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Document 62005CJ0068

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 ottobre 2006.
    Koninklijke Coöperatie Cosun UA contro Commissione delle Comunità europee.
    Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Zucchero - Art. 26 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e art. 3 del regolamento (CEE) n. 2670/81 - Importo dovuto per lo zucchero C smerciato sul mercato interno - Istanza di sgravio - Clausola di equità prevista dall'art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 - Nozione di "diritti all'importazione o all'esportazione" - Principi di uguaglianza e di certezza del diritto - Equità.
    Causa C-68/05 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 2006 I-10367

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:674

    Causa C-68/05 P

    Koninklijke Coöperatie Cosun UA

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Zucchero — Art. 26 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e art. 3 del regolamento (CEE) n. 2670/81 — Importo dovuto per lo zucchero C smerciato sul mercato interno — Istanza di sgravio — Clausola di equità prevista all’art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 — Nozione di “diritti all’importazione o all’esportazione” — Principi di uguaglianza e di certezza del diritto — Equità»

    Conclusioni dell’avvocato generale C. Stix-Hackl, presentate il 16 maggio 2006 

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 ottobre 2006 

    Massime della sentenza

    1.     Risorse proprie delle Comunità europee — Rimborso o sgravio dei diritti all’importazione

    [Regolamento del Consiglio n. 1430/79, artt. 1, n. 2, lett. a) e b), e 13; regolamento della Commissione n. 2670/81, art. 3]

    2.     Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione

    1.     L’art. 13 del regolamento n. 1430/79, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all’importazione o all’esportazione, in forza del quale si può procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti all’importazione in situazioni particolari derivanti da circostanze che non implichino alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell’interessato, non può costituire il fondamento di uno sgravio o di un rimborso di un importo dovuto ai sensi dell’art. 3 del regolamento 2670/81, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero, per lo zucchero C smerciato sul mercato interno.

    Infatti, da un lato, un tale importo non viene riscosso a motivo del fatto che un quantitativo di zucchero C attraversa le frontiere esterne della Comunità, bensì, al contrario, perché il detto quantitativo non è stato esportato al di fuori della Comunità ovvero perché la sua esportazione non ha rispettato le condizioni e i termini fissati dal regolamento n. 2670/81. Il fatto che determina la riscossione di tale importo è quindi la mancata prova, alla data stabilita a tal fine, dell’esportazione di un quantitativo di zucchero C nel termine richiesto. Pertanto, un tale importo non corrisponde ad alcuna delle tre categorie elencate all’art. 1, n. 2, lett. a) e b), del regolamento n. 1430/79.

    D’altro lato, nulla indica che il legislatore comunitario desiderasse equiparare il produttore di zucchero C smerciato sul mercato interno e l’importatore di zucchero.

    In primo luogo, i prelievi all’importazione sullo zucchero proveniente dai paesi terzi e l’importo dovuto in forza dell’art. 3 del regolamento n. 2670/81 per lo zucchero C smerciato sul mercato interno non perseguono i medesimi obiettivi.

    In secondo luogo, dal terzo ‘considerando’ del regolamento n. 2645/70, relativo alle disposizioni applicabili al quantitativo di zucchero prodotto in eccedenza della quota massima, nonché dal terzo ‘considerando’ del regolamento n. 2670/81, che l’ha sostituito – formulati in sostanza negli stessi termini –, non consta che il legislatore comunitario desiderasse che l’importatore di zucchero proveniente dai paesi terzi e il produttore di zucchero C smerciato sul mercato interno venissero posti nella medesima situazione. Infatti, risulta chiaramente dai detti ‘considerando’ nonché dall’art. 3 del regolamento n. 2670/81 che il riferimento allo zucchero importato dai paesi terzi è limitato alle modalità di calcolo dell’importo previsto dalla norma suddetta.

    In terzo luogo, dal tenore letterale dell’art. 26 del regolamento n. 1785/81, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, non può desumersi alcuna volontà del legislatore comunitario di concedere allo zucchero C smerciato sul mercato interno lo status di prodotto importato dai paesi terzi e di equiparare il produttore di zucchero C all’importatore di zucchero, posto che la norma suddetta si limita ad enunciare il divieto di smercio dello zucchero C sul mercato interno.

    In quarto luogo, infine, l’argomento secondo cui sia i diritti all’importazione sia l’importo dovuto in forza dell’art. 3 del regolamento n. 2670/81 fanno parte delle risorse proprie della Comunità non è idoneo a dimostrare che gli importatori di zucchero proveniente dai paesi terzi e i produttori di zucchero C si trovino in una situazione comparabile. Infatti, le risorse proprie della Comunità sono composte da entrate di natura assai varia assoggettate a regimi altrettanto differenti.

    (v. punti 39, 41, 43, 63-65, 101-102)

    2.     Consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. In sede di impugnazione la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado.

    È pertanto irricevibile un motivo con il quale si addebita al Tribunale la violazione del principio di uguaglianza di trattamento tra la parte ricorrente e una determinata categoria di operatori economici, poiché tale parte, pur avendo dedotto in prima istanza un motivo relativo alla violazione del principio di uguaglianza, contestava unicamente la disparità di trattamento da essa subita rispetto ad un’altra categoria di operatori economici.

    (v. punti 95-97)




    SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

    26 ottobre 2006 (*)

    «Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Zucchero – Art. 26 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e art. 3 del regolamento (CEE) n. 2670/81 – Importo dovuto per lo zucchero C smerciato sul mercato interno – Istanza di sgravio – Clausola di equità prevista all’art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 – Nozione di “diritti all’importazione o all’esportazione” – Principi di uguaglianza e di certezza del diritto – Equità»

    Nel procedimento C‑68/05 P,

    avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, proposto, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, l’11 febbraio 2005,

    Koninklijke Coöperatie Cosun UA, con sede in Breda (Paesi Bassi), rappresentata dai sigg. M. M. Slotboom e N. J. Helder, advocaten,

    ricorrente,

    procedimento in cui l’altra parte è:

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. X. Lewis, in qualità di agente, assistito dal sig. F. Tuytschaever, advocaat, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    convenuta in primo grado,

    LA CORTE (Prima Sezione),

    composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, e dai sigg. J. N. Cunha Rodrigues e M. Ilešič (relatore),

    avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl

    cancelliere: sig.ra M. M. Ferreira, amministratore principale

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 marzo 2006,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 maggio 2006,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1       Con il suo ricorso di impugnazione, la Koninklijke Coöperatie Cosun UA (in prosieguo: la «Cosun») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 7 dicembre 2004, causa T‑240/02, Koninklijke Coöperatie Cosun/Commissione (Racc. pag. II‑4237; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), che ha respinto il ricorso della detta cooperativa inteso ad ottenere l’annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 2 maggio 2002, REM 19/01, identificata anche con il numero C(2002) 1580 def. (in prosieguo: la «decisione controversa»).

     Contesto normativo

     Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

    2       Il regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 4 febbraio 1991, n. 305 (GU L 37, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base»), mira, nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (in prosieguo: l’«OCM dello zucchero»), a mantenere le garanzie necessarie per quanto riguarda l’occupazione e il tenore di vita dei produttori di prodotti di base e dei produttori di zucchero della Comunità europea, nonché a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di zucchero per la globalità dei consumatori a prezzi ragionevoli, stabilizzando il mercato di tale prodotto.

    3       In vista di tali finalità, il detto regolamento disciplina la produzione, l’importazione e l’esportazione dello zucchero. Esso prevede in particolare un regime di quote di produzione che, ai sensi del suo quindicesimo ‘considerando’, costituisce un mezzo per garantire ai produttori i prezzi comunitari e lo smercio della loro produzione.

    4       Nell’ambito del citato sistema di quote, l’art. 24 del regolamento di base stabilisce, per ogni campagna di commercializzazione (cioè dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell’anno successivo), quantitativi di base per lo «zucchero A» e lo «zucchero B», che ciascuno Stato membro è tenuto a ripartire tra le imprese produttrici di zucchero stabilite nel suo territorio. Alle imprese produttrici di zucchero viene così attribuita una quota A e una quota B per ciascuna campagna di commercializzazione. Ogni quantitativo di zucchero prodotto al di sopra delle quote A e B è denominato «zucchero C».

    5       Lo zucchero C non è ammesso né al regime di sostegno dei prezzi né a quello delle restituzioni alle esportazioni. Inoltre, lo zucchero C non può essere commercializzato sul mercato interno e dev’essere di conseguenza smerciato al di fuori della Comunità per essere venduto sul mercato mondiale. L’art. 26 del regolamento di base stabilisce al riguardo quanto segue:

    «1.      (...) lo zucchero C non riportato a norma dell’articolo 27 (...) non p[uò] essere smerciat[o] sul mercato interno della Comunità e dev[e] essere esportat[o] come tal[e] anteriormente al 1° gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione in causa.

    (...)

    3.      Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 41.

    Tali modalità prevedono, fra l’altro, la riscossione di un importo sullo zucchero C (…) di cui al paragrafo 1, la cui esportazione come tal[e] nel termine richiesto non è stata provata ad una data da determinare».

    6       Adottato sulla scorta dell’art. 26, n. 3, del regolamento di base, il regolamento (CEE) della Commissione 14 settembre 1981, n. 2670, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU L 262, pag. 14), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 6 dicembre 1991, n. 3559 (GU L 336, pag. 26; in prosieguo: il «regolamento n. 2670/81»), precisa le condizioni alle quali l’esportazione dello zucchero C si considera come effettuata.

    7       L’art. 1, n. 1, del regolamento n. 2670/81 dispone quanto segue:

    «L’esportazione di cui all’articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è considerata come effettuata qualora:

    a)      lo zucchero C (...) sia esportato dallo Stato membro nel cui territorio è stato prodotto;

    b)      la dichiarazione di esportazione in causa sia accettata dallo Stato membro di cui alla lettera a), anteriormente al 1° gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale lo zucchero C (...) è stato prodotto;

    c)      lo zucchero C (...) abbia lasciato il territorio doganale della Comunità al più tardi entro il termine di 60 giorni a decorrere dal 1° gennaio di cui alla lettera b);

    d)      il prodotto sia stato esportato dallo Stato membro di cui alla lettera a) senza restituzione né prelievo (...).

    Salvo caso di forza maggiore, se l’insieme delle condizioni di cui al primo comma non sono soddisfatte, il quantitativo di zucchero C (...) in causa è considerato come smerciato sul mercato interno.

    In caso di forza maggiore l’organismo competente dello Stato membro nel cui territorio lo zucchero C (...) è stato prodotto adotta le misure necessarie in rapporto alle circostanze addotte dall’interessato».

    8       A mente del terzo ‘considerando’ del regolamento n. 2670/81, «all’atto della fissazione dell’importo da riscuotere in caso di smercio sul mercato interno, è indispensabile porre lo zucchero C (...) non esportato in condizioni comparabili a quelle dello zucchero (...) importato dai paesi terzi» e, «a tal fine, occorre fissare tale importo tenendo conto, da un lato, del più alto livello del prelievo all’importazione per lo zucchero (...) applicabile nel corso di un periodo in cui sia compresa la campagna di commercializzazione nella quale lo zucchero (...) considerato è stato prodotto e i sei mesi successivi a detta campagna e, d’altro lato, di un importo forfettario fissato sulla base delle spese di smercio che gravano sullo zucchero importato dai paesi terzi».

    9       L’art. 3 del regolamento n. 2670/81 prevede quanto segue:

    «1.      Per i quantitativi che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, sono stati smerciati sul mercato interno, lo Stato membro interessato riscuote un importo pari alla somma:

    a)      relativamente allo zucchero C, per 100 chilogrammi di zucchero:

    –       del prelievo all’[importazione] più elevato, applicabile per 100 chilogrammi di zucchero bianco o greggio, secondo il caso, nel periodo [comprendente] la campagna di commercializzazione durante la quale lo zucchero in causa è stato prodotto e [i] sei mesi successivi a tale campagna, e

    –       1 [euro];

    (...)

    4.      Per i quantitativi di zucchero C (...) che, prima di essere esportati, siano stati distrutti o avariati senza aver potuto essere recuperati, in circostanze riconosciute dall’organismo competente dello Stato membro interessato come casi di forza maggiore, l’importo corrispondente di cui al paragrafo 1 non è riscosso».

     Normativa doganale

    10     L’art. 13, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all’importazione o all’esportazione (GU L 175, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3069 (GU L 286, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1430/79»), così dispone:

    «Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti all’importazione in situazioni particolari (...) derivanti da circostanze che non implichino alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell’interessato.

    Le situazioni in cui è possibile applicare il primo comma, nonché le modalità delle procedure da seguire a tal fine, sono definite secondo la procedura prevista [per l’adozione delle misure di applicazione]. Il rimborso o lo sgravio possono essere subordinati a condizioni particolari».

    11     L’art. 14 del regolamento n. 1430/79 precisa che le disposizioni dell’art. 13 suddetto sono applicabili, mutatis mutandis, anche in materia di rimborso o di sgravio di diritti all’esportazione.

    12     Ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1430/79, per «diritti all’importazione» si intendono «sia i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, sia i prelievi agricoli e le altre imposizioni all’importazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili, in virtù dell’articolo 235 del Trattato, a certe merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli».

    13     A norma dell’art. 1, n. 2, lett. b), del detto regolamento, per «diritti all’esportazione» si intendono «i prelievi agricoli e altre imposizioni all’esportazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili, in virtù dell’articolo 235 del Trattato, a certe merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli».

    14     L’art. 4 del regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1986, n. 3799, che fissa le disposizioni d’applicazione degli articoli 4 bis, 6 bis, 11 bis e 13 del regolamento n. 1430/79 (GU L 352, pag. 19), enumera alcune situazioni particolari derivanti da circostanze che non implicano alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell’interessato ai sensi dell’art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79. Anche altri fatti possono essere considerati idonei a configurare siffatte situazioni particolari all’esito di una valutazione condotta caso per caso, nell’ambito di una procedura che impone l’intervento della Commissione.

     Fatti all’origine della controversia

    15     La Cosun, una cooperativa con sede nei Paesi Bassi, ha prodotto zucchero C nel corso delle campagne di commercializzazione 1991/1992 e 1992/1993. Durante il 1993, essa ha venduto a vari partner commerciali un certo numero di partite di zucchero C destinate ad essere esportate, rispettivamente, verso la Croazia, la Slovenia e il Marocco.

    16     Tali operazioni hanno dato luogo a frodi commesse, all’insaputa della Cosun, dai partner commerciali di quest’ultima, caratterizzate in particolare dall’apposizione di timbrature non regolari sui documenti T5, destinati a provare che le partite di zucchero C avevano effettivamente lasciato il territorio della Comunità.

    17     Un’indagine sulle attività dei detti partner commerciali è stata avviata dalle autorità olandesi competenti, le quali hanno informato lo Hoofdproductschap Akkerbouwproducten (in prosieguo: lo «HPA»), organismo competente nei Paesi Bassi per l’applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione comune dei mercati. Per contro, in un primo momento la Cosun non è stata informata di tale indagine.

    18     Con decisione in data 25 aprile 1994, modificata con decisione 13 giugno 1994, lo HPA ha richiesto alla Cosun, a norma dell’art. 3 del regolamento n. 2670/81, il pagamento di un importo di NLG 6 250 856,78 (EUR 2 836 515,14), a motivo del fatto che la detta cooperativa non aveva provato che alcune partite di zucchero C avessero lasciato il territorio della Comunità.

    19     Poiché lo HPA aveva respinto il reclamo proposto dalla Cosun, quest’ultima ha proposto un ricorso contro tale decisione di rigetto dinanzi al College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) e, allo stesso tempo, ha presentato allo HPA, a norma dell’art. 13 del regolamento n. 1430/79, un’istanza di sgravio dell’importo reclamato.

    20     Quanto, in primo luogo, al ricorso proposto dinanzi al College van Beroep voor het bedrijfsleven, tale giudice, con decisione in data 9 giugno 2004, ha proceduto ad un rinvio pregiudiziale alla Corte avente ad oggetto in particolare la validità del regolamento di base e del regolamento n. 2670/81. Con sentenza in data odierna, causa C‑248/04, Koninklijke Coöperatie Cosun (Racc. pag. I‑0000), la Corte ha risposto che l’esame della questione sollevata a questo riguardo non ha evidenziato alcun elemento idoneo a inficiare la validità dei detti regolamenti.

    21     Quanto, in secondo luogo, all’istanza di sgravio dell’importo reclamato, le autorità olandesi l’hanno trasmessa alla Commissione, competente ad esaminarla, accludendovi il proprio parere positivo. Poiché la Commissione, con la decisione controversa, ha dichiarato irricevibile la detta istanza, la Cosun ha proposto un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale.

     Sentenza impugnata

    22     Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente.

    23     Con il suo primo motivo, la ricorrente sosteneva che l’importo richiestole ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 2670/81 costituisce un diritto all’importazione o all’esportazione ai sensi degli artt. 1, n. 2, lett. a) e b), e 13 del regolamento n. 1430/79, sicché la sua istanza di sgravio fondata su quest’ultimo articolo avrebbe dovuto essere dichiarata ricevibile.

    24     Ai punti 36‑38 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che l’importo richiesto non corrisponde «formalmente» ad alcuna delle tre categorie di diritti all’importazione o all’esportazione elencate all’art. 1, n. 2, lett. a) e b), del regolamento n. 1430/79, in quanto non costituisce né un dazio doganale né una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale, e non è «in senso stretto» un’imposizione agricola all’importazione o all’esportazione.

    25     Ai punti 40‑46 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto gli argomenti della ricorrente attinenti al fatto che l’importo suddetto dovrebbe essere considerato come un diritto all’importazione o all’esportazione, posto che esso perseguirebbe i medesimi obiettivi di un dazio doganale, sarebbe fissato sulla base del prelievo all’importazione di zucchero proveniente dai paesi terzi e servirebbe a porre lo zucchero fuori quota non esportato in condizioni comparabili a quelle dello zucchero importato dai paesi terzi.

    26     Il Tribunale ha giudicato, in sostanza, che un importo dovuto ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 2670/81 non persegue in senso stretto gli stessi obiettivi dei prelievi all’importazione o delle restituzioni all’esportazione previsti nell’ambito dell’OCM dello zucchero, e che la presa in considerazione, in sede di fissazione dell’importo suddetto, del prelievo all’importazione sullo zucchero proveniente dai paesi terzi serve soltanto a fornire una base di calcolo, ma non mira in alcun modo a porre lo zucchero importato dai paesi terzi e lo zucchero C smerciato sul mercato interno in condizioni comparabili.

    27     Il Tribunale ha concluso, al punto 47 della sentenza impugnata, che l’importo richiesto alla ricorrente non costituisce un diritto all’importazione o all’esportazione ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 1430/79, e che la Commissione non ha quindi violato tale disposizione dichiarando irricevibile l’istanza di sgravio.

    28     Con il suo secondo motivo, la ricorrente sosteneva, in via principale, che, anche se l’importo richiestole non costituisce un diritto all’importazione o all’esportazione ai sensi del regolamento n. 1430/79, la Commissione avrebbe dovuto nondimeno esaminare l’istanza di sgravio nell’ambito dell’art. 13 di tale regolamento, il quale costituirebbe una clausola generale di equità, e che, limitandosi a respingere l’istanza perché irricevibile, la Commissione aveva violato i principi di equità e di uguaglianza. In subordine, la ricorrente sosteneva che, nel caso in cui non trovasse applicazione l’art. 13 del regolamento n. 1430/79, la Commissione avrebbe dovuto esaminare l’istanza di sgravio al di fuori del contesto di tale regolamento e che, limitandosi a dichiarare l’irricevibilità dell’istanza, la detta istituzione aveva violato i principi di equità, di uguaglianza e di certezza del diritto.

    29     Ai punti 57 e 58 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’argomento relativo all’equità. Dopo aver statuito che l’equità non consente di derogare all’applicazione delle norme comunitarie tranne che nei casi previsti dalla normativa o nell’ipotesi in cui la normativa stessa sia dichiarata invalida, e dopo aver ricordato che un importo dovuto ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 2670/81 non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 13 del regolamento n. 1430/79, il Tribunale ha constatato che la disciplina dell’OCM dello zucchero prevede che l’importo suddetto non venga riscosso in circostanze riconosciute dalle autorità nazionali come casi di forza maggiore, ed ha concluso che l’equità non può giustificare l’estensione delle possibilità di deroga alla riscossione dell’importo in questione al di fuori dei citati casi di forza maggiore.

    30     Ai punti 59 e 61 della medesima sentenza, il Tribunale ha respinto l’argomento relativo alla violazione del principio di uguaglianza. Esso ha ritenuto, in sostanza, che il produttore di zucchero C e l’operatore economico assoggettato a diritti all’importazione o all’esportazione non si trovino comunque in situazioni comparabili.

    31     Infine, ai punti 62 e 63 della detta sentenza, il Tribunale ha respinto l’argomento relativo ad una presunta violazione del principio di certezza del diritto, affermando, in sostanza, che nel caso di specie tale principio risulta rispettato, posto che gli obblighi del debitore dell’importo di cui all’art. 3 del regolamento n. 2670/81 sorgono da una situazione giuridica chiaramente definita, che consente all’operatore economico di conoscere i citati obblighi, inerenti alla sua attività.

     Impugnazione

    32     Nel suo ricorso di impugnazione, a sostegno del quale deduce quattro motivi, la ricorrente conclude che la Corte voglia:

    –       annullare la sentenza impugnata;

    –       in via principale, annullare la decisione controversa o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale;

    –       condannare la Commissione alle spese sostenute sia in primo grado che in sede di impugnazione.

    33     La Commissione conclude che la Corte voglia:

    –       in via principale, dichiarare irricevibili il secondo e il quarto motivo e respingere per il resto l’impugnazione perché infondata;

    –       in subordine, respingere l’impugnazione perché infondata nella sua interezza;

    –       condannare la ricorrente alle spese.

     Sul primo motivo

     Argomenti delle parti

    34     Con il suo primo motivo, la ricorrente fa valere che il Tribunale, affermando, ai punti 36‑38 della sentenza impugnata, che un importo dovuto in forza dell’art. 3 del regolamento n. 2670/81 non è «formalmente» un’imposizione agricola all’importazione o all’esportazione ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. a) e b), del regolamento n. 1430/79, è incorso in un errore di diritto.

    35     La ricorrente deduce dall’affermazione di cui al punto 38 della sentenza impugnata, secondo cui l’importo richiestole «non è, in senso stretto, un prelievo agricolo all’importazione e all’esportazione», la prova del fatto che il Tribunale ha effettuato un’interpretazione restrittiva della nozione di «imposizione agricola». Orbene, a suo avviso, un’interpretazione meno rigorosa era possibile e sarebbe stata auspicabile per il fatto che il detto importo le viene richiesto a motivo della mancata esportazione di partite di zucchero C.

    36     La ricorrente aggiunge che il Tribunale è venuto meno all’obbligo di motivazione che gli incombe, avendo omesso di indicare il motivo per il quale un’interpretazione meno restrittiva non era possibile.

    37     La Commissione replica affermando che il Tribunale ha giustamente statuito in forma motivata che un importo dovuto in forza dell’art. 3 del regolamento n. 2670/81 non può essere formalmente considerato come un’imposizione agricola all’importazione o all’esportazione ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. a) e b), del regolamento n. 1430/79. Essa nega che il Tribunale abbia adottato un’interpretazione restrittiva della nozione di «imposizione agricola all’importazione o all’esportazione».

     Giudizio della Corte

    38     Da un lato, occorre rilevare come la ricorrente non contesti l’analisi compiuta dal Tribunale secondo cui un importo dovuto ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 2670/81 non costituisce un dazio doganale all’importazione o all’esportazione ovvero una tassa di effetto equivalente.

    39     Dall’altro lato, il Tribunale ha giustamente rilevato, al punto 38 della sentenza impugnata, che i prelievi agricoli e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione previsti all’art. 1, n. 2, lett. a) e b), del regolamento n. 1430/79 vengono applicati in ragione del fatto che determinati prodotti agricoli o talune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli attraversano le frontiere esterne della Comunità.

    40     Così facendo, il Tribunale non ha in alcun modo operato un’interpretazione restrittiva della nozione di «imposizioni agricole all’importazione o all’esportazione», bensì ha giustamente identificato il fatto generatore di tali imposizioni.

    41     Orbene, è giocoforza constatare come un importo dovuto in forza dell’art. 3 del regolamento n. 2670/81 non venga riscosso a motivo del fatto che un quantitativo di zucchero C attraversa le frontiere esterne della Comunità, bensì, al contrario, perché il detto quantitativo non è stato esportato al di fuori della Comunità ovvero perché la sua esportazione non ha rispettato le condizioni e i termini fissati dal regolamento n. 2670/81. Pertanto, come giustamente rilevato dal Tribunale al punto 37 della sentenza impugnata, il fatto che determina la riscossione di tale importo è la mancata prova, alla data stabilita a tal fine, dell’esportazione di un quantitativo di zucchero C nel termine richiesto.

    42     Risulta dunque che, malgrado l’impiego del termine «formalmente» al punto 36 della sentenza impugnata, il Tribunale non si è limitato ad una valutazione formale, bensì ha analizzato, da un lato, la natura delle imposizioni agricole e, dall’altro, quella degli importi dovuti ex art. 3 del regolamento n. 2670/81.

    43     Pertanto, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto né è venuto meno all’obbligo di motivazione che gli incombe laddove ha statuito, al detto punto della sentenza impugnata, che l’importo richiesto alla ricorrente non corrisponde ad alcuna delle tre categorie elencate all’art. 1, n. 2, lett. a) e b), del regolamento n. 1430/79.

    44     Di conseguenza, il primo motivo dev’essere respinto perché infondato.

     Sul secondo motivo

     Argomenti delle parti

    45     Con il suo secondo motivo, la ricorrente sostiene che, anche a supporre che un importo dovuto a norma dell’art. 3 del regolamento n. 2670/81 non rientri «formalmente» nella nozione di «diritti all’importazione o all’esportazione» ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. a) e b), del regolamento n. 1430/79, il Tribunale ha commesso un errore di diritto escludendo, ai punti 40‑46 della sentenza impugnata, gli argomenti da essa addotti, già sintetizzati al punto 25 della presente sentenza, secondo i quali un importo di questo tipo deve comunque essere trattato come un diritto all’importazione ai sensi dell’art. 13 del detto regolamento.

    46     In primo luogo, il Tribunale avrebbe ingiustamente omesso di constatare che un importo dovuto in forza dell’art. 3 del regolamento n. 2670/81 – il quale mira, ai sensi del decimo ‘considerando’ del regolamento di base, a ristabilire la situazione di mercato perturbata dalla mancata esportazione di zucchero C – persegue gli stessi obiettivi di protezione del mercato interno, di stabilizzazione dei mercati e di sicurezza degli approvvigionamenti ai quali sono rivolti i dazi doganali, e che dunque essi devono ricevere un uguale trattamento.

    47     In secondo luogo, dal terzo ‘considerando’ del regolamento (CEE) della Commissione 28 dicembre 1970, n. 2645, relativo alle disposizioni applicabili al quantitativo di zucchero prodotto in eccedenza della quota massima (GU L 283, pag. 48), nonché dal terzo ‘considerando’ del regolamento n. 2670/81, che l’ha sostituito, risulterebbe che il legislatore comunitario ha reputato «indispensabile» porre lo zucchero C non esportato «in condizioni comparabili» a quelle dello zucchero importato dai paesi terzi e, a tal fine, fissare l’importo dovuto per lo zucchero C smerciato sul mercato interno in misura pari al più elevato prelievo all’importazione per lo zucchero fissato nel corso di un periodo comprendente la campagna di commercializzazione nella quale lo zucchero in questione è stato prodotto e i sei mesi successivi a tale campagna, con l’aggiunta di un importo forfettario fissato sulla base delle spese di smercio che gravano sullo zucchero importato dai paesi terzi.

    48     La ricorrente ne deduce che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale ai punti 45 e 46 della sentenza impugnata, la presa in considerazione del prelievo all’importazione sullo zucchero proveniente dai paesi terzi non serve soltanto a fissare l’importo dovuto a norma dell’art. 3 del regolamento n. 2670/81, bensì esprime anche la volontà del legislatore comunitario di porre i produttori di zucchero C in condizioni comparabili a quelle applicabili agli importatori di zucchero proveniente dai paesi terzi. Orbene, perché tali condizioni siano comparabili, la normativa comunitaria in materia doganale, e segnatamente l’art. 13 del regolamento n. 1430/79, dovrebbe trovare applicazione per la fissazione dell’importo suddetto.

    49     In via principale, la Commissione conclude per l’irricevibilità del secondo motivo di impugnazione, essendo esso una mera ripetizione degli argomenti già esposti dinanzi al Tribunale e da questo respinti.

    50     In subordine, la Commissione chiede alla Corte di respingere tale motivo perché infondato.

    51     In primo luogo, la detta istituzione constata come il Tribunale abbia indicato, ai punti 44 e 45 della sentenza impugnata, la specifica finalità di un importo dovuto in forza dell’art. 3 del regolamento n. 2670/81. Un importo di questo tipo avrebbe principalmente «carattere dissuasivo, in quanto il suo obiettivo è garantire l’osservanza del divieto di smercio di zucchero C sul mercato interno». Giustamente dunque il Tribunale avrebbe constatato che tale finalità è diversa dagli obiettivi perseguiti mediante i prelievi all’importazione e le restituzioni all’esportazione nell’ambito dell’OCM dello zucchero, che il Tribunale ha definito ai punti 42 e 43 della detta sentenza.

    52     In secondo luogo, il Tribunale avrebbe legittimamente affermato, ai punti 44‑46 della sentenza impugnata, che il sistema di calcolo dell’importo dovuto a norma dell’art. 3 del regolamento n. 2670/81 non vale a rendere quest’ultimo un dazio doganale.

    53     A sostegno della sua valutazione di segno contrario, la ricorrente si limiterebbe a far valere un ‘considerando’ privo di forza vincolante, del quale essa per giunta traviserebbe il tenore letterale, dal quale risulterebbe che il riferimento al prelievo all’importazione sullo zucchero proveniente dai paesi terzi costituisce soltanto la base di calcolo dell’importo suddetto.

     Giudizio della Corte

    54     A norma degli artt. 225 CE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, il ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non è conforme a tali precetti il ricorso che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto ad individuare l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale (v., in particolare, sentenze 4 luglio 2000, causa C‑352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I‑5291, punti 34 e 35, e 7 luglio 2005, causa C‑208/03 P, Le Pen/Parlamento, Racc. pag. I‑6051, punto 39).

    55     Per contro, ove un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso del procedimento di impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse basare in tal modo l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento di impugnazione sarebbe privato di una parte di significato (v., in particolare, sentenze 6 marzo 2003, causa C‑41/00 P, Interporc/Commissione, Racc. pag. I‑2125, punto 17, e Le Pen/Parlamento, cit., punto 40).

    56     Orbene, il secondo motivo di impugnazione mira precisamente a rimettere in discussione l’interpretazione del regolamento n. 1430/79 adottata dal Tribunale per respingere il primo motivo di ricorso in primo grado. Il detto motivo di impugnazione deve dunque essere dichiarato ricevibile.

    57     La ricorrente sostiene, in sostanza, che il fatto che il legislatore comunitario desiderasse porre il produttore di zucchero C nelle stesse condizioni dell’importatore di zucchero proveniente dai paesi terzi implica che il primo debba beneficiare dello stesso regime del secondo, ivi compresa la possibilità di sgravio o di rimborso per ragioni di equità a norma dell’art. 13 del regolamento n. 1430/79.

    58     A questo proposito occorre rilevare, in primo luogo, che l’OCM dello zucchero è fondata essenzialmente su un regime di prezzi (comprendente in particolare la fissazione di prezzi indicativi e di prezzi di intervento), su un regime di scambi con i paesi terzi (che prevede segnatamente la riscossione di un prelievo sulle importazioni provenienti dai detti paesi) e su un regime di quote (consistente nell’attribuzione di quote di produzione e nella fissazione delle modalità di smercio dello zucchero prodotto fuori quota).

    59     Le misure così introdotte presentano tutte la finalità ultima di stabilizzare il mercato comunitario dello zucchero e dunque di assicurare il mantenimento delle garanzie necessarie per quanto riguarda l’occupazione e il tenore di vita dei produttori comunitari nonché la sicurezza degli approvvigionamenti di zucchero dell’insieme dei consumatori.

    60     Tuttavia, gli obiettivi immediati delle misure suddette differiscono sensibilmente. Risulta infatti dal quinto ‘considerando’ del regolamento di base che il regime degli scambi con i paesi terzi mira ad evitare che le fluttuazioni dei prezzi dello zucchero sul mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all’interno della Comunità.

    61     Questo non è, con tutta evidenza, l’obiettivo del regime delle quote. A questo proposito occorre sottolineare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tale obiettivo non viene enunciato al decimo ‘considerando’ del regolamento di base, il quale è inteso a giustificare la necessità delle misure previste dall’art. 22 del detto regolamento.

    62     Come giustamente rilevato dal Tribunale ai punti 43 e 44 della sentenza impugnata, le quote di produzione sono – ai sensi del quindicesimo ‘considerando’ del regolamento di base – un mezzo per garantire ai produttori i prezzi comunitari e lo smercio della loro produzione. Per giunta, per quanto più specificamente riguarda l’importo dovuto in forza dell’art. 3 del regolamento n. 2670/81, tale disposizione ha principalmente carattere dissuasivo, inteso a garantire il rispetto del divieto di smercio dello zucchero C – prodotto fuori quota – sul mercato interno.

    63     Pertanto, il Tribunale ha giustamente constatato, ai punti 41‑44 della sentenza impugnata, che i prelievi all’importazione sullo zucchero proveniente dai paesi terzi e l’importo dovuto in forza dell’art. 3 del regolamento n. 2670/81 per lo zucchero C smerciato sul mercato interno non perseguono i medesimi obiettivi.

    64     In secondo luogo, dal terzo ‘considerando’ del regolamento n. 2645/70 nonché dal terzo ‘considerando’ del regolamento n. 2670/81 – formulati in sostanza negli stessi termini – non consta che il legislatore comunitario desiderasse che l’importatore di zucchero proveniente dai paesi terzi e il produttore di zucchero C smerciato sul mercato interno venissero posti nella medesima situazione.

    65     Infatti, risulta chiaramente dai detti ‘considerando’ nonché dall’art. 3 del regolamento n. 2670/81 che il riferimento allo zucchero importato dai paesi terzi è limitato alle modalità di calcolo dell’importo previsto dalla norma suddetta. In effetti, tale disposizione non raggiungerebbe il suo obiettivo immediato – che è di garantire il rispetto del divieto di smercio dello zucchero C sul mercato interno – se fosse economicamente più vantaggioso acquistare lo zucchero C sul mercato interno piuttosto che importare zucchero proveniente dai paesi terzi. Per contro, nei detti ‘considerando’ e nell’articolo suddetto non si menziona in alcun modo la rispettiva situazione degli importatori di zucchero e dei produttori di zucchero C.

    66     Quanto al fatto che il prelievo all’importazione sullo zucchero proveniente dai paesi terzi serve quale base di calcolo per l’importo riscosso a norma dell’art. 3 del regolamento n. 2670/81, esso non vale a giustificare la loro equiparazione, posto che tale modalità di calcolo trova la propria giustificazione nell’intento di assicurare all’importo suddetto il suo carattere dissuasivo, come si è sottolineato al punto precedente della presente sentenza.

    67     Pertanto, né dall’obiettivo perseguito mediante l’importo dovuto in forza dell’art. 3 del regolamento n. 2670/81, né dalle modalità di calcolo e di riscossione di tale importo, quali stabilite al terzo ‘considerando’ dei regolamenti n. 2645/70 e n. 2670/81 e al detto art. 3, risulta che il legislatore comunitario abbia inteso equiparare il produttore di zucchero C smerciato sul mercato interno all’importatore di zucchero.

    68     Stanti tali premesse, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto laddove ha statuito che la ricorrente non era legittimata a chiedere, sulla base dell’art. 13 del regolamento n. 1430/79, lo sgravio dell’importo richiestole. Occorre dunque respingere il secondo motivo.

     Sul terzo motivo

     Argomenti delle parti

    69     Con la prima parte del terzo motivo, la ricorrente sostiene che, nell’ambito dell’esame del secondo motivo di ricorso in primo grado, il Tribunale ha ecceduto i limiti della controversia quali definiti dall’atto introduttivo.

    70     La Cosun chiarisce che, con tale motivo del ricorso di primo grado, essa deduceva unicamente che la Commissione aveva violato i principi di uguaglianza e di equità dichiarando, nella decisione controversa, che l’istanza di sgravio era irricevibile nell’ambito del regolamento n. 1430/79. Per contro, essa non avrebbe chiesto al Tribunale di esaminare la validità del regolamento n. 2670/81.

    71     Orbene, il Tribunale, ai punti 58‑62 della sentenza impugnata, avrebbe implicitamente effettuato un controllo della validità del detto regolamento in rapporto ai principi generali del diritto. Così facendo, esso avrebbe ecceduto i limiti della controversia, quali definiti dagli scritti difensivi della ricorrente, ed avrebbe in tal modo violato il principio procedurale fondamentale in forza del quale è il ricorso introduttivo a delimitare l’estensione della controversia.

    72     Con la seconda parte del terzo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha rifiutato di esaminare il terzo motivo di ricorso in primo grado, con il quale essa sosteneva che, supponendo l’inapplicabilità dell’art. 13 del regolamento n. 1430/79, la Commissione sarebbe stata in tal caso tenuta ad esaminare l’istanza di sgravio al di fuori del contesto del detto regolamento in virtù dei principi di equità, di uguaglianza e di certezza del diritto.

    73     Quanto alla prima parte del terzo motivo di impugnazione, la Commissione fa valere che dai punti 58‑62 della sentenza impugnata non risulta in alcun modo che il Tribunale abbia esaminato la validità del regolamento n. 2670/81.

    74     Quanto alla seconda parte del detto motivo, la Commissione sottolinea che le censure qualificate dalla ricorrente come «secondo» e «terzo» motivo di ricorso in primo grado sono state esaminate congiuntamente dal Tribunale, ai punti 57‑62 della sentenza impugnata, quale secondo motivo di ricorso in prima istanza.

     Giudizio della Corte

    75     Il terzo motivo di impugnazione si basa su un’erronea lettura della sentenza impugnata.

    76     Quanto alla seconda parte di tale motivo, è sufficiente constatare che le censure qualificate dalla ricorrente come secondo e terzo motivo di ricorso in primo grado sono state giudicate dal Tribunale come due parti del medesimo motivo – che il detto giudice ha qualificato come secondo motivo di ricorso in primo grado –, dedotte, la prima, in via principale, e la seconda, in via subordinata, e che il Tribunale ha esaminato congiuntamente tali due parti del motivo ai punti 56‑63 della sentenza impugnata.

    77     Pertanto, il Tribunale si è pronunciato sulle censure che la ricorrente qualifica come terzo motivo di ricorso in primo grado.

    78     Quanto alla prima parte del terzo motivo di impugnazione, occorre sottolineare che, con la seconda parte del secondo motivo di ricorso in primo grado, dedotta in via subordinata, della quale il Tribunale fa un sunto al punto 53 della sentenza impugnata, la ricorrente faceva valere che, in caso di inapplicabilità dell’art. 13 del regolamento n. 1430/79, la Commissione sarebbe stata tenuta, in forza dei principi di equità, di uguaglianza e di certezza del diritto, ad esaminare l’istanza di sgravio al di fuori del contesto del detto regolamento. Con tale parte del motivo, la ricorrente ha in particolare sostenuto che l’art. 3 del regolamento n. 2670/81 doveva essere interpretato ed applicato nel rispetto dei principi generali del diritto.

    79     Al fine di rispondere a tale argomento, il Tribunale, dopo aver statuito che, tranne in caso di forza maggiore, il regolamento n. 2670/81 non prevede la possibilità di sgravio o di rimborso di un importo dovuto ai sensi dell’art. 3 del medesimo regolamento, ha giustamente verificato se la mancanza di tale possibilità costituisse una violazione dei principi di uguaglianza e di certezza del diritto nonché di un presunto principio di equità, invocati dalla ricorrente.

    80     Così facendo, il detto giudice ha correttamente risposto agli argomenti della ricorrente, senza fuoriuscire dai limiti della controversia sottoposta alla sua cognizione.

    81     Occorre dunque respingere il terzo motivo di impugnazione perché infondato.

     Sul quarto motivo

     Argomenti delle parti

    82     Con il suo quarto motivo, la ricorrente fa valere, in estremo subordine, nel caso in cui gli altri motivi di impugnazione venissero respinti, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove ha respinto il motivo da essa dedotto in primo grado fondato sui principi di equità, di uguaglianza e di certezza del diritto.

    83     In primo luogo, l’affermazione del Tribunale, contenuta al punto 60 della sentenza impugnata, secondo cui il produttore di zucchero C e l’operatore economico assoggettato a diritti all’importazione o all’esportazione non si trovano in situazioni comparabili, sarebbe erronea.

    84     Infatti, da un lato, risulterebbe dal terzo ‘considerando’ del regolamento n. 2670/81 nonché dagli artt. 26 del regolamento di base e 3 del detto regolamento n. 2670/81 che lo zucchero C del quale non sia stata provata l’esportazione entro i termini fissati riceve lo status di prodotto importato dai paesi terzi. Dall’altro lato, tanto i diritti all’importazione su merci provenienti da tali paesi quanto l’importo dovuto in forza dell’art. 3 del regolamento n. 2670/81 costituiscono risorse proprie della Comunità che scaturiscono dalle importazioni provenienti dai detti paesi terzi.

    85     In secondo luogo, la situazione della ricorrente sarebbe in larga misura assimilabile a quella della De Haan Beheer BV, oggetto della sentenza 7 settembre 1999, causa C‑61/98, De Haan (Racc. pag. I‑5003), nella quale la Corte ha statuito che un’impresa nella posizione della De Haan Beheer BV può avvalersi dell’art. 13 del regolamento n. 1430/79 per ottenere uno sgravio di dazi doganali.

    86     Sempre secondo la ricorrente, se il Tribunale avesse cercato di stabilire – come era suo dovere – se il diverso trattamento riservato, da un lato, ad un’impresa come la De Haan Beheer BV e, dall’altro, alla ricorrente violasse l’equità, fosse discriminatorio e ledesse il principio di certezza del diritto, non avrebbe potuto far altro che rispondere affermativamente.

    87     In terzo luogo, il Tribunale avrebbe ingiustamente ignorato la disparità di trattamento tra la ricorrente e gli altri produttori di zucchero C. A norma degli artt. 26 e 27 del regolamento di base, tali produttori possono scegliere se esportare lo zucchero C oppure riportarlo in tutto o in parte ad una diversa campagna di commercializzazione. Per contro, a motivo del silenzio delle autorità olandesi, la ricorrente non sarebbe più stata in grado di effettuare tale scelta nel momento in cui è stata informata delle frodi commesse.

    88     Quanto a quest’ultimo argomento, la ricorrente fa valere di aver già lamentato dinanzi al Tribunale la violazione del principio di uguaglianza. Pertanto, il detto argomento non costituirebbe un motivo nuovo irricevibile, bensì sarebbe un argomento nuovo validamente sviluppato nell’ambito di un motivo già dedotto.

    89     In via principale, la Commissione conclude per l’irricevibilità del quarto motivo.

    90     Per quanto riguarda l’argomento relativo alla disparità di trattamento tra la ricorrente e gli altri produttori di zucchero C, si tratterebbe di una nuova censura sulla quale il Tribunale non ha potuto pronunciarsi e che sarebbe dunque irricevibile in forza del combinato disposto degli artt. 118 e 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte.

    91     Per il resto, il quarto motivo si limiterebbe a riproporre gli stessi argomenti già esposti in primo grado e dunque non soddisfarebbe le prescrizioni in materia di formulazione dei motivi di impugnazione derivanti dagli artt. 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura della Corte.

    92     In subordine, la Commissione conclude per il rigetto di tale motivo perché infondato.

    93     Il Tribunale avrebbe giustamente statuito, rispettivamente ai punti 44‑46 nonché 60 e 61 della sentenza impugnata, che lo zucchero C non esportato e lo zucchero importato dai paesi terzi, da un lato, e i produttori di zucchero C e gli operatori economici assoggettati a diritti all’importazione o all’esportazione, dall’altro, non sono comparabili sul piano del loro trattamento nel diritto comunitario. È per tale motivo che il detto giudice non avrebbe successivamente esaminato l’argomento della ricorrente fondato sulla citata sentenza De Haan.

    94     Gli argomenti addotti della ricorrente non sarebbero idonei a dimostrare che il Tribunale ha violato il diritto comunitario laddove ha affermato che i principi di uguaglianza e di certezza del diritto nonché un presunto principio di equità non ostavano a che la Commissione dichiarasse irricevibile l’istanza di sgravio di diritti.

     Giudizio della Corte

    –       Sulla ricevibilità

    95     Il quarto motivo, con il quale si addebita al Tribunale la violazione del principio di uguaglianza per avere ignorato la disparità di trattamento tra la ricorrente e gli altri produttori di zucchero C, dev’essere dichiarato irricevibile.

    96     Infatti, secondo una costante giurisprudenza, consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. In sede di impugnazione la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado (v., in particolare, sentenza 11 novembre 2004, cause riunite C‑186/02 P e C‑188/02 P, Ramondín e a./Commissione, Racc. pag. I‑10653, punto 60).

    97     Orbene, se è pur vero che la ricorrente ha sostenuto in prima istanza che la decisione controversa viola il principio di uguaglianza, essa però contestava unicamente la disparità di trattamento da essa subita rispetto agli importatori di zucchero proveniente dai paesi terzi, la cui situazione era, a suo avviso, uguale alla propria.

    98     Pertanto, il Tribunale non era tenuto a verificare se l’impossibilità di concedere uno sgravio o un rimborso dell’importo richiesto alla ricorrente costituisse una discriminazione rispetto agli altri produttori di zucchero C.

    99     Per il resto, il quarto motivo di impugnazione, che mira in sostanza a rimettere in discussione l’interpretazione del principio di uguaglianza operata dal Tribunale per respingere il secondo motivo di ricorso in primo grado, dev’essere dichiarato ricevibile per i motivi esposti ai punti 54 e 55 della presente sentenza.

    –       Sulla fondatezza del motivo

    100   In primo luogo, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto constatando, al punto 60 della sentenza impugnata, che il produttore di zucchero C e l’operatore economico assoggettato a diritti all’importazione o all’esportazione non si trovano in situazioni comparabili.

    101   L’argomento della ricorrente fondato sul terzo ‘considerando’ e sull’art. 3 del regolamento n. 2670/81 è già stato respinto nell’ambito dell’esame del secondo motivo di impugnazione. Quanto all’art. 26 del regolamento di base, dal suo tenore letterale non può desumersi alcuna volontà del legislatore comunitario di concedere allo zucchero C smerciato sul mercato interno lo status di prodotto importato dai paesi terzi e di equiparare il produttore di zucchero C all’importatore di zucchero, posto che la norma suddetta si limita ad enunciare il divieto di smercio dello zucchero C sul mercato interno.

    102   Quanto all’argomento relativo al fatto che sia i diritti all’importazione sia l’importo dovuto in forza dell’art. 3 del regolamento n. 2670/81 fanno parte delle risorse proprie della Comunità, esso non è idoneo a dimostrare che gli importatori di zucchero proveniente dai paesi terzi e i produttori di zucchero C si trovino in una situazione comparabile. Infatti, le risorse proprie della Comunità sono composte da entrate di natura assai varia assoggettate a regimi altrettanto differenti (v., ad esempio, le entrate derivanti dall’imposta sul valore aggiunto).

    103   In secondo luogo, avendo constatato che un produttore di zucchero C – come la ricorrente – e un operatore economico assoggettato a diritti all’importazione o all’esportazione – come la De Haan Beheer BV, oggetto della citata sentenza De Haan – non si trovano comunque in situazioni comparabili, il Tribunale ha respinto in termini giuridicamente corretti l’argomento della ricorrente fondato su tale pronuncia.

    104   Pertanto, il quarto motivo di impugnazione dev’essere respinto perché in parte irricevibile e in parte infondato.

    105   Poiché la ricorrente è rimasta totalmente soccombente, occorre respingere l’impugnazione.

     Sulle spese

    106   Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

    Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

    1)      L’impugnazione è respinta.

    2)      La Koninklijke Coöperatie Cosun UA è condannata alle spese.

    Firme


    * Lingua processuale: l'olandese.

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