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Document 62005CC0183

    Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 21 settembre 2006.
    Commissione delle Comunità europee contro Irlanda.
    Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Artt. 12, nn. 1 e 2, 13, n. 1, lett. b), e 16 - Conservazione degli habitat naturali nonché della flora e della fauna selvatiche - Protezione delle specie.
    Causa C-183/05.

    Raccolta della Giurisprudenza 2007 I-00137

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:597

    CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

    PHILIPPE LÉGER

    presentate il 21 settembre 2006 1(1)

    Causa C‑183/05

    Commissione delle Comunità europee

    contro

    Irlanda

    «Inadempimento di uno Stato – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Tutela rigorosa delle specie d’interesse comunitario»





    1.        Con il presente ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che l’Irlanda, avendo omesso di adottare tutte le misure necessarie per dare attuazione all’art. 12, n. 1, della direttiva 92/43/CEE (2) e mantenendo disposizioni legislative incompatibili con quelle degli artt. 1 e 16 della detta direttiva, è venuta meno agli obblighi impostile da quest’ultima.

    I –    Contesto normativo

    2.        La direttiva habitat ha principalmente lo scopo di promuovere il mantenimento della biodiversità, attraverso la conservazione degli habitat, nonché della fauna e della flora selvatiche nel territorio degli Stati membri in cui si applica il Trattato sull’Unione europea (3).

    3.        La lontra, tutte le specie di cetacei, la tartaruga liuto (4), il rospo calamita (5), la lumaca del Kerry (6) e tutte le specie di pipistrelli fanno parte delle specie incluse nell’allegato IV, lett. a), della direttiva. Le specie indicate in tale allegato sono specie animali d’interesse comunitario che necessitano di una tutela rigorosa.

    4.        L’art. 12 della direttiva habitat così recita:

    «1.      Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:

    a)      qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di tali specie nell’ambiente naturale;

    b)      perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;

    c)      distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell’ambiente naturale;

    d)      deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.

    2.      Per dette specie gli Stati membri vietano il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l’offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall’ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.

    3.      I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e al paragrafo 2 sono validi per tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

    4.      Gli Stati membri instaurano un sistema di sorveglianza continua delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell’allegato IV, lettera a). In base alle informazioni raccolte, gli Stati membri intraprendono le ulteriori ricerche o misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie in questione».

    5.        L’art. 13 della direttiva habitat impone parimenti una tutela rigorosa per le specie vegetali di cui all’allegato IV, lettera b). È quindi vietato:

    «a)      raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente esemplari delle suddette specie nell’ambiente naturale, nella loro area di ripartizione naturale;

    b)      possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali o di scambio esemplari delle suddette specie, raccolti nell’ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva».

    6.        L’art. 16, n. 1, della direttiva habitat così recita:

    «1.      A condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):

    a)      per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;

    b)      per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;

    c)      nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente;

    d)      per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;

    e)      per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all’allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti».

    7.        L’art. 16, n. 2, della direttiva habitat prevede che gli Stati membri, laddove si avvalgano del disposto di cui al n. 1 di detta disposizione, trasmettano alla Commissione ogni due anni una relazione sulle deroghe applicate. La Commissione comunica il suo parere su tali deroghe entro il termine massimo di dodici mesi dopo aver ricevuto la relazione e ne informa il comitato che la assiste.

    8.        L’art. 16, n. 3, della direttiva precisa le informazioni che la relazione deve contenere.

    9.        La direttiva sugli habitat è entrata in vigore il 21 maggio 1994.

    II – Fase precontenziosa

    10.      Il 18 ottobre 2002, la Commissione rilevava varie carenze nella trasposizione della direttiva habitat nella legislazione irlandese. In primo luogo, l’Irlanda avrebbe omesso di estendere la trasposizione degli artt. 12, n. 2, e 13 alle specie di cui all’allegato IV della direttiva habitat, specie non esistenti allo stato naturale in Irlanda. In secondo luogo, l’Irlanda non avrebbe adottato specifici provvedimenti diretti ad istituire un sistema di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lett. a), della direttiva habitat, come prescritto dall’art. 12, n. 1, della detta direttiva. In terzo luogo, l’Irlanda avrebbe omesso di istituire un sistema di controllo delle catture e delle uccisioni accidentali delle specie animali elencate nell’allegato IV, lett. a), della direttiva habitat, come imposto dall’art. 12, n. 4, della direttiva medesima. Infine, la Commissione constatava l’esistenza, nella normativa irlandese, di disposizioni incompatibili sia con l’art. 12 che con l’art. 16 della direttiva habitat, ed invitava quindi l’Irlanda a presentare proprie osservazioni al riguardo.

    11.      Con lettera 20 dicembre 2002, le autorità irlandesi riconoscevano che le disposizioni della normativa irlandese specificamente dirette a dare attuazione agli artt. 12, n. 2, e 13 della direttiva habitat erano limitate alle specie di cui all’allegato IV, lett. a) e b), della direttiva stessa presenti sul territorio irlandese. Esse segnalavano alla Commissione l’esistenza, nella normativa irlandese, di disposizioni di autorizzazione che consentono di estendere, se necessario, il sistema di rigorosa tutela prescritto dagli artt. 12, n. 2, e 13 della detta direttiva.

    12.      D’altro canto, le autorità irlandesi adottavano una serie di provvedimenti intesi ad applicare efficacemente il sistema di tutela rigorosa delle specie di animali di cui all’allegato IV, lett. a), della direttiva habitat ai sensi dell’art. 12, n. 1, di tale direttiva.

    13.      La Commissione, ritenendo insufficiente la risposta dell’Irlanda, trasmetteva, con lettera 11 luglio 2003, un parere motivato in cui ribadiva le osservazioni contenute nella lettera di diffida. La Commissione invitava l’Irlanda a prendere le misure necessarie per conformarsi al parere motivato entro due mesi a decorrere dalla sua ricezione.

    14.      Il 12 settembre 2003, l’Irlanda replicava al parere motivato comunicava alla Commissione che era stato proposto di applicare gli artt. 12, n. 2, e 13, n. 1, lett. b), della direttiva habitat, per meno di regolamenti, a tutte le specie di cui all’allegato IV, lett. a) e b), di tale direttiva. Essa respingeva, inoltre, l’interpretazione della Commissione secondo cui la legislazione irlandese non costituirebbe corretta trasposizione degli artt. 12 e 16 della direttiva habitat. L’Irlanda comunicava altresì un piano di tutela del 2002 relativo al rospo calamita e informava la Commissione dei meccanismi di controllo e delle iniziative assunte in questo settore in relazione alla suddetta specie, alle specie di pipistrelli, alla lontra e alla tartaruga liuto. L’Irlanda precisava che sarebbero seguite le informazioni sulla lumaca del Kerry e sui cetacei.

    15.      L’8 gennaio 2004, l’Irlanda trasmetteva alla Commissione informazioni complementari in ordine al parere motivato, precisando che erano in preparazione quattro piani d’azione per specie (in prosieguo: i «PAS») che avrebbero dovuto essere completati nel marzo 2004 relativamente a un mammifero, un uccello, un pesce e un vegetale e sulla base dei quali sarebbero stati istituiti PAS relativi alla lontra, alle specie di pipistrelli, al rospo calamita, alla lumaca del Kerry e al Killarney Fern (7), e che tali PAS sarebbero stati verosimilmente completati nel settembre 2005. Per quanto riguarda i cetacei, l’Irlanda affermava che tali specie presentavano difficoltà particolari e che sarebbero state intraprese ricerche sul modo migliore di tutelarle nelle acque irlandesi.

    16.      Ritenendo che la risposta fornita non le consentisse di concludere che l’Irlanda si era conformata agli obblighi impostile dalla direttiva habitat, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

    III – Il ricorso

    17.      A sostegno del suo ricorso, la Commissione formula tre addebiti, concernenti rispettivamente:

    –        l’incompleta trasposizione degli artt. 12, n. 2, e 13 della direttiva habitat, per quanto riguarda le specie di cui all’allegato IV di tale direttiva e che non sono normalmente presenti in Irlanda;

    –        l’assenza di provvedimenti specifici diretti ad attuare efficacemente il sistema di tutela rigorosa prescritto dall’art. 12, n. 1, della detta direttiva;

    –        l’esistenza di disposizioni nella legislazione irlandese incompatibili sia con l’art. 12 sia con l’art. 16 della direttiva habitat.

    18.      Alla luce delle risposte fornite dall’Irlanda, la Commissione ritiene che la normativa irlandese sia attualmente conforme agli artt. 12, n. 2, e 13 della direttiva. Di conseguenza, la Commissione ha ritirato il primo addebito del proprio ricorso.

    19.      Pertanto, esaminerò gli altri due addebiti nell’ordine sopra indicato.

    IV – Analisi

    A –    Sul secondo addebito

    20.      In via preliminare, occorre ricordare che, in forza dell’art. 249, terzo comma, del Trattato CE, la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi per attuare nel diritto interno la direttiva considerata. Tuttavia, secondo costante giurisprudenza (8), è vero che la trasposizione nel diritto interno di una direttiva non esige necessariamente una riproduzione formale e letterale del suo contenuto e può trovare realizzazione in una situazione giuridica generale, ma solo a condizione che quest’ultima garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva in maniera sufficientemente chiara e precisa.

    21.      A tale proposito, occorre determinare caso per caso la natura della disposizione prevista da una direttiva, cui si riferisce il ricorso di inadempimento, al fine di valutare l’estensione dell’obbligo di trasposizione che incombe agli Stati membri (9).

    22.      Dal quarto e dall’undicesimo ‘considerando’ della direttiva habitat emerge che le specie e gli habitat minacciati fanno parte del patrimonio naturale della Comunità e che l’adozione di misure intese a favorire la conservazione di habitat naturali prioritari e specie prioritarie di interesse comunitario è responsabilità comune di tutti gli Stati membri. La Corte ha dichiarato, in tal senso, che, per quanto riguarda la detta direttiva e, più in particolare, l’art. 12, n. 1 della medesima, l’accuratezza del recepimento è particolarmente importante in un caso, come quello di specie, in cui la gestione del patrimonio comune è affidata, per il rispettivo territorio, agli Stati membri (10).

    23.      Ne consegue che, nell’ambito della direttiva habitat, che stabilisce norme complesse e tecniche nel settore del diritto ambientale, gli Stati membri sono particolarmente tenuti a fare in modo che la loro normativa destinata al recepimento di tale direttiva sia chiara e precisa (11).

    24.      Più in particolare, la trasposizione dell’art. 12, n. 1, di tale direttiva non impone agli Stati membri solo l’adozione di un contesto normativo completo, ma anche l’attuazione di misure di tutela concrete e specifiche (12). La Corte ha inoltre dichiarato che un sistema di tutela rigorosa, ai sensi del suddetto art. 12, n. 1, presuppone l’adozione di misure coerenti e coordinate di carattere preventivo (13).

    25.      Conformemente all’art. 2, nn. 1 e 2, della direttiva habitat, le misure destinate a recepire l’art. 12, n. 1, di tale direttiva sono intese a salvaguardare la biodiversità attraverso il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e di flora selvatiche di interesse comunitario.

    26.      Conformemente all’art. 1, lett. e) e i), della direttiva, lo «stato di conservazione» è considerato «soddisfacente» quando l’«area di ripartizione naturale [dell’habitat] e le superfici che comprende sono stabili o in estensione», e quando «i dati relativi all’andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene».

    27.      A mio parere, il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie indicate nell’allegato IV della direttiva habitat presuppone l’attuazione di maggiori misure di controllo e di sorveglianza. Ritengo infatti che, redigendo un elenco delle specie che devono beneficiare di una tutela rigorosa, il legislatore comunitario abbia inteso distinguere tali specie dalle altre specie della fauna e della flora selvatiche, segnatamente in quanto le specie di cui all’allegato IV di tale direttiva e i loro habitat naturali sono più fragili (14).

    28.      Ritengo, inoltre, che una tutela rigorosa delle specie indicate nell’allegato IV implichi, anzitutto, la buona conoscenza di ciascuna specie, delle sue aree di riposo e di riproduzione o ancora delle potenziali minacce cui essa potrebbe essere esposta. Ciò presuppone, a mio parere, una sorveglianza a lungo termine delle specie in questione. Peraltro, la Corte ha già dichiarato, nella sentenza Commissione/Regno Unito, citata supra, che «l’obbligo di sorveglianza [sancito all’art. 11 della direttiva habitat] è essenziale affinché la [detta direttiva] habitat produca i propri effetti e che esso deve essere recepito in maniera dettagliata, chiara e precisa» (15).

    29.      Nel caso di specie è pacifico che l’Irlanda conti sul proprio territorio varie specie che figurano nell’allegato IV della direttiva habitat. È incontestato che le più importanti, in termini di effettivi e di aree di ripartizione, siano i pipistrelli e i cetacei, le cui specie sono tutte protette dal detto allegato IV. Le altre specie contemplate da tale allegato presenti in Irlanda sono la lontra, il rospo calamita, la tartaruga liuto e la lumaca del Kerry.

    30.      È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare, nella specie, la fondatezza del secondo addebito relativo all’assenza di specifiche misure dirette a dare effettiva attuazione al sistema di rigorosa tutela prescritto dall’art. 12, n. 1, della direttiva habitat.

    31.      A sostegno di tale addebito, la Commissione deduce sette argomenti.

     Sul primo argomento

    32.      La Commissione contesta all’Irlanda la mancata attuazione di un sistema di rigorosa tutela conformemente all’art. 12 della direttiva habitat per quanto riguarda la tartaruga liuto e la lumaca del Kerry, dato che nessuna delle due specie è ricompresa nella prima tabella delle European Communities (Natural Habitats) Regulations, 1997.

    33.      Quanto al primo argomento, la Commissione afferma di essere soddisfatta della risposta fornita dall’Irlanda in relazione alla tartaruga liuto e alla lumaca del Kerry. Ritengo, pertanto, che non occorra procedere all’esame della fondatezza di tale argomento.

     Sul secondo argomento

    34.      La Commissione deduce l’esistenza di un sistema di deroga parallela a titolo della legge irlandese sulla fauna e sulla flora selvatiche del 1976, come modificata dalla legge sulla fauna e sulla flora selvatiche del 2000 (in prosieguo: il «Wildlife Act 1976»), che pregiudica l’adozione di specifiche misure dirette a dare effettiva attuazione al sistema di rigorosa tutela delle specie di cui all’allegato IV della direttiva habitat.

    35.      Poiché questo argomento è formulato in termini identici nel terzo addebito, ritengo che si debba riunirli ed esaminarne la fondatezza congiuntamente.

     Sul terzo argomento

    36.      Secondo la Commissione, i PAS, che costituirebbero un efficace strumento di attuazione all’art. 12, n. 1, della direttiva habitat, non sono ancora stati realizzati, ad eccezione di quello relativo al rospo calamita. Le specifiche misure adottate dall’Irlanda formerebbero un complesso disparato e lacunoso che non potrebbe essere considerato quale adeguato sistema di rigorosa tutela ai sensi della direttiva habitat. La Commissione considera la situazione soddisfacente solo per quanto riguarda il rospo calamita.

    37.      A parere della Commissione, l’espressione «è in corso d’esecuzione», utilizzata dall’Irlanda con riferimento alla futura pubblicazione di altri PAS, non fornisce alcuna certezza quanto alla data di pubblicazione e alla forma definitiva dei futuri PAS.

    38.      L’Irlanda riconosce che, per le specie di cui all’allegato IV, lett. a), della direttiva habitat, i piani in questione devono ancora essere messi a punto e pubblicati. Essa precisa inoltre che è in corso un programma di pubblicazione di altri PAS, destinati a coprire tutte le specie del detto allegato IV.

    39.      Al pari della Commissione, ritengo che il PAS sia un mezzo efficace per adempiere l’obbligo di rigorosa tutela sancito dall’art. 12, n. 1, della direttiva habitat. Esso fornisce infatti importanti informazioni sulla specie, sui suoi habitat e sulle sue aree di riposo e di riproduzione, e formula specifiche raccomandazioni intese a garantire la buona conservazione della specie considerata.

    40.      Il PAS sul rospo calamita (16) redatto dall’Irlanda mi sembra conforme alle prescrizioni del suddetto art. 12, n. 1. Esso ha consentito di studiare i siti di riproduzione del rospo calamita e di creare, quindi, nuovi stagni utili alla specie. Un programma di sorveglianza sistematica dei siti di riproduzione di tale specie è stato avviato nel 2004 ed è stato esteso agli anni 2005 e 2006.

    41.      Tuttavia, per quanto riguarda le altre specie indicate nell’allegato IV della direttiva habitat, l’Irlanda riconosce che i piani in questione devono ancora essere messi a punto e pubblicati, pur precisando che è «in corso» un programma di pubblicazione di altri PAS, che riguarderà tutte le specie di cui al detto allegato IV.

    42.      È sufficiente ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la sussistenza o meno di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (17).

    43.      Poiché i PAS per le specie indicate nell’allegato IV della direttiva habitat non sono stati realizzati entro il termine stabilito nel parere motivato, vale a dire l’11 settembre 2003, il terzo argomento è fondato.

     Sul quarto argomento

    44.      La Commissione ritiene che l’esistenza di una rete di funzionari incaricati a tempo pieno della conservazione delle specie non dimostri, di per sé, l’adozione di specifiche misure dirette ad istituire efficacemente il sistema di rigorosa tutela prescritto dall’art. 12, n. 1, della direttiva habitat. La Commissione cita, ad esempio, il manuale relativo al rospo calamita (18), secondo cui le autorità competenti «hanno anche altri compiti e sono responsabili di ampie zone e (…) che [esse] non hanno tempo per controllare sistematicamente le popolazioni di rospi calamita».

    45.      Su questo punto l’Irlanda non contesta realmente le osservazioni della Commissione.

    46.      Essa afferma, infatti, che i suoi funzionari sono attivi e tutelano efficacemente le specie, in particolare i rospi calamita, e svolgono quindi un ruolo essenziale ai fini dell’effettiva protezione della specie. D’altro canto, l’Irlanda riconosce che i membri della rete nazionale irlandese di guardie e funzionari incaricati della conservazione della natura effettuano una «sorveglianza passiva», che tuttavia l’Irlanda considera efficace.

    47.      Dagli atti della causa (19) emerge che l’Irlanda si limita ad affermare che tali incaricati sono consapevoli dello stato di conservazione delle specie animali e registrano qualsiasi variazione significativa del livello di conservazione di una specie.

    48.      Come rilevato in precedenza, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che l’obbligo di sorveglianza degli habitat e delle specie di cui all’allegato IV della direttiva habitat è essenziale affinché la direttiva produca i propri effetti. Orbene, ritengo che la mancanza di tempo menzionata nel manuale dimostri che le risorse umane destinate alla sorveglianza e al controllo delle specie indicate nel detto allegato e dei rispettivi habitat sono insufficienti per adempiere l’obbligo di rigorosa tutela ai sensi dell’art. 12, n. 1, della direttiva habitat. A mio parere, dal fascicolo non emerge che è stata effettuata una sorveglianza sistematica e permanente dello stato di conservazione degli habitat e delle specie, né che i dati derivanti dalla sorveglianza passiva esercitata dai funzionari vengano raccolti e ordinati in maniera coerente al fine di adempiere il prescritto obbligo di rigorosa tutela.

    49.      Ritengo, pertanto, che anche tale argomento sia fondato.

     Sul quinto argomento

    50.      La Commissione contesta all’Irlanda di non effettuare sistematicamente studi di impatto sulle specie prima di autorizzare un progetto di costruzione o di demolizione. Secondo la Commissione, le valutazioni dell’impatto ambientale (in prosieguo: le «VIA») realizzate conformemente alla direttiva 85/337/CEE (20), possono essere utili allertando le autorità sulle specifiche minacce riguardanti le aree di riproduzione e di riposo delle specie di cui all’allegato IV della direttiva habitat. La Commissione sostiene, tuttavia, che non tutti i progetti siano oggetto di una VIA.

    51.      D’altro canto, anche laddove vengano effettuate le VIA, le autorità irlandesi chiederebbero al promotore immobiliare di fornire informazioni relative alle specie protette solo successivamente al rilascio dell’autorizzazione del progetto, il che pregiudicherebbe la potenziale efficacia delle VIA quali strumento per la raccolta delle informazioni.

    52.      A titolo d’esempio, la Commissione menziona tre progetti. Anzitutto, essa rileva che il progetto immobiliare di alberghi nella tenuta di Lough Rynn è stato effettivamente oggetto di un VIA da cui emergono gli effetti negativi sulle popolazioni di pipistrelli. Tuttavia, le autorità irlandesi non avrebbero chiesto alcuna informazione complementare prima di concedere l’autorizzazione e non avrebbero effettuato alcun richiamo all’obbligo di rispettare le condizioni dell’art. 16 della direttiva habitat. La Commissione menziona, inoltre, il progetto di circonvallazione di Ennis, che determinerebbe la distruzione dei posatoi del rinofolo minore (21). Infine, essa cita l’installazione di un gasdotto nella baia di Broadhaven, il progetto sul gas di Corrib, che determinerebbe una perturbazione delle aree di riposo e di riproduzione dei cetacei in tale regione.

    53.      Per quanto riguarda il progetto della tenuta di Lough Rynn, l’Irlanda deduce che l’Irish Planning Appeals Board (commissione in materia di progetti di assetto del territorio; in prosieguo: il «Board») ha tenuto conto di tutti gli elementi presentati dalle parti verificando, al momento del rilascio dell’autorizzazione di tale progetto, che la direttiva habitat e la direttiva 85/337/CEE fossero debitamente rispettate.

    54.      Inoltre, a parere dell’Irlanda, il Consiglio della contea di Leitrim, organo locale, è competente ad esaminare l’adeguatezza dello studio globale delle popolazioni di pipistrelli sul sito per pronunciarsi su tale questione e stipulare con il promotore un accordo relativo alle misure di attenuazione dei rumori. Tale studio sarebbe stato condotto molto prima dell’inizio del progetto. L’Irlanda afferma inoltre che, in caso di inosservanza degli obblighi specifici e di tutte le clausole connesse, un’autorità locale competente in materia di assetto del territorio può agire d’ufficio per porvi rimedio.

    55.      Dagli atti di causa emerge (22) che tale progetto è stato approvato dal Board nel 2002, mentre lo studio che dimostra l’impatto negativo sui pipistrelli è stato realizzato solo nel 2004, e che i lavori sono iniziati nel 2003.

    56.      L’Irlanda non contesta le conclusioni dello studio globale (23) presentato nel giugno 2004 dal promotore immobiliare. Tale studio, realizzato dopo il rilascio dell’autorizzazione, dimostra che la ristrutturazione di taluni edifici e l’abbattimento di determinati alberi causeranno la pura e semplice scomparsa di tali habitat quali aree di riposo e di riproduzione. Essa sottolinea, inoltre, che il rumore e la luce prodotti dall’uomo incideranno in misura significativa sulle specie di pipistrelli.

    57.      Conformemente all’art. 12, n. 1, lett. d), della direttiva habitat, ritengo che il progetto immobiliare della tenuta di Lough Rynn non potesse essere autorizzato dalle autorità irlandesi, quanto meno non senza una deroga valida. È pacifico, nella fattispecie, che tale progetto non abbia beneficiato delle deroghe contemplate dall’art. 16 della detta direttiva.

    58.      L’Irlanda non contesta realmente tale addebito e si limita a sottolineare l’adeguatezza dello studio globale, esaminato dalle autorità locali, e del funzionamento del Board.

    59.      D’altro canto, per quanto riguardo la circonvallazione di Ennis, risulta dagli atti (24) che tale progetto è stato oggetto di una VIA secondo cui detta circonvallazione determinerebbe la distruzione dei posatoi del rinofolo minore. Orbene, in base agli elementi dedotti dalla Commissione, e non contestati dall’Irlanda, emerge che le autorità irlandesi hanno concesso la deroga solo il 7 luglio 2004, molto tempo dopo l’autorizzazione del progetto di costruzione. Nessun elemento sembra indicare che, all’epoca del rilascio dell’autorizzazione, le autorità irlandesi avessero ritenuto utile chiedere una deroga valida.

    60.      Lo stesso vale per il progetto sul gas di Corrib, concernente l’installazione di un gasdotto nella baia di Broadhaven. È pacifico che tale baia conti varie specie di cetacei, protette dall’allegato IV della direttiva habitat. Ai fini della realizzazione del progetto era prevista l’utilizzazione di esplosivi. Orbene, dalla lettera 3 novembre 2003 (25), inviata dall’Irlanda alla direzione generale «Ambiente» della Commissione, emerge che il Marine Licence Vetting Committee (commissione di controllo delle autorizzazioni marittime) ha accertato che il rumore derivante dall’uso degli esplosivi avrebbe avuto un impatto negativo sui cetacei. L’impiego deliberato di esplosivi in una zona in cui sono presenti specie protette dall’allegato IV della direttiva habitat è incompatibile con l’art. 12, n. 1, lett. b), della direttiva stessa. Tuttavia, dalla suddetta lettera 3 novembre 2003 risulta chiaramente che il progetto è stato autorizzato senza deroga a titolo dell’art. 16 della direttiva.

    61.      Dalle valutazioni relative al progetto di circonvallazione di Ennis e al progetto sul gas di Corrib emerge l’esistenza di un rischio non trascurabile di perturbazione delle aree di riposo e di riproduzione delle specie protette. Inoltre, tale valutazione è confermata dal fatto stesso che, da un lato, le autorità marittime irlandesi hanno ritenuto necessario adottare misure di attenuazione dei rumori per i cetacei e, quindi, «minimizzare l’impatto» e che, dall’altro, il National Park and Wildlife Service (in prosieguo: il «NPWS») ha imposto al promotore del progetto di circonvallazione di Ennis una serie di misure intese a garantire un habitat per le specie di pipistrelli.

    62.      Alla luce di tutti i suesposti elementi, ritengo l’argomento fondato con riguardo ai progetti relativi alla tenuta di Lough Rynn, alla circonvallazione di Ennis e al gas di Corrib.

     Sul sesto argomento

    63.      Quanto al sesto argomento, la Commissione ritiene che, ad eccezione del rinofolo minore e del rospo calamita, le autorità irlandesi non dispongano delle necessarie informazioni relativamente ad alcune specie che figurano nell’allegato IV, lett. a), della direttiva habitat, alle loro aree di riposo e di riproduzione e alle potenziali minacce cui esse sono esposte.

    64.      In primo luogo, la Commissione contesta all’Irlanda di non essere sufficientemente informata sulle specie di pipistrelli. La sorveglianza menzionata dall’Irlanda, che implica l’attraversamento in automobile di sei zone di studio, il «car transect», avrebbe una portata molto limitata e non consentirebbe di identificare i nidi. La Commissione considera inoltre che gli argomenti dell’Irlanda – secondo cui, da un lato, tale programma fornirebbe «in tempo utile» informazioni essenziali sulle tendenze demografiche e, dall’altro, la compilazione dei dati raccolti «potrebbe» proseguire fino alla fine del 2005 – non garantiscono che l’Irlanda attuerà un sistema adeguato di rigorosa tutela che vada al di là dell’attuale progetto pilota. Non sarebbe stata indicata alcuna data precisa relativamente all’istituzione di un idoneo sistema di sorveglianza appropriata.

    65.      In secondo luogo, la Commissione rileva che lo studio che conferma la presenza di lontre sul territorio irlandese è molto anteriore all’entrata in vigore della direttiva habitat. A parere dell’Istituzione, pertanto, non si potrebbe ritenere che le aree di riposo e di riproduzione della lontra siano attualmente oggetto di un’adeguata sorveglianza globale. La semplice affermazione secondo cui la relazione su uno studio avviato nel 2004 avrebbe dovuto essere terminata alla fine del 2005 non sarebbe sufficiente per stabilire con certezza l’attuazione di un sistema e di un programma di sorveglianza adeguata.

    66.      In terzo luogo, per quanto riguarda la lumaca del Kerry, la Commissione ritiene che l’Irlanda non abbia dimostrato di avere messo in atto un sistema di raccolta delle informazioni equiparabile sotto ogni profilo a quello esistente per il rospo calamita. La sorveglianza passiva delle autorità irlandesi e l’impiego di un biologo specializzato in invertebrati non fornirebbero alcuna garanzia circa la regolare fornitura di dati di sorveglianza organizzata in maniera coerente e integrata sulla presenza della lumaca del Kerry, sulle sue aree di riposo e di riproduzione e sulle possibili minacce cui essa potrebbe essere esposta.

    67.      Infine, la Commissione contesta all’Irlanda di non avere attuato per i cetacei un programma di sorveglianza globale, adeguato e permanente, che consenta di elaborare un sistema di rigorosa tutela della specie. La Commissione esprime la propria soddisfazione per il programma attivo di sorveglianza e per il programma di registrazione dei cetacei lungo le coste irlandesi gestiti da volontari, ma ritiene che tali programmi non possano essere considerati programmi di sorveglianza globale.

    68.      Del pari, la Commissione, pur esprimendo la propria soddisfazione per il sostegno finanziario del NPWS ad un progetto di sorveglianza dei piccoli cetacei della baia di Galway e per la sua partecipazione alla sorveglianza dei cetacei della baia di Roaring Water, fa valere che tale progetto e tale programma ad hoc, essendo limitati sotto il profilo geografico, e non essendone garantita l’attuazione nel lungo periodo, non possono costituire un sistema di sorveglianza globale.

    69.      Inoltre, la Commissione afferma che da uno studio realizzato nel 2005 emergono lacune nella conoscenza dei cetacei presenti nelle acque irlandesi, mentre le azioni dell’Irlanda sono essenziali in particolare per i cetacei, data l’ampiezza delle acque marittime e dei litorali di tale Stato membro e il numero di specie ivi presenti. La Commissione aggiunge che le risorse del NPWS sono particolarmente limitate per quanto riguarda la tutela dell’ambiente marino. I wildlife rangers (personale di terra del NPWS) hanno compiti essenzialmente terrestri e non dispongono dei mezzi e dell’esperienza necessari per la navigazione in mare.

    70.      Quanto al sesto argomento, l’Irlanda riconosce che il progetto pilota di sorveglianza dei pipistrelli non sostituisce un programma di sorveglianza più elaborato. Essa ritiene tuttavia che tale programma «car transect» fornisca dati sufficientemente completi sulla presenza di alcune specie di pipistrelli e sulla loro ripartizione, potendo essere inoltre ulteriormente migliorato. L’Irlanda aggiunge che il detto programma ha superato la fase di programma pilota ed è giunto ormai al terzo anno, fornendo in tempo utile informazioni essenziali sull’evoluzione di tali popolazioni.

    71.      Inoltre, l’Irlanda avrebbe stipulato un accordo con la Bat Conservation Ireland al fine di ampliare la base di dati sulle nidiate. Per la fine del 2006, sarebbe previsto un contratto finalizzato alla preparazione di una base di dati che raggruppi le osservazioni sui pipistrelli. L’Irlanda afferma inoltre che per la fine del 2005 è attesa una relazione contenente le raccomandazioni di un esperto sui requisiti di sorveglianza e sulle misure di conservazione dei pipistrelli.

    72.      Per quanto riguarda la lontra, l’Irlanda deduce che uno studio sulla specie dev’essere completato alla fine del 2005 e la relazione basata su tale studio è prevista per l’inizio del 2006. Lo studio in questione non sarebbe il primo, bensì costituirebbe il seguito di due precedenti studi condotti nel 1980/1981 e nel 1990/1991. Inoltre, la sorveglianza delle lontre via radio consentirebbe di realizzare uno studio approfondito delle aree di riposo e dei modelli di comportamento diurno, dell’interazione tra le popolazioni e dei loro spostamenti. L’Irlanda afferma altresì che, qualora emergesse un declino della specie, essa avvierebbe nuove ricerche per individuarne le cause e prendere le misure necessarie.

    73.      L’Irlanda afferma, inoltre, che un biologo specializzato è stato incaricato di elaborare un PAS per la lumaca del Kerry. Detto PAS si troverebbe in una fase avanzata e confermerebbe che la specie continua a prosperare nelle aree in cui ne è nota la presenza. L’Irlanda auspica che il detto PAS, che includerà le raccomandazioni relative a un programma di sorveglianza, sarà pubblicato nel 2006.

    74.      Ricordo ancora una volta che, secondo costante giurisprudenza, la sussistenza o meno di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato. Nella fattispecie, tale termine scadeva l’11 settembre 2003.

    75.      Si deve rilevare che, alla scadenza del suddetto termine, non erano ancora state adottate le misure specifiche di informazione ai fini della rigorosa tutela della lontra, della lumaca del Kerry e delle specie di pipistrelli.

    76.      Dalla sentenza Commissione/Regno Unito, citata supra, discende inoltre che la sorveglianza delle specie dev’essere sistematica e permanente (26). Di conseguenza, non mi sembra soddisfacente l’argomento dell’Irlanda secondo cui i due studi effettuati nel 1980/1981 e nel 1990/1991 costituirebbero una prova dell’impegno profuso dallo Stato membro medesimo nella sorveglianza della specie in questione. Risulta, infatti, che tra il 1991 e il 2005 non è stato condotto alcuno studio sistematico e permanente della specie. Inoltre, l’impegno a condurre nuove ricerche nel caso in cui si constati un declino della popolazione di lontre non è rispondente agli obblighi di cui all’art. 12, n. 1, della direttiva habitat. Il sistema di rigorosa tutela ai sensi del medesimo art. 12 presuppone l’adozione di misure di carattere preventivo (27). Ne consegue che le misure adottate dagli Stati membri devono prevenire il declino delle specie protette, e non intervenire una volta accertato.

    77.      Per quanto riguarda i cetacei, l’Irlanda fa valere una serie di programmi di sorveglianza sulle coste irlandesi. A suo parere, inoltre, poiché dalla relazione del 6 aprile 2005 (28), relativa all’interpretazione della direttiva habitat sulla tutela rigorosa delle specie, risulterebbe che la politica comunitaria è ancora in fase di elaborazione, le misure esistenti sarebbero sufficienti e risponderebbero agli obblighi imposti dalla suddetta direttiva.

    78.      L’Irlanda afferma inoltre che, fin dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 812/2004 (29), essa provvede alla raccolta di osservazioni sulle catture accidentali di cetacei in un certo numero di attività di pesca e che essa renderà conto di tali osservazioni in una relazione annuale prevista per il 1° giugno 2006. L’Irlanda deduce altresì che il Bord Iascaigh Mhara (Consiglio dei pescatori marittimi irlandese) partecipa a un progetto su scala europea avviato nel marzo 2004 che mira a ridurre le catture accidentali di cetacei.

    79.      Essa fa inoltre valere la decisione di istituire una base di rilevazioni nazionali e la realizzazione del National Biological Records Centre, destinato a costituire un luogo di raccolta che offra basi di dati ai ricercatori e alle persone che intendano ottenere informazioni sulla ripartizione delle specie.

    80.      Ai fini della tutela rigorosa della specie ai sensi dell’art. 12, n. 1, della direttiva habitat, l’Irlanda si richiama al programma di registrazione in corso nell’estuario dello Shannon, nella baia di Roaring Water e nella regione delle isole Blasket, nonché al progetto di sorveglianza dei piccoli cetacei della baia di Galway e di quella di Roaring Water. L’Irlanda fa inoltre valere lo studio condotto tra il 1999 e il 2001 dal Coastal & Marine Resources Centre (30).

    81.      Nel 1991, l’Irlanda ha ammesso che le acque irlandesi costituivano un rifugio per le balene e i delfini. Lo studio condotto dal Coastal & Marine Resources Centre dimostra che nelle acque irlandesi esistono 21 specie di cetacei, tra le quali specie rare e minacciate, come la balena blu. Tale studio evidenzia le minacce che gravano sui cetacei, in particolare le attività sismiche dovute ad attività umane.

    82.      Dal suddetto studio emerge che dovranno essere realizzati lavori di ricerca e di analisi, segnatamente al fine di integrare i dati sui cetacei con quelli sulla pesca e con i parametri fisici e oceanografici, per consentire alle autorità irlandesi di elaborare un più efficace strumento di gestione.

    83.      Inoltre, uno studio dell’Irish Whale and Dolphin Group, realizzato nel 2005, denuncia le lacune nelle informazioni relative ai cetacei della zona economica esclusiva dell’Irlanda ed evoca il bisogno urgente di dati più precisi sulla ripartizione e sul numero di cetacei nelle acque irlandesi, al fine, in particolare, di adempiere gli obblighi della direttiva habitat (31).

    84.      Alla luce di tali elementi, non può trovare accoglimento l’argomento dell’Irlanda secondo cui le azioni e gli studi sopra indicati dimostrerebbero che essa avrebbe provveduto a sorvegliare e tutelare nel lungo periodo le specie di cetacei presenti nelle sue acque territoriali. Risulta infatti chiaramente che i programmi di sorveglianza dei cetacei sono programmi ad hoc, limitati a talune zone geografiche. L’Irlanda non ha dimostrato che i cetacei beneficino di un programma di sorveglianza globale, sistematico e permanente.

    85.      Inoltre non può essere accolto l’argomento dell’Irlanda secondo cui dalla relazione relativa all’interpretazione della direttiva habitat sulla tutela rigorosa delle specie (32) emergerebbe che la politica comunitaria in materia sarebbe ancora in fase di elaborazione e legittimerebbe, pertanto, l’inerzia di tale Stato.

    86.      Infatti, il documento di orientamento è inteso, come indica la sua denominazione, ad orientare gli Stati membri nella messa in atto della loro legislazione. In ogni caso, tale documento non rimette in discussione la portata dell’obbligo sancito dall’art. 12, n. 1, della direttiva habitat, che è in vigore sin dal 1994.

    87.      Conseguentemente, ritengo che anche il sesto argomento sia fondato.

     Sul settimo argomento

    88.      La Commissione ritiene che l’Irlanda non abbia dimostrato di avere istituito una strategia adeguata diretta a rispondere ai tipi conosciuti di minacce che interessano le aree di riproduzione e di riposo dei pipistrelli. Infatti, la Commissione contesta all’Irlanda di non intraprendere alcuna valutazione per tali progetti, che, di regola, non sono oggetto di VIA. La Commissione sostiene che i pipistrelli sono minacciati dal trattamento del legno e dai lavori di ristrutturazione e demolizione.

    89.      Occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito di un procedimento per trasgressione ai sensi dell’art. 226 CE, spetta alla Commissione provare l’asserito inadempimento senza potersi basare su alcuna presunzione (33).

    90.      Pertanto, nell’ambito del presente ricorso, spetta alla Commissione provare che la prassi seguita dall’Irlanda relativamente ai piccoli progetti, quali il trattamento del legno o i lavori di ristrutturazione, che non necessitano di VIA, pregiudica il sistema di rigorosa tutela delle specie di cui all’allegato IV della direttiva habitat.

    91.      A sostegno della sua tesi, la Commissione si limita a formulare affermazioni senza produrne la prova (34). Essa asserisce, in particolare, che «se è ben informata, molte comunità locali non hanno mai realizzato un’indagine sui pipistrelli prima di intraprendere la manutenzione di ponti». Tale affermazione non è comprovata da alcun elemento, quali esempi precisi e circostanziati di lavori effettuati in tali condizioni.

    92.      Di conseguenza, ritengo che il settimo argomento sia infondato.

    93.      Alla luce di tutti questi elementi, propongo alla Corte di dichiarare che, omettendo di adottare le misure specifiche intese a dare effettiva attuazione al sistema di rigorosa tutela disposto dall’art. 12, n. 1, della direttiva habitat, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di detta direttiva.

    B –    Sulla terza censura

    94.      La Commissione deduce l’esistenza, nel diritto irlandese, di un regime parallelo di deroghe incompatibile con gli artt. 12 e 16 della direttiva habitat. Tale regime parallelo scaturirebbe dalla section 23, n. 7, del Wildlife Act 1976, e dalla section 42 della medesima legge.

    95.      Alla luce della risposta fornita dall’Irlanda nel controricorso, la Commissione ha ritirato l’argomento relativo alla section 42 del Wildlife Act 1976.

    96.      La Commissione osserva, in via preliminare, che l’Irlanda ha trasposto l’art. 12, n. 1, lett. d), della direttiva habitat nel regolamento 23 delle European Communities (Natural Habitats) Regulations 1997, e l’art. 16 della medesima direttiva nel regolamento 25 delle European Communities (Natural Habitats) Regulations 1997, in termini molto simili al testo del suddetto art. 16.

    97.      La Commissione constata, tuttavia, che la section 23, n. 7, lett. a), b) e c), del Wildlife Act 1976 istituisce esenzioni attualmente applicabili che si discosterebbero dagli obblighi di cui all’art. 12, n. 1, lett. d), della direttiva habitat, senza che siano rispettate le condizioni di cui all’art. 16 di tale direttiva. Ricordo inoltre che il Wildlife Act 1976 è stato modificato nel 2000 e, pertanto, è successivo all’entrata in vigore dei regolamenti di trasposizione della detta direttiva.

    98.      Conformemente alla section 23, n. 7, lett. a), b) e c), del Wildlife Act 1976, non costituisce infrazione il fatto che un soggetto ferisca o uccida, non intenzionalmente, un animale selvatico protetto nell’esercizio di un’attività nell’ambito dell’agricoltura, della pesca, dell’acquacoltura, della silvicoltura o dell’estrazione della torba, o ne perturbi o distrugga il luogo di riproduzione nell’ambito delle suddette attività, ovvero, in maniera non intenzionale, lo uccida o lo ferisca o, in maniera non intenzionale, distrugga o determini un deterioramento della sua area di riproduzione o di riposo durante la costruzione di una strada o nel corso di lavori archeologici, di costruzione o di ingegneria civile, o ancora nell’esecuzione di qualsiasi altro lavoro od operazione.

    99.      Benché l’Irlanda abbia modificato la sua legge aggiungendo un ottavo comma alla section 23 del Wildlife Act 1976, ponendo così fine al conflitto giuridico tra tale disposizione ed il regolamento 25 delle European Communities (Natural Habitats) Regulations 1997, la Commissione insiste su tale censura, in base al rilievo che il regolamento 3 delle European Communities (Natural Habitats) Regulations 2005, che introduce tale nuovo comma, è stato adottato e notificato dall’Irlanda successivamente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato.

    100. La Commissione sostiene che, anteriormente all’entrata in vigore delle European Communities (Natural Habitats) Regulations 2005, le esenzioni contemplate dalla section 23, n. 7, del Wildlife Act 1976 si applicavano alle specie di cui all’allegato IV, lett. a), della direttiva habitat. L’Irlanda si sarebbe quindi basata su tale section per introdurre norme derogatorie.

    101. Secondo la Commissione, sembrerebbe che le disposizioni di deroga del regolamento 25 delle European Communities (Natural Habitats) Regulations 1997, non siano mai state utilizzate per grandi progetti, quali il progetto del gasdotto di Corrib o quello relativo alla tenuta di Lough Rynn. La Commissione constata, inoltre, che nella relazione sulle deroghe redatto ai sensi dell’art. 16 della direttiva habitat manca qualsiasi deroga valida corrispondente ai casi contemplati dalla section 23, n. 7, del Wildlife Act 1976.

    102. D’altro canto, la Commissione ritiene che l’esistenza simultanea di questo sistema di deroghe parallelo comporti un rischio di confusione e un’incertezza giuridica inammissibili, in violazione del principio della certezza del diritto.

    103. A parere dell’Irlanda, la Commissione ha valutato erroneamente l’effetto della section 23, n. 7, del Wildlife Act 1976. Infatti, secondo l’Irlanda, tale disposizione riguarda solo le fattispecie degli inseguimenti ai sensi della section 23, n. 5, della medesima legge e non in applicazione delle European Communities (Natural Habitats) Regulations 1997. Per eliminare qualsiasi ambiguità, l’Irlanda avrebbe apportato le modifiche necessarie a tale normativa per evidenziare il chiaro limite tra il regime della section 23, n. 7, del Wildlife Act 1976 e quello dei regolamenti nn. 23 e 25 delle European Communities (Natural Habitats) Regulations 1997. La section 23, n. 8, del Wildlife Act 1976 prevedrebbe espressamente che le deroghe contemplate al n. 7 non si applichino alle specie indicate nell’allegato IV, lett. a), della direttiva habitat.

    104. Occorre ricordare ancora una volta che, secondo costante giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi (35). Nella fattispecie, la modifica apportata dall’Irlanda è intervenuta nel 2005, ossia dopo la scadenza del termine stabilito nel parere motivato. Ne consegue che non può tenersi conto di tale modifica.

    105. Rilevo che, su effetto della section 23, n. 7, lett. b) e c), del Wildlife Act 1976, taluni atti intenzionali o meno che perturbino o distruggano siti di riproduzione e taluni atti non intenzionali che distruggano o danneggino siti di riproduzione ovvero aree di riposo delle specie selvatiche non costituiscono infrazione. Orbene, l’art. 12, n. 1, lett. d), della direttiva habitat, in relazione alle specie di cui all’allegato IV della medesima direttiva, vieta tali atti, siano essi intenzionali o meno (36).

    106. Dalla relazione presentata dall’Irlanda sulle deroghe concesse a titolo dell’art. 16 della direttiva habitat, risulta che le autorità irlandesi si sono basate sulla section 23 del Wildlife Act 1976 per derogare all’obbligo di rigorosa tutela in relazione alle specie di pipistrelli, al rospo calamita e ad alcune specie di delfini e di balene (37).

    107. Di conseguenza, non può accogliersi l’argomento dell’Irlanda secondo cui la section 23, n. 7, del Wildlife Act 1976 riguarderebbe solo l’ipotesi degli inseguimenti ai sensi del n. 5 della medesima legge. Si deve rilevare che esiste un regime parallelo di deroghe adottato nel 2000, incompatibile con gli artt. 12 e 16 della direttiva habitat.

    108. Alla luce di tali elementi, propongo alla Corte di dichiarare che, mantenendo disposizioni della legislazione nazionale incompatibili con le disposizioni degli artt. 12, n. 1, lett. d), e 16 della direttiva habitat, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di detta direttiva

    109. In considerazione della fondatezza degli addebiti contestatile, l’Irlanda deve essere condannata alle spese, conformemente alla domanda formulata dalla Commissione in tal senso ed all’art. 69, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura.

    V –    Conclusione

    110. Alla luce dei suesposti elementi, suggerisco alla Corte di:

    1)      dichiarare che, non avendo adottato le misure specifiche necessarie per dare effettiva attuazione al sistema di rigorosa tutela disposto dall’art. 12, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ad eccezione delle misure concernenti la tartaruga liuto e il rospo calamita, e quelle dirette a far fronte alle minacce gravanti sui pipistrelli, e

    mantenendo disposizioni nella legislazione nazionale incompatibili con le disposizioni degli artt. 12, n. 1, lett. d), e 16 della direttiva 92/43, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di detta direttiva;

    2)      condannare l’Irlanda alle spese.


    1 – Lingua originale: il francese.


    2 – Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva habitat»).


    3 – V. terzo e quarto ‘considerando’ della direttiva habitat.


    4 – La tartaruga liuto misura circa 1,50 m per 300-400 kg, il che ne fa la più grande tra le tartarughe marine. A differenza delle altre tartarughe, essa non possiede scaglie, bensì uno pseudocarapace suddiviso in sette creste longitudinali, costituito da uno strato di grasso che le consente di resistere in acque a 5 °C.


    5 – Il rospo calamita (Bufo calamita) è un rospo originario delle regioni di dune dell’Europa del Nord. In età adulta misura da 60 a 70 mm di lunghezza. Esso si distingue dal rospo comune per una linea vertebrale gialla che risale fino in cima alla testa.


    6 – La lumaca del Kerry (Geomalacus maculosus) è considerata l’unica lumaca capace di avvolgersi su stessa formando una palla. Essa si nutre essenzialmente dei licheni che trova sulle rocce o sui tronchi d’albero.


    7 – Il Killarney Fern (Trichomanes speciosum) è una felce vivace che si presenta sotto forma di foglie perenni triangolari, da 10 a 30 cm di lunghezza, verde scuro, sottili, traslucide e finemente suddivise in pinnule. Questa specie, molto diffusa fino al secolo scorso, è attualmente a rischio d’estinzione.


    8 – V., in particolare, sentenze 9 aprile 1987, causa 363/85, Commissione/Italia (Racc. pag. 1733, punto 7), 30 maggio 1991, causa C‑361/88, Commissione/Germania (Racc. pag. I‑2567, punto 15), e 20 ottobre 2005, causa C‑6/04, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. I‑9017, punto 21).


    9 – Sentenza 26 giugno 2003, causa C‑233/00, Commissione/Francia (Racc. pag. I‑6625, punto 77).


    10 – V., in particolare, sentenze Commissione/Regno Unito, citata (punto 25), e 10 gennaio 2006, causa C‑98/03, Commissione/Germania (Racc. pag. I‑0000, punto 59).


    11 – V. sentenze Commissione/Regno Unito, citata (punto 26), e 10 gennaio 2006, Commissione/Germania, citata (punto 60).


    12 – Sentenza 30 gennaio 2002, causa C‑103/00, Commissione/Grecia (Racc. pag. I‑1147, punti 34-39).


    13 – Sentenza 16 marzo 2006, causa C‑518/04, Commissione/Grecia (Racc. pag. I‑0000, punto 16).


    14 – V. quindicesimo ‘considerando’ della direttiva habitat.


    15 – Punto 65.


    16 – V. punti 13 e 14 del controricorso.


    17 – Sentenze 27 novembre 1990, causa C‑200/88, Commissione/Grecia (Racc. pag. I‑4299, punto 13), e 19 giugno 2003, causa C‑161/02, Commissione/Francia (Racc. pag. I‑6567, punto 6).


    18 – V. punto 53 del ricorso.


    19 – V, in particolare, punti 16 e 23 del controricorso.


    20 – Direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40).


    21 – Il rinofolo minore è un pipistrello dell’Europa e dell’Asia, di aspetto gracile, caratterizzato da un naso a forma di ferro di cavallo. Esso misura da 3,7 a 4,5 cm, con un’apertura alare che può raggiungere i 29,4 cm.


    22 – V., in particolare, allegati 6 e 7 del ricorso.


    23 – V. allegato 7 del ricorso.


    24 – V. allegato 10 del ricorso.


    25 – V. allegato D-8 del controricorso.


    26 – Punto 68.


    27 – V. sentenza 16 marzo 2006, Commissione/Grecia, citata, punto 16.


    28 – Relazione del gruppo di esperti istituito dal comitato «Habitat», inteso a sostenere le iniziative degli Stati membri relative all’art. 12 della direttiva habitat e, più in particolare, quelle relative alla protezione delle aree di riposo e di riproduzione.


    29 – Regolamento del Consiglio 26 aprile 2004, che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell’ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 150, pag. 12).


    30 – V. allegato D-5 del controricorso.


    31 – V. allegato del controricorso.


    32 – V. paragrafo 77 delle presenti conclusioni.


    33 – V., in particolare, sentenze 25 maggio 1982, causa 96/81, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. 1791, punto 6), e 18 maggio 2006, causa C‑221/04, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑0000, punto 59).


    34 – V. punto 62 del ricorso e punto 35 della replica.


    35 – Sentenze 17 gennaio 2002, causa C‑394/00, Commissione/Irlanda (Racc. pag. I‑581, punto 12), e 20 giugno 2002, causa C‑299/01, Commissione/Lussemburgo (Racc. pag. I‑5899, punto 11).


    36 – Sentenza Commissione/Regno Unito, citata, punti 73‑79.


    37 – V. allegato 8 del ricorso.

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