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Document 62005CA0465

Causa C-465/05: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 13 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Libera prestazione dei servizi — Diritto di stabilimento — Professione di operatore della vigilanza — Servizi di vigilanza privata — Giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana — Autorizzazione prefettizia — Sede operativa — Numero minimo di personale — Versamento di una cauzione — Controllo amministrativo dei prezzi dei servizi forniti)

GU C 51 del 23.2.2008, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 51/11


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 13 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-465/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Libera prestazione dei servizi - Diritto di stabilimento - Professione di operatore della vigilanza - Servizi di vigilanza privata - Giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana - Autorizzazione prefettizia - Sede operativa - Numero minimo di personale - Versamento di una cauzione - Controllo amministrativo dei prezzi dei servizi forniti)

(2008/C 51/18)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa e E. Montaguti, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente e D. Del Gaizo, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 43 CE e 49 CE — Requisiti per esercitare la professione di agente di sicurezza privata — Obbligo di prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana — Obbligo di ottenere un'autorizzazione prefettizia

Dispositivo

1)

Avendo disposto, nell'ambito del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, così come modificato, che:

l'attività di guardia particolare possa essere esercitata solo previa prestazione di un giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 43 CE e 49 CE;

l'attività di vigilanza privata possa essere esercitata dai prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro solo [previo] rilascio di un'autorizzazione del Prefetto con validità territoriale, senza tenere conto degli obblighi cui tali prestatori sono già assoggettati nello Stato membro di origine, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dall'art. 49 CE;

la detta autorizzazione abbia una validità territoriale limitata ed il suo rilascio sia subordinato alla considerazione del numero e dell'importanza delle imprese di vigilanza privata già operanti nel territorio in questione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 43 CE e 49 CE;

le imprese di vigilanza privata debbano avere una sede operativa in ogni provincia in cui esse esercitano la propria attività, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dall'art. 49 CE;

il personale delle suddette imprese debba essere individualmente autorizzato ad esercitare attività di vigilanza privata, senza tenere conto dei controlli e delle verifiche già effettuati nello Stato membro di origine, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dall'art. 49 CE;

le imprese di vigilanza privata debbano utilizzare un numero minimo e/o massimo di personale per essere autorizzate, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 43 CE e 49 CE;

le imprese di cui trattasi debbano versare una cauzione presso la Cassa depositi e prestiti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 43 CE e 49 CE, e

i prezzi per i servizi di vigilanza privata siano fissati con autorizzazione del Prefetto nell'ambito di un determinato margine d'oscillazione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dall'art. 49 CE.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 60 dell'11.3.2006.


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