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Document 62005CC0193

Conclusioni dell'avvocato generale Stix-Hackl del 11 maggio 2006.
Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo.
Inadempimento di uno Stato - Libertà di stabilimento - Direttiva 98/5/CE - Esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale - Previa verifica della conoscenza delle lingue dello Stato membro ospitante - Divieto di svolgimento di attività di domiciliazione di società - Obbligo di presentare ogni anno il certificato d'iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine.
Causa C-193/05.

Raccolta della Giurisprudenza 2006 I-08673

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:313

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

CHRISTINE STIX-HACKL

presentate l’11 maggio 2006 1(1)

Causa C-193/05

Commissione delle Comunità europee

contro

Granducato di Lussemburgo

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica professionale – Verifica delle conoscenze linguistiche – Divieto di svolgimento dell’attività di domiciliatario (domiciliataire) per le società – Obbligo di ripresentare ogni anno il certificato dello Stato membro di origine»





I –    Considerazioni introduttive

1.     Il presente ricorso per inadempimento concerne, analogamente al procedimento pregiudiziale parallelo (2), l’accesso alla professione di avvocato nel Lussemburgo. Trattasi in particolare della compatibilità dei requisiti previsti dal diritto lussemburghese con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica professionale (3) (in prosieguo: la «direttiva 98/5»).

II – Contesto normativo

A –    Diritto comunitario

2.     La finalità della direttiva 98/5, come precisato all’art. 1, n. 1, consiste nel facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato, come libero professionista o come lavoratore subordinato, in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale.

3.     Ai sensi dell’art. 2, primo comma, ogni avvocato ha il diritto di esercitare stabilmente le attività di avvocato precisate all’art. 5 in tutti gli altri Stati membri con il proprio titolo professionale di origine.

4.     L’art. 3, nn. 1, 2 e 4 della direttiva 98/5, che regola l’iscrizione presso l’autorità competente, così recita:

«(1) L’avvocato che intende esercitare in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha acquisito la sua qualifica professionale deve iscriversi presso l’autorità competente di detto Stato membro.

(2) L’autorità competente dello Stato membro ospitante procede all’iscrizione dell’avvocato su presentazione del documento attestante l’iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine. Essa può esigere che l’attestato dell’autorità competente dello Stato membro di origine non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione. Essa dà comunicazione dell’iscrizione all’autorità competente dello Stato membro di origine.

(…)

(4) Quando pubblica i nomi degli avvocati iscritti nei suoi albi professionali, l’autorità competente dello Stato membro ospitante pubblica anche i nomi degli avvocati iscritti in forza della presente direttiva».

5.     L’art. 5 della direttiva 98/5 che disciplina il campo d’attività, così recita:

«(1) Salvo i paragrafi 2 e 3, l’avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di origine svolge le stesse attività professionali dell’avvocato che esercita con il corrispondente titolo professionale dello Stato membro ospitante, e può, in particolare, offrire consulenza legale sul diritto del proprio Stato membro d’origine, sul diritto comunitario, sul diritto internazionale e sul diritto dello Stato membro ospitante. Esso rispetta comunque le norme di procedura applicabili dinanzi alle giurisdizioni nazionali.

(2) Gli Stati membri che autorizzano una determinata categoria di avvocati a redigere sul loro territorio atti che conferiscono il potere di amministrare i beni dei defunti o riguardanti la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, che in altri Stati membri sono riservati a professioni diverse da quella dell’avvocato, possono escludere da queste attività l’avvocato che esercita con un titolo professionale di origine rilasciato in uno di questi ultimi Stati membri.

(3) Per l’esercizio delle attività relative alla rappresentanza ed alla difesa di un cliente in giudizio e nella misura in cui il proprio diritto riservi tali attività agli avvocati che esercitano con un titolo professionale dello Stato membro ospitante, quest’ultimo può imporre agli avvocati che ivi esercitano con il proprio titolo professionale di origine di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi alla giurisdizione adita e il quale resta, eventualmente, responsabile nei confronti di tale giurisdizione, oppure con un “avoué” patrocinante dinanzi ad essa.

Ciononostante, per assicurare il buon funzionamento della giustizia, gli Stati membri possono stabilire norme specifiche di accesso alle Corti supreme, quali il ricorso ad avvocati specializzati».

6.     L’art. 7, n. 2, della direttiva 98/5 così recita:

«Prima di avviare un procedimento disciplinare nei confronti dell’avvocato che esercita con il proprio titolo professionale d’origine, l’autorità competente dello Stato membro ospitante ne dà comunicazione con la massima sollecitudine all’autorità competente dello Stato membro di origine fornendo a questa ogni informazione utile.

Il primo comma si applica, mutatis mutandis, allorché un procedimento disciplinare è avviato dall’autorità competente dello Stato membro d’origine, che ne informa l’autorità competente dello Stato o degli Stati membri ospitanti».

B –    Diritto nazionale

7.     Il regime linguistico applicabile alla fattispecie è disciplinato dalle norme della «loi du 24 février del 1984 sur le régime des langues» (in prosieguo: la «legge del 1984») (4).

8.     Ai sensi dell’art. 2 di tale legge, gli atti legislativi e i relativi regolamenti d’attuazione sono redatti in francese. Gli altri regolamenti possono essere redatti anche in una lingua diversa. Fa fede la lingua di redazione dell’atto normativo.

9.     Ai sensi dell’art. 3 della legge del 1984, in materia amministrativa e giudiziaria è possibile fare uso della lingua francese, tedesca o lussemburghese, fatte salve le disposizioni speciali.

10.   La direttiva 98/5 è stata recepita nel diritto del Granducato di Lussemburgo con la legge 13 novembre 2002 (in prosieguo: la «legge del 2002») (5), che ha modificato determinate disposizioni del diritto lussemburghese (6).

11.   Il regime per l’esercizio dell’attività di domiciliatario («domiciliataire») è disciplinato dall’art. 1, n. 1, della legge 31 maggio 1999 (7), così come modificato dall’art. 15 della legge 13 novembre 2002, secondo cui possono essere domiciliatari solamente gli avvocati iscritti all’elenco I ai sensi dell’art. 8, n. 3 della legge del 1991.

12.   Ai sensi dell’art. 8, n. 3, della legge del 1991, così come modificata dall’art. 14 della legge del 2002, esistono quattro elenchi di avvocati: l’elenco I (avvocati che ottemperano ai requisiti di cui all’art. 5, vale a dire l’iscrizione, e all’art. 6 relativamente ai presupposti per l’iscrizione e la prestazione di giuramento e che hanno superato l’esame), l’elenco II (avvocati che soddisfano i requisiti di cui agli artt. 5 e 6), l’elenco III e l’elenco IV (avvocati che esercitano la loro attività con il loro titolo professionale di origine).

13.   Ulteriori disposizioni di diritto nazionale si trovano nell’Allegato alle mie conclusioni parimenti lette in data odierna nella causa C-506/04.

III – Fatti, procedimento precontenzioso e procedimento giudiziario

14.   Nel corso del 2003 alla Commissione veniva presentato un reclamo che denunciava l’esistenza di impedimenti all’esercizio della professione di avvocato nel Lussemburgo con il titolo professionale di origine. Costituirebbero un impedimento, in primo luogo, le conoscenze linguistiche richieste dalla legge del 2002, in secondo luogo, il divieto di esercitare l’attività di domiciliatario (domiciliataire) e l’obbligo di ripresentare ogni anno il certificato dello Stato membro di origine.

15.   Con diffida del 17 ottobre 2003, la Commissione avviava contro il Lussemburgo un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE. In seguito alla risposta del Lussemburgo del 23 dicembre 2003, la Commissione inviava un parere motivato in data 9 luglio 2004, al quale il Lussemburgo replicava con lettera 23 settembre 2004.

16.   Il 29 aprile 2005, la Commissione ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo in forza dell’art. 226 CE, chiedendo che la Corte voglia:

1)         dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, avendo mantenuto, per coloro che si vogliano stabilire con il titolo professionale di origine, taluni obblighi vertenti sulle conoscenze linguistiche, il divieto di esercitare l’attività di domiciliatario (domiciliataire) e l’obbligo di ripresentare ogni anno un certificato dello Stato membro d’origine, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, e in particolare degli artt. 2, 3 e 5 di tale direttiva

2)         condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

IV – Sulla prima censura concernente i requisiti relativi alle conoscenze linguistiche

A –    Argomenti delle parti

1.      La Commissione

17.   L’introduzione di una prova linguistica come presupposto per l’iscrizione di un «avvocato europeo» all’albo degli avvocati sarebbe contraria all’obiettivo generale della direttiva 98/5, che consiste nel facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica e violerebbe, in particolare, l’art. 3, n. 2, di tale direttiva, ai sensi del quale lo Stato membro ospitante procede all’iscrizione dell’avvocato esclusivamente «su presentazione del documento attestante l’iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine».

18.   Come emerge dalla sentenza Granducato di Lussemburgo/Parlamento europeo e Consiglio (8), il legislatore comunitario ha preferito, ad un sistema di controllo a priori di una qualifica nel diritto nazionale dello Stato membro ospitante ed ancor più ad un sistema che prevede a priori una verifica della conoscenza della lingua ufficiale dello Stato ospitante, una disciplina che comprende un’informazione per il consumatore, alcuni limiti alla portata o alle modalità di esercizio di determinate attività della professione, il cumulo delle norme professionali e deontologiche da osservare, l’assicurazione obbligatoria, nonché un regime disciplinare che associa le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato ospitante.

19.   Contrariamente a quanto ritiene il governo del Lussemburgo, non sarebbe possibile imporre agli «avvocati europei» che intendono svolgere la loro attività nello Stato membro ospitante con il loro titolo professionale d’origine le medesime condizioni – in particolare quelle afferenti le conoscenze linguistiche – cui sono altrimenti soggetti gli avvocati che hanno scelto di esercitare la propria professione con il titolo professionale valido in tale Stato membro.

20.   Da un esame circostanziato della natura delle questioni sottoposte solitamente ad un avvocato rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 98/5 (v., in particolare, il quinto ‘considerando’ della direttiva 98/5), è palese che la conoscenza della lingua ufficiale dello Stato ospitante non costituisce un requisito irrinunciabile.

21.   L’introduzione di una prova linguistica quale presupposto per l’iscrizione di un «avvocato europeo» all’albo degli avvocati sarebbe contraria all’obiettivo generale della direttiva 98/5, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica e violerebbe, in particolare, l’art. 3, n. 2, di tale direttiva, ai sensi del quale lo Stato membro ospitante procede all’iscrizione dell’avvocato esclusivamente «su presentazione del documento attestante l’iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine».

2.      Il governo lussemburghese

22.   I requisiti concernenti le conoscenze linguistiche sarebbero indistintamente applicabili a tutti gli avvocati che intendono iscriversi ad uno degli albi degli avvocati istituiti sul territorio nazionale del Lussemburgo. Un avvocato non può far valere la sua qualifica professionale straniera per rivolgersi ad un’autorità o giudice lussemburghese in una lingua che non sia una delle lingue ufficiali del Lussemburgo.

23.   Si rimanda in merito alla sentenza Haim, concernente la categoria professionale degli odontoiatri, la cui motivazione, che si fonda sulla necessaria affidabilità della comunicazione con la clientela, le autorità e le associazioni di categoria, potrebbe, nella fattispecie, essere addotta a giustificazione del requisito relativo a determinate conoscenze linguistiche in capo agli avvocati che si vogliono stabilire nel Lussemburgo con il loro titolo professionale di origine.

24.   Poiché l’avvocato che esercita la professione con il suo titolo professionale d’origine ha facoltà di agire da consulente legale anche in questioni di diritto lussemburghese, sarebbe giustificato imporre al medesimo conoscenze linguistiche tali da consentirgli di leggere e comprendere i testi del diritto lussemburghese.

25.   Preme vieppiù sottolineare che gli avvisi di contravvenzione emessi dalla polizia in caso di incidente stradale sono redatti generalmente in tedesco, come peraltro le leggi tributarie lussemburghesi, fatto che presuppone una consultazione della giurisprudenza e della dottrina in lingua tedesca.

26.   Inoltre, la lingua lussemburghese è generalmente adottata dinanzi ai tribunali di grado inferiore, in cui non è obbligatorio farsi rappresentare da un avvocato iscritto all’albo (Avocat à la Cour), dalla parte lussemburghese che scelga di difendersi di persona. Inoltre, molti cittadini lussemburghesi scelgono di esprimersi esclusivamente nella propria madrelingua quando si fanno consigliare dal proprio avvocato.

27.   Inoltre, come emerge dal regolamento interno dell’ordine degli avvocati del Lussemburgo (9), le regole professionali e deontologiche sono redatte esclusivamente in lingua francese.

B –    Analisi

28.   Preme innanzi tutto sottolineare che il regolamento controverso concerne la verifica delle conoscenze linguistiche degli avvocati che hanno conseguito il titolo professionale in uno Stato membro diverso e che vogliono svolgere stabilmente la loro attività mantenendo il titolo professionale dello Stato membro d’origine.

29.   A tale riguardo, l’art. 3, n. 1, della legge del 2002 dispone che per essere ammessi all’esercizio della professione di avvocato con il titolo professionale di origine, gli «avvocati europei» sono tenuti ad iscriversi all’albo degli avvocati. Ai sensi del n. 2 del predetto articolo, l’iscrizione è subordinata ad un esame orale di lingua, volto a verificare la conoscenza della lingua francese, lussemburghese e tedesca.

1.      Tenore letterale della direttiva 98/5

30.   Per stabilire se siffatto presupposto sia compatibile con le garanzie della direttiva 98/5 è innanzi tutto opportuno esaminarne il tenore letterale.

31.   La direttiva 98/5 non contiene norme esplicite concernenti una prova linguistica. È pertanto necessario stabilire se dalla medesima sia possibile evincere, per lo meno implicitamente, se e quali conoscenze linguistiche possano essere richieste. L’art. 2, n. 1, della direttiva dispone che ogni avvocato ha il diritto di esercitare stabilmente le attività di avvocato precisate all’art. 5 in tutti gli altri Stati membri con il proprio titolo professionale di origine. Come unico presupposto, l’art. 3, n. 1, cita l’obbligo di iscrizione presso l’autorità competente di detto Stato membro. Per l’iscrizione, come disciplinata dall’art. 3, n. 2, si richiede la presentazione del documento attestante l’iscrizione dell’avvocato presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine.

32.   La direttiva 98/5 opera un’armonizzazione completa in ordine ai requisiti di iscrizione.

33.   La presentazione di siffatto documento costituisce l’unico requisito di legge espressamente previsto dalla direttiva 98/5 in relazione all’iscrizione all’albo. Se ne potrebbe dedurre che il legislatore comunitario abbia consapevolmente rinunciato ad imporre altre condizioni – quali il superamento di un esame di lingua – e che pertanto tali condizioni non debbano essere prese in considerazione. La formulazione incondizionata (10) dell’art. 2, n. 1 non farebbe altro che avvalorare tale assunto.

34.   La prospettiva cambierebbe, tuttavia, laddove la rinuncia ad includere norme concernenti una prova linguistica dipendesse esclusivamente dal fatto che tale possibilità fosse già implicitamente contemplata da altre disposizioni della direttiva 98/5. Ai sensi dell’art. 6, n. 1, l’avvocato che esercita con il proprio titolo professionale d’origine è soggetto alle stesse regole professionali e deontologiche dello Stato membro ospitante. Da ciò non è tuttavia possibile evincere che una prova linguistica prevista dalle regole professionali dello Stato membro ospitante sia automaticamente compatibile con la direttiva 98/5. Se così fosse, gli Stati membri potrebbero prevedere nei propri regolamenti un qualsivoglia impedimento a carico degli «avvocati europei», fatto che sarebbe d’intralcio alla realizzazione degli obiettivi della direttiva 98/5. Non è pertanto possibile interpretare l’art. 6 nel senso che esso ammette la prova linguistica contestata.

35.   Dall’esame del dettato della direttiva 98/5 risulta pertanto che la stessa non è compatibile con una prova linguistica.

2.      L’obiettivo della direttiva 98/5

36.   La direttiva 98/5, così come precisato all’art. 1, n. 1, si prefigge di realizzare la libertà di circolazione sancita nel Trattato per la professione d’avvocato.

37.   A tale riguardo, la direttiva del Consiglio 22 marzo 1977, 77/249/CEE, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (11) (in prosieguo: la «direttiva 77/249»), segna la prima pietra miliare dell’evoluzione legislativa. Il passo successivo è stato compiuto con l’adozione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (12) (in prosieguo: la «direttiva 89/48»).

38.   Poiché, tuttavia, la direttiva 89/48 vale per una pluralità di professioni regolamentate, essa non è stata reputata sufficiente per realizzare le libertà fondamentali degli avvocati. Attese le particolarità della professione forense, si sentiva la necessità di un regime speciale, poi introdotto appunto con la direttiva 98/5. Tale direttiva è volta a facilitare l’esercizio della libertà fondamentale di stabilimento di una determinata categoria di avvocati migranti, e segnatamente di quegli avvocati che vogliono esercitare la loro attività con il titolo professionale d’origine (13).

39.   Il regime speciale, come precisato al quinto ‘considerando’ della direttiva 98/5, si è reso necessario per fronteggiare le mutate esigenze degli utenti del diritto, che, a motivo della creazione del mercato interno, chiedono consulenze nelle quali si trovano spesso strettamente connessi il diritto internazionale, il diritto comunitario e i diritti nazionali. In considerazione di ciò, la direttiva 98/5, rispetto al sistema generale di riconoscimento dei diplomi (direttiva 89/48) dovrebbe, tra l’altro, «facilitare» l’integrazione nella professione dello Stato membro ospitante.

40.   Tuttavia, per l’accesso alla professione forense in un altro Stato membro, l’istituzione di un esame di lingua a livello nazionale creerebbe un ostacolo equivalente a quello previsto dalla direttiva 89/48: l’art. 4 di tale direttiva autorizza gli Stati membri a prevedere una prova attitudinale per la professione forense. Giacché le verifiche delle competenze linguistiche hanno un effetto paragonabile a quello delle verifiche delle competenze professionali specifiche, l’integrazione nella categoria di professionisti non sarebbe di fatto ‘facilitata’ rispetto al sistema generale di riconoscimento dei diplomi. L’obiettivo perseguito dalla direttiva 98/5, ossia quello di rafforzare ulteriormente l’integrazione rispetto alla direttiva 89/48, ne sarebbe così pregiudicato.

41.   Va infine sottolineato che le conoscenze linguistiche contribuiscono ovviamente in maniera importante al successo dell’attività svolta. Ciò vale in particolar modo per la conoscenza della lingua o delle lingue ufficiali. Tale conoscenza è talvolta indispensabile nell’interazione con i clienti e le autorità del particolare Stato membro. Laddove l’avvocato non disponesse quindi delle necessarie conoscenze linguistiche, egli dovrebbe farsi assistere da un collega che disponga di queste ultime. Una conoscenza linguista limitata o nulla incide pertanto anche sulla sostanza dell’attività dell’«avvocato europeo» interessato, limitandone il campo d’azione.

42.   In questo contesto si sottolinea nuovamente che la problematica oggetto del rinvio concerne l’attività degli avvocati con il titolo professionale dello Stato membro d’origine e non i cosiddetti avvocati nazionali, ossia coloro che esercitano con il titolo professionale conseguito nello Stato membro ospitante. Già per questo i presupposti per la categoria degli «avvocati europei» non dovrebbero coincidere con quelli applicabili agli avvocati che vogliono esercitare l’avvocatura con il titolo professionale dello Stato membro ospitante.

3.      La genesi della direttiva 98/5

43.   L’inammissibilità di un esame di lingua viene suffragata altresì dall’analisi del procedimento legislativo. Dalla prima proposta della Commissione del 30 marzo 1995 (14) fino alla versione definitiva del 16 febbraio 1998, il procedimento legislativo è stato caratterizzato da una molteplicità di modifiche. Nel progetto della Commissione, ad esempio, l’art. 2 limitava a 5 anni l’esercizio della professione forense con il titolo professionale d’origine in un altro Stato membro.

44.   È tuttavia rimarchevole che l’iscrizione dietro presentazione del certificato dello Stato membro d’origine sia stata invariabilmente l’unico presupposto previsto sin dall’inizio per l’esercizio della professione. La motivazione che la Commissione adduce a corredo dell’art. 2 della sua proposta di direttiva 98/5 parla addirittura espressamente di «unico presupposto» per l’iscrizione. Solamente il parere del Comitato economico e sociale ha sollevato dubbi (15) in merito ad una soluzione che dava la possibilità di offrire consulenze legali sul diritto dello Stato membro ospitante senza previo esame delle conoscenze (linguistiche). Tali dubbi non sono stati tuttavia accolti nel prosieguo del procedimento legislativo e non trovano riscontro neppure negli interventi del Parlamento europeo e del Consiglio.

45.   Una delle costanti della genesi della direttiva 98/5, contrassegnata da numerose modifiche, è pertanto l’abbinamento dell’iscrizione al solo obbligo di presentazione del certificato dello Stato membro d’origine.

46.   Ciò lascia presumere che tutti gli organi che hanno partecipato in maniera determinante all’iter legislativo dell’atto non siano partiti dal presupposto che gli Stati membri avessero facoltà di fissare requisiti linguistici.

4.      La giurisprudenza della Corte in materia di libertà fondamentali

47.   Le risultanze ottenute esaminando il dettato, le finalità e la genesi dell’atto trovano conferma nella giurisprudenza generale della Corte in ordine alle libertà fondamentali applicabili in materia.

48.   Si discostano tuttavia da questa tendenza generale le sentenze Groener (16) e Haim (17). In esse la Corte ha deciso che i requisiti linguistici, pur limitando l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato, possono essere giustificati laddove rispondano a motivi imperativi di interesse pubblico (18) che includerebbero anche la comunicazione con i pazienti, con le autorità amministrative e con gli organismi professionali.

49.   Nella causa di specie potrebbero avere rilevanza motivazioni analoghe, segnatamente l’interazione tra avvocato e cliente, la tutela del cliente contro i rischi da consulenze non professionali a causa di conoscenze linguistiche carenti dell’avvocato, nonché la garanzia di una buona amministrazione della giustizia. Qualora la ratio delle predette sentenze trovasse applicazione alla fattispecie in esame, ne sarebbe avvalorata la possibilità di un esame di lingua negli Stati membri .

50.   Nella causa Groener, la Corte ha ritenuto che un regolamento irlandese, che subordina la nomina ad un posto di professore di ruolo a tempo pieno negli istituti pubblici d’istruzione professionale alla prova di una sufficiente conoscenza della lingua irlandese, fosse compatibile con il dettato del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (19).

51.   La Corte si rifà tuttavia all’art. 3, n. 1, secondo paragrafo, del regolamento 1612/68, che, quanto alle conoscenze linguistiche, prevede espressamente una deroga al principio fondamentale sancito al n. 1, secondo trattino, secondo cui le disposizioni legislative ed amministrative nazionali che hanno per scopo o effetto quello di escludere i cittadini degli altri Stati membri dall’impiego offerto non sono applicabili. Tuttavia, proprio siffatte eccezioni o autorizzazioni non sono contemplate dalla direttiva 98/5.

52.   L’argomentazione della Corte continua peraltro sottolineando come proprio alla professione del docente, in forza dell’insegnamento e della relazione privilegiata con gli studenti, competa un ruolo essenziale per la realizzazione di una politica nazionale di salvaguardia dell’identità e della cultura. Pur essendo vero che il Granducato di Lussemburgo si trova in una situazione linguistica particolare, assimilabile a quella della Repubblica irlandese (20), la professione dell’avvocato non può essere tuttavia paragonata a quella di un docente. Non solo l’avvocato non è tenuto a salvaguardare la lingua come espressione dell’identità e della cultura nazionale, ma non è neppure in grado di farlo (21).

53.   A fronte di siffatte differenze, la causa Groener non può essere dedotta a sostegno di un esame di lingua nazionale.

54.   Nella sentenza Haim, la Corte ha stabilito che le autorità competenti di uno Stato membro sono autorizzate a subordinare la convenzione con un dentista, cittadino di un altro Stato membro, stabilitosi nel primo Stato membro e ivi autorizzato ad esercitare, alla condizione che tale dentista abbia le conoscenze linguistiche necessarie per l’esercizio della sua attività professionale nello Stato membro di stabilimento.

55.   Le norme di diritto comunitario pertinenti nella causa Haim si differenziano tuttavia da quelle della direttiva 98/5 per un aspetto essenziale.

56.   L’art. 18, n. 3, della direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/686/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (22) (in prosieguo: la «direttiva 78/686»), dispone che gli Stati membri provvedano a che i beneficiari della direttiva 78/686 acquisiscano, nell’interesse dei loro pazienti, le conoscenze linguistiche necessarie nello Stato membro ospitante. Proprio una tale disposizione manca, tuttavia, nella direttiva 98/5.

57.   In effetti, nella causa Haim, la direttiva 78/686 non era applicabile in quanto il sig. Haim aveva conseguito il proprio titolo di dentista in Turchia e non nell’Unione europea. Ma dalle osservazioni dell’avvocato generale Mischo (23) nella predetta causa risulta che la decisione della Corte a favore dell’obbligo di conoscenze linguistiche scaturisce dalla deroga prevista all’art. 18, n. 3, della direttiva 78/686. Ne consegue che la condizione relativa alla conoscenza della lingua prevista dalla predetta direttiva per i cittadini comunitari titolari di diplomi conseguiti in altri Stati membri e pertanto rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 18, n. 3, dovrà valere a maggior ragione per i cittadini degli altri Stati membri titolari di diplomi rilasciati da paesi terzi.

58.   A causa delle differenze che sussistono rispetto alla causa di specie, nemmeno la sentenza Haim può essere dedotta quale argomento a favore di una verifica delle competenze linguistiche nell’ambito della direttiva 98/5.

5.      La giurisprudenza della Corte di giustizia in merito alla direttiva 98/5

59.   La giurisprudenza della Corte ha peraltro confermato più volte l’inammissibilità di una verifica delle competenze linguistiche, segnatamente nella sentenza Lussemburgo/Parlamento e Consiglio (24).

60.   Nell’ambito di tale procedimento, la Corte era chiamata a pronunciarsi su un ricorso di annullamento del Lussemburgo concernente la direttiva 98/5. Il Lussemburgo contestava la validità della direttiva 98/5 in quanto questa, tra le altre cose, dispensava gli avvocati esercitanti la loro attività professionale con il titolo d’origine dalla previa dimostrazione del possesso di conoscenze del diritto nazionale dello Stato membro ospitante. Siffatta situazione avrebbe pregiudicato la tutela del consumatore e l’interesse alla buona amministrazione della giustizia, esigenze imperative connesse all’interesse generale.

61.   Nella sua sentenza, la Corte ha tuttavia respinto tale argomentazione sollevata dal Lussemburgo. Nell’adottare le disposizioni di coordinamento, il legislatore comunitario deve tenere conto dell’interesse generale perseguito dai diversi Stati membri e disporre un livello di protezione di questo interesse che risulti accettabile nella Comunità (25). Ai punti 34-43 la Corte osserva in particolare che la direttiva, ai suoi artt. 4, 5, 6 e 7 contiene già misure sufficienti per salvaguardare l’interesse menzionato.

62.   Nella predetta sentenza la Corte ha affermato che l’avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di origine è, ad esempio, tenuto ad esercitare facendo uso di questo titolo anche nella lingua ufficiale dello Stato d’origine, in maniera da evitare confusioni con i titoli professionali dello Stato membro ospitante. Egli è altresì soggetto ad alcune restrizioni alla portata o alle modalità di esercizio della professione, nonché alle regole professionali e deontologiche dello Stato membro ospitante. Optando per questo tipo e livello di protezione dei consumatori e di garanzia di una buona amministrazione della giustizia, piuttosto che per un sistema di controllo a priori delle conoscenze specialistiche, il legislatore comunitario ha rispettato i limiti del suo potere discrezionale.

63.   Resta pertanto da verificare se tali considerazioni della Corte possano essere utilizzate per avvalorare l’incompatibilità tra una prova linguistica e la direttiva 98/5. Due dovrebbero essere le premesse da soddisfare. Da un lato, la Corte parla di un esame delle conoscenze (specialistiche) del diritto dello Stato membro ospitante, cosa che dovrebbe parimenti valere per una verifica delle conoscenze linguistiche. Dall’altro, la sentenza è stata pronunciata nell’ambito di un ricorso di annullamento. Dal fatto che il legislatore comunitario ha rispettato i limiti del suo potere discrezionale dovrebbe derivare anche che gli Stati membri non possono contemplare regimi di tutela diversi.

64.   In merito alla prima premessa, ossia la comparabilità tra un esame volto a stabilire la conoscenza del diritto e un esame volto a stabilire le competenze linguistiche, si fa notare che, come enunciato dalla Corte, il legislatore comunitario non ha soppresso l’obbligo di conoscenza del diritto nazionale, ma ha semplicemente dispensato l’avvocato dalla dimostrazione a priori del possesso di tale conoscenza. La Corte ha pertanto ammesso che la conoscenza (del diritto) può essere acquisita progressivamente mediante la pratica.

65.   Le conoscenze linguistiche possono essere anch’esse progressivamente assimilate mediante la pratica quotidiana nello Stato membro ospitante. Il meccanismo di protezione previsto per la conoscenza del diritto vale peraltro anche nel caso di un’insufficiente conoscenza della lingua: anche in questa circostanza, l’obbligo di osservare le regole professionali e deontologiche dello Stato membro ospitante serve ad evitare il pregiudizio del cliente. Le regole di deontologia vigenti contengono, sulla falsariga del n. 3.1.3. delle disposizioni adottate dal Consiglio degli Ordini Forensi della Comunità Europea (CCBE), un obbligo, la cui violazione costituisce un illecito disciplinare, di rinunciare al mandato quando l’avvocato è o dovrebbe essere consapevole che gli mancano le conoscenze necessarie. Quanto detto vale ovviamente per analogia anche nel caso di una competenza linguistica carente.

66.   Laddove le conoscenze linguistiche dell’avvocato non fossero sufficienti a consentirgli un’analisi ragionevole dei fatti tenendo conto delle norme di diritto pertinenti, l’avvocato sarebbe tenuto, così come nel caso di una conoscenza carente del diritto, a declinare il mandato.

67.   Quanto stabilito dalla Corte in merito alle conoscenze specialistiche può essere così applicato ai requisiti linguistici.

68.   Dovrebbe però essere soddisfatta anche la seconda premessa. A prima vista, si potrebbe dedurre in argomento che la circostanza per cui il legislatore comunitario ha rispettato i limiti del suo potere discrezionale definendo un meccanismo di protezione che rinuncia ad un sistema di controllo a priori, non comporta automaticamente il divieto di un regime diverso dal medesimo. In effetti, dagli argomenti della Corte non è possibile evincere che un meccanismo fondato su un sistema di controllo a priori non rientrerebbe nel margine di manovra che compete al legislatore comunitario.

69.   La questione non va però confusa con quella tesa ad esaminare quali siano le possibilità che restano agli Stati membri dopo che il legislatore comunitario ha operato una decisione a favore di un meccanismo, ammissibile dal punto di vista giuridico, di protezione. Una volta che il legislatore comunitario ha disciplinato una particolare variante, gli Stati membri sono tenuti ad attenervisi, salvo quando è espressamente previsto un potere di deroga.

70.   In tal modo viene soddisfatta anche la seconda premessa. Le affermazioni della Corte nella causa C‑168/98 in merito all’annullamento della direttiva 98/5 sono quindi pertinenti anche alla causa in esame. Il risultato di incompatibilità tra un esame di lingua e la direttiva 98/5, cui si è giunti dopo averne analizzato il dettato e la genesi, è pertanto confermato dalla giurisprudenza della Corte.

6.      La portata della direttiva 2005/36

71.   Tuttavia, può forse essere opportuno interpretare la direttiva 98/5 alla luce della nuova direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (26) (in prosieguo: la «direttiva 2005/36»). All’art. 53 essa dispone che i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono avere le conoscenze linguistiche necessarie all’esercizio della professione nello Stato membro ospitante.

72.   Nel presente procedimento si tratta invece dell’esercizio dell’attività nello Stato membro ospitante con il titolo professionale conseguito nello Stato membro d’origine. Come affermato dalla Corte nella causa Lussemburgo/Parlamento e Consiglio in merito alla disparità di trattamento tra i due gruppi di avvocati (27), tali gruppi non sono tra loro paragonabili (28).

73.   Ne consegue che, per quanto concerne l’ambito controverso dell’esercizio della professione forense con il proprio titolo professionale d’origine, non dovrebbe essere possibile, a motivo delle diverse circostanze, far valere argomenti afferenti l’attività svolta con il titolo professionale dello Stato membro ospitante. La direttiva 98/5 non va dunque interpretata alla luce della direttiva 2005/36. Ciò conferma dunque il risultato di incompatibilità tra la prova linguistica e la prima direttiva menzionata.

7.      Il confronto con la direttiva 77/249

74.   Infine, fa propendere per un divieto di esame di lingua previo anche un confronto con la direttiva 77/249. Come risulta dalle memorie presentate dal Lussemburgo nella causa C‑168/98 (29), il Granducato non contesta che avvocati esteri, in applicazione della direttiva 77/249, possano svolgere un’attività di consulenza legale concernente il diritto dello Stato membro ospitante con il titolo professionale del proprio Stato membro di origine, senza previa dimostrazione delle conoscenze linguistiche.

75.   Vi sono molti elementi che fanno pertanto ritenere che ciò possa valere anche per la direttiva 98/5, in quanto le disposizioni decisive nella fattispecie coincidono ampiamente nelle due direttive. L’unica differenza consiste nel fatto che una di esse si inserisce nel settore del diritto della prestazione dei servizi, mentre l’altra si inserisce nell’ambito degli artt. 43 CE e segg.

76.   Si potrebbe tuttavia sostenere che proprio da ciò risulterebbe una considerevole differenza che giustificherebbe una disparità di trattamento. Infatti, l’avvocato che si limita a prestare servizi si trattiene di volta in volta nell’altro Stato membro solo per brevi periodi, occupandosi di un numero sensibilmente inferiore di casi rispetto ad un avvocato che sia ivi stabilito. Nel quadro della direttiva 77/249 l’eventuale pregiudizio al cliente per consulenze legali non professionali dovrebbe pertanto essere inferiore rispetto alla direttiva 98/5.

77.   Da un esame più dettagliato risulta che non è così. Come si evince dal ragionamento a contrario concernente l’art. 4, nn. 1, 2 e 4, e l’art. 7, n. 2, della direttiva 77/249, alle regole professionali e deontologiche e ai provvedimenti disciplinari connessi applicabili nello Stato membro ospitante non sono assoggettati nella stessa misura gli avvocati che prestano servizi in un altro Stato membro e gli «avvocati europei» che siano ivi stabiliti. Il minore «potenziale deterrente» potrebbe semmai indurre i primi, a comportamenti più rischiosi per quanto riguarda le conoscenze linguistiche carenti. Per di più, l’avvocato stabilito nello Stato membro ospitante dovrebbe essere, in linea di massima, in grado di offrire consulenze più attendibili proprio a motivo del più stretto contatto con il sistema giudiziario locale e con le lingue ivi parlate (30).

78.   Ne consegue che i potenziali rischi derivanti al cliente o all’amministrazione della giustizia a causa di un’insufficiente preparazione linguistica dell’«avvocato europeo» che si stabilisce nello Stato membro ospitante per lo meno non sono maggiori di quelli che si corrono in riferimento alla semplice prestazione di servizi di natura legale.

8.      Conclusione provvisoria

79.   Da quanto precede si evince che le autorità competenti dello Stato membro ospitante non sono autorizzate a subordinare l’esercizio della professione forense con il titolo professionale d’origine nello Stato membro ospitante, e pertanto svolta in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica, al previo superamento di un esame di lingua.

80.   Anche laddove la Corte ritenesse che l’esame di lingua fosse essenzialmente compatibile con le garanzie offerte dalla direttiva 98/5, resterebbe pur sempre lecito chiedersi se siffatta direttiva ammetta anche i presupposti di conoscenza linguistica previsti dal Lussemburgo.

81.   Come illustrato in precedenza, l’esame controverso comprende una prova di conoscenza del francese, del tedesco e del lussemburghese.

82.   Sebbene la legge del 1984 sul regime linguistico (31) lussemburghese preveda, all’art. 3, la possibilità di utilizzare tutte e tre le lingue sia in ambito amministrativo che giudiziario, ciò non giustifica in alcun modo, conformemente al principio di proporzionalità, la previa conoscenza di tutte e tre le lingue da parte di un «avvocato europeo».

83.   Come, infatti, risulta dall’art. 2 della predetta legge, nel Lussemburgo tutte le leggi e i relativi regolamenti di attuazione sono redatti in lingua francese. Conformemente alle indicazioni fornite dal Granducato, il francese è anche la lingua delle regole professionali e deontologiche degli avvocati. Solamente parti del diritto tributario generale, e, segnatamente, il codice tributario, ripreso dalla Repubblica Federale di Germania, sono redatti in lingua tedesca.

84.   Per siffatte ragioni, almeno la conoscenza del lussemburghese – e certamente anche del tedesco – non dovrebbe essere in alcun caso assolutamente indispensabile per garantire una consulenza legale affidabile e rispondente alle esigenze di tutela del cliente e della buona amministrazione della giustizia.

85.   Il primo motivo è quindi fondato.

V –    Sulla seconda censura: divieto di esercizio dell’attività di domiciliatario («domiciliataire»)

A –    Argomenti delle parti

1.      La Commissione

86.   Ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 98/5, l’avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di origine ha diritto di svolgere le stesse attività professionali dell’avvocato che esercita con il corrispondente titolo professionale dello Stato membro ospitante, ferme restando le particolari eccezioni di cui all’art. 5, nn. 2 e 3, della direttiva 98/5. Gli Stati membri non avrebbero pertanto il diritto di prevedere altre eccezioni in fase di recepimento della direttiva 98/5. Il divieto di essere domiciliatario violerebbe pertanto l’art. 5, n. 1 della direttiva 98/5.

87.   Contrariamente agli argomenti presentati dal governo lussemburghese, non sarebbe possibile paragonare l’«avvocato europeo» ad un avvocato iscritto all’elenco II dell’Ordine degli Avvocati (avvocato tirocinante – avocat stagiaire), cui è anche vietato svolgere l’attività di domiciliatario. Mentre il predetto elenco concerne avvocati ammessi a svolgere il periodo di tirocinio ma la cui ammissione definitiva all’ordine resta ancora subordinata al superamento dell’esame finale di tirocinio, l’«avvocato europeo» è un avvocato abilitato a tutti gli effetti.

88.   Anche il requisito di conoscenza del diritto locale non giustificherebbe limitazioni alle attività svolte da un avvocato che esercita con il titolo professionale dello Stato membro d’origine. Il governo lussemburghese potrebbe addurre a giustificazione una minaccia per l’ordine pubblico solamente qualora sussistesse una minaccia sufficientemente reale e grave, tale da ledere uno degli interessi fondamentali della società, circostanza non data nel caso dell’esercizio dell’attività di domiciliatario da parte di un avvocato abilitato in un altro Stato membro.

89.   Per garantire la piena efficacia dell’art. 5, n. 1, della direttiva 98/5, l’art. 6, n. 3, della direttiva 98/5 riserva agli Stati membri la possibilità di imporre all’avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di origine l’obbligo di sottoscrivere un’assicurazione per la responsabilità professionale o l’obbligo di affiliarsi ad un fondo di garanzia professionale.

2.      Il governo lussemburghese

90.   Allo scopo di tutelare l’ordine pubblico, il legislatore lussemburghese si sarebbe prefisso, per il tramite della legge del 1999, di riservare l’attività di domiciliatario di società agli avvocati che hanno cognizione del diritto e delle prassi vigenti in loco, in maniera da contenere i particolari abusi connessi a domiciliazioni fittizie, che sono nocivi per il mercato lussemburghese.

91.   Quando il domiciliatario ha il compito di verificare se la società adempia ai requisiti legali per l’accesso alla professione, nonché alle disposizioni locali concernenti la costituzione di conti sociali e la convocazione dell’assemblea generale, l’esercizio dell’attività di domiciliatario richiederebbe un’esperienza professionale nell’ambito del diritto societario, nonché una buona conoscenza di quest’ultimo, fatto che ha spinto il legislatore lussemburghese ad escludere da questa attività gli avvocati iscritti nell’elenco II (avvocati tirocinanti – «avocats stagiaires») e gli «avvocati europei».

92.   Finché esercitano la professione con il proprio titolo professionale d’origine, gli avvocati regolarmente abilitati nel loro paese d’origine non sarebbero parificati agli avvocati del paese ospitante. Ai sensi della direttiva 98/5 (v. quarto ‘considerando’), essi avrebbero tuttavia la possibilità di integrarsi nella professione dello Stato membro ospitante decorso un periodo necessario per l’assimilazione delle conoscenze professionali e alle condizioni previste dall’art. 10 della direttiva 98/5. Nel corso del predetto periodo, gli «avvocati europei» sarebbero tenuti ad esercitare, come disposto dall’art. 5, n. 4 della legge del 2002, e come avviene anche per gli avvocati tirocinanti (avocats stagiaires), solo insieme ad un avvocato regolarmente iscritto all’albo (avocat à la Cour), che sarà legalmente responsabile degli atti e dei procedimenti che per legge e regolamento sono stati vietati ai primi.

B –    Analisi

93.   Si osservi in primo luogo che la normativa lussemburghese, nel consentire solamente agli avvocati iscritti all’elenco I di essere domiciliatari, esclude da siffatta attività gli altri avvocati e, segnatamente, gli avvocati iscritti negli elenchi da II a IV.

94.   Gli avvocati «esclusi» non sono pertanto autorizzati a svolgere le stesse attività professionali di un avvocato che esercita la professione con il titolo professionale dello Stato ospitante.

95.   L’effetto ottenuto dalla normativa in esame negherebbe pertanto il diritto fondamentale di esercitare la medesima attività professionale agli avvocati che vogliono esercitare la professione con il proprio titolo professionale dello Stato membro d’origine, diritto sancito dall’art. 5, n. 1, della direttiva 98/5.

96.   Benché l’art. 5, n. 1, della direttiva 98/5 consenta talvolta agli Stati membri determinate deroghe a questo principio fondamentale, la normativa in esame non corrisponde ad alcuna delle fattispecie disciplinate in tal senso ai nn. 2 e 3.

97.   Non si può nemmeno eccepire che l’attività di domiciliatario resta preclusa anche a determinati avvocati lussemburghesi, ossia a coloro che sono iscritti nell’elenco II come «avocats stagiaires». Tale gruppo non può, infatti, essere paragonato al gruppo degli «avvocati europei» per il semplice motivo che questi ultimi sono avvocati che dispongono della piena abilitazione alla professione. Questi due gruppi sono pertanto troppo diversi tra di loro per poter essere sottoposti, nello specifico, ad un identico regime normativo.

98.   Non si può giustificare una simile disparità di trattamento neppure sostenendo che i compiti connessi all’attività di domiciliatario richiederebbero un’esperienza professionale e una particolare familiarità con il regime giuridico, soprattutto il diritto societario, e con le prassi locali. L’esercizio di attività forensi richiede sempre una certa accuratezza e familiarità con il diritto e non solo per ragioni connesse alla responsabilità professionale.

99.   Per il resto, il diritto societario è, rispetto alle altre, un’area di diritto comunitario fortemente armonizzata. Alla luce di ciò, le normative applicabili nello Stato membro d’origine dell’«avvocato europeo» dovrebbero presentare analogie in più punti.

100. Alla luce dei rigorosi criteri stabiliti in materia dalla giurisprudenza della Corte, non serve esaminare approfonditamente se sia possibile qualificare l’obbligo controverso quale requisito dell’«ordre public» (32). Nella causa di specie risulta addirittura impossibile individuare l’interesse fondamentale della società che la normativa contestata sarebbe chiamata a tutelare e il motivo per cui dovrebbe sussistere una minaccia reale ed attuale a siffatto interesse.

101. Anche il secondo motivo è così fondato.

VI – Sulla terza censura: l’obbligo di ripresentare ogni anno un certificato rilasciato dallo Stato membro d’origine

A –    Argomenti delle parti

1.      La Commissione

102. Secondo la Commissione nella risposta al parere motivato, il governo lussemburghese ha dichiarato di avere preso atto dell’argomento della Commissione secondo cui l’obbligo di ripresentare ogni anno il documento attestante l’iscrizione presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine costituisce un onere amministrativo ingiustificato alla luce delle disposizioni della direttiva 98/5.

103. La Commissione constata tuttavia che, al momento, tale obbligo, contrario alla lettera della direttiva 98/5 per le ragioni esposte nel parere motivato, rimane presente nella legge che recepisce la direttiva 98/5 nel diritto lussemburghese.

2.      Il governo lussemburghese

104. Il governo lussemburghese rimanda in merito alla sua risposta al parere motivato. In tale risposta, esso prende atto dell’argomento della Commissione, secondo cui l’obbligo controverso rappresenterebbe un onere amministrativo ingiustificato.

B –    Analisi

105. Per quanto concerne l’obbligo di presentare ogni anno un certificato rilasciato dallo Stato membro d’origine, di cui all’art. 3, n. 2, della legge del 2002, è d’uopo osservare, innanzi tutto, che il governo lussemburghese sembra riconoscere in merito l’esistenza di un inadempimento.

106. Nel merito, va osservato che il summenzionato presupposto del diritto lussemburghese configura un obbligo non espressamente previsto dalla direttiva 98/5. Inoltre, l’ammissibilità di siffatto presupposto non può essere desunta altrimenti da questa direttiva. Siffatto presupposto contrasta piuttosto con le finalità perseguite da questa direttiva e con i meccanismi sanciti dalla medesima.

107. Così, la direttiva 98/5 obbliga lo Stato membro d’origine alla collaborazione con lo Stato membro ospitante. Ciò è dimostrato in particolar modo dall’obbligo di cui all’art. 7, n. 2, secondo paragrafo, della direttiva, secondo cui lo Stato membro d’origine è tenuto ad informare l’autorità competente dello Stato o degli Stati ospitanti prima di avviare un procedimento disciplinare.

108. L’obbligo previsto dal diritto lussemburghese costituisce un onere amministrativo soprattutto a causa della cadenza annuale e non si conforma peraltro neppure al principio di proporzionalità.

109. Anche il terzo motivo, quindi, è fondato.

VII – Sulle spese

110. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Granducato di Lussemburgo è risultato soccombente, occorre condannarlo alle spese.

VIII – Conclusione

111. Alla luce delle considerazioni che precedono, si propone alla Corte di:

1)      dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, avendo mantenuto, per coloro che si vogliono stabilire con il titolo professionale dello Stato di origine, esami di lingua, il divieto di esercitare l’attività di domiciliatario («domiciliataire») e l’obbligo di ripresentare ogni anno un certificato dello Stato membro d’origine, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/EG, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica.

2)      condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.


1 – Lingua originale: il tedesco.


2 – Sentenza C‑506/04 (Wilson), le mie conclusioni parimenti lette in data odierna (11 maggio 2006).


3 – GU L 77, pag 36.


4 – Mémorial A, n. 16, del 27 febbraio 1984, p. 196.


5 – Mémorial A, n. 140, del 17 dicembre 2002, p. 3202.


6 – Legge 10 agosto 1991 concernente la professione forense (Mémorial A, n. 58, del 27 agosto 1991, pag. 1110) e legge 31 maggio 1999.


7 – Mémorial A, n. 77, del 21 giugno 1999, p. 1681.


8 – Sentenza 7 novembre 2000, causa C‑168/98, Lussemburgo/Parlamento (Racc. pag.  I‑9131, punti 33-43).


9 – Mémorial A, n. 53, del 20 aprile 2005.


10 – In tal senso, anche Jacques Pertek, «La Communauté peut instituer un système de reconnaissance mutuelle des autorisations nationales d’exercice permettant de pratiquer toutes les activités typiques de l’avocat dans un État d’accueil», La Semaine juridique – édition générale 2001 II 10637, pag. 2258, in particolare pag. 2260.


11 – GU L 78, p. 17.


12 – GU 1989, L 19, p. 16.


13 – Sentenza 7 novembre 2000, causa C‑168/98 (citata alla nota 8), punto 43.


14 – GU 1995, C 128, p. 6.


15 – GU 1995, C 256, p. 14.


16 – Sentenza 28 novembre 1989, causa 379/87, Groener (Racc. pag. 3967, punti da 17 a 20).


17 – Sentenza 4 luglio 2000, causa C‑424/97, Haim (Racc. pag. I‑5123, punti da 52 a 61).


18 – Cfr. sentenza 6 giugno 2000, causa C‑281/98, Angonese (Racc. pag. I‑4139, punti da 42 a 44) e sentenza 2 luglio 1996, causa C‑473/93, Commissione/Lussemburgo (Racc. pag. I‑3207, punto 35).


19 – Regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968 (GU L 257, p. 2).


20 – Causa C‑473/93 (citata alla nota 18), punto 35.


21 – Cfr. Bryan McMahon, Common Market Law Review 1990, pp. 136, 137.


22 – GU L 233, p. 1.


23 – Conclusioni dell’avvocato generale Mischo nella causa Haim (sentenza 4 luglio 2000, causa C‑424/97, Racc. pag. I‑5123, paragrafi 89-91).


24 – Causa C‑168/98 (citata alla nota 8), punti da 32 a 44.


25 – Sentenze nella causa C‑168/98 (citata alla nota 8), punto 32, e 13 maggio 1997, causa C‑233/94, Germania/Parlamento e Consiglio (Racc. pag. I‑2405, punto 17).


26 – GU L 255, p. 22.


27 – Sentenza nella causa C‑168/98 (citata alla nota 8), punti 20-29.


28 – Critico per quanto riguarda l'impostazione della Corte, ma giunto alle stesse conclusioni, Pedro Cabral, Common Market Law Review 2002, pagg. 140-143.


29 – Causa C‑168/98 (citata alla nota 8), punti da 20 a 21; in tal senso anche Georges Friden, Cour de justice des communautés européennes, Annales du droit luxembourgeois 2000, pagg. 283, in particolare 284.


30 – Conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa C‑168/98 (sentenza citata alla nota 8), paragrafi 43 e segg.


31 – Mémorial A (cit. alla nota 4), p. 196  e segg.


32 – Sentenze 10 luglio 1986, causa 79/85, Segers (Racc. pag. 2375); 29 ottobre 1998, causa C‑114/97, Commissione/Spagna (Racc. pag. I‑6717) e 9 marzo 2000, causa C‑355/98, Commissione/Belgio (Racc. pag. I‑1221).

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