eccezionali, spetta ad essa esaminare le circostanze in cui viene adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza (v., in tal senso, sentenza 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia, Racc. pag. 3045, punto 21). La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non abbia alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa principale, oppure qualora il problema sia di natura teorica o la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, citate sentenze Bosman, punto 61; Arduino, punto 25, e Stichting Zuid‑Hollandse Milieufederatie, punto 30).

31     Nella specie, non emerge in modo manifesto che le questioni sollevate dal giudice del rinvio ricadano in una delle fattispecie descritte.

32     Da un lato, sebbene il College van Beroep voor het bedrijfsleven non abbia indicato, nella prima questione pregiudiziale, i commi dell’art. 8 della direttiva 91/414 cui esso ha inteso far riferimento, il detto giudice ha nondimento fornito alla Corte tutti gli elementi necessari affinché quest’ultima sia in grado di fornirgli una risposta utile. Infatti, emerge inequivocabilmente dalla decisione di rinvio che il College van Beroep voor het bedrijfsleven ha fatto implicitamente riferimento ai nn. 2 e 3 del detto art. 8, in quanto relativi ai prodotti fitosanitari contenenti principi attivi non elencati nell’allegato I della direttiva medesima, già presenti sul mercato due anni dopo la data di notificazione di quest’ultima, nonché al n. 1 dell’art. 23 della direttiva stessa, nella parte in cui fissa il termine di trasposizione a due anni a decorrere dalla data della detta notifica.

33     D’altro canto, benché l’art. 16aa della Bmw trovi applicazione, alla luce del suo tenore letterale, unicamente ai prodotti fitosanitari (gewasbeschermingsmiddelen), non può sostenersi che l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva 98/8 non presenti manifestamente alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa principale ovvero che il problema posto sia di natura ipotetica. Infatti, richiamandosi al punto 44 della sentenza 3 maggio 2001, causa C‑306/98, Monsanto (Racc. pag. I‑3279), in cui la Corte ha affermato che la direttiva 98/8 contiene disposizioni relative all’immissione in commercio dei prodotti che presentino svariate analogie con quelli oggetto della direttiva 91/414, e chiedendo, sostanzialmente, se le disposizioni dell’art. 16, n. 1, della direttiva 98/8, secondo cui uno Stato membro può, nel corso del periodo transitorio, continuare ad applicare il proprio sistema o le proprie prassi vigenti ai fini dell’immissione in commercio di prodotti biocidi, siano parimenti contentute nell’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414, il giudice del rinvio ha sufficientemente dimostrato la fondatezza della seconda questione pregiudiziale.

34     Conseguentemente, tutte le questioni pregiudiziali sollevate sono ricevibili.

 Sul merito

 Sulla seconda questione

35     Con la seconda questione, che appare opportuno esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se, malgrado formulazioni differenti, i regimi transitori previsti all’art. 16, n. 1, della direttiva 98/8, da un lato, e all’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414, dall’altro, possiedano lo stesso significato.

36     Si deve rammentare che, ai punti 59-63 della menzionata sentenza Stichting Zuid‑Hollandse Milieufederatie, la Corte ha già risolto identica questione in senso affermativo.

37     La seconda questione pregiudiziale dev’essere quindi risolta nel senso che l’art. 16, n. 1, della direttiva 98/8 possiede lo stesso significato dell’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414.

 Sulla terza, quarta e quinta questione

38     Con la terza, quarta e quinta questione pregiudiziale, che appare opportuno analizzare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 debba essere interpretato nel senso che esso istituisce un obbligo di «standstill», ovvero se la detta disposizione contenga altre restrizioni al potere degli Stati membri di modificare, nel corso del periodo transitorio, i loro sistemi di autorizzazione esistenti. Più in particolare, il detto giudice chiede se il menzionato articolo osti all’adozione di una normativa nazionale che non preveda l’obbligo, per il richiedente dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un prodotto fitosanitario nel corso del detto periodo, di presentare relativa documentazione e che non imponga all’autorità competente di esaminare se il prodotto fitosanitario di cui trattasi nonché i suoi principi attivi non arrechino pregiudizio alla protezione della salute umana ed animale nonché dell’ambiente, ove l’unico requisito legale ai fini dell’autorizzazione sia costituito dalla sussistenza di una necessità urgente nell’interesse dell’agricoltura.

39     Occorre anzitutto rilevare che l’eventuale esistenza di un obbligo di «standstill» non può essere dedotta dal tenore stesso dell’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414, articolo che non contiene alcuna formulazione esplicita in tal senso (v., per analogia, la menzionata sentenza Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, punto 37).

40     Ne consegue che l’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 non può essere interpretato nel senso che istituisca un obbligo di «standstill».

41     Tuttavia, il diritto degli Stati membri di modificare, nel corso del periodo transitorio istituito dall’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414, i rispettivi sistemi di autorizzazione dei prodotti fitosanitari non può essere considerato illimitato (v., per analogia, la menzionata sentenza Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, punto 41).

42     Si deve infatti rammentare che, se gli Stati membri non sono tenuti ad adottare le misure di recepimento di una direttiva prima della scadenza del termine previsto a tal fine, dal combinato disposto degli artt. 10, secondo comma, CE e 249, terzo comma, CE nonché dalla direttiva stessa risulta che, in pendenza di tale termine, essi devono astenersi dall’adottare disposizioni che possano compromettere gravemente la realizzazione dello scopo prescritto dalla direttiva stessa (sentenza 18 dicembre 1997, causa C‑129/96, Inter‑Environnement Wallonie, Racc. pag. I‑7411, punto 45). Lo stesso ragionamento vale per quanto riguarda un periodo transitorio, come quello previsto dall’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 (v., per analogia, la menzionata sentenza Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, punto 42).

43     A tal riguardo si deve rilevare che la direttiva 91/414 non si prefigge solamente l’obiettivo del miglioramento della produzione vegetale e dell’eliminazione degli ostacoli agli scambi intracomunitari di prodotti vegetali, bensì parimenti quello della protezione della salute umana ed animale nonché dell’ambiente (v., in tal senso, sentenza 9 marzo 2006, causa C‑174/05, Zuid‑Hollandse Milieufederatie e Natuur en Milieu, Racc. pag. I‑2443, punto 30).

44     Ciò premesso, agli Stati non è consentito, a pena di compromettere seriamente il conseguimento del risultato prescritto dalla direttiva, modificare – nel corso del periodo transitorio istituito dall’art. 8, n. 2, della direttiva – la normativa pertinente in termini tali da poter consentire l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario ricompreso nella sfera di applicazione di tale disposizione, senza prendere debitamente in considerazione gli effetti che il prodotto stesso può produrre sulla salute umana ed animale nonché sull’ambiente.

45     La presa in considerazione di tali effetti da parte delle autorità di uno Stato membro esige, inoltre, che le decisioni relative alle autorizzazioni vengano adottate solamente sulla base di una documentazione comprendente gli elementi necessari affinché i detti effetti possano essere effettivamente valutati.

46     A tal riguardo, l’art. 13, n. 6, della direttiva 91/414 – ai sensi del quale, in deroga al precedente n. 1 del medesimo articolo, gli Stati membri possono continuare, nel corso del periodo transitorio, ad applicare, nel rispetto del Trattato CE, le normative nazionali previgenti relative alle esigenze di informazione – non può essere interpretato nel senso che esso consenta agli Stati membri di esonerare totalmente i soggetti che richiedano l’autorizzazione per un prodotto fitosanitario dall’obbligo di presentare la relativa documentazione.

47     Spetta al giudice del rinvio valutare se la normativa nazionale oggetto della causa principale rispetti i requisiti indicati supra ai punti 44 e 45 della presente sentenza.

48     La terza, quarta e quinta questione pregiudiziale devono essere quindi risolte nel senso che l’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 non istituisce un obbligo di «standstill». Tuttavia, gli artt. 10, secondo comma, CE e 249, terzo comma, CE nonché la direttiva 91/414 impongono che, durante il periodo transitorio di cui all’art. 8, n. 2, della detta direttiva, gli Stati membri si astengano dall’adottare disposizioni tali da compromettere seriamente il conseguimento del risultato prescritto dalla direttiva medesima. Più in particolare, agli Stati membri non è consentito, durante il detto periodo transitorio, modificare la normativa pertinente in termini tali da poter consentire l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario ricompreso nella sfera di applicazione di tale disposizione, senza prendere debitamente in considerazione gli effetti che il prodotto stesso può produrre sulla salute umana ed animale nonché sull’ambiente. Parimenti, le decisioni relative alle autorizzazioni non possono essere adottate se non sulla base di una relativa documentazione comprendente gli elementi necessari affinché i detti effetti possano essere effettivamente valutati.

 Sulla sesta questione

49     Con la sesta questione, che si suddivide in due parti, il giudice del rinvio chiede se l’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 debba essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro autorizzi l’immissione in commercio sul proprio territorio di prodotti fitosanitari contenenti principi attivi non ricompresi nell’allegato I della direttiva medesima e che siano già presenti sul mercato a due anni dalla data di notificazione della direttiva stessa, debbano essere rispettate le disposizioni dell’art. 4 o dell’art. 8, n. 3, della medesima.

50     A tal riguardo, si deve ricordare che la Corte ha già avuto modo di rispondere ad identica questione nella menzionata sentenza Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie. Dai punti 46-57 di tale sentenza emerge che la Corte ha dato a tale questione soluzione negativa.

51     La sesta questione dev’essere quindi risolta affermando che l’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 dev’essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro autorizzi l’immissione in commercio, sul proprio territorio, di prodotti fitosanitari contenenti principi attivi non ricompresi nell’allegato I della direttiva medesima e già presenti sul mercato a due anni dalla data di notificazione della direttiva stessa, tale Stato membro non è tenuto ad osservare le disposizioni dell’art. 4 o dell’art. 8, n. 3, della direttiva medesima.

 Sulla settima questione

52     Con la settima questione, il College van Beroep voor het bedrijfsleven chiede, sostanzialmente, se per «riesame», ai sensi dell’art. 8, n. 3, della direttiva 91/414, occorra parimenti intendere una valutazione del genere di quella operata in occasione dell’emanazione delle sentenze di cui trattasi nella causa principale, in applicazione dell’art. 16aa della Bmw, diretta ad accertare se una nuova applicazione di un prodotto fitosanitario già presente sul mercato implichi rischi inaccettabili per gli utilizzatori, i lavoratori, la salute e l’ambiente.

53     A tal riguardo, si deve rammentare che un riesame ai sensi della direttiva 91/414 presuppone che il prodotto fitosanitario in questione sia già stato oggetto di un’autorizzazione e che quest’ultima sia ancora valida al momento del riesame (menzionata sentenza Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, punto 67).

54     Peraltro, dal combinato disposto degli artt. 4, n. 5, e 8, n. 3, della direttiva 91/414 risulta che l’oggetto di tale riesame non consiste in una nuova valutazione di una sostanza attiva isolata, bensì in quella del prodotto fitosanitario finale, e che un tale riesame è effettuato su iniziativa delle autorità nazionali e non su quella dei singoli interessati (menzionata sentenza Stichting Zuid‑Hollandse Milieufederatie, punto 68).

55     La settima questione dev’essere quindi risolta nel senso che spetta al giudice del rinvio valutare se l’esame operato in occasione dell’applicazione dell’art. 16aa della Bmw corrisponda a tutte le caratteristiche di un riesame ai sensi dell’art. 8, n. 3, della direttiva 91/414, e, segnatamente, a quelle precisate ai punti 53 e 54 della presente sentenza.

 Sull’ottava questione

56     Con l’ottava questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’art. 8, n. 3, della direttiva 91/414 riguardi unicamente la comunicazione di dati preliminari a un riesame ovvero se debba essere interpretato nel senso che i requisiti ivi indicati incidano parimenti sulle modalità di organizzazione ed effettuazione del riesame.

57     Si deve ricordare che un’identica questione ha già costituito oggetto di esame da parte della Corte, la quale, ai punti 71-74 della menzionata sentenza Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, ha affermato che il detto articolo dev’essere interpretato nel senso che contiene unicamente disposizioni relative alla fornitura di dati preliminari al riesame.

58     L’ottava questione dev’essere quindi risolta nel senso che l’art. 8, n. 3, della direttiva 91/414 dev’essere interpretato nel senso che riguarda unicamente la fornitura di dati preliminari al riesame.

 Sulla prima questione

59     Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’art. 8, nn. 2 e 3, della direttiva 91/414 produca effetti diretti successivamente alla scadenza del termine previsto ai fini della trasposizione della direttiva medesima nell’ordinamento interno.

60     Alla luce della soluzione data alle altre questioni, non occorre procedere alla soluzione della prima questione.

 Sulle spese

61     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1)      L’art. 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, possiede lo stesso significato dell’art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

2)      L’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 non istituisce un obbligo di «standstill». Tuttavia, gli artt. 10, secondo comma, CE e 249, terzo comma, CE nonché la direttiva 91/414 impongono che, durante il periodo transitorio di cui all’art. 8, n. 2, della detta direttiva, gli Stati membri si astengano dall’adottare disposizioni tali da compromettere seriamente il conseguimento del risultato prescritto dalla direttiva medesima. Più in particolare, agli Stati membri non è consentito, durante il detto periodo transitorio, modificare la normativa pertinente in termini tali da poter consentire l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario ricompreso nella sfera di applicazione di tale disposizione, senza prendere debitamente in considerazione gli effetti che il prodotto stesso può produrre sulla salute umana ed animale nonché sull’ambiente. Parimenti, le decisioni relative alle autorizzazioni non possono essere adottate se non sulla base di una relativa documentazione comprendente gli elementi necessari affinché i detti effetti possano essere effettivamente valutati.

3)      L’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 dev’essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro autorizzi l’immissione in commercio, sul proprio territorio, di prodotti fitosanitari contenenti principi attivi non ricompresi nell’allegato I della direttiva medesima e già presenti sul mercato a due anni dalla data di notificazione della direttiva stessa, tale Stato membro non è tenuto ad osservare le disposizioni dell’art. 4 o dell’art. 8, n. 3, della direttiva medesima.

4)      Spetta al giudice del rinvio accertare se l’esame operato in occasione dell’applicazione dell’art. 16aa della Bestrijdingsmiddelenwet del 1962, nel testo modificato dalla legge 6 febbraio 2003, corrisponda a tutte le caratteristiche di un riesame ai sensi dell’art. 8, n. 3, della direttiva 91/414, e, segnatamente, a quelle precisate ai punti 53 e 54 della presente sentenza.

5)      L’art. 8, n. 3, della direttiva 91/414 dev’essere interpretato nel senso che contiene unicamente disposizioni relative alla fornitura di dati preliminari al riesame.

Firme


* Lingua processuale: l'olandese.

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