EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62005CJ0065

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 ottobre 2006.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.
Inadempimento di uno Stato - Artt. 28 e 30 CE - Libera circolazione delle merci - Art. 43 CE - Libertà di stabilimento - Art. 49 CE - Libera prestazione dei servizi - Divieto di installare e di gestire giochi elettrici, elettromeccanici e elettronici a pena di sanzioni penali o amministrative -Direttiva 98/34/CE - Norme e regolamentazioni tecniche - Normativa nazionale applicabile ai giochi elettrici, elettromeccanici e elettronici.
Causa C-65/05.

Raccolta della Giurisprudenza 2006 I-10341

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:673

Causa C-65/05

Commissione delle Comunità europee

contro

Repubblica ellenica

«Inadempimento di uno Stato — Artt. 28 CE e 30 CE — Libera circolazione delle merci — Art. 43 CE — Libertà di stabilimento — Art. 49 CE — Libera prestazione dei servizi — Divieto di installare e di gestire giochi elettrici, elettromeccanici ed elettronici a pena di sanzioni penali o amministrative — Direttiva 98/34/CE — Norme e regolamentazioni tecniche — Normativa nazionale applicabile ai giochi elettrici, elettromeccanici ed elettronici»

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 26 ottobre 2006 

Massime della sentenza

1.     Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure d’effetto equivalente

(Art. 28 CE)

2.     Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni

(Artt. 43 CE e 49 CE)

3.     Ravvicinamento delle legislazioni — Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione — Direttiva 98/34

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/34, artt. 1, punto 11, 8, n. 1, e 9, n. 7, primo trattino)

1.     Il divieto da parte di uno Stato membro di installare qualsiasi gioco elettrico, elettromeccanico ed elettronico, compresi tutti i giochi al computer, in qualsiasi luogo pubblico o privato diverso dai casinò, costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell’art. 28 CE, e ciò anche se questo stesso provvedimento non vieta l’importazione e la commercializzazione dei prodotti di cui trattasi.

Un siffatto provvedimento nazionale può essere giustificato da esigenze imperative d’interesse generale, quali la tutela della moralità, dell’ordine e della sicurezza pubblici, se è proporzionato agli obiettivi in tal modo perseguiti. Pertanto, un tale provvedimento non è giustificato quando le autorità nazionali possono non solo ricorrere ad altre misure più appropriate e meno restrittive per la libera circolazione delle merci, ma altresì accertarsi della loro applicazione e/o della loro esecuzione corretta ed efficace per conseguire l’obiettivo perseguito.

(v. punti 28, 38, 40-41)

2.     Il divieto da parte di uno Stato membro di gestire giochi elettrici, elettromeccanici ed elettronici in qualsiasi luogo pubblico o privato diverso dai casinò e, per quanto riguarda i computer, dai locali in cui vengono prestati servizi Internet, costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei servizi, nonché alla libertà di stabilimento.

Tale restrizione non può essere giustificata da esigenze imperative d’interesse generale, quali la tutela della moralità, dell’ordine e della sicurezza pubblici, se la misura nazionale è sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti.

(v. punti 50, 52-53, 55)

3.     Disposizioni legislative nazionali che vietano l’utilizzazione di qualsiasi gioco elettrico, elettromeccanico ed elettronico, compresi tutti i giochi al computer, in qualsiasi luogo pubblico e privato diverso dai casinò, nonché l’utilizzazione di giochi al computer nei locali di imprese che forniscono servizi Internet e assoggettano la gestione di tali imprese al rilascio di un’autorizzazione speciale, devono essere qualificate come regole tecniche ai sensi dell’art. 1, punto 11, della direttiva 98/34, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 98/48.

Pertanto, tali disposizioni devono essere notificate alla Commissione in applicazione dell’art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva 98/34.

Tale obbligo non può essere rimesso in discussione, ai sensi dell’art. 9, n. 7, primo trattino, della medesima direttiva, dalla necessità di adottare la legge nazionale con una procedura d’urgenza per far fronte rapidamente e immediatamente al problema sociale generato dalla gestione dei giochi elettrici, elettromeccanici ed elettronici nonché di salvaguardare in tal modo l’ordine pubblico, quando è pacifico che non esiste nello Stato in questione una delle situazioni previste dal detto art. 9, n. 7.

(v. punti 61-62, 64-65)




SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

26 ottobre 2006 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Artt. 28 CE e 30 CE – Libera circolazione delle merci – Art. 43 CE – Libertà di stabilimento – Art. 49 CE – Libera prestazione dei servizi – Divieto di installare e di gestire giochi elettrici, elettromeccanici ed elettronici a pena di sanzioni penali o amministrative – Direttiva 98/34/CE – Norme e regolamentazioni tecniche – Normativa nazionale applicabile ai giochi elettrici, elettromeccanici ed elettronici»

Nella causa C-65/05,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 10 febbraio 2005,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Patakia, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica ellenica, rappresentata dalle sig.re A. Samoni-Rantou e N. Dafniou, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C. W. A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen, P. Kūris (relatore), G. Arestis e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: sig. F. G. Jacobs

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, introducendo negli artt. 2, n. 1, 3, secondo comma, 4 e 5 della legge n. 3037/2002 (FEK A’ 174/30.7.2002) il divieto di installare e di gestire qualsiasi gioco elettrico, elettromeccanico ed elettronico, compresi i giochi tecnici ricreativi e tutti i giochi al computer, in qualsiasi luogo pubblico o privato diverso dai casinò, la Repubblica ellenica ha violato gli obblighi che le incombono in forza degli artt. 28 CE, 43 CE e 49 CE, nonché dall’art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 204, pag. 37), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE (GU L 217, pag. 18; in prosieguo: la «direttiva 98/34»).

 Contesto normativo

 Diritto comunitario

2       L’art. 1, punto 11, della direttiva 98/34 così prevede:

«Ai sensi della presente direttiva si intende per:

(…)

11)      “regola tecnica”: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de iure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l’utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all’articolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.

(…)».

3       L’art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva 98/34 così recita:

«Fatto salvo l’articolo 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto».

4       Secondo le disposizioni dell’art. 9, nn. 1-5, della direttiva 98/34, gli Stati membri rinviano l’adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all’art. 8, n. 1, della medesima direttiva, se la Commissione o un altro Stato membro emette un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell’ambito del mercato interno. Tale rinvio può essere di durata superiore in taluni altri casi espressamente previsti dalle dette disposizioni.

5       L’art. 9, n. 7, della direttiva 98/34 prevede quanto segue:

«I paragrafi da 1 a 5 non si applicano se uno Stato membro:

–       per urgenti motivi dovuti a una situazione grave ed imprevedibile, attinente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza, deve elaborare in brevissimo tempo regole tecniche per adottarle e applicarle tempestivamente, senza che sia possibile procedere ad una consultazione.

(…)

Lo Stato membro indica nella comunicazione di cui all’articolo 8 i motivi che giustificano l’urgenza delle misure di cui trattasi. La Commissione si pronuncia quanto prima su tale comunicazione. In caso di ricorso ingiustificato a questa procedura, la Commissione prende le misure appropriate. La Commissione ne informa il Parlamento europeo».

 Normativa nazionale

6       L’art. 1 della legge n. 3037/2002, intitolato «Tipi di giochi», è formulato nel modo seguente:

«Ai sensi delle disposizioni della presente legge, si intende per:

a)      “gioco meccanico”: un gioco il cui funzionamento richiede anche l’impiego della forza muscolare del giocatore;

b)      “gioco elettrico”: un gioco il cui funzionamento richiede la presenza di meccanismi elettrici di sostegno;

c)      “gioco elettromeccanico”: un gioco il cui funzionamento richiede sia la presenza di meccanismi elettrici di sostegno sia l’impiego della forza muscolare del giocatore;

d)      “gioco elettronico”: un gioco il cui funzionamento richiede, oltre a meccanismi di sostegno elettrico, elettronico e simili, la presenza e la messa in funzione di un software (programma);

e)      “gioco tecnico ricreativo”: un gioco il cui risultato dipende esclusivamente dall’abilità tecnica e mentale del giocatore e che ha esclusivamente uno scopo ricreativo.

Nella categoria dei giochi ricreativi sono compresi anche i giochi di carte qualificati come “giochi tecnici” in forza delle disposizioni del regio decreto (codificato) n. 29/1971».

7       L’art. 2, n. 1, di tale legge, intitolato «Divieto di uso e di installazione di giochi», prevede quanto segue:

«L’uso dei giochi previsti all’art. 1, lett. b), c) e d), compresi i computer, è vietato in generale nei luoghi pubblici, come gli alberghi, i bar, le sale di qualsiasi tipo di associazione dichiarata di pubblica utilità e in qualsiasi altro luogo pubblico o privato. È altresì vietata l’installazione di tali giochi».

8       L’art. 3 della medesima legge, intitolato «Imprese di prestazione di servizi Internet», così recita:

«L’installazione e la gestione di computer in locali adibiti alla prestazione di servizi Internet non sono assoggettate al divieto di cui all’art. 2. Tuttavia, è vietato l’uso di giochi su tali computer, indipendentemente dal metodo impiegato.

La gestione di un’impresa di prestazione di servizi Internet è assoggettata al rilascio di un’autorizzazione speciale da parte del comune in cui si trovano i locali dell’impresa e, se essa è gestita su un’imbarcazione, da parte dell’autorità portuale del porto di partenza. Al momento della prima applicazione del presente provvedimento l’impresa deve essere munita di tale autorizzazione, entro il termine di tre mesi a partire dall’entrata in vigore della presente legge».

9       Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 3037/2002, intitolato «Sanzioni penali»:

«1. Chiunque sfrutta o gestisce i centri o altri luoghi di cui all’art. 2, n. 1, in cui sono utilizzati o installati giochi vietati in forza delle disposizioni degli articoli precedenti, sarà punito con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre mesi e con un’ammenda compresa tra EUR 25 000 e EUR 75 000. Il tribunale ordinerà anche il sequestro degli apparecchi da gioco.

2. Le disposizioni dell’art. 7, n. 1, lett. c), o dell’art. 7, nn. 3 e 4, del regio decreto n. 29/1971, nel testo consolidato, sono applicabili mutatis mutandis».

10     L’art. 5 della detta legge, intitolato «Sanzioni amministrative», dispone quanto segue:

«1. Oltre alle sanzioni penali previste, in caso di utilizzazione o di installazione di un gioco vietato in forza delle disposizioni degli articoli precedenti sarà inflitta un’ammenda di EUR 10 000 per gioco e l’autorizzazione alla gestione dell’impresa sarà definitivamente revocata, conformemente alle disposizioni dell’art. 7.

2. L’ammenda sarà inflitta con decisione del responsabile dell’autorità competente di cui all’art. 6, n. 1, il quale accerta la violazione. La detta decisione descrive la violazione, menziona l’ammenda inflitta e la disposizione applicata. Parallelamente alla decisione, una copia della relativa relazione di controllo è comunicata all’autore della violazione».

11     Infine, l’art. 9, n. 1, della legge n. 3037/2002 precisa che «le norme della presente legge non pregiudicano le disposizioni della legge n. 2206/1994 né le altre disposizioni relative ai casinò».

 La procedura precontenziosa

12     In seguito ai reclami che ha ricevuto in merito al divieto, a livello nazionale, di installare e di gestire in Grecia giochi elettrici, elettromeccanici ed elettronici, compresi i giochi tecnici ricreativi e tutti i giochi al computer, in qualsiasi luogo pubblico o privato diverso dai casinò, la Commissione ha esaminato la legge la legge n. 3037/2002, entrata in vigore il 30 luglio 2002. Essa è giunta alla conclusione che quest’ultima è incompatibile con i principi del diritto comunitario.

13     La Commissione, dopo aver intimato alla Repubblica ellenica di presentare le proprie osservazioni, con lettere 18 ottobre 2002 e 11 luglio 2003, ha emesso un parere motivato in data 30 marzo 2004.

14     Poiché la risposta del governo ellenico al detto parere motivato non è stata considerata soddisfacente dalla Commissione, quest’ultima, ritenendo che la violazione continuasse, ha deciso di proporre il presente ricorso.

 Sul ricorso

15     La Commissione deduce tre motivi a sostegno del suo ricorso. In primo luogo, essa sostiene che il divieto generale dei giochi elettrici, elettromeccanici ed elettronici, introdotto dalla legge n. 3037/2002, è contrario alle disposizioni degli artt. 28 CE e 30 CE. In secondo luogo, essa invoca l’incompatibilità di tale legge con gli obblighi che incombono alla Repubblica ellenica in forza degli artt. 43 CE e 49 CE. In terzo luogo, la Commissione muove al detto Stato membro la censura di non aver rispettato la procedura di informazione prevista all’art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva 98/34.

 Sul primo motivo, riguardante la violazione degli artt. 28 CE e 30 CE

 Argomenti delle parti

16     La Commissione sostiene che il divieto di installare qualsiasi gioco elettrico, elettromeccanico ed elettronico, compresi i giochi tecnici ricreativi e tutti i giochi al computer, in qualsiasi luogo pubblico o privato diverso dai casinò, previsto all’art. 2, n. 1, della legge n. 3037/2002, è contrario all’art. 28 CE. A suo parere, tale legge costituisce una misura ingiustificata rispetto sia alle disposizioni dell’art. 30 CE sia ai requisiti imperativi di interesse generale riconosciuti dalla Corte ed è anche sproporzionata per quanto riguarda l’obiettivo di tutela di un interesse generale.

17     Essa sostiene che le autorità greche non hanno evidenziato in modo chiaro il nesso esistente tra tale divieto e il problema che intendono risolvere, poiché esse concentrano la loro analisi esclusivamente sulle conseguenze negative dell’uso incontrollato degli apparecchi per il gioco d’azzardo. In tale contesto, la Commissione rileva che è possibile attuare altre forme di controllo, come l’introduzione di sistemi speciali di tutela in apparecchi per i giochi tecnici o ricreativi in modo tale che sia impossibile trasformarli in giochi d’azzardo.

18     La Repubblica ellenica ammette che la legge n. 3037/2002 può creare ostacoli alla commercializzazione intracomunitaria dei giochi elettrici, elettromeccanici ed elettronici e, di conseguenza, compromettere il principio della libera circolazione delle merci enunciato all’art. 28 CE.

19     Tuttavia, essa sostiene che, nella procedura precontenziosa, essa ha fatto valere che tale divieto generale, applicabile indistintamente agli operatori economici greci e a quelli stranieri, è stato considerato, alla data in cui la legge n. 3037/2002 è stata adottata e promulgata, come necessario e giustificato da motivi, da un lato, di tutela della moralità pubblica e dell’ordine pubblico, previsti all’art. 30 CE, e, dall’altro, di tutela dei consumatori e dell’ordine sociale, che sono esigenze imperative di interesse generale riconosciute dalla giurisprudenza della Corte.

20     La Repubblica ellenica sostiene in particolare che, a causa dell’evoluzione tecnologica, i giochi di cui alla legge n. 3037/2002 sono facilmente convertibili in giochi d’azzardo che sono sempre illeciti in Grecia al di fuori dei casinò, e che la situazione è diventata incontrollabile, con la comparsa di gravi problemi sociali, come, in particolare, la dipendenza dei giocatori, lo spreco di rilevanti risorse economiche, l’arricchimento facile e illecito delle persone coinvolte nella gestione, nell’installazione e nel commercio dei giochi elettronici, la perdita di consistenti somme di denaro da parte dei giocatori e di entrate fiscali significative.

21     Lo Stato membro di cui trattasi asserisce, nella sua controreplica, che le misure concrete, meno restrittive che, a suo giudizio, sono state attuate tra il 1996 e il 2000, vale a dire prima che fosse introdotto il divieto assoluto per i giochi elettrici, elettromeccanici ed elettronici dalla legge n. 3037/2002, sono state giudicate insufficienti a far fronte in modo efficace al problema che tali giochi facevano sorgere, che è il risultato della passione umana per il gioco d’azzardo.

 Giudizio della Corte

22     A titolo preliminare, occorre rilevare che dalla lettura del combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 3037/2002 risulta che non rientrano nel divieto introdotto da tale legge i giochi tecnici ricreativi, menzionati al detto art. 1, lett. e). Di conseguenza, essi devono essere esclusi dall’oggetto del presente ricorso.

23     Per quanto riguarda il primo motivo della Commissione, occorre ricordare che per «merci» devono intendersi prodotti pecuniariamente valutabili e come tali atti a costituire oggetto di negozi commerciali (sentenze 10 dicembre 1968, causa 7/68, Commissione/Italia, Racc. pagg. 562, 570, e 21 ottobre 1999, causa C‑97/98, Jägerskiöld, Racc. pag. I‑7319, punto 30).

24     Al riguardo, i giochi elettrici, elettromeccanici ed elettronici, compresi i giochi al computer, avendo un valore commerciale e potendo costituire oggetto di negozi commerciali, essere importati o esportati e messi a disposizione del consumatore dietro compenso, soddisfano tali criteri e costituiscono merci nel senso del Trattato CE.

25     Occorre ricordare anche che la libera circolazione delle merci costituisce uno dei principi fondamentali del Trattato (sentenze 9 dicembre 1997, causa C-265/95, Commissione/Francia, Racc. pag. I-6959, punto 24, e 12 giugno 2003, causa C‑112/00, Schmidberger, Racc. pag. I‑5659, punto 51), che trova la sua espressione nel divieto, enunciato all’art. 28 CE, di restrizioni quantitative all’importazione fra gli Stati membri nonché di qualsiasi misura di effetto equivalente.

26     In mancanza di regole armonizzate a livello comunitario nel settore dei giochi, la libera circolazione di questi ultimi è garantita dagli artt. 28 CE e 30 CE.

27     Secondo la giurisprudenza della Corte, ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari dev’essere considerata una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative (v. sentenza 2 dicembre 2004, causa C‑41/02, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I‑11375, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

28     Nel caso di specie, occorre constatare che una normativa nazionale come quella contenuta nella legge n. 3037/2002 costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell’art. 28 CE, e ciò anche se questo stesso provvedimento non vieta l’importazione e la commercializzazione dei prodotti di cui trattasi.

29     Infatti, da un lato, il divieto di installare qualsiasi gioco elettrico, elettromeccanico ed elettronico, compresi tutti i giochi al computer, in qualsiasi luogo pubblico o privato diverso dai casinò, sancito dall’art. 2, n. 1, di tale legge, a pena di sanzioni penali o amministrative previste agli artt. 4 e 5 della medesima, può comportare, a partire dal 30 luglio 2002, data di entrata in vigore della legge, una diminuzione del volume delle importazioni dei giochi di cui trattasi in provenienza da altri Stati membri.

30     D’altro lato, dal fascicolo emerge che le importazioni di apparecchi da gioco del tipo di quelli menzionati al punto precedente in vista della loro installazione in luoghi pubblici o privati in Grecia diversi dai casinò effettivamente sono cessate non appena è stato introdotto tale divieto, mentre tali apparecchi continuano ad essere legalmente prodotti e messi a disposizione dei consumatori in altri Stati membri.

31     Tuttavia, la Corte ha a più riprese giudicato che una normativa nazionale che ostacola la libera circolazione delle merci non è necessariamente in contrasto con il diritto comunitario qualora possa essere giustificata da una delle ragioni d’interesse generale elencate nell’art. 30 CE, o da una delle esigenze imperative sancite dalla giurisprudenza della Corte (v. sentenza 24 novembre 2005, causa C‑366/04, Schwarz, Racc. pag. I‑10139, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

32     Al riguardo, occorre ricordare che la Repubblica ellenica afferma che, per le ragioni chiarite nell’esposizione dei motivi della legge n. 3037/2002, il divieto assoluto di installare qualsiasi gioco elettrico, elettromeccanico ed elettronico, compresi tutti i giochi al computer, era necessario per tutelare la moralità, l’ordine e la sicurezza pubblica. Essa sostiene, in particolare, che, a causa dell’evoluzione tecnologica, tali giochi sono facilmente convertibili in giochi d’azzardo e sottolinea che la situazione era diventata incontrollabile, con la comparsa di gravi problemi sociali come quelli menzionati al punto 20 della presente sentenza.

33     A tale proposito occorre ricordare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che tali motivi, che devono essere considerati nel loro complesso, si ricollegano alla tutela dei destinatari del servizio e più in generale dei consumatori nonché alla tutela dell’ordine sociale, scopi che rientrano nel novero di quelli che possono essere considerati come esigenze imperative connesse all’interesse generale (v., in tal senso, sentenze 24 marzo 1994, causa C‑275/92, Schindler, Racc. pag. I‑1039, punto 58 e giurisprudenza ivi citata, nonché 21 settembre 1999, causa C‑124/97, Läärä e a., Racc. pag. I‑6067, punto 33).

34     La Corte ha anche giudicato che questi motivi sono atti a giustificare, alla luce dell’art. 28 CE e in considerazione di specificità socioculturali, restrizioni che vadano sino al divieto delle lotterie e di altri giochi d’azzardo nel territorio di uno Stato membro (v., in tal senso, sentenza Schindler, cit., punto 59).

35     È pur vero che, nelle citate sentenza Schindler e Läärä e a., la Corte ha sottolineato che le considerazioni di ordine morale, religioso o culturale attinenti alle lotterie come agli altri giochi d’azzardo in tutti gli Stati membri possono consentire alle normative nazionali di limitare, se non addirittura di vietare, la pratica dei giochi d’azzardo e di evitare che siano una fonte di profitto individuale. La Corte ha anche sottolineato che, tenuto conto della rilevanza delle somme che consentono di raccogliere e dei premi che possono offrire ai giocatori, soprattutto quando sono organizzate su grande scala, le lotterie comportano elevati rischi di criminalità e di frode. Esse costituiscono inoltre un’incitazione alla spesa che può avere conseguenze individuali e sociali dannose (citate sentenze Schindler, punto 60, e Läärä e a., punto 13).

36     Tuttavia, la presente controversia si distingue dalle due cause che hanno dato origine alle citate sentenze Schindler e Läärä e a., in quanto è pacifico che, nella fattispecie, si tratta di giochi elettrici, elettromeccanici ed elettronici che non presentano caratteristiche comparabili a quelle dei giochi di cui trattasi nelle dette cause. Infatti, i giochi oggetto del divieto previsto dall’art. 2, n. 1, della legge n. 3037/2002 non sono per natura giochi d’azzardo, in quanto non hanno lo scopo di offrire una speranza di vincita in denaro (v., a contrario, sentenza Läärä e a., cit., punto 17).

37     Ne consegue che, poiché i giochi elettrici, elettromeccanici e elettronici non possono essere considerati come giochi d’azzardo, non è possibile affermare, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica ellenica, che le considerazioni svolte dalla Corte nelle citate sentenza Schindler e Läärä e a., in merito ai giochi d’azzardo, possono essere trasposte ai giochi elettrici, elettromeccanici ed elettronici.

38     Anche se tale giurisprudenza non può essere trasposta al caso di specie, i motivi imperativi d’interesse generale invocati dalla Repubblica ellenica sono tali da giustificare l’ostacolo alla libera circolazione delle merci. Tuttavia, occorre certamente che la misura nazionale in esame sia proporzionata agli obiettivi in tal modo perseguiti.

39     Al riguardo si deve constatare che la Repubblica ellenica non prova di aver attuato tutte le misure tecniche e di organizzazione idonee a conseguire l’obiettivo perseguito da tale Stato membro, utilizzando misure meno restrittive per gli scambi intracomunitari.

40     In effetti, le autorità greche avrebbero potuto non solo ricorrere ad altre misure più appropriate e meno restrittive per la libera circolazione delle merci, come la Commissione aveva proposto nel corso della procedura precontenziosa, ma altresì accertarsi della loro applicazione e/o della loro esecuzione corretta ed efficace per conseguire l’obiettivo perseguito.

41     Ne consegue che il divieto di installare in Grecia qualsiasi gioco elettrico, elettromeccanico ed elettronico, compresi tutti i giochi al computer, in qualsiasi luogo pubblico o privato diverso dai casinò, previsto all’art. 2, n. 1, della legge n. 3037/2002, costituisce una misura sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti.

42     Di conseguenza, la legge n. 3037/2002 è incompatibile con l’art. 28 CE.

43     Alla luce di quanto precede, occorre considerare fondato il primo motivo invocato dalla Commissione a sostegno del suo ricorso.

 Sul secondo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 43 CE e 49 CE

Argomenti delle parti

44     La Commissione sostiene che gli artt. 2, n. 1, e 3 della legge n. 3037/2002 vietano agli operatori economici stabiliti in altri Stati membri di prestare i loro servizi per la messa a disposizione o la fornitura di apparecchi da gioco sul mercato greco, sia che essi intendano stabilirsi in Grecia o semplicemente prestare i loro servizi a partire dallo Stato membro in cui sono stabiliti. Tali disposizioni, non essendo sufficientemente motivate dal punto di vista della loro necessità e della loro proporzionalità, sarebbero contrarie agli artt. 43 CE e 49 CE.

45     In tale contesto, la Commissione afferma che le autorità greche avrebbero dovuto dare la precedenza a misure concrete più mirate che limitassero o fossero dirette a prevenire la conversione dei giochi ricreativi in giochi d’azzardo. A suo giudizio, tali misure avrebbero potuto, per esempio, assumere la forma di divieti più mirati, di controlli più rigorosi e più specifici e/o di sanzioni più severe ed efficaci. Essa aggiunge che le dette misure non consisterebbero necessariamente in un divieto generale che si ripercuote sulle altre attività economiche che non sono collegate al gioco d’azzardo.

46     La Repubblica ellenica sostiene che le misure in tal modo proposte sono insufficienti ed asserisce che le misure più radicali che sono state applicate rispondevano a ragioni imperative di interesse generale per garantire l’obiettivo perseguito e che costituivano l’unico modo efficace di far fronte al grave problema sociale che si poneva. Per respingere questa seconda censura, essa invoca in sostanza argomenti identici a quelli di cui si avvale per contestare il motivo della Commissione riguardante la restrizione alla libera circolazione delle merci.

 Giudizio della Corte

47     In via preliminare, va ricordato che, in mancanza di norme armonizzate a livello comunitario, gli Stati membri restano, in linea di principio, competenti a definire le condizioni di esercizio delle attività nel detto settore. Ciò non toglie che devono esercitare i loro poteri nel settore medesimo nel rispetto delle libertà fondamentali garantite dal Trattato (v., in tal senso, sentenze 3 ottobre 2000, causa C‑58/98, Corsten, Racc. pag. I‑7919, punto 31, e 26 gennaio 2006, causa C-514/03, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑963, punto 23).

48     Secondo la giurisprudenza della Corte, gli artt. 43 CE e 49 CE impongono l’abolizione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi e devono essere considerate come tali tutte le misure che vietano, ostacolano o rendono meno attraente l’esercizio di tale libertà (v. sentenze 15 gennaio 2002, causa C‑439/99, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑305, punto 22, e 30 marzo 2006, causa C-451/03, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, Racc. pag. I-2941).

49     La Corte ha anche dichiarato che i provvedimenti nazionali restrittivi dell’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato devono soddisfare quattro condizioni per poter risultare giustificati: applicarsi in modo non discriminatorio, rispondere a motivi imperativi di interesse pubblico, essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo (v. sentenza 4 luglio 2000, causa C‑424/97, Haim, Racc. pag. I‑5123, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

50     A tale proposito, dall’art. 2, n. 1, della legge n. 3037/2002 risulta che è vietato in Grecia, a pena di sanzioni penali o amministrative previste agli artt. 4 e 5 della medesima legge, gestire giochi elettrici, elettromeccanici ed elettronici in qualsiasi luogo pubblico o privato diverso dai casinò. Per quanto riguarda i computer che si trovano in locali in cui vengono prestati servizi Internet, le disposizioni dell’art. 2, n. 1, della legge n. 3037/2002 non sono applicabili e, ai sensi dell’art. 3, di tale legge, è vietata la gestione di giochi al computer.

51     Relativamente alla libertà di stabilimento, una tale normativa è idonea a rendere più difficile, se non ad impedire totalmente, l’esercizio da parte degli operatori economici provenienti da altri Stati membri del loro diritto di stabilirsi in Grecia al fine di fornire i servizi in questione.

52     Pertanto, tale divieto costituisce un ostacolo alla libertà di stabilimento.

53     Per quanto riguarda la libera prestazione dei servizi, risulta da giurisprudenza costante che, da un lato, l’attività di esercizio commerciale di apparecchi da gioco, sia essa separabile o meno dalle attività relative alla produzione, all’importazione e alla distribuzione di tali macchine, deve ricevere la qualificazione di attività di servizi, ai sensi delle disposizioni del Trattato, e che, dall’altro, una legislazione nazionale che autorizza l’esercizio commerciale e la pratica dei giochi soltanto nelle sale dei casinò costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei servizi (v. sentenza 11 settembre 2003, causa C-6/01, Anomar e a., Racc. pag. I-8621, punti 56 e 75).

54     La Corte ha anche giudicato, per quanto riguarda più specificatamente i servizi della società dell’informazione, che l’art. 49 CE riguarda i servizi che un prestatore con sede in uno Stato membro offre via Internet – e dunque senza spostarsi – a destinatari che si trovino in un altro Stato membro, sicché ogni restrizione a tali attività costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi (sentenza 6 novembre 2003, causa C‑243/01, Gabelli e a., Racc. pag. I‑13031, punto 54).

55     Orbene, per gli stessi motivi di quelli esposti ai punti 36‑41 della presente sentenza, gli argomenti invocati dalla Repubblica ellenica per giustificare l’ostacolo alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi non possono essere accolti.

56     Ne consegue che la legge n. 3037/2002 è altresì contraria agli artt. 43 CE e 49 CE.

57     Pertanto, occorre considerare fondato il secondo motivo invocato dalla Commissione a sostegno del suo ricorso.

 Sul terzo motivo, vertente sulla violazione della direttiva 98/34

 Argomenti delle parti

58     La Commissione muove alla Repubblica ellenica la censura di non averle comunicato, in corso di elaborazione, la legge n. 3037/2002 che contiene, nei suoi artt. 2, nn. 1, e 3, regole tecniche relative ai prodotti ai sensi dell’art. 1, punto 11, della direttiva 98/34, e ciò in violazione delle prescrizioni dell’art. 8, n. 1, primo comma, di essa, che prevede una procedura d’informazione nell’ambito delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione.

59     Lo Stato membro interessato riconosce, nel suo controricorso, che le autorità greche sembrano non aver rispettato la procedura d’informazione al momento della preparazione del progetto destinato a diventare la legge n. 3037/2002 e afferma che tale inadempimento è stato commesso per errore e non intenzionalmente. A suo dire, tale infrazione è dovuta alla necessità urgente di far fronte rapidamente e immediatamente al problema sociale e di salvaguardare in tal modo l’ordine pubblico.

 Giudizio della Corte

60     Occorre rilevare che la Corte ha già giudicato che disposizioni come quella dell’art. 8, n. 1, della direttiva impongono agli Stati membri l’obbligo di comunicare immediatamente alla Commissione qualsiasi progetto di regola tecnica (sentenza 8 settembre 2005, causa C-500/03, Commissione/Portogallo, non pubblicata nella Raccolta, punto 39, nonché, per quanto riguarda disposizioni analoghe a quelle della direttiva, sentenze 2 agosto 1993, causa C‑139/92, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑4707, punto 3, e 11 gennaio 1996, causa C‑273/94, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I‑31, punto 15).

61     Orbene, misure come quelle previste agli artt. 2, n. 1, e 3 della legge n. 3037/2002, in questo vietano l’utilizzazione di qualsiasi gioco elettrico, elettromeccanico ed elettronico, compresi tutti i giochi al computer, in qualsiasi luogo pubblico o privato diverso dai casinò, nonché l’utilizzazione di giochi al computer nei locali di imprese che forniscono servizi Internet e assoggettano la gestione di tali imprese al rilascio di un’autorizzazione speciale, devono essere qualificate come regole tecniche ai sensi dell’art. 1, punto 11, della direttiva 98/34 (v., in tal senso, sentenza 21 aprile 2005, causa C‑267/03, Lindberg, Racc. pag. I‑3247).

62     Pertanto, la Repubblica ellenica era tenuta a procedere alla notificazione di tali regole tecniche allo stadio di progetto, in applicazione dell’art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva 98/34 (v., in particolare, sentenza Commissione/Portogallo, cit., punto 40).

63     Orbene, nella fattispecie è pacifico che tale notifica non è stata effettuata.

64     Tale obbligo non può essere rimesso in discussione dalla necessità di adottare la legge n. 3037/2002 con una procedura d’urgenza per far fronte rapidamente e immediatamente al problema sociale generato dalla gestione dei giochi elettrici, elettromeccanici ed elettronici nonché di salvaguardare in tal modo l’ordine pubblico.

65     In effetti, la Repubblica ellenica non può avvalersi dell’eccezione prevista all’art. 9, n. 7, primo comma, della direttiva 98/34, poiché è pacifico che, alla data di adozione della detta legge, non esisteva in Grecia una situazione prevista in tale disposizione.

66     Di conseguenza occorre dichiarare che, avendo adottato la legge n. 3037/2002 senza averla notificata allo stadio di progetto alla Commissione, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva 98/34.

67     Pertanto, il terzo motivo invocato dalla Commissione a sostegno del suo ricorso è anch’esso fondato.

68     Da tutto quanto precede risulta che, introducendo negli artt. 2, n. 1, e 3 della legge n. 3037/2002 il divieto, a pena di sanzioni penali o amministrative previste agli artt. 4 e 5 della stessa legge, di installare e di gestire qualsiasi gioco elettrico, elettromeccanico ed elettronico, compresi tutti i giochi al computer, in qualsiasi luogo pubblico o privato diverso dai casinò, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 28 CE, 43 CE e 49 CE nonché dell’art. 8 della direttiva 98/34.

 Sulle spese

69     Ai termini dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica ellenica, che è rimasta soccombente, quest’ultima dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Introducendo negli artt. 2, n. 1, e 3 della legge n. 3037/2002 il divieto, a pena di sanzioni penali o amministrative previste agli artt. 4 e 5 della stessa legge, di installare e di gestire qualsiasi gioco elettrico, elettromeccanico ed elettronico, compresi tutti i giochi al computer, in qualsiasi luogo pubblico o privato diverso dai casinò, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 28 CE, 43 CE e 49 CE, nonché dell’art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 204, pag. 37), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE.

2)      La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

Firme


* Lingua processuale: il greco.

Top