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Document 62005CA0194

    Causa C-194/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica Italiana (Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE — Nozione di rifiuti — Terre e rocce da scavo destinate ad essere riutilizzate)

    GU C 51 del 23.2.2008, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.2.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 51/7


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica Italiana

    (Causa C-194/05) (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE - Nozione di «rifiuti» - Terre e rocce da scavo destinate ad essere riutilizzate)

    (2008/C 51/11)

    Lingua processuale: l'italiano

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Konstantinidis, agente assistito dall'avv. G. Bambara)

    Convenuta: Repubblica Italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente, assistito dall'avv. G. Fiengo)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32) — Legge nazionale che esclude dall'ambito di applicazione della direttiva le terre e le rocce da scavo destinate al riutilizzo

    Dispositivo

    1)

    Nella misura in cui l'art. 10 della legge 23 marzo 2001, n. 93, recante disposizioni in campo ambientale, e l'art. 1, commi 17 e 19, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive, hanno escluso dall'ambito di applicazione della disciplina nazionale sui rifiuti le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo riutilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di quelli provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, sui rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CE.

    2)

    La Repubblica italiana è condannata alle spese.


    (1)  GU C 182 del 23.7.2005.


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