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Document 62004TO0426

    Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 21 novembre 2005.
    Tramarin Snc di Tramarin Andrea e Sergio contro Commissione delle Comunità europee.
    Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Aiuti concessi dagli Stati- Invito della Commissione a modificare un progetto di aiuti notificato - Atto impugnabile - Atto che produce effetti giuridici - Termine di ricorso - Dies a quo - Pubblicazione sommaria nella Gazzetta ufficiale - Sito Internet.
    Causa T-426/04.

    Raccolta della Giurisprudenza 2005 II-04765

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2005:405

    Causa T-426/04

    Tramarin Snc di Tramarin Andrea e Sergio

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Aiuti concessi dagli Stati — Invito della Commissione a modificare un progetto di aiuto notificato — Atto impugnabile — Atto che produce effetti giuridici — Termine di ricorso — Dies a quo — Pubblicazione sommaria nella Gazzetta ufficiale — Sito Internet»

    Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) 21 novembre 2005 

    Massime dell’ordinanza

    1.     Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici obbligatori — Atti preparatori — Esclusione

    (Art. 230 CE)

    2.     Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Esame da parte della Commissione — Fase preliminare e fase in contraddittorio — Compatibilità di un aiuto con il mercato comune — Difficoltà di valutazione — Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio — Possibilità di avviare un dialogo con lo Stato membro allo stadio della fase preliminare per appianare difficoltà — Invito ad apportare una modifica al progetto notificato — Atto preparatorio

    (Art. 88, nn. 2 e 3, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 4 e 6)

    3.     Ricorso di annullamento — Termine — Dies a quo — Data di pubblicazione — Data di presa di conoscenza dell’atto — Natura subordinata — Atto che, secondo una prassi costante dell’istituzione, costituisce oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale — Pubblicazione — Nozione

    (Art. 230, quinto comma, CE)

    4.     Procedura — Termini d’impugnazione — Decadenza — Caso fortuito o di forza maggiore — Errore scusabile

    (Statuto della Corte di giustizia, art. 45, n. 2)

    1.     Costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso di annullamento solamente i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica. Quando si tratta di atti o di decisioni elaborati in più fasi, in particolare al termine di un procedimento interno, costituiscono atti impugnabili solo i provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’istituzione al termine di tale procedimento, restando quindi esclusi i provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale.

    (v. punto 25)

    2.     L’esame preliminare istituito dall’art. 88, n. 3, CE e disciplinato dall’art. 4 del regolamento n. 659/1999 ha lo scopo di concedere alla Commissione un termine di riflessione e di indagine sufficiente per consentirle di formarsi una prima opinione sui progetti di aiuti notificati al fine di concludere, senza necessità di un esame approfondito, che essi sono compatibili con il Trattato o, al contrario, di constatare che il loro contenuto solleva dubbi in proposito.

    Il procedimento d’indagine formale, di cui all’art. 88, n. 2, CE e all’art. 6 del regolamento n. 659/1999, che consente alla Commissione di essere completamente ragguagliata su tutti i dati della pratica prima di adottare la sua decisione, si dimostra indispensabile qualora la Commissione incontri serie difficoltà nel valutare se un aiuto sia compatibile con il mercato comune.

    Anche se il suo potere è vincolato quanto alla decisione di avviare il procedimento d’indagine formale, la Commissione fruisce tuttavia di una certa discrezionalità nella ricerca e nell’esame delle circostanze del caso di specie al fine di stabilire se queste sollevino gravi difficoltà. Conformemente alla finalità dell’art. 88, n. 3, CE e al dovere di buona amministrazione cui è tenuta, la Commissione può, in particolare, avviare un dialogo con lo Stato notificante o con terzi onde superare, nel corso del procedimento preliminare, le difficoltà eventualmente incontrate.

    Dall’analisi delle disposizioni del regolamento n. 659/1999 emerge che, se la Commissione ha il potere, nell’ambito del procedimento formale d’esame, di costringere uno Stato membro a modificare il suo progetto di aiuto in un determinato senso, pena la dichiarazione d’incompatibilità di quest’ultimo con il mercato comune, essa non ha tale potere durante la fase di esame preliminare né ha altra possibilità, salvo avviare il procedimento formale, se non quella di prendere una decisione di non sollevare obiezioni.

    Ne consegue che una lettera indirizzata dalla Commissione alle autorità nazionali nel corso del procedimento preliminare, nella quale essa menziona una difficoltà che richiede l’esame della compatibilità del progetto proposto ed «invita» soltanto le autorità nazionali a rinunciare alla loro proposta nell’ambito di una scelta liberamente operata, rientra nell’ambito del dialogo summenzionato e non costituisce un provvedimento che produce effetti giuridici obbligatori, bensì un atto meramente preparatorio della decisione finale della Commissione.

    (v. punti 27-29, 30-36)

    3.     Dal testo dell’art. 230, quinto comma, CE discende che il criterio della data in cui si è avuta conoscenza dell’atto impugnato come dies a quo del termine di impugnazione è sussidiario rispetto a quelli della pubblicazione o della notifica dell’atto stesso.

    In mancanza di pubblicazione o di notifica, spetta a colui che ha conoscenza dell’esistenza di un atto che lo riguarda chiederne il testo integrale entro un termine ragionevole, ma, con questa riserva, il termine per la presentazione del ricorso può decorrere solo dal momento in cui il terzo interessato ha una conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell’atto di cui trattasi, in modo da poter esercitare il proprio diritto di ricorso. Tuttavia, relativamente ad atti i quali, secondo una prassi costante dell’istituzione comunitaria interessata, costituiscono oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, benché tale pubblicazione non sia una condizione per la loro applicabilità, il criterio della data della presa di conoscenza non è applicabile ed è la data di pubblicazione che fa decorrere il termine di ricorso. In tali casi, infatti, il terzo interessato può legittimamente presumere che l’atto in questione sarà pubblicato.

    Deve essere considerata come una pubblicazione ai sensi dell’art. 230, quinto comma, CE la circostanza che la Commissione dia ai terzi un accesso integrale al testo di una decisione pubblicata sul suo sito Internet, combinata alla pubblicazione di un’informazione sintetica nella Gazzetta ufficiale che permette agli interessati di individuare la decisione di cui si tratta e che li informa di tale possibilità di accesso attraverso Internet.

    (v. punti 48-49, 53)

    4.     Si può derogare all’applicazione delle regole comunitarie in tema di termini processuali solo in circostanze del tutto eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore, ai sensi dell’art. 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, e ciò in quanto la stretta applicazione di tali norme risponde all’esigenza di certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia.

    (v. punto 60)




    ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

    21 novembre 2005 (*)

    «Ricorso di annullamento − Ricevibilità − Aiuti concessi dagli Stati – Invito della Commissione a modificare un progetto di aiuti notificato − Atto impugnabile − Atto che produce effetti giuridici − Termine di ricorso − Dies a quo − Pubblicazione sommaria nella Gazzetta ufficiale − Sito Internet»

    Nella causa T-426/04,

    Tramarin Snc di Tramarin Andrea e Sergio, con sede in Montagnana, rappresentata dall’avv. M. Calabrese,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. V. Di Bucci, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    convenuta,

    avente ad oggetto una domanda di annullamento, da un lato, di una lettera della Commissione che invita le autorità italiane a modificare un progetto di aiuti notificato e, dall’altro, della decisione 12 luglio 2000 della Commissione che dichiara compatibile con il mercato comune un regime di aiuti agli investimenti nelle aree depresse dell’Italia [aiuto di Stato n. 715/99 − Italia (SG 2000 D/105754)],

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

    composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, F. Dehousse e D. Šváby, giudici,

    cancelliere: sig. E. Coulon,

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

     Fatti

    1       Il 18 novembre 1999 la Repubblica italiana notificava alla Commissione un progetto di regime di aiuti agli investimenti nelle aree depresse del paese.

    2       In seguito a tale notifica, la Commissione chiedeva informazioni complementari sul regime in questione, informazioni che le venivano comunicate dalle autorità italiane in varie lettere. Il 16 maggio 2000 si teneva a Bruxelles una riunione tra le dette autorità e i servizi della Commissione.

    3       In una lettera indirizzata alle autorità italiane in data 29 maggio 2000 (in prosieguo: la «lettera 29 maggio 2000»), che faceva riferimento a una proposta di tali autorità riguardante la transizione dal regime di aiuti all’epoca in vigore a quello oggetto della notifica del 18 novembre 1999, la Commissione precisava quanto segue:

    «(...) la proposta relativa all’ammissibilità del progetto di investimenti nei casi in cui ne sia iniziata l’esecuzione prima della domanda non risponde a quanto previsto al paragrafo 4.2 degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 74 del 10 marzo 1998).

    Si invitano pertanto le autorità italiane a ritirare tale proposta di norma transitoria (…)».

    4       Il 5 luglio 2000 la ricorrente stipulava con un’altra impresa un contratto per la realizzazione, a proprio vantaggio, di un capannone artigianale.

    5       Il 12 luglio 2000 la Commissione adottava, ai sensi dell’art. 4, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88] del trattato CE (GU L 83, pag. 1), una decisione di non sollevare obiezioni (in prosieguo: la «Decisione»). Essa considerava, dopo un esame preliminare, che il regime di aiuti in questione era compatibile con il mercato comune a norma dell’art. 87, n. 3, lett. a) e c), CE.

    6       Nella Decisione, la Commissione precisa che, per poter essere ammesse agli aiuti all’investimento disposti dal regime, le domande d’aiuto devono essere presentate prima dell’inizio dell’esecuzione dei progetti, condizione richiesta anche per le imprese che avevano presentato domande in vigenza del precedente regime di aiuti le quali sono state ammesse in occasione della prima applicazione del nuovo regime.

    7       La Decisione veniva notificata alla Repubblica italiana con lettera datata 2 agosto 2000.

    8       Il 30 settembre 2000 la Commissione, conformemente all’art. 26, n. 1, del regolamento n. 659/1999, pubblicava nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un’informazione sintetica, con la quale comunicava ai terzi, indicando i dati essenziali della pratica, ch’essa non sollevava obiezioni nei confronti del regime di aiuti notificato dalle autorità italiane (GU C 278, pag. 26). In tale informazione si fa presente che «[i]l testo della [D]ecision[e] [nella lingua o] nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito [Internet del segretariato generale della Commissione, il cui indirizzo è] http://europa.eu.int/comm//sgb/state_aids».

    9       Il 5 dicembre 2000 le autorità italiane pubblicavano un decreto datato 13 novembre 2000 che stabilisce le modalità di esecuzione del regime di aiuti per le imprese che, come la ricorrente, hanno sede nelle regioni del centro-nord Italia, e che contiene il seguente riferimento:

    «Vista la decisione dell’Unione europea del 12 luglio 2000 con la quale è stata autorizzata l’attuazione del regime d’aiuto della legge n. 488/1992 per il periodo 2000-2006, prevedendo, tra l’altro, per le nuove domande, l’applicabilità delle misure di agevolazione esclusivamente sulla base delle spese inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione delle domande medesime (…)».

    10     Dopo aver pagato, il 21 luglio e il 3 ottobre 2000, due fatture per l’esecuzione dei lavori oggetto del contratto stipulato il 5 luglio dello stesso anno, il 25 gennaio 2001 la ricorrente presentava una domanda d’aiuto e proseguiva la realizzazione del suo progetto.

    11     Nel giugno 2004, l’organo incaricato dell’evasione della domanda d’aiuto della ricorrente proponeva alle autorità nazionali competenti di respingere la detta domanda, poiché l’avvio del programma d’investimento, fissato al 21 luglio 2000, era anteriore alla data di presentazione della stessa.

     Procedimento e conclusioni delle parti

    12     Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 ottobre 2004, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

    13     Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 dicembre 2004, la convenuta ha sollevato un’eccezione d’irricevibilità ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale.

    14     La ricorrente ha depositato le sue osservazioni sull’eccezione d’irricevibilità il 2 marzo 2005.

    15     La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    –       dichiarare ricevibile il ricorso o riunire l’esame della ricevibilità a quello del merito;

    –       annullare la lettera 29 maggio 2000, nella parte in cui la Commissione ha invitato le autorità italiane a rinunciare ad una proposta di norma transitoria riguardante le imprese che hanno iniziato l’esecuzione di un progetto d’investimento senza avere previamente presentato una domanda d’aiuto;

    –       annullare la Decisione;

    –       condannare la Commissione alle spese.

    16     Nell’ambito delle sue osservazioni sull’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla Commissione, la ricorrente chiede del pari al Tribunale, a titolo di misure d’organizzazione del procedimento, di riunire ai fini della fase orale del procedimento la presente causa a quella registrata con il numero T‑98/04, essendo le due cause connesse.

    17     La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

    –       dichiarare, con ordinanza, manifestamente irricevibile il ricorso o, in subordine, dichiararlo irricevibile;

    –       condannare la ricorrente alle spese.

     In diritto

    18     Ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Secondo il n. 3 del medesimo articolo, il procedimento prosegue oralmente, salvo contraria decisione del Tribunale. Nella fattispecie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dall’esame degli atti del fascicolo per statuire sulla domanda presentata dalla convenuta senza passare alla fase orale.

     Sulla domanda di annullamento della lettera 29 maggio 2000

    19     La Commissione eccepisce due motivi d’irricevibilità relativi, in primo luogo, alla natura di atto non impugnabile della lettera 29 maggio 2000 e, in secondo luogo, alla mancanza di legittimazione ad agire della ricorrente.

    20     Il Tribunale ritiene che occorra esaminare il primo motivo d’irricevibilità.

     Argomenti delle parti

    21     La Commissione sostiene che la lettera 29 maggio 2000 è un atto meramente preparatorio della Decisione e che quindi, secondo una costante giurisprudenza, non può essere oggetto di un’azione di annullamento.

    22     La ricorrente sostiene che la lettera 29 maggio 2000 è l’atto con il quale la Commissione ha ritenuto non compatibile con il mercato comune la proposta di norma transitoria formulata dalle autorità italiane, relativa all’ammissibilità del progetto d’investimenti nei casi in cui l’esecuzione dello stesso sia stata iniziata prima della domanda d’aiuto. Si tratterebbe di un atto «sconosciuto» e «vietato dai Trattati», in quanto produrrebbe l’effetto di violare le garanzie procedurali previste a favore degli interessati dall’art. 88, n. 2, CE.

    23     Essa fa valere, in sostanza, che l’invito al ritiro di una proposta formulata nell’ambito della notifica di un regime di aiuti di Stato, se accolto dallo Stato membro, produce lo stesso effetto giuridico che produce la decisione negativa di cui all’art. 7, n. 5, del regolamento n. 659/1999, senza che siano rispettate le garanzie procedurali di cui beneficiano gli interessati. Con la lettera 29 maggio 2000, la Commissione avrebbe «anticipato» la valutazione che essa deve compiere ed escluso l’ammissibilità della proposta delle autorità italiane prima ancora di porre gli interessati in condizione di presentare le loro osservazioni (sentenza della Corte 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills/Commissione, Racc. pag. 3809, punto 21).

    24     La ricorrente aggiunge che, ove non venisse chiesto anche l’annullamento della lettera 29 maggio 2000, si rischierebbe di lasciare nell’ordinamento giuridico comunitario un atto che costituisce l’illegittimo presupposto del ritiro, da parte delle autorità italiane, della proposta di norma transitoria.

     Giudizio del Tribunale

    25     Secondo una costante giurisprudenza, costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso di annullamento solamente i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica. Inoltre, quando si tratta di atti o di decisioni elaborati in più fasi, in particolare al termine di un procedimento interno, costituiscono atti impugnabili solo i provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’istituzione al termine di tale procedimento, restando quindi esclusi i provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 10, e sentenza del Tribunale 18 dicembre 1992, cause riunite da T‑10/92 a T‑12/92 e T‑15/92, Cimenteries CBR e a./Commissione, Racc. pag. II‑2667, punto 28).

    26     Nella fattispecie, la ricorrente chiede l’annullamento di una lettera che la Commissione ha indirizzato alle autorità italiane in occasione della fase di esame preliminare del progetto di aiuti notificato da queste ultime e che ha preceduto l’adozione della Decisione.

    27     Si deve ricordare in proposito che l’esame preliminare istituito dall’art. 88, n. 3, CE e disciplinato dall’art. 4 del regolamento n. 659/1999 ha lo scopo di concedere alla Commissione un termine di riflessione e di indagine sufficiente per consentirle di formarsi una prima opinione sui progetti di aiuti notificati al fine di concludere, senza necessità di un esame approfondito, che essi sono compatibili con il Trattato o, al contrario, di constatare che il loro contenuto solleva dubbi in proposito (v., in tal senso, sentenza della Corte 15 febbraio 2001, causa C‑99/98, Austria/Commissione, Racc. pag. I‑1101, punti 53 e 54).

    28     Il procedimento d’indagine formale, di cui all’art. 88, n. 2, CE e all’art. 6 del regolamento n. 659/1999, che consente alla Commissione di essere completamente ragguagliata su tutti i dati della pratica prima di adottare la sua decisione, si dimostra indispensabile qualora la Commissione incontri serie difficoltà nel valutare se un aiuto sia compatibile con il mercato comune (sentenza della Corte 15 giugno 1993, causa C‑225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I‑3203, punto 33).

    29     Anche se il suo potere è vincolato quanto alla decisione di avviare il procedimento d’indagine formale, la Commissione fruisce tuttavia di una certa discrezionalità nella ricerca e nell’esame delle circostanze del caso di specie al fine di stabilire se queste sollevino gravi difficoltà. Conformemente alla finalità dell’art. 88, n. 3, CE e al dovere di buona amministrazione cui è tenuta, la Commissione può, in particolare, avviare un dialogo con lo Stato notificante o con terzi onde superare, nel corso del procedimento preliminare, le difficoltà eventualmente incontrate (sentenza del Tribunale 15 marzo 2001, causa T‑73/98, Prayon-Rupel/Commissione, Racc. pag. II‑867, punto 45).

    30     La lettera della Commissione 29 maggio 2000, così come quelle che l’hanno preceduta, le lettere delle autorità italiane e la riunione tenutasi a Bruxelles tra gli agenti dell’istituzione e i rappresentanti delle dette autorità si iscrivono proprio nel quadro del dialogo di cui sopra.

    31     In tale lettera, la Commissione ha affrontato un problema specifico, ossia la proposta delle autorità italiane di inserire nel progetto di aiuti una disposizione sulla transizione dal regime di aiuti allora in vigore al regime oggetto della notifica del 18 novembre 1999. Tale disposizione aveva lo scopo di consentire l’ammissibilità del programma di investimenti delle imprese che ne avevano iniziato l’esecuzione prima di presentare una domanda d’aiuto.

    32     Sebbene la Commissione abbia chiaramente sostenuto, nella lettera 29 maggio 2000, che la proposta in questione sollevava una difficoltà nell’ambito dell’esame della compatibilità di un siffatto progetto, considerata la non conformità, a suo parere, di tale disposizione transitoria con il punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, tale presa di posizione della convenuta non era in alcun modo vincolante per lo Stato che aveva proceduto alla notifica.

    33     Dall’analisi delle disposizioni del regolamento n. 659/1999 emerge che, se la Commissione ha il potere, nell’ambito del procedimento formale d’esame, di costringere uno Stato membro a modificare il suo progetto di aiuto in un determinato senso, pena la dichiarazione d’incompatibilità di quest’ultimo con il mercato comune, essa non ha tale potere durante la fase di esame preliminare né ha altra possibilità, salvo avviare il procedimento formale, se non quella di prendere una decisione di non sollevare obiezioni.

    34     Come si evince dalla formulazione stessa della lettera 29 maggio 2000, le autorità italiane sono state solamente «invitate» a rinunciare alla loro proposta e, nell’ambito di una scelta liberamente operata, esse potevano quindi conformarsi alle indicazioni dei servizi della Commissione o, al contrario, mantenere invariato il loro progetto iniziale, con la disposizione transitoria controversa.

    35     Non si può, pertanto, considerare che la lettera 29 maggio 2000 costituisca un provvedimento che produce effetti giuridici obbligatori, nel senso richiesto dalla giurisprudenza menzionata al precedente punto 25. Inoltre, e contrariamente alle affermazioni della ricorrente, la determinazione della natura giuridica della detta lettera non può dipendere da un atto successivo, vale a dire la decisione dello Stato che ha proceduto alla notifica di modificare o no il progetto di aiuti nel senso auspicato dalla Commissione.

    36     Appare chiaramente che la lettera 29 maggio 2000 costituisce, in realtà, solo un atto meramente preparatorio della decisione finale, nella fattispecie la Decisione.

    37     Di conseguenza, il ricorso è irricevibile nella parte in cui si riferisce all’annullamento della lettera 29 maggio 2000.

     Sulla domanda di annullamento della Decisione

    38     La Commissione eccepisce tre motivi di irricevibilità attinenti, in primo luogo, alla tardività del ricorso, in secondo luogo, al fatto che l’atto impugnato non costituisce un provvedimento che produce effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi della ricorrente modificando in maniera rilevante la sua situazione giuridica e, in terzo luogo, alla mancanza di legittimazione ad agire della ricorrente.

    39     Il Tribunale ritiene che occorra esaminare il primo motivo d’irricevibilità, attinente alla tardività del ricorso.

     Argomenti delle parti

    40     La Commissione sostiene che la Decisione è stata pubblicata per estratto nella Gazzetta ufficiale del 30 settembre 2000, con rinvio al sito Internet ove era disponibile il testo integrale della Decisione, e che il termine di ricorso di due mesi ha quindi cominciato a decorrere quattordici giorni dopo la pubblicazione del 30 settembre 2000 ed è scaduto il 24 dicembre 2000, tenuto conto del termine di dieci giorni in ragione della distanza concesso alle parti aventi la loro residenza abituale in Italia. Il ricorso in esame, proposto il 20 ottobre 2004, sarebbe dunque manifestamente tardivo.

    41     La convenuta sostiene altresì che l’elemento determinante ai fini del calcolo dei termini di ricorso è la data di pubblicazione o, eventualmente, la data in cui si è avuta conoscenza della Decisione e non invece la data in cui si è avuta conoscenza della corrispondenza che ha preceduto l’adozione della Decisione stessa. Quindi, secondo la Commissione, la ricorrente sostiene a torto che il termine per proporre il ricorso ha iniziato a decorrere dal momento in cui il suo avvocato le ha trasmesso, nel settembre 2004, una copia della lettera 29 maggio 2000 e «ne ha chiarito il contenuto».

    42     La ricorrente rileva di aver presentato la sua domanda d’aiuto il 25 gennaio 2001, senza impugnare dinanzi al giudice nazionale competente il decreto 13 novembre 2000 e «senza neppure tentare di leggere la decisione del 12 luglio 2000» adottata, secondo il detto decreto, dall’«Unione europea», formulazione che non consentirebbe di determinare le condizioni di pubblicazione del testo di cui trattasi.

    43     Ad essa sarebbe stata altrettanto ignota la possibilità di reperire, nel settembre 2000, il testo per esteso della Decisione consultando «una delle migliaia di pagine (…) del sito Internet più grande del mondo». La ricorrente osserva, al riguardo, che l’indirizzo Internet indicato nella sintetica informazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale, il 30 settembre 2000, non corrisponde affatto al testo della Decisione, bensì a quella parte del sito dell’«Unione» dedicata a tutte le decisioni in materia di aiuti di Stato.

    44     Sarebbe in seguito alla proposta di revoca del contributo finanziario che la ricorrente avrebbe consultato, nel settembre 2004, il suo rappresentante nel presente procedimento, il quale le avrebbe trasmesso copia della Decisione e, soprattutto, della lettera 29 maggio 2000. La ricorrente sostiene che il termine di ricorso ha cominciato a decorrere solo da quando ha avuto conoscenza della detta lettera, il cui contenuto rivela chiaramente la violazione da parte della Commissione del suo obbligo di avviare il procedimento d’indagine formale.

    45     Né la lettura della sintetica informazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale né la lettura del testo della Decisione avrebbero potuto permettere alla ricorrente di sincerarsi che, nel corso dell’esame preliminare, si fossero integrate le condizioni per la dovuta apertura del procedimento d’indagine formale. Mancando anche solo il minimo indizio che l’eventuale impugnazione della Decisione avrebbe potuto superare l’ostacolo della sua irricevibilità per carenza d’interesse individuale, non potrebbe rimproverarsi alla ricorrente di aver omesso d’impugnare la Decisione né potrebbe considerarsi che il termine di ricorso abbia iniziato a decorrere con la sola pubblicazione di quest’ultima, avvenuta il 30 settembre 2000.

    46     La ricorrente sostiene, infine, di non aver ritenuto necessario impugnare il decreto ministeriale del 13 novembre 2000 e di non aver alcun onere di impugnare la Decisione, poiché aveva ritenuto, interpretando le disposizioni nazionali di applicazione del regime di aiuti, di poter partecipare al primo bando di attuazione del nuovo regime di aiuti rinunciando alla parte dell’aiuto corrispondente all’importo delle due fatture pagate prima della presentazione della domanda d’aiuto, il che essa ha fatto omettendo deliberatamente di comunicare le due fatture in questione all’organo incaricato dell’istruzione della sua domanda d’aiuto.

     Giudizio del Tribunale

    47     Secondo l’art. 230, quinto comma, CE, i ricorsi di annullamento devono essere proposti nel termine di due mesi. Tale termine decorre, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente, ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

    48     Risulta dal dettato stesso di tale disposizione che il criterio della data in cui si è avuta conoscenza dell’atto impugnato come dies a quo del termine di impugnazione è sussidiario rispetto a quello della pubblicazione o della notifica dell’atto stesso (v. sentenza della Corte 10 marzo 1998, causa C‑122/95, Germania/Consiglio, Racc. pag. I‑973, punto 35, e sentenza del Tribunale 27 novembre 2003, causa T‑190/00, Regione Siciliana/Commissione, Racc. pag. II‑5015, punto 30 e giurisprudenza ivi citata). Risulta altresì dalla giurisprudenza che, in mancanza di pubblicazione o di notifica, spetta a colui che ha conoscenza dell’esistenza di un atto che lo riguarda chiederne il testo integrale entro un termine ragionevole ma che, con questa riserva, il termine per la presentazione del ricorso può decorrere solo dal momento in cui il terzo interessato ha una conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell’atto di cui trattasi in modo da poter esercitare il proprio diritto di ricorso (sentenze della Corte 6 luglio 1988, causa 236/86, Dillinger Hüttenwerke/Commissione, Racc. pag. 3761, punto 14, e 19 febbraio 1998, causa C‑309/95, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I‑655, punto 18).

    49     Va inoltre ricordato che, relativamente ad atti i quali, secondo una prassi costante dell’istituzione interessata, costituiscono oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, benché tale pubblicazione non sia una condizione per la loro applicabilità, la Corte e il Tribunale hanno ammesso che il criterio della data della presa di conoscenza non è applicabile e che è la data di pubblicazione che fa decorrere il termine di ricorso (v., per quanto riguarda atti del Consiglio relativi alla stipulazione di accordi internazionali che vincolano la Comunità, sentenza Germania/Consiglio, cit., punto 39, e, per quanto riguarda decisioni della Commissione di chiudere una procedura d’esame degli aiuti ai sensi dell’art 88, n. 2, CE, sentenza del Tribunale 28 gennaio 1999, causa T‑14/96, BAI/Commissione, Racc. pag. II‑139, punto 36). In tali casi, infatti, il terzo interessato può legittimamente presumere che l’atto in questione sarà pubblicato.

    50     Nel caso di specie, occorre rilevare che la Decisione è stata notificata alla Repubblica italiana, sua unica destinataria, con lettera in data 2 agosto 2000 e che ha costituito oggetto di un’informazione sintetica nella Gazzetta ufficiale, ai sensi dell’art. 26, n. 1, del regolamento n. 659/1999.

    51     Conformemente alla disposizione sopra menzionata, le decisioni con cui la Commissione dichiara, dopo un esame preliminare, che la misura notificata, nei limiti in cui essa rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE, non solleva dubbi di compatibilità con il mercato comune e ritiene che tale misura sia con esso compatibile costituiscono oggetto di una sintetica informazione nella Gazzetta ufficiale, che menziona la possibilità di ottenere copia della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede. Una simile informazione ha lo scopo di fornire ai terzi interessati gli elementi essenziali della decisione.

    52     Secondo una prassi costante della Commissione, elaborata dopo il maggio 1999, in seguito all’entrata in vigore del regolamento n. 659/1999, l’informazione sintetica di cui al punto precedente comporta un rinvio al sito Internet del segretariato generale della Commissione, con la precisazione che il testo integrale della decisione di cui trattasi, ad eccezione dei dati riservati, è ivi disponibile nella lingua o nelle lingue facenti fede.

    53     La circostanza che la Commissione dia ai terzi un accesso integrale al testo di una decisione pubblicata sul suo sito Internet, combinata alla pubblicazione di un’informazione sintetica nella Gazzetta ufficiale che permette agli interessati di individuare la decisione di cui si tratta e che li informa di tale possibilità di accesso attraverso Internet, deve essere considerata come una pubblicazione ai sensi dell’art. 230, quinto comma, CE (sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, causa T‑17/02, Olsen/Commissione, Racc. pag. II‑2031, punto 80).

    54     Nella specie, risulta dal fascicolo che la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 30 settembre 2000 un’informazione sintetica relativa alla Decisione, che precisa la data di adozione di quest’ultima, lo Stato membro interessato, il numero dell’aiuto, il suo titolo, il suo obiettivo, il suo fondamento giuridico, lo stanziamento attribuitogli e la sua durata. Tale informazione precisa altresì che il testo della Decisione, nella lingua o nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito Internet della Commissione e riporta l’indirizzo Internet che permette di accedere a tale testo.

    55     La circostanza che l’accesso al testo della Decisione non sia immediato non è idonea a invalidare la conclusione esposta al precedente punto 53. È pacifico che l’indirizzo Internet contenuto nell’informazione sintetica pubblicata nella Gazzetta ufficiale corrisponde alla parte del sito Internet della Commissione che registra le decisioni dell’istituzione in materia di aiuti di Stato, e in particolare quelle di non sollevare obiezioni, elencate per settore di attività interessato, anno di adozione e numero dell’aiuto. Tenuto conto delle indicazioni che figurano nell’informazione sintetica, ricordate al punto precedente, è particolarmente agevole per chiunque vi abbia interesse accedere al testo della decisione interessata.

    56     Il termine di ricorso di due mesi ha quindi cominciato a decorrere, a norma dell’art. 102, n. 1, del regolamento di procedura, quattordici giorni dopo la pubblicazione del 30 settembre 2000 ed è scaduto il 27 dicembre 2000, tenuto conto del termine di dieci giorni in ragione della distanza e del differimento della scadenza di un termine qualora esso cada di domenica o in un giorno festivo legale, ossia è scaduto oltre tre anni prima della proposizione del ricorso.

    57     Va aggiunto, del resto, che il ricorso deve essere ugualmente dichiarato tardivo, anche qualora si applichi il criterio sussidiario della data in cui si è avuta conoscenza dell’atto.

    58     Infatti, data la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 30 settembre 2000 dell’informazione sintetica relativa alla Decisione, occorre considerare che la ricorrente ha avuto conoscenza, a tale data, dell’esistenza della Decisione. Secondo la giurisprudenza citata al precedente punto 48, tale conoscenza comportava l’obbligo per la ricorrente di chiedere alla Commissione, entro un termine ragionevole, il testo integrale dell’atto controverso, cosa che essa ha omesso di fare.

    59     Inoltre, la ricorrente ha avuto conoscenza dell’esistenza della Decisione anche in seguito alla pubblicazione in Italia, il 5 dicembre 2000, del decreto ministeriale 13 novembre 2000 che menziona, nella parte introduttiva, la decisione dell’«Unione europea» del 12 luglio 2000. Al riguardo, la ricorrente non può utilmente far valere l’asserita imprecisione di quest’ultima formulazione per giustificare il fatto di non essersi attivata per ricercare ed ottenere il testo della Decisione, come era tenuta a fare in quanto operatore normalmente accorto.

    60     Occorre, infine, rilevare che si può derogare all’applicazione delle regole comunitarie in tema di termini processuali solo in circostanze del tutto eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore, ai sensi dell’art. 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia (ordinanze della Corte 5 febbraio 1992, causa C‑59/91, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑525, punto 8, e 7 maggio 1998, causa C‑239/97, Irlanda/Commissione, Racc. pag. I‑2655, punto 7), o di errore scusabile (sentenza del Tribunale 29 maggio 1991, causa T‑12/90, Bayer/Commissione, Racc. pag. II‑219, punti 28 e 29, confermata dalla sentenza della Corte 15 dicembre 1994, causa C‑195/91 P, Bayer/Commissione, Racc. pag. I‑5619), e ciò in quanto la stretta applicazione di tali norme risponde all’esigenza di certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (sentenza della Corte 15 gennaio 1987, causa 152/85, Misset/Consiglio, Racc. pag. 223, punto 11, e ordinanza Irlanda/Commissione, cit., punto 7).

    61     Nella fattispecie, la ricorrente non ha dimostrato e neppure fatto valere l’esistenza di un errore scusabile o di un caso fortuito o di forza maggiore.

    62     A questo proposito, le considerazioni della ricorrente sulle conseguenze della scoperta tardiva di un asserito motivo d’illegittimità della Decisione o sulla sua interpretazione della normativa nazionale di attuazione del regime di aiuti e la sua conseguente convinzione di poter beneficiare del detto regime nonostante il fatto che la domanda d’aiuto fosse stata presentata successivamente all’inizio dell’esecuzione del suo progetto d’investimento sono del tutto irrilevanti.

    63     Anche supponendo che la Decisione, la quale prevede chiaramente che, per essere ammissibili agli aiuti all’investimento disposti dal regime, le domande d’aiuto devono essere presentate prima dell’inizio dell’esecuzione dei progetti, pregiudichi la ricorrente, spettava a quest’ultima decidersi a proporre un ricorso di annullamento, per i motivi che era tenuta a individuare, e non lasciare scadere il termine perentorio di due mesi all’uopo previsto.

    64     Non spetta, invece, al Tribunale verificare, in sede di valutazione della ricevibilità del presente ricorso sotto il profilo del rispetto del termine di due mesi previsto per la sua proposizione, la fondatezza del postulato, implicito ma necessario, della tesi della ricorrente, cioè che la Decisione non era affetta da alcun vizio che essa avrebbe potuto censurare nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto nei termini, situazione che spiega, secondo la ricorrente, la sua convinzione iniziale di non avere un interesse individuale ad agire.

    65     Comunque, accettare il ragionamento della ricorrente sul necessario differimento del dies a quo del termine di ricorso al giorno in cui essa ha avuto conoscenza di un’asserita illegittimità dell’atto interessato significherebbe permettere, in maniera generale, che gli atti che comportano effetti giuridici siano rimessi indefinitamente in discussione, il che sarebbe totalmente contrario alle esigenze di certezza del diritto.

    66     Ne consegue che il presente ricorso, in quanto diretto all’annullamento della Decisione, deve essere dichiarato tardivo e pertanto irricevibile, senza che occorra esaminare gli altri motivi d’irricevibilità sollevati dalla Commissione.

    67     Da tutto quanto precede risulta che il presente ricorso deve essere dichiarato interamente irricevibile e che, pertanto, non occorre accogliere la domanda di misure di organizzazione del procedimento formulata dalla ricorrente, la quale è divenuta priva di oggetto.

     Sulle spese

    68     Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni della Commissione.

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

    così provvede:

    1)      Il ricorso è irricevibile.

    2)      La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione.


    Lussemburgo, 21 novembre 2005


    Il cancelliere

     

          Il presidente

    E. Coulon

     

          M. Vilaras


    * Lingua processuale: l'italiano.

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