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Document 62005CA0263

    Causa C-263/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE — Nozione di rifiuti — Sostanze o oggetti destinati alle operazioni di smaltimento o di recupero — Residui di produzione che possono essere riutilizzati)

    GU C 51 del 23.2.2008, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.2.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 51/8


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

    (Causa C-263/05) (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE - Nozione di «rifiuti» - Sostanze o oggetti destinati alle operazioni di smaltimento o di recupero - Residui di produzione che possono essere riutilizzati)

    (2008/C 51/13)

    Lingua processuale: l'italiano

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Konstantinidis e L. Cimaglia, agenti)

    Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente, G. Fiengo, avvocato dello Stato)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32) — Legge nazionale che esclude dalla sfera d'applicazione della direttiva talune sostanze o taluni oggetti destinati ad operazioni d'eliminazione o di recupero nonché taluni rifiuti di produzione di cui il detentore si disfa o ha intenzione di disfarsi

    Dispositivo

    1)

    La Repubblica italiana, avendo adottato e mantenuto in vigore l'art. 14 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, relativo a interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, divenuto, in seguito a modifica, la legge 8 agosto 2002, n. 178, che esclude dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, da un lato, le sostanze, i materiali o i beni, destinati alle operazioni di smaltimento o di recupero non esplicitamente elencati agli allegati B e C a tale decreto e, dall'altro, le sostanze o i materiali residuali di produzione dei quali il detentore abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, qualora gli stessi possano essere e siano riutilizzati in un ciclo produttivo o di consumo, a condizione che non sia effettuato alcun intervento preventivo di trattamento e che gli stessi non rechino pregiudizio all'ambiente, oppure, anche qualora venga effettuato un intervento preventivo di trattamento, quando quest'ultimo non configuri un'operazione di recupero fra quelle individuate all'allegato C al medesimo decreto, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, sui rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, e dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE.

    2)

    La Repubblica italiana è condannata alle spese.


    (1)  GU C 217 del 3.9.2005.


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