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Document 62005CC0386

    Conclusioni dell'avvocato generale Bot del 15 febbraio 2007.
    Color Drack GmbH contro Lexx International Vertriebs GmbH.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberster Gerichtshof - Austria.
    Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenze speciali - Art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino - Giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta - Vendita di beni mobili - Beni consegnati in più luoghi di un unico Stato membro.
    Causa C-386/05.

    Raccolta della Giurisprudenza 2007 I-03699

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:105

    CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

    YVES BOT

    presentate il 15 febbraio 2007 1(1)

    Causa C-386/05

    Color Drack GmbH

    contro

    LEXX International Vertriebs GmbH

    (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria))

    «Regolamento (CE) n. 44/2001 – Art. 5, punto 1, lett. b) – Competenza speciale in materia contrattuale – Compravendita di beni – Pluralità di luoghi di consegna in uno Stato membro»





    1.        Il presente procedimento pregiudiziale riguarda per la prima volta l’interpretazione dell’art. 5, punto 1, del regolamento (CE) del Consiglio n. 44/2001 (2), che stabilisce regole di competenza speciali in materia contrattuale, in deroga al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto.

    2.        Tale disposizione prevede, alla lett. b), che, quando la controversia riguarda un contratto internazionale di compravendita di beni, l’attore può citare il convenuto dinanzi al giudice del luogo in cui, in base al contratto, i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati.

    3.        Nella fattispecie si tratta di sapere se la detta disposizione sia applicabile e, se del caso, in qual modo, quando la domanda ha per oggetto beni che sono stati consegnati in più luoghi nel territorio di uno Stato membro.

    4.        Nelle presenti conclusioni, sosterrò che l’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001 è applicabile in caso di pluralità di luoghi di consegna, purché questi ultimi siano tutti situati nel territorio di un unico Stato membro. Rileverò inoltre che, quando la domanda riguarda indistintamente tutte le consegne, la questione se l’attore possa citare il convenuto dinanzi al giudice di uno qualsiasi dei luoghi di consegna o debba esperire l’azione dinanzi al giudice di uno di tali luoghi in particolare va risolta in base al diritto nazionale e che, qualora il diritto nazionale non preveda alcuna norma al riguardo, l’attore può citare il convenuto dinanzi al giudice del luogo di consegna di sua scelta.

    I –    Ambito normativo

    5.        Il regolamento n. 44/2001 è stato adottato sul fondamento delle disposizioni del Titolo IV del Trattato CE, che conferiscono alla Comunità europea la competenza ad adottare le misure relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie al buon funzionamento del mercato comune.

    6.        Detto regolamento è destinato a sostituire la Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (3) in tutti gli Stati membri (4). Il regolamento n. 44/2001 è entrato in vigore il 1° marzo 2002. Esso si applica solo alle azioni proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata in vigore (5).

    7.        Tale regolamento è ampiamente ispirato alla convenzione di Bruxelles, con cui il legislatore comunitario ha inteso garantire una vera e propria continuità (6). Esso riprende il sistema di norme sulla competenza previsto dalla menzionata convenzione, basato sulla competenza di principio del giudice del domicilio del convenuto, cui si aggiungono regole di competenza esclusiva o concorrente.

    8.        Infatti, l’art. 2, n. 1, del regolamento n. 44/2001 così dispone:

    «Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

    9.        L’art. 5 del regolamento n. 44/2001 così recita:

    «La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

    1)      a)     in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

    b)      ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

    –      nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

    –      nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

    c)      la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);

    (…)».

    II – Controversia principale

    10.      La controversia principale oppone la società Color Drack GmbH (7), con sede in Schwarzach (Austria), alla società LEXX International Vertrieb GmbH (8), con sede in Norimberga (Germania).

    11.      La Color Drack acquistava presso la LEXX International Vertrieb occhiali da sole che pagava integralmente, ma faceva consegnare direttamente da quest’ultima a propri clienti in diversi luoghi dell’Austria.

    12.      Successivamente, la Color Drack restituiva alla LEXX International Vertrieb gli occhiali invenduti e chiedeva a tale società il rimborso di un importo pari a EUR 9 291,56, più gli interessi e le relative spese. Poiché tale importo non veniva pagato, la Color Drack, in data 10 maggio 2004, esperiva un’azione di pagamento contro la LEXX International Vertrieb dinanzi al Bezirksgericht (Pretore di) St. Johann im Pongau (Austria), nel cui mandamento ha la propria sede.

    13.      Tale giudice si dichiarava territorialmente competente a conoscere della domanda, ai sensi dell’art. 5, punto 1), lett. b), del regolamento n. 44/2001. Esso riteneva che il luogo di esecuzione dell’obbligazione di cui tenere conto in relazione alla restituzione delle merci invendute fosse il luogo in cui si trova lo stabilimento della Color Drack. Lo stesso giudice accoglieva il ricorso anche nel merito.

    14.      Il Landesgericht Salzburg (Tribunale di Salisburgo, Austria), adito con ricorso dalla LEXX International Vertrieb, annullava tale sentenza in quanto il giudice di primo grado non era territorialmente competente.

    15.      Il giudice d’appello considerava che l’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001 prevede un unico criterio di collegamento per tutte le obbligazioni derivanti da un contratto di compravendita, comprese le domande di rimborso previa restituzione della merce. A suo parere, la determinazione autonoma, ai sensi della menzionata disposizione, di tale criterio di collegamento non è possibile quando i beni sono stati consegnati a vari clienti situati in luoghi diversi dell’Austria.

    16.      Il Landesgericht Salzburg ne deduceva che, non essendo applicabile l’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001, dovevano trovare applicazione le disposizioni dell’art. 5, punto 1, lett. a), ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. c). Conformemente a tali disposizioni, la Color Drack avrebbe dovuto proporre la sua domanda di pagamento dinanzi al Landgericht Nürnberg (Tribunale di Norimberga), competente in quanto giudice del luogo in cui doveva essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio.

    17.      L’Oberster Gerichtshof (Corte di cassazione austriaca), dinanzi al quale la Color Drack ha proposto ricorso, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001.

    18.      Nella decisione di rinvio, esso spiega che interpreta tale disposizione come segue. Anzitutto, poiché prevede una competenza speciale, essa va interpretata restrittivamente. Inoltre, a differenza dell’art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, l’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001 stabilisce un unico criterio di collegamento per tutte le obbligazioni derivanti da un contratto di compravendita o di prestazione di servizi. Infine, il luogo in cui la prestazione in natura è stata effettivamente eseguita costituisce il criterio determinante ai fini dell’attribuzione della competenza internazionale.

    19.      Secondo l’Oberster Gerichtshof, la competenza del giudice adito in primo grado dalla Color Drack sarebbe fuori discussione se tutte le merci fossero state consegnate a tale impresa in Schwarzach. Il giudice a quo si chiede tuttavia se tale competenza possa essere confermata quando le merci non sono state consegnate solo nel circondario di tale giudice, bensì in vari luoghi dello Stato membro dell’acquirente.

    20.      In base a tali considerazioni, l’Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se l’art. 5, punto 1, lett. b), del [regolamento n. 44/2001] debba essere interpretato nel senso che il venditore di beni mobili, che abbia sede nel territorio di uno Stato membro e che, conformemente al contratto, abbia consegnato i beni all’acquirente, avente sede in un altro Stato membro, in diversi luoghi situati in tale ultimo Stato membro, possa essere citato in giudizio dall’acquirente relativamente ad una pretesa contrattuale inerente a tutte le consegne (parziali) – eventualmente a scelta dell’acquirente – dinanzi al giudice di uno di tali luoghi (dell’adempimento)».

    III – Analisi

    21.      L’Oberster Gerichtshof ha ricordato, nella decisione di rinvio, che le sue pronunce non sono impugnabili mediante ricorsi giurisdizionali di diritto interno. Esso è quindi competente, conformemente all’art. 68 CE, a sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale sull’interpretazione di una disposizione del regolamento n. 44/2001.

    22.      È altresì pacifico che l’art. 44/2001 è applicabile al caso di specie, dato che il contratto dedotto in giudizio dalla Color Drack è una compravendita di beni e l’azione è stata esperita mediante una domanda di pagamento successiva al 1° marzo 2002.

    23.      La questione pregiudiziale posta dal giudice del rinvio solleva due interrogativi. Il giudice a quo vuole infatti sapere, anzitutto, se l’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001 sia applicabile quando i beni, conformemente all’accordo tra le parti, sono stati consegnati in luoghi diversi situati nel territorio di un unico Stato membro.

    24.      Inoltre, in caso di soluzione affermativa, il giudice del rinvio chiede alla Corte di precisare se, quando la domanda riguarda tutte le consegne, l’attore possa citare il convenuto dinanzi al giudice del luogo di consegna di sua scelta.

    25.      Esaminerò le due questioni in ordine successivo.

    A –    Sull’applicazione dell’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001 in caso di pluralità di luoghi di consegna nel territorio di un unico Stato membro

    26.      La LEXX International Vertrieb, nonché i governi tedesco e italiano sostengono che l’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001 non è applicabile in caso di pluralità di luoghi di consegna.

    27.      Il governo tedesco fa valere che l’applicazione di tale articolo in una situazione di questo tipo sarebbe contraria alla lettera della medesima disposizione, che menziona un unico luogo di consegna (9). Secondo lo stesso governo, tale applicazione sarebbe anche in contrasto con la ratio del regolamento. A tale proposito, esso rileva che la disposizione controversa, in quanto norma di competenza speciale, va interpretata in modo restrittivo. Il suddetto governo si richiama inoltre all’art. 5, punto 1, lett. c), del regolamento citato, in forza del quale l’art. 5, punto 1, lett. a), dello stesso si applica quando non sussistono tutti i presupposti di cui alla lett. b) del medesimo articolo.

    28.      Il governo tedesco, sostenuto dal governo italiano, si riferisce anche allo scopo dell’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001. Esso rileva che tale disposizione è intesa a consentire alle parti di un contratto di stabilire il giudice competente a conoscere delle azioni fondate su di esso e ad evitare la moltiplicazione dei fori competenti. Lo stesso governo sostiene che la menzionata disposizione disciplina non solo la competenza internazionale dei giudici di uno Stato membro, ma anche la loro competenza territoriale.

    29.      I governi tedesco e italiano sottolineano che, in caso di consegna in luoghi diversi, non si può individuare un unico luogo di esecuzione in base ai criteri di cui all’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001, e che consentire all’attore di agire in giudizio in uno dei luoghi di consegna o in ciascuno di tali luoghi sarebbe incompatibile con lo scopo della disposizione citata.

    30.      Il governo italiano ricorda inoltre che l’opzione di competenza prevista all’art. 5, punto 1), del regolamento n. 44/2001 è stata introdotta per motivi di buona amministrazione della giustizia. Orbene, a suo parere, in caso di molteplicità dei luoghi di esecuzione dell’obbligazione contrattuale, non sarebbe possibile individuare il luogo che presenta il nesso più stretto tra la contestazione e il giudice competente.

    31.      Infine, il governo tedesco sostiene che la sua analisi è conforme a quanto stabilito dalla Corte nella sentenza Besix (10), in cui essa ha dichiarato che l’opzione di competenza in materia contrattuale di cui all’art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles non era applicabile a una domanda relativa a un obbligo di non fare, che non comporta alcuna limitazione geografica.

    32.      Non condivido quest’analisi. Ritengo, al pari del governo del Regno Unito e della Commissione delle Comunità europee, che l’opzione di competenza di cui all’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001 sia applicabile quando i beni, conformemente all’accordo tra le parti, sono stati consegnati in luoghi diversi di un unico Stato membro.

    33.      La mia tesi si basa sul sistema istituito dall’art. 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, nonché sugli obiettivi perseguiti da tale regolamento, interpretati alla luce del sistema di competenza facoltativa in materia contrattuale previsto dalla Convenzione di Bruxelles e degli inconvenienti che tale sistema comporta.

    34.      Prima di esporre i motivi occorre anzitutto spiegare perché, a mio parere, la questione in esame non possa essere risolta in base al testo dell’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001.

    1.      Il testo dell’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001

    35.      A differenza del governo tedesco, ritengo che il testo dell’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001, non consenta di risolvere la questione se l’opzione di competenza ivi prevista sia destinata o meno a trovare applicazione in caso di pluralità di luoghi di consegna.

    36.      Al riguardo, non credo che la soluzione possa essere dedotta dal riferimento a un unico luogo di consegna che appare nella frase «il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto».

    37.      Infatti, la questione da risolvere verte sull’ambito di applicazione ratione materiae della disposizione in esame. Tale ambito è definito, nella disposizione controversa, dalla nozione di «compravendita di beni» e non dal passaggio «il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto». Questo passaggio indica unicamente il criterio di competenza territoriale nell’ambito di una compravendita di beni. Essa precisa quale sia il luogo d’esecuzione da prendere in considerazione in questo tipo di contratto al fine di individuare il giudice competente.

    38.      Inoltre, in base all’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001 l’attore può agire davanti «al giudice» del luogo di consegna dei beni. A seconda della competenza territoriale dei giudici dello Stato membro interessato, quale definita dalle norme nazionali, consegne effettuate in luoghi diversi di tale Stato possono essere situati nel circondario dello stesso tribunale. La pluralità di luoghi di consegna in uno Stato membro non conduce quindi necessariamente a identificare più di un giudice competente.

    39.      Di conseguenza, se ci si dovesse basare unicamente sul testo dell’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001 e sul riferimento ivi contenuto a un unico luogo di consegna, si porrebbe ancora la questione se tale disposizione sia applicabile quando tutte le consegne sono avvenute nel circondario di un unico tribunale.

    40.      Tali considerazioni dimostrano, a mio avviso, che dal testo dell’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001 non possono trarsi indicazioni chiare e precise che consentano di risolvere la questione se tale disposizione si applichi, e in caso affermativo, in qual modo, in caso di pluralità di luoghi di consegna.

    41.      Secondo costante giurisprudenza, quando il testo di una disposizione di diritto comunitario non consente, di per sé, di stabilire con certezza come essa vada interpretata e applicata in una fattispecie, occorre interpretarla tenendo conto del sistema e degli obiettivi della normativa di cui fa parte (11). La questione in esame va quindi risolta sulla base della ratio e degli obiettivi del regolamento n. 44/2001.

    2.      Il sistema istituito dall’art. 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 e gli obiettivi perseguiti da tale regolamento

    42.      Come si è detto, il regolamento n. 44/2001, che sostituisce la Convenzione di Bruxelles, è ampiamente ispirato a tale convenzione e si pone nella sua continuità. Si è visto inoltre che l’art. 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 costituisce un’innovazione rispetto al contenuto dell’art. 5, punto 1, della menzionata convenzione.

    43.      Per comprendere esattamente la portata di tale innovazione e le conseguenze che occorre trarne relativamente alle condizioni di applicazione dell’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001, si deve ricordare il contenuto del sistema di competenza opzionale in materia contrattuale previsto dalla Convenzione di Bruxelles e le difficoltà che esso comporta, cui il legislatore ha voluto porre rimedio con tale regolamento.

    a)      Il sistema di competenza facoltativa in materia contrattuale previsto dalla Convenzione di Bruxelles e la sua interpretazione nella giurisprudenza

    44.      La Convenzione di Bruxelles è stata adottata dagli Stati membri sul fondamento dell’art. 220 del Trattato CE (12), a norma del quale questi ultimi sono invitati ad avviare fra loro negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini, la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali.

    45.      La suddetta convenzione, secondo i suoi ‘considerando’, è intesa a stabilire regole semplici, destinate a favorire la libera circolazione delle decisioni giudiziarie. Essa mira quindi, secondo la Corte, a «unificare le norme in materia di competenza dei giudici degli Stati contraenti, evitando (…) la molteplicità dei criteri di competenza giurisdizionale relativamente al medesimo rapporto giuridico, ed a potenziare la tutela giuridica delle persone residenti nella Comunità, permettendo sia all’attore di identificare facilmente il giudice che può adire sia al convenuto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice può essere citato» (13).

    46.      La Convenzione di Bruxelles mira quindi ad evitare la moltiplicazione delle competenze relativamente al medesimo rapporto giuridico unificando le regole di competenza internazionale dei giudici degli Stati membri, mediante disposizioni semplici che consentano alle parti di individuare agevolmente il giudice competente.

    47.      Tali obiettivi sono stati realizzati con l’art. 2 della convenzione, che enuncia il principio secondo cui il giudice competente è quello del domicilio del convenuto.

    48.      Le parti contraenti della menzionata convenzione hanno previsto che si potesse derogare a tale competenza di principio. Esse hanno stabilito varie norme di competenza speciale, alcune obbligatorie, come in materia immobiliare, di assicurazioni o di contratti conclusi dai consumatori, altre facoltative, all’art. 5 della Convenzione di Bruxelles, segnatamente in materia contrattuale, di obbligazione alimentare o di risarcimento dei danni.

    49.      Tali norme di competenza speciale sono state elaborate per uno scopo preciso. Per quanto riguarda le norme di cui all’art. 5, le parti contraenti hanno voluto consentire all’attore di agire dinanzi al giudice fisicamente più vicino agli elementi della controversia e che si trovi nella posizione migliore per valutare tali elementi. Le suddette norme si fondano, secondo la relazione Jenard (14), sulla considerazione che «esiste una stretta correlazione tra la controversia ed il giudice competente a conoscerla».

    50.      L’art. 5 della Convenzione di Bruxelles prevedeva quindi, nella sua prima versione, che il convenuto poteva essere citato, in materia contrattuale, dinanzi al giudice del «luogo in cui l’obbligazione è stata o deve essere eseguita».

    51.      La Corte ha precisato, da un lato, quale sia l’obbligazione di cui si deve tenere conto e, dall’altro, come debba individuarsi il suo luogo di esecuzione.

    52.      Infatti, nella sentenza 6 ottobre 1976, De Bloos (15), essa ha dichiarato che l’obbligazione da prendere in considerazione è quella corrispondente al diritto contrattuale su cui s’impernia l’azione dell’attore (16). Si tratta quindi dell’obbligazione concretamente dedotta in giudizio o, in altre parole, quella di cui si lamenta l’inadempimento.

    53.      Lo stesso giorno, nella sentenza Tessili (17), la Corte ha dichiarato che il luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o dev’essere eseguita va determinato in base alla legge che disciplina l’obbligazione controversa conformemente al diritto internazionale privato del giudice adito.

    b)      I problemi sollevati dall’art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles

    54.      L’art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, quale interpretato dalla giurisprudenza, ha dato origine a varie critiche. Tra le difficoltà sollevate da tale disposizione, tenuto conto degli obiettivi della convenzione, tre carenze mi sembrano pertinenti ai fini del presente procedimento.

    55.      La prima carenza riguarda il rischio di moltiplicazione dei giudici competenti a conoscere delle liti relative allo stesso contratto.

    56.      Come si è detto, la Convenzione di Bruxelles mira ad evitare, nella misura del possibile, il moltiplicarsi dei fori competenti relativamente al medesimo contratto per prevenire il rischio di pronunce contrastanti e per facilitare così il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali al di fuori dello Stato nel quale sono state pronunciate (18).

    57.      Tuttavia, l’applicazione combinata delle menzionate sentenze De Bloos e Tessili può far sì che azioni imperniate su obbligazioni diverse, ma scaturenti dal medesimo contratto ricadano nella competenza di giudici appartenenti a Stati membri diversi. Infatti, tale giurisprudenza ha portato a scindere le obbligazioni derivanti dallo stesso contratto e a stabilire il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio secondo la legge che disciplina l’obbligazione controversa, in conformità del diritto internazionale privato del giudice adito.

    58.      La causa che ha dato origine alla sentenza Leathertex (19) fornisce un buon esempio delle conseguenze di tale giurisprudenza. In quella causa, un’impresa belga, che aveva svolto funzioni di rappresentanza commerciale per conto della società Leathertex, con sede in Italia, aveva citato quest’ultima in Belgio per il pagamento, da un lato, di arretrati di commissioni e, dall’altro, di un’indennità di mancato preavviso di risoluzione del contratto. Secondo le norme belghe di diritto internazionale privato, l’obbligo di pagare un’indennità di mancato preavviso doveva essere eseguito in Belgio, mentre quello di pagare le commissioni doveva essere eseguito in Italia. Nella sentenza, la Corte ha dichiarato, conformemente alla giurisprudenza elaborata nelle citate sentenze De Bloos e Tessili, che il giudice belga era competente solo per la domanda relativa al pagamento dell’indennità di mancato preavviso, mentre l’altra domanda rientrava nella competenza dei giudici italiani.

    59.      La Corte ha tentato di limitare gli effetti di questa giurisprudenza. Nella sentenza Shenavai (20) ha dichiarato che, nel caso particolare di una lite vertente su più obbligazioni derivanti dallo stesso contratto e che costituiscano il fondamento dell’azione esperita dall’attore, il giudice adito, per determinare la propria competenza, poteva applicare il principio secondo il quale il bene accessorio segue la sorte del bene principale (21).

    60.      Tuttavia, il rischio di moltiplicazione dei fori competenti permane quando, come nella citata causa Leathertex, le obbligazioni controverse sono considerate equivalenti. In tal caso, lo stesso giudice non è integralmente competente, ai sensi dell’art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, in merito ad una domanda fondata su due obbligazioni equivalenti derivanti dallo stesso contratto quando, secondo il diritto internazionale privato dello Stato del giudice, tali obbligazioni devono essere eseguite una in tale Stato e l’altra in un altro Stato contraente.

    61.      La seconda carenza dell’art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles riguarda le difficoltà di applicazione e quindi la mancanza di prevedibilità del suo risultato per le parti contraenti.

    62.      Come si è visto, la Convenzione di Bruxelles mira a consentire a un convenuto normalmente accorto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice, diverso da quello dello Stato del proprio domicilio, potrà essere citato (22). Tale convenzione mira quindi a potenziare nella Comunità la tutela giuridica delle persone fisiche e giuridiche residenti nel suo territorio, prevedendo norme comuni sulla competenza tali da assicurare certezza in merito alla ripartizione delle competenze tra i vari giudici nazionali che possono essere aditi in occasione di una controversia determinata (23).

    63.      Affinché la loro applicazione possa produrre un risultato prevedibile per gli operatori economici, tali norme devono essere estremamente semplici. Orbene, il metodo di determinazione del giudice competente definito dalla citata giurisprudenza De Bloos e Tessili, presuppone che il giudice nazionale investito della controversia svolga varie analisi complesse, il cui risultato non è facilmente prevedibile dalle parti di un contratto.

    64.      Infatti, il giudice adito deve anzitutto qualificare l’obbligazione contrattuale dedotta in giudizio. Se del caso, qualora l’attore deduca in giudizio più obbligazioni, il giudice dovrà stabilire se esista fra esse una gerarchia che gli consenta di conoscere dell’intera controversia, conformemente alla citata sentenza Shenavai.

    65.      Il giudice adito individuerà poi la legge che, secondo la rispettiva norma di diritto internazionale privato, è applicabile all’obbligazione dedotta in giudizio. Esso dovrà quindi, se del caso, fare riferimento alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (24).

    66.      In base al sistema istituito da tale convenzione, la legge applicabile al contratto è quella scelta dalle parti. In mancanza, la detta convenzione stabilisce il principio per cui il contratto è regolato dalla legge dello Stato col quale presenta il collegamento più stretto e presuppone che, salvo eccezioni, tale Stato sia quello in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria dimora abituale.

    67.      La legge materiale così scelta può anche assumere la forma di una convenzione internazionale sottoscritta e ratificata dallo Stato membro interessato, quale la convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci, firmata a Vienna l’11 aprile 1980.

    68.      Infine, sulla base della legge materiale applicabile, il giudice deve stabilire il luogo di esecuzione dell’obbligazione contrattuale controversa. Egli può dichiararsi competente solo se tale luogo rientra nella sua competenza territoriale.

    69.      Tale metodo è quindi complesso e passa attraverso l’applicazione di convenzioni internazionali che possono tutte sollevare gravi difficoltà di interpretazione (25).

    70.      La terza carenza dell’art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles consiste nel fatto che le norme prese in considerazione per determinare il giudice competente non sono le più adatte anche per individuare il giudice che presenta il rapporto di prossimità più stretto con la controversia da dirimere.

    71.      Si è visto che la possibilità di derogare al principio generale della competenza dei giudici del domicilio del convenuto, offerta all’attore da tale disposizione, è intesa a consentirgli di agire dinanzi al giudice più vicino agli elementi della controversia.

    72.      È vero che tale obiettivo va conciliato con quello della certezza del diritto e, in particolare, con quello della prevedibilità, anch’essi perseguiti dalla Convenzione di Bruxelles e che la Corte ha ritenuto prevalenti rispetto all’obiettivo della prossimità. Inoltre, l’esistenza di un criterio di collegamento tra il giudice e la controversia non costituisce di per sé il criterio di competenza di cui all’art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, dato che il criterio di competenza espressamente enunciato in tale disposizione è il luogo di adempimento dell’obbligazione (26).

    73.      La prevalenza dell’obiettivo della certezza del diritto su quello della prossimità può quindi giustificare il fatto che, in un caso concreto, il giudice adito dall’attore in forza dell’art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles non sia quello che presenta il rapporto di prossimità più stretto con la controversia.

    74.      Tuttavia, il problema sollevato dall’applicazione di questa norma ha carattere più generale. Esso consiste nel fatto che i criteri da applicare in conformità alla citata giurisprudenza De Bloos e Tessili non sono stati stabiliti in funzione dell’obiettivo della prossimità.

    75.      Infatti, secondo il metodo elaborato dalla giurisprudenza della Corte, il luogo di adempimento va individuato in base al diritto sostanziale degli Stati membri o di una convenzione internazionale che unifichi tale diritto, e tali norme non hanno lo scopo di determinare la competenza giurisdizionale. Ne consegue che, per quanto riguarda il pagamento di una somma di denaro, il giudice competente in base al suddetto metodo è quello del domicilio del debitore o del creditore, a seconda che, nel diritto nazionale applicabile, il pagamento sia considerato esigibile al domicilio del debitore o possa essere effettuato anche presso quello del creditore.

    76.      Orbene, è legittimo ritenere che, in ogni possibile caso, l’obiettivo della prossimità acquisti effettivamente il suo senso e possa essere realmente conseguito solo se il giudice competente è quello nella cui circoscrizione ha luogo l’adempimento materiale o in natura del contratto. La competenza di tale giudice si giustifica pertanto in quanto, data la sua prossimità con il luogo di esecuzione della prestazione caratteristica del contratto, esso si trova nella posizione migliore per valutare gli elementi di prova materiali o testimoniali dedotti dalle parti nonché, eventualmente, per constatare direttamente i fatti.

    77.      È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare il nuovo sistema di competenza facoltativa in materia contrattuale istituito dal regolamento n. 44/2001 e gli obiettivi perseguiti da tale regolamento.

    c)      Il nuovo sistema di competenza facoltativa in materia contrattuale istituito dal regolamento n. 44/2001

    78.      Se si esaminano gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 44/2001, si rileva che, al pari di tutte le misure adottate nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, esso mira, conformemente all’art. 65 CE, a migliorare e semplificare le regole esistenti.

    79.      A tal fine, e come risulta dal secondo e undicesimo ‘considerando’, il detto regolamento mira ad unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale mediante norme sulla competenza che presentino un «alto grado di prevedibilità».

    80.      Per quanto riguarda il contenuto di tali norme, esse si articolano, come nella Convenzione di Bruxelles, intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto e tale competenza, come enuncia l’undicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001, deve valere in ogni ipotesi. Analogamente, come nella menzionata convenzione, questo principio di competenza dev’essere completato attraverso la previsione di fori alternativi.

    81.      Al riguardo, il legislatore comunitario afferma espressamente che il fondamento di tali competenze speciali è costituito dalla prossimità del giudice alla controversia. Come risulta dal dodicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001, le competenze speciali sono ammesse in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.

    82.      Al fine di conseguire questi diversi obiettivi, il sistema di competenza facoltativa in materia contrattuale previsto dal regolamento n. 44/2001 si distingue molto chiaramente da quello della Convenzione di Bruxelles.

    83.      Infatti, l’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001 stabilisce un criterio di competenza autonoma per i due tipi di contratti più frequenti nei rapporti commerciali internazionali, cioè i contratti di vendita di merci e di prestazione di servizi.

    84.      Inoltre, in entrambi i casi, tale criterio di competenza autonoma è il luogo di adempimento della prestazione caratteristica del contratto, vale a dire il luogo di consegna delle merci, per quanto riguarda il contratto di compravendita, e il luogo di fornitura dei servizi, per il contratto di prestazione di servizi.

    85.      In questa fase dell’analisi, dal sistema istituito dall’art. 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 e dagli obiettivi perseguiti da tale regolamento si possono trarre le seguenti indicazioni.

    86.      In primo luogo, per quanto riguarda i contratti di vendita di merci e di prestazione di servizi, la regola della competenza speciale «di principio» è costituita, in qualche modo, dalle disposizioni dell’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001. La disposizione enunciata all’art. 5, punto 1, lett. a), di tale regolamento, che riprende la norma precedente della Convenzione di Bruxelles (27), ha, rispetto a questi due tipi di negozio, un ruolo puramente accessorio. Infatti, come enuncia espressamente l’art. 5, punto 1, lett. c), del detto regolamento, la lett. a) dello stesso articolo è destinata a trovare applicazione solo nei casi in cui non sia applicabile la lett. b) di quest’ultimo.

    87.      In secondo luogo, la norma di competenza speciale di cui all’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001, tende ad applicarsi a tutte le domande fondate su un contratto. In altri termini, come dimostra l’esposizione dei motivi per cui la Commissione ha proposto questo testo al Consiglio dell’Unione europea il 14 luglio 1999 (28), il legislatore comunitario ha voluto mettere fine alla moltiplicazione dei fori competenti per le azioni fondate sullo stesso contratto.

    88.      Il luogo di consegna delle merci e il luogo di fornitura dei servizi costituiscono attualmente il criterio di competenza per tutte le azioni esperibili sulla base di un contratto di compravendita di beni o di un contratto di prestazione di servizi. Tale criterio si applica a prescindere dalla specifica obbligazione dedotta in giudizio e quando la domanda riguarda più obbligazioni.

    89.      Ne consegue che l’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001 è applicabile a una domanda che miri, come nel caso di specie, al rimborso di merci in applicazione di una clausola di restituzione. Quest’analisi è peraltro condivisa dal giudice del rinvio, secondo cui l’art. 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 ha previsto un unico elemento di collegamento per tutte le domande derivanti da un contratto, ivi comprese, pertanto, le pretese contrattuali accessorie come quelle del caso di specie.

    90.      In terzo luogo, così come nel sistema istituito dalla Convenzione di Bruxelles, l’esistenza di un collegamento tra il giudice e la controversia non costituisce di per sé il criterio di competenza previsto dall’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001. Tale collegamento costituisce solo l’elemento fondante di questa competenza speciale. Il criterio di competenza è il luogo di consegna delle merci o quello della prestazione dei servizi.

    91.      Ne consegue che lo scopo principale della disposizione citata consiste nella certezza del diritto, da cui discende che le norme comuni di competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità. Adottando un criterio autonomo quale criterio di competenza, il legislatore comunitario accantona il complesso metodo di determinazione del luogo di adempimento del contratto applicato nella citata giurisprudenza Tessili. Del pari, adottando come criterio autonomo un dato che, nella maggioranza nei casi, sarà puramente di fatto e quindi facilmente identificabile dalle parti, si consente a queste ultime di prevedere ragionevolmente quale giudice diverso da quello dello Stato del domicilio del convenuto possa essere investito di una controversia scaturente dal contratto.

    92.      Nel sistema istituito dall’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001, la certezza del diritto è quindi garantita, dato che le parti del contratto sanno che tutte le azioni basate su tale contratto possono essere esercitate dinanzi al giudice del luogo di consegna delle merci o del luogo di prestazione dei servizi.

    93.      Inoltre, in tale sistema si tiene maggiormente conto del motivo fondante di tale competenza speciale, dato che è competente il giudice nella cui circoscrizione deve aver luogo l’esecuzione della prestazione caratteristica del contratto. Di conseguenza, se il contratto è stato eseguito o ne è materialmente iniziato l’adempimento, il giudice designato sarà, nella maggior parte dei casi, quello fisicamente più vicino agli elementi di prova che potrebbero risultare pertinenti per la soluzione della controversia.

    94.      Occorre anzitutto esaminare se tale sistema sia applicabile e idoneo a conseguire gli obiettivi del regolamento n. 44/2001 in caso di pluralità di luoghi di esecuzione in un unico Stato membro.

    d)      Sull’applicazione dell’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001 in caso di pluralità di luoghi di consegna in un unico Stato membro

    95.      Tenuto conto degli elementi che precedono, la questione se l’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001 sia destinato a trovare applicazione in caso di pluralità di luoghi di consegna conduce di fatto a verificare se, in un’ipotesi del genere, si possa conseguire l’obiettivo consistente nel garantire un alto grado di prevedibilità.

    96.      Ritengo che ciò sia possibile quando tutte le consegne hanno avuto luogo nel territorio di un unico Stato membro.

    97.      Per stabilire il grado di prevedibilità che il convenuto può pretendere in forza del regolamento n. 44/2001 occorre, a mio avviso, fare riferimento allo scopo principale del medesimo regolamento.

    98.      Quest’ultimo ha principalmente lo scopo, come enuncia il suo secondo ‘considerando’, di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e semplificare le formalità affinché le decisioni giudiziarie emesse in uno Stato membro vengano riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro.

    99.      Esso mira a risolvere i conflitti di competenza nell’ambito di controversie internazionali. Come osserva giustamente il governo del Regno Unito, il regolamento n. 44/2001 determina la competenza internazionale dei giudici degli Stati membri. Esso tende così ad evitare che si aprano procedimenti concorrenti in più Stati membri e vengano emesse decisioni inconciliabili in due di tali Stati.

    100. Tale obiettivo del regolamento n. 44/2001 è espresso chiaramente all’art. 2 dello stesso, secondo cui le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro devono essere convenute «davanti ai giudici di tale Stato membro». Analogamente, l’art. 5, punto 1, lett. b), di tale regolamento precisa a quali condizioni, in deroga all’art. 2, una persona «può essere convenuta in un altro Stato membro». Il regolamento n. 44/2001, al pari della Convenzione di Bruxelles (29), disciplina quindi i conflitti di competenza internazionali tra gli ordinamenti giudiziari degli Stati membri.

    101. Pertanto, la circostanza che vi siano più luoghi di consegna all’interno di uno Stato membro ed eventualmente più giudici di tale Stato competenti a conoscere della controversia non pregiudica l’obiettivo perseguito dal regolamento n. 44/2001. Infatti, anche supponendo che, per effetto della pluralità dei luoghi di consegna, possano risultare competenti più giudici dello Stato membro interessato, ciò non toglie che essi siano tutti situati nello stesso Stato membro. Pertanto non vi è il rischio che giudici di Stati membri diversi emettano decisioni inconciliabili.

    102. A quest’analisi si potrebbe senz’altro obiettare che il regolamento n. 44/2001 non ha solo una portata internazionale, ma anche, in una certa misura, una portata «territoriale». Infatti, il giudice competente ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento non è uno qualsiasi dei giudici dello Stato membro in questione. Il legislatore comunitario ha voluto che il giudice chiamato a conoscere della controversia fosse il giudice nazionale materialmente competente, nella cui circoscrizione sono state consegnate le merci o sono stati prestati i servizi.

    103. Tuttavia, tale precisazione mira solo a garantire che il giudice nazionale competente sia effettivamente quello che, in generale, presenta i collegamenti più stretti con gli elementi materiali della controversia. Tale obiettivo non viene meno in caso di pluralità di luoghi di consegna all’interno dello stesso Stato membro. Quando, come nel caso di specie, la domanda riguarda indistintamente tutte le consegne, tutti i giudici nella cui circoscrizione sono state effettuate una o più di tali consegne presentano lo stesso rapporto di prossimità con gli elementi materiali della controversia. Di conseguenza, a prescindere da quale sia tra questi il giudice adito dall’attore e dinanzi al quale dovranno essere esperite tutte le azioni fondate sul contratto che vincola le parti, l’obiettivo della prossimità è soddisfatto.

    104. Ne consegue che, come ha giustamente rilevato la Commissione, l’applicazione dell’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001 in caso di pluralità di luoghi di consegna in un unico Stato membro è conforme all’obiettivo della prossimità perseguito da tale norma di competenza speciale.

    105. Infine, se si esamina la questione dal punto di vista della situazione concreta del convenuto, non credo neanche che l’applicazione dell’opzione controversa in caso di pluralità di luoghi di consegna nel territorio di uno Stato membro sia incompatibile con la tutela che è lecito attendersi dal regolamento n. 44/2001.

    106. Il convenuto, parte di un contratto di compravendita internazionale, deve attendersi di poter essere citato, in forza della facoltà offerta all’attore dall’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001, dinanzi a un giudice di uno Stato membro diverso da quello del suo domicilio. Il convenuto sa che l’attore, conformemente alla disposizione citata, ha facoltà di citarlo dinanzi al giudice del luogo di adempimento della prestazione caratteristica del contratto. Nel caso di specie, la LEXX International Vertrieb, che ha consegnato le merci controverse in Austria, doveva sapere che, in caso di lite, la Color Drack avrebbe potuto citarla dinanzi a un giudice austriaco.

    107. Non credo che facesse molta differenza, per il convenuto, il fatto che esistesse un’unica consegna o una pluralità di consegne che potevano condurre a una pluralità di giudici competenti in un unico Stato membro. La principale difficoltà per un’impresa o un privato che sia parte di una controversia internazionale consiste nel difendere i propri interessi in uno Stato diverso dal proprio. La società o il privato, infatti, è costretto a nominare un difensore con cui sia possibile comunicare e che conosca la lingua, la procedura e il funzionamento dei tribunali dell’altro Stato. Una volta che il convenuto abbia trovato il difensore e abbia deciso di accordargli la propria fiducia, la questione se quest’ultimo debba rappresentarlo, nello Stato in questione, dinanzi al giudice di una città o a quello di un’altra incide realmente solo sulle sue spese.

    108. Inoltre, in caso di pluralità di luoghi di consegna in uno stesso Stato membro, il convenuto, che conosce tali luoghi in quanto sono stabiliti convenzionalmente, può prevedere dinanzi a quali giudici di tale Stato potrà eventualmente essere citato, prendendo conoscenza delle norme nazionali applicabili.

    109. Infine, per valutare la portata dell’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001, si deve ricordare che le parti del contratto hanno facoltà di limitare o di escludere la possibilità di avvalersi dell’opzione di competenza prevista da tale disposizione. Infatti, esse possono scegliere di comune accordo, tra i vari luoghi di consegna, quello da considerare quale criterio di competenza. L’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001 prevede infatti che i criteri di competenza autonoma sono destinati a trovare applicazione «salvo diversa convenzione».

    110. Del pari, le parti del contratto possono designare il giudice o i giudici competenti per le controversie derivanti dal contratto mediante una clausola attributiva di competenza stipulata nelle forme prescritte dall’art. 23 del regolamento n. 44/2001.

    111. Alla luce di tali considerazioni, ritengo che l’opzione di competenza prevista dall’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001 sia applicabile in caso di pluralità di luoghi di consegna, se tali luoghi sono situati nel territorio di un unico Stato membro.

    112. Questa conclusione non mi sembra incompatibile con la soluzione adottata dalla Corte nella citata sentenza Besix.

    113. Nella causa che ha dato origine alla sentenza citata, si trattava di stabilire se l’opzione di competenza di cui all’art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles fosse applicabile nel caso in cui l’obbligazione dedotta in giudizio consistesse in una clausola di esclusiva, con cui due imprese si fossero reciprocamente impegnate ad agire congiuntamente nel contesto di un contratto relativo a un appalto pubblico e a non associarsi a terzi.

    114. La Corte ha dichiarato che tale opzione di competenza non era applicabile nella fattispecie, in quanto l’obbligazione contrattuale consisteva in un impegno di non fare che non comportava alcuna limitazione geografica. La Corte ha quindi constatato che non si poteva determinare un unico luogo di esecuzione, dato che l’obbligazione controversa doveva essere eseguita in tutti gli Stati membri.

    115. Tale soluzione non è applicabile, a mio parere, quando tutti i luoghi di esecuzione del contratto si situano in unico Stato membro (30).

    116. Occorre dunque esaminare se, ai sensi del regolamento n. 44/2001, l’attore possa agire dinanzi al giudice del luogo di consegna di sua scelta o debba farlo dinanzi al giudice di un luogo di esecuzione in particolare.

    B –    Se, ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001, l’attore possa agire dinanzi al giudice del luogo di consegna di sua scelta o debba farlo dinanzi al giudice di un luogo di esecuzione in particolare

    117. La Commissione sostiene che se, tra le varie consegne, una riveste carattere principale, mentre le altre sembrano consegne secondarie, l’attore deve agire dinanzi al giudice del luogo di esecuzione della consegna principale. In mancanza di consegna principale, l’attore potrebbe citare il convenuto dinanzi al giudice di uno dei luoghi di consegna di sua scelta.

    118. La Commissione propone quindi di estendere all’ambito dell’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001, la distinzione tra obbligazione principale e obbligazione accessoria, impiegata nella citata sentenza Shenavai.

    119. Non sono favorevole alla proposta della Commissione, per i motivi di seguito esposti.

    120. In primo luogo, ritengo che tale proposta non trovi riscontro nel regolamento n. 44/2001.

    121. L’art. 5, punto 1, lett. b), di tale regolamento, come si è visto, mira ad assegnare a un unico giudice tutte le azioni fondate su uno stesso contratto. Esso prevede inoltre che tale giudice è quello del luogo di esecuzione della prestazione caratteristica del contratto, affinché possa essere facilmente individuato dalle parti, e che tale giudice corrisponde, in sostanza, a quello che presenta il rapporto di prossimità più stretto con gli elementi della controversia.

    122. Si è già rilevato che l’obiettivo della prevedibilità perseguito dal regolamento n. 44/2001 si consegue se tutti i luoghi di esecuzione sono situati nello stesso Stato membro e il convenuto sa di poter essere citato, in mancanza di diverso accordo, dinanzi al giudice di uno di tali luoghi.

    123. Si è visto altresì che, quando la domanda riguarda indistintamente tutte le consegne, tutti i giudici nella cui circoscrizione è stata effettuata una consegna presentano la stessa prossimità con gli elementi della controversia. L’obiettivo della prossimità, perseguito dall’art. 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, si consegue quindi allo stesso modo se l’attore cita il convenuto dinanzi al giudice di uno qualsiasi dei luoghi di consegna (31).

    124. Tenuto conto di tali considerazioni, non vedo, nel regolamento n. 44/2001, validi motivi per introdurre nuovi criteri con cui stabilire quale giudice debba essere adito in caso di pluralità di luoghi di consegna quando la domanda riguarda tutte le consegne.

    125. In secondo luogo, ritengo che la tesi della Commissione, se fosse accolta, porterebbe a reintrodurre, nel sistema di competenza facoltativa in materia contrattuale previsto dal regolamento n. 44/2001, criteri complessi, che il legislatore comunitario ha manifestamente voluto accantonare. Sarebbe infatti molto difficile per le parti di un contratto stabilire chiaramente il momento a partire dal quale una consegna acquista carattere principale. Tale qualifica dipenderebbe di nuovo da precisazioni che non potrebbero essere fornite dalla giurisprudenza.

    126. Ritengo quindi che il regolamento n. 44/2001 non giustifichi criteri, come quelli proposti dalla Commissione al fine di stabilire dinanzi al giudice di quale luogo di consegna debba essere citato il convenuto.

    127. D’altro canto, non credo che il regolamento n. 44/2001 conferisca all’attore il diritto di agire dinanzi al giudice di uno qualsiasi dei luoghi di consegna. Non ritengo che tale regolamento miri a garantire all’attore questa libertà di scelta. Ciò che richiede l’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento in questione, a mio parere, è che l’attore possa citare il convenuto dinanzi al giudice di uno dei luoghi di consegna delle merci e che tale giudice conosca di tutte le controversie relative allo stesso contratto. In altri termini, la menzionata disposizione prescrive che l’attore possa citare il convenuto dinanzi a un giudice nella cui circoscrizione è stata effettuata una consegna e che tale giudice sia la sola giurisdizione nazionale competente a conoscere di tutte le controversie afferenti al contratto di compravendita di merci che vincola le parti.

    128. Tuttavia, decidere se tutti i giudici nella cui circoscrizione è stata effettuata una consegna siano competenti a conoscere di una tale domanda, che riguarda tutte le consegne, o se questo tipo di controversia vada ascritto alla competenza di uno di tali giudici in particolare rientra, a mio parere, nell’autonomia procedurale dello Stato membro nel cui territorio sono state consegnate le merci.

    129. Pertanto, se l’ordinamento di tale Stato membro non prevede norme di competenza speciale, il convenuto, sempreché la domanda riguardi tutte le consegne, può essere citato dinanzi al giudice di uno dei luoghi di consegna, a scelta dell’attore.

    130. Alla luce di tali elementi, propongo di risolvere la questione posta dall’Oberster Gerichtshof dichiarando che l’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001 è applicabile in caso di pluralità di luoghi di consegna quando i beni, conformemente all’accordo tra le parti, sono stati consegnati in luoghi diversi situati nel territorio di un unico Stato membro. Se la domanda riguarda tutte le consegne, per decidere se l’attore possa citare il convenuto dinanzi al giudice del luogo di consegna di sua scelta o unicamente dinanzi al giudice di uno di tali luoghi occorre applicare la legge dello Stato membro nel cui territorio sono state consegnate le merci. Qualora l’ordinamento di tale Stato non preveda norme di competenza speciale, l’attore può citare il convenuto dinanzi al giudice del luogo di consegna di sua scelta.

    IV – Conclusione

    131. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere come segue la questione sottopostale dall’Oberster Gerichtshof:

    «L’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, è applicabile in caso di pluralità di luoghi di consegna quando i beni, conformemente all’accordo tra le parti, sono stati consegnati in luoghi diversi situati nel territorio di un unico Stato membro. Se la domanda riguarda tutte le consegne, per decidere se l’attore possa citare il convenuto dinanzi al giudice del luogo di consegna di sua scelta o unicamente dinanzi al giudice di uno di tali luoghi occorre applicare la legge dello Stato membro nel cui territorio sono state consegnate le merci. Qualora l’ordinamento di tale Stato non preveda norme di competenza speciale, l’attore può citare il convenuto dinanzi al giudice del luogo di consegna di sua scelta».


    1 – Lingua originale: il francese.


    2 – Regolamento 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).


    3 – (GU 1972, L 299, pag. 32). Convenzione modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e testo modificato pag. 77), dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), nonché dalla convenzione 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1). È stata pubblicata una versione consolidata della convenzione di Bruxelles, come modificata da queste quattro convenzione di adesione (GU 1998, C 27, pag. 1; in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles»).


    4 – Tre Stati membri, il Regno di Danimarca, l’Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, hanno ottenuto di non partecipare, in linea di principio, alle misure adottate sul fondamento del Titolo IV del Trattato. Nondimeno, l’Irlanda e il Regno Unito hanno accettato di essere vincolati dal regolamento n. 44/2001 (v. ventesimo ‘considerando’ di quest’ultimo). Anche il Regno di Danimarca ha accettato di applicare il regolamento n. 44/2001 in forza di un accordo 19 ottobre 2005, approvato con decisione del Consiglio 20 settembre 2005, 2005/790/CE, relativa alla firma, a nome della Comunità, dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 299, pag. 61). Conformemente all’art. 68 del regolamento n. 44/2001, la Convenzione di Bruxelles continua ad applicarsi alla parte di territorio degli Stati membri che non rientra nel campo di applicazione del Trattato, quale definita all’art. 299 dello stesso. Infine, il regolamento n. 44/2001 si applica dal 1° maggio 2004 ai dieci nuovi Stati membri dell’Unione europea.


    5 – Art. 66 del regolamento.


    6 – Diciannovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001.


    7 – In prosieguo: la «Color Drack».


    8 – In prosieguo: la «LEXX International Vertrieb».


    9 – A tale fine, il governo tedesco si riferisce alla versione tedesca («der Ort in einem Mitgliedstaat»), alla versione inglese («the place in a Member State») e alla versione francese («le lieu d’un État membre»).


    10 – Sentenza 19 febbraio 2002, causa C-256/00 (Racc. pag. I-1699).


    11 – Sentenze 16 maggio 2002, causa C-63/00, Schilling e Nehring (Racc. pag. I-4483, punto 24), nonché 10 dicembre 2002, causa C-491/01, British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco (Racc. pag. I-11453, punti 203-206 e giurisprudenza ivi citata). Per un’applicazione recente, v. sentenza 14 dicembre 2006, causa C-283/05, SML (Racc. pag. I-0000, punti 16 e 22).


    12 – Divenuto art. 293 CE.


    13 – Sentenza 13 luglio 1993, causa C-125/92, Mulox IBC (Racc. pag. I-4075, punto 11).


    14 – GU 1979, C 59, pagg. 1 e 22.


    15 – Causa 14/76 (Racc. pag. 1497, punti 11 e 13).


    16 – Tale interpretazione è stata suffragata dalla conclusione della convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che ha modificato, in alcune versioni linguistiche, l’art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, al fine di precisare che l’obbligazione il cui luogo di esecuzione determina il giudice competente in materia contrattuale è «l’obbligazione dedotta in giudizio». La stessa formula è stata ripresa nell’art. 5, punto 1, lett. a), del regolamento n. 44/2001.


    17 – Sentenza 6 ottobre 1976, causa 12/76 (Racc. pag. 1473, punto 13).


    18 – Sentenza Besix, citata (punto 27 e giurisprudenza ivi citata).


    19 – Sentenza 5 ottobre 1999, causa C-420/97 (Racc. pag. I-6747).


    20 – Sentenza 15 gennaio 1987, causa 266/85 (Racc. pag. 239).


    21 – Ibidem (punto 19).


    22 – Sentenza Besix, citata (punto 26 e giurisprudenza ivi citata).


    23 – Ibidem (punto 25).


    24 – GU L 266, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Roma». Poiché la Convenzione di Bruxelles prevede opzioni di competenza che consentono all’attore di scegliere tra i giudici di Stati membri diversi, gli Stati membri potevano temere che l’attore scegliesse di agire dinanzi a un giudice, solo perché la legge applicata da quest’ultimo sarebbe stata per lui più favorevole. La Convenzione di Roma ha lo scopo di ridurre tale rischio, comunemente definito «forum shopping», determinando la legge nazionale sostanziale applicabile dal giudice investito della controversia. Essa mira quindi a far sì che la soluzione nel merito sia la stessa, a prescindere dal giudice scelto dalle parti in lite. Tale convenzione è applicabile nei quindici Stati membri dell’Unione prima dell’allargamento del 1° maggio 2004. Anche i dieci Stati membri che hanno aderito all’Unione alla suddetta data hanno firmato la Convenzione di Roma il 14 aprile 2005. Il 14 gennaio 2003 la Commissione ha preso provvedimenti al fine di trasformare tale Convenzione in un regolamento. Il 15 dicembre 2005 essa ha presentato una proposta di regolamento in tal senso (proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), COM (2005) 650 def.).


    25 – V., in particolare, per quanto riguarda la Convenzione di Roma, il problema del coordinamento tra l’art. 4, n. 2, che prevede una presunzione in favore della legge della dimora abituale della parte che deve fornire la prestazione caratteristica del contratto, e l’art. 4, n. 5, secondo cui tale presunzione viene meno quando dal complesso delle circostanze risulta che il contratto presenta collegamenti più stretti con un altro Stato.


    26 – Sentenza 29 giugno 1994, causa C-288/92, Custom Made Commercial (Racc. pag. I-2913, punti 14 e 15).


    27 – Ricordo che l’art. 5, punto 1, lett. a), del regolamento n. 44/2001 prevede che, «in materia contrattuale, [la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro] davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita».


    28 – Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (COM (1999) 348 def.).


    29 – V., a tale proposito, sentenza Besix, citata (punto 25).


    30 – La soluzione adottata nella citata sentenza Besix si potrebbe applicare, a mio parere, se i luoghi di consegna fossero situati in Stati membri diversi. Ritengo che, in tal caso, l’opzione di competenza di cui all’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001 non sarebbe applicabile, in quanto l’obiettivo della prevedibilità non potrebbe essere conseguito se i giudici eventualmente competenti ai sensi di tale disposizione si situassero nel territorio di più Stati membri. Ritengo inoltre che in questo caso, tenuto conto dell’obiettivo della prevedibilità delle norme di competenza perseguito dal regolamento n. 44/2001 e delle difficoltà di applicazione dell’art. 5, punto 1, lett. a), dello stesso, non sarebbe applicabile neanche quest’ultima disposizione. Essa, data la sua natura puramente accessoria, dovrebbe essere applicabile solo nell’ipotesi prevista dalla Commissione nella proposta di regolamento 1999, vale a dire quando il luogo di consegna delle merci o quello di prestazione dei servizi è situato in paese terzo. Quando le merci vengono consegnate o i servizi prestati in più Stati membri, il giudice competente, a mio parere, non può che essere quello del domicilio del convenuto, conformemente al principio enunciato all’art. 2 del regolamento n. 44/2001.


    31 – La situazione sarebbe diversa se la domanda riguardasse specificamente le merci di uno o più luoghi di consegna in particolare. Ritengo che, in tal caso, l’obiettivo della prossimità perseguito dall’art. 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, obbligherebbe l’attore ad agire davanti al giudice o a uno dei giudici del luogo di consegna delle merci in questione.

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